Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30481 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione.

che:

1. C.L. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la richiesta di attribuzione del diritto a ricalcolare tutte le voci retributive e il T.F.R. con inserimento delle maggiorazioni spettanti in relazione al lavoro notturno, ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di euro 2.000 previsto ratione materiae per le cause di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione così esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

2. Non svolge difese il Ministero intimato.

RITENUTO CHE:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

4. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ. sez. 1, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Ne a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

5. Per ciò che concerne l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale. Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae.

6. Per ciò che concerne l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi e l’applicazione degli standards europei nella liquidazione i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità. In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in indicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

7. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 28-09-2011, n. 35209

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione L.A., per tramite del difensore, avverso la sentenza emessa in data 17 febbraio 2010 dalla Corte d’appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste 25 luglio 2007, con la quale, disposta la sostituzione della pena detentiva inflitta all’imputato (condonata) con quella di Euro 1.140,00 di multa, venivano confermate le statuizioni relative all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine all’accertato delitto di cui agli artt. 113, 590, comma 1, 2 e 3, commesso in (OMISSIS) in danno del lavoratore C.P., addetto al reparto ESE della "Ferriera di Servola" s.p.a. (al quale era preposto il L.) che aveva riportato lesioni personali gravi (trauma contusivo – distorsivo a caviglia ed al piede sinistro nonchè fratture, con conseguente indebolimento permanente dell’organo della deambulazione) scivolando, benchè calzasse scarpe antinfortunistiche, sulla scala di accesso all’impianto, per la presenza, sui primi gradini, di liquido poliettrolita impiegato nel ciclo operativo dello stesso reparto – di consistenza particolarmente viscosa – accidentalmente fuoriuscito dall’apposita vasca di contenimento. La presenza del liquido era dovuto, allo spargimento, conseguente all’improvvida operazione di irrorazione con acqua, ordinata dal capo turno F., allo scopo di rimuoverlo, in concomitanza con l’omessa adozione di misure atte ad eliminare la situazione di rischio per l’incolumità dei dipendenti, in tal modo sopravvenuta e con l’ordine impartito ai dipendenti di continuare il lavoro,anche minacciando sanzioni disciplinari, nonostante la situazione di percolo: comportamenti entrambi risalenti al L. che pur aveva opportunamente ordinato di cospargere sulla zona interessata dallo sversamento, la loppa (composto di sabbia e terriccio) con funzione assorbente, così cooperando nella produzione dell’evento, per colpa generica e per colpa specifica, attesa la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. h).

Con i dedotti motivi di ricorso, attinenti a vizi motivazionali e di erronea applicazione della legge penale, censura la difesa le statuizioni della sentenza d’appello in ordine alla ritenuta sussistenza sia del nesso di causalità tra i comportamenti ascritti al L. sia dell’elemento soggettivo del reato contestato, con specifico riferimento ai profili di colpa specifica.

La Corte d’appello, contraddicendo taluni punti della stessa motivazione, avrebbe ritenuto causa certa dello scivolamento dell’operaio C., l’imbrattamento dei gradini della scala di metallo (che lo stesso stava discendendo) dovuto allo spargimento del liquido scivoloso, attinto dal getto d’acqua quando invece la stessa parte offesa aveva riferito in dibattimento che i gradini erano di norma già abbastanza sdrucciolevoli, soprattutto in caso di pioggia (invero in quel giorno abbondantemente caduta) tenuto conto altresì della circostanza, dedotta in atto d’appello, che l’infortunato, al momento della caduta, si trovava ad un’altezza di circa un metro da terra e quindi in un punto in cui il liquido poliettrolita non poteva di certo esser salito.

Quanto alla violazione delle norme antinfortunistiche, integrante il profilo di colpa specifica addebitata all’imputato, sostiene il difensore che la condotta attribuitagli – di non aver interdetto alla parte offesa l’accesso all’area – non avrebbe potuto rivestire rilevanza colposa. Era invero necessario portare a termine l’operazione di spargimento della "loppa" sopra il liquido sversato, opportunamente disposta dal prevenuto; operazione rientrante nelle mansioni del dipendente poi infortunatosi ed indubbiamente necessaria ed indispensabile, proprio al fine di mettere in sicurezza l’area, eliminandone la scivolosità, benchè non scevra di rischi.

Contraddittorio ed illogico sarebbe stato pertanto pretendere che si chiudesse il transito nella zona interessata dalle operazioni di bonifica sia ai lavoratori interni sia a quelli di una ditta esterna,eventualmente incaricata di portare a termine l’operazione.

Conclusivamente invoca la difesa l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

In linea di principio deve preliminarmente osservarsi che, per consolidato, pacifico e risalente assunto giurisprudenziale di questa Corte, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12).

Il vizio di motivazione, poi, deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, ovvero – a seguito della modifica apportata all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, -da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame". Il che significa – quanto al vizio di manifesta illogicità – che , per un verso, il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).

Ebbene, nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e vantazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo.

Quanto all’individuazione della causa dell’infortunio, la Corte distrettuale, in corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di nesso di causalità -di cui ha dato conto con esaustiva e condivisibile motivazione – ha messo in luce, ancorando le proprie determinazioni ad una lettura perfettamente conforme alle risultanze istruttorie, che, per effetto della improvvida decisione del capoturno F. di procedere alla rimozione del liquido altamente viscoso accidentalmente riversatosi sul pavimento del reparto, previa irrorazione con acqua (avendo egli stesso iniziato ad impiegare l’apposita manichetta), il liquido poliettrolita, pur non essendo aumentato di volume, era stato in tal modo schizzato in un raggio più vasto fino ad interessare anche i gradini della scala. A "completarne" lo spargimento fino a qualche decina di centimetri di altezza dal suolo (sì da raggiungere anche il gradino posto ad un "altezza di circa un metro, sul quale il C. era poi scivolato, infortunandosi) era intuitivamente sufficiente anche il getto d’acqua di una conduttura a pressione ordinaria. L’imbrattamento dei gradini della scala con il liquido viscoso, così cagionato, null’altro aveva prodotto che un aumento del rischio di caduta risultando di norma gli scalini metallici della scala stessa, già di per sè sdrucciolevoli,soprattutto in caso di pioggia. Incontestabile quindi appare la rilevanza quantomeno concausale della condotta del F..

Su tale situazione di fatto, così ineccepibilmente ricostruita si è venuto ad "innestare", agli effetti della produzione dell’evento, il ruolo egualmente concausale rivestito dall’imputato L., in qualità di caporeparto. Come legittimamente evidenziato dalla Corte d’appello di Trieste (ad onta delle infondate obiezioni del difensore dell’imputato) questi aveva concorso nella determinazione dell’infortunio occorso al C., per aver omesso di adottare le misure di organizzazione e di direzione dello svolgimento del lavoro nel reparto, idonee ad evitare rischi per l’incolumità degli operai addetti ovverosia finalizzate "ad impedire la causazione di incidenti determinati dalla presenza di materiale fortemente scivoloso nell’area" (cfr. sentenza impugnata – fgl. 9). Quindi se del tutto opportuno al fine di prevenire infortuni, in rapporto alla situazione di pericolo venutasi a determinare (aggravata dall’irrorazione di getti d’acqua sul materiale sversato) era stato disporre lo spargimento della "loppa" sul pavimento (con effetto assorbente), "causalmente colposo" si era invece rivelata l’omessa interdizione dell’accesso dei lavoratori addetti allo stesso reparto fino alla completa eliminazione dall’area del liquido scivoloso grazie all’intervento di una ditta specializzata, che già aveva operato in occasione di altro analogo incidente verificatosi in precedenza, a quanto riferito dallo stesso infortunato C. e dal teste M.. Tantomeno l’imputato avrebbe potuto consentire (rectius:

ordinare,minacciando in caso di inosservanza, anche sanzioni disciplinari, come riferito in narrativa) al predetto C. di continuare il lavoro, nel medesimo posto, anche la mattina del giorno successivo, nel perdurare della descritta situazione di rischio per l’incolumità degli addetti. E’ quindi assolutamente pacifico, sul piano logico e della comune esperienza, che con tale azione cd. controfattuale (ovvero con l’azione positiva omessa) l’evento sarebbe stato del tutto scongiurato. Posta quindi la ricorrenza di un comportamento affetto dalla colpa generica e specifica (come contestato nel capo di imputazione,) onde confutare infine l’assunto, del pari infondato del ricorrente circa l’esclusione della sussistenza della "violazione della norma cautelare invocata", deve osservarsi che l’intervento dei dipendenti di una ditta specializzata sul luogo dello sversamento del liquido non avrebbe integrato un’ulteriore esposizione anche di costoro al medesimo rischio – poi concretizzatosi nella produzione dell’infortunio in danno del C. – ricorrendo logicamente al contrario il caso di operai da ritenersi,proprio perchè impiegati in operazioni comportanti di norma rischi di tale natura, significativamente attrezzati con mezzi e dotazioni antinfortunistiche di protezione individuali oltrechè, per ciò stesso, perfettamente consapevoli delle opportune cautele cui attenersi nelle operazioni loro demandate; a differenza invece dell’infortunato C., che pur calzando scarpe da lavoro (unico presidio antifortunistico genericamente idoneo ad evitare l’infortunio) era invece scivolato sui gradini della scala, nel riprendere, il giorno successivo, le proprie ordinarie mansioni. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione,in favore della costituita parte civile, delle spese di questo giudizio (complessivamente liquidate in dispositivo) nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma si Euro 1.000.00 in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese generali,IVA e CPA, come per legge.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 11-10-2011, n. 36575Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 23 settembre 2010, la Corte d’appello di Palermo ha confermato, quanto all’accertata responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 marzo 2009, con cui gli imputati erano stati condannati per violazione di sigilli e reati urbanistici, rideterminando la pena per uno degli imputati, in applicazione della continuazione con reati accertati in una precedente sentenza.

I fatti ascritti agli imputati consistono nell’aver violato i sigilli apposti ad un immobile in due occasioni, nonchè nell’avere costruito un’opera di 160 metri quadri in zona paesaggistica, senza permesso di costruire e senza autorizzazione dell’organo preposto la tutela del vincolo e nell’avere realizzato opere in cemento armato prive di progetto redatto da un tecnico abilitato e senza preavviso agli uffici competenti.

2. – Avverso tale provvedimento, gli imputati hanno proposto, con atti separati ma identici, ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 2, e, comunque, la carenza di motivazione in punto di fatto, perchè, essendo mancata in dibattimento l’assunzione della testimonianza del responsabile dell’ufficio tecnico della Regione e dell’ufficio del genio civile nonchè del responsabile della sovrintendenza dell’assessorato regionale dei Beni Culturali ambientali, la responsabilità penale degli imputati non avrebbe potuto ritenersi provata; b) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva, applicata in primo grado, in quella sostitutiva prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.

Motivi della decisione

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Il motivo sub a) – con cui si denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 2, perchè il giudice non avrebbe provveduto all’audizione dei funzionari responsabili degli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi – è infondato.

Va rilevato, infatti, che l’articolo in questione – il quale dispone che "Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti" – si applica limitatamente al profilo delle prescrizioni per le zone sismiche, perchè è incluso nella terza sezione del relativo capo del D.P.R. n. 380 del 2001, e non prevede, in ogni caso, alcuna sanzione per la sua mancata applicazione.

Nel caso in esame, del resto, la sentenza risulta sufficientemente e coerentemente motivata circa la responsabilità penale degli imputati, che deriva – secondo quanto precisato dalla Corte d’appello – da: a) la qualità di comproprietari dell’area ove l’immobile veniva realizzato; b) la prosecuzione delle opere dopo due sequestri, con violazione dei sigilli apposti; c) l’occupazione dell’immobile abusivo da parte del nucleo familiare.

3.2. – Parimenti infondato è il motivo di ricorso sub b), con cui si denunciano la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva applicata in primo grado in quella sostitutiva prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.

La Corte d’appello fornisce, infatti, sul punto una motivazione sufficientemente circostanziata, perchè rileva che i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva non sussistono, "proprio in ragione dell’elevata insensibilità al rispetto delle norme manifestata". 4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6222

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Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 7/12/08, depositata il 17 aprile 2007, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggior reddito relativo al 1996 ai fini Irpef, Ilor ed accessori, per il quale C.M., e le figlie Em. ed D.R.E. avevano omesso di presentare la prescritta dichiarazione, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado affermava che i presupposti per l’accertamento col metodo sintetico induttivo erano carenti, atteso che le contribuenti, quali socie della società Salto srl, avevano acquisito delle quote sociali assieme agli altri del gruppo mediante un prestito bancario per una parte, e il finanziamento di altro consistente importo effettuato dai precedenti soci F., cui tale somma veniva restituita successivamente, oltre all’incremento del capitale mediante finanziamento diretto da parte di C.. Questa, D.R. E. ed Em. resistono con separati controricorsi, ed hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

2. In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la ricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. Ciò premesso, va altresì rilevato che i controricorsi mancano del carattere di autosufficienza, e quindi sono inammissibili, atteso che le controricorrenti non vi hanno indicato la sommaria esposizione del fatto, nè le ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, non essendo al riguardo idonea la memoria depositata in un secondo tempo da ciascuna di loro. Invero, conìè noto, la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11160 del 11/06/2004, n. 3602 del 2003). Inoltre va osservato che di conseguenza sono nulle le memorie presentate a norma dell’art. 378 c.p.c., per supplire alle carenze dell’atto previsto per contestare le censure e argomentazioni addotte con quello introduttivo nella sede di legittimità, mancando dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo per cui è previsto il deposito di memorie di parte, che è solo quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso) (V. pure Cass. Sentenza n. 238 del 09/01/2001).

3. Tutto ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che l’amministrazione ben poteva procedere all’accertamento sulla scorta degli incrementi patrimoniali verificatisi nel 2000 in relazione ai cinque anni precedenti trattandosi di presunzione legale semplice, per la quale i relativi proventi andavano ripartiti per quote uguali anche ai cinque anni precedenti, tranne che le contribuenti avessero fornito la prova che si sarebbe trattato di proventi esenti o per i quali la trattenuta d’imposta fosse stata operata alla fonte.

Il motivo è fondato. Il giudice di appello osservava che gli incrementi patrimoniali verificatisi in una certa annualità non potevano dispiegare alcun effetto contributivo per anni precedenti, stante l’autonomia di ognuno di essi.

L’assunto non è esatto, atteso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 (nel vigore del testo originario) – consente all’ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Al fine indicato, pertanto, può essere utilizzata anche la titolarità di azioni societarie, ove essa evidenzi, in relazione agli esborsi necessari agli acquisti, un previo accumulo di redditi superiori a quelli analiticamente determinabili (V. pure Cass. Sentenze n. 16284 del 23/07/2007, n. 5599 del 11/05/1992). Peraltro va pure rilevato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzati per l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, non debbono necessariamente riferirsi all’anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosì in ulteriori ed autonomi indici contributivi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10371 del 01/07/2003, n. 9099 del 2002).

4. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione me di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che la presunzione legale di maggiore capacità contributiva scattava con gli incrementi patrimoniali, e semmai erano le contribuenti che dovevano dare la prova che si trattava di proventi esenti o già assoggettati ad imposizione.

La censura, che in parte rimane assorbita dal motivo testè esaminato, va condivisa, dal momento che la CTR non indicava adeguatamente le ragioni per le quali riteneva che le operazioni finanziarie relative al prestito ricevuto dalla società Cariverona e le somme corrisposte ai soci, divenuti d maggioranza, della Salto, e cioè il gruppo D.R. – C., dai precedenti, e precisamente i F., costituivano elementi finanziari che denotavano comunque un incremento patrimoniale, a nulla rilevando il rapporto fiduciario tra i due gruppi stessi, peraltro non provato.

5. Col terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, posto che il giudice di appello non indicava le ragioni, in base alle quali riteneva che le appellate avessero fornito gli elementi di prova della loro contestazione, se non in modo generico.

La doglianza ha pregio, atteso che la CTR non specificava gli elementi di prova che le contribuenti avrebbero addotto a sostegno del loro assunto per vincere la prova presuntiva legale dell’erario.

Solo "ad abundantiam" infine va osservato che, oltre tutto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (V. pure Cass. Sentenza n. 24597 del 03/12/2010).

6. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibili i controricorsi e la nullità delle pedisseque memorie; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.