T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3741 Rapporto di pubblico impiego Professori universitari

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Svolgimento del processo

La professoressa M.V.M., associato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con istanza del 28052010, presentava le proprie dimissioni dal servizio chiedendo di essere collocata a riposo. L’Università, con decreto rettorale del 2852010, accoglieva la richiesta disponendo il collocamento a riposo.

Successivamente, il 3152010, la professoressa M. presentava la revoca della precedente istanza di dimissioni dal servizio.

Con nota prot. 38809 del 07.06.2010, il Rettore rigettava l’istanza di revoca, avendo già provveduto all’accettazione delle dimissioni e al collocamento a riposo.

L’ 08.07.2010 è stato comunicato alla ricorrente l’accoglimento della sua richiesta di collocamento a riposo.

Avverso il provvedimento di rigetto della revoca delle dimissioni e avverso gli atti preordinati e connessi è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione del principio generale per cui, nel pubblico impiego non privatizzato, la domanda di collocamento a riposo anticipato può essere validamente revocata fintanto che non sia stato comunicato l’accoglimento della stessa al soggetto interessato;

violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990;

eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 1 della legge n. 311 del 1958 e degli artt. 124 e seguenti del D. P. R. n. 3 del 1957;

violazione del principio del legittimo affidamento, violazione degli artt. 2, 3 e 77 della Costituzione e del diritto al ripensamento ed alla prosecuzione del rapporto di impiego;

dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 15 della legge n. 400/88.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27102010 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla già avvenuta accettazione delle dimissioni al momento della presentazione della domanda di revoca.

Con ordinanza del 5112010 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, disponendo altresì la sollecita fissazione del merito in primo grado.

All’udienza pubblica del 642010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’art 3 comma 3 del d.lgs n° 165 del 2001 prevede che il rapporto di lavoro dei professori universitari rimanga disciplinato dalle norme di diritto pubblico.

Nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico la disciplina delle dimissioni resta quindi regolata dalle norme del TU n° 3 del 1957 che prevede che le dimissioni debbano essere accettate dall’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 124 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 l’impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall’ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L’impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell’adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.

L’accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio.

Da tale disciplina normativa deriva che nell’ambito del pubblico impiego l’accettazione delle dimissioni da parte dell’Amministrazione ha natura costitutiva, per cui la fattispecie si perfeziona solo al momento dell’accettazione delle dimissioni stesse.

Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, infatti, la giurisprudenza della Cassazione ha applicato i principi del lavoro privato, per cui le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione (Cass Sez. lavoro, sent. n. 57 del 07012009).

Premesso quindi che, nei rapporti di lavoro ancora disciplinati dal diritto pubblico, le dimissioni hanno effetto con l’accettazione da parte dell’Amministrazione, si deve invece valutare se l’accettazione delle dimissioni sia a sua volta un negozio recettizio, che acquista efficacia con la comunicazione al destinatario.

Con riferimento al caso di specie, dal ricorso e dagli atti depositati, infatti, emerge la circostanza che il provvedimento di accettazione della richiesta di dimissioni è stato adottato il 28052010; la revoca da parte della Prof. M. delle suddette dimissioni è stata presentata il 31052010, mentre l’accettazione delle dimissioni le è stata comunicata l’ 08.07.2010, con nota del 1.07.2010.

Il più recente orientamento del Consiglio di Stato ha affermato che il momento in cui le dimissioni rassegnate dal dipendente pubblico hanno effetto deve essere individuato in quello di comunicazione dell’accettazione delle dimissioni, considerando la natura recettizia dell’atto di accettazione (Cds n° 73 del 2008, per cui si deve affermare la natura recettizia dell’atto di accettazione in quanto atto avente effetti negativi sul destinatario, quindi la revoca è possibile fino alla comunicazione del provvedimento di accettazione).

Invece, un orientamento più risalente aveva affermato che, a causa del suo carattere autoritativo, il provvedimento di accettazione delle dimissioni non aveva bisogno di comunicazione, quindi avrebbe reso impossibile la revoca una volta adottato dall’Amministrazione (cfr C.d.S sent. n. 7421/2005).

La sentenza del Consiglio di Stato n° 73 del 2008 citata, ha invece affermato la natura recettizia dell’atto di accettazione delle dimissioni, anche in relazione alla disposizione dell’art 21 bis della legge n° 241 del 1990, per cui "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso", ritenendo che tale atto di accettazione rientri nella categoria dei provvedimenti con effetti negativi per i destinatari.

Ne deriva che la comunicazione al destinatario del provvedimento di accettazione delle dimissioni da parte della Amministrazione è necessaria per perfezionare la fattispecie giuridica a formazione progressiva, che inizia con la richiesta da parte del privato e termina con la comunicazione a quest’ultimo del provvedimento adottato da parte della P.A. (Cds n° 73 del 2008; nello stesso senso anche TAR Lazio sez. I 6 febbraio 2008 n. 1067, per cui in materia di cessazione volontaria del rapporto di servizio le dimissioni non hanno effetto risolutivo fino a quando non sia stata comunicata all’interessato la relativa accettazione).

A seguito della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di aderire a tale più recente orientamento, rispetto al quale neppure può avere rilevanza la norma dell’art 12 comma 9 del d.l. n° 78 del 2010, per cui le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.

Tale ultima disposizione, infatti, non prende alcuna posizione sulla natura dell’atto di accettazione delle dimissioni, che secondo il citato orientamento deve dunque ritenersi recettizio.

Sotto tale profilo, il ricorso merita accoglimento.

In considerazione della complessità della vicenda in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18904 Accertamento

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Svolgimento del processo

V.G. ha presentato domanda, della L. n. 656 del 1994, ex art. 2 quinquies di chiusura della lite fiscale relativa all’IVA del 1992. A seguito del relativo controllo, l’Ufficio ha iscritto a ruolo la somma di L. 97.851.040 e la cartella di pagamento è stata impugnata dal contribuente, con ricorso, accolto dalla CTP di Messina, e rigettato dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 24/27/05, depositata il 28/4/2005.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il V. sulla scorta di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha presentato controricorso.
Motivi della decisione

Col primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostiene che la CTR ha omesso di valutare tutte le questioni prospettate in primo grado, e, tra di esse, la carenza di motivazione ("rectius" la falsa motivazione) della cartella esattoriale, dato che, con essa, erano stati richiesti importi a titolo di "interessi, sanzioni e non ben specificati oneri accessori" e non di tributi, e che tale pretesa non poteva dipendere dall’applicazione della normativa sulla chiusura delle liti fiscali pendenti. L’eccezione, prosegue il ricorrente, non poteva intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c., in quanto, essendo egli rimasto totalmente vittorioso, in primo grado, non aveva l’onere di riproporla con appello incidentale, ma era sufficiente che la riproducesse in secondo grado, come, appunto, aveva fatto mediante il proprio atto di costituzione in giudizio, in appello.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Premesso che la questione è stata correttamente proposta nei confronti dell’Ente impositore (il concessionario per la riscossione non è passivamente legittimato a rispondere di vizi della cartella di pagamento che riproduce il ruolo, salva l’ipotesi, qui neppure adombrata, di errore materiale, cfr. Cass. n. 3242/2007 in motivazione, e Cass. n. 933/2009), va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronuncia sulla domanda o, come nella specie, su un’eccezione proposta costituisce una violazione dei doveri decisori, che integra un "error in procedendo", deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. n. 1755 del 2006; 11844 del 2006; n. 24856 del 2006, e n. 12952 del 2007). Se, a tale stregua, la prospettazione in termini di violazione di legge o di vizio di motivazione è inammissibile, in quanto, in contrasto con le premesse poste, presupporrebbe l’avvenuta decisione della questione oggetto di doglianza con una soluzione giuridicamente non corretta, ovvero resa senza giustificazione o con giustificazione inadeguata, osserva la Corte che il denunciato "error in procedendo" non comporta, automaticamente, l’accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, quando il motivo non esaminato dal giudice d’appello propone infondate questioni di diritto; in tal caso lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l’annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 c.p.c., comma 2, attraverso l’impiego del potere di correzione della motivazione, il senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato (cfr. Cass. n. 3388/05; n. 8561/06; n. 18190/06; n. 2313/2010). Nella specie, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa, allegazione e prova che, nella specie, non sono state dedotte e documentate da parte del ricorrente.

Col secondo motivo, il contribuente, deducendo violazione della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies e difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che i giudici d’appello hanno errato nel ricostruire la fattispecie al loro esame, ed, in particolare, nel ritenere che l’istanza di chiusura delle liti pendenti fosse stata proposta in seguito ai processi verbali di constatazione del 14.12.1993 e del 23.6.1994 ma prima del 24.1.1995, data di notifica dell’avviso di accertamento, non impugnato. Il ricorrente afferma che tale convincimento, contrario al vero, e smentito dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in narrativa, ha comportato l’erronea applicazione nei suoi confronti dell’art. 2 quinquies, comma 6 in esame, che va interpretato nel senso che restano dovute all’Erario le somme, provvisoriamente iscrivibili a ruolo, in caso di effettiva pendenza di un giudizio fiscale alla data del 31.12.1994.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenza che l’Ufficio non gli aveva consentito la possibilità, riconosciuta dall’ultimo periodo dell’art. 2 quinquies, comma 9 invocato, di regolarizzare il versamento insufficiente a causa di un errore scusabile, che tale omissione, denunciata col ricorso introduttivo del giudizio, non era stata rinunciata nel corso del procedimento e su di essa la CTR non aveva pronunciato, incorrendo nella violazione illustrata col primo motivo.

Con il terzo motivo, il contribuente, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, afferma che la CTR, dopo aver assimilato la domanda di definizione, da lui presentata, alla dichiarazione fiscale, ha ricondotto la fattispecie alla previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1 invece che dell’u.c., come avrebbe dovuto, dato che l’iscrizione a ruolo era avvenuta in ragione della ritenuta definitività dell’avviso di accertamento notificato. Il ricorrente fa rilevare che "il ragionamento seguito dai Giudici per raggiungere la statuizione qui impugnata manca di un elemento base fondamentale che inficia irrimediabilmente la sentenza" e, cioè, l’indicazione della data di presentazione dell’istanza di definizione della lite pendente che "non è riportata in alcun atto processuale".

Il secondo motivo è inammissibile. Come riconosce lo stesso ricorrente, e nonostante il diverso "incipit" esposto in narrativa, le argomentazioni dell’impugnata sentenza si fondano sul fatto che la domanda di definizione della lite, della L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quinquies sia stata proposta in relazione alla notifica dei due processi verbali di constatazione del 14 dicembre 1993 e del 23 giugno 1994, e prima della ricezione, avvenuta il 24 gennaio 1995, dell’avviso di accertamento da quelli originato (non opposto e divenuto definitivo); tanto è espressamente affermato: a) in relazione alla ritenuta proponibilità della domanda, riferita, come consentito dalla norma, ai "processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto d’imposizione"; b) nell’individuazione del titolo per l’iscrizione a ruolo, che viene desunto, anche, dalla successione cronologica degli eventi ("essendo stato l’atto di accertamento notificato in data successiva alla proposizione della domanda di definizione il titolo per l’iscrizione a ruolo non può ricollegarsi all’avviso …"); c) nell’indicazione del "dies a quo" del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo, in quello di presentazione della domanda di chiusura della lite, che rende incontestabile "il momento solutorio collegato alla presentazione della suddetta domanda".

Così convenendo, il motivo, che denuncia l’erronea ricostruzione dei fatti di causa, non solo, difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato in quale punto del suo ricorso, e delle difese d’appello, abbia allegato la diversa, e successiva, data di presentazione della domanda (al contrario, nel terzo motivo, il ricorrente sostiene di non averla, appunto, mai, specificata), ma prospetta, in sostanza, l’erronea percezione degli atti processuali da parte dei giudici territoriali, vizio che, integrando un tipico errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo, con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10066/2010).

L’omessa pronuncia denunciata col secondo profilo del motivo in esame – relativa al mancato invito a regolarizzare il versamento insufficiente a causa di un errore scusabile – difetta, anch’essa, di autosufficienza. Nel ricorso, infatti, non si riportano le espressioni con cui la questione di cui si discute sarebbe stata riproposta D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 – che riproduce l’art. 346 c.p.c. in appello, risultando, solo, riportate alcune parti del ricorso introduttivo, nè viene specificato se siano state formulate conclusioni in tal senso, sicchè, pur configurando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. un "error in procedendo", per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. n. 978/2007), adempimento che, nella specie, è stato, totalmente, pretermesso.

Il terzo motivo, che presuppone, in contrasto con quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, che l’iscrizione a ruolo sia da ricollegare all’avviso di accertamento divenuto definitivo, resta assorbito, sulla scorta delle considerazioni svolte nell’esame della prima parte del secondo motivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste, secondo il criterio legale della soccombenza, a carico del ricorrente ed in favore dell’Agenzia, che ha partecipato alla discussione, e si liquidano in Euro 1.730,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 1.730,00 oltre a spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20099 Mobilità

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’INPS a pagare a C.P. l’indennità di mobilità per un triennio in luogo del biennio riconosciutole dall’INPS. La Corte ha considerato che nel rapporto di lavoro in relazione a quale era stata chiesta l’indennità le prestazioni lavorative erano cessate il 31 dicembre 2002, che la lavoratrice era stata successivamente posta in mobilità, con riconoscimento dell’indennità di preavviso ed esonero dalla prestazione lavorativa e che la stessa aveva compiuto 50 anni entro il termine del periodo di preavviso. La Corte ha ritenuto che pur in difetto di prestazione da parte della C. il rapporto doveva considerarsi esistente per tutta la durata del preavviso e che tale principio doveva trovare applicazione anche in materia di indennità di mobilità. In tale complesso normativo infatti, quando il legislatore aveva inteso aver riguardo all’effettiva prestazione lavorativa e non ad una indennità sostitutiva ne aveva fatto menzione esplicita.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, illustrato da memoria.

L’intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è ammissibile perchè il quesito consente alla Corte di comprendere la questione controversa e di darvi risposta.

Inoltre, le questioni poste dall’INPS sono questioni di diritto:

quindi è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della novità delle censure.

L’unico motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., in riferimento alla L. 23 luglio 1991, art. 7, comma 1, prima parte, che ai fini dell’applicazione della disciplina della disposizione in ultimo cit. nel caso di licenziamento con preavviso ed accettazione della relativa indennità sostitutiva il rapporto deve comunque ritenersi immediatamente risolto, con la conseguenza che avendo la C. meno di 50 anni alla data della risoluzione non aveva acquisito il diritto alla elevazione a 36 mesi del trattamento di mobilità.

Il ricorso è fondato.

La L. 23 luglio 1991, n. 223. (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro nell’art. 4 comma 1 stabilisce che:

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo".

Il successivo comma 9 dello stesso articolo, per quanto rileva, prevede che "9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso".

L’art. 7. comma 1, della legge in esame dispone, nella parte che qui interessa, che "1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni".

La giurisprudenza di questa Corte, superando il diverso orientamento che assegnava al preavviso di recesso efficacia reale (v. fra le altre Cass. 17334/2004) è ormai costantemente orientata nel senso che alla stregua di una interpretazione letterale e logico- sistematica dell’art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. (Cass. 11740/2007; 15495/2008 che ha conseguentemente ritenuto che in caso di trasferimento di azienda, ove il cedente receda dal rapporto per giustificato motivo, l’effetto estintivo si produce immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al cessionario; 13959/2009 – di specifico rilievo per la somiglianza del problema affrontato – secondo la quale il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione;

21216/2009; 22443/2010). Nè contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata tale principio è messo in forse dalla disposizione di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, in tema di indennità di disoccupazione.

Pertanto tenendo conto del suddetto principio, poichè nel caso di specie di accordo per la prosecuzione del rapporto non vi è alcuna traccia, e alla data del recesso, immediatamente efficace, la C. non aveva compiuto i 50 anni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rigetto della domanda nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La resistente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre, anche in relazione a talune incertezze giurisprudenziali, possono esser compensate quelle dei giudizi di merito.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 esborsi, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, nonchè accessori di legge.
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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 15-06-2011, n. 24077 Applicazione della pena

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l P.G. che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia in data 26.6.2009 ha applicato al cittadino (OMISSIS) A.Z. la pena di giustizia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e per i reati di cui all’art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 11 bis, art. 624 bis c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 11 bis, artt. 337 e 594 c.p. (con le attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione), per fatti del 29.5.2009, ricorre il procuratore generale distrettuale, con unico motivo deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, per i quali avrebbe dovuto essere configurato il delitto di tentata rapina impropria.

1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte suprema ha già insegnato che, tenuto conto della natura del patteggiamentò ex art. 444 c.p.p. e dello scopo del controllo previsto dal capoverso di tale norma, l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto è limitata ai casi di errore manifesto, quando quella originaria o quella prospettata dalle parti siano palesemente erronee (Sez. 6, sent. 45688 del 20.11-10.12.2008).

Nel caso di specie, presupposto dell’esame del motivo di ricorso sarebbe una ricostruzione del fatto in termini diversi da quelli che, pur sinteticamente, il Tribunale ha valutato, anche alla luce delle condotte che concretamente emergono allo stato dai capi dì imputazione. In particolare, la deduzione della parte pubblica di una violenza commessa per assicurarsi l’impunità e sfuggire alla cattura, non risulta immediatamente riconducibile al contenuto dei capi di imputazione (dove sono contenute anche espressioni ingiuriose) e sollecita una previa ricostruzione in fatto che esula dai limiti sia dell’istituto dell’applicazione di pena a richiesta delle parti che della cognizione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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