Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-11-2011, n. 24367 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato che:

la Corte d’appello di Torino ha, confermando la sentenza di primo grado, accolto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra detto lavoratore da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 30 aprile 19 98;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato a due motivi; il lavoratore intimato ha resistito depositando anche memoria illustrativa.

Considerato che:

il lavoratore è stato assunto con vari contratti a termini e la Corte territoriale con riferimento al primo di detti contratti stipulato, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 30 aprile 1998, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, sul presupposto che anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da un’esigenza temporanea, specifica ed oggettiva concretamente riferibile alla singola assunzione; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione alla ristrutturazione aziendale menzionata dalla contrattazione collettiva, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale, con il primo motivo assume che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, sui principi elaborati in sede di applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, inapplicabili al caso di specie e, con il secondo, contesta la motivazione in ordine alla eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso;

il Collegio all’esito dell’odierna udienza ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata; la censura, pregiudiziale, afferente l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso è infondata; questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935); analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che la mera inerzia del lavoratore è di per sè insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

con riferimento all’altra censura – ossia la prima – secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinatela Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588;

con riferimento, pertanto, al contratto a termine stipulato per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 30 aprile 1998 la sentenza è errata e va, pertanto, cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione;

tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi devono considerarsi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso,rigetta il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 21-07-2011, n. 1344 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Visto il ricorso, notificato in data 11 luglio e depositato in data 26 successiva, col quale i signori R.A., N.P.E.N.A., nella qualità di eredi di N.E., hanno impugnato il provvedimento del Ministero intimato di annullamento nulla osta ambientale n. 279 del 18/9/1996 rilasciato al loro dante causa dal Sindaco del Comune di Capaccio in relazione alla domanda di concessione edilizia in sanatoria delle opere realizzate in località Laura;

– Rilevato che i suddetti ricorrenti, con atto da essi sottoscritto depositato il 21 novembre 2010 (prot ingresso n. 2177), hanno dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

– Visto gli atti di rinuncia al mandato ad litem depositati in data odierna dai difensori dei ricorrenti;

– Considerato che la rinuncia dei difensori al mandato, come la revoca dello stesso senza la nomina di altro difensore in sostituzione, non interrompe né sospende il processo e non ha effetto nei confronti della parte, in forza dell’art. 85 c.p.c. (che esprime un principio generale applicabile anche al processo amministrativo), sino alla nomina del nuovo difensore (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 12/3/2010 n. 1457; id. 17/11/2007 n. 4837); e che la dichiarazione dei ricorrenti dell’insussistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio porta, a norma degli artt. 84 e 35 comma 1 lett. "c" del c.p.a., alla declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;

– Ritenuto che, diversamente da quanto si assume dal Ministero resistente, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e delle questioni.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da R.A., N.P.E.N.A., lo dichiara improcedibile.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 1575 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 15 e 16 novembre 2010, depositato il successivo 14 dicembre, le imprese ricorrenti espongono di essere, entrambe, da diversi anni, titolari di autorizzazioni e di contratti per lo sfruttamento di impianti pubblicitari nel territorio di Caltanissetta; in particolare, la K.S. detiene tre lotti affissionistici, di cui uno esercitato in proprio, e due gestiti dalla P..

Affermano di avere interesse all’annullamento dell’impugnato Piano Generale per gli impianti pubblicitari in quanto il testo che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta, a far data del 17 luglio 2010, da un lato non corrisponderebbe al testo emendato dal Consiglio Comunale e, dall’altro, ne altererebbe e stravolgerebbe il senso e il rapporto di gerarchia con il "Regolamento per la collocazione delle insegne, impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2004, n. 31, di cui dovrebbe limitarsi a dare attuazione, oltre che a porsi in contrasto con la normativa nazionale di settore, i principi comunitari e costituzionali in materia di concorrenza, così come interpretati dalla giurisprudenza.

Avverso gli atti impugnati deducono le seguenti censure:

1) "Violazione e/o falsa applicazione della delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2010; violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di pubblicazione degli atti; incompetenza; eccesso di potere; carenza d’istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa". Si sostiene che il testo del piano di che trattasi, pubblicato ed entrato in vigore, sarebbe difforme dal testo emendato e approvato dal Consiglio Comunale, in particolare laddove sarebbe stato deliberato (punti 2 e 3 dell’emendamento) che in qualunque parte del detto Piano i termini "regolamenta", "disciplina" o "sostituisce" avrebbero dovuti intendersi sostituiti con il termine "attua" attesa la volontà del Consiglio di non apportare alcuna integrazione o modificazione al regolamento per la collocazione delle insegne, impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2004, n. 31.

A prescindere dall’asserita discrasia formale, nella sostanza, in più punti, il Piano sarebbe idoneo a modificare, integrare e sostituire le disposizioni del Regolamento del 2004, pur non avendo, il primo, secondo la tesi di parte ricorrente, natura regolamentare;

2) "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 507 del 1993; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del D.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.P.R. n. 495/92; violazione e/o falsa applicazione del regolamento del 2004; eccesso di potere; carenza d’istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; errore nei presupposti", poiché non sarebbe condivisibile e conforme al diritto (art. 3 del D.lgs. n. 507/93, art. 23 del D.lgs. n. 285/92 e art. 53 del D.P.R. 495/92) la scelta del Comune di Caltanissetta di procedere all’assegnazione delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, mediante procedure di evidenza pubblica, "come se si trattasse del conferimento di un appalto di servizio". Richiamano, a tal fine, C.G.A., 14 settembre 2009, n. 762 e Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 44)";

3) "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 507 del 1993; violazione e/o falsa applicazione del regolamento per la collocazione delle insegne, impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni" approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 aprile 2004; incompetenza; eccesso di potere; carenza d’istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006 e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e di trasparenza". Si ribadisce che il Piano, non avendo natura normativa, non potrebbe integrare il regolamento ma soltanto darvi attuazione; così come non potrebbe modificare le diposizioni contenute nel D.lgs. 285/92. In particolare, l’art. 19, negando il diritto di prelazione agli impianti già autorizzati, sostituirebbe l’art. 37 del regolamento che, invece, tale prelazione prevedeva; non prevista dal regolamento sarebbe la divisione in nove microzone del territorio comunale da assegnare ai privati per l’affissione diretta: la relativa disciplina – che consente di partecipare alla gara per l’assegnazione di una sola microzona a ciascuna impresa – scoraggerebbe il ricorso alla pubblicità, danneggiando non sole le imprese private ma anche il Comune, che sarebbe destinatario di introiti ridotti; si delineerebbe anche il profilo della lesione della concorrenza tra le imprese private appaltatrici delle singole microzone e il concessionario della pubblica affissione; l’autorizzazione triennale assegnata tramite evidenza pubblica, non sarebbe conveniente per gli imprenditori pubblicitari. Seguono una serie di esempi di asserita integrazione o modifica, sostanziale, del regolamento (punti, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11);

4) "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta e difetto d’istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e di trasparenza".

Sarebbe ingiustamente favorito il concessionario della pubblica affissione rispetto ai singoli imprenditori che operano per le affissioni dirette, essendo riservata al primo, in modo asseritamente irragionevole e sproporzionato, una superficie maggiore (mq 2.339) rispetto a quella minima prevista dal D.lgs. n. 507/2003 (mq 1.080) e a quella residuale, articolata in nove microzone, da dividere, mediante gara, tra gli operatori privati (mq 2.120); ancora, si criticano il sistema di sorteggio per l’assegnazione delle microzone, nell’ipotesi in cui più imprese risultassero vincitrici di più microzone, la scelta di procedere alla ripetizione della gara, nel caso di esito negativo di quella inutilmente esperita, escludendo le imprese già assegnatarie o rinunciatarie rispetto ad altre microzone;

5) "Violazione e/o falsa applicazione del regolamento per la collocazione delle insegne, impianti per la pubblicità e pubbliche affissioni" approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 aprile 2004; violazione del D.lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione; violazione del D.lgs. n. 507/93; eccesso di potere; illogicità manifesta; erroneità; contraddittorietà". Si censurano le disposizioni del piano concernenti la disciplina della pubblicità su autoveicolo (artt. 6 e 12); si denuncia la contraddittorietà tra talune disposizioni del piano medesimo (art. 7 rispetto all’art. 9); la disposizione (art. 25) che concerne il subappalto delle microzone da parte dei loro assegnatari, non consentendolo, perché basata sulla, presunta, erronea qualificazione dell”attività pubblicitaria, quale "servizio" reso al Comune;

6) "Violazione sotto altro profilo dell’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta e difetto d’istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della costituzione e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e di trasparenza", poiché sarebbe erronea la scelta di assegnare la superficie (minore) alle imprese private mediante evidenza pubblica e quella (maggiore) alla concessionaria pubblica senza alcuna gara;

7) "Violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 163/2006; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinques della l. n. 241/90 e delle corrispondenti previsioni di cui alla l.r. 10/91; Violazione dei principi di economicità; efficacia, correttezza libera concorrenza e trasparenza; eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta", a causa della mancata previsione di spazi pubblicitari da assoggettare al solo regime autorizzatorio; è contestata, inoltre, la revocabilità delle autorizzazioni attualmente vigenti, decorso il periodo transitorio, senza la previsione di alcun compenso o altro meccanismo di contemperamento, a fronte del rischio di futura cessazione dell’attività; infine, non adeguatamente istruito sarebbe stato il profilo mirato alla determinazione della base d’asta per le microzone.

8) "Eccesso di potere; violazione dei principi generali in materia di responsabilità; violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’aziona amministrativa", con precipuo riferimento all’art. 27 che introdurrebbe una clausola di "irresponsabilità" del Comune per i danni eventualmente derivanti a terzi dall’applicazione del Piano di che trattasi.

Le imprese ricorrenti concludono, quindi, per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.

Con ordinanza n. 58/2011 è stata respinta l’istanza cautelare proposta.

Con successivo ricorso notificato in data 4 aprile 2011 e depositato giorno 19 seguente, la P. s.r.l. ha proposto motivi aggiunti avverso la nota prot. n. 10781 del 25 febbraio 2011 – che stabilisce, alla data del 31.12.2011, la perdita di efficacia e la rimozione delle autorizzazioni di affissione già rilasciatele -, nonché avverso i provvedimenti dirigenziali, indicati in epigrafe, con i quali sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio per la pubblicità commerciale sulle superfici individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché il bando il capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione temporanea e permanente delle aree e spazi pubblici.

La ricorrente ha riproposto le medesime censure dedotte nel ricorso principale avverso il P.G.I.P. in quanto ritenute vizianti in via derivata, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione in via cautelare.

Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Caltanissetta chiedendone il rigetto unitamente alla domanda cautelare incidentalmente ivi avanzata.

Si è, quindi, costituita in giudizio anche l’I.N.P.A., in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Caltanissetta, per resistere al ricorso nella parte in cui sono stati impugnati gli atti della gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione temporanea e permanente delle aree e spazi pubblici (determinazione dirigenziale n. 25), deducendone l’irricevibilità, l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, nonché l’infondatezza.

Nel corso dell’udienza camerale del 4 maggio 2011, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per motivi aggiunti nella parte avente ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 25, iscritta al n. 106 del reg. gen. del Comune di Caltanissetta, di approvazione del bando e del capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione temporanea e permanente delle aree e spazi pubblici.

Con ordinanza n. 379/2011 è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.

Le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza.

Alla pubblica udienza del giorno 12 luglio 2011, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Vanno, innanzitutto, affrontate e risolte le questioni preliminari.

1.1. Quanto alla sussistenza delle condizioni dell’azione esperita, sotto il profilo dell’interesse a ricorrere – di cui, in sede cautelare, il Collegio ha dubitato per avere rilevato l’assenza, al momento, di atti provvedimentali concreti e immediatamente lesivi della sfera giuridica delle due ricorrenti in via collettiva, K. e P. -, appare logicamente prioritario scrutinare l’ammissibilità dei successivi motivi aggiunti, così come proposti dalla sola P., avverso i successivi atti qualificati come concretamente lesivi.

Sul punto, sempre in sede di delibazione della domanda cautelare proposta in via incidentale in seno ai predetti motivi aggiunti, è stata ritenuta la dubbia ammissibilità di questi ultimi poiché proposti da uno solo dei soggetti proponenti il ricorso collettivo introduttivo – la sola P., appunto – contravvenendo al necessario presupposto dell’identicità delle doglianze dedotte dai soggetti, costituenti un’unica parte, già ricorrenti in via collettiva.

La questione posta è stato oggetto di approfondimento in sede di memorie difensive da parte sia della ricorrente K., sia del Comune di Caltanissetta, nei termini seguenti.

Sostiene la ricorrente, con memoria depositata il 10 giugno 2011, che la non identità delle doglianze sarebbe soltanto apparente, poiché:

– esse troverebbero, comunque, fondamento in quelle originarie, mosse con il ricorso introduttivo;

– identico sarebbe il petitum sostanziale;

– nessun conflitto d’interessi si profilerebbe tre le due ricorrenti dato che identica sarebbe l’utilità finale e concreta perseguita da entrambe, ossia l’annullamento integrale del piano degli impianti pubblicitari.

Ha replicato il Comune di Caltanissetta, con memoria depositata il 20 giugno 2011, deducendo l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, per essere venuta meno l’identità di soggetti sia sotto il profilo sostanziale, sia processuale.

1.2. È principio pacifico in giurisprudenza che il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti – in deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva, con separate azioni – è ammissibile solo a condizione che sussista identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e identità di censure e, infine, che non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non deve presentare punti di contrasto o conflitto, perché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo deve portare vantaggio a tutti i ricorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928; 15 ottobre 2009 n. 6323; 10 settembre 2009, n. 5425; sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; 1 marzo 2006, n. 1002; sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2239; 14 ottobre 2004 n. 6671; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 28; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 03 dicembre 2010, n. 1932; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 28 ottobre 2010, n. 7138).

Nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato proposto da una parte soggettivamente complessa, in assenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, avverso gli stessi atti e con le stesse censure, sicché, sotto tale aspetto, va ritenuto ammissibile.

I motivi aggiunti, invece, in quanto proposti da uno solo dei soggetti proponenti il ricorso introduttivo, la P. s.r.l., contravvengono al necessario presupposto della identicità dell’oggetto e del contenuto degli atti impugnati che, con evidenza, non sono più gli stessi per le due originarie ricorrenti in via collettiva, costituenti un’unica parte, nonostante che le censure mosse con i motivi aggiunti siano sostanzialmente le stesse, sicché, in relazione a tale angolo visuale, sono inammissibili, mancando almeno due dei requisiti – identità di oggetto e contenuto degli atti impugnati – indicati dalla citata giurisprudenza.

Pertanto, i motivi aggiunti devono considerarsi introdotti da una parte diversa da quella che ha proposto il ricorso introduttivo, e, quindi, sono inammissibili.

1.3. Va ora scrutinata l’altra questione di rito concernente la sussistenza dell’interesse al ricorso introduttivo.

Si ritiene che qualunque sia la natura giuridica da attribuirsi al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – di atto amministrativo generale di pianificazione del territorio (così come ritenuto dalla sezione con le sentenze 10/6/2010, n. 7319 e 7320), ovvero addirittura di atto regolamentare, così come affermato da parte della giurisprudenza (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n. 95) -, trattasi di atto suscettibile di divenire lesivo solo a seguito di eventuali provvedimenti applicativi.

Nella fattispecie, le prescrizioni censurate concorrono a determinare la generale disciplina dell’attività pubblicitaria in ambito locale, fissandone modalità e limiti. Si tratta di norme che, nonostante il contenuto precettivo per la futura azione dell’Amministrazione comunale, non possono considerarsi immediatamente lesive, in quanto il pregiudizio ad esse ascritto deriva ai vari operatori del settore dagli atti con cui l’ente locale provvede a dare loro reale attuazione, nel senso che l’attitudine lesiva degli interessi concreti richiede la mediazione di provvedimenti applicativi che rendano attuale il pregiudizio potenziale espresso dalla norma astratta.

Va, poi, ricordata quella giurisprudenza formatasi in materia di atti generali di pianificazione urbanistica secondo la quale l’interesse al ricorso, in materia, deve essere provato attraverso la dimostrazione del pregiudizio effettivo o anche potenziale, ma direttamente conseguente all’adozione degli atti gravati, e della connessa "utilitas" ricavata dall’accoglimento del ricorso; a tal fine, dall’esecuzione del provvedimento deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza, mentre deve escludersi il presupposto in questione nell’ipotesi in cui il danno derivante dall’attuazione dell’ atto impugnato sia meramente eventuale, e, cioè, quando lo stesso non risulti, di per sé, capace di arrecare una lesione diretta alla sfera del soggetto ricorrente, né risulti sicuro che il danno si realizzerà in un secondo tempo, per effetto di atti applicativi concreti dello stesso.

Ora, la possibilità per le ricorrenti di partecipare alla gara per l’assegnazione delle microzone, esclude nell’immediatezza il concretizzarsi di un pregiudizio anche solo potenziale.

Ne consegue che, derivando il pregiudizio dall’atto di applicazione concreta, le disposizioni del piano vanno impugnate congiuntamente al provvedimento attuativo, il quale rende attuale e certa la lesione dell’interesse.

La mancata contestazione dell’adozione di alcun atto applicativo nei confronti della K. – in realtà, non è dato sapere se tale atto applicativo sia stato emanato -, e la rilevata inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti avverso la nota prot. n. 10781 del 25 febbraio 2011, che stabilisce, alla data del 31 dicembre 2011, la perdita di efficacia e la rimozione delle autorizzazioni di affissione già rilasciatele, nonché avverso i provvedimenti dirigenziali con i quali sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio per la pubblicità commerciale sulle superfici individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per difetto d’interesse sopravvenuto, mancando l’impugnazione degli atti applicativi susseguenti, e ciò esime il Collegio dall’esame nel merito delle censure proposte.

2. L’esito in rito della lite giustifica eccezionalmente la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 06-09-2011, n. 33134 Lettura di atti, documenti, deposizioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11.5.2010, la corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza 13.11.08 della corte di assise della stessa sede, ha assolto M.G. limitatamente ai reati commessi in danno di R.E.L. e T.F. e ha ridotto la pena inflitta per il residuo reato continuato, L. n. 75 del 1958, ex art. 3, nn. 4, 6 e 8, e art. 4, n. 7, a anni tre e mesi tre di reclusione e Euro 900 di multa.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge,in riferimento all’art. 512 c.p.p., e per manifesta illogicità della motivazione sul punto della utilizzabilità delle dichiarazioni di A.I., mediante lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

La corte territoriale ha ritenuto legittima l’utilizzazione di queste dichiarazioni in base alla non prevedibile irreperibilità della testimone, che era munita di regolare passaporto, aveva manifestato la volontà di collaborare, aveva dichiarato domicilio nel proprio paese, dove era ragionevole presumere che, in caso di allontanamento, sarebbe stato possibile citarla.

Secondo il ricorrente invece la irreperibilità era pienamente prevedibile, tenuto conto dell’ingresso illegittimo della donna nel nostro paese, della sua attività di prostituta, della mancanza di un radicamento nel territorio italiano, della ignoranza della lingua italiana, della mancanza di lavoro e di qualsiasi prospettiva in tal senso nonchè della consolidata giurisprudenza che, in assenza di alcun indizio di stabilità e quindi di futura reperibilità, ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale, ex art. 512 c.p.p..

Il ricorrente inoltre rileva che uno degli elementi su cui la corte ha fondato la prognosi sulla possibilità di reperire la A. (la disponibilità a collaborare) non è ancorata ad alcuna emergenza processuale, non avendo rilevanza in tal senso la denuncia formulata dalla donna.

La motivazione, a fronte di queste argomentazioni, è incentrata su supposizioni totalmente prive di fondamento nelle risultanze processuali, eludendo la precisa risposta che la legge impone al giudice dell’impugnazione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il giudizio prognostico sulla futura reperibilità della teste è stato articolato secondo fattori accertati e valutati in maniera incensurabile e ragionevole dai giudici di merito, che hanno ritenuto che la denunziante fosse pienamente rintracciabile nel paese di origine e fosse pienamente disponibile a essere convocata e a presenziare nella fase dibattimentale. Va poi rilevato che nel nuovo contesto della spazio giudiziario Europeo, è improponibile una presunzione di irreperibilità per una cittadina Europea che elegga domicilio nel territorio della Stato di provenienza. Il richiamo della difesa a condizioni di vita difficile e precaria della donna non legittima un’anomala classificazione, in via presuntiva, di testi fatalmente irreperibili, da sottoporre comunque a incidente probatorio. A seguito dell’accertata irreperibilità, che non mostrava alcun ostativo carattere di prevedibilità, i giudici correttamente hanno disposto la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, ritenendo, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, che tale irreperibilità non aveva determinato autonomamente la loro inutilizzabilità. Tale inutilizzabilità ricorre solo qualora emerga la volontà della teste di sottrarsi all’esame dibattimentale, determinando così la deliberata violazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa di partecipare alla formazione della prova dichiarativa (sez. 3^, n. 23913 dell’11.5.2010, rv 247800; sez. 1^, n. 18848 del 29.3.07, rv 236820; sez. 1^, n. 23571 del 20.6.06, rv 234281). Posto che non è formulabile alla A. alcuna censura in tal senso, i giudici di merito hanno utilizzato le sue dichiarazioni di denuncia, previa specifica valutazione positiva della loro efficacia dimostrativa, inquadrata nel più ampio materiale probatorio, costituito dalle parziali ammissioni dell’imputato e soprattutto, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che ne hanno avvalorato la credibilità.

Nessuna censura è quindi formulabile, in sede di giudizio di legittimità, alla decisione della corte territoriale che, all’esito della precisa analisi delle prove dichiarative e documentali e della loro razionale interpretazione, ha confermato,nei ritenuti limiti, l’affermazione di responsabilità del M., già effettuata dal giudice di primo grado.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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