Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2011) 02-12-2011, n. 44962

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Svolgimento del processo

M.R.F. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Catanzaro che, quale giudice di appello, confermava la condanna infintagli dal giudice di pace di Catanzaro per il reato di cui all’art. 594 c.p..

A sostegno del ricorso deduce:

1. vizio logico e mancanza di motivazione in relazione all’art. 594 c.p.; lamenta il ricorrente che il giudice di appello non abbia speso alcuna parola in ordine alla natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate dal ricorrente nella missiva indirizzata al proprio legale;

2. violazione di legge e vizio logico di motivazione in relazione agli artt. 51 e 594 c.p.; sotto tale profilo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p., per avere egli esercitato il diritto di critica costituzionalmente protetto.

Il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, essendovi motivazione sufficiente nel provvedimento impugnato.

Per la parte civile è comparso l’avvocato Nucci, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Ha depositato nota spese.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto; il giudice di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha fornito una compiuta motivazione sia sulla natura ingiuriosa delle frasi contenute nella missiva indirizzata dal M.R. al proprio legale, sia sulla impossibilità dì applicare l’esimente di cui all’art. 51 c.p. per avere l’imputato esondato dai limiti cui è soggetto l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.

Trattasi di valutazioni di merito coerentemente ed adeguatamente motivate, che pertanto si sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-06-2012) 26-07-2012, n. 30687

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Svolgimento del processo

1.1 – La Corte di appello di Bologna – sezione minorenni – con sentenza del 13.07.2011 confermava la decisione di primo grado, pronunziata in data 08.04.2009 dal Gup presso il Tribunale per i minorenni della stessa città nei confronti di:

B.Z.:

ritenuto responsabile dei reati:

a) – ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 628 c.p., comma 3, n. 1 perchè in concorso con altre sette persone non identificate, al fine di procurarsi profitto, mediante violenza si impossessava del giubbotto e di una collanina indossati da M.L. nonchè della somma di Euro 15 dello stesso M. e di un paio di occhiali da sole appartenenti a Ma.Ma., sottraendoli a questi ultimi dopo averli aggrediti spintonandoli ripetutamente ed avere colpito il M. con pugni a calci;

b) – ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè nell’occasione di cui al capo a) cagionava al M. lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8;

Fatti avvenuti in (OMISSIS);

2.Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI:

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

2.1 – Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere rilevato l’esito positivo della messa alla prova del ricorrente, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 29;

– al riguardo la sentenza impugnata si sarebbe limitata a valutare le ultime relazioni pervenute senza procedere ad una rivalutazione complessiva del comportamento del minorenne e dell’evoluzione della sua personalità, trascurando di considerare le relazioni della comunità Zenit da cui emergevano, per un verso, elementi favorevoli come l’aiuto alla madre cardiopatica e, per altro verso, che gli episodi negativi erano conseguenti a stress;

– l’omessa motivazione potrebbe configurare anche una violazione dell’art. 3 comma 1 della Convenzione Internazionale su diritti dell’Infanzia del 20.11 1989 ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991;

2.2)- In secondo luogo la sentenza andava censurata per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva omesso di qualificare il fatto, ascritto a titolo di rapina aggravata, nel reato più lieve di furto con strappo ex art. 624 bis c.p., atteso che nella specie non vi era la prova che l’imputato avesse già maturato l’intenzione di appropriarsi dei beni già fin dal primo atto di violenza contro la persona offesa;

– l’intenzione del ricorrente di restituire i beni andava valutata ai fini delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 4 e 6;

2.3) – In terzo luogo la sentenza era da censurare per vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, negata sulla scorta della motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto della maggiore maturità psico-fisica conseguita dal ricorrente nelle more del giudizio di appello;

– in ogni caso era erronea la motivazione che, per negare la sospensione condizionale della pena, aveva utilizzato gli stessi rilievi considerati in sede di valutazione del beneficio della messa alla prova; operazione motivazionale non consentita attesa la diversità dei due istituti;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

– Sono stati depositati altresì motivi nuovi.
Motivi della decisione

3.1)- Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello, lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.

3.2.a)- Quanto alla censura sulla negativa valutazione della messa alla prova il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione della Corte di appello, trascurando però di considerare la completa ed analitica motivazione impugnata, laddove la Corte territoriale ha esaminato compiutamente – nella parte descrittiva del processo (pagg. 4 e 5) – tutte le relazioni pervenute, indicate singolarmente, ed ha analizzato le varie condotte osservate dal minore durante il periodo di sospensione e di osservazione, improntate a "difficoltà relazionali e reazioni inadeguate" con il susseguirsi di "ulteriore comportamenti pericolosi per l’incolumità degli stessi minori B. e T." sicchè il percorso di messa alla prova stentava a proseguire in quanto "il suo impegno scolastico risultava scadente ed il suo comportamento all’interno della struttura era improntato al disimpegno", valutazioni confermate anche dall’ultima relazione del 4.4.2011.

3.2.b)-Si tratta di una motivazione congrua ed analitica, che tiene conto dell’evoluzione complessiva del minore nel corso del tempo, priva di illogicità manifesta, così da risultare incensurabile in questa sede di legittimità, avendo la Corte di appello dato conto di un giudizio prognostico negativo fondato sulla complessiva valutazione dell’intera condotta deviante del minore, ritenuta espressiva di un sistema di vita negativo caratterizzato dalla reiterazione di condotte illecite.

3.2.c)-Tale motivazione risulta corretta e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità, anche da questa sezione, (Cassazione penale, sez. 2, 23/06/2010, n. 32430) laddove, riscontrato l’esito negativo della messa alla prova del minorenne, ha disposto l’ulteriore corso del processo ( Cassazione penale, sez. 5, 25/02/2010, n. 22587) e che risulta conforme anche ai principi di cui alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 20.11.1989, art. 3, posto che la motivazione sopra richiamata evidenzia come nel procedimento l’interesse superiore del fanciullo ha avuto una considerazione preminente.

3.2.d)-Al riguardo risultano infondate le dedotte irregolarità conseguenti alla mancata audizione del minore, trattandosi di attività che non incide sulla regolarità del procedimento, atteso che la sua eventuale omissione, nel silenzio della legge e stante il principio di tassatività stabilito in materia dall’art. 177 c.p.p., non costituisce motivo di nullità della sentenza.

3.3)-Ugualmente infondato il motivo relativo alla negata sospensione condizionale della pena, atteso che anche sul punto il ricorso trascura di considerare la completa ed esauriente motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato come gli episodi sopra riferiti, in uno alla gravità dei fatti e alla personalità del minore, non consentivano una prognosi positiva circa la futura astensione dal commettere altri reati, (pag. 5) sicchè la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) esimeva la Corte territoriale dal dovere di motivare ulteriormente sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. (Cassazione penale, sez. un, 28/10/2010, n. 1235).

3.4)-Le censure riguardo alle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 c.p., n. 6 sono inammissibili, sia perchè formulate in maniera generica e sia perchè proposte per la prima volta in questa sede di legittimità, non risultando avanzate nei motivi di appello.

3.5.a)-Del tutto infondate anche le censure riguardo al mancata inquadramento del fatto nell’ambito del furto con strappo, ex art. 624 c.p. e art. 615 c.p., n. 5, atteso che sul punto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza del delitto di rapina stante il "rapporto di strumentalità tra violenza e impossessamento del bene, atteso che la sottrazione del bene avvenne nel corso dell’aggressione alla persona offesa" (pag. 5).

3.5.b)-Si tratta di una motivazione congrua ed aderente ai principi espressi anche da questa sezione ove si è affermato che integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla sua persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza (Cassazione penale, sez. 2, 11/11/2010, n. 41464).

3.5.c)-Del tutto correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come la violenza sia stata esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincerne la resistenza, sicchè ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo (Sez. 2, Sentenza n. 3972 del 12/10/1987 Ud. (dep. 28/03/1988) Rv. 177978).

3.5.d) – Va, quindi, esclusa la possibilità di ravvisare la figura del furto con strappo in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacchè in tal caso sarebbe la violenza stessa -e non lo "strappo" – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina.

3.6)-Del tutto inammissibili i motivi nuovi ai punti:

1) – 2) perchè relativi a questioni non proposte nel ricorso principale, operando la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. c.p.p. ed occorrendo pur sempre che l’eccezione venga proposta con l’atto di ricorso principale, del quale i motivi nuovi debbono essere un ulteriore specificazione e/o ampliamento. (Sez. 1, 2 novembre 2004, Sisic, in C.E.D. Cass., n. 230281; Cassazione penale, sez. 1, 09/05/2005, n. 33662).

3.7)-Le altre deduzioni difensive di cui ai motivi nuovi sono assorbite dalla presente motivazione.

Consegue il rigetto del ricorso, senza onere di spese stante la minore età dell’imputato.

Va, inoltre, rammentato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52, in caso di diffusione della sentenza vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’imputato minorenne.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli Altri dati identificativi di tutti i minorenni ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190, art. 52.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-01-2011, n. 161

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Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo, notificato il 16.7.2009 e depositato il giorno dopo, il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, premettendo di essere in servizio fin dal 2004 presso la Tenenza di XXX e di essere coniugato con due figli piccoli, risiedendo con il nucleo familiare in XXX, impugnava il trasferimento d’autorità disposto dal Comando Regionale presso la sede di XXX
Con il primo motivo lamentava l’inesistenza dei presupposti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, ricondotti dall’Amm.ne nella circostanza dell’esistenza di attività commerciali condotte dal suocero nonché recentemente intraprese dalla moglie e dal cognato, attività, la prima, ben nota all’Amm.ne da tempo, la seconda, appena avviata, prontamente comunicata dal ricorrente all’Amm.ne di appartenenza, ed entrambe ritenute dal Comando Prov.le irrilevanti ai fini di una ipotetica incompatibilità ambientale.
Con il secondo motivo il ricorrente si doleva dell’adozione del trasferimento, nonostante in contrasto con tutti i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Con il terzo motivo il ricorrente esaminava diffusamente la situazione posta a base del provvedimento di trasferimento impugnato, pervenendo alla conclusione dell’illegittimità dell’operato dell’Amm.ne per aver ritenuto, per il solo fatto della gestione da parte dei propri congiunti delle richiamate attività economiche (peraltro tutte note all’Amm.ne e di scarsa rilevanza), la sussistenza di una situazione pregiudizievole per l’Arma.
Con il quarto motivo il ricorrente lamentava l’omessa valutazione delle sue osservazioni, trasmesse in sede procedimentale a seguito della notifica dell’avvio del procedimento volto al trasferimento.
Con il quinto motivo si doleva dell’illegittimità del trasferimento, in relazione al modesto ruolo (di natura meramente esecutiva) rivestito nella sede di servizio.
Con il sesto motivo il ricorrente censurava la scelta della sede di destinazione, XXX, eccessivamente distante dal Comune (XXX) di residenza della famiglia, in luogo del Comune di Milazzo, più vicino.
L’Amm.ne si costituiva in giudizio, producendo memorie e documenti.
A seguito del deposito di ulteriori documenti, in esecuzione dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 385/2009, questa Sezione, con successiva ordinanza cautelare n. 1362/2009, accordava la chiesta sospensione degli atti impugnati.
Infine, all’Udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I. Questo Tribunale ritiene di dover tornare sull’orientamento espresso in sede cautelare, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, con particolare riferimento alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), n. 8018/2010 dell’11/11/2010, il quale, a seguito di approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, si perviene alla conclusione che i movimenti in questione siano qualificabili come ordini.
Al riguardo, il Consiglio afferma:
– che lo status di militare è connotato da specifiche prerogative del suo rapporto di pubblico impiego, derivanti anzitutto dal precetto generale di cui all’articolo 54, comma 2, Cost. e, poi, dagli speciali doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza, cioè di " esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato " (art. 4 e 5 del regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545);
– che la costante giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una " rilevanza di mero fatto ", che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. St.,, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4102; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3227; Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2642; sez.IV, n. 2377/2007;id., n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997; n. 1990 dell’8 aprile 2004);
– che naturalmente questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina – debbono correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso " allo spirito democratico della Repubblica ", con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, come ribadito anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale la normativa militare non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali, in quanto (sent. n. 278 del 1987) la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica e perciò separatista dell’ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini";
– che, pertanto, l’ordinamento militare, non essendo caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, non è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice, il quale, tuttavia, dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).
Alla luce dei principi affermati con la richiamata pronuncia, che il Collegio ritiene di condividere, va riesaminata la fattispecie di cui al ricorso in epigrafe, pervenendosi ad un meditato ripensamento dell’orientamento espresso in sede cautelare.
Le difese dell’Avvocatura sul punto della natura giuridica degli atti impugnati vanno sostanzialmente condivise, fondandosi sul presupposto che il movimento disposto nei confronti del ricorrente sia qualificabile come "ordine".
Una volta posta la superiore premessa, il Collegio, nei ristretti limiti di sindacabilità del trasferimento in questione, ritiene che lo stesso sia immune dalle censure formulate, atteso che nessun profilo di illegittimità o irrazionalità è dato cogliere nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta anche in esecuzione dell’istruttoria disposta da questo Tribunale.
Dalla documentazione prodotta dall’Amm.ne, vanno poste in rilievo le seguenti circostanze.
Il procedimento che ha condotto all’allontanamento del ricorrente dalla sede di servizio prende le mosse da un esposto (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 5), risultato poi a firma falsa, con il quale un sedicente consigliere comunale portava a conoscenza dei superiori del ricorrente di una presunta situazione di scandalo ed allarme sociale dovuta, a suo dire, alla circostanza che il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa negli esercizi commerciali del suocero e della moglie nonché all’evasione fiscale da parte dei suoceri del ricorrente, possidenti, senza alcun intervento da parte della locale G.F., e ciò a causa della "protezione" accordata ai familiari del ricorrente da quest’ultimo e dai suoi colleghi.
Tra il 2007 ed il 2008 si svolgeva un’approfondita istruttoria, sia sulla consistenza economica delle aziende e delle proprietà dei congiunti del ricorrente, sia su eventuali comportamenti pregiudizievoli imputabili al ricorrente.
Quanto al primo profilo (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 3 e 4), veniva accertato che il suocero del ricorrente effettivamente era titolare di un’attività di commercio al dettaglio di calzature, cedutagli nel 2001 dalla moglie, per la quale era stato dichiarato, nell’ultimo anno d’imposta, un volume d’affari di euro 83.329 (dei quali poco più di 16 mila quale reddito di pensione); lo stesso risultava intestatario o cointestatario di n.13 fabbricati e n.3 terreni, e tuttavia nell’ultimo modello periodico di dichiarazione dei redditi erano risultati dichiarati 10 fabbricati e nessun reddito da terreni; veniva poi accertato che la suocera del ricorrente risultava intestataria o cointestataria di n.6 fabbricati, e tuttavia nell’ultimo modello periodico di dichiarazione dei redditi ne erano risultati dichiarati 3.
Infine, nell’anno 2009 era stata costituita una società, nella quale la moglie del ricorrente ed il cognato erano soci, rispettivamente, accomandante ed accomandatario.
Sotto il secondo aspetto, il ricorrente era stato visto più volte nei locali commerciali del suocero, fuori dall’orario di servizio, ma non ne era stata appurata la partecipazione all’attività stessa (vedi produzione dell’Avvocatura del 1.9.2009, All. 9).
Ciò posto, va osservato che la determinazione dell’Amm.ne di trasferire il ricorrente appare coerente con le indicazioni ritraibili dalla Circ. n. 255300/1240/5 del 1.8.2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza, invocata dall’Amm.ne e prodotta dalla stessa in stralcio (All.16), circa il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, laddove, all’art.2, si precisa che lo stesso costituisce espressione del potere organizzatorio dell’Amm.ne, ampiamente discrezionale, finalizzato al ripristino del corretto e sereno funzionamento dell’Ufficio, restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine perduti, e senza che detta tipologia di trasferimento abbia carattere disciplinare o sanzionatorio, non essendo condizionato dall’accertamento di responsabilità del dipendente in ordine alla violazione di doveri d’ufficio.
Coerentemente con tale schema, i superiori del ricorrente hanno giustamente posto in risalto, in sede istruttoria, sia la circostanza dell’essere l’esposto (dal quale si era avviato il procedimento) a firma falsa, evidentemente mirato a screditare ingiustamente l’Appuntato; sia l’esito ampiamente soddisfacente per il ricorrente degli accertamenti eseguiti, dai quali è risultato da parte dello stesso un comportamento ineccepibile sul piano penale e disciplinare, escludendo qualsivoglia addebito.
Premesso che il Comando Generale non era, ovviamente, vincolato dai pareri endoprocedimentali e neppure dalle conclusioni, ampiamente assolutorie per il ricorrente, degli accertamenti eseguiti, il Collegio ritiene di condividere il contenuto degli scritti difensivi dell’Amm.ne e della Difesa Erariale, laddove – anche ai sensi dell’art.21 octies L. 241/1990 – vengono valorizzate alcune circostanze di fatto, oggettive ed indipendenti da ogni responsabilità del ricorrente, e cioè la circostanza che, in un piccolo centro isolano come XXX, la circostanza che gli stretti congiunti di un Finanziere siano titolari di attività commerciali, oltre che di un consistente patrimonio immobiliare, è circostanza tale da poter appannare il prestigio dell’Arma, in quanto suscettibile di ingenerare nella popolazione la convinzione di possibili favoritismi o agevolazioni alla famiglia del Militare, dallo stesso ovvero dai suoi Colleghi.
Infatti, non può tralasciarsi che gli accertamenti condotti dall’Amm.ne hanno evidenziato che il suocero e la suocera del ricorrente paiono non aver dichiarato, in occasione della presentazione dei modelli fiscali, tutti gli immobili posseduti (si veda quanto sopra richiamato).
Circostanza alla quale il ricorrente è ovviamente estraneo, ma che non poteva non entrare a far parte dell’insieme delle valutazioni dell’Amm.ne.
Così come la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in svariate occasioni all’interno dell’esercizio commerciale del suocero, seppure non si presti ad alcuna valutazione negativa del comportamento del Militare (posto che in tutte le occasioni vi si trovava all’infuori dell’orario di servizio e non consta abbia preso mai parte all’attività commerciale), rende non del tutto scevra di ragionevolezza la preoccupazione dell’Amm.ne di evitare in tutti i modi anche il minimo dubbio e turbamento tra la cittadinanza circa il ruolo del Finanziere nell’ambito di attività commerciali familiari, peraltro di una certa rilevanza (avuto riguardo al contesto locale).
In proposito, la richiamata circolare, all’art.2 c.4, dopo aver precisato che il militare ben può essere assegnato presso reparti aventi competenza sul comune ove risiedono le relative famiglie, purchè nessuno dei componenti eserciti attività industriali, professionali o commerciali di rilievo, precisa che, in ogni altra ipotesi non rientrante in tale casistica, è rimesso al prudente apprezzamento dell’Amm.ne scongiurare il prodursi di situazioni comunque pregiudizievoli per il servizio e l’immagine del Corpo.
La norma citata, in sostanza, mira non solo ad assicurare l’assoluta imparzialità degli appartenenti al Corpo, ma anche semplicemente scongiurare che l’immagine del Corpo possa risultare appannata anche a causa di fatti della vita privata del militare non commendevoli o concretamente pregiudizievoli.
Ne consegue, quindi, l’insussistenza delle violazioni lamentate con le prime tre censure, in quanto il movimento appare funzionale allo scopo, prioritario, di evitare il pericolo di pregiudizio all’immagine ed all’autorevolezza del Corpo (la cui finalità istituzionale, rileva giustamente la Difesa Erariale, è principalmente quella di contrastare fenomeni illeciti mediante attività di polizia economico finanziaria sia preventiva che repressiva) derivante dal possibile convincimento dei cittadini di un abuso, anche solo potenziale, della posizione funzionale del militare a vantaggio di propri congiunti, possidenti e titolari di attività commerciali, dovendo i militari in questione trasmettere all’esterno un’immagine di assoluta imparzialità, disinteresse e terzietà.
II. Quanto alle doglianze di carattere procedimentale, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla recente decisione n. 8018/2010 sopra richiamata, ed in particolare il principio, dalla stessa ricavabile, secondo il quale i trasferimenti in questione, seppur non disposti per esigenze propulsive e strutturali di carattere organizzativo o di funzionalità dell’apparato militare, ma solo per assicurare il valore costituzionale dell’imparzialità, collegato alla particolarità e delicatezza delle funzioni, incidono tuttavia sull’organizzazione dell’apparato, atteso che la necessità di evitare situazioni di incompatibilità ambientale costringe comunque l’Amministrazione a trovare soluzioni alternative all’impiego ed all’utilizzo del personale, rispetto alla collocazione esistente e quindi a disporre un vero e proprio ordine di trasferimento.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che non debbano riespandersi i generali principi di preventiva informazione e partecipazione al procedimento, al fine di consentire all’interessato di fornire all’amministrazione elementi di conoscenza e di giudizio utili ed opportuni affinché il potere amministrativo si estrinsechi nel rispetto dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, come anzitutto espressi nella stessa legge n. 241/1990 (economicità, efficienza, efficacia, non aggravamento, ecc.).
Si tratta, infatti, pur sempre di un ordine, che seppur non impartito per esigenze organizzative, ha comunque ed ugualmente effetti organizzativi, da valutare nell’ambito di quella discrezionalità di cui s’è innanzi riferito.
Nel caso in questione, tuttavia, l’Amm.ne, già autolimitatasi con la Circolare invocata sia dal ricorrente che dalla Difesa Erariale, ha rispettato la normativa sul procedimento, notificando l’avvio dello stesso al ricorrente; quest’ultimo si duole però del fatto che dei suoi rilievi non risulta esser data contezza in sede di atto finale.
Ma il Collegio ritiene che la censura vada respinta, in virtù del principio affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale resta irrilevante la circostanza " che la comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento di trasferimento gli avrebbe consentito di fornire all’amministrazione dati e notizie utili per un corretto e ragionevole svilupparsi e concludersi del procedimento, ovvero l’indicazione di sedi ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche professionali o individuali"; a fortiori deve ritenersi che l’Amm.ne, nel caso in questione, non dovesse instaurare un puntuale contraddittorio con l’interessato, posto che, comunque, l’atto impugnato appare rispettoso dei principi ritraibili dalla normativa di settore e scevro da profili di illogicità o irrazionalità.
III. Quanto all’ultima censura, relativa alla scelta della sede, anche a tralasciare i principi fin qui affermati, occorre rilevare che la Difesa Erariale ha giustificato (cfr. memoria prodotta il 29.9.2009), anche ai sensi dell’art.21 octies della L. n.241/90, la scelta del reparto di destinazione, in quanto caratterizzato da un consistente deficit organico nel ruolo di riferimento (Appuntati e Finanzieri) di 9 unità, circostanza di fatto non contestata dal ricorrente e sufficiente, ad avviso del Collegio, a sorreggere la scelta, dovendosi contemperare le esigenze familiari del ricorrente con le preminenti esigenze di razionale impiego delle risorse.
IV. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Tuttavia il Collegio ravvisa sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese, sia in relazione ai non univoci orientamenti giurisprudenziali, sia in ragione della peculiarità della fattispecie, di non semplice inquadramento, e tenendo conto anche dell’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 18-03-2008 (04-03-2008), n. 12105 Estensione alle prove derivanti dall’atto inutilizzabile – Esclusione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.10.2003, il Tribunale di Milano, nell’ambito di più vasto procedimento assolse F.A. dal delitto di cui all’art. 321 c.p., in relazione all’art. 319 c.p., in concorso necessario con G.V. per non aver commesso il fatto e – esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e concesse le attenuanti generiche – dichiarò non doversi procedere nei confronti dello stesso per il delitto di cui all’art. 321 c.p., in relazione all’art. 319 c.p., in concorso necessario con S.R..
Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano propose gravame ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22.9.2005, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano deducendo:
1. omessa motivazione in relazione alla conferma dell’assoluzione di F.A. (e G.V., giudicato a parte);
infatti nell’appello il Procuratore generale aveva segnalato che, anche a voler condividere il giudizio di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la sussistenza di numerose conversazioni fra F. e G. ed il tenore del colloquio fra F. e tale C. avevano avuto ingresso nel procedimento attraverso le dichiarazioni di G. e quelle rese da F. all’udienza 13.5.2003; a fronte della richiesta di utilizzare siffatte dichiarazioni la Corte territoriale si era limitata ad osservare che la ribadita valutazione di inutilizzabilità delle intercettazioni escludeva di dover ritornare sull’argomento, così omettendo di pronunziare sulla questione;
l’inutilizzabilità infatti, a differenza della nullità non si estenderebbe agli atti conseguenti; la Corte territoriale avrebbe altresì trascurato che i numerosi contatti, personali oltre che telefonici, fra F. e G. non avevano alcuna plausibile spiegazione lecita e si è limitata apoditticamente a ritenere prudenti e corrette le valutazioni del Tribunale; sarebbe altresì inesistente la motivazione sulla ritenuta inattendibilità di M. e CA. (che avevano confermato le accuse contro G.; l’unica sentenza acquisita era stata riformata in appello proprio riguardo alla posizione di G.; la Corte territoriale avrebbe altresì trascurato gli elementi dedotti nell’appello a sostegno dell’attendibilità di M. e CA.;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle attenuanti generiche per il reato di corruzione commesso da F. nei confronti del poliziotto S.; la Corte territoriale ha escluso che le condotte attribuite a F. ed in relazione alle quali era intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 416 bis c.p., potessero essere valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non considerando che l’assoluzione era intervenuta ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, e che risultavano stretti collegamenti fra F., SA. ed altri associati e dimostravano la volontà di F. di avvalersi della forza di intimidazione che il solo nome di MI. evocava per non pagare i debiti; l’art. 133 c.p., impone di valutare la capacità a delinquere dell’imputato, nella quale rientrerebbero le condotte sopra indicate; in ordine alla gravità dei fatti la Corte territoriale ha osservato che nella corruzione di S. era stato determinante l’apporto di SA. con la conseguenza che il ruolo di F. sarebbe stato di minore gravità, rimettendosi alla sola valutazione del Tribunale, senza esaminare direttamente le risultanze, dalle quali emergeva invece che era stato F. a porre in contatto SA. e S. e che il pagamento era avvenuto nell’ufficio di F.; infine F. non era neppure incensurato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha omesso di pronunziare in ordine alla specifica censura mossa nell’appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano.
Infatti, a pag. 116 della sentenza impugnata si da atto che nell’appello del Procuratore generale si sosteneva che le intercettazioni telefoniche, ancorchè dichiarate inutilizzabili sarebbero entrate nel processo a seguito delle dichiarazioni rese da G., dell’intercettazione 26 ottobre 1992, ritenuta utilizzabile in altro procedimento contro F..
Peraltro, nell’affrontare tali censure, a pag. 171 della sentenza impugnata, ci si limita ad affermare che "la ribadita valutazione d’inutilizzabilità delle intercettazione esclude di dover tornare sull’argomento".
L’affermazione per un verso non prende in considerazione la specifica censura mossa dall’appellante e per altro verso, laddove dovesse interpretarsi nel senso che dalla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni dovesse conseguire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni sul contenuto delle stesse, non è condivisibile.
Questa Corte ha infatti affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "Il principio fissato dall’art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite". (Cass. Sez. 2 sent. n. 6316 del 14.11.1997 dep. 9.12.1997 rv 209149, già citata nel ricorso. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l’utilizzabilità ai fini cautelari delle dichiarazioni rese da soggetti -vittime di estorsioni – che avevano confermato il contenuto delle conversazioni intercorse fra loro e gli estorsori, delle cui trascrizioni avevano avuto lettura essendo state esse registrate nel corso di intercettazioni telefoniche inutilizzabili).
Le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alle doglianza sulla attendibilità delle dichiarazioni di M. e CA. sul punto specifico, sono generiche.
Infatti la Corte territoriale si è limitata a definire "assolutamente prudenti e corrette" le argomentazioni del primo giudice in tema di attendibilità di M. e CA. (p. 172 sentenza impugnata) senza esaminare l’aspetto specifico della doglianza e senza indicare le ragioni che imponevano di disattenderla.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla assoluzione di F.A. dall’imputazione di corruzione nei confronti di G.V., con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e risponderà specificamente alle doglianze del Procuratore generale della Repubblica appellante.
Il secondo motivo di ricorso è invece infondato e proposto per motivi non consentiti.
Va premesso che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2^, sent. n. 4790 del 6.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
E’ vero che, nel caso in esame appare errato l’argomento svolto nella sentenza impugnata secondo cui, essendo intervenuta assoluzione dal reato associativo, le condotte ascritte a F. non potrebbero essere valutate ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
Infatti una condotta, qualora accertata, se pur non idonea ad integrare la partecipazione ad un sodalizio penalmente illecito, può riverberare sulla valutazione della personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 c.p..
Tuttavia, nella specie, la Corte territoriale ha ulteriormente motivato in ordine alla ritenuta meritevolezza delle attenuanti generiche sull’assunto che negli ultimi trenta anni, a parte un episodio di assegno a vuoto, depenalizzato, e le ipotesi di corruzione per le quali si procede non erano stati accertati altri illeciti, mentre la contravvenzione (se pur in materia di armi) per la quale era stato condannato risaliva al 1971.
Sulla scorta di tali elementi la Corte d’appello ha concluso che non si era in presenza di una personalità di cui potesse affermarsi una spiccata capacità o propensione a delinquere, tanto più che i rapporti con personaggi pericolosi non erano stati mantenuti e comunque non erano in relazione all’agevolazione dell’attività del sodalizio mafioso.
In siffatta motivazione non si ravvisa una manifesta illogicità, ma un apprezzamento di merito che sembra rientrare nel senso comune e nei "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass. Sez. 2^, sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza, limitatamente al reato di corruzione nei confronti di G.V., con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.