Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-10-2011, n. 5681 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 9 luglio 2010 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva il trasferimento d’autorità del luogotenente V. L. dal NAS di Treviso al 4° Battaglione di Mestre.

L’interessato con domanda del 20 luglio 2010 chiedeva ai sensi dell’art.22 e ss. della legge n.241/90 di ottenere copia integrale dell’intera documentazione relativa al procedimento conclusosi con l’emissione del trasferimento d’autorità, ma tale richiesta veniva respinta con atto di diniego del 9 settembre 2010 sul rilievo che i provvedimenti di trasferimento d’autorità rientrano nella categoria degli ordini, sottratti alla disciplina generale di cui alla citata legge n.241/90.

Il sig. Lubes a questo punto esperiva pressoché contestualmente due azioni giurisdizionali: l’una, con l’impugnazione, ai sensi dell’art.25 della legge n.241 del 1990, presso il Tar per il Lazio del diniego di accesso (ricorso depositato il 20 ottobre 2010); l’altra con l’impugnazione del disposto trasferimento d’autorità con ricorso innanzi al Tar per il Veneto (depositato il 12/11/2010).

Il contenzioso avverso quest’ultimo provvedimento si sviluppava con la sentenza del Tar Veneto n.6493/2010 di accoglimento del ricorso per concludersi con la riforma del decisum di tale giudice ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza di questa Sezione n.2686/2011.

Relativamente alla controversia riguardante il diniego di accesso, poi, il Tar del Lazio con sentenza n.3005/2011 accoglieva il gravame proposto dal Lubes con l’ordine all’intimata Amministrazione militare di rilasciare i documenti richiesti.

Avverso tale sentenza è insorto a mezzo dell’appello all’esame il Ministero della Difesa- Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – che ha, in via preliminare, con un primo motivo d’impugnazione, eccepito la improcedibilità- inammissibilità del ricorso introduttivo sia perché il giudizio sul trasferimento si è definitivamente concluso sia perché il militare ben avrebbe potuto ottenere, ricorrendone i presupposti, il rilascio dei documenti in sede del giudizio riguardante il trasferimento d’autorità come instaurato innanzi al Tar per il Veneto.

Per gli aspetti di merito, con un secondo motivo l’Amministrazione insiste sulla legittimità del suo operato in ragione del fatto che gli ordini, per l’interesse pubblico cui sono finalizzati, non richiedono motivazione e sono sottratti al regime dell’accessibilità.

Con un terzo motivo, infine, il Ministero rileva la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il sig. V. L. che contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Motivi della decisione

Ritiene la Sezione che l’eccezione di improcedibilità del ricorso di prime cure, introduttivo della controversia all’esame vada accolta nei sensi che di seguito si va ad illustrare.

La decisione che dichiara la improcedibilità di un gravame in ragione di un sopraggiunto sostanziale difetto di interesse non ha una valenza prettamente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/12/2009 n.7800).

In particolare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre che sussista una piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 3/9/2009 n.1591) ed inoltre l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, fermo restando il poteredovere del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno degli indicati momenti (cfr Cons Stato Sez. V 14/11/2006 n.6689).

In applicazione delle su illustrate regulae juris dettate sul punto da questo Consesso, risulta nella specie rilevabile una situazione di sostanziale improcedibilità del ricorso introduttivo della controversia attinente al diritto di accesso, se è vero che la richiesta formulata dall’interessato ai sensi dell’art.22 della legge n.241/90, come si rileva dal tono letterale della domanda appositamente inoltrata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è volta ad ottenere il rilascio di copia degli atti relativi al disposto trasferimento all’evidente scopo di dedurne la illegittimità.

Ora, il giudizio relativo alla contestazione giudiziale del provvedimento di trasferimento, ritenuto dal Lubes ingiustamente lesivo delle proprie posizioni giuridiche soggettive, si è concluso con la pronuncia di appello di questa Sezione (n.2686 del 4/5/2011), sicchè essendosi esaurito il procedimento giurisdizionale riguardante la legittimità dell’atto assunto dall’Amministrazione, allo stato risulta venuto meno, di fatto, l’interesse a coltivare il ricorso riguardante l’invocato diritto di accesso che l’interessato a suo tempo ha chiesto di esercitare proprio per attivare l’azione giurisdizionale finalizzata a contestare la legittimità della disposta misura di mobilità del militare.

Il diritto alla difesa cui era preordinata la richiesta di accesso è stato esercitato adeguatamente nel giudizio di merito avente ad oggetto il provvedimento di trasferimento e tanto in relazione sia al primo grado che in sede di appello, come si evince dall’esame delle posizioni fatte valere innanzi Tar prima e presso questo Consiglio di Stato poi, sicchè, allo stato, risulta essersi inverata quella sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione in ordine ad una posizione giuridica (il diritto di accesso) di fatto superata dalle statuizioni che definiscono in modo conclusivo il rapporto amministrativo (il trasferimento di autorità) nei confronti del quale la richiesta di rilascio di copia degli atti si pone in funzione meramente strumentale.

Di qui, appunto, la improcedibilità del ricorso ex art.25 citato proposto in prime cure.

La fondatezza nei sensi testè esposti della sollevata eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado del sig. Lubes comporta l’accoglimento del proposto appello con riforma dell’impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di prime cure proposto dal sig. V. L..

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5964 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Il sig. G. P., assunto dal Comune di Rosarno nel quadro dei provvedimenti per l’occupazione giovanile di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ed in servizio presso il Comune di Polistena, ha proposto ricorso, depositato in data 14 settembre 2000, al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Rosarno per il pagamento di differenze stipendiali derivanti dalla tardiva applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Con decreto n. 1689 in data 11.10.2000, notificato al Comune di Rosarno il 23.10.2000, è stato ingiunto al Comune di Rosarno il pagamento delle suddette somme.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Rosarno che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione passiva, per essere il ricorrente alle dipendenze del Comune di Polistena, e la prescrizione del credito ed ha comunque contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria.

Il T.a.r., con sentenza n. 302 del 2003, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Polistena e della Regione Calabria che, costituendosi in giudizio, hanno, tra l’altro, eccepito la carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall’azione per mancata proposizione del ricorso entro il termine del 15 settembre 2000.

Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo del Comune di Rosarno, per non essere l’ente in favore del quale la prestazione lavorativa veniva prestata, mentre ha condannato il Comune di Polistena al pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Propone appello il Comune di Polistena, asserendo l’intervenuta decadenza dall’azione attesa l’inidoneità dell’integrazione del contraddittorio, disposta su ordine del giudice in data successiva al 15 settembre 2000, a riaprire il termine sancito dall’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione passiva nonché il vizio di ultrapetizione riguardo al riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Si è costituito il sig. P., deducendo il difetto di capacità processuale dell’appellante per essere stato conferito il mandato alla lite con delibera di incarico della giunta municipale anzicchè del sindaco, secondo quanto stabilito dallo statuto comunale, e rimarcando la tempestività del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo depositato entro il termine di decadenza.

All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di capacità processuale del Comune di Polistena, essendo stato sottoscritto il mandato ai difensori dal Sindaco, organo che rappresenta l’ente in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore in conformità all’art. 50, c. 2 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (ex multis, Cons. St.Sez. V, 21.1.2009, n.280).

Passando all’esame dell’appello, va accolto il motivo diretto a far valere la decadenza del ricorrente dall’azione, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trasfuso nell’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000.

Muovendo dal pacifico principio per cui il termine previsto dalle disposizioni citate non ha natura di termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente, destinata ad estinguersi se l’azione non sia stata proposta entro il 15 settembre 2000 (ex multis, Cons. St. Sez. V, 18.1.2011, n. 309, Sez. IV, 12.7.2007, n. 4002, Ad. Pl. 21.2.2007, n. 4), occorre in primo luogo richiamare l’orientamento, cui il Collegio aderisce (Cons. St., Sez. IV, 5.4.2003, n. 1804), secondo cui, nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l’interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poichè solo la notificazione, ai sensi dell’art. 643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione (Cass, 27 luglio 1999, n. 8118). Ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, quindi, avrebbe dovuto essere assolto non soltanto l’onere del deposito del ricorso, ma anche quello della successiva notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.

Peraltro, l’intervenuta decadenza nei confronti del Comune di Polistena è ulteriormente confermata dalla circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto (e notificato con relativo decreto), anche nella fase svoltasi dinanzi al giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione, nei confronti del solo Comune di Rosarno, soggetto sprovvisto di legittimazione passiva in quanto comune diverso da quello – Comune di Polistena – presso cui il dipendente prestava servizio, unico soggetto legittimato passivamente, secondo quanto stabilito dallo stesso tribunale amministrativo con statuizione non impugnata. Ne consegue che, anche a voler considerare tempestiva la citazione del Comune di Rosarno, questa non ha impedito la decadenza dall’azione nei confronti del Comune di Polistena, tardivamente evocato in giudizio a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non essendo ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorrente solo nel caso di unicità ed inscindibilità del rapporto obbligatorio, nella specie insussistente.

La fondatezza del primo motivo d’appello esime il Collegio dal giudicare sulle restanti censure.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata mediante la pronuncia di inammissibilità della domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38892

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso cinque ordinanze emesse in camera di consiglio il 4 novembre, con cui veniva dichiarata la inefficacia per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare disposta nei confronti di S.M., Sc.Ma., R.D., R.R. ed O.A.. L’inammissibilità è stata ravvisata per le modalità di presentazione della impugnazione, essendo stato depositato l’appello nella segreteria del pubblico ministero anzichè nella cancelleria del Tribunale del riesame. Il Tribunale ha altresì rilevato che il pubblico ministero mancava di interesse alla impugnazione in quanto il procedimento era ormai passato ad una nuova fase processuale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; fa presente che il pubblico ministero, dopo aver redatto l’atto di appello, lo ha consegnato alla propria segreteria per l’inoltro al Tribunale del riesame; la segreteria ha apposto l’attestazione del "depositato" ed ha quindi provveduto a consegnare, quello stesso giorno, l’atto di appello alla cancelleria del Tribunale del riesame;

le forme di legge erano state dunque rispettate.

3. Nell’interesse di R.R. è stata depositata una memoria con la quale si condividono le argomentazioni del Tribunale del riesame; si ribadisce il difetto di interesse del ricorrente anche in relazione alla asserita incompetenza del gip a disporre la misura, essendo il giudizio ormai traslato addirittura alla fase di appello; si eccepisce che anche il ricorso per cassazione è stato depositato in segreteria; si deduce che per R.T. e R., ed anche Sc.Ma. (come precisato nella discussione orale, sarebbe in ogni caso decorso il termine di fase.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del pubblico ministero merita accoglimento. Deve in primo luogo rilevarsi che è evidente la sussistenza dell’interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento che, come quello di cui trattasi, ritiene essersi verificata la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare deducendo l’erroneità del calcolo operato, dal momento che l’eventuale accoglimento della impugnazione porterebbe il gip, la cui competenza deriva dalla avvenuta proposizione della impugnazione, a ripristinare la custodia cautelare; del tutto irrilevante è che il procedimento sia passato ad altra fase, atteso che tale circostanza non determina certamente il venir meno della custodia cautelare relativa alla fase precedente, ma solo l’inizio di un nuovo termine. Ritiene poi il Collegio che la impugnazione sia stata regolarmente presentata; risulta infatti (dal timbro apposto) che lo stesso giorno del deposito nella propria segreteria, l’atto di appello del pubblico ministero sia stato depositato presso il Tribunale del riesame a cura di persona a ciò autorizzata e dunque con modalità pienamente consentite; irrilevante e che l’atto sia stato depositato anche presso l’ufficio di Procura con atto interno a tale ufficio, cui ha fatto seguito la trasmissione ed il deposito presso il Tribunale del riesame.

Analoga considerazione vale per il presente ricorso per Cassazione che risulta depositato (come da apposito timbro) il 25.5.2005 presso la cancelleria del tribunale del riesame.

2 Si impone dunque l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Roma che provvederà sul mento della questione tenendo conto delle eccezioni prospettate in questa sede circa la eventuale scadenza del termine di fase che devono trovare considerazione da parte del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-10-2011) 15-11-2011, n. 42031

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Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Udine, a fronte della richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di D.Z.L., in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, pronunciava sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per insussistenza del fatto e disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto, per quanto di eventuale competenza.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale. Parte ricorrente osserva che il Giudice ha escluso la sussistenza della contestata fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, afferente al rifiuto di sottoporsi all’accertamento spirometria); e che il medesimo giudicante ha considerato che la constatazione sintomatica dello stato di alterazione alcolica del prevenuto consentiva di ritenere sussistente soltanto la fattispecie ad oggi depenalizzata. Il Procuratore territoriale considera che l’automobilista non era stato in grado di emettere il volume di aria necessario per il funzionamento dell’etilometro, in oltre quindici tentativi; e che tale comportamento si presta ad una duplice valutazione alternativa:

a) D.Z. aveva fraudolentemente cercato di sottrarsi all’accertamento relativo al tasso alcolemico, rendendosi responsabile del reato in addebito; b) la condizione di inabilità al test sussisteva realmente, e trovava spiegazione in un tasso alcolemico rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C).

Il ricorrente osserva che il G.i.p., una volta esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub a), avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al PM, per quanto di competenza, anzichè qualificare il fatto come violazione amministrativa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha rilevato l’insussistenza del dedotto vizio di legittimità, atteso che i motivi di ricorso tendono ad una rilettura del dato probatorio; ed ha chiesto che la Corte regoiatrice dichiari l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Il G.i.p. ha rilevato che l’esame degli atti di indagine effettati dalla polizia giudiziaria operante induce a rilevare che, a fronte di circa dieci tentativi rimasti senza esito, non erano emersi elementi indiziari di una volontà di sottrazione al controllo etilometrico da parte dell’automobilista; e che in tali atti si prospetta, in conclusione, una guida in stato di ebbrezza accertata in via sintomatica.

Il giudicante ha, quindi, considerato che nel caso di specie si ricade nell’ambito applicativo della violazione amministrativa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Il G.i.p. ha, cioè, considerato che, in assenza di elementi idonei a formulare obiettive valutazioni sul tasso alcolemico, le evenienze riferite dalla polizia giudiziaria imponevano di fare riferimento all’ipotesi di minore gravità, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Come si vede, nel caso di specie, l’esame degli atti di indagine effettuato dal Tribunale nei termini sopra richiamati ha condotto il giudicante a rilevare che non emergevano elementi per ritenere che D.Z. si fosse volontariamente sottratto all’accertamento; e che, del pari, sfuggivano elementi circostanziali di natura sintomatica idonei a dimostrare, in termini di tranquillante certezza, che la condotta posta in essere dall’imputato rientrasse nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 186 C.d.S., come modificato dalla L. n. 120 del 2010. Come noto, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, la rilevanza penale della condotta ricorre oggi unicamente qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Nei termini sopra riferiti il G.i.p. ha censito la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, secondo un apprezzamento che non risulta censurabile in questa sede di legittimità, trattandosi di valutazione conferente rispetto al potere di qualificazione giuridica del fatto, che spetta anche al giudice richiesto di adottare il decreto penale di condanna e perchè privo di fratture logiche, nel concreto apprezzamento del materiale probatorio disponibile.

5. Come evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, il ricorso che occupa si risolve, allora, nella inammissibile prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze acquisite (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

6. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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