Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2011, n. 10943 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio da Cassazione di cui alla sentenza n. 20762 del 2005, in riforma della sentenza del 20.05.1997 emessa dal Pretore di Napoli ha rigettato la domanda proposta nei confronti di ALENIA AERONAUTICA S.p.A. da S. A..

La Corte territoriale non ha riconosciuto il diritto del S. (collocato in CIGS a zero ore – in attuazione dell’accordo sindacale del 4.07.2002 – fino all’8 luglio 1993 ed avviato a corso di formazione e riqualificazione dal 24 giugno 1993) ad usufruire della rotazione dal 1.08.1993 in forza dell’accordo sindacale del 24.03.1993.

La Corte di Appello ha osservato, in adesione a precedenti della Corte di Cassazione, che l’accordo del 1993 assorbiva quelli anteriori e prevedeva un sistema di rotazione che includeva in tale regolamentazione non solo i rientri lavorataci in azienda, ma anche l’avvio a corsi di formazione.

Alla stregua di tali principi la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda del S. fosse infondata, in quanto il predetto, già sospeso dal lavoro fin dal 9 luglio 1992, era stato avviato al corso di formazione fin dal 24 giugno 1993, ossia prima della scadenza del novembre 1993, prevista per la rotazione; non poteva perciò considerarsi nel novero di coloro ai quali la norma transitoria dell’accordo del 1993 aveva garantito la rotazione semestrale.

Il S. ricorre per cassazione con due motivi.

La Alenia Aeronautica S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del patto n. 3 sotto il titolo CIGS, pagine 16 e 17 dell’accordo sindacale 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonchè violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione allo stesso accordo del 1993. Lamenta altresì mancata pronuncia su punto decisivo e vizio di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce non corretta interpretazione della clausola transitoria dell’accordo del 1993, non corretta applicazione delle norme sull’onere probatorio, gravante sulla società datrice di lavoro, e vizio di motivazione sul punto decisivo dell’inclusione del lavoratore nel novero di 360 aventi diritto al rientro alla fine dei mesi di luglio e novembre 1993.

Le esposte censure sono infondate.

La Corte napoletana – con una tecnica interpretativa adeguata in quanto fondata sul dato testuale integrato da una lettura di carattere sistematico dell’accordo e con una articolata e logica motivazione- in conformità a richiamate decisioni esistenti sull’argomento (cfr. Cass. n. 261 del 2006; Cass. n. 25952 del 2005;

Cass. n. 6641 del 2004; Cass. n. 3034 del 2002) e tenuto conto dell’intero testo dell’accordo, in particolare della clausola transitoria, secondo cui l’accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale – ha ritenuto che l’accordo stesso fosse immediatamente applicabile anche ai lavoratori già in CIGS, senza necessità di porre in essere un nuovo provvedimento di sospensione.

Su questa base la Corte ha ritenuto corretta la condotta della società, in quanto costituiva dato acquisito, perchè non contestato, il fatto che il S. fosse stato avviato al corso di riqualificazione in data antecedente (giugno 1993) a quella prevista (novembre 1993) per la rotazione dalla norma transitoria, sicchè lo stesso lavoratore non poteva considerarsi nel novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato ribadito, in analoghe fattispecie, da questa medesima Corte in recenti pronunce (cfr. Cass. n. 3238 del 2011; Cass. n. 24129 del 2010), che hanno riaffermato la validità di una lettura sistematica dell’intero testo dell’accordo del 1993, dovendosi intendere la clausola transitoria proprio nel senso della sua immediata applicabilità con sostituzione delle precedenti intese del 1992. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, data la particolarità della fattispecie e l’oscillante giurisprudenza di merito.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 28-03-2011, n. 12383 arresti domiciliari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 26.11.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la misura degli arresti domiciliari di C.C., indagato per i reati di concussione.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di Napoli la respinse. Proposto ricorso per cassazione la Suprema Corte annullava l’ordinanza impugnata con provvedimento del 21.12.2009 sul punto delle esigenze cautelari. La Corte rilevava che non erano stati indicati specifici elementi di fatto onde ritenerle sussistenti anche in relazione alla mutata situazione dell’Agenzia dell’entrate n. (OMISSIS) di Napoli. Per la Corte l’esigenza di garantire l’acquisizione e la genuinità della prova era stata solo allegata in modo generico e la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’indagato, in sè non impedita dalla sospensione dal servizio, non era connessa a specifici elementi e deduzioni puntuali.

Nell’ordinanza impugnata in sede di rinvio si ricostruiscono le vicende di cui è processo; al C. vengono contestati plurimi episodi di concussione ai danni di contribuenti minacciati di accessi mirati fiscali, nonchè di aver costituito un’associazione a delinquere per commettere un programma indeterminato e di lunga durata di natura illecita. Tale associazione non era limitata alle sole persone di B., Ca. e C. ma estesa anche ad altri soggetti non ancora identificati, per cui con l’arresto dei primi due l’associazione non era stata integralmente debellata.

Emergevano anche connivenze con altri funzionari del medesimo ufficio come F.G. che, nel corso di una intercettazione, aveva senza mezzi termini affermato "qui non c’è n’è uno che non si piglia denari"; erano emersi rapporti illeciti anche con soggetti estranei all’amministrazione finanziaria come lo S. della Polizia giudiziaria napoletana ed in servizio presso la Procura, con un certo P.L. che aveva fornito il B. di un cellulare intestato a persona inesistente per evitare intercettazioni. Il C. stesso svolge attività di consulenza fiscale per la Falanga assicurazioni di (OMISSIS), il che rende più grave il pericolo di commissione di ulteriori reati.

Pertanto, posta l’influenza emersa del C. in un ambiente assai vasto e l’ampiezza delle rete associativa costituita si impone per il provvedimento impugnata l’adozione di una misura cautelare che quanto meno impedisca al ricorrente di muoversi liberamente e di avere contatti con soggetti diversi dai familiari in funzione social- preventiva.

Ricorre il C. che allega la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Il giudice del rinvio era stato chiamato a verificare la permanenza delle esigenze di ordine cautelare dopo il mutamento della situazione nell’agenzia delle entrate ove il ricorrente lavorava dopo l’arresto dei suoi colleghi in flagranza. Il reato è del 2006 e l’ordinanza del 2.12.2009 e pertanto il tempo trascorso doveva essere espressamente valutato in relazione alle novità intervenute. Il sig. F. direttore dell’agenzia era stato trasferito ed aveva lasciato l’incarico di direttore nel (OMISSIS) così come nel (OMISSIS) i funzionari B. e Ca. avevano lasciato i loro incarichi in quanto arrestati in flagranza. La frase intercettata al F. era del tutto generica e sembrava più uno sfogo che una constatazione. La rete associativa era ormai smantellata tanto che non erano emerse ulteriori fattispecie delittuose. Indebito e poco significativo era il riferimento ai contatti con lo S. non indagato per il reato associativo ed ormai andato in pensione.

Anche al P. non era stato contestato il reato associativo e lo stesso apparteneva ad altro ufficio finanziario. Nessun accenno era stato fatto al pericolo di inquinamento probatorio e non sussistevano concreti elementi sul pericolo che il C., ormai sospeso dal servizio, non più alle dipendenze del F., privo di contatti con i coindagati orinai licenziati, possa commettere altri reati della stessa natura.

Perveniva dichiarazione di rinuncia a firma solo del difensore avv.to Costantino Garigliota che risultava non cassazionista.
Motivi della decisione

il ricorso va esaminato nel merito essendo la rinuncia pervenuta in cancelleria non rituale in quanto priva della firma del ricorrente.

Il Tribunale, come accennato in premessa, ha osservato che l’associazione per la quale si procede non era limitata alle sole persone di B., Ca. e C. ma estesa anche ad altri soggetti non ancora identificati, per cui con l’arresto dei primi due l’associazione non era stata integralmente debellata.

Emergevano anche connivenze con altri funzionari del medesimo ufficio come F.G. che, nel corso di una intercettazione, aveva senza mezzi termini affermato "qui non c’è n’è uno che non si piglia denari"; erano emersi rapporti illeciti anche con soggetti estranei all’amministrazione finanziaria come lo S. della Polizia giudiziaria napoletana ed in servizio presso la Procura, con un certo P.L. che aveva fornito il B. di un cellulare intestato a persona inesistente per evitare intercettazioni. Il C. stesso svolge attività di consulenza fiscale per la Falanga assicurazioni di (OMISSIS), il che rende più grave il pericolo di commissione di ulteriori reati.

Pertanto, posta l’influenza emersa del C. in un ambiente assai vasto e l’ampiezza delle rete associativa costituita si impone per il provvedimento impugnata l’adozione di una misura cautelare che quanto meno impedisca al ricorrente di muoversi liberamente e di avere contatti con soggetti diversi dai familiari in funzione social- preventiva. Ora la motivazione appare congrua e logicamente coerente ed ha rispettato tutte le indicazioni della sentenza di annullamento in quanto ha mostrato in base ad elementi concreti come la perdurante pericolosità sociale del ricorrente derivi dalla ramificazione dell’associazione cui il ricorrente ha aderitocene da un lato non risulta debellata anche per quanto riguarda l’originaria attività illecita svolta nell’Agenzia delle entrate, dall’altro lato emerge estendersi oltre la sfera della stessa Agenzia ove il ricorrente operava. Il C. risulta avere larghi contatti di natura sospetta ed essere in rapporti con ambienti ulteriori rispetto a quelli ove originariamente sono stati commessi gli episodi di concussione e svolge un’opera di consulenza in settori in cui potrebbe proseguire l’attività illecita. Pertanto il giudizio di perdurante pericolosità sociale è stato vagliato in modo persuasivo e collegato ad elementi oggettivi non riconducibili solo alla pregressa attività nell’ambito dell’Agenzia delle entrate. Le censure peraltro sono meramente di ordine fattuale e il ricorso, perciò, va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrente, deve dispersi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 13-04-2011, n. 15053 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata F.G., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria in data 13.2.2008, veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore unico fino al 29.6.2000 e successivamente quale amministratore di fatto della s.r.l. FB Carni, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 11.5.2001, distraendo un computer con schermo, stampante, tastiera e scanner del valore di L. 10.000.000, acquistato dalla società nel marzo del 2000 e rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato, ed una macchina confezionatrice acquistata dalla società nel maggio del 2000, e sottraendo le scritture contabili della società dopo averle ritirate il 5.9.2000 dallo studio del commercialista incaricato. Il ricorrente deduce:

1. carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti;

2. mancanza o illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti, è infondato.

Il ricorrente osserva che la Corte d’Appello, pur dando atto nella sentenza della richiesta di acquisizione di documentazione entrata in possesso dell’imputato dopo la decisione di primo grado, dalla quale risultava che il F. aveva soddisfatto le pretese della maggior parte dei creditori della fallita per un ammontare complessivo di circa Euro 250.000, non provvedeva in merito, e che la prova richiesta è rilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Va rammentato che, in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto della rinnovazione e della conseguente discrezionalità del relativo giudizio, fondato sul ritenere il giudice di non poter decidere sul gravame allo stato degli atti, il diniego sulla richiesta difensiva può essere ricavato per implicito dalla complessiva argomentazione della sentenza d’appello, laddove nella stessa si dia conto di elementi tali da sostenere una decisione sul materiale acquisito (Sez. 4, n. 43966 del 6.11.2009, imp. Morelli, Rv. 245527).

Nella specie, posto che la richiesta di rinnovazione era relativa alla riconoscibilità delle attenuanti generiche, determinante è la considerazione per la quale il diniego di dette attenuanti veniva motivato dalla sentenza impugnata con riferimento ai precedenti penali dell’imputato per i reati riciclaggio, falso e porto di coltello e per l’atteggiamento scarsamente collaborativo dello stesso verso la curatela. La natura e la pluralità degli elementi in base ai quali detto giudizio veniva formulato evidenzia un implicito giudizio di non decisività della circostanza oggetto della documentazione che la difesa richiedeva di acquisire; il rigetto di tale richiesta non può pertanto essere ritenuto immotivato.

2. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello non motivava sulle doglianze dell’appellante per le quali la distrazione della macchina confezionatrice non era dimostrata da prove testimoniali o documentali ed il computer rinvenuto presso l’abitazione non corrispondeva al valore di L. 10.000.000 indicato nell’imputazione, in quanto detto valore era riportato nella fattura relativa all’acquisto da parte della fallita in data 24.3.2000 di due computers, due schermi, tre stampanti, due scanner ed altri accessori.

La sentenza impugnata si colloca sul punto nella stessa prospettiva motivazionale della decisione di primo grado, nella quale si osservava che il computer e gli accessori venivano rinvenuti a seguito della perquisizione, e che era in atti documentazione sul contratto di leasing della macchina confezionatrice. Il mancato rinvenimento di quest’ultimo macchinario, in mancanza di indicazioni difensive sulla destinazione dello stesso, integra prova della condotta contestata (Sez. 5, n. 7048 del 27.11.2008, imp. Bianchini, Rv. 243295), irrilevante essendo pertanto la mancanza di elementi di prova specifica sulla distrazione; ed il richiamo dei giudici di merito al ritrovamento del computer presso l’abitazione dell’imputato, a prescindere dalla valutazione economica dello stesso, costituisce congrua motivazione in ordine alla distrazione del bene in quanto incluso fra gli oggetti di cui alla fattura menzionata dal ricorrente. Le deduzioni difensive devono pertanto ritenersi implicitamente disattese in quanto logicamente incompatibili con l’argomentazione delle decisioni di merito, non affette sul punto da manifeste illogicità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16872

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Svolgimento del processo

con decreto in data 22-12-2009 il GIP del Tribunale di Chieti disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di D. G.G., iniziato a seguito della proposizione di querela da parte di M.L.M., moglie del defunto D.G.E., fratello di G., nella quale si assumeva che quest’ultimo aveva fatto sottoscrivere al defunto una ricognizione di debito in suo favore, recante la data dell’8-9-2006, per l’importo di Euro 160.000, facendola passare per il documento necessario alla voltura dell’utenza dell’acqua, intestata a D.G.E., relativa ad un immobile sito in (OMISSIS). Il fatto, per come riferito dalla sorella della querelante, M.A.M., sarebbe avvenuto il 13- 1-2007 (rectius 12-1-2007) mentre D.G.E. si trovava ricoverato in ospedale e versava in condizioni critiche causa la malattia che di lì a poco lo avrebbe portato alla morte (sopraggiunta il 12-3-2007). Il GIP in primo luogo condivideva le considerazioni svolte dal PM nella relativa richiesta, secondo le quali la ricostruzione della querelante era messa in dubbio dalle dichiarazioni di P.E. che, recatosi a far visita al degente nella data di cui sopra, aveva assistito all’arrivo in ospedale di D.G.G., andando poi via con lui, senza che questi facesse sottoscrivere all’ammalato alcun documento.

In secondo luogo il Gip rilevava che le indagini suppletive indicate nell’atto di opposizione erano inidonee a mettere in discussione tali argomentazioni, in quanto dall’esame delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi, non era emerso che la patologia avesse influito sulla capacità d’intendere e volere del defunto D.G..

L’avv. Alessandro Gaeta ha proposto ricorso nell’interesse della M. deducendo nullità del decreto di archiviazione a) per violazione del diritto della parte al contraddittorio, b) per difetto di motivazione. a) Poichè la possibilità di pronunciare l’archiviazione de plano è limitata al caso di inammissibilità dell’opposizione (e di infondatezza della notizia di reato) e l’inammissibilità è correlata alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova -escluso dunque il caso di irrilevanza o non pertinenza degli accertamenti indicati dalla p.o.-, il giudice avrebbe dovuto adottare la procedura camerale essendo stato indicato sia il tema delle indagini trascurato (e cioè la congruenza della ricognizione di debito rispetto ad una preesistente regolazione dei rapporti economici tra i due fratelli derivanti dalla successione del loro padre), sia gli elementi di prova (interrogatorio della querelante e della sorella di questa, nonchè di R.L. e di G.A.). b) Inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento è illegittima ed erronea sotto due profili.

In primo luogo perchè il giudice, nel formulare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione, non deve effettuare una prognosi sfavorevole all’ipotesi accusatoria, ma valutare se il settore d’indagine indicato sia pertinente al thema probandum, e se sia rilevante, nonchè la concretezza e specificità dei mezzi di prova offerti; in secondo luogo perchè la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente laddove fa richiamo alla sussistenza della capacità di intendere e di volere del defunto, mai messa in discussione da alcuno, in quanto la querelante assume il riempimento di un foglio firmato in bianco ( art. 486 c.p.), ottenuto carpendo la buona fede del sottoscrittore, e non l’approfittamento della diminuita capacità di intendere e di volere di questi.

Con memoria difensiva l’avv. Giuseppe Gialloreto, difensore dell’indagato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso, sull’assunto, da un lato, che la controparte, sotto la formale prospettazione della violazione del contraddittorio e del difetto di motivazione, tende invece a suscitare una diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati dal PM e dal GIP, dall’altro che le censure sollevate sono prive di fondamento essendo i mezzi di prova dedotti, inidonei a mettere in discussione i presupposti della richiesta del PM. Invero, a parte il fatto che nell’opposizione si rimette in discussione la data in cui sarebbe stata apposta la sottoscrizione, le prove da assumere sono rappresentate dalle sommarie informazioni della querelante, non presente al fatto, della sorella, già sentita, di R. e G. sul tema del presunto accordo divisionale intervenuto tra i fratelli, non documentato e comunque irrilevante.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziando, premesso che il provvedimento di archiviazione de plano è consentito nel caso non solo dell’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, ma anche dell’irrilevanza delle indagini richieste, che il GIP, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto i fatti esposti inidonei, richiamando le valutazioni del PM, a configurare l’illecito ipotizzato, e non rilevanti le nuove indagini proposte in quanto inutili.
Motivi della decisione

a) Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che non sussiste nelle specie violazione del contraddittorio per mancata adozione della procedura camerale. Infatti, come correttamente rilevato dal PG alla luce dell’orientamento espresso da questa corte – anche a sezioni unite – alla stregua della ratio dell’art. 410 c.p.p. (ravvisabile nell’esigenza di evitare opposizioni all’archiviazione meramente defatigatorie e il conseguente inutile protrarsi del procedimento), l’opposizione è inammissibile non solo quando manchi l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma anche quando, pur essendo presente tale indicazione, l’investigazione suppletiva sia non pertinente, cioè non inerente alla notitia criminis, o irrilevante, cioè non concretamente incidente sugli esiti delle indagini preliminari (Cass. SU n. 2/1996; Cass. sez. 5 n. 4320/2009; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Biondani e altro; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Lacosta e altro).

E in quest’ultimo senso il GIP ha motivato l’opzione della procedura de plano. b) Il decreto impugnato si sottrae poi alla censura di vizio motivazionale. E’ invero del tutto inesatto che il GIP abbia espresso un giudizio di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, essendo per contro l’espressione "Ritenuto che le indagini suppletive indicate nell’atto di opposizione … non appaiono idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del PM", chiaramente significativa di ritenuta irrilevanza dell’investigazione prospettata e dei mezzi di prova indicati (rappresentati dalle sommarie informazioni della querelante, non presente al fatto; della sorella, già sentita; di tali R. e G. sul tema del presunto accordo divisionale intervenuto tra i fratelli), e da cui esula qualunque valutazione prognostica dell’esito di essi. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso ne giustifica la dichiarazione di inammissibilità, cui seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.