Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-05-2011, n. 19639 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato, con Sentenza del 15.1.2010, I.P. colpevole dei reati di rissa aggravata e di lesioni volontarie (aggravate dall’uso di arma) commesse, in pregiudizio di C.M. e di P.L., nel contesto della rissa e, così, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Roma il 27.2.2009.

I fatti risalgono al (OMISSIS) ed attengono al diverbio insorto tra I., P. e C. (quest’ultimo sopraggiunto per dividere i due contendenti e che, al primo accertamento, fu ritenuto in pericolo di vita, con prognosi finale superiore ai venti giorni), in luogo pubblico a (OMISSIS).

P. e C. (ma anche I.) furono attinti da coltellate con esiti lesivi gravi, come accertato dalle certificazioni mediche e verificate con perizie discusse in dibattimento.

Lo I. fu, di poi, colpito con un bastone dal C. che aveva preso ad inseguire il feritore.

Testimone decisiva sull’episodio risultò T.L., che abitava in quei pressi e che accompagnò i feriti all’ospedale.

Il fatto fu anche oggetto di altra sentenza che condannò C. e P. per il delitto di rissa.

Lo I. – tossicodipendente – risultò incapace di volere, ma capace di intendere, dunque, con capacità mentale grandemente scemata.

Questi fatti sono stati ricostruiti dai giudici di merito, in guisa del tutto coerente, secondo il giudizio della Corte territoriale.

Ricorre l’imputato e lamenta:

– carenza, contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento della prova per il silenzio serbato su alcuni snodi decisivi della vicenda, frutto di superficiale lettura degli atti, da cui derivò un’errata ricostruzione della vicenda segnatamente sui fatti connessi alla reazione del C. integrativa per lo I. di legittima difesa e sulle dichiarazioni di T.;

– carenza, contraddittorietà della motivazione, nonchè travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa C.;

– carenza della motivazione circa la detenzione da parte dello I. del coltello contestato con l’imputazione al capo sub e) dell’epigrafe;

– errata applicazione della legge penale nel disconoscimento delle attenuanti generiche.

In data 23.3.2011 la difesa depositava memoria difensiva, denominata "motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4", in realtà vertenti su doglianze già espresse con il ricorso principale.

Di poi era depositata dalla parte civile, in data 29.3.2011, memoria protesa al rigetto del ricorso dell’imputato.

In data 29.3.2011 la Parte civile ha depositato memoria diretta al rigetto dell’impugnazione dell’imputato.
Motivi della decisione

Il primo mezzo è infondato perchè, nonostante la diversa riserva opposta con il ricorso, esso intende procedere ad una nuova lettura delle risultanze istruttorie acquisite in atti. Queste non si discostano, nelle parti essenziali e qui rilevanti, dall’interpretazione resa dalla Corte d’Appello.

E’ dato, infatti, accolto che il C. – stando alla deposizione T. – inseguì il ricorrente con un bastone, dopo l’iniziale colluttazione, sicchè la circostanza non interferisce con il corretto giudizio che ha escluso la ricorrenza dell’invocata esimente ex art. 52 c.p..

La circostanza che la testimone non scorse in mano allo I. (ma neanche nella disponibilità degli altri rissanti) un’arma, è circostanza processualmente indifferente, postochè la ferita che attinse C. e P. fu cagionata da un coltello, come dimostrato dalla perizia medica e che nessuno dubita che I. abbia partecipato al litigio (Sent, pag. 4).

Nel resto la doglianza si richiama a profili che la decisione impugnata motivatamente e plausibilmente scredita attesa la contestualità del fatto e la carenza di diversa causale nell’aggressione alla prima delle vittime. Non vi è iato logico nel desumere dalle lesioni inferte con arma a P. e l’azione lesiva verso C.. L’evidente continuità d’azione rispetto al prosieguo dell’episodio impone, secondo logica, l’identità dell’autore del ferimento anche del secondo partecipe alla rissa.

Nè assume soverchio interesse lo sviluppo del primo motivo:

l’immediata sensazione di gravità della ferita inferta al C. è stata, dopo più approfondita analisi, contenuta dall’accertamento posteriore, senza che sia dato ravvisare contraddizione nella narrazione (nè, tantomeno, travisamento della prova), tanto più che i giudici di seconde cure descrivono compiutamente e diligentemente non soltanto la prima impressione, ma anche la successiva ricostruzione del fatto diagnostico.

E’ manifestamente infondato il successivo motivo, che reitera in gran parte il gravame di appello e trascura l’argomentazione del giudice d’appello: questa Corte ha costantemente ritenuto adeguata fonte di prova la voce della persona offesa, ancorchè costituita parte civile, non essendo tale persona immune da sospetto invalidante, in ragione dei propri interessi antagonisti rispetto a quelli dell’imputato.

Nella valutazione delle risultanze processuali la scelta che il giudice di merito compie in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali non può essere dedotta come censura di legittimità nè censurata per la formale situazione di recidivarla del testimone esaminato, essendo la valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed unicamente ancorata a giustificazione adeguata.

Nei motivi "nuovi" viene ripreso l’argomento delle contraddizioni del C., ma esse riguardano la persona fisica che guidava l’automobile con cui fu ricoverato al Pronto Soccorso, aspetto del tutto esterno, perchè successivo all’esaurimento della condotta lesiva, alla dinamica dell’azione delittuosa per cui è processo.

La decisione impugnata, d’altra parte, non invoca a sostegno della lettura dei fatti il deposto del C., bensì quello della T., che assume, contrariamente all’opinione del ricorrente, ruolo assai importante nell’economia della prova (irrilevante, dunque, risultano le discrasie tra i due costituti processuali), sicchè la doglianza non dispone di serio fondamento.

La sentenza, come già dianzi accennato, afferma che "il C. ed il P. hanno subito lesioni perchè colpiti al fianco con un coltello. L’unico che poteva averli colpiti è stato lo I…. le lesioni sono state inferte dallo I. con un coltello, come risulta dalla perizia medica. E’ da ritenere che siano state inferte con il coltello sequestrato: ciò che ha rilevanza che lo I. abbia usato un coltello per colpire per confermare il reato e la sua gravità".

Da tanto discende l’infondatezza della critica di assenza di motivazione in relazione all’imputazione di violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4 (censura ripresa nei c.d. "motivi nuovi").

Ovviamente (ricorso 1.4) è sufficiente, per quanto qui possa interessare, per la brevità ed unicità del fatto, l’accertamento peritale relativo al solo C., non anche per la posizione della persona offesa P. che, insieme al primo fu soggetto attivo della rissa con I.. Osservazioni che rendono superflua l’ulteriore indagine della cui mancanza si lamenta l’ultimo motivo del ricorso, non risultando decisivo ogni accertamento aggiuntivo al proposito (come espressamente già osservato dai giudici di seconde cure).

L’ultimo motivo (ed i "motivi nuovi") criticano il disconoscimento delle attenuanti generiche, pur nella dichiara attestazione della menomata capacità di volere del prevenuto.

E’ giurisprudenza consolidata che la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa (cfr. Cass. pen., sez. 3, 7 aprile 2005, Tiani, Ced Cass. 231849); la decisione ha puntualmente dimostrato la gravità del fatto in ragione dell’intensità dolosa e della gravità degli esiti lesivi (Sent. pag. 4).

Tanto soddisfa all’onere giustificativo ascritto al decidente.

Non si liquidano le spese sostenute dalla Parte civile, non avendo il patrono depositato la relativa richiesta all’odierna udienza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 01-06-2011, n. 22051 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 9 luglio 2008 la Corte d’assise di Firenze dichiarava P. V. colpevole dei delitti di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione in danno di D.G., di porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, di violenza privata, consumata e tentata, di danneggiamento e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione, ritenuta la continuazione fra i reati, lo condannava alla pena di ventiquattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 424 c.p. (capo f), perche il fatto non sussiste.

2. Il 22 gennaio 2010 la Corte d’assise d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall’imputato, escludeva l’aggravante della premeditazione e, previa conferma della concessione delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione fra i reati, rideterminava la pena in ventuno anni di reclusione.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 13 ottobre 2006, in Firenze, D.P., cittadino senegalese, veniva attinto da un unico colpo di fucile caricato con una cartuccia a pallettoni che ne provocava il decesso immediato.

D. era legato sentimentalmente a C.E., in precedenza a lungo fidanzata con P.V. che, non rassegnandosi alla fine del rapporto affettivo, aveva iniziato a spiare la ragazza, a seguirne i movimenti anche in occasione degli incontri con D., a minacciare i due, a forare gli pneumatici delle loro autovetture, a rompere con una spranga il parabrezza della macchina del cittadino senegalese, a prospettare a quest’ultimo gravissime ritorsioni, qualora non avesse interrotto la relazione con la ragazza.

In precedenza analoghe condotte violente e intimidatorie erano state poste in essere dall’imputato nei confronti di Pi.Do., con il quale la C. aveva avuto una breve relazione e che, in conseguenza delle stesse, aveva cessato di frequentare la donna.

I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti sulla base di plurimi e convergenti elementi.

Lo stub effettuato sulla persona di P. consentiva di rinvenire una particella di piombo, antimonio, bario sulla mano sinistra dell’imputato e altre particelle con tali sostanze su indumenti indossati dallo stesso e sulla sua auto in un contesto temporale inconciliabile con le allegazioni difensive circa la pregressa attività di caccia, considerata l’esiguità di tempi utili per il rintraccio dei residui di sparo, e la alternativa riconducibilità delle stesse all’attività di idraulico o ad un’ipotetica contaminazione conseguente al contatto con i poliziotti.

Le attività di sequestro (illustrate a dibattimento dal teste Isp. M.) permettevano il rinvenimento sulla scena dell’omicidio di una cartuccia (di marca non individuabile) analoga a quella rinvenuta nella disponibilità dell’imputato presso la sua abitazione (cd. "terzarola" caricata con palle di piombo "nudo") insieme con un fucile pieghevole compatibile con l’arma del delitto.

Gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria mettevano in luce la pronta disponibilità della chiave del mobile in cui, in casa P., erano custodite le armi.

Sull’auto "Renault Megane" in uso a P.M. (padre dell’imputato) veniva intercettata un colloquio intercorso tra l’uomo e il figlio R., contenente un esplicito riferimento all’esistenza in casa di plurimi esemplari di quelle cartucce, circostanza questa confermata anche nel corso di un colloquio svoltosi negli uffici della Questura tra l’imputato e il padre.

Il 16 ottobre 2006 veniva inviato, con finalità di depistaggio delle indagini, un messaggio minatorio a firma "(OMISSIS)" (secondo quanto accertato dalla espletata consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero) al cellulare dell’imputato da un cabina pubblica, situata all’altezza del numero civico n. (OMISSIS), distante circa 460 metri da via (OMISSIS), ove è posta la cella agganciata alle ore 19,33 dal telefono di P.V..

Analoghi messaggi minatori, anch’essi recanti la firma " (OMISSIS)", risultavano inviati in molte occasioni a D. e il 25 settembre 2006, ore 19,03 con le medesime modalità.

Le testi Mo.Cr. e C.E. riferivano concordemente circa le confidenze ricevute da D. in merito alla ricezione, sul suo cellulare, di messaggi minatori a firma "er notturno", la cui paternità veniva dalla vittima attribuita a P.V., nonchè in merito alle crescenti preoccupazioni manifestate da D. a causa delle continue minacce subite che lo avevano reso circospetto in ogni movimento.

Pe.Pi., convivente della Mo., oltre a parlare anch’egli delle minacce patite da D., riferiva dell’idea, maturata nella vittima, di interrompere il rapporto con C. E. anche al fine di tutelarne l’incolumità.

A sua volta, il teste B.F. dichiarava che, due giorni prima dell’omicidio, aveva a lungo parlato per telefono con la vittima che si mostrava assai nervosa e preoccupata.

Le attività di intercettazione svolte sul cellulare in uso alla C. consentivano di acquisire plurimi e univoci riferimenti alle minacce subite da D., anche nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio.

Gli accertamenti svolti sui tabulati telefonici dell’utenza cellulare di D. – oggetto della testimonianza dibattimentale dell’isp. M. – consentivano di stabilire che la sera tra l’11 e il 12 ottobre 2006 (sera in cui D. aveva festeggiato con la C. il compleanno della ragazza) la vittima aveva ricevuto da P.V. una telefona che si era protratta per mezz’ora.

Il contenuto delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso ai familiari dell’imputato evidenziava che il padre e la madre dell’imputato avevano cercato di scagionare il figlio, riferendo che lo stesso si trovava in casa nella fascia oraria in un orario da loro ritenuto compatibile con la consumazione dell’omicidio.

4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale, anche mediante motivi nuovi, formula le seguenti doglianze.

Innanzitutto lamenta il travisamento della prova e la violazione dei canoni di valutazione probatoria alla luce dell’assenza di univocità e concordanza degli elementi acquisiti, inidonei a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato, tenuto conto: a) dell’esito non significativo dello stub ove correlato o alla possibilità di un inquinamento innocente oppure all’attività di caccia svolta dall’imputato; b) del carattere non attendibile di tale tipo di accertamento; c) del dato equivoco, in assenza di ulteriori accertamenti, costituito dal rinvenimento in corso di perquisizione di un fucile pieghevole compatibile con l’arma del delitto; d) dell’incompatibilità tra le caratteristiche fisiche di P. e le risultanze della consulenza balistica in ordine alle modalità di utilizzo dell’arma; e) della valenza non univoca del rinvenimento, sulla scena del delitto, di una cartuccia simile a quella di marca "Rottwaill" trovata in corso di perquisizione in assenza della ricostruzione della marca della cartuccia sequestrato sul luogo dell’omicidio;

f) del contenuto delle testimonianze rese dai genitori dell’imputato sull’ora (tra le 5.30 e le 6) in cui videro il figlio V. in casa a dormire; g) delle dichiarazioni rese da P.M. circa le modalità di custodia della fuciliera, le cui chiavi erano da lui personalmente detenute; h) dell’omesso accertamento di un serio movente;

Deduce, poi, violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento alla configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di tentata violenza privata in danno di D. e C. e alla sussistenza dei relativi elementi di prova, potendosi tutt’al più ravvisare nel comportamento serbato da P. nei loro confronti gli estremi del meno grave reato di minaccia. Doglianze analoghe formula in relazione al contestato reato di violenza privata in danno di Pi.Do..

Eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di danneggiamento.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. L’esame del primo motivo di ricorso impone una premessa metodologica.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato sicchè l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto… che – giova ricordare – non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231).

Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).

2. La regola dell’"oltre il ragionevole dubbio" formalizzata nell’art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 5, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p., comma 2, – il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal comma 1 della medesima disposizione, nonchè in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), – deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all’agente come fatto proprio.

Il concetto, espresso in alcune recenti sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, n. 11, rv. 202001;

Cass., Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328, rv. 222139; Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226094), cui si è uniformata la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 1^, 21 maggio 2008, n. 31456, rv. 240763; Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2006, n. 20371, rv. 234111), ancor prima della modifica dell’art. 533 c.p.p., era già stato chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si era, in proposito, argomentato, che la prova indiziaria è quella che consente la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili (Cass. 2 marzo, 1992, n. 3424, rv. 189682; Cass. Sez. 6^, 8 aprile 1997, n. 1518, rv.

208144; Cass. Sez. 2^, 10 settembre 1995, n. 3777, rv. 203118).

In questo articolato contesto, la regola di giudizio dell’"oltre il ragionevole dubbio" pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova. E’ evidente, in tale prospettiva, la stretta correlazione, dinamica e strutturale esistente tra la regola dell’"oltre il ragionevole dubbio" e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio col legata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d’accusa ( art. 530 c.p.p., commi 2 e 3), secondo il classico canone di garanzia in dubio pro reo; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.

3. La struttura e l’articolazione della motivazione della sentenza impugnata appaiono conformi ai principi in precedenza enunciati e, pertanto, il primo motivo di censura dedotto dalla difesa è privo di pregio. I giudici di merito, con iter argomentativo correttamente articolato e fondato su ampi e puntuali riferimenti alle emergenze processuali acquisite, hanno spiegato le ragioni per le quali l’omicidio di D.P. è ascrivibile, ogni oltre ragionevole dubbio, a P.. In proposito hanno sottolineato che l’azione è stata commessa con un fucile caricato con una cartuccia a pallettoni, analoga a quella rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato che aveva ampia disponibilità di quel tipo di munizioni (cfr. intercettazione sull’auto "Renault Megane" in uso al padre di P.) e poteva agevolmente accedere al mobile in cui erano custodite le armi (cfr. esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria).

Hanno, quindi, posto in correlazione logica tali elementi con gli esiti positivi dello stub, accertamento tecnico di sicura affidabilità scientifica effettuato nel rispetto dei protocolli e non influenzato nei suoi esiti da fattori contaminanti esterni e con gli accertamenti medico legali sulle modalità di produzione dell’evento lesivo e sulla posizione reciproca tra aggressore e vittima, non evidenziante alcuna incompatibilità con le caratteristiche fisiche di P.. Hanno, inoltre, spiegato la valenza dimostrativa del rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato di un’arma analoga a quella utilizzata per la commissione del grave fatto di sangue, e la irrilevanza, a fini balistici, dell’impossibilità di ricostruire la marca della cartuccia rinvenuta sulla scena del delitto, del tutto compatibile con quella rinvenuta in sede di perquisizione.

La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha, quindi, valutato le suddette risultanze alla luce delle testimonianze di C.E., Mo.Cr., Pe.Pi., B.F., univocamente dimostrative delle condotte violente e intimidatorie serbate dall’imputato in danno della vittima e della C. a causa del loro legame sentimentale e del rifiuto della C. di riallacciare la relazione con P., nonchè dello stato di paura in cui da tempo versava D.P. a cause delle minacce subite da parte di P.. Ha, infine, dimostrato che tali dati trovano ulteriori, obiettivi elementi di conferma nel contenuto delle intercettazioni, negli accertamenti effettuati sui tabulati dell’utenza cellulare in uso a D. e sulle modalità di invio dei messaggi a firma " (OMISSIS)".

Le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente attengono pressocchè esclusivamente a profili di fatto e mirano a suggerire di volta in volta una non consentita diversa interpretazione di singole risultanze processuali o una possibile lettura alternativa della vicenda di cui è processo, ma non valgono ad inficiare l’impianto logico della sentenza impugnata ora per la loro intrinseca debolezza ora per la loro genericità e per la carente individuazione dei passaggi della motivazione della decisione impugnata asseritamente contraddittori o viziati da manifesta illogicità oppure inidonei a svolgere la funzione esplicativa di quanto deciso.

Sotto altro profilo non si può fare a meno di rilevare che i numerosi inviti – contenuti nel ricorso e nei motivi nuovi – a rivalutare criticamente il contenuto delle singole risultanze sono estremamente generici e parziali – essendo frutto di mirate estrapolazioni di singoli aspetti di elementi dotati di ben maggiore ampiezza e complessità – e comunque non valgono ad evidenziare gravi contraddizioni risultanti dal testo del provvedimento impugnato come richiesto dal codice di procedura penale ai fini dell’esistenza del vizio di motivazione.

4. Parimenti non fondato è il secondo motivo di ricorso.

L’elemento soggettivo del delitto di violenza privata è costituito dalla coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata deve essere individuata nel fatto che, mentre nella minaccia l’atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l’agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico – trattandosi di reato formale con evento di pericolo – viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza) funge da mezzo a fine e deve essere diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo, ma di danno rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall’atto di intimidazione (o di violenza) subito (Sez. 5^, 2 marzo 1989, n. 9082).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno fato corretta applicazione di questi principi, laddove, attraverso il puntuale esame delle testimonianze acquisite (cfr. dichiarazioni rese da C., Mo., Pe.) e degli altri accertamenti svolti sulle utenze cellulari in uso all’imputato e alla vittima, hanno, con motivazione logicamente sviluppata, evidenziato che il ricorrente in plurime occasioni aveva fatto ricorso a plurime forme di minaccia per costringere D. e la C. ad interrompere la loro relazione affettiva, senza peraltro riuscire nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il provvedimento impugnato è altresì esente da censure nella parte in cui, sulla base dell’analisi della deposizione di Pi., hanno argomentato che quest’ultimo aveva deciso di interrompere il suo legame affettivo con la C. in conseguenza delle minacce subite dall’imputato.

5. Non merita accoglimento neppure l’ultima doglianza, atteso che l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di danneggiamento continuato in danno di D. e della C. è fondata su una logica e compiuta analisi delle risultanze processuali (dichiarazioni di C.E.), evidenzianti, pure alla luce delle deduzioni difensive sul punto, il pieno coinvolgimento di P. nella commissione del reato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per tutte queste ragioni s’impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 17-06-2011, n. 5415 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., – preso atto della rinunciata domanda di risarcimento danni come da verbale di udienza – lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. Archiviazione 25974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di M.E., persona offesa nel proc. Pen. Nr. 7497/2010 rgnr presso la Procura della Repubblica di Treviso a carico di I.S., avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip dello stesso Tribunale il 27.10.2010, lamentando di non avere ricevuto, in qualità di persona offesa del reato contestato all’indagato, l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, nonostante ne avesse fatto richiesta all’atto della presentazione della querela.

Deduce la nullità dell’impugnato provvedimento per violazione del diritto al contraddittorio e ne chiede l’annullamento. Il ricorso è fondato.

Ed invero, sussiste l’interesse della persona offesa ad impugnare in sede di legittimità il provvedimento di archiviazione emesso "de plano", senza il doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (Corte di Cassazione 8/02/2007, De Maria, dove la precisazione che il principio non soffre eccezioni, quale che sia il motivo della richiesta di archiviazione; cfr., anche, Corte di Cassazione 22/03/2006 Sisto).

Costante è anche l’affermazione che la violazione dell’obbligo dell’avviso comporti l’annullamento del decreto di archiviazione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, va pertanto pronunciato l’annullamento del decreto impugnato, con la trasmissione degli atti al PM presso Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al PM presso Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.