T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 31-05-2011, n. 1388

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso deve dichiararsi improcedibile, avendo la parte ricorrente comunicato di non avere più interesse al ricorso;

Ritenuto che le spese del giudizio possono compensarsi;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-10-2011, n. 21984

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egli altri motivi.
Svolgimento del processo

C.P., G.P. e G.F., in proprio e quali soci legali rappresentanti della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, sezione staccata di Albenga, R.R. e R.M., in nome proprio e quali legali rappresentanti della El.Da di Risso Roberto & C. s.a.s., per sentirli condannare alla restituzione della somma di lire 33.269.000, oltre interessi e rivalutazione.

Sostenevano gli attori che tale somma era stata indebitamente percepita dai convenuti nello svolgimento dell’incarico di consulenza fiscale, ad essi conferito dagli attori, mediante l’illecita appropriazione di parte degli importi versati dai clienti per il pagamento di oneri tributar da effettuare nel loro interesse.

R.R. e R.M. chiedevano il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.

Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, condannava questi ultimi in solido, in proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da. s.a.s., a pagare a favore di parte attrice la somma di Euro 15.809,26, oltre accessori.

Avverso tale sentenza proponevano appello R.R. e R. M., in proprio e nella suddetta qualità.

Resistevano C.P. e G.F., in proprio e quali soci legali rappresentanti della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c., chiedendo la reiezione del gravame.

La Corte d’Appello di Genova dichiarava la nullità dell’appello proposto da R.R., da R.M. e dalla El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s., in persona dei suddetti legali rappresentanti, nei confronti di G.P.; rigettava l’appello proposto da R.R., da R.M. e dalla El.Da. di Risso Roberto & C. s.a.s. in persona dei suddetti legali rappresentanti nei confronti di C.P., di G. F. e della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c. in persona dei suddetti legali rappresentanti; confermava la sentenza del Tribunale di Savona n. 398/2003.

Propongono ricorso per cassazione R.R. e R.M., in proprio e nella qualità di soci accomandatari della El.Da. s.a.s., con sette motivi.

Resiste con controricorso C.P. in proprio e quale socio legale rappresentante della Officina Doria di Garassino & Curtolo s.n.c..

Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".

Secondo R.R. e R.M. la Corte distrettuale di Genova ha errato nell’affermare: a) che, essendo deceduto G. P. nel corso del procedimento di primo grado, l’appello contro di lui proposto è nullo perchè rivolto nei confronti di soggetto inesistente; b) che la posizione di Ga.An.Ma. e G.D., non investita dall’impugnazione e non caratterizzata da litisconsorzio necessario, risulta assistita dall’efficacia di cosa giudicata. I ricorrenti sostengono la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi. La ratio decidendi è che non esisteva un rapporto di litisconsorzio necessario tra gli eredi, parti del giudizio di primo grado, e gli altri convenuti in appello: Questa statuizione non è stata censurata.

Il motivo è anche infondato perchè qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte (già avvenuto all’epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito) attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorchè l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, senza che rilevi in contrario la circostanza che nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (Cass., 20 agosto 2004, n. 16365).

Nel caso in esame l’appello è stato proposto nei confronti di G.P. che è deceduto nel corso del giudizio di primo grado; in prosecuzione si sono costituiti i suoi successori Ga.An.Ma. e G.D.. Nei confronti di questi ultimi è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Di conseguenza l’appello nei confronti di G.P. è nullo perchè rivolto nei confronti di un soggetto inesistente.

La posizione degli eredi, non investita dall’impugnazione e non caratterizzata da litisconsorzio necessario rispetto agli altri appellati, risulta ormai assistita dall’efficacia della cosa giudicata.

Con il secondo motivo si denuncia "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero circa la valutazione della mancata risposta degli attuali resistenti all’interrogatorio formale ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "La sentenza impugnata è affetta da vizio motivazionale atteso che la Corte d’Appello non ha fornito, attraverso una valutazione degli elementi probatori acquisiti e del contenuto dei capitoli articolati, decisivi ai fini del giudizio, le ragioni per le quali ha ritenuto, a fronte della mancata risposta degli attori (attuali resistenti) di non dover considerare come ammessi i fatti dedotti in sede di interrogatorio formale deferito".

Con il terzo motivo si denuncia "omessa motivazione circa un fatto controverso ossia circa la dedotta inammissibilità della testimonianza del sig. A.F. ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "Anche sotto tale profilo la sentenza risulta viziata atteso che il Giudice di seconde cure rigetta il motivo di appello limitandosi a dire, impedendo di verificare l’esattezza o meno dell’iter logico della decisione, che l’eventuale responsabilità dell’ A. non inciderebbe su quella della società così come il contenuto della sua deposizione potrebbe addirittura essere non considerato ai fini della decisione attesa la sussistenza di altri elementi probatori che tuttavia non vengono indicati".

Con il quarto motivo si denuncia "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini della decisione, ossia circa la valutazione delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria ( art. 360 c.p.c., n. 5".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "Anche sotto tale profilo la Corte di Appello è incorsa in un vizio di motivazione in quanto ha escluso la responsabilità dell’ A., nonostante le risultanze probatorie deponessero in tal senso, senza spiegare l’iter logico seguito per ritenere irrilevanti e non decisive dette risultanze. Dalla motivazione infatti non risulta che il convincimento del giudicante si sia realizzato attraverso una valutazione di vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso".

Con il quinto motivo si denuncia "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed esattamente circa l’asserita sussistenza della prova del credito ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "Anche su tale punto la sentenza impugnata presenta una evidente lacuna motivazionale nella parte in cui non spiega le ragioni per cui sia stato ritenuto provato l’incasso degli assegni da parte dei R. nonostante dall’istruttoria emergesse il contrario".

Con il sesto motivo si denuncia "Insufficiente, incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, ossia circa la responsabilità esclusiva del socio accomandante che compie atti di gestione".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi "La Corte d’Appello anche sotto tale profilo è incorsa in vizio di motivazione in quanto non ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali ritiene sussistente, anche nel caso in cui il socio accomandante compia atti di gestione, la responsabilità dei ricorrenti".

Con il settimo motivo si denuncia "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ossia circa l’eccepita compensazione delle somme vantate dai ricorrenti in virtù delle prestazioni professionali eseguite".

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: "La Corte d’Appello anche sotto tale profilo è incorsa nel vizio di insufficiente motivazione atteso che non ha esplicato le ragioni per cui ha ritenuto il credito vantato dai R. per l’attività professionale svolta nell’interesse dei resistenti e provato, non esigibile nè liquido".

I motivi sono inammissibili perchè non contengono i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione di tale disposizione – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

La sentenza non presenta comunque i vizi denunciati nei motivi 2), 3), 4) e 7) perchè la Corte ha adeguatamente motivato, mentre parte ricorrente attraverso la critica della motivazione tenta di proporre una diversa soluzione nel merito. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste infatti solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Il quinto motivo non è autosufficiente in quanto i ricorrenti, pur censurando le valutazioni sulle risultanze probatorie acquisite da parte del giudice d’appello, hanno omesso di dar conto di tali risultanze nonchè di riportarne e trascriverne il contenuto e di indicare ove esse sono contenute.

Soprattutto risulta carente il motivo del ricorso nella parte in cui non riporta, ai fini della autosufficienza, la censura dell’atto di appello che si sostiene essere stata disattesa dalla Corte distrettuale.

Il sesto motivo non è autosufficiente in quanto non vi è traccia delle emergenze processuali dalle quali ricavare che l’ A. fosse il solo ad aver posto in essere i comportamenti illeciti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-07-2011, n. 1755 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 26 luglio 2002 e depositato il successivo 31 luglio 2002, gli esponenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Riferiscono, al riguardo, gli istanti che – in stretta contiguità con la propria abitazione – in Comune di Viganò, si trova l’edificio di proprietà del sig. P. il quale, al piano terreno, vi conduce un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’autorizzazione alla somministrazione, risalente al 1981 e riguardante una superficie di 100 mq, sarebbe stata erroneamente aggiornata dal Comune nel corso del 1993 (con ordinanza n. 8/1993), indicando nella tabella allegata all’autorizzazione una superficie di vendita assentita pari a 182,62 mq.

Avvedutosi di tale errore lo stesso Comune avrebbe provveduto, con ordinanza n.2/1996 dell’11 giugno 1996 a rettificare l’indicazione della superficie di somministrazione, riportandola a quella dell’originario titolo.

Sennonché, in data 8 maggio 2001, i ricorrenti hanno appreso, a seguito di accesso agli atti, che il Comune di Viganò, con provvedimento del 28 marzo 2001, avrebbe revocato l’ordinanza n.2/1996, così ripristinando l’autorizzazione per una superficie di 182,62 mq.

Contro tale provvedimento sono a suo tempo insorti gli istanti, ottenendone l’annullamento con sentenza n. 5334 del 7 agosto 2001 del T.A.R. Lombardia.

Indi, il 2 ottobre 2001, gli stessi ricorrenti hanno presentato al Comune un’istanza, con cui hanno chiesto di essere informati e/o di partecipare ai procedimenti amministrativi eventualmente avviati dal controinteressato per conseguire, in relazione all’edificio contiguo al proprio, provvedimenti ampliativi in materia commerciale e/o edilizia.

Ciò nonostante, soltanto a seguito di apposita istanza di accesso agli atti del 26 giugno 2002, presentata dopo aver riscontrato l’esistenza di un cantiere nell’attigua proprietà del controinteressato, i ricorrenti avrebbero appreso che in data 12 febbraio 2002 il sig. P. avrebbe presentato domanda di C.E. per la realizzazione di un nuovo servizio igienico, seguita, in data 3 giugno 2002, dalla comunicazione di inizio lavori e, quindi, dalla C.E. e, in data 4 giugno 2002, dall’autorizzazione paesistica.

Da ciò l’odierno gravame, che si appunta contro la C.E. da ultimo citata, affidato ai motivi meglio specificati nella parte in diritto, che fanno essenzialmente leva sull’eccesso di potere e la violazione di legge sotto più profili.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

Alla Pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa, su conforme richiesta della parte costituita, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 28 del Regolamento edilizio, la violazione dei principi generali in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e l’eccesso di potere sotto più profili.

Ciò, in quanto, pur avendo i ricorrenti espressamente manifestato al Comune il proprio interesse a partecipare al procedimento amministrativo eventualmente avviato dal sig. P. per il conseguimento di titoli edilizi e/o commerciali sull’immobile contiguo alla loro proprietà, già destinato ad attività di somministrazione, il Comune avrebbe del tutto pretermesso i ricorrenti dal procedimento che ha condotto all’adozione della C.E. qui gravata.

Il motivo è fondato.

L’art. 7 della L. 781990 n. 241 impone all’amministrazione la comunicazione dell’avvio del procedimento ai "soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari",

ai quali "possa derivare un pregiudizio" dal provvedimento finale.

Non v’è dubbio che, in relazione al caso che qui occupa, l’amministrazione fosse tenuta a fornire ai ricorrenti notizia dell’inizio del procedimento volto al rilascio della concessione edilizia qui gravata. Si tratta, infatti, di soggetti che – tenuto conto dei precedenti giudiziari intercorsi fra le stesse parti (sfociati nella sentenza T.A.R. n. 5334/2001 cit.), nonché, dell’apposita istanza di partecipazione depositata in Comune dagli stessi ricorrenti il 2 ottobre 2001 – dovevano essere considerati ampiamente legittimati alla partecipazione procedimentale, sia in quanto facilmente individuabili, che per la posizione di soggetti potenzialmente pregiudicati dal titolo edilizio qui in contestazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 1535).

Né si può escludere che la partecipazione di che trattasi sarebbe stata in grado di fornire un apporto determinante al procedimento in questione, idoneo ad influire sul contenuto del provvedimento finale, tenuto conto che l’esigenza partecipativa, proprio per le finalità cui la stessa è diretta, trova applicazione anche in relazione agli atti vincolati, ove sia prospettabile un apporto istruttorio inteso a chiarire se ricorrano o meno i presupposti di fatto o di diritto ai quali la norma riconnette il legittimo esercizio del potere (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 maggio 2005, n. 2511; Consiglio Stato, sez. V, 29 gennaio 2004, n. 296).

Senza trascurare, in ogni caso, la circostanza che nella fattispecie in esame l’annullabilità non può essere impedita a posteriori, ai sensi dell’art. 21octies, II° co. legge n. 241/1990, poiché, se da un lato non è "palese" che il contenuto dispositivo "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", dall’altro l’amministrazione, pur intimata, non si è costituita in giudizio, così abdicando alla possibilità di dimostrare che il contenuto del provvedimento (o del titolo privatistico abilitante non inibito, a seconda di quella che sarà l’impostazione seguita dall’A.P. del C.d.S. a proposito della D.I.A.) "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Si può, in altri termini, affermare qui che non risulta in alcun modo provata la sostanziale inutilità della partecipazione, come sopra omessa dall’amministrazione (cfr. sul punto, da ultimo, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 04 febbraio 2011, n. 233; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4747).

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge regionale 9 giugno 1997 n. 18 e dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000, nonché l’incompetenza e l’eccesso di potere per difetto di presupposto e sviamento.

Ciò, in quanto ai sensi della cit. legge regionale, le funzioni amministrative subdelegate ai Comuni dovrebbero essere esercitate dal Sindaco, che, in forza del T.U. cit., dovrebbe sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate ai Comuni. Nel caso di specie, invero, in spregio alla su richiamata normativa, l’autorizzazione paesistica sarebbe stata rilasciata dal Comune di Viganò a firma del tecnico comunale anziché del Sindaco.

Il motivo è infondato.

Il rilascio dell’autorizzazione paesistica non può essere ricondotto nell’ambito delle competenze "espressamente" ricomprese dalla legge o dallo statuto tra le "funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente", specificamente spettanti al Sindaco, ma è destinato a ricadere nella generale competenza dei dirigenti, disegnata dall’art. 107 del cit. T.U., che abbraccia tutta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, con tutti i compiti ad essa connessi, ivi compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (non ricompresi o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale).

In tal senso, è utile richiamare il 5° co. della citata norma, ai sensi del quale: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti,…".

Ciò, con l’ulteriore precisazione che l’art. 107, co. III°, lett.f), elenca fra i compiti attribuiti ai dirigenti "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

Consegue da ciò, come già accennato, l’infondatezza del suesposto motivo.

Quanto al terzo motivo di ricorso, con esso i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, poiché il rilascio della concessione sarebbe stato voluto dall’amministrazione per consentire al ricorrente di ottenere l’ampliamento della superficie da destinare a somministrazione, in violazione della sentenza n.5334/2001 cit. e in spregio della normativa sulle aree da destinare a parcheggio.

Il motivo si appalesa, prima ancora che infondato, inammissibile, poiché con esso si deducono critiche, non già, nei confronti della concessione edilizia oggetto d’impugnazione, bensì, nei confronti di un atto diverso e allo stato non ancora venuto ad esistenza.

Né risulta dimostrato il vizio sintomatico di eccesso di potere per sviamento, tenuto conto che tale censura avrebbe dovuto essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’organo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1418). Senza contare, poi, che il vizio di eccesso di potere per sviamento esige, per la sua configurabilità, la dimostrazione della preordinazione dell’azione amministrativa censurata al perseguimento di interessi diversi da quelli riservati alla cura istituzionale dell’amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3376).

Nulla di tutto ciò può dirsi avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che la concessione edilizia è stata rilasciata per uno scopo (la realizzazione di un servizio igienico e la sostituzione di una pavimentazione) apparentemente compatibile con la causa tipica del cit. provvedimento, all’esito di un procedimento avente una sua autonoma configurazione rispetto a quello, eventuale e – allo stato – ipotetico, di ampliamento della superficie destinata alla somministrazione (cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 87).

Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti deducono la invalidità derivata della autorizzazione paesistica, derivante dall’illegittimità della concessione edilizia.

Non essendo stata dimostrata la illegittimità della C.E. assunta per presupposta, la censura si rivela infondata. In ogni caso, preme al Collegio evidenziare come l’autorizzazione paesistica sia richiamata nella C.E. qui gravata come atto presupposto (benché recante la data del 4 giugno 2002, come tale successiva a quella del 3 giugno 2002 apposta sulla stessa C.E.), sicché appare logicamente inammissibile prospettare un’invalidità derivata che si propaghi dall’atto presupponente (la C.E., appunto) all’atto presupposto (l’autorizzazione paesistica).

Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento danni, non essendo stata per essa allegata né dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c.

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, limitatamente al primo motivo, concernente la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e, per il resto, respinto.

Sulle spese il Collegio, in considerazione della parziale soccombenza, ritiene equo disporre il non luogo a provvedere, stante la mancata costituzione della parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Respinta la domanda risarcitoria.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 18-07-2011, n. 28438 Prova penale Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G. e P.C. per non aver commesso il fatto in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 56, 575 e 648 cod. pen. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aggravate fra l’altro ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Dette imputazioni venivano formulate in base alle dichiarazioni accusatorie del coimputato C.A., e riguardavano in particolare l’omicidio di M.G., titolare della ditta di autotrasporti Amore Liboria di Cavaria con Premezzo ed affiliato alla famiglia mafiosa di Sommatino, ed il tentato omicidio di V. E., autista presso la stessa ditta, commesso il (OMISSIS) nel piazzale della ditta esplodendo nei confronti degli stessi più colpi con una pistola Smith & Wesson cal.357 Magnum, nonchè la detenzione ed il porto illegale dell’arma e la ricettazione della stessa, della motocicletta utilizzata nell’operazione e della targa apposta nell’occasione sul veicolo, provenienti da furto.

Contestata al C. la materiale commissione della condotta ed a Ve.An. la posizione di mandante dell’azione, in quanto amministratore della s.a.s. Eurotrasporti di Albiolo ed appartenente alla cosca mafiosa Messina-Albanese di Porto Empedocle, e ravvisatane la causale nella ritorsione per l’incendio di quattro autocarri della Eurotrasporti, avvenuto il (OMISSIS), del quale il Ve. riteneva responsabile il M., il concorso nei reati veniva altresì addebitato al L. ed al P., rispettivamente nipote e cognato ed entrambi dipendenti del Ve., nell’aver gli stessi partecipato a riunioni deliberative ed organizzative dell’operazione, svoltesi nei giorni (OMISSIS) e nell’aver inoltre il L. fornito al C. un casco ed un sottocasco utilizzati nell’azione e portato insieme allo stesso l’arma del delitto, il giorno successivo a quello dei fatti, presso un deposito della Eurotrasporti ove la stessa veniva rinvenuta il (OMISSIS).

2. La decisione impugnata veniva assunta in base alla ritenuta inattendibilità intrinseca, per diversi aspetti, delle dichiarazioni del C., e per la mancanza di ulteriori elementi di prova e di riscontri individualizzanti per le posizioni del L. e del P.; profili in ordine ai quali l’accusa veniva valutata come insuscettibile di sviluppi positivi in sede dibattimentale.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorre deducendo vizio motivazionale con riguardo all’omessa valutazione della decisività delle dichiarazioni del C., all’illogicità delle argomentazioni della sentenza impugnata sull’attendibilità intrinseca delle stesse, alla mancata considerazione dei riscontri costituiti dai contatti telefonici fra il Ve. ed il L. ed il P. nei momenti immediatamente precedenti e successivi al fatto e dalla conferma da parte del Ve. della presenza del L. con il C. allorchè questi, il giorno successivo ai fatti, portava l’arma del delitto alla Eurotrasporti, ed alla contraddittorietà della conclusione del giudicante con il rinvio a giudizio del L. e del P., in base a dichiarazioni del C. ritenute riscontrate da quelle del Ve. e dai tabulati telefonici, per l’ulteriore fatto contestato nella ricettazione, nella detenzione e nel porto illegale, nell’ambito dell’organizzazione dell’operazione omicidiaria, di quattro pistole, un silenziatore e due giubbotti antiproiettile, oggetti sequestrati anch’essi il (OMISSIS) presso la sede della Eurotrasporti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dopo aver articolatamente valutato l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del C. nelle parti concernenti le posizioni del L. e del P., ponendo in particolare l’accento sull’essere stati gli stessi coinvolti dal C. nella vicenda in una fase successiva a quella delle prime ammissioni del dichiarante, la stessa sentenza impugnata dava atto dell’esistenza di elementi valutabili come riscontri alle predette dichiarazioni, con specifico riferimento alle posizioni del L. e del P., qualificandoli come in realtà neutri e labili.

Questa generica valutazione era tuttavia meglio dettagliata con esclusivo riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici e delle videoregistrazione, e limitatamente alle indicazioni provenienti dalle stesse in ordine alle presenze degli imputati nei luoghi indicati dal C. per le riunioni organizzative ed ai contatti fra gli stessi il giorno dei fatti e nei giorni successivi, elementi dei quali si sottolineava la scarsa significatività in quanto il C., il L. ed il P. lavoravano per la Eurotrasporti e frequentavano i locali della ditta. Ma nessuna specifica argomentazione era spesa in ordine all’ulteriore circostanza rappresentata dall’essere taluni di detti contatti avvenuti in momenti immediatamente precedenti e successivi alla condotta omicidiaria; in particolare, come segnalato dal ricorrente, posto che quest’ultima si verificava fra le ore 16,08 e le ore 16,17 del (OMISSIS), telefonate venivano individuate alle 15,52 fra il C. ed il Ve., alle ore 15,53 fra il Ve. ed il L. ed alle ore 16,13 fra il Ve. ed il P..

La riconducibilità di questi contatti ai normali rapporti familiari e di lavoro del L. e del P. con il Ve. ed il C., nell’esatto arco temporale in cui gli stessi erano impegnati nell’operazione delittuosa, appare conclusione affetta da manifesta illogicità, quanto meno in assenza di alcuna argomentazione giustificativa sul punto. Ma analoga illogicità caratterizza la mancanza di specifiche valutazioni sugli ulteriori elementi indicati dal ricorrente nelle ammissioni del P. in ordine alla sua presenza ad un incontro fra il Ve. ed il C. subito dopo il fatto e del L. in merito all’aver condotto l’autovettura con cui il C. effettuava il trasporto dell’arma del delitto verso la Eurotrasporti, oltretutto eliminando i bossoli durante il viaggio, nonchè nell’accertato concorso del L. nel trasporto da (OMISSIS) ad (OMISSIS) delle altre armi sequestrate.

La rilevanza di queste deficienze motivazionali si manifesta nel momento in cui il giudizio sottostante alla decisione qui impugnata, estendendosi alla valutazione di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie, si rivela essere sostanzialmente incentrato sull’insufficienza degli elementi acquisiti piuttosto che sulla palese insussistenza di elementi a carico o la presenza di decisivi elementi a discarico. Detta condizione, pur legittimando una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, vede come prospettiva determinante a questi fini quella dell’inidoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio; la quale, prevista espressamente nell’ultima parte della norma citata, ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando una decisione nel senso appena indicato solo in presenza di una prognosi di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto in una direzione favorevole all’accusa (Sez. 5, n. 22864 del 15.5.2009, imp. Giacomin, Rv. 244202). Siffatta prognosi, espressa nella sentenza impugnata in termini generici, è in concreto pregiudicata nella sua validità dalla mancanza di un’effettiva valutazione di elementi di riscontro rilevanti ed individualizzanti rispetto alle posizioni degli imputati; nè la stessa può trovare sostegno nei dubbi espressi dal giudicante in ordine alla definizione del contributo del L. e del P. alla commissione del reato, oggetto di una valutazione evidentemente riservata alla fase dibattimentale in una completa visione dei dati probatori.

Risultano in conclusione carenti i presupposti per la decisione adottata con la sentenza impugnata; la quale deve di conseguenza essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per nuovo esame al Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare, per nuovo esame.

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