Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 29-07-2011, n. 30343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 novembre 2010 il Tribunale di Roma – settima sezione penale, in composizione monocratica, decidendo quale Giudice dell’esecuzione;

– ha rigettato l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero per la revoca della sanzione sostitutiva applicata a P.N., alias P.E., con il decreto penale del 26 maggio 1998 del Pretore di Roma, definitivo il 28 novembre 1998, nella misura di lire 2.250.000, in sostituzione della pena di un mese di arresto e di lire 200.000 di ammenda, sul rilievo che la disciplina della revoca delle sanzioni sostitutive, peraltro di competenza della sezione di sorveglianza, trovava applicazione solo per le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

– ha accolto l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero per l’applicazione al predetto dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, relativamente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 17 marzo 2009, limitatamente alla multa residua di Euro 450,00. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, che ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio, sul rilievo che:

– il Tribunale di Roma – quarta sezione penale, quale Giudice dell’esecuzione, aveva già provveduto in data 3 giugno 2009 sulle richieste, avanzate nel corpo del provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009, di revoca della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, inflitta con decreto penale del 26 maggio 1998, e di applicazione dell’indulto per la multa di Euro 549,80 e per l’ammenda di Euro 103,29;

– il Tribunale di Roma – settima sezione penale, quale Giudice dell’esecuzione, richiesto dalla Cancelleria, Ufficio recupero crediti, del Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto di provvedere in merito alla pena pecuniaria pendente di Euro 120,00 in relazione alla sentenza n. 221 del 2005, era intervenuto sulla medesima predetta questione, decisa con ordinanza del 3 giugno 2009, già definitiva;

– il detto Giudice era anche incorso in violazione di legge avendo omesso di rilevare che questa Corte aveva ritenuto sempre revocabile la sanzione sostitutiva senza alcuna esclusione, che la magistratura di sorveglianza non poteva incidere nella formazione del titolo esecutivo e che la competenza a provvedere era del Tribunale di Roma – quarta sezione penale, la cui sentenza del 28 marzo 2008 era divenuta irrevocabile per ultima;

– il Giudice dell’esecuzione aveva applicato erroneamente la legge penale anche nella parte in cui aveva concesso l’indulto nella misura di Euro 450,00 su condanne per fatti non rientranti nel provvedimento di clemenza, recuperando il provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009, in relazione al quale già altro Giudice aveva concesso l’indulto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Giudice dell’esecuzione aveva proceduto in violazione della regola ne procedat iudex ex officio, in quanto lo stesso non era stato richiesto di pronunciarsi sulle richieste del Pubblico Ministero, già valutate e accolte da altra sezione dello stesso Tribunale.

4. Nell’interesse di P.N., alias P.E., è stata depositata il 20 maggio 2011 breve memoria di sintesi, chiedendosi, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza impugnata ha provveduto sulle istanze avanzate dal Pubblico Ministero con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 17 marzo 2009, rigettando l’istanza di revoca della sanzione sostitutiva pecuniaria applicata a P.N., alias P.E., con il decreto penale del 26 maggio 1998 del Pretore di Roma, definitivo il 28 novembre 1998, e accogliendo l’istanza di applicazione al predetto dell’indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, limitatamente alla multa residua di Euro 450,00.

A fondamento del ricorso il Procuratore della Repubblica ha osservato che le medesime istanze riferite al predetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e avanzate nel contesto dello stesso hanno già formato oggetto di precedente valutazione di altra sezione dello stesso Tribunale, che, con ordinanza del 3 giugno 2009, non impugnata, ha accolto l’istanza di revoca della sanzione sostitutiva pecuniaria e ha dichiarato condonata la pena determinata nell’indicato provvedimento nei limiti di Euro 549,89 di multa e di Euro 103,29 di ammenda.

2.1. Tanto premesso in fatto deve rilevarsi che per il principio della preclusione processuale che, immanente nella nozione stessa di procedimento, ha valore di presupposto impeditivo per ogni tipo di procedura, la decisione sulla domanda acquista stabilità in relazione alle questioni dedotte e trattate, impedendo la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica pregiudicanda, salvo l’intervento di nuovi fattori, nella specie neppure dedotti avendo il giudice "recuperato" il provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009 e le istanze nello stesso contenute, senza alcuna richiesta o sollecito di pronuncia.

2.2. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si era già pronunciato in ordine alla questione della revoca della sanzione sostitutiva e al problema della applicazione dell’indulto, oggetto della presente procedura, con conseguente preclusione di un secondo giudizio.

3. Il rilievo della sussistenza della indicata preclusione, che ha valenza assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata, giustifica, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30318 Rimborso

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Svolgimento del processo

La controversia concerne il trattamento impositivo della somma erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. al dirigente Enel in quiescenza D.G. (dante causa dell’odierna ricorrente, sig.ra M.A.), iscritto al fondo da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale.

Secondo la contribuente tale somma – costituendo la capitalizzazione di un trattamento di previdenza integrativa aziendale derivante dalla trasformazione di una pregresso rapporto di assicurazione sulla vita – andrebbe classificata come reddito da capitale ai sensi dell’art. 42, comma 4, TUIR (nella numerazione in vigore fino al 31.12.03, a cui ci si continuerà a riferire in tutte le citazioni del TUIR) e sarebbe soggetta a tassazione con l’aliquota del 12,5%, fissata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratto di assicurazione sulla vita. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per contro, tale somma – risultando dalla capitalizzazione di una pensione o, comunque, costituendo una somma percepita una tantum in dipendenza dalla cessazione dei rapporto di lavoro – sarebbe soggetta a tassazione separata ex art. 16, lett. a) e art. 17, comma 2, TUIR. Poichè la ritenuta IRPEF operata all’atto dell’erogazione della somma è stata calcolata alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 TU IR. (e dunque con la medesima aliquota applicata sul TFR), la sig.ra M., quale erede del D., ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della differenza tra la ritenuta operata dal sostituto d’imposta e l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 12,5% e il conseguente silenzio-rifiuto dell’Ufficio è stato da lei impugnato davanti alla Giustizia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto la domanda di rimborso della contribuente e avverso tale sentenza quest’ultima propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, denunciando, col primo motivo, la violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, del TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 – TUIR; col secondo motivo, il difetto di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5).

L’Agenzia si è costituita con controricorso, contestando la fondatezza del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.11.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

In via preliminare è opportuno sottolineare che, poichè l’oggetto del presente giudizio è una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (cfr. Cass. 13057/04, Cass. 22567/04, Cass. 10797/10).

Da tale rilievo discende una duplice conseguenza: per un verso, l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;

per altro verso, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere di lese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata al contribuente implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione.

In proposito va precisato, per un verso, che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SSUU 761/02); per altro verso, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impostore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06).

Svolta tale premessa, osserva la Corte che i due motivi di ricorso – che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente – pongono la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale questione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal I gennaio 200 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR".

Alla stregua di tale; principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12.5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato".

Il ricorso va quindi giudicato fondato, perchè la sentenza gravata ha errato nello statuire che l’intera somma percepita dal dante causa della contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale e soggetta al regime impositivo della tassazione separata e, quindi, alla medesima aliquota del TFR; la Commissione Tributaria Regionale avrebbe invece dovuto distinguere, nell’ambito della suddetta somma, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31.12.2000 generato dalla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati) e applicare a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo, sopra richiamato, dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDI ENEL/P.I.A., nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata a dante causa della contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato fino a 31.12.2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziano del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota de 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 432 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 del TUIR. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si pronunci sulla domanda restitutoria della contribuente determinando l’imposta dovuta dal suo dante causa secondo i principi sopra enunciati. Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35126

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza resa in data 27 ottobre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà di S.M., trasmesse dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, per illegittimità del provvedimento di pronunciato dal giudice dell’esecuzione che aveva stabilito dovesse essere sospeso l’ordine di carcerazione in relazione alla condanna inflitta all’istante con sentenza 10 marzo 2008; con la stessa ordinanza il tribunale di sorveglianza disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica.

Rilevava il Tribunale come il reato di cui all’art. 609 bis c.p. per il quale aveva riportato condanna lo S., essendo compreso nell’art. 4 bis, O.P., era ostativo alla possibilità della sospensione dell’ordine di esecuzione, di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5 in forza del disposto del comma 9 della medesima norma.

Riteneva, poi, che essendo la pronuncia del giudice dell’esecuzione interinale e provvisoria, in quanto preordinata all’attivazione del procedimento di sorveglianza per l’esame delle istanze di misure alternative, e contrastando la stessa con il dettato normativo della L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 15 che ha incluso il delitto di cui all’art. 609 bis, tra quelli previsti dall’art. 4 bis O.P., essa era illegittima, con conseguente inammissibilità delle istanze del condannato.

2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’avvocato Raffaele Maria Sassano, difensore di S.M. adducendo a ragione:

1) abnormità del provvedimento per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza, in particolare dell’art. 666 c.p.p., comma 6 e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale di Sorveglianza, piuttosto che pronunciarsi nell’ambito delle misure alternative, abbia riesaminato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, avverso la quale è ammesso solo il ricorso per Cassazione – peraltro nel caso di specie non proposto – e, dichiaratala illegittima abbia, automaticamente, affermato l’inammissibilità delle istanze di misure alternative, con ciò omettendo di pronunciare nel merito in ordine alla accoglibilità delle stesse.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis, commi 1 ter e quater, dell’O.P. e mancanza di specifica motivazione sul punto.

SI’ duole il ricorrente che il Tribunale non abbia valutato che allo S. vennero riconosciute le attenuanti di cui all’art. 609 bis, u.c. perchè tale circostanza esclude il divieto di concessione di benefici, come espressamente previsto nell’ultimo inciso dell’art. 4 bis, comma 1 quater quale introdotto con la L. 23 aprile 2009, n. 35. 3. – Il Procuratore Generale, dott. Giovanni D’Angelo, del 26 gennaio 2011, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato nei limiti che saranno illustrati di seguito.

5.- Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso l’ordinanza gravata non costituisce atto abnorme in quanto, secondo la definizione della categoria della cd. abnormità, quale elaborata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici e delle Sezioni Unite di questa Corte (in particolare: sentenze 10.12.1997 n. 17, Rv. 209603, 24.11.1999, n.26, Rv. 215094; 27.12.2007 n. 5307, Rv.

238239), "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite", mentre, invece, si appalesa come sicuramente illegittima.

6.- Con essa , infatti, il tribunale di sorveglianza, definendolo erroneamente provvisorio, ha disapplicato, vagliandone la correttezza fuori dalla sede normativamente deputata e di fatto revocandolo, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con ciò violando le regole della preclusione processuale e della irrevocabilità delle decisioni giurisdizionali. Secondo i principi di diritto individuati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, "quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l’impugnazione o questa sia stata respinta." (Cass. Sez. 1, sent. 22.1.1994, n. 4353).

Con la pronuncia del giudice dell’esecuzione, non impugnata dal PM e, pertanto, irrevocabile, si era definitivamente conclusa la fase preliminare alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, concernente la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5 rimessa alla valutazione del PM e, a seguito di incidente di esecuzione, a quella del giudice dell’esecuzione.

7.- La sospensione dell’ordine di esecuzione, che rientra tra le modalità di esecuzione della pena in attesa della decisione sul merito delle istanze di misure alternative, non costituisce requisito di ammissibilità delle medesime e, quindi, esula dall’oggetto del giudizio affidato al Tribunale di Sorveglianza il quale deve pronunciarsi, nel merito, prima sulla ammissibilità specifica delle singole istanze e, poi, sulla loro accoglibilità. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, come visto, non ha proceduto al vaglio, di sua competenza, delle singole istanze proposte dal condannato e, in conseguenza, l’ordinanza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale di sorveglianza.

L’accoglimento del ricorso per le ragioni sopraesposte rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, riguardanti l’interpretazione delle varie ipotesi di ostatività alla concessione di benefici penitenziari contemplate dall’art. 4 bis O.P. in relazione all’art. 609 bis c.p., che, peraltro, attengono al merito della decisione che il Tribunale di sorveglianza dovrà pronunciare.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 11-10-2011, n. 36631

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, del 16 novembre 2009, che, nell’applicare a F.C., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 1 e 2, la pena concordata tra le parti, non ha disposto – erroneamente a parere del ricorrente- la confisca dell’autovettura alla cui guida l’imputato è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In realtà, la sanzione della confisca dell’auto, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica previsti ex art. 186 C.d.S., comma, 2 lett. c), è stata introdotta con D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, non applicabile all’imputato, essendo stato il fatto contestato commesso l’ (OMISSIS).

In tali termini le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23428/10, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale manifestatosi sul punto.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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