Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 6 novembre 2010 il Tribunale di Roma – settima sezione penale, in composizione monocratica, decidendo quale Giudice dell’esecuzione;
– ha rigettato l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero per la revoca della sanzione sostitutiva applicata a P.N., alias P.E., con il decreto penale del 26 maggio 1998 del Pretore di Roma, definitivo il 28 novembre 1998, nella misura di lire 2.250.000, in sostituzione della pena di un mese di arresto e di lire 200.000 di ammenda, sul rilievo che la disciplina della revoca delle sanzioni sostitutive, peraltro di competenza della sezione di sorveglianza, trovava applicazione solo per le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
– ha accolto l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero per l’applicazione al predetto dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, relativamente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 17 marzo 2009, limitatamente alla multa residua di Euro 450,00. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, che ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio, sul rilievo che:
– il Tribunale di Roma – quarta sezione penale, quale Giudice dell’esecuzione, aveva già provveduto in data 3 giugno 2009 sulle richieste, avanzate nel corpo del provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009, di revoca della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, inflitta con decreto penale del 26 maggio 1998, e di applicazione dell’indulto per la multa di Euro 549,80 e per l’ammenda di Euro 103,29;
– il Tribunale di Roma – settima sezione penale, quale Giudice dell’esecuzione, richiesto dalla Cancelleria, Ufficio recupero crediti, del Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto di provvedere in merito alla pena pecuniaria pendente di Euro 120,00 in relazione alla sentenza n. 221 del 2005, era intervenuto sulla medesima predetta questione, decisa con ordinanza del 3 giugno 2009, già definitiva;
– il detto Giudice era anche incorso in violazione di legge avendo omesso di rilevare che questa Corte aveva ritenuto sempre revocabile la sanzione sostitutiva senza alcuna esclusione, che la magistratura di sorveglianza non poteva incidere nella formazione del titolo esecutivo e che la competenza a provvedere era del Tribunale di Roma – quarta sezione penale, la cui sentenza del 28 marzo 2008 era divenuta irrevocabile per ultima;
– il Giudice dell’esecuzione aveva applicato erroneamente la legge penale anche nella parte in cui aveva concesso l’indulto nella misura di Euro 450,00 su condanne per fatti non rientranti nel provvedimento di clemenza, recuperando il provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009, in relazione al quale già altro Giudice aveva concesso l’indulto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Giudice dell’esecuzione aveva proceduto in violazione della regola ne procedat iudex ex officio, in quanto lo stesso non era stato richiesto di pronunciarsi sulle richieste del Pubblico Ministero, già valutate e accolte da altra sezione dello stesso Tribunale.
4. Nell’interesse di P.N., alias P.E., è stata depositata il 20 maggio 2011 breve memoria di sintesi, chiedendosi, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza impugnata ha provveduto sulle istanze avanzate dal Pubblico Ministero con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 17 marzo 2009, rigettando l’istanza di revoca della sanzione sostitutiva pecuniaria applicata a P.N., alias P.E., con il decreto penale del 26 maggio 1998 del Pretore di Roma, definitivo il 28 novembre 1998, e accogliendo l’istanza di applicazione al predetto dell’indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, limitatamente alla multa residua di Euro 450,00.
A fondamento del ricorso il Procuratore della Repubblica ha osservato che le medesime istanze riferite al predetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e avanzate nel contesto dello stesso hanno già formato oggetto di precedente valutazione di altra sezione dello stesso Tribunale, che, con ordinanza del 3 giugno 2009, non impugnata, ha accolto l’istanza di revoca della sanzione sostitutiva pecuniaria e ha dichiarato condonata la pena determinata nell’indicato provvedimento nei limiti di Euro 549,89 di multa e di Euro 103,29 di ammenda.
2.1. Tanto premesso in fatto deve rilevarsi che per il principio della preclusione processuale che, immanente nella nozione stessa di procedimento, ha valore di presupposto impeditivo per ogni tipo di procedura, la decisione sulla domanda acquista stabilità in relazione alle questioni dedotte e trattate, impedendo la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica pregiudicanda, salvo l’intervento di nuovi fattori, nella specie neppure dedotti avendo il giudice "recuperato" il provvedimento di cumulo del 17 marzo 2009 e le istanze nello stesso contenute, senza alcuna richiesta o sollecito di pronuncia.
2.2. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si era già pronunciato in ordine alla questione della revoca della sanzione sostitutiva e al problema della applicazione dell’indulto, oggetto della presente procedura, con conseguente preclusione di un secondo giudizio.
3. Il rilievo della sussistenza della indicata preclusione, che ha valenza assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata, giustifica, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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