Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2012, n. 6206 Condotta antisindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 14/22.7.2009 confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato come antisindacale il rifiuto da parte della società Sistemi Sospensioni spa di operare le trattenute dei contributi sindacali a favore dello S.L.A.I. Cobas.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l’istruttoria svolta confermava il carattere nazionale dell’organizzazione sindacale ricorrente, apparendo a tal fine determinante la diffusione del sindacale, anche monocategoriale, su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento in tale ambito di effettiva attività sindacale, per come doveva ritenersi nel caso, in considerazione della presenza del sindacato in numerose realtà territoriali e della quantità e natura delle iniziative poste in essere (sottoscrizione di contratti aziendali, iniziative giudiziarie a tutela di propri iscritti, promozione di iniziative referendarie), che rinvenivano, peraltro, il loro momento di sintesi nella segreteria di coordinamento nazionale, prevista dallo statuto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Sistemi Sospensioni spa con cinque motivi.

Resiste con controricorso lo S.L.A.I. Cobas.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 e dell’art. 39 Cost. rilevando che la verifica del requisito della nazionalità del sindacato doveva essere effettuata in modo rigoroso, tenendo conto dell’attività in concreto svolta sull’intero territorio nazionale, laddove, nel caso, si era, invece, dato rilievo al mero dato formale dello statuto dell’associazione, che di per sè è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o, in altri termini, di una "autoqualificazione" della associazione sindacale.

Con il secondo motivo la ricorrente, prospettando la violazione delle stesse disposizioni di legge, censura l’impugnata sentenza per aver ammesso la legittimazione ad agire da parte dello S.L.A.I. Cobas, pur trattandosi di organizzazione sindacale intercategoriale, del tutto priva di qualsivoglia politica sindacale unitaria e caratterizzata, per espressa previsione statutaria, dalla piena autonomia dei singoli Cobas e, pertanto, incapace di esprimere una effettiva sintesi dei molteplici interessi rappresentati a livello nazionale.

Con il terzo ed il quarto motivo, entrambi svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente osserva che la corte territoriale non aveva verificato, con adeguata motivazione, la sussistenza, nel caso, di indici idonei a dar conto del rilievo nazionale dell’attività svolta dall’organizzazione sindacale e la sua effettività; attività che, in realtà, risultava concentrata in poche aree geografiche e si esauriva nella stipulazione di un numero assai ristretto di contratti aziendali, risultando sprovvista di un momento di sintesi a livello nazionale.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente, prospettando violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1260 c.c.), si duole che la corte territoriale non avesse verificato l’incompatibilità fra lo schema legale della cessione del credito e l’attuale regolamentazione della materia delle trattenute sindacali, per come risultante dall’abrogazione dell’art. 26, comma 2 dello Statuto ad opera del referendum del 1995. 2. I primi quattro motivi, in ragione della loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico, vanno trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati. Premesso che l’accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l’accesso alla tutela prevista dall’art. 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e , pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione (v. ad es. Cass. n. 15262/2002), osserva il Collegio come questa Suprema Corte abbia, in proposito, reiteratamente affermato la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nè intercategoriali o aderenti a confederazioni, ritenendo quale requisito a tal fine determinante la diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, da intendersi, tuttavia, nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale (v. ad es., anche per ampi riferimenti alla precedente giurisprudenza Cass. n. 13240/2009).

Aderendo a tale orientamento (che si riporta a SU. n. 28269/2005), si è, quindi, ribadito che, in presenza della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, riscontrabile attraverso un riferimento al requisito della "nazionalità", a carattere contenutistico, e non meramente formale, non solo deve riconoscersi la legittimazione anche delle associazioni sindacali intercategoriali (v. con riferimento allo S.L.A.I. Cobas, Cass. n. 29527/2008; e con riferimento al S.In. Cobas, Cass. n. 13240/2009) ma, al tempo stesso, deve escludersi che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale possa costituire, nonostante l’indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività richiesta dall’art. 28 St., l’unico elemento a tal fine significativo, ovvero (ed è lo stesso) che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all’intero ambito nazionale.

Trattandosi di affermazione che, come ha già avvertito questa Suprema Corte, si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con i principi già indicati, che si incentrano sulla effettività dello svolgimento dell’attività sindacale e sulla sua diffusione su gran parte del territorio nazionale.

Chiarito, pertanto, che la ragione giustificatrice della limitazione della legittimazione ex art. 28 Statuto deve essere sostanziale (legata, cioè, alla attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio) e che, anzi, è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione tra organizzazioni sindacali che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza ( art. 3 Cost.) e con quello della libertà di azione sindacale ( art. 39 Cost.) (v. Cass. n. 212/2008, richiamando sul punto Cass. n. 6429/2006), sono state ritenute non coerenti con tale orientamento le pronunce di merito che, per ritenere la sussistenza di tale requisito, avevano dato rilievo solo alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto del sindacato medesimo (Cass. n. 5209/2010), ovvero che si erano basate esclusivamente sul dato di fatto attinente alla mera dimensione territoriale dell’organizzazione sindacale, arrestandosi ad un mero "rilievo topografico" , rappresentativo solo di "un prefigurato obiettivo o di un’autoqualificazione del sindacato" (così Cass. n. 1307/2006; v. anche Cass. n. 6429/2006).

3.La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei criteri interpretativi indicati, ha operato una adeguata e motivata selezione degli indici rilevanti ai fini della verifica della rappresentatività richiesta per l’accesso alla tutela prevista dalla norma statutaria, pervenendo a risultati in questa sede incensurabili.

In particolare i giudici di appello, lungi dal prendere in considerazione, in una prospettiva puramente formale, la sola articolazione statutaria del sindacato, hanno approfondito i contenuti dell’attività sindacale in concreto riferibili alla associazione ed hanno dato, a tal fine, rilievo alla contrattazione collettiva svolta (in realtà aziendali e territoriali non poco significative), ma anche alla diffusa attività di tutela dei propri associati testimoniata dai provvedimenti giudiziari adottati su iniziativa dello SLAI Cobas, nonchè alle iniziative di politica sindacale intraprese, a livello nazionale, su molteplici tematiche, ritenendo, in definitiva, che tali elementi dessero prova di una attività del sindacato effettiva, presente in tutti i maggiori distretti produttivi del paese e anche differenziata su differenti livelli.

Questa valutazione di merito, che pone correttamente in relazione il dato organizzativo e quello effettuale, in quanto motivata in termini sufficienti e non contraddittori, non è censurabile in sede di legittimità. 4. Infondato è anche l’ultimo motivo.

Basta, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata ha dato atto (senza alcuna documentata smentita in seno al presente ricorso) che il giudice di primo grado aveva accertato che "non risultano nè dedotti, nè provati oneri aggiuntivi e (che) sul punto non vi è stata specifica impugnazione" e, per il resto, che la corte partenopea ha fatto puntuale applicazione dell’insegnamento di questa Suprema Corte (v. SU n. 28269/2005 cit.) circa la compatibilità fra l’istituto della cessione del credito e l’obbligo del datore di lavoro di operare le trattenute finalizzate al pagamento dei contributi sindacali.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8109 Base imponibile

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE ed all’AGENZIA delle ENTRATE, la ADIGE CARNI s.c.r.l. – premesso che l’Ufficio, in base a "due atti di verifica fiscale" della Guardia di Finanza l’uno a suo "carico", l’altro "a carico della… Ital-carni srl (già Calabria Carni srl)", aveva disconosciuto "le agevolazioni sulla cooperazione previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 e segg." (accertando "un reddito netto… imponibile sia ai fini dell’IRPEG che… ILOR") per la "presunta illecita contabilizzazione di acquisti di merce relativi ad operazioni inesistenti, nonchè di costi e spese generali non contabilizzati" -, in forza di quattro (di cui il primo complesso) motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 82/08/02 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 27 febbraio 2003) che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (364/01/99) della Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo la quale aveva recepito il suo ricorso.

Con ordinanza n. 3031/08 depositata il giorno 8 febbraio 2008 questa Corte sospendeva il giudizio e, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE, sottoponeva alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

– "se le misure fiscali agevolative alle società cooperative, nella vigenza del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10, 11, 12, 13 e 14, siano compatibili con la disciplina della concorrenza e, in specie, siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, soprattutto in presenza di un non adeguato sistema di vigilanza e correzione degli abusi previsto dal D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947; in particolare, ai fini del problema della qualificazione delle misure fiscali agevolative in contestazione come aiuti di Stato, se tali misure possano ritenersi proporzionate rispetto ai fini assegnati all’impresa cooperativa; se il giudizio di proporzionalità possa riguardare, oltre che la singola misura, il vantaggio attribuito, con conseguente alterazione della concorrenza, dalle misure nel loro complesso; ai fini della risposta ai precedenti quesiti, tenendo conto del fatto che il sistema di vigilanza risulta gravemente ed ulteriormente indebolito dalla riforma societaria, soprattutto in relazione alle cooperative a mutualità prevalente, e non totalitaria, secondo la L. n. 311 del 2004";

– "a prescindere dalla qualificabilità delle misure agevolative in questione come aiuto di Stato, se l’utilizzazione della forma societaria cooperativa, anche all’infuori dei casi di frode o di simulazione, possa essere qualificata come abuso del diritto, ove il ricorso a tale forma avvenga all’esclusivo o principale scopo di realizzare un risparmio fiscale".

Il giudice comunitario pronunciava la sentenza 8 settembre 2011 "nei procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08".

Il Ministero e l’Agenzia non svolgevano attività difensiva.

Motivi della decisione

p.1. Inammissibilità del ricorso contro il Ministero.

In via preliminare va, ex officio, rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero perchè la ricorrente non ha nemmeno dedotto che tale ente abbia preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) che lo stesso sia titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, l’appello dell’Ufficio è stato "depositato il 19 marzo 2001", quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo di appello si è svolto solo tra l'(Ufficio locale dell’) Agenzia e la contribuente. p.2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio osservando:

– "nel corso di una verifica fiscale… nei confronti della..

Italcarni srl" la Guardia di Finanza "rilevava che la stessa aveva emesso fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di vaie ditte tra cui la Adige Carni scarl"; "la contribuente aveva ricevuto fatture per forniture dalla Italcarni" che "risultava priva di organizzazione che le consentisse di svolgere alcuna attività":

"tale affermazione, nella sua oggettività, non appare contestabile";

"a fronte della situazione rilevata, ben avrebbe potuto l’Adige Carni dimostrare, con un supporto probatorio adeguato, l’infondatezza delle presunzioni, a nulla rilevando la presenza di documenti, per giunta lacunosi, che altro non sono che il mezzo attraverso il quale è stato posto in essere l’illecito fiscale";

– "la censura" dell’Ufficio sulla "non utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio" (concernenti i "recuperi… pari a L. 110.340.092") è fondata "a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52": "una diversa conclusione" comporta che il "campo d’indagine… tornerebbe ad espandersi in sede contenziosa per iniziativa del contribuente, depotenziando cosi l’azione dell’amministrazione finanziaria";

– "va anche e comunque affermata… in particolare l’indeducibilità dei costi non di competenza dell’esercizio (16.134.390) ed ancor più di quelli non documentati fin dall’origine (1.380. 000)";

– "il reddito accertato non può ritenersi coperto dalle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11,… poichè le società cooperative non possono distribuire utili in eccedenza rispetto a quelli spettanti in base al tasso vigente per le prestazioni sociali, applicato alla quota di capitale sottoscritto da ciascun socio": "nel caso di specie, come sostenuto dall’Ufficio, è più che logico affermare che l’utile esposto nell’accertamento sia stato percepito dai singoli soci, contravvenendosi in tal modo ad una condizione indispensabile per godere delle agevolazioni di cui all’art. 11 del D.P.R. citato". p.3. Il ricorso della contribuente.

Questa censura la decisione con quattro motivi. A. Con il primo la ricorrente denunzia "omessa e insufficiente motivazione in merito al punto… della revoca delle agevolazioni fiscali godute… ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 e ss.", così articolate:

(a) "insufficiente motivazione in ordine all’asserita inesistenza dell’organizzazione idonea a consentire alla… Italcarni srl qualsiasi attività" ("perciò alla sua inesistenza soggettiva"):

(a1) "le affermazioni della Guardia di Finanza" ("unico fondamento della decisione del giudice di appello sul punto") "non hanno per oggetto fatti ma si sostanziano in giudizi…, oltretutto apodittici in quanto non riportano nemmeno i fatti su cui dovrebbero fondarsi";

(a2) "soltanto l’affermazione della Guardia di Finanza relativa all’occultamento o distruzione della documentazione fiscale e sanitaria… ha per oggetto fatti" ("I quali, tuttavia, potranno integrare illeciti fiscali o amministrativi, ma non attengono… alla inesistenza soggettiva della… Italcarni srl");

(a3) "la natura di giudizio… è manifestamente evidente con riguardo all’affermazione… in cui la Guardia di Finanza… ha dichiarato che la srl Italcarni non aveva idonea organizzazione di uomini e mezzi atti a poter esercitare le attività imprenditoriali accertate… che sembra il fondamento… del giudizio… espresso nella sentenza impugnata, secondo cui è oggettivamente incontestabile che la… Italcarni srl fosse una ditta priva di una organizzazione che le consentisse di svolgere alcuna attività";

(a4) "l’avviso di accertamento… e la sentenza impugnata… si fondano… unicamente sui rilievi della Guardia di Finanza effettuati in sede di verifica fiscale… eseguita nei confronti… di un soggetto terzo" e "con riguardo a tale ipotesi in giurisprudenza si è affermato che in assenza di ulteriori prove addotte dall’amministrazione finanziaria, l’accertamento basato esclusivamente su di un processo verbale…redatto…a carico di soggetti terzi… non costituisce presunzione… in grado di legittimare l’accertamento";

(b) "omessa motivazione in ordine all’accordo fraudolento" tra essa e i "pretesi reali gestori della… Italcarni srl e, perciò, in ordine alla sua inesistenza soggettiva":

(b1) "la sentenza omette del tutto di motivare" in ordine all’"elemento essenziale" dato dall’"accordo" detto e "trascura completamente che nel mese di aprile 1995 essa… ricorrente aveva subito un’ispezione ordinaria del Ministero del Lavoro, all’esito della quale non era stata riscontrata alcuna irregolarità che impedisse di godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge";

(b2) "sia l’Ufficio… sia il giudice di appello… hanno omesso di considerare" che essa "ricorrente aveva emesso… 15 fatture per prestazioni di servizi di macellazione nei confronti della…

Italcarni srl": tale "emissione… non reca alcun vantaggio economico, per cui e del tutto incompatibile con la volontà di frodare il fisco";

(c) "insufficiente motivazione sui punti" (c1) "dell’esistenza di reddito… non dichiarato", (c2) "del mancato suo accantonamento" e, "perciò", (c3) "della sua distribuzione ai soci" ("con conseguente superamento… dei limiti di percezione degli utili di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11"): "tutte le decisioni sulle predette questioni di fatto sono tratte esclusivamente in via logico deduttiva da un unico presupposto: l’effettivo compimento delle operazioni soggettivamente inesistenti"; "nessuno specifico elemento probatorio… viene indicato nella sentenza impugnata a sostegno delle decisioni medesime".

B. Nella seconda doglianza la contribuente denunzia "insufficiente motivazione… per mancata illustrazione delle ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice" il quale ha (a) "negato la decadenza dalle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11… in quanto ha ritenuto la documentazione prodotta" probatoria dei "requisiti di mutualità richiesti… per godere delle agevolazioni", (b) "ritenuto che il verbale della Guardia di Finanza… non può sopperire da solo all’onere probatorio dell’Ufficio", (c) "ammesso la produzione documentale in corso di giudizio, in quanto a legittimamente eseguita nell’esercizio del diritto di difesa" e (d) "ritenuto… la mancata documentazione dei costi di carburante… dovuta ad errore formale" a "causa della esiguità dell’importo".

C. In terzo luogo la cooperativa, richiamato "l’insegnamento" di questa Corte ("22 gennaio 2002 n. 1030") ("che", a suo dire, "mai ha applicato la preclusione de qua in caso di espressa riserva di successiva produzione di documenti"), denunzia – con "riferimento ai recuperi… per costi… non deducibili" ("costi per acquisto di carburanti e lubrificanti… non documentati"; "costi per servizi non documentati", tra cui "diritti sanitari… assicurazioni e bolli auto"; "costi… da condono previdenziale… non deducibili perchè non inerenti… e comunque non di competenza del… 1993"; "documenti prodotti": "mastrino dei diritti sanitari con le relative quietanze" ("L. 89.181.000"); "ricevute di pagamento delle spese di assicurazione e bolli auto" ("L. 3. 644.642") – "violazione e falsa applicazione" del "combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5" affermando che essa "non si era affatto rifiutata di esibire documenti in sede di verifica fiscale… ma… si era espressamente riservata di produrli in giudizio".

D. Nella quarta (ultima) doglianza la ricorrente censura l’affermazione del giudice di appello secondo cui "va… comunque affermata… l’indeducibilità dei costi non di competenza dell’esercizio (16.134.390) e … di quelli non documentati fin dall’origine (L. 380.000)" e denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 52, e art. 15, comma 1, e del canone di ragionevolezza":

(1) "la mancata documentazione di un importo oggettivamente assai esiguo (L. 1.380.000)" ("spese sostenute per acquisto di carburanti e lubrificanti") deve essere interpretata "alla luce del canone" detto ("Cass. 17 giugno 2002 n. 8715… e 27 febbraio 1998 n. 2198") ed integra, quindi, "errore meramente formale commesso nella redazione della contabilità";

(2) i "costi derivanti dal pagamento del condono previdenziale…, essendo stati pagati nel 1993, non possono che essere dedotti in tale esercizio, per lo meno quanto al capitale e agli interessi, conformemente a quanto deve dedursi dal combinato disposto" delle norme indicate, "interpretato alla luce del predetto canone". p.4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

A. Il corretto scrutinio della prima doglianza ("omessa e insufficiente motivazione in merito" alla "revoca delle agevolazioni fiscali godute… ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 e ss.") impone di ribadire, in via preliminare, "fa costante giurisprudenza di questa Corte" (tale definita da Cass., trib., 17 giugno 2011 n. 13327, la quale richiama "ex plurimis, da ult. Cass. nn. 27162 del 2009, 6288 del 2011") secondo cui ";7 vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducìbile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione".

Al medesimo fine si deve, poi, ricordare (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355) che:

(a) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento;

(b) il ricorrente che deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), ha l’onere di specificare (trascrivendole integralmente) le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

L’applicazione al caso dei richiamati principi mostra l’evidente insussistenza di entrambi i profili di censura ("omessa e insufficiente motivazione") contenuti nella doglianza atteso che:

– l’"occultamento o distruzione della documentazione fiscale e sanitaria" – riscontrati dalla Guardia di Finanza e richiamati dalla stessa contribuente – non integrano solo (o tanto) "illeciti fiscali o amministrativi" ma costituiscono accertamento obiettivo, logicamente significativo anche di una "inesistenza soggettiva", per mancanza di idonea organizzazione di uomini e mezzi atti a poter esercitare le attività imprenditoriali", della Italcarni srl;

– l’"affermazione" della "Guardia di Finanza" secondo cui "la srl Italcarni non aveva idonea organizzazione di uomini e mezzi atti a poter esercitare le attività imprenditoriali accertate" non è necessariamente frutto di un giudizio, potendo anche essere, in via logica, il mero risultato di una obiettiva constatazione della corrispondente realtà fattuale sulla inesistenza dell’"organizzazione di uomini e mezzi" a consentire l’esercizio delle "attività imprenditoriali" desumibili dalle fatture emesse: il conseguente giudizio della Commissione Tributaria Regionale per il quale la "Italcarni srl" era una "ditta priva di una organizzazione che le consentisse di svolgere alcuna attività" risulta, pertanto, privo di qualsivoglia vizio logico;

– l’osservazione (fondata sul richiamo ad una decisione di merito, quindi, priva di qualsiasi valore nomofilattico) per la quale "l’assenza di ulteriori prove addotte dall’amministrazione finanziaria, l’accertamento basato esclusivamente su di un processo verbale… redatto… a carico di soggetti terzi… non costituisce presunzione… in grado di legittimare l’accertamento" non può essere assunta come principio giuridico perchè erronea: il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 1, infatti, consente agli Uffici di procedere "al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta" anche "delle informazioni di cui siano comunque in possesso", fra le quali "informazioni" rientrano certamente anche i "rilievi della Guardia di Finanza effettuati in sede di verifica fiscale… eseguita nei confronti… di un soggetto terzo".

Ai fini "fiscali", poi, il disconoscimento di un costo di cui si sia comunque accertata l’inesistenza (anche solo) "soggettiva", non richiede la ricorrenza (e, quindi, la prova) anche di un "accordo fraudolento" con chicchessia in quanto il reddito è costituito unicamente dai dati oggettivi (attivi e passivi) della complessiva attività economica svolta nel periodo, senza nessuna considerazione delle ragioni extraeconomiche che eventualmente hanno sorretto o determinato ogni singolo dato.

Ai medesimi fini, ancora, (1) l’"esito" dell’"ispezione ordinaria del Ministero del Lavoro" (subita "nel mese di aprile 1995", "all’esito della quale", si assume, "non era stata riscontrata alcuna irregolarità che impedisse di godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge") è irrilevante (per cui non inficia in alcun modo la motivazione della sentenza impugnata), non rientrando nei compiti e nelle funzioni degli ispettori del lavoro procedere ad accertamenti e/o a rilevamenti propriamente (nonchè direttamente) "fiscali", e (2) si palesa priva di incidenza sulla conclusione adottata dal giudice del merito l’assunta emissione di "15 fatture per prestazioni di servizi di macellazione nei confronti della…

Italcarni srl", non avendo la ricorrente esposto (nè rilevandosi, comunque, altrimenti) – come impone l’art. 366 c.p.c. – i necessari concreti elementi economici di raffronto tra le fatturazioni attive e passive per formulare un qualche giudizio circa la asserita inesistenza ("non reca") di "alcun vantaggio economico", quindi la pretesa incompatibilità ("è del tutto incompatibile") di tale "emissione" con "la volontà di frodare il fisco".

L’"esistenza di reddito… non dichiarato", infine, costituisce ovvia conseguenza algebrica dell’accertata inesistenza dell’elemento negativo dato dai costi indicati nelle fatture contestate e rimasti, quindi, privi dell’afferente supporto probatorio documentale: detta "esistenza", pertanto, non era bisognevole di alcuna "motivazione" propria nè, soprattutto, del conforto di un qualche ulteriore "specifico elemento probatorio".

Del pari e correlativamente, il giudice del merito non doveva motivare il ritenuto "mancato… accantonamento" del predetto "reddito… non dichiarato" e la "sua distribuzione ai soci" – cui, come riconosce la stessa ricorrente, consegue il "superamento… dei limiti di percezione degli utili di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11", e, quindi, la non spettanza dei relativi benefici fiscali – nè, comunque, ricercare ulteriori prove al riguardo, perchè di quel reddito, proprio perchè "non dichiarato", non vi è traccia (nè si allega che ve ne sia) nei documenti contabili della contribuente si che la conseguenza accolta dal giudice del merito diventa l’unica logicamente traditale dalla accertata omessa dichiarazione di quel reddito.

B. La sentenza impugnata, di poi, non risulta in alcun modo affetta dal vizio ("insufficiente motivazione… per mancata illustrazione delle ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice") denunziato con il secondo motivo di ricorso in quanto, come si evince dalle considerazioni testuali riportate al precedente 2, ha espressamente esposto le ragioni del proprio "dissenso" su singoli punti ("requisiti di mutualità richiesti… per godere delle agevolazioni"; "il verbale della Guardia di Finanza… non può sopperire da solo all’onere probatorio dell’Ufficio"; "produzione documentale in corso di giudizio" e "mancata documentazione dei costi di carburante") indicati dalla ricorrente.

Questa, peraltro, in violazione dei principi richiamati al punto A di questo p., si è limitata a dedurre il vizio ("insufficiente motivazione") ma non ha indicato nemmeno una ragione (logica o giuridica) per la quale quella della sentenza impugnata sarebbe "insufficiente" a giustificare l’opposto convincimento raggiunto dalla Commissione Tributaria Regionale su tutti detti punti: la doglianza, quindi, si risolve unicamente nell’esposizione della opinione (interessata perchè ad essa favorevole) della contribuente.

Nel caso, l’indicazione detta si rileva indispensabile perchè il giudice di appello, diversamente da quanto ritenuto da quello di primo grado, ha (a) affermato "la decadenza dalle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11", in base a ragioni che non investono "la documentazione prodotta", come esposto al punto A (1) di questo p.;

(b) negato l’utilizzabilità della "produzione documentale in corso di giudizio" in conseguenza dell’interpretazione "del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 52" e non per effetto di una valutazione di concreti elementi fattuali (solo in ordine alla quale è invocabile il principio, posto dalla ricorrente a fondamento della complessiva doglianza in esame, dell’obbligo del giudice di secondo grado di esporre le "ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice": cfr. Cass., 2^, 14 dicembre 1999 n. 14038, invocata dalla società, la quale ha ritenuto "in sufficiente", per mancata esposizione delle "ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice", la "pronunzia" del giudice di appello sull’accertamento della "proprietà" di un bene ivi in contestazione) diversa da quella adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale.

C. La "non utilizzabilità" ("a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52") dei "documenti prodotti in giudizio" dalla contribuente – affermata dalla Commissione Tributaria Regionale, oggetto della terza doglianza -, ancora, non si rivela validamente ed efficacemente contrastata dal mero richiamo all’"insegnamento" che si assume tradibile dalle decisioni di questa Corte invocate dalla ricorrente atteso che:

(a) nella sentenza 24 giugno 1995 n. 7161 si è espressamente statuito che il "il divieto… contenuto" nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, per il quale (1) "i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa" e (2) "per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione", applicabile anche "per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche" ai fini dell’"accertamento delle imposte sui redditi" ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1) "deve ritenersi operante non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorchè non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non sanabile, di diritto (cfr. D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39 bis) o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa…", e (b) nella decisione 28 gennaio 2002 n. 1030 si è specificato che "per superare la preclusione probatoria, il contribuente può anche addurre la non volontarietà della sottrazione originaria della documentazione poi tardivamente prodotta (v. Cass. SS. UU. 45-2000), ma deve provare il proprio assunto".

Siffatti principi, però, nel caso, risultano del tutto irrilevanti avendo la stessa contribuente precisato che essa "non si era affatto rifiutata di esibire documenti in sede di verifica fiscale… ma, al contrario, si era espressamente riservata, di produrli in giudizio":

la (confessata) volontaria mancata esibizione (peraltro, non altrimenti giustificata) alla Guardia di Finanza, "in sede di verifica", dei "documenti" – a spiegazione della quale non si è nemmeno adombrato un qualsivoglia "errore", quand’anche "non sanabile" -, infatti, giuridicamente integra il "rifiuto" di esibizione sanzionato dalla norma in quanto questa attesa la finalità perseguita di "contemperare il diritto di difesa del cittadino col principio di buona amministrazione, parimenti costituzionalizzato (art. 97 Cost.) e, quindi, non disinvoltamente sacrificabili in presenza di comportamenti che ne ostacolino ingiustificatamente la realizzazione", come precisato nella richiamata decisione del 1995 di questa Corte non attribuisce al contribuente nessuna facoltà di scelta tra esibizione immediata agli inquirenti o differita (in giudizio): la riserva espressa dalla contribuente, quindi, si rivela evidentemente illegittima perchè, nella sostanza, suppone una interpretazione della norma che ne rimette l’effettiva osservanza al mero arbitrio del contribuente.

D. Il "canone di ragionevolezza" invocato dalla ricorrente, infine, non è giuridicamente idoneo per affermare la "deducibilità" di "costi" che (come riconosciuto dalla stessa contribuente) (1) non sono "di competenza" di un determinato esercizio e (2) non risultano "documentati" perchè tale "canone" (insieme con quello di "non discriminazione") è stato enunciato ed applicato nelle pronunce ("Cass. 17 giugno 2002 n. 8715… e 27 febbraio 1998 n. 2192") della sezione lavoro di questa Corte invocate dalla società, unicamente ai fini del controllo del rispetto, nell’interpretazione di un "accordo" privato da parte del giudice del merito, del canone ermeneutico previsto dall’"art. 1362 c.c." e non, come vorrebbe la contribuente, (1) per definire un concetto di "competenza" fiscale diverso da quello imperativamente rinvenibile nel testo (vecchia numerazione, applicabile al caso ratione temporis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, (del quale la ricorrente enuncia ma non spiega la pretesa "violazione e falsa applicazione") e (2) per affermare il principio giuridico della non necessità della prova (facente carico alla contribuente in base ai criteri di riparto fissati dall’art. 2697 c.c.) di un costo esposto in detrazione solo in ragione della assunta sua esiguità.

La censura concernente il costo per "condono previdenziale", peraltro e comunque, è anche inammissibile perchè investe solo la "competenza" e non anche la sua "inerenza", la cui mancanza (pure contestata dall’Ufficio, secondo deduce la stessa società ) è, di per se sola, idonea a supportare il suo disconoscimento fiscale.

5. Delle spese processuali.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo i due enti intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero e rigetta, quello contro l’Agenzia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 55 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig G.R., collocatosi in posizione non utile nel concorso bandito dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 4 luglio 1991, n. 13 per l’accesso alla II qualifica dirigenziale, ha impugnato gli atti della procedura di selezione e la nomina dei vincitori, assumendo l’ erronea valutazione dei suoi titoli di servizio.

Avverso la sentenza del T.a.r., reiettiva del ricorso, ha proposto appello l’interessato con un unico articolato motivo, in cui lamenta l’omessa considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera G a) dell’art. 4 della L.R. n. 13 del 1999 (punti 35), anzicchè quello previsto dalla lettera H per le funzioni di dirigente (punti 10), dell’incarico di coordinatore dell’Osservatorio per le malattie delle Piante per la Campania, da considerarsi struttura complessa centrale della Regione, assimilabile ad un "Servizio" nell’ordinamento previgente la L.R. n. 11 del 1991 e ad un "Settore" ai sensi della L.R. n. 11 e, pertanto, retribuito con indennità di coordinamento ex art. 12 della L.R. n. 12 del 1981.

Si è costituita in resistenza la Regione Campania, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con memoria depositata in data 18 giugno 2009, a seguito del decesso del ricorrente, si sono costituiti gli eredi, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

All’udienza dell’8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

La L.R. 4 luglio 1991, n. 13, ai sensi della quale è stata bandita dalla Regione Campania la procedura concorsuale per l’accesso alla II qualifica di dirigente, prevede, all’art 4, tra i titoli valutabili, l’esercizio di funzioni di coordinamento di servizio, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 35 punti. La disposizione contiene tassativa elencazione delle strutture (servizi regionali di cui agli artt. 1, 3, 4 e 15 della L.R. 14 maggio 1975, n. 29, sedi regionali o provinciali di enti nazionali o casse mutue provinciali, strutture del Consiglio regionale ecc.) qualificabili come servizi, tra cui non è ricompreso l’Osservatorio per la salute delle Piante diretto dal ricorrente.

In disparte la tassatività dell’elencazione (al pari dell’elenco di funzioni di coordinamento non di servizio di cui alla successiva lettera G.b) su cui v. Cons. St. Sez. V, 28.4.2011, n. 2535; 6 marzo 2006, n.1057; Sez. IV, 28.2.2005, n. 753), che già di per sé sarebbe sufficiente ad escludere l’Osservatorio dalle strutture qualificabili come servizi, occorre tuttavia verificare se esso rientri, come sostiene l’appellante, tra quegli uffici provinciali dell’organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai servizi regionali, i cui dirigenti sono equiparati, ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 29 del 1975, ai coordinatori di servizi.

In base all’ordine di servizio prot. n. 22269 del 24.9.1982 , il Servizio agricoltura, caccia e pesca è stato affidato alla responsabilità di un Coordinatore ed organizzato in settori cui è preposto un responsabile di settore. L’Osservatorio per le malattie delle piante opera "in collegamento" con il Servizio Agricoltura ed alle dirette dipendenze dell’Assessore, che vi sovrintende per il tramite del Coordinatore del Servizio. Sebbene, quindi, l’Osservatorio conservi una certa autonomia rispetto agli altri settori, esso è tuttavia – al pari dei gruppi di lavoro per i quali Cons. St. Sez. V n. 2535/2011 cit. ha già escluso il riconoscimento delle funzioni di coordinamento non di servizio – inserito nell’organizzazione del servizio in posizione equiordinata ai settori (dell’ordinamento previgente la L.R. n. 11 del 1991) ed è sottoposto al coordinamento del Coordinatore del servizio. Ad esso non può quindi applicarsi la norma di cui all’art. 15, riguardante gli uffici provinciali statali non assorbiti nei servizi e non sottoposti ad un coordinatore di servizio.

Quanto al diverso trattamento riservato ai coordinatori degli ispettorati, va osservato che essi si differenziano dall’Osservatorio per essere a loro volta articolati in settori cui è preposto un responsabile.

Neanche decisivo ai fini dell’ attribuzione del punteggio per lo svolgimento di funzioni di coordinamento di un servizio può essere considerato il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto a percepire l’indennità di coordinamento. Ai sensi dell’art. 12 dell L.R. n. 12 del 1981, infatti, tale indennità è riconosciuta per ogni incarico di coordinamento, in relazione a più unità organizzative di qualsiasi livello o ad incarichi di progetti pluridisciplinari, a personale inserito nell’ottavo livello funzionale.

Se, quindi, non è possibile valutare come funzione di coordinamento di servizio un incarico per il quale non sia stata riconosciuta l’indennità di coordinamento, non è invece vero che il riconoscimento del diritto a percepire tale indennità sia correlato necessariamente all’espletamento di un incarico di coordinamento di un servizio.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

La peculiarità della fattispecie induce, tuttavia, il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12196 Ultra ed extrapetita

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Svolgimento del processo

Con citazione del luglio 1999 la XX s.p.a., titolare di due conti correnti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., premesso di essere iscritta alla Assotiber (associazione tra gli imprenditori del Lazio), la quale aveva stipulato con la banca una convenzione per l’applicazione di tassi degli interessi passivi più vantaggiosi per i propri associati, convenne la banca davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare al pagamento di L. 87.501.713, a titolo di rimborso della differenza fra gli interessi passivi calcolati ai tassi indebitamente applicati dalla banca e quelli dovuti, invece, secondo i migliori tassi convenzionali cui aveva diritto, dal 1993 al 1997, e di L. 100.000.000 a titolo di restituzione delle somme addebitatele, nello stesso periodo, per effetto della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il Tribunale, accertato sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio che la banca aveva applicato tassi di interesse superiori a quelli previsti dalla convenzione e aveva altresì illegittimamente applicato, sugli interessi a debito della correntista, l’anatocismo trimestrale anzichè annuale, in tal modo addebitando illegittimamente Euro 16.092,35 su un conto corrente ed Euro 42.788,44 sull’altro, respinse tuttavia la domanda di rimborso per difetto di prova dell’avvenuto pagamento delle somme pretese dall’attrice, e compensò le spese processuali.

Adita con appello principale della XX e appello incidentale, relativo alle spese, della banca, la Corte di Roma ha confermato il rigetto della domanda di restituzione proposta dalla prima. Tuttavia, sul rilievo che non erano più in discussione gli accertamenti del Tribunale sull’applicabilità dei tassi convenzionali e sulla nullità della clausola di anatocismo trimestrale, ha ritenuto di poter pronunciare un dispositivo di accertamento dei conseguenti saldi – da ritenersi incontestati – dei due conti correnti alla data del 31 marzo 1997, indicata sia nella domanda che nella consulenza tecnica di ufficio esperita in primo grado: saldi a debito della correntista per L. 337.740.233 e L. 1.114.288.067.

La Banca Monte dei Paschi ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, illustrato anche con memoria.

La Eurosanitas si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia extrapetizione per avere la Corte d’appello emesso una pronuncia dichiarativa del saldo dei conti correnti che la società attrice non aveva richiesto nè in primo nè in secondo grado.

La ricorrente si duole che la Corte abbia effettuato con efficacia di giudicato un accertamento che il Tribunale aveva ritenuto meramente incidentale, e ciò abbia fatto senza domanda dell’attrice. Va dunque respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di novità della censura, dato che quest’ultima attinge peculiarmente la sentenza di secondo grado. Ma va respinta anche la censura stessa.

L’accertamento del legittimo saldo dei conti correnti, a seguito della rettifica delle clausole contrattuali riguardanti gli interessi, rientrava, quale indispensabile presupposto del diritto, nella causa petendi della domanda di ripetizione dell’indebito formulata dalla correntista; dunque non poteva essere oggetto di accertamento incidentale, ma faceva necessariamente parte del giudicato su quella domanda. La Corte d’appello, allora, non ha fatto altro che esprimere in maniera diversa – incentrando, cioè, sul saldo dei conti correnti il dispositivo della sua sentenza – un contenuto già presente, con pari idoneità al giudicato, nella sentenza di primo grado.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.