Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26655

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 10 febbraio 2011 il Giudice di pace di Prato condannava H.D.H., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, alla pena di Euro 3.500,00, si ammenda.

Motivava il giudice territoriale che l’imputato era stato controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato senza essere in possesso di documenti validi per il soggiorno in (OMISSIS) e che tanto integrava il reato contestato.

2.1 Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica di Firenze denunciandone l’illegittimità per violazione di legge in particolare deducendo: la norma incriminatrice ed il soggiorno clandestino con essa sanzionato vanno posti in relazione alla direttiva europea 115/2008 e della legge nazionale ad essa collegata (L. n. 129 del 2011 di conv. D.L. n. 89 del 2011) comunque applicabile al caso in esame; tale disciplina privilegia (art. 12, comma 4) la ipotesi della espulsione con accompagnamento alla frontiera ed in caso di impraticabilità di essa, la possibilità per l’interessato di chiedere al prefetto la concessione di un periodo di tempo entro il quale partire volontariamente; tanto confligge con la sanzione penale applicabile in via prioritaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis; di qui l’esigenza di sollevare questione pregiudiziale alla CEDU; sotto altro profilo deve evidenziarsi che nessun accertamento personalizzato risulta eseguito al fine di accertare la situazione complessiva dell’imputato e cioè le ragioni del suo trovarsi in (OMISSIS), il tempo dell’ingresso, quello di permanenza, la sussistenza di rapporti familiari; la direttiva citata impone, viceversa l’accertamento caso per caso della situazione del soggetto da espellere e nella fattispecie la condanna penale consente la convertibilità della pena pecuniaria con l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva; deve infine rilevarsi che il giudicante non ha accertato se tra l’accertamento della ritenuta clandestinità e la pronuncia della condanna sia o meno intervenuta l’espulsione dell’interessato; di qui la violazione della disposizione di cui all’art. 10 bis, comma 5 D.Lgs.; di qui la richiesta di disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con la direttiva europea, ovvero di formulazione di pregiudiziale europea, ovvero ancora di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è infondato.

Per quel che attiene alla compatibilità con la normativa sovranazionale, in particolare con la direttiva CE n. 115 del 2008, si è di recente registrato l’intervento risolutivo della Corte di giustizia con la decisione del 6 dicembre 2012 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di M.S..

Ed è appena il caso di ricordate che già questa Corte aveva statuito che "la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato" – Sez. 1^, n. 951 del 22/11/2011 (dep. 13/1/2012), Gueye, Rv. 251671. Tanto premesso, nessuna delle conclusioni del ricorso proposto dal P.M. nell’interesse della legge può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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Cass. pen., sez. I 25-03-2008 (06-03-2008), n. 12713 Liberazione anticipata – Possibilità di concessione anche nei casi di collegamento del condannato con la criminalità organizzata

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OSSERVA
Con ordinanza in data 26 giugno 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo presentato dal Pubblico Ministero contro la ordinanza 10 aprile 2007 del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva concesso a S.V. la liberazione anticipata per i semestri di pena espiata dal 16 dicembre 2005 al 16 dicembre 2006 con riferimento al provvedimento di cumulo n. 296/05 R.E.S. emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto irrilevante la segnalazione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di elementi che ipotizzavano un collegamento di S.V. con la criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, con riguardo in particolare alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia C.F. che lo aveva inserito in tale organizzazione, rilevando da un lato che lo S. non risultava avere riportato condanne di natura associativa, e, da altro lato, che a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia non risultava aperto alcun procedimento penale a carico del condannato nè emergevano indizi o elementi di fatto tali da fare ritenere che avesse mantenuto i rapporti con la criminalità organizzata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce lamentando: erronea applicazione dell’art. 4 bis, u.c., con riferimento all’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, poichè si trattava di comunicazione di iniziativa del Procuratore Distrettuale Antimafia proprio per i casi di condanna per delitti diversi da quelli previsti dal primo comma dell’art. citato;
la esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che si poneva come ostativa dei benefici penitenziari non doveva essere assistita da una prova del tipo di quella richiesta per il giudizio di cognizione, essendo invece sufficienza la presenza di elementi di fatto da cui i predetti collegamenti potevano essere logicamente desunti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Il comma 3 bis dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, contiene, per il caso in cui la Procura Nazionale ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^ del titolo 1^ dell’ordinamento penitenziario, fra cui è contenuta anche, all’art. 54, la liberazione anticipata. Tale ultima misura è invece espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi, ai sensi del comma 1, prima parte, dello stesso art. 4 bis, ai condannati per delitti commessi avvalendosi ai fini dell’art. 416 bis c.p. e per altri gravissimi reati, salvo che non collaborino con la giustizia; il che significa che, quanto alle diverse situazioni previste dal primo comma, prima parte, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, esclusa invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis che viene in considerazione nel caso in esame (detenuti o intervenuti per delitti dolosi di qualsiasi tipo quando il Procuratore Nazionale Antimafia o il Procuratore Distrettuale comunica la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata).
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha ripetutamente ritenuto che la esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall’ultimo comma del citato art., di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata (v.
Cass. 9.3.1993 n. 892, Rv. 194688; n. 1030 del 1993 Rv. 193947; n. 2417 del 1993 Rv. 195512; n. 2905 del 1992 Rv. 194626; n. 4421 del 1993 Rv. 195595; n. 805 del 1994 Rv. 196806; n. 2862 del 1993 Rv.
226956; n. 38270 del 2005 Rv. 232460).
Nè ciò appare irragionevole alla stregua della circostanza che la liberazione anticipata non porta il condannato immediatamente in contatto con l’esterno, al contrario degli altri benefici penitenziari, poichè comunque anche la liberazione anticipata, riducendo la misura della pena da scontare, comporta o può comportare una rimessione in libertà o quanto meno una rimessione in libertà anticipata e cioè il raggiungimento dello scopo che la norma intende prevenire per coloro che conservano collegamenti con la criminalità organizzata.
La interpretazione della norma applicabile nel caso in esame, da parte del Tribunale di Sorveglianza, è stata quindi erronea ed in difformità ad una giurisprudenza di legittimità priva di qualsiasi contrasto stante anche la chiarezza della norma che ha voluto escludere qualsiasi beneficio per i condannati o internati per delitti dolosi, di qualsiasi tipo, per i quali sia segnalata la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Quanto al secondo profilo del ricorso, la ordinanza impugnata, pur dando atto della segnalazione della DDA e delle recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia C. in ordine alla attualità della partecipazione dello S. alla attività associativa criminale, ha ritenuto tali dichiarazioni generiche e come tali non valutabili perchè non riscontrate da un provvedimento custodiale nei confronti dello S.. Occorre però rilevare sul punto che la prova nel procedimento di sorveglianza è rimessa alla attività officiosa del giudice e che non deve avere la consistenza richiesta per la prova nel giudizio penale di cognizione, potendo invece atteggiarsi anche in modo diverso. In particolare è pacifico che la magistratura di sorveglianza possa avvalersi degli accertamenti compiuti dalla autorità di pubblica sicurezza o dalla polizia penitenziaria e basarsi anche su elementi, come le informazioni di organismi giudiziari specializzati, da cui si possono trarre elementi utili al fine di valutare la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e la persistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante la detenzione.
Anche sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è perciò erronea poichè non ha valutato gli elementi emergenti dalla informativa della DDA ritenendoli non confortati da provvedimenti giudiziari assunti nei confronti dello S., senza peraltro avere assunto specifiche informative in proposito (avendo fatto invece riferimento soltanto al certificato penale che tale informative non contiene) e senza considerare che gli elementi suddetti devono essere esaminati anche se non sfociati in provvedimenti custodiali o giudiziari.
L’ordinanza impugnata deve essere in conseguenza annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce il quale si atterrà ai sopraindicati principi di diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 27-01-2011, n. 2033 Ricorso

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

"Con ricorso notificato, rispettivamente, il 28 dicembre e il 29 dicembre 2009 – 4 gennaio 2010, il Tomaificio Roccastrada di Regoli Giacomo & C. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 30 giugno 2009 e notificata il 28 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze aveva rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva respinto i suoi ricorsi avverso le cartelle esattoriali notificatele da INPS ed INAIL in derivazione da un verbale dell’ispettorato INPS del 25 novembre 2000 e aveva accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. delle lavoratrici B. e G., condannando il Tomaificio a corrispondere loro le differenze retributive derivanti dall’accertato rapporto di lavoro subordinato.

Alle domande hanno resistito con controricorso solo gli enti previdenziali.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 e ss. c.p.c., con le modifiche e integrazioni apportate da detta legge.

Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge. Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1".

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio, verificato il mancato deposito del ricorso, non può che condividere il contenuto della relazione.

Va unicamente corretto il refuso di cui alla terza frase della relazione, nel senso che il procedimento è disciplinato alla stregua delle modifiche apportate al codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006 prima della loro parziale modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, refuso che non ha comunque in alcun modo condizionato il contenuto della relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la condanna della società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno degli enti resistenti in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e detratta R.A., per onorari.

Nulla per le spese di B. e G., le quali non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS e all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuno di essi in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre 12,50%, IVA e dedotta la R.A., per onorari. Nulla per le ulteriori spese.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2737 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. L’1 febbraio 2010 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., rigettava l’istanza di riesame avanzata da T.A., indagato in ordine al delitto di cui all’art. 648 ter c.p., avverso il decreto di sequestro di sequestro preventivo emesso il 26 novembre 2009, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, e art. 648 quater c.p., comma 1, dal gip del locale Tribunale, avente ad oggetto le quote societarie della società "Sport & More" s.r.l. con sede in (OMISSIS) e il relativo compendio aziendale.

T. era amministratore e socio (tramite la moglie, B. M.) della predetta società, di fatto controllata e gestita da S.N. e finanziata con i proventi dell’associazione di stampo mafioso "Parisi-Stramaglia", attiva in (OMISSIS) e provincia, dei cui interessi era garante S.N., genero di St., nonchè con i proventi dei reati di cui all’art. 648 ter c.p. (capi a4 e b4 delle imputazioni) in relazione ai quali erano sottoposti ad indagini, oltre a S., P.S. e il defunto L.M.. L’ordinanza impugnata evidenziava che T. impiegava nella società denaro proveniente da delitto e, in particolare, dalle attività delittuose di P.S. e S.A.M., nonchè dell’associazione mafiosa (capo a delle imputazioni) da costoro diretta e ciò in quanto aveva come socio di fatto S.N., genero di St., il quale aveva provveduto a finanziarlo in momenti di difficoltà finanziaria, erogandogli somme di denaro tramite le società controllate dal defunto L., mente finanziaria e cassiere del sodalizio di stampo mafioso.

Inoltre, ad avviso dei giudici di merito, T., su richiesta di S., utilizzava la società "Sport & More" s.r.l., di fatto controllata dal sodalizio di stampo mafioso, per soddisfare le esigenze finanziarie del gruppo societario controllato da L..

Il Tribunale, muovendo dalla premessa che, nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato e non di confisca per equivalente, osservava che il fumus commissi delicti era desumibile dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall’esito degli accertamenti bancari e societari, così come sintetizzati nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti, tra gli altri, di T., cui faceva integrale rinvio. Dal complesso di questi elementi risultava che la società "Sport & More s.r.l.", tramite T., aveva rapporti d’affari con S. e L. (quest’ultimo imprenditore già condannato per bancarotta fraudolenta), che nei momenti di difficoltà provvedevano a finanziarla tramite società o prestanome facenti capo a L., gestore del patrimonio del clan mafioso Parisi – Stramaglia, così consentendo a T. di continuare a garantirsi il credito bancario, affidabilità commerciale e di incrementare la propria attività, e, a loro volta, ricevevano finanziamenti in caso di necessità. 1 finanziamenti erano mascherati sotto forma di contratti preliminari di compravendita con concessione di caparre elevatissime (a volte pari a due terzi del prezzo) che venivano poi puntualmente restituite nel giro di pochi mesi a mezzo di assegni intestati a soggetti o società facenti parte della rete di prestanome creata da L..

La società e il suo compendio aziendale erano, quindi, sicuramente ricollegabili al reato di cui all’art. 648 ter c.p., contestato a T. e ai coindagati, atteso che era stata finanziata con somme provenienti dall’attività delittuosa posta in essere da L. e dai correi P., St., S..

Invero, i capitali ricevuti dalla società, pur se successivamente restituiti, avevano consentito di evitare crisi aziendali, di sopperire a carenze di liquidità e di onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori. I beni in sequestro, pertanto, erano qualificabili come profitto indiretto o mediato del reato ascritto al ricorrente.

Alla luce dell’inquadramento del disposto sequestro nell’ambito dell’art. 648 quater c.p., comma 1, il Tribunale riteneva infondate le censure difensive concernenti l’omesso recupero diretto dei beni indicati come prezzo del reato, la sproporzione tra presunto profitto e sequestro dell’intera società, così come pure la richiesta di riduzione del sequestro al 30% del valore delle quote, atteso che l’intera società costituiva profitto del reato.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, T., il quale formula le seguenti censure.

Innanzitutto lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 1 e non all’art. 648 quater c.p., comma 2, tenuto conto delle scarne e apodittiche affermazioni contenute a ff. 6 e 7 del provvedimento impugnato, denotanti lo sforzo del Tribunale di interpretare l’iter argomentativo seguito dal g.i.p. piuttosto che un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta qualificazione della società "Sport & More s.r.l."e dell’intero compendio aziendale come profitto – sia pure mediato – del reato, considerato che la società operava da oltre un decennio nel settore dell’abbigliamento sportivo e che, solo a partire dal gennaio 2007, in base all’assunto accusatorio, avrebbe iniziato ad usufruire dei capitali illeciti che avrebbero contaminato quelli sani e preesistenti, secondo quanto affermato a f. 12 del provvedimento impugnato.

Lamenta, poi, violazione di legge con riguardo alla non consentita applicazione retroattiva del sequestro, inquadratale nell’ipotesi disciplinata dall’art. 648 quater c.p., comma 1.

Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto previsto dall’art. 648 ter c.p. alla luce dell’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, che la società avrebbe restituito, con flussi bancari controllabili e certi, le somme ricevute in occasione dei contratti preliminari, poi risolti o annullati.

Da ultimo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla applicabilità alla società e all’intero compendio aziendale, della nozione di profitto del reato, con conseguenti riflessi sulla portata applicativa della disposta misura ablatoria che avrebbe, al più, dovuto essere limitata al valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. In merito ai primi tre motivi di ricorso, tutti non meritevoli di accoglimento, il Collegio osserva quanto segue.

Nell’ordinamento italiano con il termine "confisca" si identificano misure ablative di natura diversa a seconda del contesto normativo in cui l’espressione viene utilizzata, come del resto più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale che, sin dagli anni sessanta (cfr. sentenze 25 maggio 1961 n. 29 e 4 giugno 1964 n. 46), avvertiva che "la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica" e che "il suo contenuto…è sempre la…privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa", con l’effetto che viene in rilievo "non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge".

Un’affermazione del genere è avvalorata dall’analisi dell’evoluzione dell’istituto, quale delineato dapprima nell’art. 240 c.p. (che inquadra la confisca tra le misure di sicurezza, pur prescindendo dall’accertamento della pericolosità dell’autore del reato) e, successivamente, dalla legislazione speciale, caratterizzata dalla progressiva introduzione di ipotesi confisca obbligatoria (artt. 322 ter, 600 septies, 640 quarter, 644, 648 quarter c.p., art. 2641 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 187, art. 44, comma 2) dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, di ipotesi di confisca "speciale" (L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) dei valori di cui il condannato di determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e, comunque, sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del condannato (contraddistinte da una natura complessa, sospesa tra funzione special-preventiva e vero e proprio intento punitivo), nonchè dalla moltiplicazione di ipotesi di confisca nella forma per equivalente (artt. 322 ter, 600 septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187, art. 2641 c.c., L. n. 146 del 2006, art. 11) che, a fronte dell’impossibilità di aggredire l’oggetto "principale", va ad incidere su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto.

2. Tanto premesso in ordine alla natura della confisca, il Collegio osserva che per profitto del reato deve intendersi il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato (Sez. Un. 3 luglio 1996, n. 9149; Sez. Un. 24 maggio 2004 n. 29951) con la precisazione che all’espressione deve essere attribuito non il significato di "utile netto" o di "reddito", ma quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29952).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione (Sez. Un. 25 ottobre 2007, n. 10280), hanno ulteriormente ampliato la nozione di profitto, in essa ricomprendendo anche il bene acquistato con il denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, precisando, peraltro, che, anche in questo caso, il reimpiego deve essere comunque causalmente ricollegabile al reato e al profitto dello stesso.

Il profitto del reato, infatti, presuppone l’accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell’agente.

Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l’effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre, cioè, una correlazione diretta del profitto con il reato e una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall’illecito (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29951; Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29952; Sez. 2, 14 giugno 2006 n. 31988; Sez. Un. 25 ottobre 2007, n. 10280; Sez. Un. 27 marzo 2008, n. 26654).

Per prodotto del reato deve intendersi il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato.

Il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito.

Carattere onnicomprensivo deve attribuirsi alla locuzione "provento del reato", che ricomprende "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo" (Sez. Un. 28 aprile 1999 n. 9).

Dalle considerazioni sinora svolte derivano due conseguenze.

Con riferimento alla esatta portata semantica della nozione di "profitto del reato" è possibile affermare che con tale espressione deve intendersi il complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti.

Quanto all’ambito applicativo dell’istituto della confisca deve osservarsi che la vigente normativa italiana affida all’interprete il compito d’individuare, nell’ambito del complessivo sistema, il contenuto e la portata dell’oggetto della stessa.

3. L’ordinanza impugnata appare conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ha argomentato che il profitto per la società "Sport & More s.r.l." è consistito nell’utilizzo di capitali di provenienza illecita promananti dalle società o dai prestanome facenti capo a L., gestore del patrimonio del sodalizio di stampo mafioso Parisi-Stramaglia. Ha, inoltre, correttamente evidenziato che tali capitali, acquisiti grazie alla commissione del delitto previsti dall’art. 416 bis c.p. (capo a) e degli altri reati specificati ai capi a4) e b4), ascritti a P., S., L., sono serviti a T. e alla sua società a finanziare la società "Sport & More s.r.l.", a coprire crisi di liquidità temporanea, ad evitare crisi aziendali, a sopperire a carenze di liquidità, ad onorare gli impegni assunti con le banche e con i fornitori, nonchè a incrementare l’attività della società, come dimostrato dall’aumento del suo fatturato nel corso degli anni.

Ha, inoltre, messo in luce la circostanza che, a sua volta, la società "Sport & More s.,r.l.", tramite T., erogava somme di denaro a S. e L. in caso di necessità.

I finanziamenti erano mascherati sotto forma di contratti preliminari di compravendita con concessione di caparre elevatissime (talora pari a due terzi del prezzo) che poi, entro breve tempo, venivano restituite sotto forma di assegni intestati a soggetti o a società facenti parte della rete di prestanomi creata da L..

Le promesse di vendita immobiliare servivano, in realtà, a creare una provvista da utilizzare per altri scopi, ossia a coprire crisi di liquidità, a evitare scoperti nei rapporti con la banca o con i fornitori, grazie anche alla complicità di funzionari di banca compiacenti. Al riguardo l’ordinanza impugnata sottolineava che il complesso degli accertamenti bancari, il contenuto delle intercettazioni disposte e le dichiarazioni di alcuni indagati smentivano l’assunto difensivo che, per sostenere la regolarità delle operazioni di promessa di vendita immobiliare, si era limitato, nell’ambito della consulenza contabile prodotta, ad esaminare l’aspetto formale della vicenda, come comprovato dall’omessa indicazione, nell’elaborato di parte, dei soggetti emittenti o beneficiari degli assegni.

In tale articolato contesto, delineato dai giudici di merito con puntuale richiamo delle emergenze investigative acquisite e sorretto da idonea e logica argomentazione, appare esente da censure l’inquadramento della disposta confisca nell’ambito dell’art. 648 quater c.p., comma 1, atteso che la misura ablatoria concerne il profitto causalmente riconducibile ai reati di cui all’art. 416 bis c.p., art. 648 bis c.p., e 648 ter c.p. ed, inoltre, esistono sia una correlazione diretta del profitto con i reati che una stretta affinità con l’oggetto di questi.

Dalla qualificazione giuridica del provvedimento adottato come misura ablatoria disposta ex art. 648 quater c.p., comma 1, (norma introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63, comma 4) e dalla conseguente infondatezza delle deduzioni difensive anche sotto questo profilo consegue un più ampio ambito di applicabilità al di fuori dei limiti sottesi alla sola confisca per equivalente (art. 648 quater c.p., comma 2, anch’essa introdotta dal D.Lgs. n. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63, comma 4), attesa la sua natura sanzionatoria.

4. Non fondato è anche il quarto motivo di ricorso. il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata all’inosservanza di precise norme processuali. Non rientrano, invece, nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e), suscettibile di denuncia nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E) (Sez. Un. 13 febbraio 2004, n. 5876; Sez. 6, 4 giugno 2003, n. 21250).

Conseguentemente, in tema di riesame del sequestro, l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di inquadrare l’ipotesi formulata dall’accusa in quella tipica. In altri termini il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. Un. 29 gennaio 1997, n. 23; Sez. 4, 12 dicembre 2001, n. 41388; Sez. 3, 4 novembre 2002, n. 36538).

Sulla base di tali considerazioni l’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto, con iter argomentativo logicamente sviluppato, ha desunto la sussistenza del fumus del delitto previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 648 ter c.p., contestato a T. (oltre che a S.N. e a L.N.), dal contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte, dall’esito degli accertamenti bancari, societari e patrimoniali svolti, dalle dichiarazioni rese da taluno dei coindagati, dalla documentazione acquisita. Nè, d’altra parte, possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori deduzioni difensive, volte, sia pure sotto la formale denuncia del vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione, a proporre una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti ed una rilettura degli elementi investigativi in ordine ai quali i giudici di merito hanno fornito una compiuta e corretta spiegazione.

5. Priva di pregio è anche l’ultima censura.

Il provvedimento impugnato, muovendo da una corretta ricostruzione della nozione di profitto, della natura del provvedimento ablatorio e del suo ambito applicativo, ha osservato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che i capitali illeciti, costituenti il profitto dei reati nel senso in precedenza indicato e aventi una stretta affinità con l’oggetto di questi, determinavano l’inquinamento dell’intera attività della società, sì da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita, e che l’intera società e il relativo compendio aziendale costituivano, contrariamente all’assunto difensivo, rimasto indimostrato, il reimpiego di capitali di derivazione illecita in altri beni e attività e, sotto questo profilo, costituivano il profitto del reato.

6. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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