Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5060 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza 25 settembre 2009, ha riconosciuto a M.S. il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita, dal 1 giugno 2004 alni luglio 2004 (per 70 giorni) e poi fino al 27.8.2004 agli arresti domiciliari (ulteriori 15 giorni), a seguito dell’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere per reati (di corruzione, concussione e abuso di ufficio) dai quali era stata successivamente assolta con sentenza divenuta definitiva. La Corte, escluso che l’istante avesse dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave, ha così effettuato il calcolo della indennità:

muovendo dalla somma massima di 516.456,14 Euro prevista dalla legge per il periodo massimo di custodia cautelare (6 anni), la Corte ha operato una riduzione del 60 % per il solo danno derivante dalla detenzione in sè. In tal modo ha riconosciuto Euro 142, 22 per ciascun giorno di custodia in carcere ed Euro 71,11 per ciascun giorno di arresti domiciliari e complessivamente 10.239,84 Euro per il periodo di custodia intramurale e 1.137,76 per i giorni passati agli arresti domiciliari. A ciò ha aggiunto una somma equitativamente determinata per il danno biologico, per quello morale e per quello patrimoniale; ha valutato, sotto il primo profilo, la sofferenza per una carcerazione ingiusta, la perdita di prestigio e reputazione nel proprio ambiente professionale, il malessere psico- fisico comprovato dalle consulenze prodotte; sotto il profilo familiare ha ritenuto rilevante l’insuccesso scolastico del figlio della ricorrente in corrispondenza temporale con la custodia cautelare della madre e l’insorgere di sofferenze e situazioni ansiose nei componenti la famiglia con coinvolgimento primario della stessa architetto M.; da ultimo, sotto il profilo patrimoniale, la Corte si è riferita al fatto che, scaduto il 14 giugno 2004 il rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale di Portoferraio, ovviamente non rinnovato dalla giunta successiva oltretutto di colore politico opposto, l’architetto M., nonostante le ripetute domande, non ha più ottenuto lavoro da amministrazioni pubbliche. Ha determinato l’indennizzo per tale danno patrimoniale, non quantificabile con precisione ma di certo molto elevato, in Euro 100.000; quello per il danno biologico in Euro 50.000 ed ulteriori Euro 50.000 per il danno morale, ivi compreso quello alla vita familiare.

2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del Tesoro deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sotto i seguenti profili: 1) per avere la Corte superato il limite massimo giornaliero derivante dal calcolo matematico che, secondo un orientamento di questa Corte che la ricorrente ritiene preferibile, non sarebbe invece superabile; 2) per avere riconosciuto un indennizzo di circa 10 volte superiore a quello anzidetto, senza tenere conto che l’Avvocatura aveva formulato specifici rilievi sulla adeguatezza della somma da riconoscere, rilievi del tutto pretermessi dalla Corte di Firenze che nell’ordinanza si è limitata a riportare che l’Avvocatura dello Stato aveva chiesto che la somma fosse quantificata secondo giustizia; 3) per mancanza di motivazione circa le ragioni per le quali, anche volendo aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale che ritiene valutabili, anche oltre il mero calcolo matematico, ulteriori conseguenze della carcerazioni, ha quantificato l’indennizzo nella ritenuta misura senza alcun concreto riferimento a fatti e prove dedotti dalla ricorrente; in particolare lamenta violazione di legge laddove la Corte riconosce una autonoma voce di danno biologico, collegato alle sofferenze derivate dalla carcerazione, già considerate nel criterio generale; non ha tenuto conto che il danno all’immagine professionale è collegato anche e specialmente al procedimento penale piuttosto che alla detenzione e che la documentazione prodotta dalla ricorrente era attinente proprio alle vicende processuali fin da un momento addirittura precedente quello in cui è intervenuta la detenzione; quanto al "malessere psicofisico comprovato dalle consulenze prodotte", si fa rilevare che la M. già da molti anni prima della applicazione della misura cautelare soffriva di lipomatosi e che per la sindrome depressiva non giustificava il riconoscimento di una autonoma indennizzo superiore al limite giornaliero; si precisa che l’insuccesso scolastico del figlio era relativo ad anno scolastico iniziato dopo la cessazione della detenzione; che non era sufficientemente documentato il nesso causale tra detenzione e perdita di ulteriori occasioni di lavoro che sembrano piuttosto ricollegarsi alla pendenza del procedimento penale, come espressamente precisato nelle domande di assunzione prodotte dall’istante.

3. Nell’interesse della M. è stata presentata una memoria con la quale ci si oppone alle ragioni dedotte nel ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Occorre in primo luogo premettere, per quanto riguarda i principi generali valevoli per la determinazione dell’indennizzo in parola, che l’istituto della riparazione dell’ingiusta detenzione ha natura indennitaria e non risarcitoria come in particolare chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 13.1.1995 n. 1, Min. del Tesoro in proc. Castellani, secondo la quale "L’equa riparazione per l’ingiusta detenzione è istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno. Questo può scaturire, come è noto, o da un inadempimento contrattuale, nel qual caso comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, oppure da fatti illeciti, che, se integrano gli estremi di reato, oltre ai predetti danni patrimoniali, attribuiscono il diritto al risarcimento dei danni morali. Nell’un caso e nell’altro l’esistenza dei danni patrimoniali deve essere rigorosamente provata, essendo consentita la valutazione equitativa sul loro ammontare ove non se ne possa dare una prova precisa, b – La riparazione, invece, non si riallaccia al rapporto proprio del danno risarcibile e prescinde dalla prevedibilità di esso e dalla colpa del fatto causante, c – E’ un diritto che si costituisce sulla base di un rapporto lecito e di una attività legittima, quale è quella statuale giudiziaria, e si fonda su un danno obiettivamente ingiusto causato da quella attività. Scaturisce, quindi, da un rapporto di solidarietà civile, onde si deve attuare non con rigidi criteri tecnico-giuridici, ma con criteri prettamente equitativi, d – Ed è alla stregua di questi principi che debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà, criteri indicati nell’art. 643 c.p.p., comma 1, richiamato dall’art. 315 c.p.p., comma 3".

Nel delineare i contorni dell’istituto anche con riferimento al parallelo istituto della riparazione dell’errore giudiziario, si è infatti precisato (v. sentenza di questa stessa sezione n. 39815 11/07/2007 Cc. (dep. 29/10/2007) che le differenze concettuali e normative dei due istituti (che qui non è il caso di approfondire) portano a ritenere escluso per la riparazione per l’ingiusta detenzione il criterio risarcitorio, in considerazione dell’uso, nell’art. 314, dell’aggettivo "equa" con riferimento alle conseguenze della sola privazione della libertà personale, di per sè riparabile con meri criteri indennitari, nonchè dall’esistenza di un "tetto" massimo della riparazione che rende questa liquidazione di ardua compatibilità con criteri risarcitori; più precisamente si è osservato che l’art. 314 c.p.p., con il richiamo alla custodia cautelare subita, intende innanzitutto garantire l’indennizzo per il danno derivante dalla mera privazione della libertà personale e dalle dirette conseguenze di questa privazione sul piano delle attività e dei rapporti personali; e che l’art. 315 c.p.p., comma 3, con il richiamo, in quanto compatibili, anche alle altre norma sulla riparazione dell’errore giudiziario consente di affermare, come del resto sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applicabile anche alla riparazione per l’ingiusta detenzione – sempre all’interno del tetto massimo previsto – la possibilità di commisurare l’entità della riparazione non solo alla durata della detenzione ma altresì alle "conseguenze personali e familiari" da essa derivanti ( art. 643 c.p.p., comma 1); aggiungendosi che per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono noti: la perdita del lavoro, l’obbligata cessazione di un’attività economica; ma anche una significativa compromissione delle condizioni di salute) è richiesto – a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale – che l’istante fornisca la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente.

Ciò posto, può ancora ricordarsi, quanto alla concreta determinazione dell’indennità, che è pacifico il principio secondo il quale "La indennità prevista dall’art. 314 c.p.p. deve essere liquidata equitativamente. Ne consegue che il giudice, benchè abbia l’obbligo di motivare in ordine alla valutata equità dell’indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell’importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l’equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà" (Cass. 18.12.1996 n. 3176, Avanzato rv. 206650).

La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perchè i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio laddove la censura sia in realtà rivolta ad ottenere un controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione; questo è un tipico giudizio di merito, come tale sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti – che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare – il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati (ovvero, viceversa, abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta). Nel caso in esame il giudice si è discostato dai principi di cui sopra sotto diversi aspetti, ma non per le ragioni invocate con il primo motivo di ricorso. A tale riguardo è infatti il caso di osservare che il ricorso non è fondato laddove invoca la applicazione alla liquidazione dell’ingiusta detenzione del solo criterio matematico; in tal senso si è espressa una decisione di questa Corte che però è rimasta isolata atteso che anche le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4187 del 30.10.2008 dep. 29.2009) hanno di recente riaffermato che la determinazione dell’indennità deve essere effettuata conciliando il criterio aritmetico con quello equitativo, di modo che può ribadirsi il principio, risalente alle sezioni unite Castellani sopra richiamate, secondo cui "La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà". La Corte di Firenze ha invece errato laddove ha proceduto ad una liquidazione della somma dovuta sostanzialmente ancorata a principi risarcitori, ancorchè seguita da una concreta liquidazione del danno in via equitativa.

La previsione di specifiche voci di danno non patrimoniale (morale e biologico) è infatti indice di una modalità di determinazione dell’indennità con criteri risarcitori, atteso che proprio l’elaborazione che si è avuta nella materia del risarcimento del danno (con le note difficoltà poste dalle limitazioni alla risarcibilità del danno morale solo ai casi espressamente previsti dalla legge) ha portato alla individuazione e differenziazione di specifiche voci di danno da liquidare. Esula dai limiti delle questioni poste dal presente ricorso approfondire una tale tematica, rispetto alla quale è però il caso di rilevare come la stessa giurisprudenza civile abbia di recente modificato i propri precedenti orientamenti in tema di individuazione di danni risarcibili stabilendo che (v. sez. 3, 17.9.2010 n. 19816 rv 614577) i danni non patrimoniali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc).

In secondo luogo la Corte ha errato nella concreta determinazione dell’indennizzo laddove ha dapprima ridotto al 60 % la somma liquidabile per il solo calcolo matematico, per poi riconoscere, nelle modalità sopra riportate, le ulteriori voci di danno. Un tale modo di procedere si discosta infatti, senza apprezzabili ragioni, dalle modalità, sopra richiamate, che questa Corte, con una copiosa e ribadita giurisprudenza, ha ritenuto corrette e che devono trovare applicazione per assicurare uniformità di indirizzo e di valutazione.

In terzo luogo la Corte di Firenze ha determinato l’ulteriore danno riconosciuto alla M. senza indicare in alcun modo le ragioni per le quali la sofferenza per la carcerazione patita doveva giustificare un considerevole aumento dell’indennizzo, ed altresì senza valutare se ed in quale misura la perdita di prestigio e reputazione nel proprio ambiente professionale, il malessere psico- fisico comprovato dalle consulenze prodotte e la perdita di occasioni di lavoro fossero correlate alla detenzione in sè o non anche alla pendenza del procedimento, considerazioni che invece dovevano trovare enunciazione nella ordinanza della Corte per giustificare il riconoscimento alla istante di una somma che certamente si è significativamente discostata dal parametro matematico. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, che, senza alcuna limitazione ai propri poteri discrezionali, dovrà però procedere ad una nuova valutazione delle richieste della M. che tenga conto dei parametri di riferimento che la giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo fissato e che si sono sopra precisati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 91 Danno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti espongono:

– di essere la società proprietaria di un’area censita al fg. 1, part. 160 del Comune di Castellalto, su cui insistevano due corpi di fabbrica concessi in locazione alla ditta Cretone con contratto del giugno 2004 ad uso magazzino ed autorimessa;

– che nel corso della fase esecutiva della procedura di sfratto per morosità, avviata in conseguenza del mancato pagamento dei canoni, in sede di accesso effettuato con l’Ufficiale giudiziario in data 5 agosto 2005, l’amministratore della società (il ricorrente D.S.) constatava che il conduttore aveva alterato la destinazione pattuita del bene, stoccandovi tonnellate di rifiuti raccolti in balle;

– che, avendo il conduttore giustificato tale attività con un’autorizzazione provinciale al trattamento dei rifiuti, in data 8 agosto 2005 veniva sollecitata un’indagine ispettiva dell’amministrazione perché fosse verificata la conformità al titolo di tali operazioni;

– che il 1° settembre 2005, rilevato il carattere abusivo dell’attività, l’intera area veniva sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.;

– che tra il 17 e 19 aprile 2006, sul sito si sviluppava un incendio, ipotizzato di natura dolosa, che produceva il crollo di una delle strutture ed il grave danneggiamento dell’altra;

– che adeguandosi a quanto impostogli con ordinanza del Comune di Castellalto, la società ricorrente provvedeva in seguito a mettere in sicurezza il sito;

– che con istanza del 27 aprile 2006 la stessa formulava istanza di accesso agli atti del procedimento di iscrizione della ditta Cretone al Registro provinciale ex art. 33 d.lg. 22/1997 (R.I.P.), al cui esito ne constatava l’illegittimità per i motivi di diritto di seguito dedotti.

Concludono quindi per l’annullamento della suddetta iscrizione e per la condanna di tutte le parti evocate in giudizio al risarcimento dei danni arrecati sia alla società che alla persona del dott. D.S. per le causali in dettaglio esplicitate.

Costituitasi in giudizio la Provincia di Teramo ha concluso per la inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e comunque per la sua infondatezza.

Si sono poi costituiti in giudizio l’ing. Di Sanza e l’ing. Calvarese, evocati in giudizio nella rispettiva qualità di Dirigente del Servizio e di Responsabile del procedimento, che hanno rassegnato analoghe conclusioni ed hanno comunque evidenziato il loro difetto di legittimazione passiva.

Non si costituiva invece la ditta Ivo Cretone.

2. Vanno preliminarmente estromessi dal giudizio, essendo fondata l’eccezione sul loro difetto di legittimazione passiva, gli intimati funzionari dell’amministrazione provinciale.

Infatti, gli organi ed uffici dell’amministrazione non sono titolari di una propria capacità giuridica e, in forza del rapporto di immedesimazione organica, gli atti da questi adottati risultano direttamente imputabili all’amministrazione stessa. Né è ipotizzabile alcun interesse personale del titolare dell’organo o dell’ufficio, distinto dall’interesse proprio dell’amministrazione di appartenenza, a contrastare le pretese della parte privata che abbia inteso impugnare un provvedimento amministrativo da questi emanato. Ne discende che la legittimazione passiva a resistere al ricorso instaurato dal privato avverso un provvedimento amministrativo non appartiene mai alla persona fisica titolare dell’organo o dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, ma solo ed esclusivamente all’amministrazione in cui tale organo o tale ufficio sono incardinati" (di recente sul punto T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 maggio 2010, n. 1230). Situazione che non è diversa per la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’atto impugnato, visto che anche a tali fini l’unico soggetto passivamente legittimato è l’amministrazione, non sussistendo verso l’esterno una responsabilità diretta dei dipendenti per i danni derivanti dai provvedimenti dell’amministrazione.

I suddetti vanno pertanto estromessi dal giudizio.

3. I ricorrenti deducono svariati profili che renderebbero illegittima l’iscrizione nel registro di cui all’art. 33 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22. La norma delinea la procedura semplificata per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti prevedendo la presentazione di un preavviso cui conseguono, in assenza di atti interdittivi da parte della provincia, effetti abilitativi allo scadere del termine di 90 giorni.

Non è necessario considerare in questa sede le questioni sorte intorno ai mezzi di tutela a disposizione di terzi che si ritengano lesi da attività private effettuate previa dichiarazione di inizio attività. Basti solo evidenziare che, qualunque prospettiva si accogliesse, nessuna di esse contempla un’azione che prescinda dal necessario rispetto del termine decadenziale. "Infatti, anche a voler effettivamente aderire alla tesi "privatistica", appare corretto concludere… che l’azione di accertamento di insussistenza dei presupposti per la d.i.a., costituente in tale ipotesi il rimedio a disposizione del terzo che si ritenga leso dall’intervento posto in essere in esecuzione di essa, debba restare anch’essa soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034… Laddove, al contrario, si propenda per la natura provvedimentale della d.i.a., a fortiori essa dovrà essere impugnata nel medesimo termine a partire dal perfezionarsi del titolo abilitativo implicito" (così, in materia edilizia, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558. Analogamente sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 917).

Comunque qualificata, di accertamento o impugnatoria, la domanda in esame, pur ammissibile, è -alla luce di tali principi- tuttavia tardiva.

E’ dalla stessa esposizione in ricorso che infatti emerge come la conoscenza dell’esistenza di "un’autorizzazione provinciale" al trattamento dei rifiuti fosse stata acquisita fin dall’agosto 2005 (cfr. nota D.S. alla Provincia in data 8 agosto 2005). La stessa è tuttavia dai ricorrenti medesimi ritenuta inidonea ad integrare la conoscenza utile ai fini della proposizione del ricorso, "configurata soltanto dall’illegittimità emersa a seguito dell’esame degli atti relativi" acquisiti a seguito della domanda di accesso del 27 aprile 2006.

Può anche convenirsi con la tesi difensiva che la sola consapevolezza dell’esistenza di un titolo astrattamente lesivo, di contenuto e natura non esattamente definiti essendosi avuta dello stesso la mera visione in conseguenza della sua esibizione da parte del conduttore all’ufficiale giudiziario incaricato dello sfratto, non sia di per sé idonea a determinare la piena conoscenza che determina la decorrenza del termine di impugnazione. Tuttavia, tale condizione è perlomeno idonea a far sorgere nel soggetto che si ritiene leso l’onere di acquisire piena consapevolezza dell’atto che dispone del un suo interesse, al fine di verificarne la legittimità.

Ne consegue che la data in cui si è avuta la disponibilità dell’intera documentazione avrebbe potuto essere presa in considerazione, quale termine iniziale, nel solo caso in cui la società ricorrente avesse assunto tempestive iniziative dirette ad integrare la limitata conoscenza disponibile, presentando, quindi, la domanda di accesso agli atti in un periodo immediatamente successivo alla conoscenza dell’esistenza di atti di valenza autorizzatoria relativi all’area di sua proprietà. A tale data non si può invece dare alcun rilievo allorché l’accesso agli atti sia stato esercitato nove mesi dopo che il conduttore aveva esibito il titolo che a suo avviso gli consentiva l’attività in questione. La decorrenza del termine di impugnazione va infatti ancorata a dati certi e non è suscettibile di restare sospesa in attesa che l’interessato avverta l’esigenza di approfondire quanto già, seppur sommariamente, conosce.

La piena conoscenza, acquisita o comunque acquisibile facendo uso della normale diligenza, si era quindi nella fattispecie maturata in epoca ben anteriore al 60° giorno precedente la notifica del ricorso, con conseguente irricevibilità del medesimo.

4. Anche a considerare la domanda risarcitoria come autonoma rispetto a quella di annullamento/accertamento, si evidenzia che la stessa non può essere comunque accolta.

I ricorrenti ritengono che l’iscrizione nel RIP, effettuata, si sostiene, in assenza delle verifiche in grado di evidenziare la sussistenza di più di un motivo per giustificare l’adozione di atti interdettivi, avrebbe causato i danni di cui si chiede ristoro.

Senonché tali danni sono palesemente estranei alla serie causale che scaturisce dall’iscrizione nel suddetto registro.

Ciò è subito evidente in relazione al preteso danno, su cui i ricorrenti non hanno comunque insistito, per la mancata percezione del canone di locazione, che non si vede come attribuire alla responsabilità provinciale.

Ma non è nemmeno condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l’iscrizione al RIP avrebbe causato sia il sequestro penale che il successivo incendio.

Il primo evento presuppone, infatti, non già l’illegittimità dell’iscrizione ma un’attività abusiva. La sentenza 297/2008 del Tribunale di Teramo ha infatti accertato che il partner contrattuale della ditta ricorrente ha "ricevuto rifiuti non compresi nel provvedimento di iscrizione, effettuato una costante attività di smaltimento… in assenza della prescritta autorizzazione e di fatto adibito il sito ad abusiva discarica di diverse tipologie di rifiuti speciali". Se l’insieme delle conseguenze dannose che i ricorrenti lamentano (patrimoniale la società, esistenziale e comunque non patrimoniale il dott. D.S.), derivano proprio dalla trasformazione in discarica del sito e dalla portata distruttiva ed inquinante del successivo incendio, è agevole constatare come entrambi tali eventi siano fuori dalle possibili conseguenze dell’iscrizione, essendo ambedue derivanti da reati (il primo accertato, il secondo ipotizzato) e quindi frutto di serie causali autonome.

Allorché l’incendio si è verificato l’area era peraltro sottoposta a sequestro e quindi non ospitava più alcuna attività di smaltimento, il che fa emergere ulteriormente l’impossibilità di imputare il danno lamentato all’attività amministrativa.

Nessuno dei danni, consistenti nella "perdita delle strutture allocate nell’area, andate distrutte in seguito ai due incendi sviluppatisi in costanza di sequestro dei beni, e soprattutto dalla indisponibilità dell’area (ancora sottoposta a sequestro) conseguente agli ingenti costi occorrenti alla sua bonifica" nonché nelle relative conseguenze anche di carattere non patrimoniale, può in altri termini ritenersi in rapporto di derivazione diretta dalle denunciate illegittimità dell’iscrizione. Quest’ultima, con tutta evidenza, non consentiva la trasformazione del sito in discarica abusiva ed il suo rispetto avrebbe sicuramente evitato il sequestro penale.

Simili eventi potrebbero essere ricollegati non tanto all’attività amministrativa funzionale all’iscrizione nel RIP, quanto, eventualmente, ad ipotetiche omissioni in ordine all’esercizio delle doverose attività di vigilanza e controllo (non necessariamente di esclusiva spettanza provinciale), ma non è in tale direzione che parte ricorrente dirige la domanda risarcitoria.

5. In conclusione il capo impugnatorio della domanda è tardivo, mentre quello risarcitorio è comunque infondato.

6. Il TAR non ha invece giurisdizione nei confronti della domanda risarcitoria estesa nei confronti del controinteressato Cretone.

7. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno compensate nei confronti della Provincia, mentre sono a carico dei ricorrenti in ordine all’evocazione in giudizio degli ingg. Di Sanza e Calvarese, liquidabili, queste ultime, nella complessiva somma di Euro 3.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile e per la restante parte infondato. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti del controinteressato Cretone. Spese a carico dei ricorrenti in favore degli intimati Di Sanza e Calvarese, secondo la liquidazione fatta in motivazione. Compensate tra le restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 680

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva impugnato l’atto indicato in epigrafe che era stato emesso dal Comune nel momento in cui gli era stato comunicato che non tutti i condomini avevano dato il loro assenso all’esecuzione di opere interessanti il cortile comune.

Nel frattempo aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale di Varese relativamente alla controversia con i condomini.

Alla camera di consiglio del 14.6.2000 era respinta la richiesta di sospensiva.

All’esito della sentenza del Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano, che accoglieva parzialmente la domanda dell’attore, il D.C. demoliva le opere non riconosciute come regolari dal Tribunale e il Comune emanava ordinanza di revoca dell’annullamento parziale della concessione edilizia in sanatoria per la parte che il Tribunale aveva riconosciuto come regolare.

E’ pertanto venuta meno la materia del contendere con conseguente declaratoria in tal senso del Tribunale.

Le spese stante l’esito del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 28-03-2011, n. 12358

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Arezzo, sez. di Montevarchi, giudicava V. P. perchè indagato del reato di tentata estorsione nei confronti di C.L., con il quale comunicava per via telefonica spacciandosi per l’ispettore Vi. e comunicando di avere fotografato la sua autovettura mentre caricava una prostituta di colore; sicchè gli rivolgeva la richiesta di pagamento della somma di Euro 500 (erroneamente indicati in una somma maggiore nel capo di imputazione, per come precisato nella stessa sentenza impugnata) da usare quale finanziamento del "Centro di recupero per le prostitute"; evento non verificatisi per la pronta denuncia della parte offesa. e, in esito al giudizio, lo condannava alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 200 di multa, qualificato il fatto come truffa aggravata e tentata ex art. 640 c.p., comma 2.

L’imputato impugnava tale decisione e la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di 1^ grado, affermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata estorsione, così riqualificato il fatto ma, in ossequio del divieto della "reformatio in peius", manteneva ferma la pena irrogata dal primo giudice.

Avverso tale decisione l’imputato propone impugnazione per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

Il ricorrente, censura la decisione impugnata:

-per avere errato nell’applicazione della legge processuale penale in materia di valutazione degli indizi, poichè aveva affermato la responsabilità dell’imputato attraverso una valutazione globale degli indizi, senza procedere preventivamente all’esame della univocità di ciascun indizio; invero gli indizi indicati nella motivazione non erano, di per sè, certi nè gravi;

-per avere errato nella qualificazione giuridica del fatto, atteso che la condotta ascritta non integrava gli estremi del delitto di tentata estorsione, non avendo l’idoneità a coartare la volontà del soggetto passivo, anche perchè l’accompagnarsi con prostitute non rientra nelle attività vietate dalla legge.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi sollevati appaiono totalmente infondati perchè inerenti ad una valutazione del fatto inammissibile in questa sede.

Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate dai giudici di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non appare possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte del merito ha ritenuto provata la penale responsabilità sulla scorta di una serie di indizi che ha ritenuto convergenti e precisi, individuati:

-nel fatto che l’imputato aveva effettuato anche altre telefonate estorsive, con le stesse modalità e con il medesimo riferimento alle prostitute;

-che tali telefonate erano partite da una cabina situata sotto l’abitazione dello stesso imputato;

-che il medesimo coabitava con una prostitute (OMISSIS);

-che per tale ragione, l’imputato aveva la possibilità di conoscere il numero di targa dei clienti delle prostitute.

Si tratta di una motivazione adeguata perchè fondata su circostanze fattuali effettivamente acquisite in atti e valutate in maniera congrua dalla Corte di appello che le ha ritenute univoche e convergenti nei confronti dell’imputato.

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutatone a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Cassazione penale sez. 4 16 gennaio 2006, n. 11395.

Il ricorrente avanza interpretazioni alternative degli indizi suddetti, ipotizzando ad. esempio che gli estorsori fossero più persone che agivano in luoghi diversi e segnala che non è stata trovata la scheda telefonica con la quale è stata effettuata la telefonata in oggetto, ma al riguardo va osservato che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255.

Nella specie la Corte di appello ha compiutamente e congruamente motivato in ordine ad ogni questione sollevata nei motivi di ricorso con motivazione che risulta congrua, sicchè risulta incensurabile in questa sede.

Del tutto infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che la motivazione adottata dalla Corte di appello è ineccepibile avendo osservato che l’ipotesi della truffa di cui all’art. 640 c.p., comma 2 ricorre solo allorchè il pericolo supposto non risulta provenire dall’agente, mentre nella specie lo stesso autore della telefonata prospettava il male ingiusto del versamento del denaro pena l’estensione di un verbale; al riguardo la sentenza impugnata evidenzia che la minaccia era astrattamente idonea costringere la parte offesa a sborsare la somma richiesta nel timore che i propri familiari potessero venire a conoscenza del suo rapporto con prostitute.

Si tratta di una motivazione pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha espresso il principio, condiviso da questo collegio, per il quale: "Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perchè tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. Cassazione penale, sez. 2 06 maggio 2008 n. 21537.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e vantazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro. 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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