Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-07-2011, n. 14856 Consorzi di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari il lavoratore in epigrafe, esponeva di essere stato assunto, negli anni 80 come operaio irriguo presso la distinta ed autonoma struttura per i servizi irrigui della Regione Puglia creata, con Delib. GR n. 2351 del 1986, in attesa dell’affidamento di detti, servizi ai Consorzi di Bonifica.

Precisava, poi, il ricorrente di essere stato, negli ultimi mesi dell’anno 1993, licenziato e di aver ripreso servizio nel maggio del 1994 fino al successivo mese di luglio, epoca nella quale era passato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia a cui erano stati affidati i predetti servizi irrigui.

Tanto premesso il lavoratore chiedeva dichiararsi sul presupposto della natura privatistica del rapporto di lavoro e del superamento del termine di 181 giornate lavorative per anno ex ccnl operai agricoli,e, quindi, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Regione Puglia con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno con condanna emessa, in base all’art. 2112 c.c., anche nei confronti del predetto Consorzio.

L’adito giudice respingeva la domanda e la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari.

La Corte territoriale, affermata la propria giurisdizione, riteneva, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte, di confermare la reiezione della domanda del lavoratore sul rilievo fondante dell’inapplicabilità, ai contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione Puglia, della disciplina di cui alle L. n. 230 del 1962 e L. n. 457 del 1972 dovendosi escludere la configurabilìtà di un’ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall’art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di sette articolate censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio in epigrafe.

La Regione intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione alla L. 22 maggio 1971, n. 349, art. 41 reitera l’eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia prospetta, ex art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del denunciato art. 41 dello Statuto regionale la costituzione in un giudizio di appello del presidente della Giunta Regionale deve a pena d’inammissibilità essere previamente autorizzata dalla giunta regionale e senza possibilità di successiva sanatoria come ritenuto dalla Corte di Appello.

La censura è inammissibile.

Infatti difetta l’interesse dell’attuale ricorrente alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia essendo stato questo respinto dalla Corte del merito.

Nè su tale rigetto vi è impugnazione della parte interessata.

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c. nonchè della L. n. 457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., pone vari quesiti di diritto, con i quali prospetta che: 1. avendo egli sostenuto, in primo grado, di essere stato assunto con contratto privatistico a tempo indeterminato non poteva la Corte ritenere che egli era stato assunto come operaio avventizio in difformità alla documentazione prodotta (libretto di lavoro) ed in mancanza di contestazione da parte della Regione Puglia in primo grado che ebbe a costituirsi tardivamente; 2. essendo egli stato assunto con contratto privatistico senza prefissione del termine da parte di struttura imprenditoriale autonoma distinta dalla Regione Puglia non può nei suoi confronti operare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato di pubblici impiegati regionali; 3. non essendo il suo rapporto di lavoro occasionale ed essendo qualificato dalla L.R. n. 15 del 1994 come di natura privatistica va ritenuta l’esistenza di una deroga normativa al principio della configurabilità del rapporto di pubblico impiego in quanto si svincola dall’inserimento nella struttura istituzionale dell’ente come statuito dalle Sezioni Unite del 14 maggio 1998 n. 4876 e del 15 ottobre 2002 n. 14614, non determinandosi alcun contrasto con il principio di cui all’art. 97 Cost..

La critica non può trovare ingresso in questa sede.

In proposito mette conto, innanzitutto, rilevare che la questione della assunta non contestazione da parte della Regione Puglia della natura non avventizia del rapporto di lavoro deve considerarsi, non risultando trattata nella sentenza impugnata e non essendo stata allegata la relativa deduzione dinanzi al giudice di appello, nuova in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e, quindi, come tale è inammissibile.

Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, il giudice di primo grado, come riportato nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, aveva ritenuto che nessun riscontro provava la natura del rapporto a tempo indeterminato. Sicchè a fronte di tale decisum l’attuale ricorrente, per correttamente investire questa Corte della questione della non contestazione della natura del rapporto di lavoro, doveva allegare di aver devoluto ed, in coerenza con il principio di autosufficienza, in quali termini, la questione al giudice di appello. Tuttavia, come rilevato, tale specificazione manca del tutto.

Per di più non può sottacersi che una chiara e ripetuta affermazione dell’assunzione a tempo indeterminato di un elevato numero di operai in un contesto procedurale finalizzato a ricoprire posti in organico ed a stabilizzare in via definitiva detto personale presso la Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto legittimare da parte di detta Amministrazione una prova, sia pure indiretta, di una violazione dell’art. 97 Cost..

Devesi poi, osservare che l’affermata natura avventizia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio costituisce accertamento di fatto come tale non suscettibile di sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione che, nella censura in esame, non è dedotto.

A tanto aggiungasi che il richiamo alla documentazione prodotta, a supporto della censurata non correttezza della ritenuta natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, sconta la mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del detto principio di autosufficienza, del contenuto di tale documentazione.

Risultando intangibile la sentenza impugnata circa l’accertamento della natura temporanea dell’assunzione del ricorrente quale operaio stagionale, rimane travolta l’ulteriore critica, di cui ai precedenti nn. 2 e 3, che si fonda sul diverso presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti e violazione della L.R. n. 21 del 1994, art. 21 nonchè contraddittorietà della motivazione (travisamento dei fatti).

Formula il ricorrente conseguentemente i seguenti quesiti di diritto:

1. se nel rito del lavoro debba considerarsi inammissibile per tardività la pretesa applicabilità, formulata per la prima volta oltre i termini di cui agli artt. 4141 e 416 dal convenuto, di un CCNL- nella specie per gli operai forestali, in contrasto con quanto pacificamente risultante dagli atti, che attestano, invece, l’applicabilità di un CCNL – nella specie quello per gli operai agricoli e florovivaisti"; 2. "se sia inficiata da difetto di motivazione per travisamento, la sentenza della Corte di Appello che, per sostenere l’applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, si sia fondata, richiamandola espressamente come base – dei proprio apparato argomentativo, sulla Delib. Giunta regionale 24 marzo 1992, n. 1054 che era stata – per converso – annullata dalla commissione di Governo proprio per la espressa ragione della erroneità di tale affermazione regionale".

Il motivo è infondato.

Mette conto, in primo luogo, rilevare che la prospettata tardività della costituzione in primo grado del convenuto e, quindi, della assunta conseguente decadenza dalla eccezione dell’inapplicabilità del CCNL invocato dall’attore, è solo asserita e non è suffragata, nel rispetto del richiamato principio di autosufficienza, da alcuna specifica allegazione concernente il mancato rispetto del termine di costituzione.

A tanto aggiungasi che, comunque, anche siffatta questione, non essendo trattate nella sentenza impugnata e non essendone specificata la deduzione in appello, va reputata come sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Circa, poi, l’assunto travisamento dei fatti, che poggia sul rilievo secondo il quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la Delib. 24 marzo 1992, n. 1054 era stata annullata dalla commissione di Governo proprio per l’affermata applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, è sufficiente rimarcare che la censura, per come articolata, non consente alcun sindacato di legittimità. Infatti il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, non riporta il testo del provvedimento di annullamento.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8 art. 17 del CCNL (1990-1993) per gli operai agricoli e florovivaisti, L.R. n. 26 del 1984, art. 19, L.R. n. 13 del 1988, art. 5, L.R. n. 22 del 1990, art. 47 e L.R. pugliese n. 21 del 1994, art. 21 nonchè vizio di motivazione in ordine ad elementi allegati e elementi istruttori acquisiti.

Pone il ricorrente, conseguentemente, vari quesiti con i quali, rispettivamente chiede: 1. se il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sia applicabile al caso di specie; 2. se conseguentemente spetti la corresponsione del trattamento salariale per tutti dodici mesi dell’anno; 3. se la Corte del merito non tenendo conto dei documenti allegati nonchè delle dichiarazioni testimoniali del teste T.F. – richiamati ai fini dell’applicabilità del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed al fine della qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato- sia incorsa nel vizio di parziale difetto di motivazione; 4. se la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto alle indicate emergenze istruttorie e rispetto ai principi sanciti da Cassa SS.UU. nn. 4876/98 e 14614/2002 "finendo per ritenere del tutto erroneamente di poter parificare la situazione i del ricorrente (operaio assunto senza prefissìone di termine e rimasto in servizio a tempo indeterminato) alla diversa situazione degli operai (meramente occasionali e saltuari) assunti espressamente per brevi periodi, di cui si erano occupate le sentenza di cod. Suprema corte nn. 4461/04, 5517/04 tutte richiamate e parafrasate".

Il motivo è infondato.

Occorre esaminare preliminarmente il dedotto vizio di motivazione in quanto questo investe l’accertamento di fatto concernente l’applicabilità di un diverso contratto – ossia quello per i forestali- e l’assunzione del ricorrente come avventizio.

Orbene il ricorrente pur richiamando una molteplicità di documenti vari (circolari, accordi sindacali, lettera di assunzione, note della Regione, ecc.), omette del tutto, in violazione del più volte citato principio di autosufficienza, di trascriverne nel ricorso il relativo testo, nè, per alcuni di essi, precisa se siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di merito.

Tanto impedisce qualsiasi sindacato in merito al dedotto vizio di motivazione.

Nè le dichiarazioni del teste T. possono essere, in relazione a quanto trascritto nel ricorso, considerate decisive ai fini di cui trattasi atteso che le stesse non sono riferibili in modo specifico alla posizione del ricorrente.

Tanto comporta che, anche sotto il profilo in esame, la sentenza rimane intangibile per quanto attiene l’accertata assunzione del ricorrente quale operaio avventizio e l’applicabilità del contratto collettivo degli operai forestali.

Ciò determina, altresì, l’infondatezza delle ulteriori critiche movendo i relativi questi dal diverso presupposto che, nella specie, trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non si tratta di assunzione a tempo determinato.

Con la quinta censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., articola tre quesiti di diritto con i quali chiede se la Corte del merito sia incorsa nella violazione del denunciato art. 112 avendo omesso di valutare la prospettazione difensiva secondo la quale costituendo il servizio irriguo di cui alla Delib. n. 23551 del 1986 – una organizzazione di carattere imprenditoriale, del tutto distinta dalla organizzazione pubblicistica della Regione Puglia, sia da parificare alle aziende autonome e se conseguentemente i rapporti di lavoro instaurati con tale organizzazione devono essere assoggettati, per tale sola ragione, alla disciplina comune prevista per i lavoratori agricoli di cui al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli ed alla Legge Nazionale n. 457 del 1972, art. 8.

La censura è infondata.

Non risulta, infatti, che la questione, concernente siffatta prospettazione – e nei termini in cui è stata dedotta con la censura in esame, sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione. Nè i ricorrente allega gli estremi esatti in cui detta argomentazione è stata sottoposta al giudice di secondo grado.

Ciò premesso, ragioni di nomofiachia giustificano l’assunto che – come affermato in una fattispecie analoga a quella ora scrutinata – in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze della P.A. con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell’ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro privato, avendo riguardo all’art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (così in motivazione Cass. 17 maggio 2006 n. 11533).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, comma 3, in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti. Sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che applicandosi il CCNL denunciato e trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento intimato ad esso ricorrente nel 1993 è illegittimo perchè non sorretto da motivi e cause previsti dalla legge, così come stabilito da Cass. n. 11487 del 1992 secondo la quale il completamento dell’opera cui era addetto il lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce giustificato motivo oggettivo solo ove ne sia anche impossibile una diversa utilizzazione.

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti la critica muove dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre tanto è, in ragione delle considerazioni innanzi svolte, escluse dalla sentenza impugnata la quale, come rilevato, è rimasta intangibile in punto di accertata natura temporanea del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e d’inapplicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Con la settima censura il ricorrente, allegando violazione dell’art. 2112 c.c., chiede, ex art. 366 bis c.p.c., se va riconosciuto il vincolo di solidarietà, ex art. 2112 c.c., tra Regione Puglia e Consorzio di bonifica Terre d’Apulia – per avvenuto trapasso di azienda, con i medesimi beni organizzati e il medesimo personale, ed in attuazione della L.R. n. 1 del 1994, anche relativamente ai crediti da lui vantati nei confronti della Regione e riferiti ad epoca antecedente al predetto trapasso di gestione.

La censura deve ritenersi assorbita risultando infondati i motivi di ricorso che precedono (Cfr. per analogo assorbimento di simili questioni sulla base delle ragioni fondanti la presente decisione:

Cass. 17 maggio 2006 n 11533 cit.).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

Nulla si deve disporre riguardo alla parte rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della parte resistente in Euro 2.040,00; di cui Euro 2.000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese del giudizio do legittimità nei confronti della parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17035 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

La curatela del fallimento in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza non definitiva con la quale il giudice di pace ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 nei confronti del fallimento M.A.S. – Meridionale Appalti e Servizi s.a.s. di Rachiero Veltre Mario e della Generali Assicurazioni s.p.a. di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale nonchè nei confronti di quella definitiva che tale risarcimento ha stabilito condannando anche la curatela.

Il ricorso si articola in quattro motivi: con il primo si deduce violazione della L. Fall., artt. 24, 52 e 93, per essere stata la domanda proposta nei confronti di soggetto fallito avanti a giudice incompetente e al di fuori dello specifico rito; con il secondo violazione degli artt. 38 e 102 c.p.c. per non essere territorialmente competente il giudice di Caserta ma di Marcianise, stante il luogo del verificarsi del danno; con il terzo violazione degli artt. 2947 e 2943 c.c. per non avere il giudice a quo dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato; con il quarto violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. per avere omesso il giudice di pace di rilevare l’insussistenza della prova in ordine alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro.

Le intimate non hanno proposto difese.
Motivi della decisione

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice di pace rigettato le eccezioni sollevate dalla curatela in ordine all’improponibilità della domanda di condanna è fondato. E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.

Nè un’eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un’azione che, come nella fattispecie, comporti il necessario intervento di più litisconsorti (L. n. 990 del 1969, art. 23), posto che, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare che non prevede più l’opposizione allo stato passivo nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti dal momento che nell’ambito dell’attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell’ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l’oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis.

Avendo l’attrice optato per l’azione volta alla condanna, oltre che dell’assicuratore, anche del responsabile fallito citando oltretutto la curatela fallimentare, l’azione nel suo complesso non può che essere dichiarata inammissibile, posto che la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata senza rinvio in quanto il processo non poteva essere iniziato.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere iniziata e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19114 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Z.G., quale erede di Z.A., ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del 22 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal de cuius Z.A. davanti alla Corte dei conti il 27 novembre 1963 e definito con sentenza del 3 dicembre 2007.

A fondamento della decisione la Corte di merito ha osservato che la domanda proposta da Z.G., quale erede di A. Z., era da ritenersi infondata perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973 e che pertanto, essendo Z.A. deceduto il (OMISSIS), non era mai venuto ad esistenza per lui il diritto all’equa riparazione e nessun diritto al riguardo il de cuius poteva aver trasmesso all’erede. La Corte di appello ha inoltre affermato che restava assorbita l’eccezione di prescrizione decennale formulata dal resistente, da ritenersi comunque fondata. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione, non notificato al ricorrente.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che "alla fattispecie dell’equa riparazione non è applicabile l’istituto della prescrizione".

Il ricorso è inammissibile. Infatti lo Z. ha censurato soltanto l’applicazione nella specie della prescrizione, a cui la Corte di appello ha fatto riferimento meramente residuale, dopo aver rilevato che la relativa eccezione doveva considerarsi in primo luogo assorbita, ma nulla ha dedotto in ordine alla ratio decidendi su cui si basa il decreto della Corte di appello di Milano e secondo la quale la domanda è priva di fondamento perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973, mentre Z.A., de cuius del ricorrente, era deceduto il 19 gennaio 1971, prima che fosse venuto ad esistenza per lui il diritto all’equa riparazione, che pertanto non poteva neppure essere trasmesso all’erede.

La censura mossa dal ricorrente è perciò estranea al decisum del decreto impugnato e le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto rituali difese.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20083 Sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.3.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 18.10.2003 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di C.D., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del cit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva a disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, e Cass. nn. 22880, 17361/08, 9950/07, 15324/06 e 20886/05 sulla sufficienza dell’omologazione del modello di misurazione automatica utilizzato, non soggetta a scadenza) – ritiene la Corte di dover dare continuità, tenuto conto che le argomentazioni difensive svolte dalla parte controricorrente, nel ripercorrere e partecipare all’intera impostazione della sentenza impugnata, ne condivide tutti gli errori, incluso quello, basilare, di fornire un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva e sostanzialmente abrogante dell’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, che ove accolta renderebbe illegittimo l’impiego di qualsivoglia supporto tecnico non personalmente azionato, manovrato e utilizzato dagli organi di polizia stradale, lì dove, invece, i concetti di gestione e di disponibilità espressi dalla norma rimandano ad un potere di controllo iniziale e finale della polizia stradale perfettamente compatibile con quello ricostruito in punto di fatto dallo stesso giudice di merito.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvedere, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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