Cass. pen., sez. VI 18-03-2008 (04-03-2008), n. 12122 Convenzione europea di estradizione – Fatto per il quale la persona è stata estradata – Possibilità di dedurre la mancanza di doppia incriminabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. D.L.R.G.M. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso il diniego della declaratoria di inefficacia della custodia in carcere, per assenza del requisito della doppia punibilità. 2. Il ricorrente, dopo aver ricordato di essere stato estradato dalla Spagna, per rispondere in Italia di condotte relative al traffico di droga, rileva che l’ordinamento di quel Regno non prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, titolo della sua attuale custodia cautelare. Pertanto la relativa misura doveva ritenersi ex ante inefficace. La diversa opinione espressa dal Tribunale sarebbe frutto di una inammissibile interpretazione analogica delle norme penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Va innanzitutto osservato che questa Corte, con sentenza 16 febbraio 1996, sez. 1^, imp. Cascio, si è già espressa negativamente circa la deducibilità di censure dirette a dimostrare l’assenza di una punibilità corrispondente nello Stato estradante, una volta che l’estradizione sia stata concessa per il reato di cui si assume la non punibilità, per il quale lo Stato estradante ha dunque in ogni modo rinunciato a valersi del principio in parola.
Tanto è proprio quello che nella specie è avvenuto, con la conseguenza che già in questo ordine di idee il ricorso dovrebbe essere respinto.
2. Ma pure a ritenere che il principio della doppia incriminabilità, oltre a essere una manifestazione del riconoscimento internazionale della sovranità dello Stato richiesto, costituisca anche una garanzia per il singolo, abilitato a farla valere anche dopo la consegna, esso principio, per unanime insegnamento, deve intendersi nel senso che la condotta presa in esame venga punita tanto nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, irrilevante rimanendo il nomen iuris attribuito nei due ordinamenti alla violazione e le possibili differenze circa la sanzione comminata (cfr., per es., sez. fer. 14 setttembre 1995, Aramini).
3. Talchè, lungi dal costituire un’inammissibile interpretazione analogica, è corretta e pertinente l’osservazione del Tribunale di Milano per cui il Regno di Spagna, se non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tuttavia prevede e punisce l’associazione per delinquere e contempla come reato lo spaccio di stupefacenti. Con la conseguenza che la partecipazione associativa contestata al ricorrente è condotta punibile tanto in Italia quanto nell’ordinamento estradante.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1950 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Latina del 6.4.2004, era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a T. D. il 21.1.2001, con condanna della società Kam srl, datrice di lavoro della stessa, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra; era stata, invece, rigettata la domanda di superiore inquadramento nella 6^ categoria CCNL industria del legno, dalla predetta proposta. La lavoratrice aveva impugnato un primo recesso orale: intimatole il 17.12.2001, all’esito di una conversazione di lavoro, nella quale era stata verbalmente aggredita dal direttore generale ed azionista di maggioranza della società, ma quest’ultima, negando l’esistenza del recesso, l’aveva invitata a riprendere servizio, cosa che ella non aveva fatto anche per la condizione di malattia in cui versava, motivo per il quale la società, in data 23.1.2002, ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dal primo giudice.

Con sentenza della Corte di Appello di Roma depositata il 10.4.2006, veniva accolto l’appello della società per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’impugnata decisione – confermata nel resto – la condanna al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice veniva contenuta in misura pari a cinque mensilità di retribuzione, oltre accessori di legge.

Sosteneva, in sintesi sul punto, la sentenza della corte territoriale che la lavoratrice non aveva risposto agli inviti del datore a riprendere l’attività lavorativa dopo l’intimazione de primo licenziamento e che, pertanto, la sanzione ripristinatoria, nella misura disposta dal Tribunale, doveva ritenersi eccessiva; quanto alla domanda di inquadramento nel sesto livello, rilevava che sia la documentazione esibita, che la istruttoria orale espletata, non avevano consentito di individuare gli elementi mansionari utili all’accoglimento dell’istanza quali previsti dalla contrattazione collettiva.

Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi la T.. La società KAM a r.l. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione la T. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, la violazione dell’art. 1227 c.c., art. 112 c.p.c., art. 416 c.p.c., artt. 437 e 345 c.p.c..

Assume che la società non aveva formulato, in primo grado, alcuna domanda intesa ad ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nella misura minima prevista dal comma 4 e pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nè aveva allegato circostanze utili a ravvisare i presupposti per l’applicabilità della norma di cui all’art. 1227 c.c..

Rileva che la società aveva riferito di avere invitato la lavoratrice a riprendere il lavoro solo dopo l’intimazione del licenziamento orale, superato tra l’altro dallo stato di malattia della dipendente, certificato e comunicato tempestivamente da quest’ultima, onde non rivestiva significatività ai fini voluti la circostanza invocata a sostegno della ritenuta necessità di limitare il danno nella misura minima di legge.

Peraltro, l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., doveva considerarsi eccezione in senso stretto, che, come tale, non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di gravame.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda dell’appellante.

Si assume che sull’eccezione di inammissibilità della domanda, tempestivamente sollevata, la Corte territoriale non si era pronunziata.

Con il terzo motivo, la T. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, rileva che il licenziamento impugnato – era quello di cui alla lettera 23.1.2002, intimato per giusta causa e conseguente alla presunta assenza ingiustificata dal lavoro della dipendente. Nella lettera di impugnativa di tale recesso erano state offerte le prestazioni lavorative, laddove nessuna offerta di ripristino del rapporto era stata avanzata dal datore all’indomani di tale licenziamento. Quindi, la motivazione della Corte, che aveva ritenuto valutabile il comportamento della lavoratrice, che non aveva ottemperato agli inviti rivoltile dal datore di lavoro, contrastava con quanto dallo stesso giudice del gravame affermato con riguardo alla ritenuta esclusione del comportamento scorretto ed immotivato della lavoratrice a riprendere l’attività dopo il licenziamento orale, sia per le condizioni di salute, sia per l’esigenza di preventiva chiarificazione dei rapporti dopo i fatti che avevano determinato il licenziamento verbale.

Doveva considerarsi che il rifiuto della lavoratrice era intervenuto prima del licenziamento ed a seguito del comportamento del datore.

Con il quarto motivo, denunzia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2702 e 2712 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa valutazione delle prove documentali. in particolare, con riferimento alla reiezione della domanda di superiore inquadramento, assume che la documentazione del Manuale della Qualità, versato in atti dall’Ente certificatore ICILA srl su ordine del giudice, era tale per cui doveva desumersene che la posizione ricoperta da essa T. (addetta al settore Assicurazione Qualità) era sottoposta immediatamente al solo Direttore Generale ed era comparativamente rientrante nella posizione mansionaria contemplata dalla declaratoria contrattuale relativa al 6 livello di inquadramento del CCNL Industria del legno.

Osserva la Corte che il giudice del gravame si è pronunziato esaminando congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, e che, pertanto, deve ritenersi che si sia implicitamente pronunziato sulla eccezione di inammissibilità del gravame, ritenendola superabile.

Deve rilevarsi l’infondatezza della censura proposta in riferimento alla mancata deduzione e richiesta, da parte della società, della limitazione della condanna alle cinque mensilità di retribuzione previste dall’art. 18, comma 4 Statuto dei Lavoratori. Ed invero, è principio affermato da questo Corte quello alla cui stregua, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè propone un’eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l’acquisizione sia riconducale ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (cfr., in tali termini, Cass. 20.3.2004 n. 5655). Più specificamente, con riguardo alla necessità di puntuale domanda di limitazione della condanna risarcitoria, questa Corte ha anche affermato che, in tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l’importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, previsto dal comma quarto dell’art. 18 Stat. lav., nel testo risultante della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento.

Essa non richiede una specifica domanda, essendo questa da considerare ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte della citata L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (cfr. Cass. 21.8.2003 n. 12306).

Passando ad esaminare il terzo motivo del presente ricorso, effettivamente deve rilevarsi, in conformità a quanto dedotto dalla lavoratrice, la contraddittorietà della motivazione laddove il giudice del gravame, prima ha affermato che il rapporto di lavoro dopo il licenziamento verbale, negato dal lavoro e non formalmente impugnato dalla lavoratrice, era di fatto proseguito e che la T. aveva inviato certificati medici attestanti la impossibilità di recarsi al lavoro e la giustificatezza della propria assenza, che la T. non si era dimostrata immotivatamente indisponibile a riprendere l’attività lavorativa e correttamente si era assentata, sia per le sue precarie condizioni di salute sia per ottenere una preventiva chiarificazione dei fatti dal proprio datore di lavoro, e, poi, ha ritenuto di limitare la sanzione risarcitoria alla luce degli inviti che la società aveva rivolto alla T. affinchè riprendesse la prestazione lavorativa.

Tale duplicità di valutazione di uno stesso fatto e di una medesima situazione risulta affatto incoerente ed illogica, ove si consideri che lo stato di malattia e l’attesa di una chiarificazione della propria posizione da parte dell’azienda, giudicate legittimamente tali da rendere motivata la mancanza di ripresa della attività lavorativa da parte della dipendente, dovrebbero considerarsi negativamente ai fini del diritto alla piena tutela risarcitoria per l’intero periodo ricompreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione. Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 23 giugno 2001, n. 8621) ha più volte affermato – e qui ribadisce – che la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, nel prevedere, in caso di invalidità dei licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante; presupposto indefettibile per l’applicabilità di tale disposizione, che costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale, è l’imputabilità al datore di lavoro dell’inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa. In applicazione di tali principi questa Corte, in relazione ad ipotesi in cui era stato ritenuto che l’illegittima estromissione della ricorrente, dopo il licenziamento, era durata fino al giorno in cui era stata offerta la ripresa dell’attività lavorativa presso altra sede, aveva limitato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno conseguente all’invalidità del licenziamento dallo stesso intimato al minimo di legge delle cinque mensilità di retribuzione, ritenendo che l’offerta, se accettata, avrebbe limitato l’estromissione dall’azienda a meno di cinque mesi (Cass., sez. lav., 3,5.2004 n. 8364).

Diversa è la fattispecie qui in esame, in cui l’offerta di ripresa della prestazione è avvenuta in periodo precedente all’intimazione del licenziamento oggetto di impugnazione ed allorchè la lavoratrice si trovava in periodo di malattia certificata, dopo avere subito aggressioni verbali con le quali ne era stato provocato l’allontanamento dall’azienda, e quindi in una situazione che la stessa corte territoriale aveva reputato tale da rendere non immotivato il rifiuto della T. all’invito di riprendere l’attività rivoltole dal datore di lavoro.

Pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo di impugnazione accolto, dovendo il giudice del rinvio designato procedere alla valutazione dei fatti quali descritti in conformità ai principi enunciati.

Quanto all’ultimo motivo di ricorso, lo stesso risulta proposto in dispregio del principio di autosufficienza e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Si deve rilevare, anzitutto, la carenza del requisito dell’autosufficienza dell’esposizione del motivo, sotto il profilo che, se il Manuale della Qualità e il CCNL industria per il legno cui esso fa riferimento sono stati diligentemente trascritti, quel requisito non appare, tuttavia, soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale sede processuale detti documenti sono stati prodotti nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarli in questa sede, per effetto della produzione dei documenti già prodotti nelle fasi di merito: in particolare, non si dice se tali documenti dovrebbero rinvenirsi nel fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata ovvero eventualmente nei fascicoli di parte relativi alle fasi di merito. Al riguardo, è stato, invero osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava a lume della previsione del vecchio art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25.5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007;

20437/2008; 4056/2009).

Al giudice del rinvio è rimessa anche la statuizione relativa alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il terzo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2011, n. 4288 Domande;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2000, i sigg.

F.A. e M.A., quali proprietari di un fondo rustico sito in (OMISSIS), in catasto al foglio 13, p.lle 89 e 183, proponevano appello avverso la sentenza n. 793/2000 del Tribunale di Civitavecchia, con la quale, in accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata in primo grado da B.R. e R.M., proprietari del fondo contraddistinto in catasto al foglio 13, p.lle 333 e 334, aveva determinato i confini tra i suddetti fondi in conformità delle risultanze della c.t.u. espletata dal geom. C.G., disponendo l’apposizione dei termini lapidei, e li condannava alla rimessione in pristino dei luoghi compresi nella striscia di terreno di accertata proprietà dei suddetti sigg. B.R. e R.M., nonchè al pagamento delle spese di lite, rigettando la domanda dei convenuti di usucapione della proprietà di tale striscia di terreno. Con sentenza n. 2387 del 2004 (depositata il 20 maggio 2004), l’adita Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto solo limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, riducendole alla somma di Euro 2562,68, compensando per i 4/5 quelle del grado di impugnazione e condannando gli appellati al pagamento del residuo quinto, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava – che la domanda proposta era stata correttamente ricondotta all’azione di regolamento di confini, non sussistendo i presupposti per la configurazione come azione di rivendicazione; – che il confine era stato legittimamente determinato sulla base delle risultanze delle mappe catastali; – che la domanda di rimessione in pristino della contestata striscia di terreno posta a confine tra i fondi non rivestiva il carattere della novità e doveva, quindi, considerarsi ammissibile anche senza accettazione del contraddittorio (in virtù della precedente formulazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.); – che, infine, quanto alla proposta domanda riconvenzionale di usucapione, la stessa non era risultata sufficientemente provata.

Avverso la suddetta sentenza di appello, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 4 luglio 2.005 e depositato il 21 luglio 2005) F.A. e M.A., articolato su due motivi.

Gli intimati B.R. e R.M. non si sono costituiti in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul presupposto che con essa era stato erroneamente ritenuto che non vi fosse stata controversia sull’esistenza e sulla validità dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà ma solamente sull’estensione dei fondi acquistati dalle parti e tra loro confinanti, e che l’azione di regolamento di confine proposta dai sigg. B.R. e R.M. non presupponeva necessariamente una duplice incertezza (oggettiva e soggettiva) sulla coincidenza del confine di fatto con quello di diritto, essendo sufficiente la contestazione di uno solo dei proprietari dei fondi confinanti, senza che essa potesse qualificarsi quale azione di rivendicazione in dipendenza della correlata domanda di restituzione della porzione del terreno oggetto di sconfinamento.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.

Per come ricostruito in fatto con adeguata motivazione (non specificamente censurata in questa sede) in relazione alle risultanze degli atti processuali, la Corte di appello di Roma ha accertato che i sigg. B.R. e R.M. avevano, con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, proposto una domanda diretta alla determinazione dei confini fra la loro proprietà e quella dei convenuti F.A. e M. A., senza mettere in discussione i rispettivi titoli di proprietà e, a tal proposito, il Tribunale di Civitavecchia si era pronunciato nel senso dell’accoglimento della domanda riconducendola all’azione di cui all’art. 950 c.c., individuando il confine tra i fondi con quello indicato dal c.t.u., con conseguente ordine di apposizione dei termini lapidei e rimessione in pristino dei luoghi compresi nella striscia di terreno di accertata proprietà degli attori.

Sulla scorta di tale emergenze, pertanto, la Corte capitolina ha correttamente statuito che, nella fattispecie, la proposta domanda non poteva considerarsi riconducibile all’azione di rivendicazione, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, tra le tante, Cass. 1 dicembre 1997, n. 12139; Cass. 8 agosto 2003, n. 11942, e, da ultimo, Cass. 10 giugno 2010, n. 13986) secondo la quale l’azione di regolamento di confini non pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma mira esclusivamente ad eliminare l’incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, precisandosi, in proposito, che essa non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l’eliminazione di quella incertezza comporti l’obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta. In altri termini, nell’azione di regolamento di confini, diversamente dall’azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all’estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell’incertezza della linea di confine tra l’uno e l’altro;

del resto la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione non vale a snaturare l’azione di regolamento di confini proposta dall’attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l’incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d’acquisto vantato "ex adverso". Nè, infine, la natura dell’azione può mutare per il fatto che l’attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazione del confine.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla parte in cui il giudice del gravame, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione del giudice di prime cure con riguardo all’accoglimento della domanda di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi formulata in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori con riguardo al rilascio della striscia di terreno risultata posseduta illegittimamente dagli appellanti, anche in relazione alla richiesta – da considerarsi nuova – dell’emissione dell’ordine di abbattimento delle opere sulla stessa realizzate nelle more del processo.

2.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va, quindi, respinto.

Come già evidenziato, l’azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l’incertezza sulla demarcazione tra fondi contigui, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l’obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto, ragion per cui la relativa richiesta puntualizzata da parte degli attori (che avevano, appunto, agito con l’azione prevista dall’art. 950 c.c.) in sede di precisazione delle conclusioni non ha comportato la configurabilità della proposizione di una domanda nuova, essendo essa qualificabile come la specificazione di una naturale conseguenza della domanda di regolamento di confini utilmente esperita che, in virtù anche della sua idoneità a sortire un’efficacia recuperatoria, era destinata ad interessare pure le opere che fossero state illegittimamente realizzate dalle parti convenute nella zona risultata dalle stesse possedute senza alcun titolo anche in pendenza del processo, proprio al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle ragioni degli attori riconosciute come fondate. In proposito, a conforto di tale assunto, si ricorda – sul piano generale – che, ad avviso della condivisa giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che con l’azione di regolamento di confini si tende a far accertare l’esatta linea di confine di demarcazione tra il fondo di proprietà dell’attore e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, l’eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine (risultata illegittimamente nel possesso della parte convenuta che via abbia eseguito, eventualmente, anche opere illegali) si pone come mero corollario dell’invocato accertamento e non concreta, pertanto, una domanda nuova (v. Cass. 24 febbraio 1996, n. 1446). Del resto, la stessa giurisprudenza ha precisato che nell’azione di regolamento di confini l’attore è dispensato dal proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo implicita nella proposizione della indicata azione, onde la sua specificazione all’atto della precisazione delle conclusioni (ancorchè non esplicitata fin dall’atto di citazione) non è ricollegabile alla proposizione di una domanda inammissibile (cfr., ad es., Cass. 22 settembre 2000, n. 12573, e Cass. 16 gennaio 2007, n. 858), senza che, perciò, il giudice, accogliendola, incorra nel vizio di ultrapetizione.

3. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato senza che sussistano le condizioni per provvedere sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 379 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al ricorrente era stato negato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a causa del ritardo con cui aveva presentato l’istanza dopo la scadenza del precedente permesso e per la mancanza di redditi percepiti negli anni precedenti e utili a garantire il suo sostentamento in Italia.

Il cittadino extracomunitario faceva presente di vivere stabilmente in Italia dal 1988 e di aver ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie nel 1996; successivamente erano nati due figli.

Nel corso di questo periodo ha sempre lavorato e dal marzo 2007 è stato assunto come domestico a tempo pieno presso una signora ove presta tuttora servizio.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo contesta che la tardività nella presentazione dell’istanza sia di per sé motivo di rigetto, dovendo l’amministrazione valutare le ragioni del ritardo.

Nel caso di specie il ritardo è stato determinato da momentanei problemi familiari poiché vi era stata una separazione temporanea dal coniuge con allontanamento dalla casa coniugale con conseguente periodo di depressione giunto fino all’idea di lasciare l’Italia, tanto è vero che i figli furono fatti rientrare nelle Filippine dove proseguono i loro studi assistiti da altri familiari.

Il secondo motivo lamenta un difetto di istruttoria nella verifica delle condizioni economiche poiché il ricorrente dispone di un reddito superiore al minimo previsto per la pensione sociale e ha sempre regolarmente ricevuto i contributi previdenziali.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo non può essere di per sé motivo di rifiuto del permesso di soggiorno se non quando manchino ad origine o siano venute meno le condizioni sostanziali cui è subordinato il rilascio del permesso stesso.

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio che "la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ancorchè oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale "(vedasi ex multi Cass. 18917\2010).

La giurisprudenza amministrativa è ugualmente orientata a ritenere che il mero ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo non comporta automaticamente il rigetto della domanda.

Si veda ad esempio quanto affermato nella massima della sentenza del TAR Lazio 12958\2007: "La mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso. Ciò nella considerazione che il termine previsto dall’art. 5 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, tanto è vero che non è ex se rilevante nemmeno a fini espulsivi, ai sensi dell’art. 13 comma 2, d.lg. n. 286 del 1998 allorché, come nella specie, lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo.".

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Parimenti fondato è il secondo motivo laddove evidenzia come vi sia stato un deficit di istruttoria nella valutazione degli elementi sostanziali da accertare per verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che egli è attualmente occupato come collaboratore familiare presso una signora in Milano e che dispone di autonoma abitazione dove vive con la moglie che dispone anch’essa di redditi sufficienti a garantire il mantenimento in Italia.

Risulta altresì anche il regolare pagamento dei contributi previdenziali, ragion per cui il provvedimento impugnato va annullato.

L’amministrazione dovrà procedere al riesame dell’istanza del ricorrente, valutando in concreto se sussistevano motivi che potevano giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza, tenendo conto della natura non perentoria del termine di cui all’art. 13,comma 2 lett. B), T.U. Imm., e verificando altresì la documentazione presentata e relativa ai redditi da lavoro e al pagamento dei contributi previdenziali.

In virtù della presentazione come tardiva dell’istanza sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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