Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2011, n. 8845 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15 novembre 1999 A.R. esponeva che, nel periodo dal 15.5.1989 all’1.2.1999, data di interruzione del rapporto, aveva ininterrottamente lavorato presso il Petrolchimico di (OMISSIS), inizialmente alle dipendenze di Himont Italia e quindi dal (OMISSIS) di Montell Italia S.p.A., incorporante la prima per fusione, svolgendovi le mansioni di disegnatore progettista, comprese nel livello C del CCNL Industria Chimica, percependo solo ed esclusivamente un compenso mensile onnicomprensivo di circa L. 6.600.000 lorde.

Aggiungeva che il rapporto di lavoro era fittiziamente sorto e si era snodato nel tempo tramite incarichi via via conferitigli, quale formale prestazione di "consulenza esterna per la progettazione ed il disegno meccanico di alcuni macchinari", come da lettera-incarico della Himont del 15.5.1989.

Deduceva quindi l’inefficacia e illegittimità del licenziamento e soggiungeva che per le mansioni espletate gli spettava l’inquadramento nel livello C del CCNL con le relative differenze retributive, la 13a e 14a mensilità, il t.f.r. e le indennità per ferie e per mancato preavviso, ammontanti in totale, come da conteggio allegato, a L. 211.635446.

Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento del descritto rapporto di lavoro subordinato, la società convenuta fosse condannata a reintegrarlo in servizio, con ogni conseguenza per l’illegittimo licenziamento, ed al pagamento della somma predetta oltre risarcimento del danno da mancato versamento dei contributi di legge, ed accessori.

Si costituiva la Montell Italia S.p.A., contestando la domanda con articolate argomentazioni.

Con sentenza del 22 febbraio 2005 il Tribunale di Brindisi, sulla base della espletata istruttoria, escludeva che fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato e quindi rigettava il ricorso non essendo emerso l’elemento fondamentale della subordinazione dato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, essendosi viceversa evidenziato che i vari contratti – depositati dalla resistente – intercorsi tra le parti per l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, tesi alla realizzazione del risultato convenuto, erano stati sostanzialmente osservati nell’esecuzione dei reciproci diritti-doveri.

Con atto depositato l’11 aprile 2005 A.R. proponeva appello avverso tale decisione, cui resisteva Basell Poliolefine Italia S.p.A., succeduta alla Montell Italia S.pA., replicando alle avverse argomentazioni e, deducendone la totale infondatezza.

Con sentenza del 19 aprile-19 maggio 2006, l’adita Corte d’appello di Lecce, ritenuto che gli elementi di prova acquisiti e le stesse dichiarazioni del ricorrente, inducevano ad escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, confermava la decisione del primo Giudice, rigettando il gravame.

Avverso tale decisione, ricorre l’ A. con due motivi.

Resiste la Basell Poliolefine Italia S.p.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso A.R. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, lamenta che la Corte d’Appello abbia argomentato e motivato in modo del tutto errato in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti ed abbia fatto un’errata applicazione dei principi e delle norme legali applicabili alla fattispecie, nonchè, nella interpretazione della volontà ed dell’accordo delle parti, circa la qualificazione effettiva e sostanziale del rapporto di lavoro al momento della sua nascita, ma anche, e soprattutto, in ordine al comportamento posteriore tenuto nel corso del lungo svolgimento (art. 1362 e segg. c.c.), in cui era emersa una volontà fattuale, del tutto diversa da quella formale, e coincidente con tutte le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., violazione del principio di effettività in tema di qualificazione del rapporto di durata e di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Più in dettaglio, il ricorrente lamenta che, nell’individuazione della volontà delle parti espressa nei singoli atti di esecuzione, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro di durata decennale, la Corte avrebbe dovuto far riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione del rapporto di durata, tenendo conto dell’evoluzione dell’oganizzazione del lavoro e delle caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato in riferimento alle prestazioni di carattere prettamente intellettuale e professionale.

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato.

Invero, dalla lettura della impugnata sentenza emerge con chiarezza l’iter logico della motivazione che, in aderenza ai principi della giurisprudenza di legittimità, ha correttamente valutato sia la volontà delle parti (sul cui accertamento "non deve prescindersi":

Cass. 23 luglio 2004, n. 13884), sia la concreta successiva evoluzione del rapporto accertata sulla base delle risultanze probatorie di volta in volta richiamate nel corpo della motivazione.

Al riguardo, basandosi sulle circostanze pacifiche e comprovate dall’istruttoria, la sentenza ha accertato che il "contratto di lavoro autonomo":

a) si era tra le parti snodato "nel tempo con le medesime caratteristiche" (circostanza comprovata all’esito dei successivi specifici accertamenti della sentenza della Corte di Lecce e dalle deposizioni testimoniali);

b) "senza mai assurgere nel concreto alla figura del rapporto di lavoro subordinato".

In particolare, è risultato che l’ A., al di là di talune affermazioni equivocamente interpretabili fatte da alcuni testi, per sua stessa ammissione convenne di svolgere un’attività lavorativa autonoma assimilabile al contratto di collaborazione continuativa, nell’espletamento della quale non fu sottoposto nè a rigidi vincoli di orario (essendo ovvio che l’opera dovesse essere svolta in coordinamento con l’azienda negli orari di apertura di questa) nè a direttive (se non quelle rivolte all’ottenimento dell’opus richiestogli dall’azienda: il tale progetto con tali finalità) e potere disciplinare del datore di lavoro (non potendosi i riferiti screzi, privi di sanzione, essere considerati – come ritenuto dal Giudice a quo- espressione di potere disciplinare ma solo del potere di supervisione), ma svolse in tutta autonomia la tipica attività di disegnatore progettista di carpenteria, retribuito secondo il monte ore previsto per l’esecuzione dei progetti via via affidatigli e con tariffe orarie desunte dalle tabelle professionali: il tutto con compensi estremamente variabili nel corso degli anni e solo "con controllo finale dell’elaborato".

Le emergenze probatorie confluiscono quindi nella descrizione dell’attività svolta dall’ A., quale opera prestata in autonomia al di fuori di direttive e controlli che non fossero quelli dedotti col contratto.

Detta situazione di fatto – così come accertata -, ove il rapporto tra le parti è articolato non già sulla mera messa a disposizione di energie lavorative etero dirette bensì sulla fornitura all’azienda committente di svariate e connesse operazioni funzionali all’approntamento dei progetti, in contestualità con l’azione di una equipe tecnica coordinata, non lascia dubbi sulla sussistenza di un contratto di lavoro autonomo teso al conseguimento di quel risultato.

In definitiva, non ravvisandosi gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, ma al contrario essendo emersa l’effettiva esecuzione degli accordi inter partes circa l’espletamento del convenuto rapporto di lavoro autonomo (e nel primo e nei successivi anni del rapporto stesso), correttamente, l’impugnata sentenza ha confermato la sentenza di primo grado.

Trattandosi di motivazione congrua e priva di vizi logici e di violazioni di legge, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10123 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Caltagirone, Sez. distaccata di Grammichele, ha con sentenza del 22 gennaio 2010 applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi due di arresto ed euro 8.000 di multa, nei confronti di L.O. e P.R..

Il procuratore della repubblica presso il tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto il giudice avrebbe omesso di statuire sulla demolizione delle opere abusive, consistite nella sopraelevazione del secondo piano con struttura portante in cemento armato.

La sentenza di patteggiamento è impugnabile sotto il profilo oggettivo ed anche solo per censurare l’omessa statuizione sul punto della demolizione. L’ordine di demolizione trova la sua fonte normativa nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, applicabile in Sicilia.

E’ anche applicabile nella specie l’art. 98 del medesimo t.u., in considerazione della violazione della normativa antisismica, secondo cui, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alla normativa di settore. Sulla demolizione, le norme applicabili in Sicilia, quand’anche si aderisse alla tesi del mancato recepimento del t.u. del 2001, sarebbero, da un lato, la L. n. 47 del 1985, art. 7 (trasfuso nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31) e, dall’altro lato, la L. n. 74 del 1964, art. 23 (trasfuso nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98), entrambe norme reiterate nel t.u. del 2001, sicchè la disciplina applicabile sarebbe identica a quella del t.u. del 2001.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordine di demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, che ha natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti (vedi Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi, Rv. 246769, Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi, Rv. 205336).

A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria, nè di misura di sicurezza).

A nulla rileva che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di vantazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv. 240539). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ovvero all’omessa imposizione di prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alla normativa antisismica, a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98 e poichè tali provvedimenti implicano necessari accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell’opera abusiva, o di una sua parte, gli stessi debbono essere demandati necessariamente al giudice di merito, per cui la sentenza va annullata sul punto con rinvio (in tal senso Sez. 3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Rv. 244571, Sez. 3, Ordinanza n. 109 del 24/2/1996, Pascale, Rv. 204364).
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione delle misure di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1790 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 1341 del 19 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso proposto dalla società L.A. S.p.A., ha annullato la determinazione n. 229 del 21 ottobre 2009 del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del Comune di Brancaleone, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della società Z. s.a.s. della gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tre anni per un importo complessivo di Euro. 753.001,92;

b) in particolare, secondo il predetto tribunale, era fondato ed assorbente il motivo di censura relativo alla omessa presentazione da parte della società aggiudicataria delle prescritte dichiarazioni ex art. 75 del D.P.R. 554/99 da parte del direttore tecnico, persona diversa dall’amministratore (restando assorbite le altre censure, tardivi essendo, ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2010, utilizzabili tuttavia quale memoria nella parte in cui aveva illustrato e meglio articolato le censure proposte con il ricorso principale, con conseguente ammissibilità della documentazione con essi depositata);

c) la società Z. s.a.s. di S.R.M. & C. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "I) Sulla presunta Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 2 del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare di quello di par condicio dei concorrenti, di trasparenza e libera concorrenza. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento ad esso sotteso", con cui in sintesi ha: 1) innanzitutto negato l’omessa presentazione, rilevata dai primi giudici, della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità ex art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dichiarazione resa, secondo le modalità del modello A predisposto dall’amministrazione, dalla signora R.M.S., legale rappresentante e socio accomandatario della società, da valere perciò per sé stessa e per l’intera compagine sociale); 2) evidenziato la mancanza nella struttura societaria della figura di direttori tecnici, solo rispetto ai quali la lex specialis prevedeva le dichiarazioni di cui al ricordato articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la relativa funzione essendo svolta dalla predetta signora R.M.S., legale rappresentante e socio accomandatario della società; 3) osservato che il sig. Nicola Rotundo, indicato come direttore tecnico, era in realtà soltanto il responsabile tecnico, funzione che svolgeva anche per altre società (essendo iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 406/1998 per le categorie 1, 2, 4 e 5), così che per tale soggetto non sussisteva l’obbligo della dichiarazione, omessa secondo la sentenza impugnata; 4) evidenziato che, in ogni caso, l’amministrazione appaltante, in presenza dell’equivoca o quanto meno dubbia prescrizione della lex specialis circa l’obbligo della dichiarazione dei requisiti di moralità anche per il responsabile tecnico, avrebbe dovuto consentire l’integrazione della documentazione ritenuta eventualmente carente (evenienza che avrebbe consentito di appurare l’assenza di qualsiasi causa ostativa anche nei confronti del responsabile tecnico, come peraltro risultato dalla dichiarazione allegata all’appello);

d) ha resistito al gravame la società L.A. S.p.A., chiedendone il rigetto, siccome infondato, e spiegando altresì appello incidentale, con il quale sono stati riproposti gli altri motivi del ricorso principale ritenuti assorbiti, nonché quelli proposti con i motivi aggiunti, tutti sostanzialmente imperniati sull’asserita illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

RILEVATO CHE, ad avviso della Sezione, il gravame è manifestamente infondato in quanto:

e) innanzitutto dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento di prova a supporto dell’affermazione secondo cui il legale rappresentante e socio accomandatario della società Z. s.a.s. sarebbe stato anche il direttore tecnico della società stessa, il che rende infondato il primo motivo di gravame circa la asserita sufficienza ed onnicomprensività della dichiarazione resa, ai fini della partecipazione alla gara, secondo il modello A predisposto dall’amministrazione, circa il possesso dei requisiti di moralità ex art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

f) secondo poi un recente arresto della Sezione (26 maggio 2010, n. 3364), dalle cui convincenti conclusioni non vi è motivo di discostarsi: 1) nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è obbligatoria (ex art. 10, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998) la figura del responsabile tecnico, il quale è elemento indispensabile per la qualifica dell’impresa, evidentemente deputato allo svolgimento dei compiti tecnico – organizzativi relativi anche all’esecuzione del servizio commesso da parte dell’impresa, di cui assume, per stessa definizione, la responsabilità sotto altri aspetti, non diversamente dal direttore tecnico previsto dall’art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di imprese di lavori pubblici (cui competono, notoriamente, gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l’esecuzione dei lavori); 2) non sono pertanto ravvisabili significative differenze tra il responsabile tecnico dell’impresa di gestione dei rifiuti ed il direttore tecnico, anche quest’ultimo potendo (ex art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34) essere un soggetto esterno; 3) quando la norma (all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e quindi anche della lex specialis della gara) richiede che lo specifico requisito sia posseduto dal direttore tecnico ha riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto;

g) non può pertanto dubitarsi della correttezza della pronuncia impugnata, tanto più che l’omissione verificatasi è fattispecie del tutto diversa ed incompatibile dalla incompletezza documentale (che sola consente la integrazione documentale, nel rispetto tuttavia del fondamentale principio della par condicio dei concorrenti);

CONSIDERATO pertanto che l’appello deve essere respinto, il che rende improcedibile per carenza di interesse l’appello incidentale, potendosi nondimeno compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla società Z. s.a.s. e sull’appello incidentale spiegato dalla società L.A. S.p.A. avverso la sentenza n. 1341 del 19 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo, dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-04-2011, n. 15111 Attenuanti comuni

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to che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.A., dalle sentenza di primo e secondo grado- rispettivamente da Corte di assise di Catania datata 22.7.2008 e da corte di assise di appello della stessa città datata 14/29.1.2010 – veniva riconosciuto colpevole di omicidio doloso ai danni di V.S., e dei reati, in continuazione, di lesioni dolose ai danni di M.G. e di porto abusivo di coltello e, riconosciute le attenuanti generiche, riportava la condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione.

Il delitto si inquadrava in un contesto topografico ed occasionale particolare, quello del porto di (OMISSIS) dove, in base ad un accordo tra i vari pescatori, si era convenuto di non recarsi a pescare con lo strascico il giorno di (OMISSIS).

L’accordo non era stato rispettato da V.S..

Per questo era stato rimproverato qualche settimana prima dei fatti di causa da C.S., uomo che per la sua anzianità godeva di prestigio nell’ambito del porto. Il litigio tra i due era accidentalmente ripreso, e per le stesse ragioni, il giorno stesso di Natale.

Nel giorno successivo, il (OMISSIS), il fatto, come ricostruito dai giudici di merito: parole pesanti per le stesse ragioni tra M.G., suocero dell’ucciso, ed il gruppo dei C., il primo viene aggredito da uno dei fratelli dell’imputato, Ca.Ag. (anch’ egli indagato per il delitto di omicidio e assolto per non aver commesso il fatto in prime cure, come assolto, insieme ad altri, dal delitto di rissa per insussistenza del fatto). I due vengono alle mani, solo per un momento la lite sembra esaurirsi, il M. volge le spalle e sta per allontanarsi, quando viene colpito alle spalle, con una unica coltellata, da C.A.. Interviene in aiuto del suocero V.S. che si vede però circondato da C. A. davanti e dietro da altri componenti della famiglia C.. Il C.A. sferra in rapida successione tre colpi di coltello, il primo dei quali mortale al cuore. Il gruppo dei C. si da alla fuga, il ferito viene soccorso dal padre, V.M., portato all’Ospedale dove muore poco dopo.

2 – Una tale ricostruzione giudiziale viene basata, a fronte delle molteplici deposizioni testimoniali che fotografano solo momenti di una azione caratterizzata da un accentuato dinamismo di più persone, peraltro riconosciute dai giudici lacunose, frastagliate e sotto molti aspetti reticenti, sulle dichiarazioni rilasciate dal padre e dal nonno della vittima, V.M. e V.S..

Deposizioni queste due ritenute, nel loro nucleo forte, credibili perchè non sovrapponibili e riscontrate per gli aspetti più salienti dagli spezzoni delle altre deposizioni.

In breve V.M., a poca distanza dal luogo dei fatti, assiste all’aggressione di Ca.Ag. contro M. G., accorre, vede C.A. di fronte al figlio S., gli altri Ca.Ag. ed i figli di A. accerchiare il figlio S. che era intervenuto per soccorrere il suocero M.G., vede ancora, nel dinamismo della azione collettiva, l’imputato colpire con il coltello il figlio.

Ad una distanza di pochi metri, V.S., nonno paterno della vittima,seduto in una macchina posteggiata a circa 15-20 metri da presso, vede i C. discutere con M.G., non appena questi si era girato vede Ca.Ag. scagliarsi contro il M. aggredendolo alle spalle, quindi una gran confusione di persone, il figlio Ma. a terra spinto da qualcuno mentre tenta di soccorrere il figlio S., nel mentre il nipote F. litiga con i nipoti di C.S., a cui chiede conto dell’aggressione contro il fratello S., vede, ancora, C.A. con in mano il coltello. Il teste, che ha rilasciato dichiarazioni in sede di indagini preliminari, non potrà, perchè deceduto, deporre in dibattimento.

I giudici di merito prendono in considerazione le dichiarazioni delle altre persone presenti nel luogo, così di V.G. e di V.S., fratelli di V.M., di C. M., non legato da vincoli di parentela con le famiglie C. e V., di M.L., figlio di M.G., di V.F., fratello dell’ucciso. Dalle deposizioni prese in esame sempre i giudici di merito hanno ritenuto che il nucleo forte delle deposizioni di due testi, V.M. ed il di lui padre, S., anche se familiari stretti della vittima, resisteva alle osservazioni critiche della difesa sulla possibilità che i due testi potessero aver veduto l’imputato impugnare, in qualsiasi fase della concitata azione delittuosa, il coltello.

I giudici di merito, poi, escludevano che il fatto contestato potesse qualificarsi omicidio preterintenzionale, a fronte della conclusioni della perizia medico legale, secondo la quale "l’aggressore, di fronte alla vittima, ha sferrato tre colpi con movimenti da destra verso sinistra, la prima a livello della piega sottomammaria sinistra sull’emiclaveare, le altre due in regione ipogastrica sulla paraombelicale e in regione lombare sinistra…".

Per le caratteristiche delle lesioni, per la posizione delle stesse e per l’assenza di segni di difesa, si può ipotizzare che le lesioni siano state provocate da un unico aggressore che posto dinanzi alla vittima ha agito di sorpresa con rapidità di azione. Escludevano ancora quei giudici la possibilità di applicare le tre attenuanti, ex art. 62 c.p., n. 1, 2 e 3, richieste dalla difesa: non i motivi di particolare valore morale e sociale, perchè l’imputato aveva agito per una esplosione di rabbia incontenibile a seguito della frase rivolta dal M. al proprio padre, Se., "e poi vediamo se non si va a mare" in risposta all’ammonimento di quest’ ultimo di rispettare il patto di non andare a pesca a strascico di sabato; non lo stato di ira per il fatto ingiusto altrui, per l’insussistenza di un fatto ingiusto e soprattutto per la azione del tutto sproporzionata posta in essere rispetto a fronte delle ragioni, afferenti alla pesca, dello scontro, non infine il riconoscimento di aver agito per suggestione di una folla in tumulto per l’insussistenza di un tale presupposto.

3 – Con il primo motivo del ricorso per cassazione proposto tramite difensore dall’imputato avverso la decisione, viene denunciata la violazione dell’art. 192 c.p.p. nella misura in cui il giudice di merito ha valorizzato in tesi arbitrariamente le dichiarazioni dei due testi – il padre ed il nonno della persona offesa – per definizione interessate, valorizzando vere e proprie congetture non sorrette da solide massime di esperienza.

Quest’ultima critica investe la premessa del discorso giustificativo giudiziale: l’ambiente della pesca è retto da regole di comportamento omertoso, da un lato, le dichiarazioni acquisite risentono delle inimicizie e rancori tra le due famiglie, quella dei C. e quella dei V.. Poste queste premesse i motivi del ricorso si impegnano in una puntigliosa e diffusissima disamina delle singole deposizioni, trascritte peraltro per l’intero, per segnalarne contraddizioni, intrinseca inattendibilità, omissioni e quant’altro. In particolare V.M. non avrebbe potuto vedere Ca.Ag. dietro il figlio S. nell’atto che l’imputato, postogli di fronte, lo accoltellava, perchè l’ Ag., a dire di M.G., si trovava nel frattempo con le spalle a terra e con sopra se stesso V.G., fratello di Ma., sposato con una sorella del padre dell’imputato, C.S., che secondo la ricostruzione giudiziale avrebbe visto C.A. mentre si scaglia contro Vi.Ma. che accorreva in aiuto del figlio prima che questi fosse accoltellato, ma avrebbe, poi, anche dichiarato controddicandosi di aver visto C.A. avvicinarsi al V.S. quando questa era stato già colpito.

Vi.Se., anch’egli fratello di Ma., avrebbe visto non il solo C.A., ma il predetto insieme ad un figlio dirigersi verso V.S..

V.F. fratello dell’ucciso, contrariamente agli altri testi, dichiara, in una prima deposizione di aver visto solo Ca.Ag., suo fratello A. ed i figli di questi aggredire il fratello S., e non altri, in una seconda invece un gran numero di persone circondare il fratello e di non aver visto i C. aggredire il fratello predetto.

V.S., nonno paterno della vittima, pur avendo invano richiesto la difesa di raccoglierne le deposizioni in incidente probatorio e poi successivamente in dibattimento, si ammalava e quindi decedeva senza poter essere più sentito. Le sue dichiarazioni, rese in sede di sommarie informazioni il 25.2.2005, venivano acquisite al dibattimento.

4 – Con un secondo motivo di ricorso si denuncia l’erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nell’archetipo normativo dell’art. 584 c.p. I colpi erano diretti solo a ferire come dovrebbe desumersi dalle ferite di striscio alla zona addominale ed al fianco sinistro della vittima e dal fatto che la ferita al torace, quella mortale, sarebbe stata determinata dall’impatto accidentale dei due, l’aggressore e l’aggredito, che correvano l’uno incontro all’altro.

5- Con un terzo motivo di ricorso si contesta la violazione di legge penale ed il difetto di motivazione per non essere state riconosciute le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 1, 2 e 3: non la prima, per aver la sentenza depotenziato il valore del fatto che la reazione avvenne per la violazione da parte dei V. di un patto che interessava tutta la comunità dei pescatori e che rispondeva a valori di particolare significato morale: non pescare il sabato per la tutela degli interessi economici di tutta una collettività; non la seconda, per aver erroneamente misconosciuto i giudici di merito il fatto ingiusto della rissa che si era verificata tra i gruppi contrapposti e che aveva provocato lo stato di ira dell’imputato;

non, infine, la terza per essere stato considerato che l’azione in tesi delittuosa era stata compiuta sotto l’emozione psicologica scatenata dalla moltitudine delle persone che si era radunata animata dalla discussione in merito al rispetto del preventivo accordo tra tutti i pescatori, di non uscire il sabato in mare, e pur violato dalla famiglia dei V..

6- Il ricorso non è fondato.

Il tentativo di scandagliare funditus il contenuto delle varie deposizioni testimoniali, per riscontrarne omissioni, contraddizioni, lacune in genere, si svolge lungo lo stesso sentiero percorso dai giudici di merito che quelle omissioni, contraddizioni lacune hanno tutte considerato pervenendo, ciò malgrado,con ragionamento congruo, di certo non manifestamente infondato, ad una posizione di motivata fiducia sulla attendibilità, tra tutte, delle due deposizioni rese dal padre, V.M., e dal nonno della vittima, Vi.

S., attraverso un percorso argomentativo, quindi, che ha tenuto conto delle non collimanti, ed al limite contrastanti altre deposizioni, ma per desumerne – si ripete- la attendibilità intrinseca ed estrinseca. Le regole inferenziali e le ragioni di una tale attendibilità sono state esposte validamente, per essere sorrette da logicità e congruenza.

Invero i giudici di merito non hanno operato alcuna valutazione frazionata delle dichiarazioni dei testi ritenuti attendibili ma le hanno considerate, sia in una dimensione diacronica, in verticale, per saggiarne l’attendibilità intrinseca sia in una dimensione spaziale, in linea orizzontale, nella comparazione con tutte le altre deposizioni per contestarne, di quest’ultime, la contraddittorietà ovvero per rilevarne invece l’inaffidabilità.

Così l’iniziale reticenza, nella immediatezza dei fatti, di Vi.Ma. è stata spiegata per il timore del teste, peraltro successivamente dichiarato, di ulteriori ritorsioni della famiglia C., timore, in forza di una più matura riflessione rimosso, a fronte della riflessione radicata della perdita del figlio.

Peraltro anche dalle prime dichiarazioni la responsabilità dell’accoltellamento era decisamente attribuita fin da subito a Ca.Se. ed ai di lui figli, Ag. ed A..

E la attendibilità del teste è stata, con argomento congruo e logico, ritenuta riscontrata con quanto dichiarato dal padre del teste, S., che, ad una distanza ritenuta del tutto idonea alla vista della azione delittuosa, ha confermato di aver visto , nel corso delle concitate fasi dello scontro, l’imputato impugnare il coltello. Deposizione questa non sovrapponibile certo a quella del figlio, ma proprio per questa ritenuta dai giudici di merito veritiera, perchè non concordata con gli altri familiari. Le cui deposizioni, per la verità tremolanti, non tutte coagulatesi sulla circostanza dell’imputato che impugnava il coltello per colpire ripetutamente, e nelle frazione di secondi, la vittima, dimostrano, da un lato, che nessun accordo a carattere familiare fosse mai intervenuto, dall’altro che le fasi salienti della aggressione potessero ben sfuggire alla osservazione di terzi, per essersi lo scontro svolto nell’arco di un tempo stringente, rapidissimo, a diretto contati degli aggressori e degli aggrediti, dei molti familiari delle famiglie V., M. e C. che si posero intorno ai protagonisti, ognuno per difendere i propri familiari o anche per dividere i contendenti: la scena del delitto si presentava mobile, in rapido dinamismo di tutte le persone presenti, tali da impedire a molti di cogliere il momento topico dell’accoltellamento.

Peraltro solo la deposizione di un teste della difesa, tale Co.Ma. si pone in netto contrasto con la posizione ritenuta in sentenza di Vi.Ma., non vicino al figlio al momento della aggressione, ma ad una certa distanza,quasi a non accorgersi della assembramento sul luogo della lite. Ma i giudici di merito ne ritengono l’inattendibilità con un ragionamento esente da vizi logici denunciabili in sede di legittimità: il Co. era uscito fuori del suo negozio richiamato dal trambusto conseguente al sorgere ed allo svilupparsi dello scontro, tanto che vide V. S. già ferito mortalmente barcollare ed il padre della vittima ad una certa distanza dal figlio accorrere per dargli sostegno. Ma quest’ultima circostanza non è stata ritenuta veritiera a fronte delle dichiarazioni di tutti i testi che quanto meno rappresentano il padre accorrere sul luogo del fatto subito dopo l’aggressione di Ca.Ag. a M.G., precedente all’aggressione di C.A. a V.S..

Peraltro può con sicurezza affermarsi che, pur se non avesse avvertito l’inizio dello scontrosi padre della vittima avrà potuto rendersi conto degli accadimenti anche trovandosi ad una distanza di pochi metri, come ammette lo stesso Co., dal luogo dell’accoltellamento.

Devesi in conclusione affermare che, nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonchè della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche,il che , per quanto sopra detto, non è certo il caso di specie (in termini, Sez. 3, 12.101/6.11.2007, Marrazzo e a., R.v 238016).

Peraltro, come nota finale, non può non considerarsi rilevante, insieme ai giudici di merito, che subito dopo il fatto, tutti i componenti della famiglia C. abbandonarono in tutta fretta il luogo del delitto, dandosi alla fuga e nell’immediatezza sfuggendo alle ricerche della polizia e non contribuendo per nulla alla chiarificazione dei fatti, malgrado la loro presenza, ed in sicura contiguità fisica con l’imputato e la vittima, sul luogo del delitto.

7- Gli ulteriori motivi di ricorso non sono per nulla fondati. La preterintenzionalità del delitto è stata esclusa dai giudici di merito argomentando dalle modalità della azione, dalla ripetitività dei colpi, dalla direzione al cuore del terzo o quarto colpo mortale.

La esclusione delle tre circostanze, insistentemente richieste dalla difesa, è stata supportata da un ragionamento congruo, nel rispetto delle regole più volte espresse da questa Corte: la reazione dell’imputato fu motivata dall’esplosione di rabbia per la risposta che M.G. aveva rivolto al proprio padre, Se., ed il rispetto di un patto circoscritto tra i pescatori e contestato da alcuni non sono circostanze tali da costituire motivi avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali si deve registrare un generale consenso; la provocazione è stata correttamente esclusa valorizzando il dato della evidente sproporzione tra preteso fatto ingiusto ed evento, tale da interrompere il collegamento eziologico, a livello psichico, tra azione e reazione; l’attenuante, infine, dell’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, a parte ogni pur possibile rilievo sulla sussistenza del presupposto, come rilevano i giudici di merito, non è configurabile qualora l’agente abbia concorso e confluito con altri per provocare l’assembramento delle persone e compiere il fatto di reato (in termini, per tutte, Sez. 1, 11.10/19.12.1989, Battistin, Rv 182873).

8 – Deve dichiarasi la prescrizione della contravvenzione contestata al capo d) dell’imputazione – porto di armi da taglio di genere vietato – per essersi il termine prescrizionale, decorrente dal 26.12.2004, maturato alla data del 26.6.2009, giuste le disposizioni, più favorevoli, sostituite dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 comma 1 e 5.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo d) perchè estinto per prescrizione;

elimina la pena corrispondente di mesi due di reclusione e determina la pena in anni 14 e messi 10 di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.