Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16797 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.7.2010 il Tribunale di Brindisi rigettava l’opposizione proposta nell’interesse del fallimento GEPM avverso il provvedimento del Tribunale che aveva respinto l’istanza di revoca della confisca di bene immobile sito in (OMISSIS), disposta nell’ambito della procedura per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale a carico di M.T. e Z.C., sul presupposto che l’immobile in questione doveva intendersi – seppur non formalmente- sostanzialmente nella titolarità dei menzionati. Venivano infatti valorizzate le circostanze che i due avevano stipulato atto preliminare di acquisto del bene, ne avevano il possesso, ne avevano la disponibilità materiale, ne avevano pagato l’intero prezzo a rate, l’avevano ceduto in locazione percependone il canone, avevano regolarizzato la situazione urbanistica, chiedendo il condono edilizio.

Veniva pertanto ritenuto che l’immobile confiscato fosse nella disponibilità dei menzionati, nei termini richiesti dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, che impone un’interpretazione sostanzialistica del rapporto tra beni e preposti. Veniva aggiunto che il terzo interessato (curatore del fallimento), titolare formale del bene, in quanto subentrato nei diritti ed obblighi della società fallita, non poteva invocare a suo favore la buona fede, per rendere inefficace il provvedimento di confisca, atteso che la buona fede rileverebbe nei rapporti tra i coniugi menzionati e la fallita GEPM, mentre il fallimento nessun rapporto ebbe con i prevenuti. Il fallimento, terzo istante, avrebbe dovuto provare che la società fallita non trasferì il bene al proposto, ma la realtà è apparsa nel segno contrario.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa della curatela fallimentare per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e segg., in relazione alla L. Fall., art. 72;

difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa il curatore fallimentare aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal preliminare di vendita ai sensi della L. Fall., art. 72, per acquisire l’immobile all’attivo fallimentare nell’interesse della massa dei creditori, con il che aveva richiesto la declaratoria di inefficacia del provvedimento di confisca. Veniva sottolineato che pur tenendo fermo il diritto dello stato di interrompere la relazione con il bene del soggetto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e quindi il diritto di distogliere il bene dal circuito criminale, non possono però essere soppressi i diritti dei terzi che siano estranei all’attività illecita del proposto, a cui sia applicata la misura di prevenzione antimafia, poichè la salvaguardia del prevalente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo in buona fede.

La confisca poi è esclusa nei confronti di persona estranea al reato, il curatore fallimentare è persona estranea al reato, terzo in buona fede, rivestendo un ruolo pubblico, nell’interesse dei creditori, con il che la difesa sostiene che il sequestro e la successiva confisca del bene avrebbero dovuto essere revocati, a seguito di un pragmatico bilanciamento degli interessi in gioco, supportato da idonea motivazione. Il giudice nel caso di specie si sarebbe sottratto a questo onere motivazionale, mancherebbe una minuziosa ricognizione degli elementi fattuali, anche prognostici, dovendo esser valutati la compressione del diritto del reo e la concorrenza dei diritti dei terzi. Lo scioglimento del contratto preliminare ex L. Fall., art. 72 scongiurerebbe dal pericolo che il bene possa ritornare nelle mani del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

Secondo la difesa poi tutto ruota attorno al comportamento uti dominus tenuto dai coniugi promissari acquirenti, a cui però non venne mai trasferita la titolarità formale del bene, con la conseguenza che il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare, in forza di un potere pressochè incondizionato ed insindacabile. Poichè il bene non venne mai trasferito al proposto, essendo rimasto nella titolarità della società fallita, la confisca non può avere ad oggetto un diritto di contenuto diverso da quello che faceva capo al precedente titolare, nè lo stato può legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento in oggetto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso:

l’immobile è stato ritenuto correttamente nella titolarità sostanziale di M. e Z.; a seguito del fallimento la procedura fallimentare non poteva interferire nell’attività dell’amministratore dei beni sottoposti alla procedura di prevenzione patrimoniale che congela i beni, senza consentire che vengano rimessi in circolo, ancorchè a favore dei terzi creditori. Il mancato avviso al curatore fallimentare della pendenza della procedura relativa a misura di prevenzione incidente sui beni patrimoniali rientranti nella disponibilità di persona indiziata di appartenere ad associazione mafiosa non produce alcuna nullità del procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui sulla procedura fallimentare deve prevalere la procedura preventiva, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia – a fortiori – quando sia stato dichiarato successivamente alla sottoposizione del bene a vincolo reale (cfr.

Cass. sez. prima 26.5.2006, n. 18955), come è avvenuto nel caso di specie. Tale priorità è ispirata dall’esigenza di privilegiare l’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, rispetto all’interesse meramente privatistico della "par condicio creditorum" perseguito dalla normativa fallimentare. Il superiore interesse muove altresì dall’esigenza di evitare che il bene venga rimesso in circolazione e meno che meno ritorni nella disponibilità del presunto mafioso, atteso che se è vero che il fallito perde la amministrazione e la disponibilità del bene, è altrettanto vero che la titolarità rimane in capo suo e che la disponibilità dello stesso può essere riacquistata, una volta che risulti un attivo al termine della procedura concorsuale.

Tale interpretazione muove da un equo bilanciamento degli interessi e dunque non si scontra con i diritti dei terzi, sicuramente compressi ma non "indebitamente" come sostenuto dalla difesa; non vale ad opinare diversamente il richiamo alla L. Fall., art. 72 ed agli arresti giurisprudenziali sul punto, con riguardo al contratto preliminare di compravendita in caso di fallimento del promittente venditore, norma che trova applicazione in contesti in cui – come detto – la procedura fallimentare non interferisce con la procedura di prevenzione ex L. n. 575 del 1965.

Nessuna forzatura del dato normativo è quindi dato di apprezzare nell’operato del Tribunale di Brindisi, nè alcun deficit motivazionale è riscontrabile nel provvedimento impugnato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 18-05-2011, n. 19629

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Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo su gravame proposto dai coniugi S.C. e L.D. avverso la sentenza di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili di falso ideologico in atti pubblici per avere, secondo l’accusa, formato due false ricevute di raccomandate fatte figurare, mediante l’apposizione di un timbro vero, come spedite il (OMISSIS), confermò il giudizio di penale responsabilità della S. mentre mandò assolto per non aver commesso il fatto il L., essendo risultata escluso che costui fosse dipendente dall’ufficio postale dal quale le raccomandate apparivano spedite e avesse quindi, in detta qualità, potuto aver parte nella commissione del reato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della S., denunciando violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d) sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che, una volta esclusa la corresponsabilità del L., a suo tempo basata soltanto sul fallace presupposto della sua qualità di dipendente dell’ufficio postale, non sarebbe stato possibile affermare la penale responsabilità della S. senza che risultasse individuato il soggetto appartenente all’ufficio postale che, su istigazione della donna, avesse materialmente realizzato il falso, peraltro non qualificabile – si sostiene – come falso in atto pubblico sia per il suo contenuto sia per la qualità del soggetto agente.
Motivi della decisione

– che va preliminarmente osservato, trattandosi di questione attinente alla qualificazione giuridica del fatto e pertanto rilevabile anche d’ufficio in questa sede, che il falso di cui è causa, stando agli elementi di fatto emergenti dalle sentenze di merito, ha natura di falso materiale e non di falso ideologico, atteso che le ricevute in questione o erano in tutto materialmente false o, se vere (nel senso che le raccomandate erano state effettivamente ricevute dall’ufficio postale), erano state materialmente alterate nella data;

– che, ciò posto, una volta esclusa la partecipazione al fatto del soggetto erroneamente ritenuto investito della qualifica pubblicistica, ed in assenza di elementi che facciano apparire come necessaria la consapevole partecipazione di altro soggetto, non identificato, investito di detta qualifica (non essendo, a tal fine, con ogni evidenza, sufficiente il solo fatto che la falsa data di spedizione sia stata apposta con un timbro vero, di cui anche un soggetto estraneo all’ufficio ben avrebbe potuto avere la occasionale e momentanea disponibilità), ne deriva che il reato addebitato alla ricorrente non può che essere qualificato come falso materiale in atti pubblici commesso da privato e pertanto punibile (avuto riguardo all’avvenuta concessione delle attenuanti generiche che elide la rilevanza dell’aggravante correlata alla ritenuta attribuibilità di atti fidefacienti alle ricevute in questione), con la pena massima di anni quattro di reclusione;

– che pertanto il reato, come sopra qualificato, è soggetto alla prescrizione massima di anni sette e mesi sei, ampiamente decorsa già alla data della sentenza di secondo grado, risalendo il fatto, secondo la contestazione, ad epoca di poco successiva al 16 maggio 1996; il che rende priva di rilevanza, nella fattispecie, la questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 117 Cost., sollevata all’odierna udienza dal rappresentante della procura generale presso questa Corte e già ritenuta, in altre occasioni, non manifestamente infondata.
P.Q.M.

La Corte, qualificato il fatto come falso materiale in atto pubblico commesso da privato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22160

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.F. F. avverso la sentenza emessa in data 23.2.2010 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella in data 24.9.2009 del GIP del Tribunale di Civitavecchia, all’esito del giudizio abbreviato, con la quale il S. veniva riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per aver detenuto complessivi gr. 171,1 netti sostanza stupefacente del tipo "cannabis", corrispondenti a g. 8,409 di principio attivo, da cui si sarebbero potute ricavare n. 336 dosi singole medie ( (OMISSIS)) e condannato, con circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

Denunzia l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione trattandosi di stupefacente detenuto ai fini di uso personale, come reiteratamente sostenuto dall’imputato; nonchè In relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche nonchè manifestamente infondate.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che si sono limitate a riproporre in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). La Corte territoriale, invero, ha fornito adeguata replica alle censure suddette, laddove ha rilevato che il numero di dosi ricava bili (336) rappresenta un dato ponderale inconciliabile con la prospettata destinazione ad uso personale, anche alla luce della nota degradabilità nel tempo degli effetti stupefacenti di sostanze come la marijuana. Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata su significativi e logici presupposti che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39268, Rv.

241986). Peraltro, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, ed in assenza di peculiari elementi che consentano di avvalorare l’ipotesi della destinazione ad uso personale è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, che nel caso di specie si apprezza come del tutto congrua ed esaustiva (Cass. pen. Sez. 6, 19.4.2000 n. 6282, Rv. 216315).

Del pari è stata correttamente esclusa l’applicabilità dell’impetrata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ancora per il predetto ed assorbente dato ponderale:

infatti, è orientamento consolidato di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, che il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. 4, 21.11.2007, n. 47188;

v. anche Sez. 4, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n. 17).

Nel caso di specie il dato ponderale (171,1 grammi netti di stupefacente, idonei a confezionare n. 336 dosi medie) è decisamente elevato e già da solo preclusivo del riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 616 Istruzione pubblica

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e l’avvocato dello stato A. Risi per l’amministrazione resistente.
Svolgimento del processo

Il minore A.F. è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104 del 1992.

Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.) ha proposto, per l’anno scolastico 2009/2010, il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.

Al minore è stato invece assegnato un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quelle richieste e insufficienti a garantire il suddetto rapporto 1/1.

Da ciò l’odierno ricorso, col quale si chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l’accertamento del diritto del minore alle ore di sostegno richieste, nonché quello al risarcimento dei danni patiti.

A sostegno della domanda si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2010 la causa su richiesta delle parti è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio rileva d’ufficio che, come emerge dalla nota 15/12/2010 n. 7871/B19, depositata in giudizio dall’intimata amministrazione, a far data dal 9/12/2010, al minore A.F. è stato attribuito un numero di ore di sostegno sufficienti a garantire il dovuto rapporto 1/1.

Sotto il profilo impugnatorio il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Resta da giudicare la domanda risarcitoria, atteso che il rapporto 1/1, come più sopra rilevato, è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti solo a far data dal 9/12/2010, anziché dall’inizio dell’anno scolastico.

A tal fine occorre previamente verificare l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di attribuzione di ore di sostegno in misura ridotta rispetto a quelle richieste.

Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l’operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta della scuola formulata nel Progetto Educativo Personalizzato è illegittimo (cfr. TAR Sardegna, I Sez., 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571).

Non resta pertanto che richiamare le motivazioni esplicitate nei richiamati precedenti.

"La questione dedotta con giudizio può ormai risolversi con mero richiamo alle conclusione ed alle argomentazioni a sostegno individuabili nella sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80.

Premessa al giusto decidere è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui "Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati".

Ha rammentato il giudice costituzionale che, sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno.

E’ sufficiente, sul versante degli obblighi internazionali, rammentare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione". Diritto, specifica la Convenzione, che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile.

Più stringente l’Ordinamento interno.

In attuazione dell’art. 38 comma 3 Cost., il diritto all’istruzione dei disabili ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 – riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato.

Se si tiene in giusto conto il testo dell’art. 38 comma 3 Cost. ("Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avanzamento professionale"), il diritto del disabile all’istruzione si configura come un "diritto fondamentale"; che va assicurato mediante "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione" (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato giusta la previsione dell’art. 38 comma 4 Cost. secondo cui "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

Rammenta ancora la Corte Costituzionale (sent. n. 52 del 2000) che fra le misure previste dal Legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili.

In particolare, per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 40 comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni – docenti, criterio numerico invero sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate", introdotto dall’art. 1 comma 605 L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Quanto alle norme che hanno portato a negare nel caso il numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010 cit.) ha così statuito: "L’art. 2 commi 413 e 414 L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga… in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario".

La sentenza della Corte Costituzionale conferma, nella sostanza, la lettura "costituzionalmente orientata" già data dall’art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244 del 2007 (TAR Liguria Sez. II 15 aprile 2010 n. 1804 e 18 marzo 2010 n. 1183), secondo cui tale norma non ha inciso sul diritto all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile, giacchè è disposizione che ha posto misure organizzative fermo restando il rispetto dei principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla L. n. 104 del 1992 e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili (così il comma 413).

Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328)".

Quanto alla colpa dell’intimata amministrazione nel disporre l’avversata decurtazione delle ore di sostegno, è qui sufficiente rilevare che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta quando ormai la normativa di riferimento era venuta meno per effetto della citata sentenza del giudice delle leggi n. 80/2010.

Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).

I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187).

Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Il danno può essere quantificato, in via equitativa, tenendo conto del periodo di carenza del pieno sostegno (nel caso, di pochi mesi, stante il tardivo riconoscimento del rapporto 1/1 da parte dell’amministrazione scolastica), nonché del numero differenziale delle ore di sostegno illegittimamente negate (nella specie il 50% di quelle dovute).

Sulla base dei predetti parametri, il Collegio, in accoglimento della proposta domanda risarcitoria, ritiene di dover equitativamente liquidare, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile la domanda impugnatoria proposta con l’odierno ricorso ed accoglie quella risarcitoria, per l’effetto dichiarando il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall’intimato Ministero, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.000,00 (duemila).

Condanna il medesimo Ministero al pagamento di spese e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre a IVA e CPA e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.