Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25944 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.10.10 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna emessa il 17.10.06 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di D.M. per i delitti p. e p. ex artt. 474 e 648 cpv. c.p. aventi ad oggetto occhiali recanti marchi contraffatti, reati accertati il 27.5.03.

Personalmente D.M. ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione perchè, nonostante il contrario avviso di consolidata giurisprudenza, aveva ritenuto irrilevante nell’ottica del reato p. e p. ex art. 474 c.p. il falso grossolano di cui pur aveva parlato la pronuncia di prime cure. Inoltre, il reato era estinto per prescrizione maturata il 27.11.10. 1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, in quanto basato sull’erroneo presupposto della rilevanza della grossolanità del falso anche in materia di prodotti recanti marchi contraffatti: va invece ricordato che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, l’art. 474 c.p. tutela in via principale e diretta non l’acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno od i prodotti industriali che ne garantiscono la circolazione.

In altre parole, l’art. 474 c.p. (ma il discorso coinvolge anche l’art. 473 c.p.) è norma incriminatrice attinente a reato plurioffensivo che mira ad evitare non solo l’inganno dei consumatori, ma anche l’usurpazione del segno distintivo, poichè quanto più si diffonde la circolazione dei prodotti con marchi contraffatti tanto più si svilisce l’affidabilità di quelli autentici; ciò evidenzia come la possibilità di confusione vada vista con riferimento non al momento dell’acquisto, concluso in particolari condizioni (per lo più mercatini rionali, ambulanti e a prezzo nettamente inferiore a quello dei prodotti originali), ma alla visione degli oggetti nel loro successivo utilizzo, rispetto al quale la grossolanità dovrebbe essere valutata in relazione ad un numero indistinto di soggetti, sicchè non è in concreto apprezzabile (Cass. Sez. 5^ n. 33324 del 17.4.2008, dep. 11.8.2008; Cass. n. 31451/2006; Cass. n. 22543/2006; Cass. n. 34652/2005; Cass. N. 49835/2004; Cass. n. 39863/2001; Cass. n. 13031/2000; Cass. n. 3028/99).

La giurisprudenza genericamente invocata in ricorso afferma altro da quel che suppone il ricorrente, limitandosi a ricordare che non è punibile solo la contraffazione che si concreta – e non è questo il caso – in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.

2- L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la prescrizione maturata (quanto al delitto p. e p. ex art. 474 c.p.) posteriormente alla sentenza impugnata.

Valga, infatti, in proposito il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1^ n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4^ n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).

Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).

3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 06-12-2011, n. 26230 Somministrazione di energia elettrica Consumatori

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 369 del 3 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taurianova, che aveva accolto la domanda di N. F., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". 2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c..

3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).

Al ricorso, che propone tre motivi, la parte intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deducono due censure, la prima di "violazione dell’art. 1339 c.c., in relazione alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 n. 3 c.p.c.)": si sostiene che l’art. 1339 c.c., non consentirebbe l’inserimento automatico dell’art. 6, comma 4 della detta delibera nel contratto di utenza, sia perchè l’integrazione sarebbe consistita nel sopperire ad una lacuna della volontà negoziale, sia per essere la delibera generica, sia perchè per la sua violazione era prevista una sanzione diversa.

Con una seconda censura si lamenta "violazione degli artt. 1182 e 1196 c.c., in rapporto alla Delib. AEEG n. 200 del 1999, art. 6, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)" e si sostiene che la delibera avrebbe avuto carattere programmatico e non precettivo e, dunque, non avrebbe potuto integrare il contratto di utenza.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione riguardo ad un comportamento dell’Enel che avrebbe rappresentato ottemperanza alla delibera.

Con un terzo motivo si denuncia che erroneamente, una volta postasi nell’ottica dell’integrazione, la pronuncia impugnata avrebbe rilevato anche che era rimasto inadempiuto l’obbligo di informazione del consumatore sul pagamento gratuito delle bollette.

2. Le due censure proposte con il primo motivo, afferendo entrambe alla questione della idoneità dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondate per quanto di ragione al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giungo 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo della stessa questione in una controversia di identico tenore, nonchè di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.

Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è concluso che deve escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c., ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c., sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto". 3. Il ricorso dev’essere, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario delle prime due censure, perchè erroneamente il Tribunale ha attribuito alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza e, quindi, ha desunto l’esistenza dell’inadempimento.

Gli altri due motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dalla parte qui intimata debba essere rigettata.

Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo al primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda di N.F.. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento (Euro 600,00), di cui duecento (Euro 200,00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27898 Impugnazione

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Svolgimento del processo

S.P.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta. Espose che nel tardo pomeriggio del giorno 11 gennaio 1998, mentre percorreva la rampa di scale che dall’interno dell’edificio portava all’uscita, era scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di illuminazione nonchè dei detriti e dei calcinacci che imbrattavano il percorso.

Nella contumacia dell’Ente, il giudice adito, con sentenza del 4 giugno 2002, rigettò la domanda.

Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d’appello, in data 12 dicembre 2005, in riforma della decisione impugnata, ha condannato il convenuto al pagamento in favore della S. della somma di euro 19.000,00, oltre interessi e spese.

Avverso detta pronuncia hanno proposto separatamente ricorso per cassazione S.P.P. e il Comune di Roma.

La S. ha formulato un unico motivo.

Il Comune di Roma ne ha articolati due.

La S., nel resistere con controricorso al ricorso della controparte, ha proposto, con atto notificato il 15 febbraio 2007, ricorso incidentale affidato a un solo mezzo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza. Peraltro, il loro sovrapporsi temporale pone la necessità di definire l’oggetto del contendere.

2 La S. ha eccepito in memoria l’improcedibilità dell’impugnazione del Comune, per violazione dell’art. 333 cod. proc. civ., avendo l’Ente consegnato il ricorso per la notifica il 17 gennaio 2007, benchè il giorno prima avesse ricevuto quello da essa medesima inoltrato.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ,, implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le impugnazioni successivamente proposte avverso la stessa sentenza, di talchè queste inevitabilmente assumono carattere incidentale; che, pertanto, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, gli altri litisconsorti, ai quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro eventuali impugnazioni nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 citato codice; che, tuttavia, l’inosservanza di tale prescrizione, in ragione della mancanza di una espressa affermazione legislativa di essenzialità del requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, con la conseguenza che – una volta disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ. – l’inosservanza medesima non impedisce la conversione del secondo ricorso in ricorso incidentale, sempre che esso risulti proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, e tanto per l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (confr. Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 27887); che, in sostanza, solo nell’ipotesi, che qui non ricorre, di mancata riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima, una volta intervenuta, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell’incidentalita delle impugnazioni successivamente proposte (confr. Cass. sez. un. 7 luglio 2009, n. 15843).

3 E’ invece inammissibile il ricorso incidentale della S.. E invero, la consumazione del diritto di impugnazione, conseguente alla proposizione di un ricorso principale per cassazione, esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa introdurre nuovi e diversi motivi di censura rispetto a quelli avanzati con il ricorso originario, ovvero reiterare i motivi già prospettati, mediante la notifica di un successivo ricorso incidentale che, pertanto, va dichiarato inammissibile (Cass. civ. 12 giugno 2006, n. 13585; Cass. civ. 28 luglio 2005, n. 1581).

4 Passando quindi ad esaminare le impugnazioni incrociate della S. e del Comune di Roma, da qualificarsi, per quanto testè detto, l’una principale e l’altra incidentale, l’unico motivo di ricorso di S.P.P., con il quale sì denuncia violazione degli artt. 2059 e 2051 cod. civ., nonchè dell’art. 185 cod. pen., in relazione alla omessa liquidazione del danno morale, è infondato perchè la quantificazione operata dal giudice d’appello – che ha attribuito il complessivo importo di Euro 19.000,00, di cui Euro 15.000,00, per invalidità permanente, pari al 10% della capacità lavorativa generica – applica correttamente il principio, ribadito dalle sezioni unite di questa Corte, della omnicomprensivita della categoria del danno non patrimoniale da lesione della salute, con conseguente preclusione a forme di ristoro che si traducano in duplicazioni risarcitorie attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (confr. Cass. civ. 11 novembre 2008, n. 26972). Nè d’altra parte la ricorrente ha evidenziato particolari profili del contesto fattuale di riferimento di cui il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno, profili che renderebbero la liquidazione operata nella sentenza impugnata non satisfattiva dei danni da essa, in concreto, effettivamente subiti.

5 Quanto al ricorso del Comune di Roma, il primo motivo, con il quale l’Ente lamenta violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta validità dell’atto introduttivo del giudizio, benchè in esso fosse indicata una data a comparire anteriore a quella della notifica della citazione, è privo di pregio alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l’errata indicazione in citazione della data dell’udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica, non integra un’ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l’errore sia, per la sua grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l’uso dell’ordinaria diligenza, come errore materiale, di talchè il convenuto, ancorchè non esperto di diritto, possa facilmente rendersi conto che l’anno indicato è, in realtà, quello immediatamente successivo alla notifica (confr. Cass. civ. 9 maggio 2006, n. 11780; Cass. civ. 11 agosto 2004, n. 15498; Cass. civ. 12 novembre 2003, n. 17023). Ne deriva che la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

6 Parimenti infondato è poi il secondo motivo, con il quale il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2051 cod. civ., nonchè vizi motivazionali, contesta l’applicazione della presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica richiamata.

Contrariamente all’assunto dell’impugnante, invero, l’affermazione del giudice di merito – secondo cui, una volta dimostrato che la caduta si era verificata lungo la scala di un edificio di proprietà dell’Ente, a causa della mancanza di illuminazione nonchè della presenza di calcinacci sui gradini, spettava al convenuto provare di avere adottato tutte le misure idonee a scongiurare danni a terzi, prova che, nella fattispecie, non era stata fornita – applica correttamente i principi che presidiano la materia, principi in base ai quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde e dall’accertamento del carattere colposo del comportamento del custode e dall’accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento, di talchè essa sussiste, in definitiva, in relazione a tutti i danni cagionati dalla res, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

7 Per il resto le critiche, nella parte in cui si appuntano contro il riconoscimento di tale rapporto, attengono a valutazione di stretto merito, incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, l’apprezzamento del decidente sia sorretto da un apparato argomentativo adeguato e logicamente coerente (confr. Cass. civ. 10 maggio 2005, n. 9754).

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati. L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso n. 2490 del 2007 e il ricorso n. 3343 del 2007; dichiara inammissibile il ricorso n. 5513 del 2007. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 746 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto: a) la decisione in ordine alla proroga o meno dell’efficacia del permesso di costruire è atto che presuppone l’acclaramento della sussistenza o meno delle circostanze indicate nell’articolo 15 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come quella su una variante postula una mera verifica di compatibilità urbanisticoedilizia del progetto, acclaramenti che nel caso di specie difettano; b) le sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento del contributo di costruzione sono indicate nell’articolo 42 e non comprendono la decadenza del titolo né, quindi, il diniego di assentimento della sua proroga o di varianti;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso vada accolto e gli atti impugnati annullati;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Ausonia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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