T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 1276 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato l’11.04.2011 e depositato il successivo 21.04.2011, la srl B.H. (da ora anche solo la società) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con cui l’intimata amministrazione ha respinto la richiesta di permesso di costruire ai sensi della normativa regionale per il recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti (L.R. n. 13/2009), presentata dalla stessa società il 14.10.2010.

L’intervento denegato era relativo a: "trasformazione sottotetto ad uso deposito in camere da letto, in immobile ad uso albergo" (cfr. domanda PG 794892/2010 agli atti).

La determinazione comunale impugnata è fondata sul presupposto che la porzione di edificio (il sottotetto), oggetto dell’intervento di recupero, non risultava ultimata entro la data del 31.3.2005, imposta dalla legge n.13 cit. per usufruire delle valorizzazioni del patrimonio edilizio ivi contemplate.

A deporre nel senso della mancata ultimazione nei prescritti termini, vi sarebbe, stando alle premesse dell’atto impugnato, la circostanza che la stessa proprietà avrebbe presentato in Comune in data 20.11.2007 la comunicazione per cui i lavori oggetto della DIA 7381/2004, e ss. varianti, "sono stati ultimati in data 21 settembre 2007".

Avverso il diniego comunale è interposto l’odierno gravame, affidato ad un unico motivo, che fa leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per violazione di circolari ed errata motivazione.

Si è costituito il Comune di Milano controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’odierno giudizio, come evidenziato dalla stessa difesa esponente, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 luglio 2009 n. 13, recante "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia".

Ebbene, detta norma prevede, nella parte che qui interessa, che:

"È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;…".

Da una piana interpretazione del succitato testo si ricava che, per potersi avvalere del recupero edilizio e funzionale in esame, è necessario dimostrare la ricorrenza di due presupposti, posti in ordine di successione logica e rappresentati da:

1) l’esistenza di un edificio o porzione di edificio ultimati alla data del 31.3.2005;

2) l’esistenza di volumetrie e superfici edilizie utilizzabili.

Che l’accertamento dell’esistenza del primo presupposto debba precedere quella del secondo è di tutta evidenza, non soltanto, valorizzando l’ordine seguito dallo stesso legislatore, ma anche sulla base di un’interpretazione logico- sistematica della norma, poiché il concetto stesso di recupero postula il riferimento ad un quid oggettivamente esistente e definito nella sua individualità (cfr. la giurisprudenza che si è sviluppata a proposito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato, disciplinati per la prima volta dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, ove è stata sottolineata la necessità della previa individuazione degli immobili destinati agli interventi attraverso il "piano di recupero", pena la illegittimità di quest’ultimo, ove, ad es. "…riguardi un’area quasi completamente inedificata e non immobili degradati": così, Consiglio di Stato IV^, 19 aprile 2000, n. 2336).

Altrettanto evidente è, poi, la circostanza che il legislatore abbia voluto indicare il parametro di riferimento degli interventi de quibus avendo riguardo ad una duplice fattispecie, a seconda che il recupero abbia ad oggetto l’edificio o una sua porzione.

Tale specificazione deve essere adeguatamente valorizzata, nel senso che, laddove la domanda di recupero abbia ad oggetto l’intero edificio, la ultimazione entro la data del 31.3.2005 andrà ad esso riferita, mentre qualora, come nel caso in esame, la domanda di recupero concerna una "porzione di edificio", l’ultimazione alla predetta data non potrà che riferirsi alla ridetta porzione.

Ebbene, nel caso in esame, non v’è dubbio che la domanda di intervento, presentata il 14.10.2010 ai sensi della legge regionale n.13/2009 (cfr. doc. n. 1 allegati del Comune), riguardi una porzione dell’edificio posto in Milano, C.so Italia n.11, ivi indicato come "sottotetto". Lo stesso sottotetto che, all’incirca sei anni prima, era stato interessato dalla D.I.A. (presentata il 17.09.2004; doc. n. 7 all. Comune) avente ad oggetto, tra l’altro, la "creazione di sottotetto s.p.p. ad uso deposito, archivio, locali tecnici". La stessa D.I.A., sia pure integrata da successive varianti, per la quale, in data 20.11.2007, la società ha presentato in Comune la dichiarazione di fine lavori (cfr. all. n. 9 doc. depositati dal Comune), comunicati ultimati in data 21 settembre 2007.

La riportata successione degli eventi che hanno interessato la porzione immobiliare de qua, non può che indurre il Collegio a rilevare l’assenza, nel caso in esame, proprio del primo presupposto cui la citata legge regionale n.13/2009 àncora la possibilità di avvalersi del recupero edilizio e funzionale ivi disciplinato, rappresentato, come detto, dalla ultimazione entro la data del 31 marzo 2005, della porzione di edificio interessata dall’intervento di recupero.

A diversa interpretazione non inducono le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) elaborate dalla Regione e richiamate dalla ricorrente, poiché esse (cfr. stralci allegati da entrambe le parti), o si riferiscono all’ipotesi (ben evidenziata nella domanda riportata in grassetto: "che cosa si intende per "edifici ultimati alla data del 31.3.2005…") diversa da quella qui considerata della "porzione di edificio", oppure riguardano l’altro presupposto richiesto per avvalersi del recupero in questione, rappresentato dalla "volumetria esistente", che non risulta coinvolto dall’odierno thema decidendum, tanto che lo stesso provvedimento impugnato dà atto di condividere le osservazioni espresse sul punto dalla società, precisando come "i rilievi posti dall’amministrazione comunale non interessano questo aspetto".

Analogamente inconferenti risultano, infine, le considerazioni espresse facendo leva sulla circolare n.1/2010 del Comune di Milano, anch’esse incentrate sul concetto di "volumetria esistente" e, dunque, estranee alla materia del contendere che, come già ribadito, verte sull’altro, distinto presupposto su cui fa leva la normativa in esame, rappresentato dal concetto di "ultimazione" della "porzione di edificio" oggetto di recupero.

Per le precedenti considerazioni, il motivo di ricorso si appalesa infondato.

Conseguentemente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, valide ragioni, attesa la novità delle questioni affrontate, per compensare interamente le spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20072 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 29 marzo 2006 e notificata il 7 luglio 2006, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’opposizione proposta dalla Banca di Legnano s.p.a. allo stato passivo della Amministrazione Straordinaria della Cariboni Paride s.p.a., riconoscendo al credito di Euro 215.858,34, già ammesso al passivo in via chirografaria, la prelazione ipotecaria, anche per gli interessi.

2. Avverso tale sentenza la Cariboni Paride s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto, con atto notificato il 18 luglio 2006, ricorso a questa Corte, basato su cinque motivi. Resiste la Banca di Legnano spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. Il collegio ha disposto redigersi motivazione semplificata.

4. L’eccezione, sollevata dalla ricorrente in memoria, di tardività della notifica del controricorso è infondata. Nella specie il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., deve ritenersi sospeso, L. n. 742 del 1969, ex art. 1, durante il periodo feriale, non essendo applicabile nè la deroga disposta dalla L. n. 95 del 1979, art. 6 (che opera solo in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza) nè, in ragione della natura del credito azionato, quella prevista dalla L. n. 742, art. 3. 5. Esaminando i motivi della impugnazione proposta – con i quali si denunziano, rispettivamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, e segg., della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, nonchè vizi di motivazione – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 29 marzo 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; Id. n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazìone della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli elementi suindicati, si che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 21967

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rtt. 3 e 111 Cost..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 2/5/2002, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento di G. P. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena, dichiarava l’inefficacia delle rimesse in conto corrente effettuate dal fallito nel periodo compreso tra l’1/1/1994 ed il 10/8/1994, per la complessiva somma di L. 54.409,40.

Interponeva appello la Banca, deducendo 1’inesistenza della scientia decoctionis e la non revocabilità di alcune rimesse, da cui, in subordine, la riduzione dell’importo di cui alla pronuncia.

Il Fallimento si opponeva all’impugnazione. Veniva disposta ed espletata C.T.U. contabile. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 20/1-21/3/2006, in accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda del Fallimento, ritenendo non sufficienti a dare certezza ragionevole non solo della conoscenza da parte della Banca, ma anche della stessa esistenza di uno stato di insolvenza, gli elementi presuntivi utilizzati dal Tribunale per ritenere provato il requisito soggettivo (ovvero, l’iscrizione di ipoteche, anche recenti, da parte di altri istituti di credito; la riduzione del fido di conto corrente da L. 50 a 28 milioni nel dicembre 1993, e nel febbraio dell’anno seguente, la revoca), rilevando che la revoca del fido, formalmente datata al 28/2/1994 – vedi la relazione del C.T.U. – costituiva dato insignificante, in quanto superato dal comportamento successivo della Banca, che aveva a più riprese consentito sconfinamenti rilevanti, addirittura attraverso prelevamenti di sportello,di entità cospicua (tra gli altri, prelievi di L. 32.000.000 del 13/4/94 e di 20.944.000 del 9/5/1994), e che nei mesi successivi, sino a quello antecedente al fallimento, il conto presentava un saldo attivo, addirittura in crescita, sino a 45 milioni circa, a fronte di quello negativo di 36 milioni di qualche mese prima; che neutro era il dato delle ipoteche e peraltro, significativo era che la prima ipoteca fosse stata iscritta a favore della Banca Nazionale del Lavoro il 3/3/94, pochi giorni dopo la revoca del fido da parte di Montepaschi, il che rendeva plausibile l’ipotesi che il ricorso ad altra Banca e la dazione di ipoteca costituissero una reazione del cliente al pericolo di rimanere a corto di liquidità.

Ricorre il Fallimento, sulla base di tre motivi. La Banca Monte dei Paschi ha depositato controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, L. Fall. e dell’ art. 2727 c.c., in relazione alla prova della scientia decoctionis da parte della Banca.

Secondo il ricorrente, la Corte del merito ha errato nella interpretazione dell’art. 67 L. F., richiedendo la "certezza ragionevole" e non una mera probabilità identificata con la "conoscibilità", ai cui fini rilevano la qualità e le specifiche conoscenze tecniche del creditore. La Corte del merito ha ritenuto non sufficienti a dare certezza ragionevole gli elementi presuntivi forniti dalla Curatela, quali la revoca del fido il 28/2/1994 e l’iscrizione di ipoteca da parte di altri Istituti di credito: quanto al primo elemento, lo stesso è ritenuto elemento presuntivo idoneo a dare la prova in oggetto, quanto al secondo, i Giudici fiorentini hanno omesso di considerare che si trattava di ipoteca giudiziale e non volontaria, accesa a seguito di decreto ingiuntivo, seguita da ben sei ipoteche iscritte a seguito di decreti ingiuntivi, che, come tali,devono essere segnalate alla Centrale Rischi.

1.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento denuncia vizio di motivazione insufficiente, con riferimento alla valutazione delle ipoteche giudiziali iscritte a carico del patrimonio del correntista bancario, atteso che l’argomentazione che la prova relativa alle ipoteche giudiziali "è un dato neutro, che può significare tanto uno stato di ristrettezza economica, quanto uno stato di vitalità finanziaria ed imprenditoriale", è apodittica e priva dell’indicazione dei principi logici e giuridici che possano consentire di operare un controllo sull’iter seguito.

1.3.- Con il terzo motivo, il Fallimento si duole della contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte fiorentina, nel passaggio motivazionale sopra riportato, omesso di valutare la natura giudiziale delle ipoteche, che non possono mai essere considerate sintomo di vitalità imprenditoriale ed economica. 2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Premesso che al ricorso trova applicazione ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c. come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 si deve rilevare che il motivo si chiude con quesito di diritto che tale non è, limitandosi a richiedere alla Corte se possa e debba ritenersi assolto dalla Curatela all’onere probatorio relativo alla scientia decoctionis "anche sulla base degli elementi presuntivi offerti dalla Curatela a titolo di prova", il che da un canto, se inteso sul piano teorico, costituisce un principio del tutto generico neppure conferente con l’espositiva del motivo; se inteso in senso concreto, ovvero nel senso di richiedere alla Corte se sia stato assolto a detto onere probatorio, sulla base degli elementi offerti,, è una richiesta di apprezzamento di fatto. E’ principio consolidato, come tra le ultime ribadito dalla pronuncia delle S.U. 20360/2007 (conf. 2658/08 e 20360/07), che il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, si che dalla lettura dello stesso si possa comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal Giudice, formulata in modo tale che dalla risposta, affermativa o negativa che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

A riguardo, premesso che nel motivo è rinvenibile il momento di sintesi nella parte in grassetto alle pagine 15-16, quale indicazione riassuntiva e sintetica che costituisce un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo) così, tra le tante le pronunce 27680/2009 e 8897/2008), deve peraltro rilevarsi, in modo del tutto assorbente di ogni ulteriore questione, che la parte ricorrente non ha inteso censurare le statuizioni della Corte del merito relative alla valutazione degli altri due elementi presuntivi tenuti presenti, ovvero i prelievi e l’andamento positivo del conto corrente, si che la censura viene a perdere il requisito della decisività. Ed infatti, l’elemento presuntivo oggetto della denuncia del vizio motivazionale è stato valutato dalla Corte del merito unitamente agli altri due elementi, costituendo pertanto un tassello della complessa valutazione degli elementi presuntivi condotta dalla Corte fiorentina, per cui, anche a volere sottrarre l’elemento di prova costituito dalle ipoteche, rimarrebbe pur sempre la valutazione relativa alla valenza degli altri due elementi.

2.3.- Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo, pur contenente momento di sintesi, nella parte in grassetto di cui alle pagine 17-18, nel colpire sotto il profilo della contraddittorietà la valutazione da parte della Corte del merito delle ipoteche, non censura la valutazione degli altri due elementi presuntivi tenuti presenti dalla Corte del merito, si che possono a riguardo essere avanzati i rilievi già svolti in relazione al secondo motivo, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.

3.1.- Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Curatela a rifondere le spese del presente giudizio alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., liquidate in Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1788 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato l’istanza di permesso ex art. 9 T.U. Imm. e revocato il precedente permesso di soggiorno per mancanza di un valido lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso eccepiva il difetto di istruttoria e di motivazione circa la valutazione come falsa della documentazione attestante l’attività lavorativa presso la ditta Amico Services poiché dall’estratto contributo dell’INPS emergeva una continuità lavorativa incontrasto con le valutazioni dell’amministrazione.

Peraltro mancano i presupposti per la valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento di ufficio del precedente permesso di soggiorno poiché il ricorrente è presente in Italia dal 1997 ed ha ottenuto la regolarizzazione nel 1998 sempre lavorando.

Infine dal 20.3.2008 aveva reperito una nuova attività lavorativa che doveva essere considerata nell’analisi complessiva della situazione del ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.10.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva con richiesta di riesame da parte della Questura di Milano del provvedimento adottato.

All’udienza odierna il difensore faceva presente che la Questura di Milano aveva rilasciato un nuovo permesso all’esito del riesame della posizione del ricorrente.

Il Tribunale deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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