Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 18-07-2011, n. 28442 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2011 il tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal GIP della stessa città il 26 ottobre 2010, con la quale era stata rigettata una richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.A., E.M., G.D., G. R., G.G., M.L., N. F., P.M. e P.G., per tardività dello stesso, essendo pervenuta la comunicazione della predetta ordinanza all’ufficio del pubblico ministero il 3 novembre 2010 ed essendo stata proposta impugnazione il giorno 15 novembre dello stesso anno.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deduceva la violazione degli artt. 153, 172 e 310 c.p.p. e art. 606 cod. proc. pen., lett. c) e spiegava che il plico contenente l’ordinanza era pervenuto presso la segreteria del pubblico ministero il giorno 4 novembre 2010 e che, pertanto, l’appello era stato ritualmente proposto il 15 novembre, essendo il 14 domenica.

Dall’esame degli atti, ai quali la corte di legittimità può accedere perchè in caso di eccezione di natura processuale la corte è, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche giudice del fatto, risulta dal registro di passaggio che il plico contenente l’ordinanza del GIP venne inviato alla locale procura il giorno 3 novembre 2010.

Contrariamente alle ricezioni precedenti e successive segnate sul registro di passaggio in calce alle quali risulta il timbro della procura con la data della avvenuta ricezione, con riferimento alla comunicazione del plico in oggetto non risulta alcuna annotazione della procura.

In data 11 novembre 2010 il sostituto procuratore della repubblica di Napoli, assegnatario del procedimento, chiedeva al dirigente della Segreteria di accertare quando fosse pervenuto il plico suddetto.

Con nota in pari data la funzionaria giudiziaria competente dichiarava di avere ricevuto il plico in data 4 novembre 2010.

Il tribunale rilevava che l’unica data certa doveva ritenersi quella del 3 novembre 2010 perchè la successiva attestazione della funzionaria della procura poteva, tutto al più, avere valenza interna trattandosi di mera attestazione dello smistamento degli atti tra le varie articolazioni della Segreteria dell’ufficio di Procura.

Il ricorrente riteneva, invece, che in assenza di timbro di ricezione sul registro di passaggio, risolutiva era l’attestazione della funzionaria di segreteria, tenuto conto anche del principio del favor impugnationis.

A mezzo fax perveniva alla corte una memoria difensiva dell’avvocato S.G. nell’interesse di L.M. e N. F., con la quale si indicavano argomenti a sostegno della decisione del tribunale e si chiedeva il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Il ricorso è, invece, fondato.

In effetti ai sensi dell’art. 153 cod. proc. pen., comma 2, le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero debbono essere eseguite, a cura della cancelleria, mediante consegna di copia dell’atto in segreteria; il pubblico ufficiale addetto deve annotare sull’originale e sulla copia dell’atto la data in cui è avvenuta la consegna.

Da tale data decorrono i termini per le impugnazioni del pubblico ministero.

Orbene, sia dagli atti, sia dalla richiesta, e relativa risposta, effettuata presso l’ufficio GIP del tribunale di Napoli, sia, infine, dal fatto che sia il pubblico ministero che il tribunale non ne abbiano fatto cenno nei loro provvedimenti, non risulta che sull’originale dell’atto sia stata effettuata la annotazione, che attesti la avvenuta consegna e la data della stessa.

Il tribunale ha ritenuto che, in mancanza di siffatta annotazione, il termine per impugnare potesse decorrere dalla annotazione apposta sul c.d. registro di passaggio.

La soluzione non appare corretta perchè, come ha rilevato la Suprema Corte (vedi Cass., Sez. 4^, 28 febbraio – 28 aprile 1996, Mastrangeli), la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell’ufficio del pubblico ministero attraverso il c.d. registro di passaggio non integra la formalità di comunicazione dell’atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto, non è idoneo a far decorrere il termine perentorio per impugnare.

Il collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione dell’art. 153 cod. proc. pen., avendo, peraltro, il c.d. registro di passaggio una prevalente rilevanza interna.

Ma, anche se si volesse accedere alla interpretazione del tribunale e dare valore alle annotazioni contenute sul registro di passaggio, bisogna rilevare che, nel caso di specie, risulta indicata soltanto la data di spedizione dell’atto – 3 novembre -, ma non quella di ricezione dello stesso da parte della procura.

Vero è che di norma la ricezione avviene nello stesso giorno della spedizione dell’atto, trattandosi di uffici che sono allocati nella stessa città, ma non è possibile fare decorrere un termine perentorio per la impugnazione di un atto da una semplice presunzione.

Ed allora, pur prescindendo dal principio del favor impugnationis invocato dal ricorrente, bisogna convenire che nella situazione descritta non è possibile ritenere tardiva la impugnazione del pubblico ministero, perchè, in assenza della formale annotazione della data di ricezione dell’atto da parte dell’ufficio di procura sull’originale del provvedimento ed in mancanza di apposita attestazione di ricezione dello stesso sul c.d. registro di passaggio, ammesso e non concesso che tale ultima annotazione possa avere rilievo ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare, deve essere dato rilievo alla attestazione della funzionaria di segreteria, che ha dichiarato che l’atto in questione pervenne all’ufficio di segreteria il giorno 4 novembre, con conseguente tempestività della impugnazione proposta.

Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere rimessi al tribunale del riesame di Napoli per il giudizio sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso il diniego di emissione di misure cautelari del GIP della stessa città.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli, sezione del riesame, per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 29-07-2011, n. 30333

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 maggio 2010, il Magistrato di sorveglianza di Agrigento ha respinto il reclamo, proposto da G.A., detenuto presso la casa circondariale di Agrigento, avverso la mancata osservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria dell’obbligo di fare eseguire la sua condanna ad una pena superiore agli anni 5 presso una casa circondariale, mentre invece tale pena veniva da lui scontata presso una casa di reclusione.

2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la pena che il reclamante doveva espiare era inferiore ad anni 5 di reclusione, dovendo essa avere termine il 24 febbraio 2012, si che non era da ritenere integrato nei suoi confronti il diritto di espiare la pena presso una casa circondariale, ai sensi dell’art. 61 comma 2 o.p. e art. 110 reg. pen..

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento G.A. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, in quanto la legge penitenziaria gli garantiva il diritto di espiare la pena in una casa di reclusione, per essergli stata inflitta in via definitiva una condanna detentiva superiore agli anni cinque.

4. Con memoria del 6 maggio 2011 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato il suo ricorso, rilevando come la pena veniva espiata da esso ricorrente in un istituto carcerario ubicato in località lontana dalla sua famiglia, residente in Napoli, il che era in contrasto con le finalità rieducative cui doveva conformarsi la pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da G.A. è inammissibile, siccome proposto per motivi non consentiti dalla legge.

2.1 provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di reclami generici, proposti dai detenuti ex art. 35 o.p. sono adottati al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio e sono ricorribili nella presente sede di legittimità solo se con essi viene lamentata un’eventuale violazione di diritti soggettivi (cfr. Cass. 1A 21.5.08 n. 21704, rv. 239885).

3. Sotto tale aspetto va rilevato che nessuna violazione dei diritti soggettivi del ricorrente risulta essersi verificata nella specie, in quanto dal comb. disp. artt. 60 e 61 ord. pen., e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 110 comma 2, (regolamento penitenziario) si evince che il ricorrente ben poteva essere assegnato ad una casa circondariale, avendo egli un residuo pena non superiore a 5 anni.

4. Non può infine tenersi conto di quanto rappresentato dal ricorrente per il tramite del suo difensore con la memoria di replica del 6 maggio 2011, avendo essa ad oggetto una problematica (necessità di espiare la pena in un istituto carcerario vicino alla famiglia) del tutto differente rispetto a quella proposta dal ricorrente con il suo ricorso principale.

4.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela soma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30235

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 15 giugno 2001, la REWE ZENTRAL Aktiengesellschaft con sede in Colonia (Repubblica Federale Tedesca) chiese al Tribunale di Latina di accertare che l’uso dell’espressione "Penny Market 2000" quale denominazione sociale, insegna o marchio da parte della s.r.l. Penny Market 2000 s.r.l., per contraddistinguere una catena di negozi di generi alimentari e prodotti affini, costituiva contraffazione di vari marchi registrati dei quali era titolare, tutti contenenti la parola "Penny", da sola o in abbinamento alla parola "Market" o ad altre parole o elementi grafici, e relativi anche a prodotti alimentari o affini, e comunque destinati alla grande distribuzione.

La società contenuta eccepì che aveva modificato la sua denominazione sociale da "Penny Market 2000" a "Denny Market 2000".

Il tribunale respinse la domanda.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 12 dicembre 2005, ha confermato le statuizioni di primo grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza, che sostiene esserle stata notificata il 27 gennaio 2006, ricorre la REWE ZENTRAL con atto notificato il 28 marzo 2006 al difensore della controparte presso il domicilio eletto in Roma per tre motivi.

4. La società ricorrente, pur affermando nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata, ha prodotto delle copie autentiche della sentenza che non comprendono la relazione dell’asserita notifica, e non consentono alla corte di verificare la tempestività del ricorso. In tali fattispecie trova applicazione il principio, enunciato dalle sezioni unite di questa corte, per il quale la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relazione di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile (Cass. Sez. un. 16 aprile 2009 n. 9005).

Il ricorso è pertanto improcedibile. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 28-09-2011, n. 35170 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21-4-2010 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa inflitta per due delitti di tentato furto dal Giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari con sentenza del 6-10-2009 a carico di M.J.C., previa riqualificazione del fatto contestato al capo B, nell’ipotesi di cui all’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3 e art. 625 c.p., n. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, con atto depositato il 5/7/2010, deducendo:

1 – relativamente al capo A- contestato ai sensi dell’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3, art. 625 c.p., n. 2 – (tentativo di furto in abitazione aggravato per avere commesso il fatto con violenza sulle cose – la inosservanza ed erronea applicazione della fattispecie contestata, ritenendo che nella specie dovesse trovare applicazione l’art. 49 c.p., comma 2, richiamando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

Sul punto il ricorrente riteneva che la sentenza fosse illogica e contraddittoria, avendo la Corte territoriale escluso l’ipotesi del reato impossibile,in base a due elementi: a) la circostanza che la porta dell’abitazione appariva dall’esterno del tutto normale; b) la circostanza che l’azione si era arrestata perchè la serratura si era bloccata.

Tali dati venivano contrastati dal ricorrente facendo rilevare che la persona offesa aveva dichiarato che vi erano dei graffi ad una porta blindata e che tali segni si trovavano tra il battente della porta e il portoncino.

Inoltre la porta si presentava dotata di serratura non esternarne restava bloccata per un meccanismo di sicurezza.

In base a tali rilievi la difesa riteneva che si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui all’art. 49 c.p., comma 2 e che dovesse ritenersi erronea l’interpretazione delle risultanze probatorie resa in sentenza, osservando che anche il mezzo usato dall’imputato (secondo la sentenza si trattava di un cacciavite), era privo di efficienza causale.

2 – Con altro motivo la difesa deduceva – in relazione alla fattispecie di tentativo di furto dell’autovettura della persona offesa(auto che si trovava all’interno di un’area privata, protetta da recinzione) ,la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3, nonchè dell’art. 625 c.p., n. 2 e art. 49 c.p., comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e l’inosservanza dell’art. 521 c.p.p., in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

A riguardo rilevava che l’imputato era stato sorpreso dalla persona offesa mentre era intento a forzare con un cacciavite uno sportello della vettura che si trovava nell’area adiacente all’abitazione, protetta da un cancello.

Per tali elementi la difesa rilevava la carenza della motivazione, asserendo che la Corte di Appello non aveva specificato come avrebbe potuto l’imputato, munito di un semplice cacciavite, impossessarsi dell’autovettura d’altra parte censurava la motivazione con la quale si era ritenuta irrilevante la circostanza che l’intento dell’imputato avrebbe potuto essere diverso, ossia di appropriarsi di quanto era contenuto nel veicolo.

Anche per tale condotta la difesa riteneva che dovesse trovare applicazione l’art. 49 c.p., comma 2. 3-Infine il difensore censurava la motivazione relativa alla definizione del trattamento sanzionatorio, deducendo che la Corte aveva escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, avendo tenuto in considerazione solo l’esistenza di un precedente specifico, per fatto commesso il giorno precedente, mentre non aveva tenuto conto delle modalità del fatto e dell’assenza di danni rilevanti, elementi che rivelerebbero la scarsa pericolosità del soggetto.

Per tali rilievi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Invero le deduzioni difensive relative alla erronea applicazione della legge penale, sono state formulate reiterando le richieste già avanzate in grado di appello, senza addurre elementi dai quali potesse desumersi che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le risultanze probatorie.

Il riferimento fatto alla ipotesi prevista dall’art. 49 c.p. appare manifestamente infondato, atteso che la verifica della concreta idoneità della azione a cagionare l’evento va valutata ex ante, secondo giurisprudenza – v.Cass. Sez. 2, 28 aprile 1989, n. 6457, e in senso conforme, Sez. 2, del 5 aprile 1991, n. 3745.

Peraltro la motivazione della sentenza risulta specifica e adeguata in ordine alle deduzioni difensive,negando correttamente che potesse essere applicato l’art. 49 c.p..

Invero il tentativo di accedere all’interno dell’abitazione deve ritenersi adeguatamente motivato avendo i giudici rilevato nella specie "che l’effrazione per mezzo di un cacciavite di una porta che all’esterno si presentava del tutto normale (la serratura rinforzata era nella parte interna) rendesse verosimile e probabile il conseguimento del risultato".

Anche per il tentativo di furto dell’autovettura, la sentenza deve ritenersi dotata di corretta e specifica motivazione, ravvisando i presupposti che integrano l’azione diretta in modo non equivoco all’impossessamento della cosa altrui.

Infatti la Corte territoriale ha in modo logico e coerente con le risultanze ritenuto che il tentato furto dell’intero veicolo debba intendersi come comprensivo dell’accusa di tentata asportazione del suo contenuto.

In tal senso resta esclusa anche la violazione del principio di correlazione fra l’accusa e la condanna inflitta al ricorrente.

Deve pertanto ritenersi congruamente motivata la sussistenza del tentativo di furto, che nella specie non resterebbe escluso -ai sensi dell’art. 49 c.p. – per la esistenza di un cancello di recinzione del luogo in cui avvenne il fatto, elemento di per sè non influente ai fini di escludere la concreta idoneità degli atti diretti in modo non equivoco a realizzare il delitto contestato, onde resta incensurabile la valutazione resa dai giudici di appello.

Anche a tale riguardo si evidenzia la mera ripetitività delle argomentazioni difensive, che tendono a proporre la tesi della assenza di elementi di prova del fatto come contestato.

In conclusione la sentenza risulta adeguatamente motivata, anche con riferimento alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, e resta incensurabile il diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di una valutazione discrezionale, che risulta compiuta con congrua e logica motivazione, riferendosi alla esistenza di un precedente specifico a carico dell’imputato.

Tale valutazione resta peraltro in sintonia con la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 2, del 30-11-2000,n.l2394-RV217918).

In conclusione la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso e a tale pronunzia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende,che si ritiene di determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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