Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-10-2011, n. 36622 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

-1- In data 19 maggio 2009, nell’ambito del procedimento penale a carico di D.R. ed altri, indagati in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e D.P.R. n. 308 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) – per avere proseguito, malgrado la revoca del nullaosta paesaggistico comunale in precedenza rilasciato, i lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica denominati "A" e "D" del complesso residenziale sito sulla via (OMISSIS) del comune di Vasto ed ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – il Gip del Tribunale di Vasto ha disposto il sequestro preventivo dei predetti corpi di fabbrica.

-2- Intervenuta, successivamente, in data 14.1.2010, la sentenza del TAR Abruzzo -che ha annullato il provvedimento con il quale la soprintendenza aveva revocato il proprio parere favorevole relativamente al nullaosta paesaggistico rilasciato dal comune di Vasto sul permesso di costruire in variante n. 148 del 20.12.07, nonchè il provvedimento del 14.3.08, con il quale il comune di Vasto aveva revocato il nulla osta paesaggistico- M.G., legale rappresentante della "Itaca Costruzioni s.r.l.", società acquirente degli immobili sequestrati, richiamata la decisione del giudice amministrativo, ha avanzato istanza di revoca e di dissequestro dei due immobili. Istanza respinta dal Gip, il quale ha ritenuto la sentenza del TAR inidonea a far venir meno l’illegittimità dell’intervento edilizio oggetto del provvedimento cautelare.

– 3 – Con ordinanza del 25.3.2010, il tribunale di Chieti, adito dal M. ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., preso atto della decisione del TAR, ha revocato il sequestro ed ha ordinato la restituzione all’avente diritto degli immobili sopra indicati.

– 4 – Su ricorso del Procuratore della Repubblica di Chieti, la terza sezione di questa Corte, con sentenza del 6 ottobre 2010, ha annullato detta ordinanza, con rinvio allo stesso tribunale, sul rilievo che non poteva ritenersi sufficiente la sentenza del giudice amministrativo per far venire automaticamente meno i presupposti del sequestro.

– 5 – Con ordinanza del 30 novembre 2010. il Tribunale di Chieti, precisati i poteri ed i limiti del giudice del rinvio e l’ambito del relativo procedimento, ha confermato il provvedimento di sequestro.

Premesso che il piano degli accertamenti giurisdizionali, amministrativo e penale, caratterizzati da distinti criteri ed ambiti di valutazione, devono ritenersi del tutto distinti e che al giudice penale nella sede cautelare spetta solo di accertare l’astratta riconducibilità della condotta contestata ad una determinata fattispecie di reato, il tribunale ha, anzitutto, rilevato come la sentenza del giudice amministrativo, invocata dal M., avesse avuto ad oggetto, non la legittimità o meno del permesso di costruire in variante n. 148/07, bensì solo la verifica della legittimità dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere di revoca in via di autotutela, di guisa che essa aveva, ovviamente, lasciato del tutto impregiudicato il tema della rilevanza penale delle condotte ascritte agli indagati.

Nel merito, lo stesso giudice ha osservato che dagli atti, in particolare dai rilievi e dalle considerazioni svolte dal consulente del PM, era emerso che il progetto in variante n. 148 del 2007, con riferimento al fabbricato denominato "D", comportava modifiche, all’originario progetto, di non secondario rilievo, in quanto implicanti un aumento della precedente volumetria (da me 1734,00 a me 2505,51); mentre, per i fabbricati denominati "A" e "C", la variante prevedeva l’esecuzione di sottotetti con altezze maggiori rispetto a quelle autorizzate, di guisa che l’intervento in questione non era compatibile con le prescrizioni del Pai. Ciò Malgrado, era stato rilasciato il permesso di costruire in variante a sanatoria per i fabbricati "A" e "C".

Donde la conferma, da parte del tribunale, della sussistenza del "fumus" in ordine al provvedimento di sequestro.

Sussistente è stato anche ritenuto il "periculum", in considerazione del fatto che era stato già accertato che in passato i lavori erano proseguiti pur in presenza di un ordine di sospensione degli stessi (n. 68 del 31.3.08).

-6- Avverso tale decisione, propone ricorso M.G. che, con unico motivo, denuncia il vizio in punto di diritto del provvedimento impugnato poichè lo stesso violerebbe le disposizioni normative poste in tema di sussistenza dei requisiti necessari per procedere a sequestro preventivo.

Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata si fonda unicamente sulle risultanze della consulenza del PM, senza considerare che esse, in quanto provenienti da una parte processuale, dovranno essere oggetto di verifica nel corso del giudizio di merito, alla stregua di qualunque altra allegazione di parte. Peraltro, il modus operandi del consulente sarebbe, nel caso di specie, discutibile perchè fondato su documentazione incompleta; sarebbero stati anche ignorati atti che attestano la regolarità degli interventi urbanistici eseguiti. Tra l’altro, non si sarebbe tenuto conto della nota del comune di Vasto del 21.9.2010, nella quale è stato precisato che la variante n. 148/2007 è da considerarsi in sanatoria solo per l’edificio "C", mentre per gli edifici "A" e "D" essa è da intendersi in corso d’opera. Verrebbe, quindi, meno, soggiunge il ricorrente, il "fumus commissi delicti".

Quanto al "periculum", viene rilevato il vizio di motivazione, laddove esso è stato riscontrato solo richiamando un presunto precedente di indebita prosecuzione dei lavori che, a prescindere dall’esito del relativo procedimento, sarebbe inconferente, trattandosi di circostanza estranea al tema del "periculum" e dello stesso "fumus" poichè non attiene alla legittimità della edificazione, intesa quale rispetto dell’iter amministrativo per l’ottenimento della variante. Ancora in tema di "periculum", viene rilevato il vizio di motivazione in punto di verifica, trattandosi di sequestro di immobile già realizzato, delle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione del reato derivanti dall’uso dell’edificio realizzato. Conclude il ricorrente, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

– 1 – Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, in materia di sequestro preventivo, è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione solo per "violazione di legge", nel cui ambito, per costante giurisprudenza (Cass. SU n. 5876/04), può essere ricondotto il vizio di motivazione nei ristretti limiti della totale mancanza ovvero della mera apparenza della stessa, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Ipotesi che deve escludersi nel caso di specie, come si deduce dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, che ha chiaramente esplicitato le ragioni, di fatto e di diritto, sottese all’adozione del provvedimento censurato.

Ciò che rende inammissibili le considerazioni che nel ricorso, pur nella formale denuncia di "vizi in punto di diritto", finiscono con l’evidenziare meri vizi motivazionali; così come inammissibili sono le considerazioni in punto di fatto svolte dal ricorrente circa atti e documenti che attesterebbero la legittimità degli interventi edilizi in questione e la mancanza di "periculum".

Per il resto, le censure proposte sono infondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede cautelare il giudice deve operare un attento controllo, su base fattuale del caso sottoposto al suo esame, secondo il parametro del "fumus", tenendo in considerazione le risultanze processuali emergenti dagli elementi forniti dalle parti. Alla stregua di tali principi, il tribunale ha, nel caso di specie. ritenuto di rilevare dall’esame degli atti, in particolare, dagli accertamenti di PG e dagli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM, i presupposti legittimanti, sotto il profilo del "fumus", l’intervento cautelare. Accertamenti e consulenza dai quali sono emersi, con riguardo agli immobili oggetto di sequestro, indebiti aumenti di volumetria e maggiori altezze rispetto a quelle autorizzate; circostanze, cioè, che certamente legittimavano, allo stato delle indagini, l’intervento cautelare del Gip. Sul punto, il ricorrente propone osservazioni del tutto generiche, laddove ipotizza che i risultati della consulenza tecnica possano essere stati condizionati da carenze investigative e da errori d’impostazione, non meglio specificati. Mentre non par dubbio che legittimamente il giudice abbia fondato la propria decisione sui risultati dell’indagine tecnica, anche se di parte (oltre che degli accertamenti di PG), laddove le aspettative del ricorrente di verifica dell’attendibilità e correttezza della stessa attraverso una perizia, certamente legittime e coltivabili nei tempi e nei modi di legge, certamente non sminuiscono il rilievo della consulenza in termini di "fumus".

Non ha omesso, peraltro, il tribunale di esaminare i rilievi difensivi, laddove era stato richiamato un documento avente ad oggetto un "approfondimento relazione tecnica istruttoria", redatto dal responsabile del procedimento del comune di Vasto, dal quale sarebbe emersa la legittimità degli interventi edilizi in contestazione. In proposito, il tribunale ha rilevato come detto approfondimento facesse riferimento, tra l’altro, ad accertamenti compiuti dai carabinieri e dall’ufficio tecnico fino al settembre 2007, mentre il consulente del PM aveva effettuato, coadiuvato dalle forze dell’ordine, ulteriori accertamenti in data 22.5.08 (epoca in cui i lavori erano in corso malgrado l’ordine di sospensione degli stessi).

Quanto alla precisazione contenuta nella nota del comune di Vasto del 21.9.2010, alla quale si fa riferimento nel ricorso, con la quale si precisa che il permesso di costruire in variante deve considerarsi in sanatoria solo per il fabbricato "C", mentre per i corpi di fabbrica "A" e "D" la variante deve intendersi in corso d’opera, sembra evidente che si tratta di valutazioni di merito che necessitano di adeguati approfondimenti in una sede processuale diversa da quella cautelare.

Infondata, infine, è anche la censura relativa al "periculum", legittimamente ravvisato dal giudice del rinvio sotto il profilo del rischio di una ulteriore prosecuzione dei lavori, con conseguente aggravamento e protrazione delle conseguenze dannose del reato, evidentemente riferite al complessivo assetto urbanistico della zona.

– 2 – Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-04-2012, n. 6339 Tutela delle condizioni di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ab.El.Fa.Ab.El.Ra. convenne in giudizio R. A. e la s.r.l. Galleria dei Cosmati per sentirli dichiarare responsabili dell’infortunio da lui subito l'(OMISSIS), quando, nel manovrare una sega elettrica per tagliare una bottiglia di plastica, da utilizzare come contenitore per lucidare un mobile, aveva subito l’amputazione di quattro dita della mano sinistra, di cui due poi gli erano state ricucite. Si costituivano i convenuti contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto;

l’ A., in via subordinata, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della S.A. Zurigo Assicurazioni, con la quale aveva stipulato polizza della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni, per essere manlevato e tenuto indenne delle somme tenuto a pagare al ricorrente. Si costituiva altresì la Zurigo contestando la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dall’ A., mentre l’INAIL spiegava intervento volontario nei confronti sia della Zurigo sta dell’ A. per il recupero delle somme corrisposte al lavoratore.

Il pretore di Roma dichiarò inammissibile l’intervento dell’INAIL, condannò l’ A. al pagamento al lavoratore della somma di L. 70.000.000, respinse ogni ulteriore domanda. Tale decisione, appellata dall’ A., venne confermata dal Tribunale di Roma. Il giudice di appello condivise le argomentazioni del primo giudice con riguardo all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente, ritenendo che l’accertamento operato in sede penale non potesse escludere la colpa dell’ A. ai sensi dell’art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche;

sottolineò che l’infortunio si era verificato in occasione del lavoro di lucidatura affidato al dipendente, che era privo di esperienza e non aveva ricevuto alcuna istruzione in merito, con utilizzazione di una sega priva delle prescritte protezioni.

Lo stesso giudice respinse il motivo di appello dell’ A. circa il concorso di colpa del lavoratore ai fini della riduzione dell’entità del risarcimento, perchè la doglianza era priva della necessaria specificità; respinse altresì l’appello avverso il rigetto della domanda di garanzia formulata nei confronti della Zurigo, non essendo il danno biologico coperto dalla polizza in questione.

L’ A. propose ricorso per cassazione per due motivi. Si costituirono la S.A. Zurigo Assicurazioni e la S.r.l. Galleria dei Cosmati, mentre il lavoratore non svolse attività difensiva.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2103 e 2104 cod. civ. degli artt. 40 e 41 c.p., nonchè difetto di motivazione. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, sostenendo che il Tribunale in maniera apodittica si era limitato ad affermare che l’infortunio si era verificato in occasione del lavoro di lucidatura affidato al dipendente; che il dipendente aveva libero accesso a tutti i locali dell’azienda, compreso quello ove si trovava la sega; che l’uso di essa per tagliare una bottiglia di plastica era in ragionevole collegamento con il lavoro svolto; che il lavoratore aveva detto di averne necessità per miscelare sostanze per la lucidatura e che non costituiva fatto o comportamento abnorme ovvero imprevedibile dal datore di lavoro, ma che risultava anche che il dipendente era del tutto privo di esperienze di macchine e di utensili di falegnameria.

Lo stesso ricorrente aggiunse che il giudice di appello non aveva tenuto in alcuna considerazione l’accertamento compiuto in sede penale, che aveva ritenuto l’uso improprio della sega elettrica da ascrivere ad iniziativa esclusiva ed imprevedibile dell’infortunato.

Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 18289 del 2005 ha ritenuto le censure fondate in base alle considerazioni che si riportano:

"La sentenza ha affermato che il dipendente aveva libero accesso a tutti i locali dell’azienda, compreso quello in cui si trovava la sega elettrica. Tale affermazione non è idonea a sorreggere la responsabilità dell’ A., essendo mancato l’accertamento da parte dei giudici di merito del punto contestato relativo alla circostanza se il locale venisse frequentato dai dipendenti per le esigenze di lavorazione, cui ciascuno era addetto. L’impugnata sentenza è carente anche sotto altro profilo, poichè non ha preso in considerazione la circostanza relativa alla dislocazione dei locali, avendo l’appellante puntualizzato che l’azienda dell’ A. aveva sede in Via di (OMISSIS), mentre la sega troncatrice era in disuso e si trovava in un locale in tutt’altra zona di (OMISSIS)". Le precedenti considerazioni fanno ritenere assorbiti i rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e 1367 c.c., nonchè vizio di motivazione. Da parte sua la Galleria dei Cosmati eccepisce l’avvenuto passaggio in giudicato in ordine alla domanda originariamente spiegata nei suoi confronti. La doglianza è fondata, non essendo stato impugnato in via incidentale dell’appellato dipendente il capo della pronuncia di primo grado, che aveva rigettato le domande spiegate nei suoi confronti. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame sui punti trascurati dalla decisione impugnata alla Corte di Appello di Roma. Per tali motivi la Corte accolse il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e rinviò, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, mentre dichiarò inammissibile il ricorso nei confronti della Galleria dei Cosmati e compensò le spese nei confronti di quest’ultima.

La Corte d’appello di Roma, giudice di rinvio, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Pretore.

Esaminando e decidendo sui due punti oggetto della censura della Cassazione che ha portato all’annullamento della decisione del primo giudice d’appello, la Corte d’appello ha motivato perchè anche il locale di via (OMISSIS) faceva parte dei locali aziendali e perchè risulta provato che il lavoratore si trovava in quel locale aziendale su indicazione e direttiva del datore di lavoro per esigenze aziendali (richiamando il contenuto dell’interrogatorio dell’ A. in primo grado, le sue dichiarazioni all’INAIL e la deposizione del teste S.).

Ha inoltre esaminato il motivo relativo alla posizione della società assicuratrice che era rimasto assorbito. Ed ha deciso sul punto respingendo anche questo motivo di appello, confermando la tesi del pretore per cui il contratto stipulato tra le parti non copriva anche il danno biologico.

L’ A. ricorre per cassazione, articolando tre motivi di ricorso; Ab.el.Fa.ab.Ra. non ha svolto attività difensiva; la Zurich Insurance plc si è difesa con controricorso, chiedendo che la Corte di cassazione pronunci secondo giustizia in ordine ai primi due motivi di ricorso e concludendo invece per la inammissibilità o comunque per la infondatezza del terzo motivo che la riguarda. Ha depositato controricorso (non notificato vedi nota di deposito) anche la Galleria dei Cosmati s.r.l..

Con il primo motivo l’ A. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2103 e 2104 c.c., e artt. 40, 41 e 42, c.p. Difetto di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Dopo aver ricostruito le proprie tesi il ricorrente censura la valutazione delle prove contenuta nella sentenza ed in particolare, ribadisce le deduzioni in ordine alla non riconducibilità alla sua azienda del locale in via dei (OMISSIS), in ordine alla sede in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi ed in ordine al fatto che il "tagliare una bottiglia di plastica con una sega circolare allo scopo di miscelare una tinta non ha alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro ed è comunque esorbitante dai limiti di esso". Il motivo è inammissibile in quanto entra nel merito della valutazione della Corte, senza peraltro indicare specifici vizi della motivazione, che è specifica, adeguata e coerente su tutti i punti oggetto del rinvio. Con riferimento al terzo punto, il motivo va poi oltre il tema affidato dalla Cassazione al giudice di rinvio. Deve altresì precisarsi che tra questi punti oggetto di rinvio non vi era quello del concorso di colpa del lavoratore, tema che era stato oggetto di un motivo dell’originario appello, respinto dal giudice del gravame per carenza di specificità (cfr. sentenza di Cassazione). Sul punto si era formato il giudicato.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito preso in considerazione il contratto di assicurazione deducendo dalla sua lettura che anche i locali di via (OMISSIS) erano di competenza dell’azienda dell’ A..

Il motivo è infondato perchè il contratto faceva parte del materiale probatorio acquisito al processo e oggetto della valutazione del giudice e comunque la Corte di merito non ha basato la sua valutazione ed il suo ragionamento solo su tale elemento di prova.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1917, 1367 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

La censura concerne l’interpretazione del contratto di assicurazione, ma è aspecifica perchè non vengono indicate le regole ermeneutiche che sarebbero state violate e tanto meno perchè sarebbero state violate. Quanto al vizio di motivazione, anch’esso è prospettato in modo generico senza precisare quale dei tre vizi sussisterebbe (la prospettazione di omessa motivazione è incompatibile con quella di una motivazione contraddittoria od insufficiente) e perchè, inoltre, e soprattutto, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non viene precisato qual è il fatto oggetto del vizio e perchè lo stesso è decisivo e controverso.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Il ricorrente deve essere, per legge, condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della compagnia assicuratrice controricorrente. Sono invece da compensare le spese riguardanti la Galleria dei Cosmati, nei confronti della quale non sono state formulate richieste e non vi sono spese per il lavoratore intimato che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente Zurich Insurance PLC, liquidandole in 30,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla sulle spese del lavoratore intimato. Spese compensate per la Galleria dei Cosmati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2012, n. 8272 Successione testamentaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) La controversia ruota intorno all’eredità di O.M., nobiluomo (OMISSIS), olimpionico di vela nel (OMISSIS), figlio di M.E., morta nel (OMISSIS), coniugato con R.V. e fratello di O.G..

M. in vita gode della dimora familiare (OMISSIS), ricca di tesori d’arte raccolti nelle generazioni precedenti, nonchè di una casa a (OMISSIS) e di varie società con sede in (OMISSIS); muore nel (OMISSIS).

La vedova di O.M. è R.V., che mantiene la condizione patrimoniale del defunto, intrattiene normali rapporti di affinità con la sorella del marito, G., la quale muore nel (OMISSIS). R.V. muore nel (OMISSIS).

G. nel (OMISSIS) anni, ha adottato la figlia di un congiunto, O.J..

Alla morte di R.V., la sorella L. si proclama sua erede e quindi beneficiaria di tutti i beni goduti dalla de cuius. A contendersi il patrimonio O. e l’eredità di R.V. sono anche:

1) O.J., che rivendica i diritti ereditari della madre adottiva sul patrimonio rimasto indiviso con M. già dal tempo della morte della madre M..

2) la Provincia Don Orione, che vanta un testamento R. del 1999, nel quale risulta beneficiaria di alcuni monili e in cui si fa cenno al ricavato di altre vendite.

Verrà chiamato in causa anche il figlio di L., G. S.G., che vive per gran parte dell’anno all’estero.

La prima causa n. 1031-01 è avviata da J. nei confronti della Provincia Don Orione, che aveva accettato l’eredità R.; la seconda, n. 1069, è avviata da R.L. per chiedere il riconoscimento della qualità di erede universale di V., in forza del testamento del 1971 e per far constare che la Provincia Don Orione era solo legataria dei monili menzionati nel testamento del 1999.

Don Orione disconosce il testamento e la O. interviene nella seconda causa.

Le due cause vengono riunite.

La attrice O., in conclusioni, chiede di essere riconosciuta erede universale di G. e quindi di conseguire: il 75% dei beni contenuti in via (OMISSIS), nel frattempo venduti da Cristiès su iniziativa R.; l’87,5% delle partecipazioni societarie (OMISSIS).

Assume infatti che, essendo rimasto indiviso il patrimonio M. tra i fratelli M. e G. ed essendo succeduti a O.M. la vedova e la sorella, tali sono le proprie quote.

R.L. chiede che la successione di V. sia regolata secondo le previsioni di tre testamenti pubblicati nel 2000; nei confronti di J. che siano respinte le sue domande e dichiarata l’usucapione di tutti i beni posseduti da V.; in subordine la prescrizione del diritto di O.G. di accettare l’eredità, con declaratoria della estraneità di J. nei confronti della successione dei parenti dell’adottante.

1.1) Il tribunale di Chiavari con sentenza 18 novembre 2005 ha dichiarato che la Provincia Don Orione, di cui ha respinto le domande, era solo legataria della parure di gioielli, come richiesto da R.L..

Dato atto che la istanza di verificazione del testamento olografo del 1966 di O.M. era stata tardivamente introdotta, ha accolto la domanda di petizione ereditaria di J. relativa ai beni venduti all’asta e respinto le ulteriori domande di O.J. verso R.L. e Don Orione e le domande contrapposte svolte da R.L..

La Corte d’appello di Genova con sentenza 29 luglio 2009 ha preso atto della rinuncia della Provincia don Orione all’appello principale da essa proposto.

Ha dichiarato che R.L. era erede universale di V..

Ha rigettato la domanda di O.J. per la restituzione pro quota, dei beni mobili di via (OMISSIS).

Ha ritenuto che sia maturata tra il 1972 e il 1999 l’usucapione, in favore di parte R., del compendio mobiliare.

Ha rigettato l’appello incidentale di O.J. relativo alle quote azionarie.

1.2) O.J. con atto 13 novembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione.

Ha svolto sette gruppi di censure, così riassumibili: motivi attinenti alla violazione delle regole del giusto processo e soprattutto alla ricusazione dei componenti del Collegio della Corte di appello.

Motivi concernenti la rinuncia dichiarata dalla Provincia don Orione.

Motivi attinenti l’accertamento della qualità di erede di R. V. in capo a R.L..

Motivi attinenti l’accertamento della qualità di erede di O. M. in capo alla sorella G. e quindi in capo a J., sua avente causa.

Motivi sul riconoscimento della comproprietà – a favore della ricorrente – del compendio di collezioni costituenti gli arredi della villa Od. – O..

Motivi sulle domande aventi ad oggetto le società (OMISSIS).

Motivo sulle spese processuali di consulenza.

R.L., la Provincia Religiosa Don Orione e G. S.G. hanno resistito con controricorso.

O. e R. hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

2) Primo e secondo motivo di ricorso concernono la violazione dell’art. 52 c.p.c., per la mancata sospensione del processo e comunque per la nullità della sentenza, in relazione alla mancata astensione dei giudici di appello denunciata con istanza di ricusazione del 17 luglio 2009, sulla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata.

Le censure sono infondate, atteso che l’istanza, come si desume dal ricorso stesso, venne depositata dopo la decisione della causa, che risulta essere stata adottata nella camera di consiglio del 9 luglio 2009.

Pertanto la Corte d’appello non poteva nè doveva tenere conto di un’istanza giunta oltre il limite utile per far sorgere il suo dovere di esaminarla sotto qualsiasi forma.

2.1) Il terzo motivo assume che la nullità della sentenza deriverebbe anche dalle due precedenti istanze di ricusazione, che "dovevano essere accolte".

In narrativa di ricorso (pag. 34-35) si apprende che la prima istanza venne respinta da magistrati della medesima sezione di cui facevano parte i giudici ricusati e che il magistrato relatore aveva già conosciuto in altre occasioni di controversie civili instaurate da O.J., ragioni che non configurano alcuna illegittimità del provvedimento di rigetto.

Quanto alla seconda istanza non viene evidenziata alcuna specifica o fondata censura avverso la declaratoria di inammissibilità che fu resa dal Collegio. La Corte, stando al ricorso, giudicò infatti che il primo provvedimento copriva "il dedotto e il deducibile "in relazione all’ipotizzata ricusazione ex art. 51 c.p.c., n. 3".

La narrativa di ricorso espone che l’istanza si fondava su fatti precedenti ma appresi dall’istante successivamente, ma ciò non dimostra, come ivi si sostiene, che le premesse enunciate fossero errate, giacchè la ratio decidendi dell’inammissibilità riguardava anche i profili "deducibili", cioè fatti preesistenti l’istanza respinta.

La breve articolazione della censura lamenta genericamente e apoditticamente la "palese ingiustizia" della soluzione adottata. Il difetto di specificità della critica la rende manifestamente infondata.

2.2.) Anche la questione preliminare di cui al quarto motivo è infondata. Essa si riferisce alla ritualità della procura alle liti rilasciata da G.S.G., impugnata con querela di falso e sostituita da nuova costituzione, con comparsa del 24 marzo 2006.

La ricorrente lamenta nullità della sentenza ex art. 101 c.p.c., perchè la Corte d’appello non le avrebbe dato tempo di valutare "ogni decisione in merito alla nuova costituzione" e non ne avrebbe verificato la validità. Aggiunge che "probabilmente" era ed è falsa "anche la seconda procura".

Il rilievo non ha pregio, perchè in primo luogo la Corte d’appello ha discusso della posizione di G.S. considerandolo ritualmente costituito; in secondo luogo tra la data della seconda costituzione e quella dell’udienza collegiale sono intercorsi tre anni e alcune udienze, ditalchè non è neppure concepibile una violazione del contraddittorio per mancata concessione di uno specifico termine per controdedurre circa la costituzione in giudizio del suddetto, sussistendo ampia concreta possibilità di dispiegare puntuali deduzioni in proposito, deduzioni, a tacer d’altro, mancate anche in questa sede, in cui si allude a ipotetici vizi dell’atto.

2.3) In via preliminare è pure denunciato (violazione degli artt. 112, 341 e 329 c.p.c.) il mancato rilievo dell’acquiescenza che sarebbe stata prestata dalla R. alla sentenza, per lei sfavorevole, resa dal tribunale di Chiavari.

La censura è inammissibile, perchè la ricorrente non indica specificamente in quali termini e in quali atti fosse stata sollevata siffatta eccezione (Cass 978/07; SEz Un. 11730/10).

Parte R. ha rilevato che a fronte di una generica eccezione di inammissibilità del gravame, solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l’odierna ricorrente ha sviluppato l’argomentazione oggi riproposta.

Il rilievo coglie nel segno, giacchè il ricorso genericamente allude all’aver "sempre eccepito l’acquiescenza trattandone ampiamente, in sede di conclusionali e repliche". 3) Il gruppo di motivi che riguarda l’inefficacia della rinuncia effettuata dalla Provincia religiosa Don Orione è parimente privo di fondamento.

Con il primo (numerato sub 2.1) parte ricorrente sostiene che, vertendosi in materia di diritti indisponibili, come l’acquisto della qualità di erede – non sarebbe consentito rinunciare (alla domanda o) agli atti del giudizio in cui sia discussa l’attribuzione di tale qualità.

Con il secondo deduce che la O. avesse interesse alla prosecuzione dell’appello e che pertanto fosse indispensabile la di lei accettazione della rinuncia.

Con il terzo che sarebbero stati violati gli artt. 83 e 84 c.p.c., in relazione al canone 638 c.j.c., per carenza dei poteri rappresentativi e delle autorizzazioni necessarie alla rinuncia all’impugnazione.

Indipendentemente dalla validità della tesi riassunta sub 1, è sufficiente qui confermare due delle rationes decidendi che hanno condotto la Corte d’appello a rigettare le questioni riproposte in questa sede e succintamente riassunte.

In primo luogo va ribadito che la rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere (Cass 18255/04; Cass. 23749/11). Peraltro è stato utilmente osservato dalla difesa dell’Istituto che la Provincia Don Orione non aveva spiegato domande nei confronti della O., che non era quindi sua controparte in relazione alle pretese inizialmente fatte valere e rinunciate.

In secondo luogo va rilevato che la Corte d’appello ha affermato che ove non sussistesse la idoneità della rinuncia all’appello, per carenza del potere in capo al legale rappresentante della provincia Religiosa, non potrebbe neanche esistere il potere di promuovere l’impugnazione in capo a questo soggetto.

Parte ricorrente dedica il terzo motivo all’illustrazione della differenza tra la proposizione di un’impugnazione e la rinuncia al diritto azionato che l’abbandono all’impugnazione comporta.

In tal modo però sfugge all’odierno motivo di ricorso un profilo decisivo e assorbente della motivazione: la Corte d’appello ha affermato che, se il legale rappresentante non avesse avuto il potere di rinunciare, sarebbe stato anche carente del valido potere di promuovere la partecipazione al giudizio di primo grado, senza il quale, come è ovvio, non vi sarebbe materia per discutere della rinuncia all’impugnazione.

Orbene, questo profilo non è stato censurato, con la conseguenza che la decisione in ordine alla validità della rinuncia resta comunque sufficientemente sorretta, indipendentemente dall’esito delle altre deduzioni svolte in ricorso.

4) Dal rigetto del secondo gruppo di motivi discende la inammissibilità, per irrilevanza, del primo motivo del terzo gruppo di censure, motivo che concerneva la asserita necessità di statuire sulla qualità di erede dell’Ente religioso, in conseguenza della invalidità della relativa rinuncia. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere R.L. erede di O.R.V. sulla base del testamento del 1971 e che a tal fine avesse proposto appello sul punto.

La censura è infondata, giacchè la Corte d’appello ha interpretato la domanda citando testualmente la parte delle conclusioni di appello in cui il gravame si riferiva al testamento del 1971. Invano parte ricorrente obietta che sarebbe stato valorizzato un inciso irrilevante e che nella trattazione da pag. 13 a 15 dell’atto di appello la R. si sarebbe riferita al solo testamento del 1999.

Va in contrario osservato: a) che trattavasi di questione di interpretazione della domanda, – demandata istituzionalmente al giudice del merito e non denunciatale in Cassazione se congruamente motivata (Cass. 15643/03; 3538/05)- ditalchè doveva essere censurata non con riferimento e secondo le tecniche dell’invocato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ma criticando convenientemente la motivazione. b) che il riferimento all’atto di appello, esaminato per verificare la congruità del riferimento stesso, è incompleto, atteso che alla pag. 12 dell’atto la R. aveva specificato che in corso di causa, e particolarmente in conclusioni, essa aveva chiesto che l’eredità le fosse riconosciuta "in conformità ai tre testamenti prodotti", così ricomprendendo anche quello del 1971. Pertanto anche riguardata, ove possibile, sotto gli altri profili di cui all’art. 360 c.p.c., la censura è priva di pregio.

4.1) Gli altri motivi del terzo gruppo di censure attengono all’accertamento della qualità di erede della de cuius in capo a R.L..

I motivi da 3.3 a 3.6 riguardano la delazione dell’eredità sulla base del testamento olografo del 1971, di cui la O. afferma la validità dell’avvenuto disconoscimento (3.3); l’efficacia del disconoscimento effettuato dalla Provincia Don Orione (3.4) indipendentemente dalla sua successiva rinuncia all’appello quindi alla domanda di accertamento della qualità di erede; la tardività dell’istanza di verificazione proposta da R.L. (3.5); la nullità della disposizione testamentaria in relazione al disposto degli artt. 634, 647 e 692 c.c.. (3.6).

Il motivo 3.5 è infondato; con esso la O. lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto tempestiva l’istanza di verificazione del testamento del 1971. La Corte di appello ha ritenuto che tale istanza non richiede forme sacramentali e che era stata idoneamente (e quindi tempestivamente) sollevata, non richiedendo forme sacramentali, in considerazione del chiaro permanere della volontà della parte R. di valersi del testamento, evincibile dalle sue difese e dal dipanarsi istruttorio della causa, con l’ammissione della consulenza.

Tale ricostruzione si fa carico quindi della problematica qui riproposta e la risolve con apprezzamento incensurabile, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte (art. 360 bis c.p.c.).

Giova ricordare in proposito l’insegnamento in forza del quale l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 13258/06). Restano pertanto assorbiti i due motivi precedenti.

4.2) Quanto al mancato rilievo d’ufficio della nullità del testamento, che deriverebbe dal non aver la Corte colto nelle disposizioni testamentarie una condizione di reciprocità o un onere illecito o una sostituzione fedecommissaria nulla, basti rilevare che le prime due ipotesi, che erano state fatte valere inizialmente dalla Provincia don Orione (ricorso pag. 84), sono state abbandonate con la rinuncia all’appello.

La terza consiste in una mera congettura interpretativa circa un’espressione testamentaria rituale di rispetto e convenienza, poichè allude al dovere dell’erede di render conto alla cognata G.; l’espressione è però rivolta all’esecutore testamentario, al fine di evitare contrasti nell’ipotesi di sopravvivenza del marito: dunque si è in presenza di frase priva di qualsiasi portata rilevante ex art. 692 c.c..

A tacer d’altri profili pertinenti, trattasi di tre ipotesi meramente congetturali, nemmeno fatte valere direttamente dalla O., che, per la loro inconsistenza, non potevano certo fondare un dovere di rilievo officioso di nullità dell’atto da parte del giudice di appello.

Manifestamente infondata è anche la censura sub 3.7, concernente una presunta indegnità a succedere di R.L. per occultamento e probabile distruzione di un ultimo testamento di R.V., adombrata dalla Provincia Don Orione.

Non è indicato in ricorso su quali risultanze dovesse fondarsi simile evenienza e quindi come potesse sorgere, anche in questo caso, il dovere di rilievo officioso della cui omissione la ricorrente si duole.

Il rigetto di queste censure, che miravamo a inficiare i fondamento testamentario della qualità di erede di R.V., rende superfluo l’esame del motivo 3.8., afferente il secondo concorrente titolo che secondo la Corte d’appello ne fonda la legittimazione a succedere alla de cuius, cioè l’esserne "unica erede legittima, in quanto unica sorella, morta senza lasciare nè coniuge, nè prole, nè genitori nè altri ascendenti". 5) Il quarto gruppo di censure attiene al riconoscimento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G., dante causa dell’odierna ricorrente J..

La problematica, dettagliatamente affrontata dalla Corte d’appello di Genova per accogliere, sul punto, l’appello proposto dalla R., risulta assorbita, come la Corte stessa ha rilevato (pag 29) dalle conclusioni raggiunte in ordine all’avvenuta usucapione dei beni mobili contenuti nella villa di via (OMISSIS). La controversa qualità di erede in capo a G., in relazione a un testamento del 1966, si risolve infatti nell’individuare la estensione della quota di beni mobili che spetterebbero a J. in forza di tale linea successoria.

Mette conto comunque, anche in vista del sesto gruppo di motivi di ricorso, osservare che le censure sono infondate. Quanto alla prima (4.1), che mira ad affermare la validità del disconoscimento del testamento 24.11.1966 operato da O.J., bene ha fatto la Corte d’appello a ritenere che tale testamento doveva essere considerato alla stregua di documento proveniente da terzi, contestabile solo con la querela di falso.

La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata alle Sezioni Unite (Su 15169/10) le quali, pur rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità.

Ne consegue l’assorbimento della successiva censura (motivo 4.2) relativa alla tardività della istanza di verificazione connessa al disconoscimento.

Inconferente è poi la terza, che attiene alla documentazione comprovante la successione a O.M., in pari quota, della moglie V. R. e della sorella O.G.. Trattasi di argomentazioni (rilevanza di denunce catastali) che possono assumere valore significativo solo in ordine alla contesa sull’usucapione, ma che non sono decisive per dimostrare la qualità rivendicata.

6) Il quinto gruppo di censure riguarda il riconoscimento della comproprietà – a favore della ricorrente – del compendio di collezioni costituenti gli arredi della villa Od. – O.. La Corte d’appello con meticolosa analisi, distinta in 24 punti, ha indicato le ragioni che la portavano ad affermare: a)che la O. non aveva provato che nel (OMISSIS), allo morte di G., fossero compresi nell’asse ereditario i beni mobili controversi; b) l’avvenuta usucapione i beni della villa già in capo a V. R., maturata quanto meno tra il (OMISSIS) (morte di M.) e il 1999; c) l’esclusione di ogni diritto di O.J. sull’eredità contesa.

6.1) La difesa della ricorrente mira in premessa a sostenere: che era onere probatorio della R. dimostrare un atto di interversione del possesso e il godimento esclusivo dei beni comuni; b) che bastava alle proprie ragioni dimostrare la propria qualità di erede di E. M., madre di O.G. e la sussistenza dei beni alla morte di quest’ultima.

Sul punto giova subito precisare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, di cui parte ricorrente si è peraltro dichiarata consapevole, "il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità’ di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus"(Cass. 7221/09; 12775/08).

Parte ricorrente invano evidenzia (motivo 5.1) che la proprietà originaria (nel 1957 era comune ai fratelli O. e che la R. doveva dimostrare un atto di interversione e invano lamenta violazione di norme in tema di prova (artt 115 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’utilizzo esclusivo dei beni della villa da parte dei coniugi O. – R..

Va ripetuto, con riguardo all’onere della prova sulla proprietà dei beni, che il riferimento della Corte d’appello è al momento della morte di G., (OMISSIS), non al 1957; il convincimento è stato fondato sul fatto (punto O della motivazione) che l’avvenuta suddivisione dei beni mobili tra i due fratelli doveva essere intervenuta da gran tempo, se nessuno dei due ( M. morto nel (OMISSIS), ma soprattutto G., che non era nel possesso di essi e che secondo il ricorso ne sarebbe stata proprietaria per il 75%) nei propri testamenti aveva fatto cenno al compendio immobiliare di immenso valore contenuto nella villa.

Va inoltre evidenziato che determinante e assorbente è comunque il convincimento raggiunto della Corte in ordine all’avvenuta usucapione, questione che toglie rilevanza ad ogni deduzione circa l’onere della prova.

6.2) Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata risulta argomentata e incensurabile, perchè congrua e logica sotto ogni aspetto.

Non è intaccata dai rilievi svolti sub 5.2, che attengono all’effettivo uso dell’abitazione di via (OMISSIS) da parte de coniugi O.: le risultanze circa la residenza anagrafica in (OMISSIS) di R.V., riportate nei documenti indicati nel motivo, nulla tolgono alla circostanza, reiteratameli te emergente dalla sentenza, che quella fosse la effettiva dimora principale della R..

Nè rilevano le riflessioni (5.3 e 5.4) sulla possibilità che la comunione si prolunghi indefinitamente. A fronte delle molte circostanze analizzate, che conferiscono sostanza all’avvenuta usucapione e alla avvenuta divisione a poco vale insistere sulla non necessità che fosse la O. a dimostrare che non vi era stato scioglimento della comunione, condizione originaria superata da condotte inequivocabilmente provate e militanti nel senso voluto dalla Corte di appello.

Era infatti sufficiente il godimento esclusivo, senza necessità di provare un atto di interversione, praticamente impossibile per chi per decenni continui a godere degli arredi della propria dimora, in assenza di alcun elemento fattuale o anche una richiesta o un significativo comportamento di segno inequivocabilmente contrario – almeno negli ultimi venti anni – (risale ai primi anni 70 il prelievo consensuale da parte di O.G. di un mobile e di alcune vele del campione olimpionico per farne dono a J. e famiglia).

6.3) Infondatamente, per giustificare il rispetto verso la condizione di possesso altrui, si sostiene che gli arredi costituissero, in senso tecnico, una universalità di beni mobili. Tale accertamento non risulta dalla sentenza, nè consta che sia stato oggetto di dibattito processuale. In ogni caso il valore di questa affermazione è sempre teso a ribadire di chi era onere provare la proprietà dei beni, questione risolta dalla riaffermata circostanza che la contesa riguarda i beni oggetto dell’arredo e che su di essi, singolarmente e complessivamente, è maturata l’usucapione.

6.4) Incensurabile, in quanto logica e plausibile, è la valutazione delle testimonianze discusse sub 5.6, riferite a comportamenti (una discussione su spostamento mobili avvenuta nel 1965-66) irrilevanti a fronte della anteriorità, evidenziata in sentenza, circa il tempo utile all’usucapione.

E’ anzi possibile rilevare che la valutazione è quanto mai congrua in relazione al fatto che non sono emersi successivi analoghi episodi, il che si rileva, senza in alcun modo negare l’onere della prova dell’usucapione in capo alla R., per evidenziare come l’assenza di risultanze contrarie sia di portata imponente in relazione al valore dei beni e la lunghezza del tempo, si da circondare di attendibilità la valutazione dei giudici di merito, che ne hanno fatto buon uso.

Si scontra con questi rilievi anche la rilevanza che il motivo 5.7 vorrebbe dare al dono del 1972 di una bussola e un gioco di vele, di cui si è già detto. Circostanze marginali e lontane nel tempo, con tutta evidenza prive di portata decisiva, come è richiesto in sede di legittimità per denunciare violazione di legge circa le norme invocate (ancora artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2729 c.c. e art. 2697 c.c.), censure che si risolvono in denunce di vizi motivazionali.

Queste considerazioni valgono anche per il motivo successivo, che insiste sulla pretesa inversione dell’onere della prova e sul valore dei pochi beni appresi da G. in tempi remoti. Nè risulta illogico il rilievo dato al silenzio del testamento del 1966 in ordine alla destinazione dei beni che la O. vorrebbe comuni. Si tratta di uno dei tanti argomenti presuntivi legittimamente utilizzati per costruire il convincimento circa la esclusiva proprietà in capo ai coniugi O. R., quantomeno maturata per usucapione, ma verosimilmente, si è ritenuto, con atto non documentabile dopo tanto tempo, di tutto il compendio immobiliare.

Parte ricorrente vorrebbe che il proprio comportamento fosse qualificato come bonaria tolleranza (5.10), e critica che la Corte abbia dato rilevanza al fatto che per undici anni (dal 1972 al 1983) O.G. non abbia avviato alcuna pretesa circa il possesso dell’ingente patrimonio, ma ancora una volta la censura manifesta solo un modo alternativo di valutare una realtà di fatto e non certo una violazione di legge.

La sentenza ha valorizzato un insieme di comportamenti e di fatti che ha accuratamente descritto; ha indicato alcuni elementi più rilevanti, altri meno probanti, ma non si può negare che anche in questo caso la scelta sia logica e coerente. E’ più plausibile la tesi accolta in sentenza, che non quella di una mera tolleranza del possesso altrui, relativa a beni così ingenti e lasciati per tanto tempo a una cognata.

6.5) Il ricorso sostiene che la O. non doveva preoccuparsi della prova futura del proprio diritto (5.11); non è così: la possibilità che maturasse l’usucapione a fronte di un pacifico ed esclusivo possesso protratto per tanti anni, nonostante tre successioni ereditarie ( M., O.M., poi G. O.) sussisteva e non avrebbe dovuto sfuggire nè a quest’ultima, nè alla di lei figlia adottiva. Ciò valeva soprattutto con riguardo a beni mobili, privi, ha detto la Corte con opportuno spunto discorsivo, di etichetta attributiva di proprietà.

Il motivo si spinge perfino a contestare questa considerazione e indica a riprova l’esistenza di due foto e alcune lettere di G. quali effetti personali. Ancora una volta la pochezza, quantitativa e qualitativa, del rilievo, a petto della consistenza enormemente maggiore del compendio, ridonda a favore dell’apprezzamento di merito svolto dalla Corte di appello.

Non vi può essere violazione di legge neppure con riguardo (censura 5.12) al rilievo dato nei punti l, m, n, o della sentenza, sempre relativamente al valore del comportamento silente dei fratelli O..

Se ne è già scritto sopra : rimane da aggiungere che improprio appare, per questo come per successivi e precedenti motivi, il tentativo di censurare un apprezzamento di fatto, congiunto a un insieme coerente di altre valutazioni, con la via della censura ex art. 360, n. 3; la Corte d’appello ha valutato questi comportamenti e sebbene essi non fossero in astratto inequivocabili (un mancato testamento non è certo tale in ordine all’essere o meno proprietari di un bene) ha dato loro un senso sia intrinseco (l’anomalia della mancata disposizione di beni di grande valore, asseritamente propri per la maggior parte, ma mai detenuti), sia connesso ad altri elementi. Non v’è materia per dirsi che siano state violate le norme invocate, soprattutto se si ha di mira il fatto che il titolo opposto a chi rimaneva silente era l’usucapione nel frattempo maturata a favore di chi esercitava il possesso.

Cadono in questi modi anche i motivi da 5.13 a 5.15 relativi alla condotta silente assunta anche da O.J..

6.6) I buoni rapporti tra le due congiunte e l’intervento della defunta R. in favore dell’iscrizione del figlio di J. O. allo Yacht club nulla modificano circa la possibilità di valorizzare in senso coerente con l’avvenuta usucapione il comportamento silente della figlia adottiva di G.. E compatibile, anzi rafforzativa della tesi accolta è l’interpretazione della testimonianza del figlio della ricorrente di cui al punto S della motivazione.

Non lede alcuna "norma generale" affermare, come ha fatto la Corte, che se solo nel 2000, come testimoniato, la ricorrente incaricò il figlio di fare ricerche sull’asse ereditario, ciò fosse sintomo di assenza di consapevolezza (per 17 anni) di essere comproprietaria dei beni: il che non dimostra di per sè l’usucapione, ma contribuisce molto, come è stato detto, a far credere che pacificamente e ininterrottamente già da molto tempo prima la R. e il defunto O.M. possedessero indisturbati la villa e il suo contenuto.

6.7) Irrilevante è poi il denunciato modesto errore di cui al motivo 5.16: non erano parte dell’arredo della villa, ma della casa di (OMISSIS) i libri di cui la R. aveva disposto per testamento:

la circostanza non inficia la complessiva valutazione di merito.

6.8) Quanto al motivo 5.17, valgono per respingerlo, poichè esso ribadisce argomenti in tema di onere probatorio attinenti i presupposti dell’usucapione, i rilievi già svolti sub 6.1.

Le stesse e le ulteriori argomentazioni svolte valgono a rendere vano il motivo successivo, sempre concernente i limiti della prova richiedibile a parte O..

E’ poi da rigettare l’ultima censura di questo paragrafo, che riguarda il capo della sentenza di primo grado con cui era stata ordinata l’inclusione dei diritti di O.J., riconosciuti in quella sentenza, nell’inventario dell’eredità beneficiata di R. V..

La O. afferma che detto capo di sentenza è passato in giudicato per difetto di impugnazione, tesi vanificata dal rilievo opposto della parte controricorrente R..

La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame (Cass. 4363/09).

Lo stretto collegamento tra l’impugnazione in punto di usucapione e l’incompatibile accertamento di un credito attinente il valore degli stessi beni (usucapiti e) venduti all’asta dall’erede R. esclude che si sia formato il giudicato di cui alla censura (Cass. 4934/10).

7) Il sesto gruppo di censure si concentra sulle domande aventi ad oggetto le società (OMISSIS).

Esso muove dalla decisiva premessa del:’accertamento della qualità di erede di O.M. in capo a O.G., premessa rivelatasi infondata in forza di quanto osservato sub 5) della odierna motivazione (con effetto anche sulle deduzioni di cui ai motivi successivi, v. p. es. il motivo 6.5 pag. 182). Va aggiunto, per completezza, che l’inesistenza di diritti di O.G. su detti beni azionari, peraltro mai con certezza identificati, è stata sancita, questa volta concordemente, sia dal tribunale che dalla Corte d’appello. Quest’ultima ha ripetuto che conti e movimenti di beni concentrati in (OMISSIS) sin dal 1962 facevano capo al solo O.M., senza che G., asseritamente comproprietaria ne avesse mai potuto disporre o vantato il possesso.

Parte ricorrente deduce che secondo il diritto svizzero, che reputa applicabile a questi beni, non è ipotizzabile l’usucapione di questi beni, ma solo la prescrizione acquisitiva quinquennale fondata sulla buona fede, dimostrata dal possessore.

La questione è nuova e poichè implica una accertamento di fatto (l’esistenza della buona fede), non è rilevabile in sede di legittimità. Vale invece a confortare implicitamente che di questi beni non vi fosse traccia nel patrimonio di G. a seguito delle remote movimentazioni rintracciate.

La motivazione dei giudici di merito è anche corretta nel rigettare la pretesa di sospensione del giudizio in attesa di "rogatorie" che sarebbero state avviate in sede di volontaria giurisdizione per accertare esistenza e vicende di queste entità patrimoniali. Se attività istruttoria v’era da compiere per stabilire la consistenza ereditaria, la sede propria era questa causa, con i vincoli istruttori che le erano propri, essendo del tutto infondata la pretesa di ammettere un’istruttoria parallela, non certo dovuta officiosamente, posto che la prova della consistenza ereditaria, cioè dell’appartenenza del bene all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, deve essere data da chi agisce per la petitio (Cass. 5304/84 e utilmente Cass. 3181/11).

Queste considerazioni travolgono le censure da 6.3. a 6.5 che, al cuore, mirano ad affermare che era la Corte d’appello a dover verificare d’ufficio (ricorso pag. 180) eventuali passaggi azionari e la sorte della proprietà di queste azioni (con il relativo patrimonio societario) di cui da circa trenta – quaranta anni G. O. non aveva disponibilità.

Anche la censura sub 6.6 non merita accoglimento: concerne la proprietà di una villa in (OMISSIS) che era intestata prima a una società (OMISSIS) e che era stata alienata a R.V.. La Corte d’appello ha rilevato che bene aveva fatto il primo giudice ad escludere che il bene facesse parte dell’eredità di G., posto che sin dal 1976 la società (OMISSIS) Lark Etablissement l’aveva alienata a R.V. e non era stata rinvenuta nè una controdichiarazione nè altro elemento idoneo a inficiare gli effetti di questo rogito e la conseguente persistente comproprietà di O.G..

Il ricorso deduce che non trattasi di simulazione, ma di negozio fiduciario che le azioniste vollero per motivi fiscali, risalenti alla L. n. 159 del 1976, attestati dal commercialista assunto quale testimone. Non emerge dal nucleo della deposizione, per quanto dedotto in ricorso, che vi sia stata interferenza di O.G. nella scelta di alienare alla sola R. il bene ed è congrua e logica la deduzione che in assenza di prova del titolo che valesse a sconfessare il valore giuridico di quella vendita, ha negato che il bene fosse riferibile alla madre adottiva di O.J..

Non si è discusso in fase di appello, per quanto consta dalla sentenza, di simulazione o di negozio fiduciario, ma della necessaria prova di proprietà comune nel 1976 e di permanere di essa "in contrasto con risultanze di prova scritta". Tale valutazioni non è scalfita dalle ragioni svolte in ordine alla controdichiarazione, indicata in sentenza come possibile mancato elemento di prova che avrebbe potuto superare l’atto del 1976. 8) Quanto all’ultimo gruppo di censure, parte ricorrente lamenta infondatamente che siano state compensate le spese del giudizio di appello tra la rinunciante Provincia Don Orione e la O.. In ordine alla validità della rinuncia alla domanda formulata dalla Provincia è sorta controversia, davanti al giudice di appello, a seguito della deduzione di parte O. (cfr. conclusioni a pag. 4 della sentenza impugnata) della nullità di tale rinuncia. Ne consegue che non poteva farsi pedissequa applicazione dell’art. 306 c.p.c., u.c. relativo alla rinuncia agli atti del giudizio, e che la Corte, disattese queste conclusioni della odierna ricorrente, ben poteva far luogo a compensazione delle spese di lite, provvedimento che risulta sinteticamente e forse ellitticamente motivato, ma che rinvia al complesso della vicenda processuale sviluppatasi.

Quanto alle spese di consulenza, sono state ripartite motivatamente tra O. e Provincia in relazione al fatto che la consulenza investiva l’autografia di testamenti disconosciuti "rispettivamente" dalle due parti.

O. sostiene erroneamente che il capo di sentenza era stato impugnato solo dalla Provincia rinunciante.

A pag. 28 punto III dell’atto di appello R. (parte che era stata condannata dal tribunale in solido con la Provincia al pagamento delle spese di ctu) risulta esplicitamente l’impugnazione di questo capo di domanda anche "nei confronti di O.J.".

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione all’alto valore della lite e agli atti depositati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in favore: di parte R. in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per onorari, 200,00 per esborsi oltre accessori di legge; di parte Provincia (OMISSIS) e (OMISSIS), per ciascuna, in Euro 12.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 14 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, maresciallo dei carabinieri in servizio presso il Comando della stazione carabinieri di Francavilla al Mare, riferisce che in data 13 gennaio 2011 gli era stata inflitta dal Comandante della Compagnia di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo la sanzione disciplinare di corpo del "richiamo" (di cui all’art. 1359 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90); riferisce, altresì, di aver proposto ricorso gerarchico avverso tale sanzione, che però era stato rigettato dal Comandante provinciale di Chieti con Provv. 19 marzo 2011, n. 194/23-2010.

Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale sanzione, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi, deducendo tre motivi di gravame.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 14 novembre 2011 e con memoria di replica depositata il 24 novembre successivo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 3 novembre 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte; in aggiunta l’Amministrazione ha depositato in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale l’istante si è lamentato nella sostanza del fatto che era stato leso il suo diritto di difesa.

Va, invero, in punto di fatto evidenziato che il ricorrente, una volta ricevuta il 5 novembre 2010 la contestazione degli addebiti, ha immediatamente provveduto il 9 novembre successivo a chiedere l’accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare per poter conoscere tutta la documentazione contenuta nel fascicolo e per poter così esercitare al meglio il proprio diritto di difesa.

Tale richiesta, però, non ha mai ricevuto risposta e la sanzione disciplinare è stata irrogata il 13 gennaio 2011 senza che l’incolpato avesse avuto la possibilità di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese.

Tale mancato accesso – come si rileva dagli atti del giudizio – è stato, invero, puntualmente denunciato dal ricorrente nella memoria difensiva da lui presentata nel procedimento disciplinare, nella quale, a pag. 3, dopo aver evidenziato che la domanda di accesso non era stata soddisfatta, aveva testualmente dichiarato che "sin d’ora riserva di integrare … la presente nota difensiva, dopo aver visionato la documentazione inerente il presente procedimento disciplinare"; e tale mancato accesso è stato anche dedotto nel ricorso gerarchico presentato.

L’Amministrazione non contestata tale circostanza; in particolare, in sede di decisione del ricorso gerarchico ha riconosciuto che la richiesta di accesso, pur essendo stata accolta Comando Legione, non era mai stata in concreto soddisfatta, in quanto non si è mai provveduto alla stampa del provvedimento che aveva consentito l’accesso ed alla "sua notifica al D.P., che ne prese visione solamente nel febbraio 2011". Inoltre, la stessa parte resistente ha ammesso tale grave mancanza, precisando che erano stati disposti ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità di terzi militari in ordine alla vicenda.

Ritiene il Collegio che, con riferimento a quanto sopra esposto, vi sia stata pertanto un’evidente violazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale si è visto irrogare la sanzione in parola senza che prima avesse potuto veder soddisfatta la sua richiesta di accesso agli atti.

Va, invero, al riguardo ricordato che – secondo quanto costantemente precisato dalla giurisprudenza – nel procedimento disciplinare l’Amministrazione deve necessariamente in concreto garantire il diritto di difesa dell’incolpato e non può irrogare la sanzione disciplinare prima che non sia stato in concreto consentito allo stesso di accedere agli atti del procedimento. In aggiunta, è stato anche chiarito che tale accesso deve essere consentito relativamente a tutti gli atti, anche a quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare, per cui i relativi atti (comprese le memorie di parte) sono anch’essi soggetti al principio di trasparenza che connota l’attività amministrativa, in quanto anche dalla loro lettura possono evincersi le ragioni che hanno orientato l’agire della Pubblica Amministrazione (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 19 maggio 2009, n. 3783, e 6 aprile 2009, n. 3160).

Né appare condivisibile, quanto affermato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, nel quale l’Amministrazione resistente, cerca di ovviare a tale grave mancanza, affermando che "la documentazione a cui il D.P. chiese di accedere, di fatto, non conteneva nulla di più di quanto l’ispettore non conoscesse accuratamente prima di fornire le deduzioni difensive" e che lo stesso dipendente non aveva delineato ed indicato "quali elementi contenuti negli atti per i quali chiese l’accesso e che furono sottratti alla sua tempestiva cognizione per la mancata notifica, avrebbero pregiudicato e viziato la sua possibilità di difesa".

In realtà, ritiene il Collegio per un verso che non sia possibile valutare ex post la rilevanza della mancata conoscenza degli atti sulla strategia difensiva dell’incolpato, e per altro verso che non possa invertirsi al riguardo l’onere della prova in ordine alla rilevanza o meno del mancato esame di tutti gli atti del procedimento; per cui deve ritenersi che il procedimento disciplinare sia viziato per violazione del diritto di difesa, in quanto il militare non ha avuto la possibilità, nonostante la richiesta fatta per tempo, di avere a propria disposizione tutta la documentazione afferente gli addebiti contestati, per poter così articolare un’adeguata difesa. Peraltro, lo stesso ricorrente nel suo scritto difensivo – come già detto – aveva puntualmente evidenziato tale mancato accesso agli atti e la necessità di integrare le sue difese, per cui il Comandante della Compagnia di Chieti non avrebbe potuto irrogare il 13 gennaio 2011 la sanzione disciplinare, senza aver prima pienamente soddisfatto la richiesta di accesso.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla tipologia del vizio denunciato ed alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sanzione disciplinare del "richiamo", inflitta al ricorrente il 13 gennaio 2011 dal Comandante della Compagnia di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.