Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 28-03-2011, n. 12427

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27/11/2009, applicava a V.S. e C.A., in relazione al reato di tentato furto aggravato di oggetti custoditi all’interno di un’autovettura, ascritto ad entrambi, e al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ascritto al solo C. (illeciti commessi il (OMISSIS)), la pena concordata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., previa concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e unificati i reati ascritti al C. dal vincolo della continuazione.

2- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, che andavano ricondotti, per la reazione violenta del C. all’intervento di un ispettore della Polizia, nel paradigma della rapina impropria aggravata.

3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Osserva, invero, la Corte che il giudice a quo, valutando concretamente la dinamica dei fatti, ha escluso che la reazione del C. all’intervento dell’ispettore di polizia fosse finalizzata a procurare a sè e al suo complice l’impunità o ad assicurarsi il possesso delle cose delle quali non aveva ancora conseguito la disponibilità; ha interpretato, invece, la condotta del C., sulla base di quanto riferito dallo stesso ispettore di polizia, come istintiva reazione ad una sensazione di spavento avvertita sul momento ed immediatamente rientrata, reazione, quindi, non ad "impronta aggressiva" ma "difensiva". Trattasi di valutazione di merito che, pur riverberandosi sulla qualificazione giuridica dei fatti, non essendo contraddittoria o manifestamente illogica, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 15028 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 12.1.09, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 11.733,33 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di quattordici anni e otto mesi, sulla base di una ritenuta ragionevole di tre anni.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 01 del 1989, art. 2.

Con il quarto ed il quinto motivo si censura l’avvenuta parziale compensazione delle spese processuali, doglianza priva di pregio essendo rimessa la statuizione sul punto alla valutazione discrezionale del giudice del merito ( art. 92 c.p.c.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-08-2011, n. 17105

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Svolgimento del processo

che nel corso di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale di Matera, con sentenza non definitiva in data 26 novembre 2002, ha dichiarato aperta la successione per testamento di M.V.M. e di M.M. G. ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da B. e M.D., con cui era stato chiesto di accertare il loro credito nei confronti della massa di entrambi i genitori, quantificato in L. 500.000.000, per avere realizzato a propria cura e spese Il fabbricato costituente la massa da dividere;

che la Corte di Potenza, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 giugno 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello di M.B. ed ha rigettato l’appello di M.B. e di M.D.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M.B. e M.D. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 25 gennaio 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimata M.A.R. non ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per erronea ed illogica valutazione dell’interrogatorio formale reso dalla resistente con verbale del 25 maggio 2009;

che il secondo mezzo è rubricato "violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’ammissibilità della prova testimoniale conseguente all’interrogatorio formale";

che i motivi che prospettano violazione o falsa applicazione di norme di legge sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che anche con riguardo alle censure che articolano il vizio di motivazione non è stato osservato l’onere, imposto dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la legge 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preliggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 19095 Contratto

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notìficato il 21 novembre 1995, P.G., premesso di avere stipulato in data 26 gennaio 1995 il preliminare di compravendita per l’acquisto del fondo rustico di Pa.Te., sito in (OMISSIS); che tale stipulazione è avvenuta con la mediazione dell’agenzia immobiliare di A.M., al quale l’attrice aveva corrisposto la provvigione di L. 800.000, mentre aveva versato alla Pa. la somma di L. 20.000.000 in due soluzioni, in conto al prezzo definitivo; che all’atto della stipula del rogito era emersa l’esistenza sull’immobile di una ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari per l’importo di L. 205.000.000; che l’attrice aveva presentato denuncia querela al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bari nei confronti dell’ A. per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. per averla indotta in modo pressante alla conclusione del preliminare con dolo; convenne in giudizio innanzi ai Tribunale di Bari l’ A. per sentirlo condannare alla restituzione della somma di L. 800.000 nonchè al risarcimento dei danni nella misura di L. 20.000.000.

Il convenuto, costituitosi nel giudizio, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la promittente venditrice, ritenuta unica responsabile degli eventuali danni arrecati alla P..

La Pa., costituitasi, dedusse di non aver mai avuto conoscenza, prima della stipula del preliminare, dell’iscrizione ipotecaria.

2. – Con sentenza depositata il 28 agosto 2000, il Tribunale adito rigettò la domanda nei confronti dell’ A., e condannò la Pa. a restituire all’attrice la somma di L. 20.000.000.

Avverso detta sentenza propose appello la P. nei confronti dell’ A. e della Pa., chiedendo la condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2055 cod. civ. 3. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 23 dicembre 2004, accolse parzialmente il gravame, condannando l’ A. al pagamento in favore della P. della somma di Euro 41.3,17 oltre agli interessi legali dalla domanda, nonchè, in solido con la Pa., della somma di Euro 10329,14, oltre agli interessi legali dalla domanda. Rilevo la Corte di merito che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un particolare incarico, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto de trasferimento, mediante le visure catastali ed ipotecarie, è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Nella specie, risultava dall’interrogatorio libero dell’ A. che egli aveva assicurato la promissaria acquirente che l’immobile fosse libero da pesi, basandosi su dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice.

Ciò era sufficiente, secondo la Corte, per radicare una sua responsabilità correlata alla violazione dell’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale.

Inoltre, dalla sentenza penale di condanna emessa dal Pretore di Bari in data 5 marzo 2001, divenuta irrevocabile, emergeva che, alla richiesta della P. di assicurazioni sulla libertà del fondo, l’ A. aveva risposto affermando esplicitamente che il bene in questione era privo di vincoli.

La Corte territoriale non riconobbe, invece, il diritto della P. al riconoscimento del danno non patrimoniale, essendo stata la relativa domanda proposta solo in appello.

La Corte aggiunse che non doveva essere tenuta in considerazione la rinnovazione dell’atto di appello effettuata dall’appellante in data 24 aprile 2002, con notifica presso la residenza degli appellati, in quanto l’atto di appello era già stato correttamente notificato il 30 gennaio 2001 presso i procuratori costituiti. Richiamò in proposito l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma, come nella specie, ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta de notificante, presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre M. A. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso P.G..
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Essendo stata la signora Pa.Te., terza chiamata nel giudizio di primo grado, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari del 2 settembre 1995, l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato al curatore della fallita, non avendo più costei la capacità di agire e non potendo assumere personalmente la veste di parte processuale. Della situazione fallimentare della Pa. – si osserva nel ricorso – erano sicuramente al corrente sia l’appellante P. sia il suo difensore: solo tale conoscenza spiegherebbe l’accanimento nei confronti dell’agente immobiliare senza che venisse data esecuzione alla sentenza di primo grado che aveva condannato la Pa. alla restituzione della somma di L. 20.000.000. Si rileva ancora nel ricorso che, quanto meno, il processo si sarebbe dovuto interrompere non appena il precedente difensore della Pa. aveva reso noto ai giudici di secondo grado l’intervenuta dichiarazione di fallimento, circostanza riportata nel verbale di udienza del 16 gennaio 2002, anche se lo stesso difensore, essendo spogliato di poteri, non poteva più costituirsi nel giudizio di appello. Del resto, dell’avvenuta dichiarazione dell’intervenuta sentenza di fallimento vi sarebbe anche la prova documentale, costituita dalla rinnovazione dell’atto di appello ex artt. 330 e 291 c.p.c. del procuratore dell’appellante, datato 9 aprile 2002, che risulta notificato, oltre che all’attuale ricorrente, anche al curatore del Fallimento Pa.Te.. Al riguardo, si sottolinea che La Corte d’appello non aveva autorizzato la rinnovazione della citazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., nè aveva fissato all’appellante un termine perentorio per rinnovare l’atto di appello notificato fuori termine ed irregolarmente, nè aveva rilevato alcun difetto di notifica: sicchè a rinnovazione dell’atto di appello fu solo un atto proditorio del difensore dell’appellante, non autorizzato e comunque intempestivo.

Il processo era stato semplicemente rinviato ed era successivamente proseguito fino alla emanazione della sentenza poi impugnata, anzichè essere interrotto di diritto ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ. Stante la contumacia di entrambi gli appellati in grado di appello, la notifica dell’atto di appello sarebbe affetta da nullità non sanata.

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – Invero, a prescindere dal carattere apodittico, rilevato dalla controricorrente, delle affermazioni dell’ A. in ordine alla conoscenza, da parte della stessa, della intervenuta dichiarazione di fallimento della Pa. prima ancora della prima udienza innanzi alla Core d’appello – circostanza che, per vero, sembrerebbe oggettivamente smentita dalla intera vicenda processuale successiva alla data del fallimento, vicenda che vide l’odierno ricorrente chiamare in causa la Pa. nel giudizio di primo grado, e questa essere difesa in quella fase – , risulta decisiva, ai fini della esclusione della fondatezza della tesi dell’ A., la considerazione che lo stesso, peraltro non costituitosi nel giudizio di secondo grado, non aveva, come non ha, alcuna legittimazione a dedurre lai circostanza della mancata interruzione del processo per effetto della intervenuta dichiarazione di fallimento dell’altra appellata Pa..

Detta conclusione consegue alla considerazione che, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 25641 del 2010, n. 24762 del 2007).

La suesposta conclusione è confermata, con riguardo, in particolare, alla ipotesi di fallimento della parte, dal rilievo che la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concesso eccepirla (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 15713 del 2010, n. 17418 del 2004).

3. – il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

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