Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22212 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 dicembre 2009 la Corte di Appello di Brescia rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Z.S., il quale dopo essere stato sottoposto a misura cautelare, per concorso in omicidio tentato e rapina, era stato assolto in data 5.12.2003, per non aver commesso il fatto.

La Corte territoriale riteneva che la intervenuta privazione della libertà personale dello Z. avesse trovato causa nella condotta gravemente colposa posta in essere dal medesimo esponente.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso personalmente Z.S., eccependo in primo luogo l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui la norma richiamata non prevede quale conseguenza, per chi abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave, la diminuzione quantitativa dell’indennizzo.

Con il secondo motivo la parte si sofferma sul merito del procedimento conclusosi con l’assoluzione dello Z.; e rileva che la Corte di Appello ha pure valorizzato elementi di fatto non richiamati nella ordinanza applicativa della misura cautelare.

Con il terzo motivo, la parte rileva di avere posto in essere, dal momento di esecuzione della misura custodiate, una attività difensiva idonea a determinare una soluzione di continuità del nesso di causalità, tra le condotte sospette ed il mantenimento della detenzione; ed osserva che la Corte territoriale ha ignorato tali evenienze.

L’esponente, infine, chiede la assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ed effettua la nomina difensore di fiducia.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato l’infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale ed ha evidenziato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi affermati dalla Suprema Corte, in ordine alla ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

L’Avvocatura Generale dello Stato, con memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, primieramente, che il ricorso in esame risulta proposto personalmente dal richiedente, senza ministero del difensore, pure nominato. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che il ricorso proposto personalmente dalla parte, nell’ambito dei procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, si qualifica come inammissibile. Si è al riguardo rilevato che il principio ora richiamato si inserisce nel sistema processuale complessivo in cui il legislatore, con riferimento al ricorso per cassazione, lungi dall’imporre oneri ingiustificati e vessatori alla realizzazione dei diritti ed alla difesa delle parti, ha inteso rimarcare il particolare tecnicismo e la delicatezza del giudizio di ultima istanza prevedendo la necessità o l’onere del patrocinio di un difensore, peraltro particolarmente qualificato per esperienza e cultura, con l’unica eccezione del ricorso personale consentito all’imputato in ossequio al principio del "favor libertatis" e del "favor voluntas rei" che del primo è espressione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001, dep. 24/09/2001, Petrantoni, Rv.

219613).

E’ poi appena il caso di rilevare che si registra una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso proposto dallo Z., discendente dalla manifesta infondatezza dei motivi ai quali il gravame è affidato. Tanto si afferma, in riferimento alla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 314, cod. proc. pen., come prospettata dal deducente. Si osserva che l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è stato recentemente oggetto di attenzione da parte delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte; e la Corte regolatrice ha in particolare considerato l’oggettiva ‘inerenzà al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione, "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno cioè evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima".

Deve pertanto rilevarsi che, secondo diritto vivente, il sistema della riparazione risulta permeato dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in ogni sua estrinsecazione, inerisce oggettivamente ai limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia. Ed invero la Suprema Corte, già con sentenza n. 6628 del 2009, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite nella decisione sopra ricordata, ha considerato che il principio solidaristico sotteso all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, "trova … il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati".

Deve, conseguentemente, ritenersi che il limite della non interferenza causale della condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dal richiedente operi legittimamente nell’ambito di ogni ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, disciplinata dall’art. 314 cod. proc. pen..

Ciò chiarito, si osserva che, come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Preme considerare che l’orientamento giurisprudenziale ora richiamato risulta consolidato, di talchè sfuggono gli stessi presupposti per rimettere la questione al vaglio delle Sezioni Unite. Soffermandosi sul secondo e sul terzo motivo di ricorso, che vengono esaminati congiuntamente, si osserva che l’ordinanza impugnata si colloca coerentemente nella linea del suddetto quadro interpretativo. La Corte di Appello, dopo avere osservato che Zu.Ce., figlio di B.C., con la quale conviveva lo Z. all’epoca del fatto, si era reso responsabile di una aggressione in danno di due pensionati, che abitavano nell’appartamento posto di fronte a quello occupato da Z., B. e C., si è infatti soffermata sulle seguenti circostanze, inequivocamente accertate: Z., prima del fatto, aveva indicato al giovane che i due anziani avevano la disponibilità di denaro contante; al momento in cui Zu. effettuava la rapina in danno degli anziani, Z. si trovava sul pianerottolo e veniva visto mente guardava all’interno dell’appartamento dei pensionati, tenendo la porta socchiusa;

Z., quando vide Zu. uscire dall’appartamento, con il denaro e vistosamente sporco di sangue, disse a voce alta, per due volte, la frase "non farmi del male, mia moglie è malata"; Z., entrato nell’appartamento ove si era svolta l’aggressione, aveva escluso che l’autore della rapina fosse Zu.; nel frangente, Z. si era rifiutato di chiamare la Polizia, aveva invitato i presenti a chiamare la guardia medica, non aveva prestato soccorso ai feriti e si era quindi allontanato; invitato di poi a rendere interrogatorio, a piede libero, Z. si era avvalso della facoltà di non rispondere. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale del tutto coerentemente ha evidenziato la sussistenza di una condotta sinergica, posta in essere dal richiedente, rispetto alla intervenuta privazione della libertà personale. E deve pure rilevarsi che le circostanze richiamate dal ricorrente – i pregressi rapporti con i due anziani; le modalità della cattura del rapinatore; il fatto di essersi recato a fare visita ad una parte offesa – sono evenienze prive in termini di ogni conferenza, rispetto alla adozione ed al mantenimento del provvedimento custodiaie.

Alla dichiarazione di Inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 15-06-2011, n. 24004

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el ricorrente, avv. Porta Francesco Pio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 15.12.2010 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di dissequestro dei manufatti costituenti un complesso turistico sottoposto a sequestro preventivo proposta da P. A. indagato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Il Tribunale rilevava che l’indagato aveva proseguito l’illecita attività edilizia, accertata con p. v. del 10.03.2010 in perdurante assenza di titoli abilitativi e in ripetuta violazione dei sigilli apposti a seguito di sequestri avvenuti in data 20.01.2007 e 26.05.2008.

La prosecuzione dei lavori aveva comportato il progressivo ampliamento del complesso turistico con incremento del carico urbanistico in ragione della progressiva maggiore recettività della struttura.

Persisteva, quindi, il periculum in mora, anche dopo la rimozione di alcune delle ultime strutture abusive realizzate, perchè la progressione degli abusi di volta in volta accertati rendeva concreto il pericolo che la libera disponibilità del complesso potesse comportare ulteriori abusi.

Inoltre, non poteva ritenersi superato il pericolo di reiterazione della violazione dei sigilli.

Il prodotto provvedimento di dissequestro del 26.10.2010 era stato disposto da altro GIP per le opere preesistenti a quelle sequestrate il 20.11.2007 ed era sottoposto a condizione che l’indagato non aveva dimostrato di avere osservato.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta persistenza del periculum in mora perchè:

– la maggior parte dei manufatti del lido ad esclusione di due piscine, non oggetto di richiesta di dissequestro per esplicita dichiarazione della difesa) e di 5 gazebo, sequestrati il 20.11.2007, erano stati realizzati negli anni ’90;

– il GIP in data 26.10.2010 aveva revocato il sequestro di tutti i manufatti preesistenti al sequestro del 2007;

– non c’era ragione di mantenere il sequestro sui suddetti beni che non avevano subito modifica alcuna, sicchè non era avvenuta prosecuzione dell’attività edilizia sui cespiti di cui era stato chiesto il dissequestro.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Assume il ricorrente che non possa configurarsi prosecuzione di attività edilizia sui cespiti costituenti il complesso immobiliare a destinazione turistica-ricettiva non interessati da interventi d’ulteriore costruzione dato che hanno autonoma configurazione le opere eseguite e sequestrate nell’anno 2007.

Il tribunale non ha condiviso tale assunto rilevando che le nuove opere come sopra descritte erano finalizzate all’ampliamento dell’hotel/lido, sicchè le stesse dovevano essere valutate nel loro complesso e non potevano essere scomposte nei relativi segmenti.

Trattasi di argomentazioni sicuramente corrette, poichè agganciate al principio di diritto secondo il quale le opere finalizzate alla realizzazione di un unico organismo edilizio non possono essere disarticolate e valutate separatamente quando tra esse esista un rapporto di funzionalità dovendosi avere, comunque, riguardo all’intervento edilizio finale.

Pertanto non merita censura la decisione di rigetto che ha considerato irrilevanti sia la demolizione di alcune delle opere abusive eseguite nell’anno 2007 sia il disposto dissequestro, in altro procedimento incidentale, delle opere preesistenti alla stregua della pervicace condotta di prosecuzione dell’illecita attività edificatoria attuata con violazioni dei sigilli, donde la necessità di ovviare al pericolo che la libera disponibilità dei beni da parte dell’indagato possa portare a conseguenze ulteriori il reato mediante la prosecuzione dell’attività illecita, sicchè è giustificato il mantenimento della misura cautelare.

Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000, equitativamente liquidata, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-11-2011, n. 24332 Rinunzia all’eredità

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Svolgimento del processo

Ba.Gi., cittadino italiano e proprietario di un ingente patrimonio, parte in Italia e parte in Venezuela, fra cui la partecipazione al 99% nel capitale della Benvenuto Barsanti s.a.s., decedeva in (OMISSIS), istituendo eredi testamentari universali i cittadini (OMISSIS) C.D. e F. F..

I suoi prossimi congiunti Ba.Re., fratello dei defunto, Ba.At. e Ba.St., nipoti di altri fratelli del "de cuius" premorti, ai quali in mancanza di testamento sarebbe spettata per legge la suddetta eredità, contestavano la validità del testamento stesso, cosicchè venivano instaurati due giudizi, uno in Italia davanti al Tribunale di Lucca per petizione ereditaria su iniziativa degli eredi testamentari C. e F. nei confronti dei tre sedicenti eredi legittimi, l’altro dinanzi al Tribunale di Caracas promosso da Ba.At. e Ba.St. nella quale il C. ed il F. introducevano una domanda riconvenzionale; in questo secondo giudizio Ba.Re. restava contumace.

Nell’ambito del giudizio dinanzi al giudice venezuelano in data 7-3- 1996 tra le parti costituite veniva stipulata una transazione in base alla quale il C. ed il F. dichiaravano di rinunciare alla loro condizione di eredi testamentari di Ba.Gi. mentre, dal canto loro, Ba.At. e S. B. dichiaravano di trasferire ai primi dietro corrispettivo in denaro determinati beni immobili e mobili; per effetto di tale accordo, comportante per le parti la rinuncia alle rispettive azioni, si estinguevano sia il giudizio iniziato in Italia dagli eredi testamentari, sia quello instaurato in Venezuela dai supposti eredi legittimi Ba.At. e Ba.St..

Con atto di citazione notificato il 24-28/5/2002 l’avvocato B. E., premesso che con testamento pubblico del 5-4-1997 Re.

B., morto a (OMISSIS), aveva disposto un legato in favore dell’esponente avente ad oggetto tutte le partecipazioni societarie appartenute al testatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio, Ba.St., Ba.At., N. B. e la società Benvenuto Barsanti & C. s.a.s. chiedendo la liquidazione della quota di partecipazione nella s.a.s. Benvenuto Barsanti appartenuta al proprio dante causa Ba.Re. sul presupposto che quest’ultimo vi avesse diritto assieme ad At.

B. e Ba.St. quali eredi legittimi di Ba.Gi.; secondo l’attore, invero, con la suddetta transazione gli eredi testamentari C. e F. avevano rinunciato all’eredità, dando luogo alla successione legittima; e poichè successore legittimo era anche Ba.Re., il B. poteva beneficiare indirettamente della transazione, pur non avendovi partecipato.

Si costituivano in giudizio Ba.At. e B. S. negando che Ba.Re., dante causa dell’attore, avesse mai acquistato alcuna partecipazione nella suddetta società;

quest’ultima infatti era appartenuta a Ba.Gi., alla cui morte ne erano divenuti eredi universali per testamento il C. ed il F.; costoro, essendo stata contestata la validità del testamento, avevano concluso una transazione con le esponenti quali nipoti di altri fratelli premorti di Ba.Gi. in virtù della quale si erano rese acquirenti di tutti i diritti inerenti alla suddetta eredità, ivi compresa la partecipazione alla quota di partecipazione nella menzionata società; a tale transazione era rimasto estraneo invece Ba.Re..

Con sentenza del 20-10-2005 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte del B. cui resistevano B. A., Ba.St. e la Benvenuto Barsanti s.a.s. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21-8-2008 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui Ba.At., B. S. e la Benvenuto Barsanti s.a.s. in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi; il ricorrente, At.

B. e B.S. hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve osservarsi, con riferimento a quanto è stato oggetto di discussione in pubblica udienza da parte in particolare del difensore del ricorrente, che la questione relativa alla pretesa nullità del testamento olografo redatto da Ba.Gi. è del tutto estranea al presente giudizio.

Come invero affermato dalla sentenza impugnata, non oggetto di alcuna censura sul punto, la suddetta questione è stata sollevata in entrambi i giudizi rispettivamente pendenti dinanzi al Tribunale di Lucca ed a quello di Caracas successivamente estinti in seguito alla menzionata transazione del 7-3-1996, mentre non ha mai formato oggetto di contraddittorio nella presente controversia, cosicchè l’istanza del ricorrente in ordine alla rilevabilità d’ufficio della validità o meno del predetto testamento in questa sede di legittimità è infondata.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 565 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che il C. ed il F. con la transazione del 7-3-1996 avessero rinunciato all’eredità di Ba.Gi. ex art. 523 c.c., posto che con tale atto essi avevano disposto verso corrispettivo dei propri diritti acquisiti sulla suddetta eredità; in realtà con tale negozio gli eredi testamentari da un lato avevano rinunciato ai propri diritti ereditari anche nei riguardi di tutti coloro che avrebbero avuto, in ipotesi, titolo per vantare diritti sulla eredità di Ba.Gi., e dall’altro lato avevano ricevuto "causa vendendi" beni immobili, il cui prezzo era stato regolarmente quietanzato, intestati alla s.a.s. Benvenuto Barsanti e/o società da essa partecipate e non a titolo di corrispettivo della rinuncia;

pertanto l’indeterminatezza dei soggetti a favore dei quali era stata effettuata la rinuncia e l’autonomo titolo di vendita in base al quale i rinuncianti avevano acquisito per atto tra vivi beni provenienti dall’asse ereditario dimostravano che si era in presenza di una rinuncia da parte dei supposti eredi testamentari alla propria delazione testamentaria alla quale essi erano addivenuti a seguito dell’accordo raggiunto con gli eredi legittimi di Gi.

B..

Il ricorrente aggiunge che la circostanza che la rinuncia proveniva da soggetti il cui titolo "mortis causa", almeno per il diritto venezuelano, era invalido, confermava che con l’atto del 7-3-1996 non si intendeva rinunciare ad una qualità di erede già acquisita, ma ad una mera qualità, quella di chiamato all’eredità (cosicchè nella fattispecie non trovava applicazione il principio "semel heres semper heres"); pertanto l’effetto di tale accordo era la conferma della validità della successione legittima in favore dei parenti di P.G., atteso altresì che del trasferimento dei beni in favore del C. e del F. aveva beneficiato anche un soggetto terzo, ovvero V.L.D., cosicchè l’acquisto di tali immobili non poteva essere posto in relazione alla rinuncia all’eredità di Ba.Gi..

Il ricorrente infine afferma che, una volta chiarito che con l’atto del 1996 si era in presenza di una vera e propria rinuncia alla delazione testamentaria, lo stesso comportamento dei supposti eredi testamentari antecedente all’accordo del 7-3-1996, teso a far valere i propri diritti contro chi li contestava, doveva essere interpretato nel senso che essi, ben consapevoli del fatto che il suddetto testamento olografo era di dubbia validità in quanto contrario al diritto venezuelano, avevano rinunciato alla propria delazione testamentaria, così consentendo la piena operatività della successione legittima di Ba.Re. e delle due nipoti di Ba.Gi..

Il ricorrente quindi formula il seguente quesito di diritto: "se costituisce accettazione dell’eredità ex art. 478 c.c., tale da escludere la successione legittima, un atto di rinunzia a far valere diritti successori effettuato anche nei confronti di soggetti indeterminati, come, nel caso di specie, nei confronti di tutti coloro che avrebbero avuto titolo a pretendere diritti sull’eredità del de cuius".

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha escluso che l’atto di transazione sopra richiamato avesse dato luogo ad una successione ereditaria legittima dei Ba. nei confronti di Ba.Gi., posto che l’eredità di quest’ultimo era già stata accettata dagli eredi testamentari C. e F. tacitamente, avendo essi esercitato l’azione di petizione ereditaria dinanzi al Tribunale di Lucca, con conseguente impossibilità di una successiva rinuncia in virtù del principio "semel heres semper heres".

Il giudice di appello ha altresì negato che Ba.Gi. avesse comunque acquisito diritti sulla predetta eredità in base all’atto di transazione del 7-6-1996 anzitutto per la ragione che egli non aveva partecipato ad esso, e poi anche per il rilievo che dall’interpretazione letterale dell’atto emergeva che gli eredi testamentari avevano rinunciato a far valere dei diritti anche nei confronti di Ba.Re., ma senza trasferirgli nessun bene;

ha quindi concluso che un ipotetico trasferimento a quest’ultimo della qualità di erede di Ba.Gi. era escluso sia per la pregressa accettazione dell’eredità da parte degli eredi testamentari, sia perchè una rinuncia a titolo oneroso, in quanto sinallagmaticamente controbilanciata da un corrispettivo, si sarebbe configurata come onerosa, dando luogo così ad una accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 477 c.c..

Tale convincimento deve essere condiviso ed è immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente.

E’ invero decisivo il rilievo che la configurabilità dell’atto del 7- 6-1996 come rinuncia da parte degli eredi testamentari di Ba.

G. all’eredità di quest’ultimo con conseguente operatività della successione legittima è esclusa in radice dal fatto che il C. ed il F., avendo precedentemente proposto dinanzi al Tribunale di Lucca una azione di petizione ereditaria nei confronti dei tre sedicenti eredi legittimi di Ba.Gi., ed avendo quindi posto in essere un atto che presupponeva necessariamente la loro volontà di accettare la predetta eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c. avevano in tal modo accettato tacitamente tale eredità, atteso che l’accettazione tacita dell’eredità può risultare dalla stessa proposizione di una azione in veste di erede (vedi "ex multis"Cas. 4-5-1999 n. 4414); nè evidentemente tale conclusione può essere infirmata da una diversa valutazione di tale inequivocabile comportamento processuale alla luce del successivo accordo del 7-3-1996, posto che, quale che fosse t’intento con esso perseguito dal C. e dal F., a seguito della pregressa proposizione della azione di petizione ereditaria da parte di costoro si erano già verificati all’epoca gli effetti dell’accettazione tacita dell’eredità, come tale non più revocabile.

E’ poi appena il caso di aggiungere che l’assunto del ricorrente secondo cui i suddetti eredi testamentari con l’atto più volte richiamato avrebbero rinunciato ai propri diritti ereditari nei confronti di tutti coloro che avrebbero potuto vantare diritti sull’eredità di Ba.Gi., e quindi anche di R. B., è smentito dal rilievo che, come chiarito dall’interpretazione letterale dell’atto resa dal giudice di appello, essi non avevano trasferito a quest’ultimo, non partecipante al negozio, alcun diritto inerente alla predetta eredità, e che la rinuncia effettuata aveva come corrispettivo il trasferimento in loro favore (ed anche di tale V.L.D., circostanza che nulla toglie al rilievo decisivo della pregressa accettazione tacita dell’eredità da parte degli eredi testamentari ed alla conseguente impossibilità di rinunciare successivamente ad essa) di alcuni beni mobili ed immobili da parte soltanto delle attuali parti resistenti.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva che erroneamente la Corte territoriale ha disatteso il secondo motivo di appello con il quale in via subordinata si era sostenuto che l’esponente dovesse quantomeno essere considerato terzo beneficiario in base ad un acquisto "inter vivos" quale il contratto a favore di terzo, atteso che l’atto del 7- 3-1996 configurava un accordo con il quale si era risolta ogni controversia tra i supposti eredi testamentari e gli eredi legittimi, ivi compreso Ba.Re., oltre che Ba.St. ed Ba.At..

Il B. sostiene l’irrilevanza dell’assunto del giudice di appello riguardo all’assenza di una esplicita attribuzione di diritti a Ba.Re. quale terzo, posto che l’attribuzione al terzo può essere desunta anche implicitamente dagli effetti che scaturiscono dall’atto dal quale si vuole far derivare un vantaggio a beneficio del terzo, come appunto nella fattispecie, dove la rinuncia dei suddetti eredi testamentari da essi posta in essere con l’accordo del 7-3-1996 comportava un beneficio anche per Ba.Re., perchè la rinuncia era stata effettuata anche nei suoi confronti con il riconoscimento del suo diritto sul patrimonio ereditario.

Il ricorrente rileva poi la sussistenza di un interesse delle stipulanti (ovvero Ba.At. e Ba.St.) all’attribuzione di diritti a Ba.Re. quale terzo, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, atteso che, se non vi fosse stata la considerazione della posizione anche di quest’ultimo (che, in quanto anch’esso erede legittimo, vantava diritti sui beni che venivano trasferiti ai supposti eredi testamentari), l’intero accordo non avrebbe potuto avere realizzazione, e ciò anche nell’interesse delle stipulanti At.

B. e Ba.St..

Infine il B. ritiene inefficace la revoca del beneficio del terzo Ba.Re. effettuata da parte delle stipulanti suddette con atto del 9-3-1998, in quanto a tale data quest’ultimo aveva già accettato per "facta concludentia" gli effetti derivanti dall’accordo transattivo attraverso molteplici atti di gestione che avevano determinato l’irrevocabilità dell’acquisto.

Il ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: "se è da ritenere esclusa la figura del contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. quando il diritto attribuito al terzo derivi da un atto che non possa che spiegare i suoi effetti favorevoli anche nei confronti del terzo, essendo anche quest’ultimo titolare di aspettative (successorie), oggetto dell’atto medesimo e che l’interesse dello stipulante il contratto possa derivare dall’esistenza di un comune rapporto (successorio) di esso stipulante con il terzo".

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza di un contratto in favore del terzo, che presuppone necessariamente un interesse dello stipulante a favorire il terzo, laddove nella fattispecie nessun interesse in tal senso potevano avere nè le parti appellate, le quali, anzi, avevano interesse ad escludere dall’accordo Re.

B. per divenire da sole comproprietarie dei beni oggetto dell’eredità di Ba.Gi., nè il C. ed il F., rispetto ai quali Ba.Re., convenuto sia nel giudizio italiano che in quello venezuelano, non aveva alcuna contropartita processuale per impedire la soluzione transattiva raggiunta dalle altre parti.

Orbene la Corte ritiene che la qualificazione dell’accordo del 7-3- 1996 come contratto a favore di Ba.Re. è esclusa in radice dalla insussistenza nell’atto di qualsiasi riferimento, anche indiretto, a quest’ultimo, e quindi dalla impossibilità di individuare una pretesa volontà delle parti di attribuirgli un qualsiasi diritto; il rilievo è decisivo, in quanto per la configurabilità di un contratto a favore di terzo non è sufficiente, contrariamente all’assunto del ricorrente, che egli riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto come elemento del sinallagma (Cass. 4-10-1994 n. 8075; Cass. 19-8-1997 n. 7693).

Sulla base di tale essenziale considerazione è agevole sottolineare la fondatezza del convincimento della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di qualsiasi interesse delle parti che sottoscrissero l’accordo suddetto ad attribuire a Ba.Re. un diritto inerente ai beni oggetto dell’eredità di Gi.

B., essendo anzi evidente l’interesse in particolare delle attuali parti controricorrenti ad escluderlo da una partecipazione ad un negozio da cui nascevano diritti in tal senso in favore di costoro.

D’altra parte, una volta chiarito che gli eredi testamentari non potevano più rinunciare all’eredità di Ba.Gi. da essi già tacitamente accettata, è evidente che l’accordo suddetto escludeva logicamente l’operatività della successione legittima, con la conseguenza che Ba.Re. non poteva vantare alcun diritto quale erede legittimo in ordine alla predetta eredità; anche sotto tale profilo pertanto non sussisteva alcun interesse delle stipulanti Ba.At. e Ba.St. a prevedere l’attribuzione di un diritto al terzo Ba.Re. per assicurarsi la validità dell’accordo del 7-3-1996.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e segg., sostiene che la Corte territoriale, avendo ritenuto che all’esponente non potesse spettare nè la tutela derivante dalla successione legittima di Re.

B. nè quella dell’acquisto "inter vivos" in qualità di terzo beneficiario di contratto tra altri concluso, avrebbe dovuto anche d’ufficio valutare se la parte avesse potuto giovarsi dell’istituto dell’arricchimento senza causa; infatti era certo che il B., successore "mortis causa" di Ba.Re., anch’esso erede legittimo di Ba.Gi., aveva subito una diminuzione patrimoniale cui aveva corrisposto simmetricamente un arricchimento senza causa di Ba.At. e S. B., uniche beneficiane degli accordi da esse conclusi con i presunti eredi testamentari.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "se possa definirsi giustificato l’arricchimento ottenuto da un erede a spese di un altro erede laddove quale unica causa di entrambi gli effetti (arricchimento e diminuzione) vi sia un atto dispositivo di beni ereditari".

La censura è infondata.

Premesso il dato pacifico che nei primi due gradi di giudizio non è mai stata sollevata la questione della applicabilità nella fattispecie dell’istituto dell’arricchimento senza causa, è agevole osservare che il giudice di appello non avrebbe certamente potuto rilevare d’ufficio l’operatività di esso in assenza di una qualsiasi domanda in tal senso; al riguardo è appena il caso di evidenziare l’irrilevanza della pronuncia di questa Corte richiamata a sostegno del suo assunto dal ricorrente (Cass. 5-8-2005 n. 16594), laddove è stato affermato, sul presupposto della natura sussidiaria dell’azione generale di arricchimento, che il giudice anche d’ufficio deve accertare che non sussista altra specifica azione, per le restituzioni ovvero per l’indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso arricchito o contro altra persona.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 4500,00 per onorari di avvocato in favore di Ba.At. e di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato in favore di Ba.St. e della Benvenuto Barsanti s.a.s. in liquidazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6602

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i Sigg.ri Pasquale Papandrea e Ilia Monachesi, come sopra rappresentati e difesi, ricorrono contro Comune di Nemi, in persona del Sindaco protempore, impugnando l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, emessa dal Sindaco di Nemi in data 6 agosto 1992, a seguito dello sbancamento di terreno della dimensione di mq 2";

– Che tale opera, narrano i ricorrenti, venne intrapresa in data 27 luglio 1992 sulla base di una concessione edilizia accolta per silenzioassenso ma non ancora rilasciata dall’Amministrazione comunale, a seguito di atto stragiudiziale con il quale si comunicava al Comune di Nemi l’inizio dei lavori "per la realizzazione di una costruzione unifamiliare per civile abitazione nel comprensorio Parco dei Lecci";

– Che la predetta ordinanza viene ritenuta dai ricorrenti illegittima per i seguenti motivi di diritto: -violazione degli artt. 7 e 4 della L.47/85 ed eccesso di potere, per aver supposto l’esistenza di un "organismo edilizio" e non aver adottato la preventiva procedura di sospensione dei lavori, che viceversa è stata adottata a dicembre 1992 ed ha dato origine al contenzioso definito con la sentenza n.3481/2010 del Consiglio di Stato); – eccesso di potere per omessa istruttoria e travisamento dei

presupposti (per palese irrilevanza del presunto abuso, che come descritto, non avrebbe in ogni caso comportato una trasformazione permanente del territorio, peraltro in totale assenza di un interesse

pubblico tutelabile e contrario a quello dei ricorrenti; – eccesso di potere per omessa istruttoria e violazione dell’art. 8 L. 94/1992, con riguardo alla mancata applicazione -da parte del Comune di Nemi -di quanto previsto dall’art. 8 della L. 25 marzo 1982 n.94, ovvero la possibilità per il privato cittadino di ottenere autorizzazione a costruire attraverso l’istituto del "silenzioassenso", considerando, proseguono i ricorrenti, che quando concorrono i requisiti formali e sostanziali per l’accoglimento di simile istanza, come nel caso in esame, il rilascio della concessione è un atto dovuto; nonché per la mancata considerazione della precedente "autorizzazione" del Comune di Nemi che avrebbe in ogni caso consentito ai ricorrenti l’inizio delle opere edili;

– Che peraltro, osserva il Collegio, alla stregua delle stesse dichiarazioni di parte ricorrente la presente controversia appare implicitamente definita e risolta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3481/2010, con la quale è stata decisa una causa strettamente connessa alla presente, seppur

cronologicamente successiva. Ed invero, nel dicembre 1992 il medesimo Comune di Nemi sospese le opere edilizie intraprese dai ricorrenti (su area già edificabile), interrompendo il tal modo l’iter di rilascio della relativa concessione. A presunto sostegno di tale determinazione, l’Amministrazione dedusse l’applicazione delle norme di salvaguardia, scattate per l’adozione della variante al P.R.G., con atto n.66 del 29.07.1992, con la quale detta area -dapprima edificabile ed acquistata come tale -venne destinata ad "attività agroforestali".

– Che, in particolare, con la sentenza n. 3481/2010, che ha confermato la sentenza del TAR Lazio n.01030/1998, il Consiglio di Stato, IV Sezione, ha aderito alle ragioni dei Sigg.ri Papandrea e Monachesi, e che quanto osservato dai ricorrenti circa il mancato adempimento, da parte del Comune di Nemi, dell’obbligo di rilasciare la concessione edilizia come disposto dalla predetta sentenza, pur essendo stato nominato un Commissario ad acta, potrà motivare opportune iniziative in sede di ottemperanza nel predetto giudizio;

– Che, per quanto concerne la presente controversia, concernente solo l’impugnato ordine di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, anche al rinnovato esame compiuto in una nuova camera di consiglio appare viceversa evidente come il definitivo riconoscimento della legittimità delle opere edilizie intraprese costituisca ineludibile presupposto per ritenere la sopravvenuta carenza d’interesse dei ricorrenti, considerando anche che il lamentato grave danno subito porta, nel ricorso, solo una riserva di successiva richiesta di risarcimento, alo stato non valutabile;

– Che la complessità e peculiarità della vicenda giustifica la non condanna di una delle due parti alle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza d’interresse dei ricorrenti a coltivare il gravame.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.