T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 154 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

H.T. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, con particolare riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 06..09.2007 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno già rilasciato ad H. per motivi di lavoro subordinato, in quanto dalle indagini effettuate – anche in sede penale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – è emerso che la società "Cooperativa C.I.S. a.r.l.", indicata quale datore di lavoro, aveva redatto un falso contratto di lavoro ed altri documenti falsi utilizzati dal ricorrente per ottenere il permesso di soggiorno.

Il provvedimento specifica che la documentazione indicata, diretta a simulare un rapporto di lavoro inesistente, ha tratto in errore il pubblico ufficiale competente, sicché il provvedimento è stato rilasciato "nell’erroneo convincimento della sussistenza di un rapporto di lavoro e della disponibilità di un reddito".

2) Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio del giudizio in attesa della definizione del procedimento di sanatoria attivato dal ricorrente ai sensi del d.l. 2010 n. 78, presentata dalla difesa del ricorrente con atto depositato in data 15.12.2010, atteso che la normativa indicata non concerne la sospensione del processo amministrativo.

3) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando che il ricorrente è sempre reperibile presso la propria residenza sita in Milano, via Lucania n. 16.

La censura è infondata.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l’amministrazione, non solo ha predisposto la comunicazione di avvio del procedimento, ma ha anche cercato di notificarla presso la residenza indicata dal ricorrente, in Milano via Lucania n.16.

Nondimeno, dal verbale di vane ricerche predisposto in data 14.12.2006 emerge che il nominativo dell’H. non compariva né sui citofoni, né sulle cassette postali; inoltre, neppure i condomini, interpellati sul punto dagli operanti, conoscevano il ricorrente.

Ne deriva che, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del ricorrente in ordine al suo domicilio effettivo, l’amministrazione ha correttamente cercato di notificare la comunicazione di avvio del procedimento nel luogo di residenza indicato dal ricorrente medesimo, luogo nel quale egli è risultato sconosciuto, sicché il mancato ricevimento dell’avviso di cui all’art. 7 della legge 1990 n. 241 non è imputabile ad omissioni dell’amministrazione, ma alla irreperibilità dell’interessato.

Del resto, nel ricorso egli si limita a sostenere di essere sempre reperibile nel luogo indicato come residenza, ma tale affermazione, oltre ad essere del tutto generica, è smentita dalle risultanze delle ricerche effettuate dall’amministrazione.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.

4) Con il secondo e con il terzo dei motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione.

La censura è infondata.

Invero, dal provvedimento impugnato e dagli atti istruttori in esso richiamati, emergono chiaramente le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione assunta.

In particolare, il provvedimento fa esplicito riferimento alle indagini, di rilevanza penale, che hanno portato ad accertare che la società indicata come datrice di lavoro – la "Cooperativa C.I.S. a.r.l." – si limitava a redigere contratti di lavoro falsi, simulando rapporti di lavoro con cittadini stranieri mai realmente costituiti.

Del resto, dalla documentazione versata in atti emerge che nel corso di una perquisizione presso gli uffici della società sono stati sequestrati supporti informatici contenenti timbri di Questure, Uffici Inail, Inps e dell’Agenzia delle Entrate di Milano, utilizzati per la contraffazione della documentazione.

Dalle indagini è emerso, poi, l’inadempimento da parte della Cooperativa degli obblighi relativi alle dichiarazioni dei salari dei dipendenti, mentre alcuni cittadini extracomunitari, assunti a verbale come persone informate sui fatti, hanno ribadito la non corrispondenza a rapporti di lavoro effettivi dei contratti di assunzione rilasciati dalla Cooperativa.

Ne deriva che dal provvedimento impugnato e dalla documentazione in esso richiamata emerge un quadro indiziario complessivo, che, da un lato, rende percepibili le ragioni della revoca, dall’altro, è idoneo a supportare la determinazione assunta.

Sotto altro profilo, va osservato che è del tutto irrilevante l’eventuale buona fede del ricorrente – la cui sussistenza è, comunque, solo affermata nel ricorso, ma non ancorata a dati concreti – in quanto si tratta di una circostanza che non incide sulla oggettiva insussistenza dei presupposti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno.

Né merita condivisione la censura in esame nella parte in cui considera che l’amministrazione avrebbe potuto rilasciare un permesso per attesa occupazione, in quanto dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha reiteratamente fruito di tale modalità di permesso dal 1996 in poi.

D’altro canto, egli risulta non avere svolto alcuna attività lavorativa dal 2004 al 2007, in quanto formalmente assunto dalla cooperativa nel mese di aprile del 2004 e poi licenziato nel mese di luglio 2004.

Ne deriva che tra la data da ultimo indicata e l’adozione del provvedimento impugnato egli non ha svolto alcuna attività lavorativa, pur permanendo in Italia sulla base del titolo poi revocato e, pertanto, fruendo di un periodo di soggiorno, pur senza svolgere attività lavorativa, per un tempo superiore a quello per il quale è consentito il rilascio di un titolo per attesa occupazione.

In altre parole, il periodo di tempo per il quale è possibile rilasciare un permesso per attesa occupazione è stato ampiamente fruito dall’interessato sulla base del precedente permesso di soggiorno, rimasto efficace sino alla data della revoca, nonostante la mancanza di attività lavorativa, con conseguente insussistenza dei presupposti per rilasciare un permesso per attesa occupazione (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 175; T.A.R. Umbria Perugia, 14 giugno 2006, n. 317).

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza dei motivi in esame.

5) Con l’ultimo dei motivi proposti il ricorrente lamenta la mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile al destinatario.

La censura è infondata.

Sul punto è sufficiente osservare che la mancata conoscenza della lingua italiana è affermata dal ricorrente in modo del tutto apodittico e, del resto, la circostanza che egli si trovi in Italia dal 1996 non rende verosimile la non comprensione del provvedimento impugnato adottato nel 2007, ossia più di dieci anni dopo l’arrivo in Italia dell’H..

In ogni caso, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’omessa traduzione del provvedimento in lingua italiana non incide sulla legittimità dell’atto, ma integra una mera irregolarità, idonea a porsi, in caso di effettiva non conoscenza della lingua italiana, come presupposto per il riconoscimento dell’errore scusabile in caso di presentazione del ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, circostanza quest’ultima non sussistente nel caso concreto (Consiglio Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4789).

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.

6) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duemila (2.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5010 Circolazione stradale

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ramo.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 dicembre 2009 il Tribunale di Teramo in composizione monocratica applicava a M.G. in ordine al reato di cui all’art. 186 D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, lett. c) la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 2000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1)violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b).

Sosteneva sul punto il ricorrente che erano stati violati gli artt. 17 e 69 c.p., in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di applicare le sanzioni della reclusione e della multa, laddove la previsione legislativa che si assume essere stata violata è riconducibile al novero delle contravvenzioni e, come tale, è punita con le diverse sanzioni dell’arresto e dell’ammenda. La sentenza impugnata inoltre aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva in violazione della L. n. 251 del 2005, art. 4, che ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi e che, in quanto norma di diritto penale sostanziale,è di immediata applicazione.

2) Violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto del tutto apodittica e sfornita di motivazione sarebbe stata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine all’equivalenza, a seguito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.

3)violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), violazione dell’art. 546 c.p.p., in quanto, nel dispositivo della sentenza, mancava l’indicazione dell’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

Il tribunale di Teramo ha infatti erroneamente ritenuto di applicare al ricorrente le sanzioni della reclusione e della multa, mentre il reato contestatogli è riconducibile nel novero delle contravvenzioni e, come tale, punito con le differenti sanzioni dell’arresto e dell’ammenda, il giudice di merito pertanto è incorso in una violazione della legge penale, avendo irrogato all’imputato una pena diversa da quella stabilita dalla previsione legislativa violata.

In conseguenza di tale violazione di legge il giudice ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, effettuando un giudizio di equivalenza tra la stessa e le circostanze attenuanti generiche, mentre, a seguito della riforma intervenuta con la L. n. 251 del 2005, ai fini della configurabilità della recidiva occorre che tanto il reato antecedentemente commesso, quanto quello da giudicare, abbiano la natura di delitto doloso, restando conseguentemente la stessa esclusa con riferimento alle contravvenzioni.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4 ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale" (cfr., Cass., Sez. Feriale, Sent. n. 26556 del 28 luglio 2006).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Teramo per nuovo esame, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.

Gli ulteriori motivi di ricorso debbono ritenersi pertanto assorbiti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-02-2011, n. 1762

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Svolgimento del processo

I)- Il ricorrente, in quanto testimone di giustizia:

– con deliberazione della Commissione centrale ex art.10 L. n.82 del 1991 (di seguito: Commissione) del 23.1.2003 è stato ammesso, unitamente al proprio nucleo familiare, allo Speciale Programma di protezione (di seguito: P.s.p.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 82 del 1991;

– una volta determinatosi al rientro nel comune di residenza per riprendere l’attività di rivenditore di automobili in precedenza esercitata, ha chiesto la capitalizzazione delle misure di assistenza economica in godimento.

Con deliberazione del 19.2.2005, la Commissione, pur se ha accolto la richiesta di capitalizzazione, ha disposto la cessazione del P.s.p. incaricando le competenti Autorità di assicurare al testimone le ordinarie misure di protezione con la sola eccezione dell’accompagnamento, con scorta, in occasione di impegni giudiziari.

Tale determinazione (partecipata all’interessato il 13.2.2006) ha ricevuto sostanziale conferma con la deliberazione del 16.2.2006 (notificata l’8.3.2006) di reiezione dell’istanza, prodotta dal C., di mantenimento della "scorta" per tutti i suoi movimenti (e non solamente per l’assolvimento di impegni giudiziari).

Entrambi tali atti della Commissione sono stati gravati dal C. col ricorso n. 3689/2006 successivamente integrato da mm.aa. di gravame avverso la delibera, notificata il 26.5.2006, con cui la Commissione, una volta avuta notizia del ricorso n. 3689/2006, ha disposto la sospensione, sino alla pronuncia del G.a., degli effetti della delibera del 19.12.2005 di capitalizzazione delle misure assistenziali.

L’intimata amministrazione non si è costituita in giudizio.

II)- Il secondo dei ricorsi in epigrafe ha riguardo alla deliberazione della Commissione del 19.1.2010 notificata al C. il giorno 29 successivo.

In tale provvedimento – nel cui preambolo sono citate sia la deliberazione del 19.2.2007 (con cui sono state accordate all’interessato le speciali (e non ordinarie) misure di protezione in località di origine) che l’avvenuta erogazione, in misura massima, della capitalizzazione delle misure assistenziali oltre ad un ulteriore contributo straordinario "per notevole importo complessivo" – la Commissione, previo articolato excursus in cui si dà atto dei pareri emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative compulsate (tutti concordi nell’escludere una ulteriore proroga delle speciali misure di protezione attivate), dispone la cessazione delle predette speciali misure e l’applicazione delle sole ordinarie misure di protezione (con l’eccezione dei servizi di accompagnamento in occasione di eventuali impegni giudiziari del testimone).

Avverso tale ultima deliberazione è stato promosso, come anticipato, il ricorso nr. 2687/2010 affidato a tre complessi mezzi di gravame ed in seno al quale è inclusa anche un’istanza istruttoria volta al deposito, da parte della p.a., della documentazione presa in considerazione ai fini della sua adozione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con mero atto di stile non seguito da nota difensiva e/o controdeduttiva.

All’udienza del 27.1.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
Motivi della decisione

I)- Sussistono evidenti ragioni di connessione che consentono la riunione dei ricorsi in epigrafe al fine della loro unitaria trattazione e definizione.

II)- In ordine al ricorso nr. 3689/2006 deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Si è detto, difatti, che, nel preambolo della deliberazione del 19.1.2010 sono citate sia la deliberazione del 19.2.2007 (con cui sono state accordate all’interessato le speciali (e non ordinarie) misure di protezione in località di origine) che l’avvenuta erogazione, in misura massima, della capitalizzazione delle misure assistenziali oltre ad un ulteriore contributo straordinario "per notevole importo complessivo".

Si tratta di atti che, pur se non presenti al fascicolo di causa, risultano non contestati nella loro portata e quindi pienamente satisfattivi della pretesa azionata col ricorso in questione dal C. come:

– riscontrato nel corso del dibattimento sostenuto dal suo difensore all’udienza odierna;

– documentato dalla circostanza che, nel successivo ricorso nr. 2687/2010, la contestazione verte su tematica del tutto differente e distinta da quella inizialmente prospettata la quale, ultima, non viene più ripresa e riaffrontata.

E poiché si tratta di provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio e prima del passaggio della causa in decisione, si impone a questo Giudice, ex art.34 c.5 del C.p.a., una declaratoria in conformità.

III)- La causa, pur come sopra circoscritta, non è, peraltro, matura per la decisione.

Si è detto che nel preambolo della deliberazione del 19.1.2010 si offre contezza di un articolato iter istruttorio che ha visto coinvolti la Prefettura, la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e la Direzione nazionale antimafia: organi tutti univocamente determinatisi per la cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e del suo nucleo familiare; e ciò anche in considerazione dell’attenuarsi del grado di esposizione a pericolo e dell’assenza di segnalazioni in ordine a situazioni di rischio accertate.

Ora proprio in quanto tale significativo presupposto è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che si duole dell’ignoranza di tali atti interni, il Collegio ritiene meritevole di apprezzamento la richiesta istruttoria inclusa in gravame e, per l’effetto, onera l’amministrazione resistente del deposito – presso la Segreteria della Sezione entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione – dei documenti ed atti richiamati nel preambolo della deliberazione impugnata a supporto della decretata cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e dei suoi familiari.

Naturalmente rimane salva la facoltà dell’amministrazione onerata di produrre qualsiasi altro documento ovvero chiarimento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia: definizione in ordine alla quale viene sin d’ora fissata l’udienza pubblica del 12 maggio 2011, mentre nelle more, e con riferimento, ovviamente, al solo ric. nr. 2687/2010, viene sospesa ogni ulteriore pronuncia in ordine al rito ed al merito ed alle spese.
P.Q.M.

previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

a) dichiara, definitivamente pronunciando, cessata la materia del contendere in ordine al ric. nr. 3689/2006R.G;

b) interlocutoriamente pronunciando:

1) onera parte ricorrente della notificazione della presente decisione al Ministero dell’Interno presso la sede reale;

2) ordina alla resistente amministrazione, in persona del l.r. p.t., al deposito della documentazione in parte motiva specificata, nei termini e nella sede ivi indicati;

3) fissa, per l’ulteriore trattazione e definizione del merito della causa l’udienza pubblica del 12 maggio 2011;

4) manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti in causa presso i relativi domicili legali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 10912 fondi e dislivello

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Svolgimento del processo

Il condominio di via (OMISSIS), conveniva in giudizio Ma., G., M., V. e F.J., affinchè, accertata la loro proprietà di un costone di roccia tufacea interposto tra l’edificio condominiale e il fabbricato soprastante denominato "(OMISSIS)", fossero condannati ad eseguire le opere atte ad eliminare lo stato di pericolo dei muri di contenimento del costone, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. A sostegno della domanda deducevano che l’edificio condominiale era stato realizzato da Fr.Gi., proprietario di "(OMISSIS)" e dante causa dei convenuti, il quale con atto pubblico notaio De Luca del 20.12.1951 aveva costituito in favore del fabbricato di via (OMISSIS), una servitù di passaggio su di un vialetto avente accesso dal civico (OMISSIS), posto a mezza altezza tra la stessa "(OMISSIS)" e il ridetto condominio attore, e che entrambi i muri di contenimento del costone di roccia ivi esistenti, sia a monte, sia a valle del vialetto anzi detto, sostenevano la proprietà F., che se ne doveva assumere gli oneri di manutenzione.

Tutti i convenuti resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda condannava i convenuti, in solido fra loro, ad eseguire i lavori di manutenzione della sola parte superiore del costone di roccia tufacea, compreso tra (OMISSIS) e il vialetto su cui lo stesso condominio attore vantava il diritto di passaggio.

Sull’impugnazione del condominio attore, la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 17.6.2004 confermava in parte qua la decisione di primo grado (salvo riformarla su di una domanda accessoria non più rilevante in questa sede di legittimità).

Riteneva la Corte territoriale che era risultato dagli atti che Fr.Gi. non era mai stato proprietario di "(OMISSIS)", appartenente, invece, a sua moglie, da cui gli appellati l’avevano acquistata per successione ereditaria, di talchè erano del tutto irrilevanti gli atti posti in essere da lui per regolare i rapporti tra il già costruito condominio di via (OMISSIS) e quelli costruendi lungo la medesima via, nonchè il fatto che negli stessi il confine con "(OMISSIS)" fosse indicato con riferimento ai fabbricati di via (OMISSIS), visto che tale villa neppure gli apparteneva.

Il giudice d’appello negava, ancora, rilevanza ad una precedente sentenza della stessa Corte che aveva diversamente valutato i fatti, essendo stata pronunciata nei confronti di altro, seppur vicino, condominio di via (OMISSIS).

E, infine e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, giudicava erronea l’interpretazione data dal condominio circa la presunzione di cui all’art. 887 c.c., in quanto essa ineriva, al più, all’individuazione della titolarità del muro di contenimento del fondo superiore ove il dislivello fosse di origine naturale, ma non si estendeva alla dimostrazione di tale origine, che pertanto seguiva il normale onere probatorio, nella specie a carico del condominio attore, tanto più che un documento fotografico in atti pareva effettivamente confermare che il dislivello in questione fosse di origine umana, quand’anche effettuata dallo stesso Gi.

F. allorchè costruì il fabbricato del condominio appellante. Di conseguenza, dovevano essere confermate le conclusioni cui al riguardo era pervenuto il c.t.u.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS), formulando tre motivi d’impugnazione.

Resistono con separati controricorsi G., J. e F. V., da un lato, e F.M. dall’altro.

Fr.Ma. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 840, 887 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che la Corte territoriale non si è pronunciata in punto di accertamento della proprietà del costone di roccia tufaceo inferiore, probabilmente sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza della questione, atteso che l’art. 887 c.c. non sarebbe applicabile nel caso in cui il dislivello tra i fondi sia stato creato dal proprietario dell’immobile sottostante, e in quanto, a suo giudizio, la dimostrazione dell’origine naturale del dislivello incomberebbe sulla parte attrice, che in tal modo avrebbe dovuto fornire la prova negativa di un ipotetico sbancamento operato dagli ascendenti dei convenuti.

Tale affermazione, prosegue parte ricorrente, è erronea in quanto in presenza di un dislivello vige la presunzione di cui all’art. 887 c.c., che può essere vinta con prova contraria della parte, nella specie i F., interessata all’accertamento contrario.

Inoltre, che anche la parte inferiore del costone di roccia retrostante il fabbricato sia di proprietà F. è stato affermato anche da altra sentenza emessa dalla stessa Corte d’appello di Napoli tra questi ultimi e altro condominio di via (OMISSIS), sentenza che "costituisce un giudicato" in quanto confermata da una recente decisione di questa Corte Suprema.

1.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di osservare, che a) l’art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle (Cass. n. 13406/01, conforme, Cass. n.4924/80); e che b) tale presunzione presuppone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un’origine naturale (Cass. n. 3674/99).

1.2. – Nello specifico, la sentenza impugnata ha rettamente escluso l’applicabilità di tale norma sul presupposto di un accertamento di fatto, sorretto da motivazione di cui il motivo non dimostra nè l’insufficienza, nè l’illogicità, basato su di un’antica fotografia A. prodotta a dimostrazione che il dislivello tra i fondi in questione deriva dall’opera dell’uomo; ed ha altrettanto correttamente aggiunto l’inciso "quand’anche effettuata dal Fr.Gi. in sede di costruzione del fabbricato dell’appellante condominio", a conferma dell’irrilevanza dell’autore di tale trasformazione.

1.3. – Quanto, poi, al giudicato formatosi su analoga questione tra gli stessi F. e altro, limitrofo condominio, deve rilevarsi che tratta di decisione resa inter alias e dunque improduttiva di effetti di sorta nella presente controversia; e che la stessa parte ricorrente deduce che tale giudicato si è formato in virtù di sentenza di questa Corte Suprema che ha confermato una pronuncia d’appello basata sul mancato assolvimento dell’onere di provare l’inoperatività della presunzione di cui all’art. 887 c.c, lì dove, invece, nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che tale onere sia stato positivamente assolto.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti ( art. 1362 c.c. e segg. e art. 1370 c.c.) e degli artt. 840, 887 e 2697 (in relazione all’art. 36 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c).

Parte ricorrente contesta la ritenuta irrilevanza del vero e proprio regolamento contrattuale di condominio predisposto, con atto notaio De Luca del 20.12.1951, dal costruttore Fr.Gi., atteso che, ha ritenuto la Corte territoriale, questi non era proprietario di (OMISSIS), che apparteneva alla moglie di lui. Il ragionamento, prosegue parte ricorrente, non è comprensibile, perchè in ogni caso il costone di roccia appartiene oggi necessariamente agli eredi di lui e/o della moglie, ossia in ogni caso agli stessi F..

Indica, poi, quali elementi di fatto segnalati dalla difesa del condominio e del tutto tralasciati dalla sentenza impugnata, a) l’atto notaio Monda, con il quale i F. nel descrivere i beni oggetto di divisione, affermavano confinante con (OMISSIS) i fabbricati di via (OMISSIS), con ciò riconoscendo la proprietà del tratto di costone di roccia tufacea in questione; b) l’esistenza, alla sommità del c.d. costone inferiore, di una stradina pedonale "di proprietà di… (OMISSIS)", gravata di servitù di passaggio in favore dei fabbricati di via (OMISSIS), stradina la cui appartenenza ai F. non è contestata in causa, e che comporta ai sensi dell’art. 840 c.c. la proprietà del costone di roccia sottostante che lo sostiene; c) la riserva, contenuta nell’atto notaio De Luca del 1951, con la quale Gi.

F. si riservava il diritto di costruire tutte le opere che si fossero rese necessarie al consolidamento delle sovrastanti strutture di (OMISSIS), riservandosi conseguentemente il diritto di passaggio e di occupazione del suolo nella parte a monte della zona edificatoria, oggi costituente i cortiletti dei fabbricati siti ai piedi delle pendici della citata villa. Nè ha tenuto conto della corrispondenza con la quale F.M. diffidava i propri parenti e condomini, ad effettuare con urgenza i lavori di consolidamento e manutenzione del muro, per evitare ogni pericolo per i terzi, ossia gli abitanti dei sottostanti edifici di via (OMISSIS).

2.1. – Il motivo – che, in realtà, e nonostante la titolazione anche in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 si limita a censurare un motivazione in parte contraddittoria e in parte omessa su punti decisivi della controversia – è inammissibile in ordine alla denuncia di omessa valutazione dei documenti sopra richiamati, ed è infondato nel resto.

Come affermato da questa Corte, il ricorrente, qualora, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. nn. 18506/06 e 21621/07).

Inoltre, l’omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) ricorre solo nel caso in cui questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, tanto da condurre ad una pronunzia diversa (v. Cass. n. 9701/03), vale a dire solo se siano tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui è fondato il convincimento del giudice del merito, sicchè la rado decidendi venga a trovarsi priva di base (v. Cass. nn. 3696/03, 3075/06, 11457/07, 4369/09 e 5377/11).

2.1.1. – Nel caso in esame, non solo nessuno dei documenti sopra citati è stato riportato integralmente o quanto meno nel complessivo contesto rilevante, ma altresì la loro stessa decisività non è dimostrata e neppure chiaramente enunciata.

L’atto notaio Monda avrebbe ad oggetto, si apprende dal contenuto della censura, una divisione tra i F., e dunque nulla autorizza a ritenere che possa avere natura ed efficacia confessoria verso terzi. L’atto notaio De Luca contiene una clausola di per sè astrattamente compatibile con la costituzione di una servitù atipica a carico dei cortili a corredo dei fabbricati di via (OMISSIS), ma nulla chiarisce, dato il generico richiamo alle necessità di sostenimento delle sovrastanti strutture di (OMISSIS), in ordine all’esatta delimitazione del fondo dominante. Così pure la lettera con la quale F.M. aveva diffidato i suoi parenti e condomini di (OMISSIS) ad effettuare opere di consolidamento atte ad evitare ogni pericolo per i terzi, lettera il cui fine di preventivo discarico di responsabilità, così come prospettata dalla stessa parte ricorrente, è incompatibile con l’animus confitendi necessario affinchè sia integrata la fattispecie di cui all’art. 2730 c.c..

2.1.2. – In ordine, poi, alla ritenuta, da parte del giudice d’appello, irrilevanza di quello che l’odierno condominio ricorrente asserisce essere un vero e proprio regolamento condominiale contrattuale, deve rilevarsi che la circostanza non dimostrerebbe, nè confuterebbe, di per sè, alcuna tesi sulla proprietà del costone di roccia e del muro che lo sostiene, a favore dell’una o dell’altra parte, ove si consideri che tale regolamento presuppone, ma non per questo dimostra, l’effettiva proprietà del disponente.

2.1.3. – Quanto, poi, all’esistenza della strada di proprietà F. posta tra (OMISSIS) e il fabbricato condominiale di via (OMISSIS), e gravata da servitù di passaggio, deve osservarsi che l’estensione della proprietà fondiaria al sottosuolo, ai sensi dell’art. 840 c.c., non va confusa con la proprietà del fondo sottostante, cioè posto ad una quota inferiore, di talchè la titolarità dell’uno non implica l’appartenenza dell’altro.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e in particolare dell’art. 2697 c.c., in riferimento agli artt. 840 e 887 c.c., nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Sostiene parte ricorrente che la sentenza d’appello (al pari di quella di primo grado) ha ritenuto che l’attuale dislivello sia frutto di sbancamenti operati nel fondo inferiore, a loro volta desunti dalla citata foto A. e dalla conseguente supposizione operata dal c.t.u., il quale ha ritenuto che sebbene la fotografia ritraesse lo stato primigenio del versante dal lato del fabbricato distinto dal numero civico (OMISSIS), era plausibile che la situazione del costone di roccia fosse simile anche nella parte retrostante l’edificio di cui al civico (OMISSIS). Tuttavia la stessa Corte territoriale, non ha ritenuto significativa la prossimità di tale edificio con quello distinto dal n. (OMISSIS). Infatti, si sostiene, (OMISSIS) incombe direttamente sui due fabbricati nn. (OMISSIS) con appoggio sul costone tufaceo, mentre è del tutto dissimile la posizione dell’edificio condominiale di cui al n. (OMISSIS), ubicato sotto il giardino (e non sotto le strutture) della citata villa e in posizione arretrata rispetto alla via (OMISSIS).

Opponibile, inoltre, sostiene parte ricorrente, è anche l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non può attribuirsi rilievo agli atti amministrativi concernenti la licenza edilizia chiesta per la costruzione del diverso fabbricato di cui al civico (OMISSIS), poichè, al contrario, la relativa documentazione riporta l’intera zona edificatoria, comprendente sia il già eretto edificio di cui al numero 105, sia l’erigendo numero (OMISSIS).

3.1. – La censura è infondata, in quanto mira a sollecitare un riesame della vicenda processuale, dando prevalenza all’una, piuttosto che all’altra emergenza, secondo valutazioni di puro merito estranee al giudizio di legittimità.

L’opzione della Corte d’appello, che ha da un lato ritenuto plausibile la riferibilità dello stato dei luoghi rappresentato dalla fotografia prodotta anche alla zona retrostante il fabbricato del condominio di cui al numero civico (OMISSIS), e dall’altro escluso la rilevanza degli atti riguardanti il procedimento amministrativo per il rilascio della licenza edilizia per la costruzione dell’edificio condominiale di cui al n. (OMISSIS) della stessa via (OMISSIS), sia perchè avente diversa posizione, sia in quanto il relativo caso è stato oggetto di un differente giudizio, non costituisce una contraddittorietà intrinseca del ragionamento posto al servizio della decisione, tale da inficiarne coerenza e consequenzialità logica, ma una manifestazione del convincimento dell’organo giudicante nell’apprezzare portata e concludenza degli elementi di giudizio offerti dal dibattito processuale.

4. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

5. – Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali forfetarie di studio, IVA e CPA come per legge.

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