Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.I.L. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che l’otto aprile 2011 ha confermato l’ordinanza con cui il 2 marzo 2011 il g.i.p. del medesimo ufficio ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, al fine di consentire all’istante di sottoporsi a programma terapeutico riabilitativo in una struttura residenziale chiusa per la disintossicazione dalle sostanze stupefacenti. Con il ricorso il difensore ha dedotto con unico motivo formale due aspetti: la violazione degli artt. 310 e 597 c.p.p. nonchè la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Osserva che il P., tossicodipendente ed indagato per rapina aggravata, aveva allegato alla richiesta tutta la documentazione necessaria. Aggiunge che il g.i.p. aveva ritenuto erroneamente applicabile il citato art. 89, comma 3, invece estraneo alla vicenda in esame, ed in modo parimenti illegittimo aveva considerato incompatibile con l’istanza la constatazione che l’interessato era da anni in cura presso il Sert. Tali argomentazioni erano condivise in sede d’appello dal Tribunale, che rilevava, però, l’esistenza di "eccezionali esigenze cautelari", mai prese in esame precedentemente e, quindi, considerata in violazione del principio devolutivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Non merita censura la decisione del Tribunale di non potere disporre la sostituzione della misura cautelare in atto, richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 perchè il P. intendeva sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, posto che tale disposizione consentiva al collegio di valutare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione chiesta dal ricorrente è, infatti, subordinata al fatto che vi sia un apprezzamento dei giudici che escluda la ricorrenza, delle menzionate esigenze.

Nel caso di specie, invece, il Tribunale ha dato atto con motivazione adeguata e coerente che l’esigenza di tutela della collettività era esposta ad un pericolo assai elevato e di consistenza tale da fare apparire la sua salvaguardia meritevole di una tutela maggiore rispetto all’interesse ai recupero del soggetto tossicodipendente. La formulazione letterale della norma imponeva al collegio di compiere la verifica in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che vi sia stata da parte del Tribunale violazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597 c.p.p., comma 1. Rientra, infatti, nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell’ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’applicabilità di una determinata norma (nel caso, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89), indipendentemente dal fatto che una tale doverosa indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell’istanza abbia trovato altra motivata giustificazione tanto da rendere superfluo l’approfondimento di altri aspetti normativi (conforme Sez. 4, Sentenza n. 36317 del 11/04/2008 rv. 241893 ed ivi citate).

I giudici, nella fattispecie, si sono semplicemente limitati a ricondurre la motivazione del provvedimento adottato nello stretto ambito previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, commi 1 bis e 1 ter, come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 15-11-2011, n. 41739

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 28 aprile 2008 del Tribunale di Torino, appellata, tra gli altri, da A.P.G., Ar.Pi., B.C.A., Br.Br., C.C., C.E., F.P., N. M.V., P.R., e V.G., così statuiva:

1.1. dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a tutte le imputazioni ascritte nei confronti di A. P., B.C., F., N., P. e V.;

1.2. dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a tutte le imputazioni ascritte nei confronti di Ar., fatta eccezione per il delitto di associazione per delinquere di cui al capo A, di Br., fatta eccezione per il delitto di associazione per delinquere di cui al capo B, di C.C. e di C.E., fatta eccezione per il delitto di turbativa d’asta di cui al n. 394 sub capo C, reati per i quali veniva confermata la responsabilità penale, con rideterminazione delle relative pene, e fatta altresì eccezione per i fatti di turbativa d’asta di cui ai numeri 156 e 393 ascritti al Br., per i quali il medesimo veniva assolto per non avere commesso il fatto;

1.3. confermava le statuizioni civilistiche a carico dei predetti imputati per tutti i fatti per i quali era stata dichiarata la prescrizione ovvero confermata la responsabilità penale.

1.4. La Corte di appello precisava che le imputazioni mosse alle varie persone coinvolte in origine nel procedimento, in tutto quarantadue, concernevano fatti di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti e corruzione relativamente all’aggiudicazione di appalti per l’esecuzione di opere pubbliche conferiti dalle province di Torino, di Cuneo, da vari altri comuni del Piemonte, dal Magistrato del Po e da altri enti.

I fatti contestati erano stati commessi nel periodo in cui la disciplina normativa in materia, stabilita dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109 (cd. Legge Merloni), prevedeva che l’aggiudicazione degli appalti fosse effettuata secondo il criterio della determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse ed altre successive operazioni tra cui il cd. taglio delle ali, e cioè l’eliminazione del 10 per cento delle offerte di maggiore e minore ribasso.

In tale contesto normativo, alcuni imprenditori interessati all’aggiudicazione degli appalti, avevano individuato, sulla base di calcoli matematici, quale fosse il ribasso che avrebbe reso più probabile l’aggiudicazione dei vari appalti, e a tal fine avevano ideato di realizzare una forma di coalizione tra imprese così da ottenere che in tale ambito una di queste potesse risultare probabilisticamente vincente, con l’intesa che affidasse poi in subappalto i lavori appaltati alle altre imprese della coalizione.

Per perseguire tale intento, gli imprenditori coinvolti avevano dato luogo a periodiche riunioni tese a concordare la sistematica iniziativa di partecipazione a tutte le gare indette dagli enti pubblici e la ripartizione delle auspicate aggiudicazioni; riunioni cui, dopo l’indizione delle varie gare, seguivano altre tese al calcolo della media aritmetica dei ribassi così da assicurarsi il collocamento dell’offerta vincente nell’ambito di un certo range e la specificazione delle singole offerte che ciascuna impresa partecipante avrebbe dovuto presentare, comprese quelle cd. "di appoggio".

In tal modo le imprese partecipanti a tali iniziative determinavano il condizionamento del calcolo della media aritmetica dei ribassi, ottenendo la quasi certezza che l’offerta vincente si collocasse in un certo margine preventivamente calcolato, e, insieme, la prospettiva per tutte quante di una suddivisione dei lavori attraverso il sistema dei subappalti.

2. La imputazione di cui al capo A, per la quale Ar. è stato riconosciuto colpevole, consiste nel reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 3, per essersi l’imputato associato allo scopo di commettere più delitti; in particolare perchè partecipava ad una associazione a delinquere finalizzata a turbare le gare di appalto indette dal Comune di Torino e di altri enti pubblici; all’uopo ponendo in essere collusioni e mezzi fraudolenti consistiti:

nell’accordarsi per presentare offerte di ribasso graduate e coordinate, segnatamente concordando e ripartendo con gli altri associati una serie di offerte di ribasso specificate nel dettaglio ovvero concordando quantomeno la fascia di ribasso entro la quale presentare l’offerta; e ciò in quanto la percentuale della possibilità di aggiudicazione risultava direttamente proporzionale al numero di offerte coordinate in concreto presentate; soprattutto perchè alcune offerte – cd. offerte di appoggio – erano presentate in termini economicamente ingiustificati ed al solo fine di favorire la possibile aggiudicazione da parte di altre imprese; accordo finalizzato a favorire la corrispondenza tra i ribassi calcolati tra le imprese partecipi di esso e quelli che l’ente appaltante avrebbe individuato come vincenti in base ai meccanismi di legge e dunque con ribassi calcolati in modo tale da far si che, in base al meccanismo della "esclusione automatica" applicabile in base alla legge, l’esito delle aggiudicazioni potesse avvenire a favore della imprese partecipi dell’accordo con una probabilità certamente superiore a quella che sarebbe derivata da una partecipazione autonoma alla gara;

in tal modo determinando quantomeno un pericolo di turbamento del normale svolgimento della gara medesima, sia in funzione dell’individuazione dei soggetti aggiudicatari sia della determinazione del prezzo dell’appalto; in particolare:

– si accordava con gli altri per decidere le strategie del sodalizio, acquisendo, anche per tramite di una struttura organizzativa formale – da identificarsi nel Consorzio CUBIT – i dati relativi alle gare pubbliche che potevano presentare un interesse per le singole imprese così come per il gruppo;

– si riuniva, o quantomeno si consultava e comunicava periodicamente con gli altri, per valutare le gare stesse e le modalità di partecipazioni coordinate sopra descritte, con conseguente individuazione delle fasce di ribasso ovvero dei singoli ribassi – previamente computati – da presentare; nonchè per decidere se ed in quali termini dovevano essere affidati, in caso di aggiudicazione, lavori in subappalto;

– prendeva altresì sistematicamente contatti e se dal caso accordi – anche in riunioni alle quali partecipavano rappresentanti del gruppo -:

a) con i rappresentanti di altri raggruppamenti organizzati (quali segnatamente il Consorzio Subalpino – cd. gruppo di San Mauro – ovvero il Consorzio CIE- cd. Pinerolesi – Valsusini., nonchè il cd. gruppo della Cooperative);

b) con raggruppamenti di fatto operativi nel settore dei pubblici appalti (quali il cd. raggruppamento di Settimo – rappresentato da S.P.G. – i cd. canavesani – rappresentati da O.G. e B.C.A. – il gruppo Provvisiero – rappresentato da Pr.Se. – il raggruppamento coordinato da T.P. a sua volta frequentemente coordinato con quello di R.E.);

c) con imprese ovvero raggruppamenti di imprese sporadicamente interessate a partecipare ad accordi su singole gare.

Tutto ciò al fine di provvedere altresì all’individuazione delle fasce di ribasso delle offerte da presentare – deliberando e distribuendo tra gli associati i ribassi – ovvero le fasce di ribasso – da presentare alle gare di appalto, fornendo agli altri sodalizi e ricevendo dagli stessi offerte per assicurarsi l’aggiudicazione delle gare; agendo in particolare l’ Ar., oltre ad altri, quale organizzatore, operando quale rappresentante delle imprese di maggior rilievo tecnico-economico (come tali in grado di influire sulle strategia del gruppo) e comparendo gli stessi in via continuativa alle riunioni o incontri con rappresentanti di altri gruppi.

In (OMISSIS).

3. La imputazione di cui al capo B, per la quale Br. è stato riconosciuto colpevole, consiste nel reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1, 3 e 5, per essersi associato allo scopo di commettere più delitti; in particolare perchè partecipava ad una associazione a delinquere finalizzata a turbare le gare di appalto indette dal Comune di Torino e di altri enti pubblici; e ciò ponendo in essere collusioni e mezzi fraudolenti consistiti: nell’accordarsi per presentare offerte di ribasso graduate e coordinate, segnatamente concordando e ripartendo con gli altri associati una serie di offerte di ribasso specificate nel dettaglio ovvero concordando quantomeno la fascia di ribasso entro la quale presentare l’offerta; e ciò in quanto la percentuale della possibilità di aggiudicazione risultava direttamente proporzionale al numero di offerte coordinate in concreto presentate; soprattutto perchè alcune offerte – cd. offerte di appoggio – erano presentate in termini economicamente ingiustificati ed al solo fine di favorire la possibile aggiudicazione da parte di altre imprese; accordo finalizzato a favorire la corrispondenza tra i ribassi calcolati tra le imprese partecipi di esso e quelli che l’ente appaltante avrebbe individuato come vincenti in base ai meccanismi di legge e dunque con ribassi calcolati in modo tale da far si che, in base al meccanismo della "esclusione automatica" applicabile in base alla legge, l’esito delle aggiudicazioni potesse avvenire a favore della imprese partecipi dell’accordo con una probabilità certamente superiore a quella che sarebbe derivata da una partecipazione autonoma alla gara; in tal modo determinando quantomeno un pericolo di turbamento del normale svolgimento della gara medesima, sia in funzione dell’individuazione dei soggetti aggiudicatari sia della determinazione del prezzo dell’appalto;

in particolare;

– si accordava con gli altri per decidere le strategie del sodalizio, acquisendo, anche per tramite di una struttura organizzativa formale – da identificarsi nel Consorzio Imprenditori Subalpini – i dati relativi alle gare pubbliche che potevano presentare un interesse per le singole imprese così come per il gruppo;

– si riuniva, o quantomeno si consultava e comunicava periodicamente con gli altri, per valutare le gare stesse e le modalità di partecipazioni coordinate sopra descritte, con conseguente individuazione delle fasce di ribasso ovvero dei singoli ribassi – previamente computati – da presentare, nonchè per decidere se ed in quali termini dovevano essere affidati, in caso di aggiudicazione, lavori in subappalto;

– prendeva altresì sistematicamente contatti e se del caso accordi, anche in riunioni alle quali partecipavano rappresentanti del gruppo:

a) con i rappresentanti di altri raggruppamenti organizzati (quali segnatamente il Consorzio CUBIT – cd. gruppo Torinisti – Venaria – ovvero il Consorzio CIE – cd. Pinerolesi – Valsusini – nonchè il cd. gruppo delle Cooperative);

b) con raggruppamenti di imprese operativi di fatto nel settore dei pubblici appalti (quali il cd. raggruppamento di Settimo – rappresentato da S.P.G. – i cd. canavesani – rappresentati da O.G. e B.C.A. – il gruppo Provvisiero, rappresentato da Pr.Se. – il raggruppamento coordinato da T.P. a sua volta frequentemente coordinato con quello di R.E., giudicato a parte);

c) con imprese sporadicamente interessate a partecipare ad accordi su singole gare al fine di provvedere altresì all’individuazione delle fasce di ribasso delle offerte da presentare – deliberando e distribuendo tra gli associati i ribassi -ovvero le fasce di ribasso – da presentare alle gare di appalto, fornendo agli altri sodalizi e ricevendo dagli stessi offerte per assicurarsi l’aggiudicazione delle gare:

– agendo in particolare il Br. quale organizzatore, operando in rappresentanza delle imprese di maggior rilievo tecnico- economico (come tali in grado di influire sulle strategia del gruppo) e comparendo in via continuativa alle riunioni o a incontri con rappresentanti di altri gruppi;

con l’aggravante dell’ essersi associati in più di dieci persone. In (OMISSIS).

4. La imputazione di cui al n. 394 sub capo C, per la quale C. C. ed C.E. sono stati riconosciuti colpevoli, consiste nel reato di cui agli artt. 110 e 353 c.p., per avere, agendo in concorso con R.E., quali legali rappresentanti, rispettivamente, della Millennium Costruzioni e della Castaldo Costruzioni, turbato l’asta pubblica indetta dal Comune di Venaria in data 16 dicembre 2002, in particolare per avere posto in essere collusioni e mezzi fraudolenti consistiti nell’accordarsi per presentare offerte di ribasso graduate e coordinate (segnatamente concordando e ripartendosi una serie di offerte di ribasso ovvero concordando quantomeno la fascia di ribasso entro la quale presentare l’offerta, tenendo comunque conto del fatto che la percentuale della possibilità di aggiudicazione avrebbe potuto risultare direttamente proporzionale al numero di offerte coordinate in concreto presentate, alcune delle quali – cd. offerte di appoggio – anche in termini economicamente ingiustificati ed al solo fine di favorire la possibile aggiudicazione da parte di altre imprese) finalizzate a favorire la corrispondenza tra i ribassi calcolati tra le imprese partecipi dell’accordo e quelli che l’ente appaltante avrebbe individuato come vincenti in base ai meccanismi di legge – con ribassi calcolati in modo tale da far sì che in base al meccanismo della "esclusione automatica" applicabile in base alla legge – l’esito della aggiudicazioni potesse avvenire a favore della imprese partecipi dell’accordo con una probabilità certamente superiore a quella che sarebbe derivata da una partecipazione autonoma alla gara, in tal modo determinando quantomeno un pericolo di turbamento del normale svolgimento della gara medesima, sia in funzione dell’individuazione dei soggetti aggiudicatari che della determinazione del prezzo dell’appalto.

5. La Corte di appello, nel confermare la responsabilità penale degli imputati Ar., Br., C.C. ed C.E. limitatamente ai reati sopra precisati, ha evidenziato i seguenti elementi di prova.

5.1. Per Ar., il quale rivestiva un ruolo preminente nel raggruppamento dei Torinisti – Venaria, a dimostrazione della sua condotta di organizzatore del sodalizio inteso a una serie indeterminate di fatti di turbativa d’asta, valevano la documentazione riguardante le gare cui egli aveva partecipato, il contenuto di intercettazioni telefoniche, le testimonianze di altri imprenditori, dei funzionari del Comune di Torino, e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese da M.P., segretario del Consorzio imprenditori subalpini, oltre che le stesse ammissioni rese dall’imputato in sede di indagini preliminari e confermate in sede di incidente probatorio.

5.2. Per Br., organizzatore del cd. raggruppamento di San Mauro, valevano le sue dichiarazioni confessorie e le dichiarazioni di numerosi coimputati, tra i quali in particolare M.P..

5.3. Per C.C. ed C.E., amministratori rispettivamente della Millennium Costruzioni e della Castaldo Costruzioni, in ordine al fatto di turbativa d’asta di cui al n. 394 sub C, valevano le dichiarazioni confessorie del correo R. E., riscontrate dalla documentazione acquisita (in particolare il verbale redatto il 28 gennaio 2003 dalla Commissione di gara nominata dal Comune di Venaria Reale).

6. E stata inoltre confermata la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili per i reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione (a seconda dei casi, turbativa d’asta e corruzione):

– per quanto riguarda Ar., Br., C.C., C.E., sulla base degli stessi elementi di prova sopra indicati;

– per A.P., in ordine alla turbativa delle otto gare alle quali aveva partecipato tramite la società SICET da lui amministrata, sulla base delle dichiarazioni confessorie, delle dichiarazioni del coimputato O.G. e delle risultanze documentali relative alle offerte presentate dall’ A. e dagli altri imprenditori del gruppo cd. "Canavesano";

– per B.C., in ordine alla turbativa delle numerose gare alle quali aveva partecipato per conto della società ICIM, sulla base delle dichiarazioni confessorie, delle dichiarazioni del coimputato O.G. e delle risultanze documentali relative alle offerte presentate dall’imputato;

– per F., in ordine alla turbativa delle otto gare alle quali aveva partecipato quale amministratore della società Foresta Armando, sulla base delle sue ammissioni, delle dichiarazioni del coimputato S., del contenuto delle telefonate intercettate (in particolare quella del 7 marzo 2002 nella quale il F. si lamenta con Br.Fe. dell’esito di un appalto, diverso da quello concordato), nonchè di risultanze documentali, in particolare quelle relative alle offerte per l’asta pubblica indetta il 24 luglio 2001 per gli edifici scolastici del Comune di Torino;

– per N., in ordine al reato continuato di corruzione passiva per atti contrari ai doveri di ufficio derivanti dalla qualità di dipendente dell’ufficio di Moncalieri del Magistrato del Po, sulla base delle sue ammissioni circa le somme di denaro ricevute da vari imprenditori incaricati di eseguire lavori per conto della predetta amministrazione nonchè delle dichiarazioni rese ex art. 197-bis cod. proc. pen. da Ro.Lu., Ca.Ma., A. F. e c.s. (quest’ultimo successivamente deceduto);

– per P., in ordine alla turbativa delle numerose gare alle quali aveva partecipato tramite la società SC Edil da lui amministrata, sulla base delle sue ammissioni, delle dichiarazioni del coimputato O.G., della sua accertata sistematica partecipazione agli incontri con esponenti del gruppo cd.

"Canavesano" e di altri raggruppamenti, tra i quali l’ Ar., nonchè di riscontri documentali;

– per V., nipote e braccio destro di Br., organizzatore del cd. raggruppamento di San Mauro, valevano le sue ammissioni e le dichiarazioni di numerosi coimputati, tra i quali in particolare M.P..

7. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.

8. A.P., e B.C., con distinti atti sottoscritti personalmente, e P., con atto sottoscritto dall’avv. Gian Maria Nicastro, sostanzialmente identici, deducono i seguenti motivi.

8.1. Premesso che pur adottandosi una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai fini della responsabilità civile i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati nel merito, nella specie ricorreva un difetto di motivazione circa la integrazione della fattispecie di turbativa d’asta contestata, posto che non era stata illustrata la base probatoria dalla quale desumere che l’imputato con le sue condotte avesse determinato una effettiva turbativa delle regolarità della gare, non essendo sufficiente, ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art. 353 c.p., un mero rischio di turbativa.

8.2 La sentenza impugnata incorreva in una omessa o illogica risposta al motivo di appello con il quale si osservava che non era stato accertato quale concreto effetto avesse prodotto sulla regolarità delle varie gare la contestata "sapiente graduazione dei ribassi";

tanto più che il Tribunale aveva assolto l’imputato con riferimento ad alcune gare per la non riscontrata concludenza di alcuni riscontri numerici.

8.3. La sentenza difettava poi di motivazione circa la produzione di un danno materiale o di immagine derivante alle parti civili dalla condotta contestata: la Corte di appello si era limitata al riguardo a confermare l’obbligo risarcitorio, senza offrirne alcuna dimostrazione.

8.4. Violazione dell’art. 129 c.p.p., che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, impone l’assoluzione nel merito in mancanza di prove della responsabilità dell’imputato.

9. Ar., con atto sottoscritto dall’avv. Sergio Badellino, deduce i seguenti motivi.

9.1. Mancanza di motivazione circa la ritenuta responsabilità penale dell’imputato con riferimento al reato di cui all’art. 416 cod. pen. nella veste di organizzatore, non essendo stata data indicazione dei mezzi strumentali impiegati per la operatività della pretesa associazione.

9.2.Inosservanza dell’art. 62 c.p., n. 6, in punto di risarcimento del danno con riferimento al reato associativo, considerato che il Comune di Torino e gli altri enti territoriali avevano revocato la costituzione di parte civile nei confronti dell’ Ar. proprio perchè egli aveva tempestivamente, prima ancora della udienza preliminare, risarcito il danno con riferimento a tutti i reati di cui era imputato.

10. Con successivo atto, denominato "nuovi motivi di impugnazione", il difensore di Ar., avv. Alberto Vercelli, deduce la intervenuta prescrizione del reato associativo contestato all’imputato quale organizzatore, con condotta perdurante fino al maggio 2002, considerato che la contestata recidiva infraquinquennale, all’epoca del fatto, e prima delle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, comportava un aumento fino a un terzo; sicchè, essendo circostanza non ad effetto speciale, di essa non poteva tenersi conto per la determinazione del tempo di prescrizione.

Inoltre la Corte di appello ha riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche sulla contestata recidiva qualificata, così annullando ogni effetto di essa.

Ne deriva che il termine di prescrizione di anni sette (pari alla pena edittale massima), aumentato di un quarto ex art. 161 c.p., comma 2, ad anni otto e mesi nove, decorrendo dal maggio 2002, era maturato il 28 febbraio 2011, termine cui andavano aggiunti mesi due e giorni quindici di sospensione, con il che il termine di prescrizione doveva considerarsi spirato il 15 maggio 2011. 11. Br., con atto sottoscritto dall’avv. Tommaso Servetto, deduce i seguenti motivi:

11.1. Mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6, in merito al reato associativo.

Nella quietanza rilasciata dagli enti pubblici interessati si fa esplicito riferimento all’intervenuto risarcimento di tutti i danni derivanti sia dai reati di turbativa d’asta sia da quello di associazione per delinquere.

Per contro, del tutto immotivatamente nella sentenza impugnata ci si limita ad affermare che in relazione al reato associativo non sarebbe riconoscibile l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6. 11.2. Mancanza di motivazione e violazione di legge in punto di mancato accoglimento della impugnazione agli effetti civili con riferimento al denegato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, nei confronti del Comune di Avigliana, unica parte civile che ha ritenuto non congrua la somma ricevuta, con riferimento alla gara relativa al completamento della rete fognaria, malgrado che tale somma (pari a Euro 1.056, comprensiva di spese legali) fosse stata determinata secondo criteri del tutto analoghi a quelli relativi alla liquidazione del danno a favore di altri enti, che l’hanno invece riconosciuta congrua.

12. C.C. ed C.E., con distinti ma identici atti sottoscritti personalmente, deducono, con riferimento all’addebito di cui al punto 394, i seguenti motivi.

12.1. Erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., essendosi malamente valutati gli elementi probatori posti a carico degli imputati.

Il verbale di gara redatto il 28 gennaio 2003 dalla commissione del Comune di Venaria Reale non offriva indizi chiari e precisi in senso accusatorio: In esso si attesta che i plichi recanti le offerte erano solo "similari" e non identici.

Il fatto che le buste spedite dagli imputati fossero state presentate in un ufficio postale di Salerno non provava di per sè alcun legame con il R..

D’altro canto nulla di risolutivo derivava dalle dichiarazioni di quest’ultimo, nè le comunicazioni intercettate davano indicazioni circa accordi diretti a una turbativa di aste tra il R. e i C..

12.2. Erronea applicazione dell’art. 353 cod. pen., non essendo stata dimostrata una effettiva turbativa dell’asta, risultando al contrario che gli imputati vennero estromessi dalla gara, assieme agli altri soggetti partecipanti al gruppo Ritonnaro-Tartara, nelle fasi prodromiche all’effettivo svolgimento della gara.

12.3. Erronea mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non essendosi comunque valutato il minimo grado di incidenza della condotta dei ricorrenti nell’economia generale del fatto contestato.

12.4. Mancata risposta alle censure dedotte nell’atto di appello, con le quali si rimarcava che i soggetti facenti capo al gruppo dei F.lli Castaldo non comparivano sempre nelle stesse gare, e si sottolineava l’erronea valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

13. F., con atto sottoscritto dall’avv. Lidia Ajma Dotti, deduce, con un unico motivo, l’erronea valutazione delle prove la relativa violazione di legge.

I giudici di merito si sono richiamati alle dichiarazioni del Sa. e del S. per inferirne il coinvolgimento dell’imputato in otto episodi di turbativa d’asta.

In realtà Sa. ha dichiarato di non avere mai saputo che F. fosse partecipe dell’accordo intercorso tra le varie ditte per la presentazione di offerte in ribasso concordate; e S. ha dichiarato che F. non aveva partecipato ad alcuna riunione tesa alla turbativa di gare, precisando solo di non escludere che uno o due volte, forse, F. gli avesse chiesto i numeri ai ribassi da presentare.

Quanto al contenuto delle intercettazioni telefoniche, da esso si ricavava soltanto che ricorreva in esse talvolta il nome di F., circostanza che di per sè non implica alcun accordo fraudolento.

Gli indizi a carico dell’imputato, non essendo nè gravi nè precisi nè concordanti, avrebbero dovuto condurre alla sua assoluzione, come avvenuto, proprio per l’assoluta inconsistenza di un gruppo di imprese organizzato (il cd. "gruppo di Settimo"), per la ipotesi associativa originariamente contestata.

14. N., con atto sottoscritto dall’avv. Francesco Galluccio Mezio, deduce i seguenti motivi:

14.1. Nullità della udienza preliminare e dei gradi successivi per omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione della udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio: atti entrambi notificati presso l’allora difensore avv. Marco Moda, in precedenza indicato come domiciliatario (e successivamente al rinvio a giudizio revocato quale difensore), e non presso il nuovo domiciliatario e difensore di fiducia avv. Paolo Pacciani indicato come tale nel corso dell’interrogatorio reso a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen..

14.2. Erronea applicazione degli artt. 318 e 319 cod. pen..

Nella specie avrebbe dovuto configurarsi la corruzione impropria dato che il N. ha ammesso di avere percepito alcune somme da imprenditori, dopo la redazione della contabilità, senza avere favorito alcuno di essi, anche solo sotto il profilo della precedenza accordata all’uno rispetto ad un altro.

14.3. Vizio di motivazione sul medesimo punto.

La Corte di appello ha riconosciuto che il comportamento dell’imputato era stato conforme ai doveri di ufficio, ma ha affermato la configurabilità della corruzione propria sulla base del dato irrilevante secondo cui N. aveva piena consapevolezza della corruzione di funzionari a lui preposti e ha assunto sulla base di una mera supposizione che egli fosse stato compensato per la celere redazione della contabilità, senza fare alcuna comparazione con tutte le pratiche esaurite dall’imputato in quel tempo.

15. Con successiva memoria sottoscritta dal medesimo difensore, si espongono le ragioni a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, in quanto nonostante la intervenuta declaratoria di prescrizione, la sentenza impugnata ha affrontato nel merito l’aspetto relativo alle statuizioni civili, su cui incidevano specifiche censure dell’appellante, non coerentemente esaminate; ed inoltre in quanto ogni statuizione assunta nel corso del processo potrebbe venire meno ove venisse accolto il motivo sulla nullità delle notificazioni dell’avviso di fissazione della udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio. Vengono poi ripresi e ulteriormente illustrati i motivi di ricorso.

16. V., con atto sottoscritto dall’avv. Tommaso Servetto, deduce i seguenti motivi:

16.1. Vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione nel merito.

E’ mancata la valutazione approfondita imposta dall’art. 578 c.p.p., che impone l’assoluzione nel merito anche in presenza di insufficienza o contraddittorietà delle prove.

16.2. Vizio di motivazione nella valutazione degli elementi di prova e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con particolare riferimento all’apprezzamento circa la credibilità delle dichiarazioni dei testimoni assistiti M.P., Ra.

S., Pa.Em., Bu.Fr. e G. C., e circa la sussistenza di riscontri esterni a tali dichiarazioni.

Ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni del Pa., incerte e contraddittorie, avendo tra l’altro lo stesso riferito di non avere mai partecipato agli incontri in cui venivano stabilite le scalette numeriche dei ribassi.

16.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, che al più denotavano una mera connivenza con l’attività svolta in seno alla ditta di suo zio Br., di cui egli era semplice dipendente, talvolta – ma non sempre – fungendo da portavoce delle decisioni assunte dallo zio.

16.4. Inosservanza degli artt. 416 e 353 cod. pen..

La stessa Corte di appello ha riconosciuto che il Consorzio Imprenditori Subalpini (CIS) non poteva considerarsi di per sè un sodalizio criminoso, sicchè difetta nella specie la struttura cui ancorare il reato contestato.

Quanto alla contestata partecipazione del V. all’associazione, la sentenza impugnata la individua in dati fattuali che dimostrano nulla più che la legittima esplicazione dell’attività lavorativa dell’imputato a favore della ditta Bresciani.

Circa il concorso nei reati di turbata libertà degli incanti, è mancata una dettagliata disamina degli elementi di prova attinenti ad ogni specifico fatto contestato, e comunque è stata identificata illegittimamente in una prova di correità la mera attività richiesta dal datore di lavoro.

16.5. Erronea applicazione dell’art. 185 c.p., artt. 2049 e 1294 c.c. e vizio di motivazione in punto di statuizioni civili, essendo state illegittimamente non considerate a favore del V. le quietanze liberatorie rilasciate dalle parti offese a seguito dei risarcimenti dei danni operati dal Br.; quietanze che si riferivano a "tutta" la ditta Bresciani e quindi anche al V., valendo la dichiarazione di non rinunciare alla pretesa risarcitoria fatta dalle persone offese con riferimento ai soggetti diversi da quelli facenti capo all’azienda di Br.Br.; nè nella sentenza impugnata si afferma che il V. ha cagionato danni diversi da quelli risarciti dal Br. per le imprese a lui riferibili.

Doveva quindi essere annullata la condanna del V. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Motivi della decisione

1. Va dichiarata la prescrizione dei residui reati ascritti a Ar.Pi., Br.Br., C.C. ed C.E., essendo decorso dalla consumazione dei reati un termine superiore a quello corrispondente alla pena detentiva edittale, aumentato di un quarto, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen.: per i reati ex art. 416 c.p., commi 1 e 3, di cui ai capi A ( Ar.) e B ( Br.), pari ad otto anni e nove mesi (decorrenti dal maggio 2002 e quindi con termine di prescrizione scadente nel febbraio 2011, ma prorogato di mesi due e giorni quindici per effetto di cause di sospensione, e pertanto con scadenza al 15 maggio 2011); e per il reato ex art. 353 cod. pen. di cui al capo C ( C. ed C.E.), pari a 7 anni e sei mesi (decorrenti dal 16 dicembre 2002 e quindi con termine di prescrizione con scadenza al 16 giugno 2010).

Vanno inoltre accolte le censure espresse da Ar. e Br. in punto di condanna al risarcimento del danno con riferimento ai reati associativi. Il Comune di Torino e gli altri enti territoriali hanno infatti revocato la costituzione di parte civile proprio a seguito di transazione sulle proprie pretese civilistiche, e se ciò non implica il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno (che è comunque questione superata dalla declaratoria di prescrizione del reato), certamente esclude una residua responsabilità civile in capo agli imputati per detti reati.

L’ulteriore censura di Ar., concernente la sua qualità di organizzatore del sodalizio, appare anch’essa superata dalla intervenuta prescrizione del reato.

2. Analoga statuizione di annullamento delle statuizioni civili inerenti al reato associativo deve essere adottata, per la stessa ragione, nei confronti di V., essendo evidente che la quietanza liberatoria valesse per ogni soggetto operante nell’orbita della ditta del Bresciani.

I restanti motivi di questo ricorrente, con i quali egli si duole del suo mancato proscioglimento nel merito, appaiono inammissibili (dovendosi peraltro adottare complessivamente la formula del rigetto del ricorso), trattandosi di censure in punto di fatto non idonee a evidenziare evidenti vizi logico-argomentativi a carico della sentenza impugnata.

Egli, quindi, in solido con il Br., deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dal Comune di Avigliana, che si ritiene di determinare, in ragione dell’attività espletata, in Euro tremila, oltre accessori.

3. Anche con riferimento ai due C. non possono essere accolti i motivi circa la loro mancata assoluzione per insussistenza del fatto, sostanzialmente inammissibili, in quanto implicanti valutazioni di merito non esaminabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del tutto congrua e logica resa nella sentenza impugnata. Sono stati infatti chiaramente esposti i legami con l’imprenditore R., e non corrisponde allo sviluppo dei fatti accertati l’assunto che i predetti imputati vennero estromessi dalla gara nelle fasi prodromiche ad essa, essendo stato rimarcato nella sentenza impugnata che l’esclusione si collocò nell’ambito della gara e che gli imputati posero in essere condotte fraudolente finalizzate a influenzare l’esito di essa.

Superata poi dalla declaratoria di prescrizione è la censura circa il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., comunque generica e fondata su mere asserzioni in punto di fatto.

4. I ricorsi dei restanti imputati, al limite dell’ammissibilità, non meritano accoglimento.

4.1. A.P., B.C. e P. deducono che la sentenza impugnata non ha evidenziato gli elementi di prova dai quali desumere la sussistenza di una effettiva turbativa delle gare ai quali gli stessi avevano partecipato.

In contrario, va osservato che la Corte di appello ha tratto questo convincimento sulla base di risultanze documentali, di dichiarazioni di coimputati e, in parte, di ammissioni degli imputati; elementi, puntualmente esposti, dai quali è emerso che gli accordi fraudolenti posti in essere, basati sul calcolo della media aritmetica dei ribassi e delle offerte cd. di appoggio opportunamente scaglionate, vennero concretamente praticati e furono idonei a determinare un’alterazione del regolare svolgimento della gara; argomenti ed elementi a fronte dei quali i ricorrenti si limitano a esprimere solo generiche contestazioni, essendo solo da rimarcare che, ai fini della integrazione della fattispecie in esame non occorre un effettivo conseguimento del risultato perseguito dai correi, poichè, trattandosi di un reato di pericolo, esso è integrato per il solo fatto che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara (v. fra le tante, Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell’Aquila, Rv. 248788; Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D’Amico, Rv. 227320).

4.2. F. contesta la significatività delle dichiarazioni di Sa. e di S. e del contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Ma tali deduzioni sono state congruamente esaminate dalla Corte di appello, che le ha confutate con argomentazioni ineccepibili, osservando che la contiguità delle offerte presentate dalle imprese dei vari raggruppamenti non poteva essere attribuita a mera casualità, e che del resto l’imputato, come appariva da una conversazione intercettata, aveva manifestato significativamente il suo disappunto perchè l’esito di un appalto non era stato conforme a quello concordato.

A fronte di ciò, le censure dedotte appaiono una mera riproposizione di quelle proposte in sede di appello, senza che possa rinvenirsi in esse alcuna puntuale illustrazione di lacune o vizi logici a carico delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata.

4.3. N., al quale è stato contestato il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio compiuti nella sua qualità di dipendente dell’ufficio di Moncalieri del Magistrato del Po, denuncia in primo luogo la nullità della udienza preliminare e degli atti successivi per irrituale notificazione dell’avviso di fissazione della udienza, per le ragioni che sono state sopra specificate.

Il motivo, investendo una nullità a regime intermedio, deve essere rigettato, perchè la dedotta invalidità deve considerarsi comunque sanata, non essendo stata tempestivamente eccepita dal difensore di fiducia prima nella udienza preliminare e poi nel dibattimento (v. da ultimo Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Il ricorrente assume poi che nella specie dovesse configurarsi il reato di corruzione impropria, non essendo stato accertato che le somme ricevute dagli imprenditori fossero preordinate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Ma la Corte di appello ha osservato, con motivazione giuridicamente non censurabile, che gli elementi di prova raccolti indicavano che l’imputato aveva accettato considerevoli donativi (diversamente non giustificabili) a fronte di una velocizzazione della contabilizzazione dei lavori effettuati dalle varie ditte in un contesto caratterizzato da irregolarità nella esecuzione dei lavori stessi; condotta che correttamente è stata inquadrata nella fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

5. Consegue da quanto sopra che B.C. e N. vanno condannati in solido a rifondere alla parte civile AIPO le spese del grado, che si ritiene di determinare, in ragione dell’attività espletata, in Euro tremila, oltre accessori.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ar.

P., Br.Br., C.C. e C.E. in ordine ai residui reati loro ascritti perchè estinti per prescrizione.

Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ar.Pi., Br.Br. e V.G. in ordine alle statuizioni civili inerenti ai reati associativi loro rispettivamente ascritti.

Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.

Rigetta i ricorsi di A.P.G., B.C. A., F.P., N.M.V. e P. R., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna B.C. e N. in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AIPO, che liquida in Euro tremila oltre accessori; nonchè Br. e V. in solido alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile Comune di Avigliana, liquidate in Euro tremila oltre accessori.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-06-2012, n. 10519 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata, per quel che qui interessa, accoglie l’appello di M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 102/2006, di rigetto della domanda della M. volta ad ottenere la dichiarazione della nullità del termine finale apposto ai contratti di lavoro conclusi tra la ricorrente e Poste italiane s.p.a., rispettivamente, per il periodo 15 giugno 1999- 30 ottobre 1999 e 1 giugno 2000-30 settembre 2000, per far fronte ad "esigenze eccezionali" conseguenti alla ristrutturazione aziendale, ma senza una valida fonte collettiva idonea a legittimare l’assunzione a termine medesima.

La Corte d’appello di Firenze, inoltre, conferma la statuizione del giudice di primo grado sulla genericità dell’eccezione di aliunde perceptum della società.

2.- Il ricorso di Poste italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, M. E..

Viene successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23 ottobre 2008.

Poste italiane s.p.a., da ultimo, deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto che, per effetto di tale accordo, generale e novativo, le parti stesse "null’altro hanno reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nell’accordo stesso e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione dei successivi gravami".

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341;

Cass. 10 gennaio 2012, n. 95).

2.- Tenendo conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, prevedente anche il regolamento delle spese processuali dei gradi di merito del giudizio, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del presente giudizio di cassazione, come richiesto dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2012, n. 12381 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttivà, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218 all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e degli artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

14. La difesa del ricorrente evidenzia che il ricorso è stato proposto avendo riguardo al contenuto della ordinanza n. 22260/2008 di questa Corte; tuttavia, pure avendo la Corte Costituzionale dichiarato infondate le questioni di costituzionalità sollevate (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 censurato, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, ed all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui aveva interpretato la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2), nel frattempo è mutata la prospettiva di valutazione della materia, alla luce dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea, che hanno indotto la Corte di Cassazione ad accogliere i ricorsi dei lavoratori. Il ricorso deve essere esaminato, pertanto, alla stregua dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (procedimento C-108/2010) del 6.9.2011, prescindendosi dagli aspetti di incostituzionalità rilevati nel secondo motivo di impugnazione.

15. La questione di costituzionalità rimane, invero, assorbita dall’interpretazione della normativa nazionale alla luce del diritto europeo, fornita dalla sentenza Scattolon e dalla conseguente tutela del diritto dei lavoratori, previo riconoscimento della garanzia a non subire peggioramenti di sorta, in conformità all’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, secondo quanto già osservato al punto 13. E ciò senza considerare anche la contrarietà all’art. 6 CEDU dell’intervento interpretativo della norma della legge finanziaria, sancita dalla sentenza AGRATI della CEDU. 16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è fondata, in quanto nella controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catania, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.