T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 206 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, insegnante di scuola elementare, con decreto ministeriale 3 giugno 1994, è stata collocata fuori ruolo per inidoneità psicofisica e, da quel momento, adibita a compiti diversi.

Una nuova visita del 21 giugno 2006 della Commissione medica di verifica di Milano ha confermato il giudizio precedentemente espresso di inidoneità fisica con utilizzazione dell’insegnante in altri compiti d’istituto, rilevando "stato d’ansia generalizzato con deflessione timica, ipertensione essenziale, poliartrosi, diabete mellito tipo II, insufficienza venosa cronica, gastrite cronica".

La ricorrente ha quindi impugnato il giudizio avanti la Commissione medica di seconda istanza di Padova la quale, svolta la visita il 12 ottobre 2006, ha confermato il giudizio espresso riscontrando "disturbo d’ansia con somatizzazioni, diabete mellito tipo II in trattamento, epatopatia cronica HCV correlata, obesità, poliartrosi", ritenendola non idonea in modo permanente all’insegnamento, ma idonea ad altri compiti d’istituto, con la specificazione che l’impiego ad altri compiti non avrebbe dovuto comportare un aumento dello stress psicofisico.

Il verbale che esprime il giudizio è impugnato con il ricorso in epigrafe con un unico ed articolato motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di motivazione, e l’illogicità manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con le censure proposte la ricorrente lamenta la contraddittorietà del giudizio medico perché la Commissione di seconda istanza, pur riconoscendo un aggravamento dello stato di salute, non ha dichiarato l’inidoneità assoluta al servizio, il difetto di motivazione per la mancata evidenziazione delle ragioni per le quali non è stata affermata l’inidoneità assoluta al servizio, e l’illogicità perché l’Amministrazione si è limitata a raccomandare cautela nell’impiego della ricorrente in altri compiti, senza tuttavia dare ulteriori indicazioni sulle mansioni che, in concreto, possono comportare un aumento della tensione emotiva.

Il ricorso è infondato.

Come chiarito dall’Amministrazione nelle proprie difese, è necessario prendere atto che, contrariamente a quanto dedotto, la commissione medica di seconda istanza non ha riscontrato un aggravamento delle condizioni fisiche della ricorrente, ma un miglioramento (risultante dagli esami clinici eseguiti presso l’ospedale di Melegnano, comprensivi di glicemia, funzionalità renale ed epatica che evidenziano un quadro sostanzialmente compatibile con l’età), e un quadro morboso preponderante correlato alla sfera psichica, incompatibile con l’insegnamento, ma compatibile con altre attività che non siano fonte di stress o non richiedano un particolare impegno intellettivo.

Sotto questo profilo il Collegio deve allora rilevare l’insussistenza del profilo di contraddittorietà denunciato nel ricorso.

Parimenti va respinta la censura di difetto di motivazione.

Sul punto deve infatti osservarsi che le valutazioni tecnico sanitarie effettuate dai collegi medici nei confronti dei pubblici dipendenti al fine di accertarne l’inidoneità, non necessitano di ulteriori particolari motivazioni, oltre a quelle contenute nel giudizio medico espresso, essendo sufficiente che, come è avvenuto nel caso di specie, dal verbale della visita medica risulti la compiutezza degli accertamenti svolti (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 25 luglio 2003, n. 1127; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 1993, n. 543).

Peraltro la valutazione della commissione medica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, per la quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, incongruità, ovvero di travisamento o errore di fatto, e non può che arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento, o qualora, come nel caso di specie, la parte ricorrente non alleghi almeno un principio di prova circa l’erroneità dei criteri tecnici impiegati, o elementi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3822).

La censura di difetto di motivazione deve pertanto essere respinta.

Quanto alla dedotta illogicità, consistente nella mancata dettagliata precisazione delle mansioni cui adibire la ricorrente, deve invece osservarsi che, come controdedotto dall’Amministrazione, la commissione medica deve limitarsi ad esprimere un giudizio di idoneità o meno al servizio indicando criteri generali, escludendo ad esempio, come avvenuto nel caso all’esame, l’attività di insegnamento e in genere le attività che comportino una continua esposizione a contatto con terzi, senza tuttavia ingerirsi in valutazioni concrete che spettano solo al datore di lavoro.

Anche questo profilo di censura deve pertanto essere respinto.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 8828 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 15.3.1993 il fallimento Vamatex ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la Nicoli Engineering s.r.l., sollecitando la declaratoria di inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, di pagamenti effettuati nel periodo 7.1.1991 – 7.1.1992 dalla società in bonis (ammessa alla procedura di concordato preventivo il 7.1.1992 e quindi dichiarata fallita il 23.10.1992), per un importo complessivo di L. 520.953.267.

La domanda veniva accolta e la convenuta, che si era costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento della domanda, impugnava la decisione che veniva riformata dalla Corte di Appello di Brescia, che limitava la condanna dell’appellante al pagamento della minor somma di L. 7.348.845.

In particolare la Corte di appello rilevava che, salvo per il periodo successivo al giugno 1991 (durante il quale erano stati effettuati i pagamenti di cui era stata confermata la revoca), non vi sarebbe stata prova della conoscenza dell’insolvenza della Vamatex da parte della Nicoli Engineering, e ciò in quanto non sarebbero stati decisivi in tal senso l’inadempimento di alcune obbligazioni per ingenti importi e la rateizzazione del debito pregresso, così come analogamente non vi sarebbe stata prova della conoscenza dell’esistenza di procedure esecutive a carico della società poi dichiarata fallita. Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato e tre motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso la Nicoli Engineering. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 14.3.2011.
Motivi della decisione

Con i motivi di ricorso il fallimento Vamatex ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., in relazione alla L. Fall., art. 67, comma 2, per aver la Corte omesso di considerare che " la conoscibilità desumibile da un comportamento di ordinaria prudenza ed avvedutezza, qualora sia desumibile da presunzioni, viene equiparata alla conoscenza ", conoscibilità che sarebbe risultata da lettere della Nicoli del 16.7, 6.9, 21.9.90 e da quelle della Vamatex del 10.10 e 19.12.90;

2) violazione del L. Fall., art. 5, comma 2, art. 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, per la mancata rilevanza probatoria attribuita allo scambio di corrispondenza fra la Nicoli Engineering e la Vamatex, all’avvenuta rateizzazione del debito pregresso, alla stipulazione di accordi aventi ad oggetto la "pianificazione pagamenti", circostanze dalle quali sarebbe emersa la conoscenza dello stato di vera e propria insolvenza nel quale si sarebbe trovata la società poi dichiarata fallita;

3) violazione dell’art. 2729 c.c. e vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale avrebbe a torto negato carattere presuntivo a circostanze di fatto specificamente indicate, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale, l’emissione di numerosi decreti ingiuntivi, la pendenza di procedure esecutive, la pubblicazione di articoli di stampa.

I tre motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, essendo sostanzialmente attinenti alla negata consapevolezza dell’insolvenza della Vamatex da parte della Nicoli Engineering, e sono infondati.

In proposito va innanzitutto precisato che la Corte di appello ha specificamente preso in esame i diversi elementi sottoposti alla sua attenzione quali pretesi indici rivelatori della conoscenza dello stato di insolvenza della Vamatex da parte della Nicoli Engineering, emettendo tuttavia un giudizio negativo al riguardo sotto il duplice aspetto: a) che sarebbe errato desumere certezze ("non avrebbe potuto non conoscere") da una o una pluralità di manifestazioni, interpretabili come univocamente significative soltanto alla luce di accadimenti successivamente verificatisi; b) che i fatti allegati dal fallimento non avrebbero rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione della conoscenza dell’insolvenza, perchè i diversi inadempimenti sarebbero certamente idonei a dare dimostrazione esclusivamente di difficoltà economiche e finanziarie, ma non anche di una vera e propria insolvenza; che della consapevolezza di dette difficoltà – e non di altro – sarebbero prova le lettere inviate dalla Nicoli alla Vamatex il 16.7 e del 6.9.90; che quanto all’esistenza di procedure esecutive a carico della Vamatex, non vi sarebbe prova della relativa conoscenza; che quanto alle notizie allarmistiche pubblicate sugli organi di informazione, le stesse sarebbero state risalenti al giugno 1991, epoca a partire dalla quale il giudice del merito aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti effettuati (quelli per cui è controversia sono invece antecedenti).

Ciò premesso sui singoli motivi si osserva: 1) sul primo motivo, che lo stesso non è autosufficiente poichè incentrato sull’errata interpretazione delle lettere 16.7.1990, 6.9.1990, 21.9.1990, 10.10.1990, 19.12.1990, delle quali tuttavia non è stato indicato l’esatto contenuto, pur necessario per verificare la correttezza sul piano logico dell’iter argomentativo svolto dalla Corte di appello, atteso che è incontestata la circostanza relativa alle condizioni di precarietà in cui versava la Vamatex, essendovi incertezza esclusivamente sulla consapevolezza dell’esistenza di un vero e proprio stato di insolvenza in cui si sarebbe trovata la debitrice;

2) sul secondo, che la negata conseguenza che il giudice avrebbe dovuto trarre dai fatti a lui noti (mancato pagamento dei debiti, loro rateizzazione, minacce di azioni giudiziarie) è espressione di valutazione di merito sufficientemente motivata, che non appare viziata sul piano logico, atteso che gli stessi fatti sopra elencati potrebbero essere non a torto collegati all’esistenza di una consapevolezza delle difficoltà finanziarie del debitore, e non anche a quella di una condizione di vera e propria insolvenza;

3) sul terzo, che è errata la critica, basata sull’esame frammentario dei singoli dati che la Corte di appello avrebbe compiuto, formulata in relazione al giudizio secondo il quale i dati acquisiti (numerosi decreti ingiuntivi, numerose esecuzioni forzate, articoli di stampa)" non potrebbero essere ritenuti delle presunzioni", e ciò in quanto la Corte di appello ha sostanzialmente motivato il diniego sul punto sulla base della ritenuta mancata dimostrazione della conoscenza, da parte della Nicoli Engineering, dei fatti su cui si sarebbe dovuto articolare il giudizio presuntivo, e tale ultimo punto è stato contestato dal ricorrente esclusivamente con riferimento alla pretesa conoscenza dell’emissione di un decreto ingiuntivo e dell’avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale, dati all’evidenza insufficienti a sostenere la censura prospettata.

Conclusivamente deve ritenersi che la Corte di appello non sia incorsa in violazioni di legge, che la sua decisione sia sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico, che le doglianze attengano essenzialmente alla non condivisa valutazione dei riscontri probatori effettuata dal giudice del merito, che le dette valutazioni non sono pertanto sindacabili in questa sede di legittimità. Da ciò consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2010) 11-03-2011, n. 9878 Armi

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Svolgimento del processo

1. Il 20 dicembre 2008 la Corte d’assise di Roma ha dichiarato F.S. colpevole del reato di omicidio volontario in danno di P.M. e del reato di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, l’ha condannato alla pena di venticinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena e con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale immediatamente esecutiva di euro centomila in favore di ciascuna di esse.

2. Con sentenza del 9 febbraio 2009 la Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Da entrambe le decisioni di merito emergeva che:

– nella notte del (OMISSIS), all’interno della discoteca "(OMISSIS)", sita in (OMISSIS) – frazione (OMISSIS), strada provinciale (OMISSIS), altezza bivio (OMISSIS), P. M., che lavorava come responsabile della sicurezza, era stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco esplosi in rapida successione a breve distanza (50-60 cm.);

– la vittima, attinta dai colpi in parti vitali (un colpo aveva attinto il petto, lato sinistro, con inclinazione dall’alto verso il basso e lievemente da sinistra verso destra, un colpo la faccia laterale dell’emitorace sinistro, in zona sottoascellare, un colpo la regione deltoidea sinistra e un colpo la mano destra), era deceduta a causa dell’anemia acuta meta-emorragica sopraggiunta a causa delle lesioni, mentre non presentava tracce di lesività derivanti da colluttazione;

– in detto locale F.S. si era recato la sera del (OMISSIS) in compagnia di amici ed era risultato protagonista di tre incidenti, che avevano preceduto l’omicidio;

– il primo incidente si era verificato alle ore 0,30, quando F. aveva avuto un alterco con il "buttafuori" P. D., che aveva insultato, minacciato con una pistola estratta dalla tasca interna dei pantaloni e inseguito nella sala interna della discoteca, dopo essere stato invitato ad andare nella sala esterna. La dinamica del fatto, descritta da Pe., era stata confermata da altro "buttafuori" p.a., che, insieme a P.M., poi deceduto, aveva assistito all’episodio, e da pe.Em. che l’aveva appresa da P..

Le dichiarazioni rese dall’imputato, che, riguardo all’episodio, aveva escluso l’alterco e l’esibizione dell’arma e dichiarato di trovarsi con D.M., con il quale si era allontanato, non erano state confermate da quest’ultimo;

– il secondo incidente si era verificato alle ore 1,30/1,40, quando un avventore della discoteca, B.F., ubriaco, era stato allontanato di peso dai "buttafuori", ai quali aveva provveduto a "dare una mano" F., che, accusando B. di turbare la serata, aveva cominciato a picchiarlo. Mentre B. era stato allontanato da un giovane presente, Ba.Da., F. era stato strattonato da G.E., che, intervenuto per sedare l’alterco, l’aveva afferrato per il giubbotto che indossava, "mancandogli così di rispetto". Nel corso del suo esame F. aveva confermato di essere intervenuto per sottrarre B. alla furia dei "buttafuori" e di essere stato "preso per il collo del giubbotto" da un altro giovane; – il terzo incidente si era verificato poco dopo il secondo, quando G.E., rientrato nella sala interna della discoteca, era stato raggiunto da F., che gli aveva ingiunto di seguirlo nella sala esterna, dove aveva cominciato a strattonarlo, dandogli due schiaffi. Erano giunti sul posto Pa.Fr., socio del locale, P. M. e altri due "buttafuori". Nel corso del suo esame F. aveva ammesso l’alterco con G., attribuendo a questi l’invito a spostarsi dalla sala interna a quella esterna della discoteca e sostenendo di averlo colpito con un pugno per reazione al fatto di essere stato afferrato per il collo due volte, mentre era presente Pa.Fr. ed erano accorse altre persone.

4. La Corte di primo grado, dopo aver rilevato che il terzo episodio aveva rappresentato l’antecedente immediato del delitto, dava ampio spazio alla ricostruzione della dinamica dell’omicidio nel racconto dei testimoni e in quello dell’imputato.

Venivano, in particolare, richiamate le testimonianze rese da G. E. (che aveva riferito che F., dopo averlo schiaffeggiato nella sala esterna della discoteca, era stato affrontato da P.M., che gli aveva rivolto la frase " S. m’hai stufato" e sferrato due "belle pizze sostanziose", e aveva visto F. estrarre la pistola dalla tasca dei pantaloni e "una fiammata", escludendo che F. fosse stato colpito da altri), da Pa.Fr. (che aveva riferito in merito al diverbio tra P. e F., allo schiaffo dato dal primo al secondo e ai tre colpi sparati con la pistola da F. contro P.), da pe.Em. (che aveva confermato quanto dichiarato da Pa. e aggiunto di avere visto F. fuggire saltando dall’incannucciata che delimitava lo spazio), da D.M. (che aveva riferito di avere notato, mentre era a circa venti metri di distanza, F.S. fronteggiarsi con altre persone, di avere sentito quattro spari, e di avere visto P. cadere e F. darsi alla fuga dalla parte dell’incannucciata) e da Sa.Ma. (che aveva riferito di trovarsi a circa dieci metri di distanza e di avere sentito tre o quattro colpi di pistola e notato una persona fuggire e la vittima barcollare e poi adagiarsi al suolo).

Venivano anche richiamate le dichiarazioni rese dall’imputato, che aveva affermato di essere stato trascinato nella rissa da G., che aveva colpito, e di essere stato aggredito da P., pe. e altra persona, di avere reagito lanciando uno degli assalitori contro gli altri e di essersi imbattuto, mentre cercava di fuggire verso un angolo buio, in "una persona con i capelli lunghi e la barba a chiazze", che gli aveva puntato la pistola alla pancia.

Nella colluttazione scaturita dopo la sua reazione, lo sconosciuto aveva continuato a sparare uccidendo P. e cercando di uccidere lo stesso imputato, cui aveva forato con un proiettile i pantaloni, e che era riuscito a fuggire scavalcando la staccionata.

Le dette dichiarazioni dei testimoni e dell’imputato erano valutate dal Giudice di primo grado in relazione alle ulteriori risultanze processuali scientifiche, rappresentate:

– dalla consulenza medico-legale, disposta dal Pubblico Ministero, con riguardo ai quattro colpi d’arma da fuoco, che avevano attinto la vittima, e all’assenza di tracce di lesività indicative del coinvolgimento della stessa in una violenta colluttazione;

– dagli accertamenti tecnico-tossicologici con riguardo alla rilevata assunzione di cocaina da parte di P. in epoca recente e da parte di F. in tempo precedente;

– dagli accertamenti tecnici sui pantaloni indossati dall’imputato al momento del fatto, con riguardo alla loro sistemazione su una superficie dura quando erano stati attinti dal proiettile che, esploso non a breve distanza con direzione basso/alto, aveva lasciato tracce in corrispondenza del foro d’uscita, indicativi del fatto che i pantaloni non erano indossati quando erano stati attinti dal colpo di pistola e della incompatibilità della distanza e della direzione dei colpi con la dedotta colluttazione.

5. Il primo Giudice, all’esito della condotta analisi delle testimonianze e delle risultanze scientifiche, riteneva infondate le prospettazioni difensive e provata la colpevolezza dell’imputato per i delitti ascritti, che trovava il suo fondamento nella evidenza dei fatti, che ricostruiva.

F., che era andato armato in discoteca, aveva avuto una discussione con Pe. e P., cui aveva mostrato l’arma, senza essere subito allontanato da P., fiducioso delle sue forze e della sua capacità di persuasione e ritenendo l’arma una pistola giocattolo, e, dopo due incidenti che l’avevano visto protagonista, aveva reagito all’intervento di P., che, assunta cocaina, intendeva mettere le cose a posto, uccidendolo. Era quindi fuggito, aveva sparato un colpo di pistola contro i pantaloni jeans, che aveva indossato in occasione dell’omicidio, collocandoli su una superficie rigida per costruire la tesi difensiva, aveva occultato l’arma e si era consegnato ai Carabinieri.

Tutte le prospettazioni subordinate formulate dalla difesa in ordine alla ricorrenza della legittima difesa, dell’eccesso colposo e della provocazione venivano ritenute non fondate.

6. La Corte d’assise d’appello, dopo aver sintetizzato la ricostruzione della vicenda fatta in primo grado, il compendio probatorio, le ragioni della decisione e le doglianze mosse con l’atto di appello, procedeva alla disamina della posizione dell’appellante e riteneva che:

– le contraddizioni e le incongruenze della prova testimoniale rilevate nei motivi d’appello, che specificamente descriveva e valutava, erano di evidente scarsa rilevanza e per lo più giustificabili, anche in relazione alla diversa posizione assunta dai testi e alla differente percezione dell’accaduto, e non attenevano, comunque, alla sostanza del fatto addebitato e alla dinamica omicida;

– la ricostruzione della dinamica dei fatti sulla base delle deposizioni dei testi Pa., G. e pe. era del tutto verosimile per la loro certa presenza sul luogo dell’accaduto e per la sufficiente illuminazione della zona, e certamente credibile perchè concorde nella dinamica sostanziale del fatto (atteggiamento aggressivo dell’imputato nei confronti di G., schiaffeggiato dal primo; frase di esasperazione pronunciata da P. nei confronti dell’imputato, cui aveva dato due schiaffi; arretramento di tre passi di F., che, estratta la pistola, aveva sparato contro P. e si era dato alla fuga) e non smentita da altre risultanze processuali;

– la posizione in cui erano stati trovati i bossoli era perfettamente compatibile con la posizione dell’imputato al momento dello sparo, alla stregua delle dichiarazioni dei testi e della raffigurazione della scena del crimine nelle foto dei Carabinieri, e il mancato immediato rilevamento dei bossoli trovava una logica spiegazione nell’esame e nel confronto delle foto, che venivano indicate;

– la ricostruzione del fatto offerta dall’imputato era all’evidenza inverosimile e smentita dalle risultanze processuali, quanto alla dedotta attribuzione degli spari all’intervento di altra persona e alla dedotta colluttazione con la stessa, non riferite da alcun teste; alle indicate sequenze della violenta colluttazione, inconciliabile con la rilevata posizione dei bossoli; all’assunta provenienza dall’arma dell’aggressore del colpo che aveva attinto i pantaloni indossati, inconciliabile con le conclusioni del consulente, con le valide argomentazioni scientifiche di supporto, esposte anche in sede di esame testimoniale, e con le foto agli atti.

L’inapplicabilità dell’istituto della legittima difesa era, secondo la Corte d’assise d’appello, resa evidente dalle emergenze processuali, dettagliatamente ed esaurientemente esposte con la condivisibile motivazione di primo grado, e in particolare dalla circostanza che l’imputato era armato di pistola, illegalmente detenuta e ripetutamente mostrata durante la serata in discoteca, a differenza di P. e degli altri addetti alla sicurezza;

dall’assenza di aggressioni o di interventi minacciosi da parte degli altri addetti alla sicurezza nei confronti dell’imputato, non trovato con segni di violenza; dalla ingiustificata e non proporzionata reazione attuata dall’imputato agli schiaffi datigli dalla vittima, non costituenti, pur considerando la statura più robusta di quest’ultima, un pericolo concreto alla incolumità e sicurezza dello stesso. Nè erano emerse circostanze idonee a legittimare la supposizione da parte dell’imputato dell’esistenza di un pericolo concreto e grave, da fronteggiare con l’azione difensiva estrema posta in essere, e a integrare la legittima difesa putativa, pure dedotta.

Andava esclusa anche l’invocata attenuante della provocazione, attesa la collegabilità dello stato d’ira dell’imputato, che aveva esploso colpi d’arma da fuoco, non al preteso fatto ingiusto rappresentato dallo schiaffo "per calmare" (secondo quanto riferito dal teste pe.) o da "due belle pizze" (secondo quanto riferito dal teste G.), inferte dalla vittima, ma al diverso atteggiamento psicologico che lo stesso aveva manifestato nel corso della sera, rispetto al quale, anche tenuto conto della eccessività della reazione, la circostanza dell’offesa si poneva come mera occasione del delitto.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l’entità della pena e quella dell’aumento in continuazione erano da ritenere commisurate alla estrema gravità del fatto, alla condotta tenuta dall’imputato e alla rilevante intensità del dolo dallo stesso manifestata, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche era correlato all’assenza di elementi di valutazione positiva, confermata dai precedenti penali, dal negativo comportamento processuale, dalla chiusura a ogni segno di ravvedimento e a ipotesi ammissiva e risaricitoria.

7. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia, F.S., il quale ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

7.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità per il reato contestato, deducendo la sostanziale sovrapponibilità delle motivazioni delle sentenze dei due gradi di giudizio e delusione da parte del Giudice d’appello dell’obbligo di motivazione in ordine alle devoluzioni difensive (con riguardo alla presenza di fori sui suoi pantaloni provocati da un colpo d’arma da fuoco, alla erroneità delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero circa l’interpretazione dei residui di sparo sui pantaloni, al mancato possesso di arma da parte sua, riferito dal teste D., alla scarsa attendibilità dei testi escussi).

7.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi scriminata della legittima difesa, sia pure sotto il profilo dell’eccesso colposo, tenuto conto della situazione in cui esso stesso, destinatario di due colpi al volto, si era trovato, non valutata dal Giudice di merito ex ante con riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete, nè la sua reazione era stata valutata come inadeguata per un atteggiamento colposo nell’uso dei mezzi di reazione.

7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante della provocazione, tenuto conto dell’assenza di motivazione circa il dato probatorio certo della testimonianza del proprietario del locale in merito allo stato d’animo tranquillo di esso ricorrente, non coordinato con le valutazioni relative alla credibilità di quanto dichiarato dai testi, neppure nella immediatezza del fatto; della omessa argomentazione in merito a possibili letture alternative di dati di biunovoca lettura, e della mancata valutazione del rapporto eziologico tra lo stato d’ira in cui aveva agito e il fatto ingiusto posto in essere dalla persona offesa che ne aveva determinato la subitanea esplosione, irrilevante essendo, con riferimento alla diminuente di cui all’art. 62 c.p., n. 2, la manifestazione di un generale stato d’animo aggressivo, peraltro espresso verso persone diverse da quella offesa.
Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso non sono fondati.

2. Quanto al primo motivo, che attiene alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione in base al quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio, è da rilevare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).

Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, nè la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, nè la minima incongruenza, nè la mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.

L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni, ha diffusamente analizzato le risultanze processuali (indicate nella parte "in fatto" della sentenza), illustrando e coerentemente giustificando la ricostruzione dei singoli elementi fattuali, nei quali si è articolato lo sviluppo della tragica vicenda, e la loro logica correlazione, sulla base dei dati probatori acquisiti, e rappresentando le ragioni dimostrative della responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di omicidio allo stesso ascritto, anche alla luce delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi d’appello, cui ha fornito ampia ed esauriente risposta.

In questo contesto non possono, quindi, trovare accoglimento le prospettazioni difensive volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dalla prova testimoniale e da quella scientifica e in una loro differente analisi valutativa, che, inerendo al merito del giudizio ricostruttivo del fatto, è estranea al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità. 3. E’ infondato anche il secondo motivo che intende censurare il mancato riconoscimento della legittima difesa sul rilevo che la situazione in cui si è trovato l’imputato, destinatario di due colpi al volto, non è stata valutata dal Giudice di merito ex ante come pericolo concreto con riferimento alle specifiche e peculiari circostanze della fattispecie sottoposta al suo esame, nè la reazione è stata valutata come inadeguata per un atteggiamento colposo nell’uso dei mezzi di reazione.

La Corte di merito, che ha condiviso la dettagliata ed esauriente motivazione del primo Giudice, con la stessa concordando l’analisi e la valutazione degli elementi probatori e saldandosi per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c, Musumeci e altri, Rv. 191229, e da ultimo Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001), ha ritenuto evidente l’inapplicabilità dell’istituto della legittima difesa, sulla base delle emergenze processuali, superando le deduzioni difensive contrarie, e ha sottolineato, al riguardo, che l’imputato era armato di pistola, illegalmente detenuta e ripetutamente mostrata durante la serata in discoteca, a differenza di P. e degli altri addetti alla sicurezza; che nessuno dei presenti aveva posto in essere aggressioni o interventi minacciosi nei confronti dell’imputato; che gli schiaffi dati dalla vittima non costituivano, pur considerando la sua statura più robusta, un pericolo concreto all’incolumità e alla sicurezza dell’imputato; che l’esplosione da parte di questi di quattro colpi con pistola, carica e perfettamente funzionante, contro punti vitali del corpo della vittima era stata una reazione ingiustificata e non proporzionale, e che anche la deduzione dell’imputato di essersi trovato "stretto all’angolo", in contrasto con le risultanze processuali, rendeva evidente la sproporzione della reazione e possibile l’utilizzo dell’arma a fini dissuasivi e il ricorso alla non difficile via della fuga, peraltro ammessa, come effettuata, dallo stesso imputato.

Il ragionamento probatorio seguito in sede di merito, coerente con l’analisi ricostruttiva della situazione fattuale, compiutamente condotta, per escludere la necessità dell’azione difensiva "estrema e devastante" compiuta dall’imputato, e quindi la sua inevitabilità, in rapporto a un’insussistente situazione di concreto e grave pericolo anche sotto l’aspetto putativo, resiste alle censure in fatto mosse con il ricorso, che, sotto l’aspetto della contestazione della congruenza logica della decisione e della completezza della valutazione condotta delle circostanze concrete della fattispecie, tendono sostanzialmente a una più favorevole lettura dei fatti e valutazione delle fonti di prova, da contrapporre a quella effettuata dai Giudici di merito.

3.1. Non sussiste neppure il dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione con riguardo all’eccesso colposo di legittima difesa.

La figura dell’eccesso colposo, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, sottintende, infatti, i presupposti della scriminante della legittima difesa e si concreta nel superamento dei limiti a essa immanenti, fondandosi entrambi sull’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata. L’esclusione degli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa impedisce, pertanto, di ipotizzare, per l’inesistenza di un’offesa dalla quale difendersi, l’eccesso colposo e di ritenere sussistente, per l’improponibilità della richiesta, l’obbligo di una specifica motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. S, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 21/01/2009, P.G. in proc. Olari e altri, Rv. 242349; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, dep. 08/07/2010, P., Rv. 247898).

4. Destituito di fondamento è anche il terzo motivo con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante della provocazione.

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d’ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, dep. 23/04/2008, D’Amico, Rv. 240282).

Alla luce di tali principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e pienamente aderenti al caso di specie, l’ordinanza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’invocata attenuante, ex art. 62 c.p., n. 2. 4.1. La Corte di merito ha, infatti, rilevato la mancanza del rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, richiesta per l’integrazione della provocazione unitamente allo stato d’ira e al fatto ingiusto altrui, sottolineando, sulla base di un filo logico dotato di assoluta coerenza, che, alla luce delle emergenze probatorie, lo stato d’ira dell’imputato che avrebbe reagito -esplodendo quattro colpi d’arma da fuoco – alla provocazione rappresentata da uno schiaffo "per calmare" (come assunto dal teste pe.) o da "due belle pizze" (come assunto dal teste G.) date da P., non appariva collegabile al preteso fatto ingiusto, rappresentato dalla detta "provocazione", e postosi come mera occasione del delitto.

Al riguardo, la Corte, richiamati i dati fattuali relativi agli incidenti che hanno visto l’imputato protagonista prima della vicenda omicidaria e all’irascibilità dallo stesso espressa nel corso degli stessi incidenti, ampiamente ricostruiti sulla base degli elementi probatori acquisiti, ha evidenziato che lo stato d’ira dell’imputato "era già montato nell’atteggiamento psicologico" di aggressività tenuto e che gli schiaffi dati allo stesso dalla vittima per arginarne il comportamento violento tenuto, hanno rappresentato solo il pretesto scatenante della già espressa aggressività.

Sotto un diverso e concorrente profilo la Corte di secondo grado ha anche rappresentato che la mancanza di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione era rivelata, in concreto, dalla evidente mancanza di adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, ravvisandone la necessità per la sussistenza della invocata attenuante, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzionalità fra le opposte condotte elemento caratterizzante l’attenuante della provocazione, in conformità con i principi costantemente affermati da questa Corte (Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, dep. 23/04/2008, D’Amico, Rv. 240282; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 14/01/2009, Sanchez Sanchez, Rv. 242622; Sez. 1, n. 13921 del 02/03/2010, dep. 13/04/2010, Goti e altri, Rv. 246658; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, dep. 30/07/2010, Luciano, Rv. 248375).

4.2. Secondo la difesa la sentenza ha omesso di tenere conto di un dato probatorio certo, costituito dalla testimonianza del proprietario del locale, in merito allo stato d’animo tranquillo dell’imputato, diverso da quello rappresentato dai testi, la cui credibilità doveva essere più rigorosamente valutata, e non ha coordinato tale emergenza probatoria, che è stata "persino evidenziata dalla sentenza di primo grado", con le valutazioni relative alla credibilità di quanto dichiarato dai testi, peraltro tardivamente rispetto alla data del fatto.

Dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione, come già rilevato, si salda con quella d’appello formando un solo complessivo corpo argomentativo, emerge (p. 3) che le dichiarazioni rese dal gestore della discoteca D.P.F. sono riferite, oltre che al numero delle persone presenti in discoteca la sera del (OMISSIS), all’arrivo in discoteca, verso mezzanotte dello stesso giorno, dell’imputato apparso "tranquillo" allo stesso gestore.

Tale ultimo elemento, del quale la sentenza di primo grado aveva dato atto nella ricostruzione della situazione fattuale, è stato valutato e implicitamente disatteso dal Giudice di quel grado, che, nell’analisi organica delle emergenze probatorie, ha congruamente valutato gli univoci elementi di prova relativi all’atteggiamento "provocatorio" di F., già risultato "particolarmente rissoso" per i problemi cui aveva dato adito nel corso della stessa serata, e rappresentati, nella particolareggiata analisi del contesto nel quale si era inserita la vicenda omicidaria, dai tre incidenti, che, a partire dalle ore 0,30 del (OMISSIS), l’avevano preceduta. L’irascibilità manifestata da F. per tutta la sera, in occasione dei diversi incidenti nei quali era rimasto protagonista (aver minacciato Pe. con la pistola nel primo incidente, aver picchiato B. nel secondo incidente, aver avuto un violento alterco con G. nel terzo incidente), e attuatasi nei confronti di P. con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco con la pistola, già detenuta e mostrata, per l’occasionale circostanza dello o degli schiaffi dati dalla vittima, intervenuta per arginarne il comportamento violento, è stata confermata dal Giudice d’appello nella coordinata valutazione degli elementi di prova, secondo le regole della logica e conformemente ai criteri prescritti dall’art. 192 c.p.p..

Le argomentazioni difensive, smentite dalle risultanze probatorie, corrispondono agli esiti di una diversa analisi valutativa delle stesse e rendono manifesto, al di là dell’affermazione contraria, l’invito a questa Corte a una rilettura di aspetti fattuali esaurientemente sondati e del quadro probatorio plausibilmente valutato, e con essa al sostanziale riesame nel merito del discorso giustificativo della decisione, inammissibile, invece, in sede di legittimità quando, come nella specie, la struttura razionale della sentenza, previo un completo accertamento in fatto, abbia una sua chiara e articolata coerenza argomentativa nell’escludere che potesse ravvisarsi l’esistenza di una reazione in stato d’ira a un fatto ingiusto e quindi la ragione giustificatrice del riconoscimento di una minore gravità del fatto.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio, che si liquidano per le parti rappresentate dall’avv. Emanuela Pazienti ( P.G. e Pi.Ma.) nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), per quelle rappresentate dall’avv. Carlo Azzoni ( P.S., pi.ma. e Pi.An.) nella somma complessiva di Euro 3.000,00 (tremila), e per P.O. e M.L. nella somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Poichè le parti civili Pi.Gi., Pi.Ma., P.O. e M.L. risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le somme liquidate in loro favore devono essere versate all’Erario.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in Euro 2.500,00 per le parti civili rappresentate dall’avv. Emanuela Pazienti ( Pi.Gi. e P. M.), in Euro 3.000,00 per le parti civili rappresentate dall’avv. Azzoni Carlo ( Pi.St., pi.ma. e Pi.An.) e in Euro 2.500,00 per P.O. e M.L..

Dispone che le somme liquidate in favore di Pi.Gi., Pi.Ma., P.O. e M.L. siano versate all’Erario, trattandosi di parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1774 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando in data 30 settembre 2009 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (d’ora in avanti C.) indiceva una gara a procedura aperta per l’appalto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale di Cassino – Piedimonte San Germano – Villa Santa Lucia ai fini industriali", per un importo di Euro. 3.212.670,22.

All’esito della procedura i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla società L.C. s.r.l., che aveva conseguito un punteggio totale di 84,245 punti, offrendo un ribasso del 4,725% sull’importo a base di gara.

2. La G.E.A. (G.E.A.) S.p.A, che aveva partecipato alla gara classificandosi in terza posizione con punti 73,489, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, l’annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara (nella parte in cui al par. 7.5.4. descriveva il calcolo per la valutazione dell’offerta economica), dei verbali di gara della seduta pubblica (dal n. 1 al n. 3) e di quella riservata (dal n. 1 al n. 11) e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deducendone l’illegittimità alla stregua di due motivi di censura, entrambi imperniati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 83 – 86 – 87 e 88 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 91 del D.P.R. 554/99, dell’allegato B del D.P.R. 554/99, dei punti 1.3, 6.4 e 7.5. del disciplinare di gara e delle norme che governano l’aggiudicazione degli appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre che manifesta illogicità, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, perplessità, sviamento e violazione dell’art. 97 Cost.

In sintesi, secondo la ricorrente, la commissione di gara non solo aveva illegittimamente tenuto conto del prezzo complessivamente offerto piuttosto che del ribasso offerto (così violando macroscopicamente le previsioni del bando di gara e la stessa formula prevista dall’allegato B del D.P.R. n. 554 del 1999), per quanto aveva anche alterato le norme di gara, modificando la formula per la valutazione delle offerte economiche, essendo evidentemente errata quella originariamente indicata nel bando di gara.

3. L’adito tribunale, sez. I, con la sentenza n. 1031 del 9 giugno 2010, emessa ai sensi degli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, nella resistenza del C. e della società L.C. s.r.l., ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati.

Ad avviso dei primi giudici, infatti non vi era motivo di dubitare, come si evinceva dalla lex specialis (in particolare dalla legenda della formula per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della specifica normativa di gara in punto di offerta economica), che per calcolare il punteggio per l’elemento prezzo doveva utilizzarsi il valore dell’importo corrispondente ai ribassi offerti e non di questi ultimi; inoltre la formula usata, corrispondente a quanto previsto nel bando e nel successivo chiarimento, resosi necessario per l’errore materiale da cui il bando era risultato originariamente inficiato, non era irragionevole e corrispondeva a uno dei criteri matematici di tipo automatico che discrezionalmente le stazioni appaltanti, ricorrendone i presupposti, possono impiegare.

4. Con rituale e tempestivo atto di appello G.E.A. S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le censure svolte in primo grado, respinte a suo avviso con motivazione lacunosa, insufficiente e contraddittoria, frutto di un superficiale esame delle doglianze e di un’approssimativa valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta.

5. Hanno resistito al gravame sia C. che la società L.C. s.r.l., che con puntuale memoria difensiva ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’appellante ha illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive.

6. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

7. L’appello è infondato.

7.1. Come emerge dalla documentazione versata in atti, la gara a procedura aperta indetta da C. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di "Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale di Cassino – Piedimonte San Germano – Villa Santa Lucia ai fini industriali" prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, determinata dall’elemento quantitativo del "prezzo" (cui era stato riservato il punteggio massimo di 30 punti) e dall’offerta tecnica (cui era stato riservato il punteggio massimo di 70 punti (così suddiviso in: 1. ottimizzazione della cantierizzazione e degli standards di sicurezza e ambientali connessi alla minimizzazione dell’impatto dei lavori durante l’esecuzione sulla cittadinanza e sul cantiere, max punti 20; 2. ottimizzazione lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di esecuzione, max punti 10; 3. garanzie e manutenzione post – collaudo, max punti 15; 4. migliorie relative agli impianti tecnologici, max punti 25).

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi sarebbero stati espressi con tre cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata effettuata con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 in ragione di quella più favorevole all’amministrazione attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la formula individuata nel Disciplinare di gara alla sezione 7, in cui erano indicati l’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento del prezzo.

Al paragrafo IV.2.1. del bando era precisato, tra l’altro, che la graduatoria, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe stata determinata dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello economico e che non sarebbero state ammesse offerte in aumento.

7.2. Deve poi aggiungersi che nel disciplinare di gara, alla Sezione 4, erano indicate le modalità di collocazione, sigillatura e spedizione del plico generale e delle buste in esso contenute e, quanto alla busta B – offerta economica, era precisato che l’offerta economica doveva essere redatta secondo le modalità indicate nella Sezione 6, contenendo tra l’altro, a pena di esclusione (punto 6.3), "l’indicazione del ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri della sicurezza".

Il successivo punto 6.4. aggiungeva testualmente che "la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato secondo la seguente operazione: R=(PGPO)/PG, dove "R" indica la percentuale di ribasso; "PG" l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; "PO" il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza e che va comunque riportato in cifre e lettere nell’offerta economica. In caso di discordanza tra importo globale offerto e la percentuale così calcolata, farà fede l’importo dell’offerta globale".

Al punto 7.5 (pagg. 24 – 25) della Sezione 7 (Modalità di redazione dell’offerta tecnica e descrizione degli elementi di valutazione), il disciplinare di gara ribadiva che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata determinata con riferimento agli elementi quantitativi (max 30 punti) e qualitativi (offerta tecnica, max 70 punti, suddivisi secondo i criteri già precedentemente indicati), precisandosi ancora che: a) i punteggi sarebbe stati espressi con tre cifre decimali e che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata effettuata con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 in ragione di quella più favorevole per l’amministrazione attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la formula: C(a)=?n (Wj x V(a)j), dove C(a) = indice di valutazione dell’offerta; n = numero totake dei requisiti; Wj = punteggio massimo previsto per il requisiti (j); V(a)j = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra zero e uno; ?n = sommatoria; b) il coefficiente V (a) relativo agli elementi qualitativi sarebbe stato determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente tra, 0 e 1, dai singoli commissari; c) qualora il numero delle offerte fosse stato pari o maggiore di tre, l’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell’offerta avrebbe potuto essere effettuata secondo la metodologia di cui all’allegato A del D.P.R. n. 554/99 con il metodo del confronto a coppie; d) il punteggio attribuito all’elemento prezzo sarebbe stato determinato in proporzione all’offerta massima secondo la formula: V(a)j = (R(a)i/Ri) x 30, dove R(a)i = offerta economica minima formulata; R max = offerta economica del concorrente i – esimo; Wj = punteggio attribuito al requisito (j) (max punti 30).

7.3. Su tale punto conviene immediatamente aggiungere che, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante, sul sito web di C. erano state formulate alcune precisazioni in ordine alla lex specialis della gara in questione ed in particolare proprio con riferimento alla formula inerente "il punteggio attribuito all’elemento prezzo", pag. 25 del disciplinare, era stato precisato che essa era la seguente: V(a)j = (R(a)j/Ri)*30 con R (a)j = offerta economica minima formulata; Ri = offerta economica del concorrente i – esimo; V (a)j = punteggio attribuito al requisito (j) (max 30 punti).

7.4. Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state mosse.

7.4.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, dal sereno esame delle già citate disposizioni della lex specialis (bando, par. IV.1.2, e disciplinare di gara, punto 7.5. della Sezione 7) non vi è alcun elemento per dubitare che ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ciò che rilevava era il prezzo offerto e non già il ribasso.

Se è vero, come si è accennato, che il punto 6.4 del disciplinare di gara indicava il modo per la determinazione della percentuale di ribasso, calcolata secondo l’operazione R=(PGPO)/PG (dove R è la percentuale di ribasso, PG è l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e PO è il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza), non può sottacersi che, come correttamente rilevato dai primi giudici, lo stesso punto 6.4. sottolineava poi che in caso di discordanza tra importo globale offerto e la percentuale così calcolata, avrebbe fatto fede l’importo dell’offerta globale.

Peraltro, sotto altro concorrente profilo, giova rilevare che l’indicazione della percentuale di ribasso, lungi dal costituire l’elemento decisivo per l’individuazione del prezzo offerto, è invece uno degli elementi che doveva essere indicato, a pena di esclusione nella busta B, contenente l’offerta economica, e, a tutto voler concedere, è solo uno strumento per giungere all’individuazione del prezzo offerto (rispetto a quello posto a base d’asta).

E’ appena il caso di osservare ancora che la formula per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo (pag. 25 del disciplinare) fa sempre riferimento all’offerta economica minima e giammai al ribasso offerto.

7.4.2. E’ poi destituito di fondamento, prima ancora in fatto oltre che sul piano giuridico, la tesi dell’appellante, secondo cui la commissione di gara avrebbe inammissibilmente provveduto a sostituire ex se la formula fissata nella lex specialis, palesemente errata.

E’ sufficiente rilevare al riguardo che la commissione di gara, come si rileva dal verbale di gara n. 11 del 5 marzo 2010, piuttosto che modificare la formula per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, ha in realtà precisato e chiarito che la formula contenuta a pagina 25 del disciplinare di gara, i cui parametri erano erroneamente indicati, era stata già corretta dall’amministrazione appaltante, come da comunicazione inserita sul sito internet del C., con ampio anticipo rispetto alla scadenza della gara.

8. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da G.E.A. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, n. 1031 del 9 giugno 2010, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti costituite delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro. 8.000,00 (ottomila), quattromila per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.