Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-09-2011, n. 19079 Licenziamento disciplinare Sanzioni disciplinari

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rigetto.
Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di L. L. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2006 che ha dichiarato la legittimità sia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per dieci giorni sia del successivo licenziamento per giustificato motivo soggettivo, irrogati alla L. dalla datrice di lavoro Banca Antoveneta s.p.a..

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, afferma che:

a) l’esame del materiale istruttorie complessivamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, comprensivo dei verbali e delle informazioni assunte nel corso della procedura cautelare instaurata dalla lavoratrice in conseguenza del licenziamento, nonchè delle deposizioni testimoniali assunte sia nella fase cautelare sia in primo grado non possono non portare ad un’integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale;

b) va, infatti, condivisa l’affermazione secondo cui emerge documentalmente che la L. si è reiteratamente resa responsabile di innumerevoli illeciti disciplinari costituiti sempre da ritardi ingiustificati nell’orario di ingresso in servizio e sanzionati dalla Banca in modo proporzionato alla gravità degli illeciti e gradualmente più severo, in considerazione del ripetersi delle violazioni;

c) del pari da condividere è l’affermazione relativa alla ininfluenza delle giustificazioni addotte dalla lavoratrice, in quanto limitate ad un generico riferimento al proprio ordinario stato di salute di invalida civile, il cui nesso causale con il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in contestazione è rimasto indimostrato, come riconosciuto dalla stessa L. nella dichiarazione sostanzialmente confessoria resa in sede monitoria;

d) d’altra parte, l’ulteriore condotta messa in atto dalla lavoratrice in danno dei colleghi di lavoro è da qualificare non tanto e non solo come poco consona ai rapporti di lavoro, ma come palesemente contraria all’ordinario vivere civile;

e) pertanto, in considerazione di tutti i suesposti elementi, si deve confermare l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui il comportamento della lavoratrice costituisce notevole inadempimento degli obblighi del prestatore di lavoro previsti dall’art. 2104 cod. civ. e dagli artt 30 e 36 del c.c.n.l. del settore, sicchè sia la sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione sia il successivo licenziamento appaiono del tutto congrui agli illeciti disciplinari commessi.

2.- Il ricorso di L.L. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante per fusione di Banca Antonveneta s.p.a., giusta atto notarile del 22 dicembre 2008.
Motivi della decisione

1^ – Sintesi dei motivi del ricorso.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata non sia il frutto di un autonomo vaglio critico dei motivi di appello, con particolare riguardo all’esame della proporzionalità tra i comportamenti della lavoratrice e l’adozione del licenziamento in oggetto.

La Corte d’appello, secondo la ricorrente, si sarebbe, infatti, limitata a riportare interi brani di precedenti sentenze emesse nell’attuale controversia all’esito della fase cautelare e del giudizio di primo grado, nonchè nel diverso giudizio volto all’accertamento della legittimità dell’applicazione di altre sanzioni disciplinari inflittele.

In tal modo, la Corte romana, al pari del Tribunale, non avrebbe minimamente valutato che: a) i ritardi dell’orario di ingresso al lavoro, contestati alla L., non hanno determinato alcun danno alla datrice di lavoro; b) la lavoratrice ha manifestato disponibilità al recupero; c) vi erano giustificazioni della suddetta condotta della ricorrente di natura clinica e psicologica, che la Banca conosceva bene.

D’altra parte, alla lavoratrice non sono mai state contestate infrazioni afferenti la qualità e quantità della prestazione lavorativa, sicchè la recidiva in un comportamento di per sè lieve, avrebbe potuto giustificare l’applicazione di sanzioni di tipo economico, ma non certo il licenziamento.

Si contesta, inoltre, che la Corte d’appello ha considerato inconferenti le giustificazioni – di carattere medico, economico e psicologico addotte dalla L. per i ritardi nell’orario di ingresso, senza valutare che tali ritardi si sono concentrati in un breve periodo di tempo (21 giorni).

Non provato si deve considerare l’ulteriore addebito consistente nel contegno poco consono tenuto dalla L. nel luogo di lavoro, determinante turbativa tra i colleghi.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 cod. civ., dell’art. 36 del c.c.n.l. per le Aziende di credito dell’11 luglio 1999 (applicabile nella specie), nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Si ribadisce che la Corte d’appello non ha effettuato alcuna valutazione specifica della portata oggettiva e soggettiva delle mancanze (ritardi nell’orario di ingresso) contestate alla lavoratrice, della proporzionalità della sanzione irrogata, della esistenza o meno di un danno per l’azienda.

2^ – Esame dei motivi.

3.- I motivi di ricorso – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono inammissibili.

Nonostante il formale richiamo, contenuto nell’intestazione del secondo motivo, alla violazione di norme di legge e contrattuali (queste ultime, peraltro, non allegate al presente ricorso, in contrasto con il principio dell’autosufficienza), tutte le censure, nel relativo sviluppo argomentativo, si risolvono nella prospettazione, sotto il profilo del vizio motivazionale, di una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal Giudice del merito, peraltro sostenuta da congrua e logica motivazione.

Va, infatti, ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (vedi, per tutte:

Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 26 luglio 2010, n. 17514; Cass. 15 novembre 2006, n. 24349).

Nella specie, la decisione di legittimità e proporzione della sanzione disciplinare e del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, di cui si tratta, appare adeguatamente motivata oltre che conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Infatti, la Corte d’appello ha valutato e dato conto del complessivo comportamento della dipendente, in considerazione anche del tipo di lavoro cui era assegnata.

Così operando, il Giudice del merito ha rispettato i consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve esaminarli non partitamente, ma globalmente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente, atteso che la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un’intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi. Inoltre, ai fini della valutazione della permanenza del rapporto fiduciario tra datore e dipendente va considerato che la fiducia richiesta è di differente intensità a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono (vedi, per tutte:

Cass. 14 settembre 2007, n. 19232; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1890);

b) anche in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo spetta unicamente al giudice del merito – e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi – l’accertamento che i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di grave negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario, fermo restando che, nell’ipotesi di dipendente di un istituto di credito, la idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (vedi, per tutte: Cass. 11 ottobre 2005, n. 19742; Cass. 1 giugno 2005, n. 11674).

Ne consegue che deve farsi applicazione dell’altrettanto consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Infatti, tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, del resto, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064).

3^ – Conclusioni.

4. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00, per esborsi, Euro 1500 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22142 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., resa in data 15 giugno 2010, il Tribunale di Camerino applicava nei confronti di P.A. la pena di giorni cinque di arresto ed Euro 480,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); con l’aggravante di cui al medesimo art. 186 C.d.S., comma 2 sexies.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica di Camerino, rilevando la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies e comma 2 septies.

Osserva l’esponente che la contestata aggravante di cui al comma 2 sexies si sottrae all’ordinario giudizio di equivalenza di cui all’art. 69 c.p.; essa, infatti, va applicata obbligatoriamente e le eventuali riduzioni per l’applicazione di circostanze attenuanti, vanno calcolate sulla pena base, già aumentata per effetto di detta aggravante, secondo quanto dispone l’art. 186 C.d.S., comma 2 septies.

Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che il giudicante ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell’incensuratezza e del comportamento processuale non oppositivo, evenienze che l’esponente non ritiene sufficienti a giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche.

P.A., a ministero del difensore, ha depositato memoria.

Il ricorso risulta infondato.

Soffermandosi primariamente sulle modalità di applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies, che incide sulla misura dell’ammenda, nel caso in cui il reato di guida in stato di ebbrezza venga commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, si osserva che il medesimo art. 186 C.d.S comma 2 septies, detta specifiche disposizioni al riguardo. La norma da ultimo citata stabilisce, infatti, che "Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante".

Come si vede, per espressa indicazione del legislatore, nell’ambito del reato contravvenzionale di guida sotto l’influenza dell’alcol, aggravato dall’ora notturna, la diminuzione di pena conseguente all’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti può avvenire solo dopo che sia stato applicato l’aumento di pena dovuto per effetto della predetta circostanza aggravante.

Orbene, deve rilevarsi che nel caso di specie il criterio ora richiamato è stato sostanzialmente rispettato dal Tribunale di Camerino; nella sentenza impugnata, invero, è stata applicata la riduzione dovuta per effetto delle attenuanti generiche sulla pena di Euro 1.070,00 di ammenda e giorni nove di arresto; la pena base è stata fissata, cioè, in misura ben superiore al minimo edittale, di talchè risulta osservato il richiamato canone legale ove è stabilito che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, con il quale parte ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla concessione delle attenuanti generiche, preme rilevare che questa Suprema Corte ha chiarito che in tema di patteggiamento una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena non è consentito, nè all’imputato nè al Pubblico Ministero – fuori dai casi di palese incongruenza, che certamente non ricorre nel caso di specie – censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 32004 del 10/04/2003, dep. 29/7/2003, rv. 228405).

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 15-06-2011, n. 24021 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 giugno 2009, la Corte di appello di Salerno, sull’appello dell’imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto D.G. responsabile del reato di evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:

– la violazione della legge processuale, in relazione alla omessa traduzione per l’udienza del 19 giugno 2009 del processo di appello, non spiegando effetti la rinuncia a comparire effettuata per la citata udienza, per il mutamento, nelle more, del suo status detentionis;

– la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, posto che il fatto doveva attribuirsi ad un errore interpretativo da parte dell’imputato del contenuto del provvedimento autorizzativo del tribunale di sorveglianza, che stabiliva gli orari nei quali gli era consentito l’allontanamento dal luogo degli arresti per recarsi al posto di lavoro.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondata è la prima censura.

Risulta dagli atti che l’imputato aveva espressamente consentito a che l’udienza del 19 giugno 2009 fosse celebrata in sua assenza. Tale rinuncia produceva quindi i suoi effetti fino a quando non fosse stata revocata, con la manifestazione di una contraria volontà, e ciò indipendentemente dalle vicende relative alla libertà personale (risultando irrilevanti le ragioni che avevano ispirato la scelta processuale dell’imputato di rinunciare a comparire).

Era pertanto onere dell’imputato manifestare in vista dell’udienza, la diversa volontà di essere tradotto. In difetto di una manifestazione in tal senso, correttamente i giudici dell’appello hanno proceduto in sua assenza.

2. In ordine al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha motivatamente escluso un’erronea percezione da parte dell’imputato dell’oggetto dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, in considerazione della precisa indicazione per quel giorno degli orari di uscita (dalle 5 alle ore 14) del tutto incompatibili con l’ora in cui l’imputato fu sorpreso fuori del suo domicilio (ore 17,29).

A fronte di tale valutazione, il ricorrente sottopone a questa Corte inammissibili censure circa il contenuto ingannevole di detta autorizzazione, sollecitando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Va ribadito che al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura delle risultanze processuali o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte di cassazione nell’ennesimo giudice del fatto.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 24314 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

Con reclamo proposto innanzi alla Corte d’appello di Bologna, S. L. ha chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Forlì, emesso il 19.12.2006, che aveva respinto la sua domanda di esonero dall’obbligo di corrispondere alla moglie divorziata D.D. l’assegno mensile di mantenimento, che egli si era assunto con accordo sottoscritto al verbale dell’udienza del 29.1.2004 celebrata nel giudizio introdotto dalla D. per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, assumendo sia di non potervi adempiere per le sue condizioni economiche, sia che il patto era nullo, perchè simulato.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 27 aprile 2007 ha respinto il reclamo ed il S. ha quindi proposto ricorso per cassazione cui l’intimata non ha però resistito.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

In linea preliminare occorre rilevare e dichiarare l’inesistenza della notifica del ricorso in esame. Eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non vi è prova del suo perfezionamento, non risultando depositata la ricevuta di ritorno, attestante la ricezione del plico da parte della destinataria. In tale evenienza, dal momento che "la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, se l’avviso non è neppure depositato successivamente purchè prima che abbia inizio la relazione prevista dall’art. 379 c.p.c., comma 1, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile" – Cass. S.U. n. 627/2008.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

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