T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 1973 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 3 agosto 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 6 della legge 1989 n. 401.

2. Il Collegio, ritenuto che la genericità della individuazione delle manifestazioni e dei luoghi cui si riferiva il divieto comportasse, in violazione dell’art. 6 della legge 1989 n. 401, un’ingiustificata compressione della libertà di circolazione sancita dall’art. 16 Cost. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 207; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 luglio 2005, n. 2660; Tar Veneto Venezia sez. III, 16 gennaio 2002 n. 2741), ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento impugnato, nonché condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre IVA e CPA come per legge (fatta salvo, inoltre, l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente).

3. Il ricorrente, con ricorso depositato il 12 marzo 2011, si è lamentato della mancata esecuzione della statuizione sulle spese. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 1288/2011 ha ordinato all’amministrazione resistente di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, rinviando alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine.

4. All’udienza camerale del 14 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’avvenuto pagamento delle spese di lite per quanto concerne onorari e diritti, dall’altro, la perdurante mancata restituzione dell’importo di Euro 250,00 versato a titolo di contributo unificato per il ricorso n. 1886/09 (difatti, l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, resta a carico della parte soccombente).

L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio per eccepire, come era sua onere, l’avvenuto adempimento anche in parte qua. Neppure, aliunde, risulta al Collegio che alcuna iniziativa risulti essere stata intrapresa dall’Amministrazione intimata per ottemperare al predetto pronunciamento anche con riguardo al rimborso del contributo unificato.

Non resta, pertanto, che intimare all’amministrazione resistente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza non definitiva, di procedente all’esecuzione del giudicato; in mancanza, alla scadenza del termine, sarà nominato un "commissario ad acta".

5. La liquidazione delle spese di lite è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

ORDINA al MINISTERO DELL’INTERNO di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia;

RINVIA alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine;

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-07-2011, n. 30325 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 16.6.2010 la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza proposta da M.G.I. volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati giudicati sei diverse sentenze.

In particolare la corte territoriale, premesso che i reati accertati con le sentenze 2.12.1996 del GIP del Tribunale di Lecce e 21.1.2005 della Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza 30.4.2004 del Tribunale di Lecce, erano già stati unificati per continuazione con ordinanza della stessa corte in data 4.3.2009, riteneva ravvisata l’unicità del disegno criminoso anche con riferimento anche ai reati giudicati con la sentenza 5.10.2004 della Corte di Assise di Appello di Lecce e con la sentenza 4.10.2007 della Corte di Appello di Lecce in quanto con le stesse era stata affermata la responsabilità del M. per avere partecipato, sostanzialmente, alla medesima associazione mafiosa giudicata con la sentenza 2.12.1996 del GIP del Tribunale di Lecce, ed anche i reati per i quali era stata pronunciata la seconda erano inquadragli nell’ambito delle attività del sodalizio mafioso, del quale il M. era divenuto capo, al fine di affermare, in maniera eclatante, l’operatività del suo gruppo sul territorio. Non era, invece ravvisabile, secondo la corte territoriale, l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati giudicati con le altre due decisioni indicate dall’istante.

Procedeva, pertanto, alla rideterminazione della pena in relazione ad i reati per i quali il vincolo della continuazione era riconosciuto assumendo quale reato più grave quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e come pena base quella di anni diciassette e mesi quattro di reclusione inflitta complessivamente con la sentenza 4.10.2007 Corte di appello di Lecce, aumentata di anni due e mesi sei per il reato di cui agli artt. 81, 110 629 c.p. (sentenza 21.1.2005 Corte appello Lecce), di dieci mesi per il reato di cui all’art. 416 bis (sentenza 2.12.1996 GIP Tribunale Lecce), di un anno per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, (sentenza 5.10.2004 Corte d’assise d’appello di Lecce); pervenendo alla complessiva pena di anni ventuno e mesi otto di reclusione.

2.- Propone ricorso per Cassazione l’avvocato Vincenzo Maria Venneri, difensore di M.G.I. eccependo:

A) Nullità dell’ordinanza per violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè per inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 81 c.p., art. 671 c.p.p., e art. 187 disp. att. c.p.p..

Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva per il riconosciuto vincolo della continuazione sia partito dalla pena di anni 17 e mesi 4 di reclusione, inflitta con la sentenza 4.10.2007 della Corte di Appello di Lecce e ritenuta più grave, senza tener conto che la quantità di pena inflitta con quella pronuncia era già portatrice degli aumenti di pena derivanti dal vincolo della continuazione tra tutti i delitti contestati in quella sede. Si duole, quindi, il ricorrente che con il nuovo calcolo della pena per le sentenze 2.12.1996 del GIP del Tribunale di Lecce e 21.1.2005 della Corte di appello di Lecce, che erano già state unificate per riconoscimento del vincolo della continuazione, abbia comportato la sola diminuzione della pena di cui alla seconda decisione mentre quella relativa alla prima è rimasta invariata senza alcuna motivazione e senza tener conto che si trattava di pena irrogata a seguito di procedimento celebrato con rito abbreviato.

B) Nullità dell’ordinanza per violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè per inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 81 c.p., e artt. 442 e 444 c.p.p..

Lamenta il ricorrente che la corte di appello nella determinazione degli aumenti di pena non abbia tenuto conto della circostanza che talune delle pronunce di condanna erano state pronunciate in esito a riti alternativi per cui anche sui relativi aumenti di pena, stabiliti in continuazione, doveva essere operata la decurtazione di pena conseguente al rito.

C) Nullità dell’ordinanza per violazione della legge penale nonchè per inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 133 c.p..

Lamenta il ricorrente la carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena relativa agli aumenti disposti ex art. 81 c.p., assumendo che il richiamo operato nel provvedimento alla pessima personalità dell’imputato e alla gravità dei reati commessi sia mera clausola di stile che non adempie all’obbligo di motivazione.

2. – Il Procuratore Generale presso questa Corte Dott. Giuseppe Volpe, con atto depositato il 13 gennaio 2011, ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

3.- Con memoria di replica depositata il 31.3.2011 il ricorrente ribadisce ed ulteriormente illustra e specifica le censure già indicate in ricorso.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

4.1.- Con riferimento alla prima doglianza va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Sez. 1, sent. 15.12.2009, n. 49748, Di Stefano, Rv. 245987; Sez. 1, sent.

15.11.2009, n. 4911, Neder, Rv. n. 243375).

E’ quindi illegittimo assumere come pena base, sulla quale operare l’aumento per la continuazione, quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena base e di un aumento a titolo di continuazione (Sez. 1, sent. 28.1.1994, n. 544, Talarico, Rv. n. 196683; Sez. 1, sent. 8.4. 1997, n. 2565, Ruga, Rv. n. 207702; Sez. 1, sent. 29.11. 1999, n. 6557, Aperi, Rv. n. 215221;

Sez. 1, sent. 5.12.2000, n. 7045, Raso, Rv. n. 217782; Sez. 1, sent.

14.2.2002, n. 16612, Maselli, Rv. n. 218742; Sez. 1, sent. 29.3.2001, n. 23257, Pislor, Rv. n. 219124; Sez. 1, sent. 27.10.2004, n. 45161, Esposito, Rv. n. 229822 e, più di recente : Sez. 1, sent.

15.11.2009, n. 4911 citata e Sez. 1, sent. 13.10.2010, n. 38244, Conte, Rv. n. 248299).

Pertanto il giudice della esecuzione, individuata la pena base – e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna – deve determinare ex novo l’aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione c.d. interna.

4.2.- Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, indicato come reato più grave il reato quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, giudicato con sentenza 4.10.2007 della Corte di appello di Lecce, avrebbe dovuto individuare la pena per esso applicata dal giudice della cognizione ed assumere questa quale pena base procedendo, poi, a determinare i singoli aumenti di pena per la continuazione con riguardo ai reati satellite giudicati con la decisione medesima e con quelle successive, e non – come invece fatto- partire dalla pena "complessivamente" inflitta con la sentenza pronunciata per il reato più grave e su tale pena, unitariamente considerata, procedere agli aumenti ex art. 81 c.p., per le violazioni giudicate con le altre decisioni.

5.- Deve essere rilevato, inoltre, come l’ordinanza gravata non indichi in alcun modo i criteri seguiti per la determinazione della pena, tenuto conto che talune delle condanne in relazione alle quali è stata affermata la sussistenza del vincolo della continuazione sono state pronunciate in esito a giudizio abbreviato, il che non consente di stabilire se effettivamente siano stati osservati i principi di diritto in base ai quali la diminuzione di un terzo spettante a norma dell’art. 442, deve comunque operare, e deve essere in concreto applicata, in executivis, sia che i reati giudicati con il rito alternativo siano quelli c.d. satellite – nel qual caso l’aumento ex art. 81 c.p., va prima stabilito e poi ridotto di un terzo (Sent. 1, sent. 17.2.2004, n. 15409, Pennisi, Rv. 227929;

nello stesso senso Sez. 1^, Sent. 2.10.2007, n. 40448, Valentino, Rv.

N. 238049; Sez. 1~; sent. 13.1.2010, n. 5480, Perrone, rv. 245915) – sia che ad essere stato definito con giudizio abbreviato sia il reato più grave e che gli altri, tutti o parte di essi, siano stati accertati a seguito di condanne pronunciate ai sensi dell’art. 338 c.p.p. e ss..

Per le ragioni sopraesposte, preliminari ed assorbenti rispetto agli altri motivi di doglianza dedotti in ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Lecce.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 08-09-2011, n. 33349 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’atto al difensore, restituendo gli atti al P.M. ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento per abnormità, attesa l’insussistenza della nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), dichiarata in base all’errato presupposto dell’omessa notifica al difensore, notifica che invece era stata regolarmente notificata al difensore d’ufficio quale all’epoca risultante, e dell’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Il ricorso è inammissibile.

E’ stato, infatti, ribadito dalle Sezione Unite di questa Corte, con la sentenza n.25957 del 2009 che l’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorchè, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi e dai casi previsti e consentiti sì da determinare una stasi irreversibile del processo. In entrambi i casi l’efficienza della procedura non può essere ripristinata senza l’immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione. In particolare è stato ribadito che,in tali casi, il ricorso alla Corte di legittimità è ammissibile solo quando l’incompatibilità funzionale abbia determinato una stasi nel processo,non eliminabile che attraverso un atto di adempimento del P.M. che possa essere censurato per nullità nel corso successivo del procedimento. Sicchè tale situazione diventa, per il P.M., motivo dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione.

Altrimenti si ha un provvedimento illegittimo e pertanto impugnabile nei limiti e con gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento.

Nel caso in esame, si rileva che l’ordinanza dichiarativa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio costituisce esercizio di un potere che l’ordinamento processuale assegna anche al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 416 c.p.p., comma 1 e che non si è determina una stasi insuperabile nel procedimento perchè il P.M. può legittimamente reiterare la richiesta.

Sicchè l’atto impugnato è sicuramente illegittimo ma non riveste carattere di abnormità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-10-2011, n. 8121

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1683 del 30.6.2011, con la quale, contestualmente, è stata data la comunicazione dell’avvio procedimentale ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 1 del 24.6.2011 nonché la cessazione immediata dell’attività di vendita relativamente all’ampliamento di superficie e merceologico del settore non alimentare per mq. 75 in Civitavecchia alla via Giacomo Matteotti n. 17, per la mancanza del requisito di cui al n. 2 della lett. c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale Lazio n. 33 del 1999, nella parte in cui richiede "2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e l’entrata e l’uscita siano affiancate, divise e segnalate";

Considerato che il ricorso appare fondato sotto un duplice profilo:

– da un punta di vista procedimentale, sebbene la revoca sia intervenuta a distanza di soli 6 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, tuttavia, manca la previa comunicazione formale dell’avvio essendo stata data la detta comunicazione solo contestualmente alla revoca stessa, in mancanza dell’indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la detta sostanziale omissione;

– da un punto di vista sostanziale, inoltre, dall’esame della documentazione in atti emerge come il parcheggio di cui trattasi non si immette direttamente sulla viabilità principale (ossia via Aurelia) ma su di una complanare a senso unico che, a sua volta, si immette sulla detta viabilità e, sebbene il richiamato disposto normativo non contenga la specificazione della viabilità principale, la ratio della norma consente di ritenere che debba essere interpretata in tal senso e, comunque, la detta norma non prevede che sia l’accesso al parcheggio dalla viabilità a dover essere effettuato con varco carrabile a doppio senso di marcia ma che sia il raccordo tra parcheggio e la viabilità a dovere avere la detta caratteristica;

Considerato comunque, altresì, che il requisito in questione, seguendo il ragionamento dell’amministrazione comunale, non sussisterebbe proprio per l’intera media struttura di vendita che, con l’autorizzazione revocata, si è soltanto voluto estendere nella metratura nonché nell’assortimento tipologico e, pertanto, la revoca avrebbe dovuto interessare tutta la struttura e non soltanto l’ampliamento;

Considerato che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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