Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2012) 16-07-2012, n. 28397 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza in data 5.07.2011 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a M.C. quale colpevole di reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con Z.I. e Ze.Ro.

detenuto illegalmente grammi 196,60 di cocaina (pari a n. 1043 dosi medie) e per avere, in concorso con la Z. e in più occasioni, importato grammi 3.000 di cocaina per ciascun episodio.

La donna, incaricata dall’imputato, provvedeva all’acquisizione della droga in Lituania consegnandola allo stesso in Italia.

In particolare, agenti della Guardia di Finanza il 30 settembre 2008 avevano arrestato in un albergo situato sulla (OMISSIS) tre cittadini lituani (la Z., Ze.Ro. e A.P.) trovati in possesso di circa 200 grammi di cocaina e della somma di Euro 60.000 e avevano rinvenuto un biglietto aereo intestato alla donna di andata e ritorno per (OMISSIS), con partenza prevista lo stesso giorno e rientro il (OMISSIS), nonchè undici telefoni cellulari.

Da informazioni rese dalla proprietaria dell’albergo era emerso che la camera n. (OMISSIS) era stata data in uso a M.C., che era in compagnia di D.D.; i due si erano allontanati, ma M. era ritornato dopo pochi minuti insieme con i due Ze. e la figlia di I. e si era allontanato, subito dopo, portando con sè la bambina.

Z.I. aveva dichiarato spontaneamente agli agenti che era arrivata quel giorno a (OMISSIS) col fratello provenendo dalla Lituania; che erano stati accolti da M. e dalla D. che li avevano accompagnati in albergo; che nella stanza n. (OMISSIS) M. aveva consegnato al fratello la somma di Euro 60.000 per acquistare cocaina in Turchia dove anche lei si sarebbe recata; che M. aveva prelevato la bambina, di quattro anni, per trattenerla a (OMISSIS) presso la sua famiglia fino al rientro della mamma dalla Turchia.

La stessa I. confermava tali dichiarazioni nell’interrogatorio del PM precisando che l’incarico (suo e del fratello) era quello di trasportare la droga in Italia; che in precedenza aveva eseguito 5 o 6 trasporti di droga per conto di M.; che costui tratteneva la bambina a garanzia del puntuale adempimento del compito affidato alla madre.

Il giorno successivo all’arresto la bambina veniva trovata nell’abitazione (OMISSIS) del M..

Da un’intercettazione del 5 ottobre nella quale costui colloquiava con un soggetto straniero gli operanti deducevano che M., con tono minaccioso, aveva tentato di ricavare denaro per far fronte alle difficoltà in arrivo.

Secondo la corte territoriale la responsabilità del ricorrente era radicata sull’attendibile chiamata in correità, precisa e coerente, della coimputata Z.I., che aveva ammesso la sua responsabilità ed era stata giudicata separatamente, relativa alle importazioni di cocaina in Italia e di controllo, nell’ambito di esse, dei corrieri lituani a tal fine utilizzati.

Alla valida accusa, intrinsecamente attendibile e riscontrata dagli elementi indiziari molto significativi riportati in epigrafe, non era stata opposta alcuna plausibile versione alternativa perchè era meramente pretestuoso l’assunto che M. avesse locato un appartamento alla I., mentre era da escludere l’asserita relazione sentimentale con la medesima smentita dal fatto che, a (OMISSIS), egli si era presentato alla Z. in compagnia di altra donna D.D. che aveva dichiarato di avere seguito l’uomo cui era sentimentalmente legata perchè invitata a fare una gita da lui condotta in albergo senza temere di suscitare la gelosia della predetta che secondo la difesa costituirebbe il movente delle asseritamente mendaci dichiarazioni accusatorie.

Nè sosteneva l’assunto un viaggio fatto dai due in Lituania perchè l’evento ben poteva inserirsi nel quadro di rapporti criminosi finalizzati al traffico di droga.

Riteneva, pertanto, la corte territoriale che le prove raccolte dimostrassero ampiamente la responsabilità.

2 – Proponevano ricorsi per cassazione i difensori dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della chiamata in correità con espresso rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.

L’inconsistenza delle dichiarazioni d’accusa emergeva dalle seguenti circostanze:

– l’accusa di sequestro della figlia della Z., che sarebbe stato eseguito per asservire la madre agli intenti criminosi di M., era risultata priva di riscontri si da sfociare nell’archiviazione. Era stato provato, peraltro, che normale era la frequentazione della piccola con la famiglia M.;

– non era emerso alcun riscontro esterno sull’illecito denunciato nè sulle altre 5/6 importazioni, nè era stata sequestrata altra sostanza stupefacente;

– la denunciante era stata sconfessata dal fratello che aveva escluso di avere trattato affari illeciti con M.;

– costui aveva provato di avere concesso in locazione alla Z. un immobile in (OMISSIS);

– irrilevante era la telefonata intercorsa tra M. e altro soggetto nella quale si parlava di magliette bianche perchè successiva ai fatti per cui è processo;

– mai era intervenuto sequestro di sostanze stupefacenti che coinvolgesse M..

Censurabile era il diniego delle attenuanti generiche e la confisca della somma di Euro 24.000 sequestrata nell’abitazione della famiglia e riconducibile al padre dell’imputato come puntualmente documentato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

3 – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze.

Il giudice d’appello è, quindi, libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Inoltre, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino o nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906.

Tanto premesso, il gravame si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata con cui si chiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato avendo la sentenza, che ha espressamente richiamato le articolate argomentazioni della sentenza di prime cure, fornito congrua motivazione delle ragioni per le quali l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli accertato, in sede di giudizio abbreviato, attraverso una serie di acquisizioni processuali allo stesso sfavorevoli in alcun modo contrastati da censure totalmente avulse dalle emergenze processuali.

I suddetti obiettivi dati probatori dianzi specificati, che giustificavano la decisione di condanna, non sono stati validamente confutati dal ricorrente, il quale ha genericamente contestato l’addebito con censure inconsistenti.

Si può, quindi, concludere che sono stati individuati solidi elementi probatori a carico dell’imputato con convincenti spiegazioni sui rilievi difensivi propositivi di una diversa, ma inammissibile, rivisitazione del fatto.

4 – Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua motivazione che ha richiamato la gravità dei fatti denotanti lo stabile inserimento dell’imputato nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

5 – E’ palesemente infondata la censura sul diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" Cassazione Sezione 4, n. 38879/2005, Frank, RV. 232428; conforme 17/2000 RV. 216668; conforme n. 10211/2004 RV. 231140; conforme n. 20556/2005, RV. 231352.

Nella specie, non erano ravvisabili gli estremi della predetta attenuante essendo stato ritenuto che il dato ponderale e altre circostanze l’inserimento continuativo nell’attività di traffico internazionale di droga valevano a escludere la lieve entità del fatto.

6 – Incensurabile, infine, è la disposta confisca della somma di Euro 24.100 sequestrata presso l’abitazione del M. essendo stata correttamente ritenuta la riconducibilità del denaro contante al predetto "non risultando attendibile, in relazione all’entità e alla custodia inusuale e non giustificata presso l’abitazione, le dichiarazioni che ne attribuivano la lecita titolarità al padre dell’imputato".

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 10-06-2013, n. 25435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2010, il Tribunale di Palermo dichiarò C.G. responsabile del reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 bis, per aver guidato una motocicletta sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione e di 400,00 Euro di multa. A seguito di impugnazione proposta dall’imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 novembre 2012, confermò la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C. deducendo, con unico motivo "inosservanza della legge penale e, segnatamente, dell’art. 187 C.d.S., comma 1 bis, (art. 606 c.p.p., lett. b)- Mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dall’atto di appello (art. 606 c.p.p., lett. e)".

In particolare, il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui, al pari della sentenza di primo grado, fa discendere la prova del reato in questione dal semplice fatto che gli esami del sangue effettuati subito dopo l’incidente provocato dal C. hanno evidenziato tracce di sostanza stupefacente.

A detta della difesa, infatti, l’imputato avrebbe assunto lo stupefacente tre giorni prima dell’incidente e la circostanza che delle tracce di quella sostanza fossero presenti nel suo sangue non vale da sola a dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra l’incidente e l’alterazione psicofisica derivante dalla precedente assunzione; e ciò in quanto "nel sangue umano le tracce dell’assunzione di sostanze stupefacenti rimangono anche per alcuni giorni". Alla mancanza di evidenti elementi esteriori sintomatici dello stato di alterazione da stupefacenti la Corte di appello avrebbe supplito facendo appiglio alle dichiarazioni spontanee rese dal C. nell’immediatezza dei fatti: e ciò perchè lo stesso aveva dichiarato di "essersi confuso"; ma – secondo la tesi difensiva – non si comprenderebbe se "la confusione di cui parla il C. abbia caratterizzato la sua mente prima o dopo l’incidente"; e mancherebbe inoltre "del tutto la prova della causa della perdita di controllo del mezzo da parte" dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.

Al fine di cogliere a pieno i motivi della censura, merita ricostruire in breve i fatti di cui è causa.

In data (OMISSIS) la polizia stradale eseguiva un intervento all’altezza del chilometro (OMISSIS) dell’autostrada (OMISSIS), nei pressi dello svincolo di (OMISSIS), e sul posto rinveniva l’odierno imputato, il quale aveva perso il controllo della propria motocicletta rovinando per terra, senza però coinvolgere altri mezzi; trasportato al vicino ospedale (OMISSIS) il C. acconsentiva a sottoporsi ai test atti a riscontrare l’uso di sostanze stupefacenti e risultava positivo ai cannabinoidi ed alle benzodiazepine; lo stesso, inoltre, rendendo spontanee dichiarazioni ammetteva di aver fatto uso di sostanze stupefacenti tre giorni prima dell’incidente e dichiarava di essersi confuso. Quanto sopra premesso, si osserva che i giudici del merito si sono uniformati alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa l’assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una analisi medica sull’alterazione, senza dare un’adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti)" (Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 04/11/2009, Rv. 245798).

E infatti, i giudici della Corte di appello di Palermo hanno tenuto conto degli esami ematochimici effettuati subito dopo l’incidente, valorizzando anche le parziali ammissioni dell’imputato, il quale aveva ammesso di avere consumato droga e aveva riferito di essersi confuso; e hanno conseguentemente affermato che tali elementi e "le stesse modalità del sinistro (perdita di controllo del mezzo nei pressi di uno svincolo autostradale con condizioni di tempo e visibilità ottime, come si desume dal giorno estivo in cui il fatto è avvenuto) indicano con evidenza che il C., al momento dell’incidente era in stato confusionale, come del resto egli stesso aveva ammesso e, dunque, in uno stato alterato", derivante proprio dall’assunzione delle sostanze stupefacenti. Ebbene, tale argomentazioni sono del tutto prive di vizi logici e resistono, pertanto, alle censure difensive.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 10-01-2008 (07-01-2008), n. 1181 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Nullità della sentenza che decide sulla consegna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di P.D. dalla competente autorità giudiziaria romena per l’esecuzione della sentenza di condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, pronunciata il 23 gennaio 2004 del Tribunale di Focsani, per diversi reati di furto commessi ai danni di società commerciali e, per l’effetto, ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
La Corte d’appello premette che il mandato d’arresto ha i requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 5, e art. 6, comma 1, e che i fatti ascritti all’estradando costituiscono reato per la legge italiana. Pone in rilevo ancora la Corte territoriale che non ricorrono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 e che la documentazione supplementare risulta il regolare svolgimento del processo e la motivazione della condanna.
E’ stata, infine, respinta la richiesta del difensore d’ufficio avv.to Zannetti di modifica della custodia cautelare in carcere, in quanto tale misura è apparsa l’unica idonea a evitare il pericolo di fuga, fondato sulla reiterazione dei reati commessi nel giro di poco tempo tra il dicembre e il gennaio 2003. 2. Ricorre e P.D. deduce:
– Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 4, e art. 17 comma 1, artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto, nonostante l’avviso di fissazione d’udienza notificato al difensore d’ufficio e all’interessato indicasse per la trattazione del processo l’udienza del giorno 4 dicembre 2007 alle ore 11, la Corte d’appello ha chiamato la causa alle ore 10,10 e, in assenza dell’avv.to Zannetti ab origine nominato difensore d’ufficio, ha nominato altro difensore in sua sostituzione e ha deciso sulla consegna, leggendo la sentenza alle ore 10,30; tutto ciò risulta dal verbale d’udienza, aperto alle 10,10 e chiuso alle 10,35 del 4 dicembre 2007. L’avv. Zannetti, presente in aula d’udienza alle ore 11,00 e messo a conoscenza dell’avvenuta decisione della causa, ha fatto attestare la presenza, come risulta dal documento allegato al ricorso;
– con un ultimo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, in quanto non risulta la precisa indicazione delle condizioni per la consegna e manca ogni riferimento alla consistenza del quadro probatorio posto a fondamento della condanna per la quale è poi stata richiesta la consegna. Non vi è stato l’accertamento del rispetto dei requisiti minimi richiesti per il corretto svolgimento del processo all’esito del quale è stata pronunciata condanna.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato.
Come noto, il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dell’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria (Sez. un., 11 novembre 1994, dep. 19 dicembre 1994, n. 22).
Questa Corte si è poi espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che In base al principio di immutabilità del difensore d’ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva (Sez. 1^, 17 marzo 2005, dep. 19 maggio 2005, 19037, Sez. 1^, 2 dicembre 2004,dep. 20 gennaio 2005, n. 1616; Sez. 2^, 2 novembre 2003, dep. 17 dicembre 2003, n. 48238; Sez. 6^, 25 ottobre 2000, dep. 1 dicembre 2000, n. 12550).
2. Nonostante l’avviso L. n. 69 del 2005, ex art. 10, comma 4, indicasse che la decisione sulla richiesta di consegna e sull’istanza di revoca della misura sarebbero state trattate alle ore 11 del giorno 4 dicembre 2007, il processo è iniziato alle 10,10 e si è concluso alle 10,30 con la contestuale lettura della sentenza, come riportato nel verbale d’udienza. Agli atti vi è altresì l’attestazione del Cancelliere della presenza dell’avv.to Zannetti in aula d’udienza alle ore 11 del 4 dicembre 2007.
La trattazione del processo in ora diversa da quella indicata nell’avviso d’udienza, ritualmente notificato L. n. 69 del 2005, ex art. 10, comma 4, e la sostituzione del difensore d’ufficio, poi comparso all’ora stabilita, con altro senza che ricorressero le condizioni stabilite dall’art. 97 c.p.p., comma 5, configura nel caso de quo una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1.
La decisione sulla richiesta di consegna, sebbene debba essere trattata in camera di consiglio, richiede la presenza obbligatoria del Procuratore generale e del difensore e quella facoltativa dell’interessato, in quanto la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, prevede che "la Corte d’appello decide….sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna".
La sostituzione del difensore d’ufficio che aveva già svolto attività nell’interesse del proprio assistito con la presentazione dell’istanza di revoca della misura cautelare, senza giustificato motivo e in violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 5, ha in realtà privato l’interessato del difensore ab origine nominato e non comparso perchè l’udienza è stata tenuta in ora diversa e in anticipo rispetto a quella indicata nell’avviso notificato.
Ne consegue che è stato omesso l’avviso dell’anticipazione dell’ora dell’udienza di comparizione al difensore d’ufficio e la sua mancata presenza non ne avrebbe potuto comportare, per le ragioni anzidette, la sostituzione e la trattazione del processo, bensì soltanto l’inizio dell’udienza all’ora indicata nell’avviso notificato. Si è così verificata in concreto una lesione del diritto di difesa e una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1. 3. La sentenza impugnata va annullata e, a norma dell’art. 22, comma 6, va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
La nullità della decisione sulla consegna non comporta L. n. 69 del 2005, ex art. 21 la perdita di efficacia delle custodia cautelare che si verifica soltanto quando la Corte d’appello non decide entro il termine stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2.
Si tratta di regula iuris analoga a quella enunciata dalle Sezioni unite in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, secondo cui la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare a norma dell’art. 309, comma 10, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. un., 12 febbraio 1993, dep. 6 maggio 1993, n. 2;
Sez. un., 27 giugno 2001, dep. Il settembre 2001, n. 33540).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2011, n. 1792 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 347 del 2006, depositala il 25 ottobre – 6 novembre 2006, rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti di P.C. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 302/06 che aveva riconosciuto il diritto della P. a percepire la pensione di inabilità dall’agosto 2000 e l’assegno dal novembre 2004.

Ricorre l’INPS, con ricorso notificato a mezzo posta il 2 novembre 2007, rivendicando la tempestività dell’impugnazione, per la cassazione della suddetta sentenza d’appello formulando due motivi di ricorso.

L’intimata P. e il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è ammissibile.

Risulta nel giudizio che l’INPS era rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caruso, Stefania Sotgia e Chiara Marras ed elettivamente domiciliato in Sassari presso la propria sede provinciale, mentre la sentenza di appello è stata notificata all’INPS in persona del legale rapp. p.t. nel suo domicilio eletto in Sassari, presso la sede provinciale dell’Istituto.

In base a tali risultanze, deve escludersi l’idoneità della notificazione a far decorrere il termine "breve", di cui all’art. 325 c.p.c., poichè, come questa Corte ha già affermato con specifico riferimento a controversie in cui è parte l’INPS, ai fini di tale decorrenza la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l’Istituto si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l’Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell’Istituto, anzichè del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il predetto termine "breve" (cfr. Cass. n. 7527 del 2010, n. 8714 del 2009; n. 5924 del 2006).

Il ricorso è stato notificato entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009) ed è pertanto ammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto della odierna intimata alla pensione di inabilità ex lege n. 118 del 1971 affermando che "successivamente all’accertamento del possesso del requisito sanitario la concessione in concreto della provvidenza è subordinata, comunque, alla sussistenza di tutte le condizioni di legge, dunque sia di quelle relative al reddito, con riferimento alla pensione, sia del reddito e incollocamento, quanto all’assegno. Inoltre rilevato che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito dalle quali emerge il non collocamento al lavoro". La ritenuta ammissibilità della produzione di documenti in appello, quindi, ad avviso dell’INPS, vizierebbe la pronuncia.

Il quesito di diritto è stato articolato come segue: se, nei giudizi per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti atti a provare la sussistenza dei requisiti socio-economici e l’omesso deposito degli stessi contestualmente al deposito di tale atto, determinano o meno la decadenza del diritto alla produzione dei predetti documenti.

2.1. Il motivo è fondato.

Ed infatti, nella fattispecie in esame, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente finalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del Giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.

Poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti. (Cass., Sezione Lavoro, sentenza n. 12856 del 2010; Cass., Sezione Terza, sentenza n. 6188 del 2009, Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8202 del 2005).

La Corte d’Appello, in relazione al motivo di appello relativo al mancato accertamento, per l’erogazione della pensione, dell’esistenza di redditi non superiori al minimo fissato dal legislatore, da solo atto che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito, senza che sia messo in rilievo alcun dato atto a legittimare l’ammissione di tale documentazione in appello, peraltro, senza specificare il contenuto di tali documenti, così facendo erronea applicazione delle disposizioni che regolano la prova in appello nel rito del lavoro.

3. Con il secondo motivo di diritto è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e della L. 12 marzo 1999, n. 68, artt. 6 e 22.

Espone il ricorrente che il requisito dell’incollocazione sussiste solo quando essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, l’interessato non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili. Erra pertanto la Corte d’Appello nel far dipendere la sussistenza di tale requisito dalla mancanza di requisito.

Il quesito di diritto è stato formulato come segue: se, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, il requisito dell’incollocazione al lavoro possa essere provato anche con altri mezzi oltre quello dell’iscrizione nelle liste previste dalla L. n. 68 del 1999, art. 6. 3.1. Il motivo è fondato.

Come recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass., sentenza n. 28852 del 2008), le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 203/1992, seguita da numerose decisioni conformi (fra le quali, Cass. 93/6014; 94/7050; 98/2815; 2000/11115; 2002/17530) hanno stabilito il principio, che viene ribadito in questa sede, secondo cui ai fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l’invalido è da ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità la "incollocazione al lavoro" – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento).

Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria, in questo caso, la presentazione della domanda di iscrizione nelle predette liste, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione).Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l’"incollocazione al lavoro" deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.

La sentenza della Corte d’Appello nell’affermare che l’appellata ha prodotto le dichiarazioni relative al reddito dalle quali emerge il non collocamento al lavoro, a prescindere dalla valenza e ammissibilità di quest’ultime, non fa corretta applicazione della normativa di legge.

4. Il ricorso pertanto va accolto.

La cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto comporta la decisione nel merito della causa (art. 384 c.p.c., comma 1), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la pronuncia di rigetto della domanda proposta da P. C. contro INPS. 5. Le spese dei precedenti gradi di giudizio sono compensate tra le parti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, non potendo trovare applicazione l’esonero dalle spese processuali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il giudizio di primo grado è stato incardinato il 29 dicembre 2004.

Nulla spese per il Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di P.C.. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna P.C. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’INPS, liquidate in Euro 16,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorari. Nulla per le spese nei confronti del Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.