Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dai soggetti indicati in epigrafe, che impugnano la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria relativo alla corresponsione, previa dichiarazione di inefficacia di un protocollo di intesa, di somme spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono gli appellanti che, riconosciuta loro la debenza di alcuni arretrati, sottoscrivevano un protocollo di intesa (e successivamente singoli verbali di conciliazione) con i quali rinunciavano a parte di quanto loro dovuto (17%) e agli interessi e alla rivalutazione monetaria, pur di ricevere in varie rate le somme di spettanza.

Senonché la Commissione per il dissesto della Provincia di Napoli non onorava alle scadenze gran parte di quanto dovuto, per cui, sussistendo la clausola della risoluzione del protocollo di intesa (e del verbale di conciliazione), gli appellanti chiedono conseguentemente alla risoluzione intervenuta per inadempimento dell’altra parte, tutto quanto loro integralmente dovuto, frutto peraltro di una delibera di Giunta, annullata dal Comitato regionale di controllo, ma poi reviviscente per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Violazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1456 del codice civile, nonché presupposti erronei e contraddittorietà; in quanto l’Amministrazione ha onorato con ritardo e sempre parzialmente agli obblighi assunti con l’atto transattivi, non essendo rilevante la clausola inserita "ove possibile", mentre, d’altra parta, i crediti da lavoro sono privilegiati e un contratto transattivo nella materia è nullo;

2) Contraddittorietà, illogicità, violazione della transazione; poiché la Commissione che gestiva il dissesto della Provincia di Napoli era nella condizioni di onorare tempestivamente gli impegni assunti con la transazione;

3) Travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1966, 1418, 1447 e 1448 del codice civile; perché la particolare situazione di debolezza dei lavoratori determina, per altro verso, la nullità dell’atto transattivi.

4) Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti intercorrenti fino alla data del 1° luglio 1998 e non oltre.

Gli appellanti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale insistono per l’accoglimento dell’appello, ulteriormente argomentando sulle censure dell’atto introduttivo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

Va premesso che, nella specie, la transazione è intervenuta dopo l’emanazione di una sentenza giurisdizionale, per cui non può valere l’eccezione di nullità della transazione medesima, la quale non è il frutto di un accordo tra le parti, al di fuori di una decisione giudiziale, ma è proprio un accordo che interviene "inter partes", dopo che la controversia è stata decisa in via giudiziaria.

Tanto premesso, nel merito va rilevata l’infondatezza dell’appello.

Infatti, una volta che la transazione è stata sottoscritta, questa determina una nuova regolazione dei rapporti tra le parti, che sostituisce integralmente quanto in precedenza sussistente e perciò solo alla medesima da quel momento occorre fare riferimento.

Ora, è accaduto che, nella specie considerata, gli obblighi nascenti dalla transazione sono stati adempiuti con ritardo, ma la medesima transazione prevedeva, in considerazione della particolare situazione di dissesto dell’Amministrazione, che non aveva la piena disponibilità finanziaria di quanto promesso, derivando l’attribuzione dei fondi dal versamento di soggetti terzi,

comunque l’inciso "ove possibile", cosicché non può parlarsi di vero e proprio inadempimento parziale ma della verificazione della impossibilità di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, per il verificarsi di quella condizione di impossibilità comunque prevista nell’atto transattivo, obbligazioni che peraltro sono state successivamente adempiute.

In considerazione di quanto sopra indicato, l’appello va rigettato, mentre le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 850 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.) Gli atti elettorali impugnati in primo grado riguardano le elezioni svoltesi nei giorni 6/7 giugno 2009 per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Monte Porzio Catone.

Per ottenere l’annullamento di tali atti (ed in particolare di quello di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali) i ricorrenti avevano formulato varie censure di violazione di legge e di eccesso di potere riferite sia all’illegittimità della convocazione e composizione della Sottocommissione elettorale,sia all’illegittimità delle operazioni e delle verbalizzazioni da essa compiute,sia anche all’incompetenza della medesima in ordine alle decisioni di ammissibilità delle liste elettorali;il tutto,con specifico riguardo alla altrettanto illegittima ricusazione della lista "Verdi Bianchi Rossi Patto per Monte Porzio"disposta dalla stessa Sottocommissione in data 10 maggio 2009.

2.) Il T.A.R.,dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, ha preliminarmente giudicato sulla predetta censura di incompetenza della Sottocommissione ritenendola infondata;poi,esaminando la prima e fondamentale censura riferita alla errata convocazione e composizione della Sottocommissione,ha giudicato fondata tale doglianza avuto riguardo anche alle risultanze della relazione del Commissario "ad acta" appositamente nominato allo scopo;infine,ritenendo comunque di poter giudicare anche sulla rilevanza di quest’ultima fondata doglianza e sugli effetti che da essa sarebbero potuti derivare in relazione all’interesse a ricorrere,ha preso in esame le ulteriori censure formulate contro la decisione di ricusazione della lista e le ha giudicate infondate;per conseguenza,rilevato che (anche tenendo conto delle disposizioni di cui al D.L.n. 29 del 5 marzo 2010) la oggettiva inammissibilità della lista in questione non avrebbe comunque consentito di pervenire ad un esito diverso in sede di riesame della posizione della parte ricorrente,ha respinto il ricorso.

3.) Avverso tale decisione è stato proposto appello con la formulazione di censure mirate "in primis" ad evidenziare l’esistenza dei vari profili di interesse non solo strumentale all’annullamento degli atti impugnati ma anche (e sopratutto) l’illegittimità della ricusazione della lista in questione in quanto erroneamente ritenuta affetta da nullità insanabile.

Alcuni dei controinteressati si sono costituiti in giudizio e resistono proponendo anche un appello incidentale con censure riferite ad errori in procedendo ed in iudicando.

4.) Trattenuta la causa in decisione,il Collegio rileva che l’appello è infondato e come tale meritevole di rigetto.

Infondato è anzitutto il primo ordine di censure con il quale si sostiene che – per effetto della riscontrata illegittimità della composizione della Sottocommissione elettorale – sussisterebbe non solo l’oggettiva necessità di rinnovare fin dall’inizio le operazioni elettorali,a partire dalla fase di presentazione delle candidature, ma anche (e sopratutto) il legittimo interesse degli appellanti (non solo quali candidati ma anche quali elettori del locale corpo elettorale) al rinnovo totale delle operazione elettorali in considerazione,fra l’altro,della finalità di garantire una corretta verifica delle liste presentate ed ammesse alla competizione elettorale.

Al riguardo,occorre anzitutto rilevare che anche nella specifica materia relativa alle competizioni elettorali deve ritenersi operante il principio generale della conservazione degli atti giuridici.

L’applicazione di tale principio, nel contesto di un procedimento amministrativo elettorale, comporta che l’eventuale annullamento di taluni atti compiuti durante lo svolgimento del medesimo non travolge ex se gli atti anteriori non viziati (ed in particolare quelli relativi alla presentazione delle candidature) mentre travolge gli atti posteriori a condizione però che il vizio che ne ha determinato l’annullamento si rifletta oggettivamente su di essi.

Con riferimento al caso di specie,deve dunque ritenersi che nel rispetto di detto principio la riscontrata illegittimità della composizione della Sottocommissione elettorale non comportava necessariamente l’obbligo di rinnovo integrale di tutti gli atti delle operazioni elettorali compiute prima dell’insediamento della Sottocommissione ma (come correttamente rilevato dal T.A.R.in funzione della verifica dell’interesse concreto al gravame) solamente l’obbligo di procedere al riesame degli atti posti in essere dalla Sottocommissione medesima dopo la presentazione delle candidature ed in particolare dell’atto con la quale aveva ritenuto di ricusare la lista nella quale gli attuali appellanti erano candidati;riesame che il T.A.R.ha effettuato valutando e rigettando gli altri mezzi di gravame(compreso quello subordinato relativo alla eccezione di incostituzionalità degli artt.28 e 30 del D.P.R.n.570/1960), con il conseguenziale riscontro della carenza di un concreto interesse dei ricorrenti a far valere la pur fondata censura relativa alla illegittima composizione della Sottocommissione.

Ciò premesso,occorre a questo punto verificare la fondatezza delle ulteriori censure con le quali gli appellanti hanno contestato anche la legittimità di tale riesame così come effettuato dal T.A.R.in ordine all’avvenuta ricusazione della lista elettorale di cui trattasi.

Tali ulteriori censure si basano essenzialmente sulle seguenti due argomentazioni difensive.

Si sostiene,anzitutto,che (contrariamente a quanto rilevato dal T.A.R) il sicuro elemento di certezza richiesto dal legislatore in questa materia non sarebbe dato né dal timbro di congiunzione dei fogli contenenti le sottoscrizioni degli elettori,né dalla spillatura degli stessi con punti metallici e neppure da altre forme di congiunzione (tutte effettuabili anche in un momento successivo alla sottoscrizione della lista).La certezza in ordine alla consapevole ed effettiva volontà dei sottoscrittori della lista sarebbe invece da riferire essenzialmente alla autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale, il quale proprio con il suo finale atto di autenticazione in calce (senza spazi vuoti e senza soluzione di continuità nei fogli intermedi) avrebbe in questo caso non solo fornito la prova piena dell’identità di tutti i sottoscrittori ma anche verificato che tutte le sottoscrizioni risultavano apposte in calce alla lista in sua presenza.

Si sostiene poi che,a seguito dell’ indicazione fornita dalla stessa Sottocommissione durante la mattinata del 19 maggio 2009 (dopo la presentazione della lista in contestazione) numerosi autori delle sottoscrizioni avevano dichiarato di aver preso visione della lista e delle candidature e le avevano appositamente sottoscritte, con ciò rendendo certa la loro volontà di sostenere la lista medesima.Sicchè,in presenza di detta autentica (fra l’altro non contestata con la proposizione di una formale querela di falso) e di dette dichiarazioni,in questo caso doveva senz’altro escludersi che la lista in questione fosse affetta da nullità insanabile ben potendosi,quanto meno,riscontrare un’ipotesi di irregolarità sanabile.

Questo Collegio ritiene che dette argomentazioni non possono giustificare la riforma della sentenza impugnata.

Al riguardo giova precisare che la motivazione che ha indotto la Sottocommissione a ricusare la lista di cui è causa,pur a seguito delle predette dichiarazioni dei sottoscrittori,non considera come elemento negativo assolutamente dirimente la modalità di autentica delle firme dei sottoscrittori così come effettuata in questo caso da parte del pubblico ufficiale (senza l’indicazione del numero complessivo delle autentiche stesse, numero che in ipotesi poteva essere anche ricavabile dall’indicazione contenuta nel frontespizio dell’atto) bensì pone in primario rilievo negativo e dirimente l’inidoneità intrinseca dei due modelli (base ed integrativo) su cui sono state raccolte le firme a conferire certezza giuridica in ordine alla volontà in concreto espressa dai sottoscrittori in favore di quella lista.Tali modelli,infatti,così come strutturati e compilati,non sono stati ritenuti idonei a garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti ed il contrassegno con la lista dei candidati.In particolare,la Sottocommissione ha posto in evidenza che i fogli intercalari dei modelli di presentazione delle candidature mancavano del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati e,seppure spillati,non risultavano collegati tra di loro e con la lista dei candidati da alcun timbro,firma o altro mezzo idoneo a garantire con assoluta certezza la riferibilità continua ai candidati stessi.

In buona sostanza,siffatta motivazione rende ben chiara l’idea che la lista in questione venne definitivamente ricusata per la ragione essenziale che essa,così come presentata (con fogli intercalari mancanti del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati) non consentiva di riscontrare l’esistenza di un sicuro collegamento testuale tra le sottoscrizioni ed il simbolo di lista con l’elenco dei candidati;sicchè,non poteva ritenersi idonea a dimostrare inequivocabilmente la consapevolezza,da parte dei sottoscrittori,di volersi riferire proprio ai candidati di quella stessa lista. Tutto ciò,ripetesi,a prescindere dal fatto che l’identità dei sottoscrittori venne poi riscontrata in calce al documento in contestazione da parte di un consigliere comunale intervenuto come pubblico ufficiale autenticatore e dal fatto che con detta autentica lo stesso pubblico ufficiale abbia altresì implicitamente riscontrato la volontà degli stessi sottoscrittori di sostenere proprio quella lista.

A giudizio di questo Collegio tale motivazione è da ritenere assolutamente legittima ai sensi della normativa di riferimento (artt.28 e 30 del D.P.R.n.570/1960);ciò perchécontrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti – l’esistenza della predetta autentica non poteva di per se stessa valere come sicura dimostrazione (con l’efficacia giuridica probatoria dell’atto pubblico) anche dell’esistenza della consapevolezza piena ed effettiva dei sottoscrittori sui nominativi dei candidati a Sindaco ed a consigliere comunale proposti con la lista di cui si discute.

In altri termini,l’autentica apposta in calce dal pubblico ufficiale ben poteva fornire la prova piena (ex art.2700 cod.civ.) che le firme dei sottoscrittori della lista erano state apposte in sua presenza ma non poteva con ciò stesso garantire che le stesse firme (così come apposte su fogli intercalari privi del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati) fossero state apposte con l’effettiva consapevolezza di voler sostenere quel contrassegno di lista con quell’elenco di candidati.

Così disatteso il primo argomento difensivo,è agevole rilevare che anche l’altro argomento riferito alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai sottoscrittori dopo la presentazione della lista non può essere meritevole di accoglimento.

Trattasi,infatti,di dichiarazioni postume effettuate oltre i termini tassativi previsti dal predetto D.P.R e come tali non utilizzabili per evidenti esigenze di tutela della par condicio;termini che comunque non sarebbero legittimamente prorogabili (come pure precisato dal T.A.R.) neppure per effetto della novella disciplina di cui al D.L. n. 29 del 5 marzo 2010.Quest’ultima normativa,invero,ha inteso sanare le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni e non le modalità di confezionamento della documentazione relativa alla presentazione delle candidature (cfr.sul punto l’ordinanza di questa Sezione n.1300 del 20 marzo 2010).

5.) Per le suesposte ragioni,il ricorso principale merita di essere respinto con la conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale.

6.) Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti,in presenza di giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale V Sezione,definitivamente pronunciando respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale;il tutto,con la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 8991 Inadempimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La S.r.l. Zenith Servizi integrati di Immobiliare impugna per cassazione, sulla base di otto motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 8.9.2005, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, proposta dalla società nei confronti della Provincia di Caserta, di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della convenuta. Premesso che la Zenith non aveva impugnato la parte della motivazione con cui il primo giudice aveva negato la configurabilità nella specie di una responsabilità extracontrattuale, la Corte territoriale affermava che non poteva esservi dubbio sull’essenzialità del termine apposto dalla Provincia, per le espressioni usate nella delibera dell’ente relativa alla formalizzazione del contratto e per la natura e l’oggetto del contratto, trattandosi di edificio da adibire a struttura scolastica ad anno scolastico già iniziato; nè era generica la richiesta del Comune in ordine alle certificazioni da consegnare, esplicitate nella lettera di trasmissione della delibera; precisava, quindi, perchè la società non potesse essere considerata adempiente sulla base della documentazione prodotta in appello e delle deduzioni formulate in detto grado. Resiste con controricorso la Provincia, chiedendo respingersi il ricorso.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1457 c.c., perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito carattere di essenzialità al termine di venti giorni assegnato dalla Provincia per l’esibizione del certificato di abitabilità, mentre esso non era contenuto in alcun contratto tra le parti, ma rappresentava una condizione unilaterale e potestativa oggetto di mera comunicazione alla società. Collegato al primo è il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale evocato la circostanza dell’avvenuto inizio dell’anno scolastico a giustificazione della ristrettezza del termine assegnato dall’amministrazione, senza che tale circostanza fosse stata dedotta in giudizio. Entrambe le censure non colgono nel segno.

Deve ribadirsi che il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo (Cass. n. 3645/07; 5509/02; 10751/96; 2347/95;

1340/87). Nella specie, il tenore letterale della delibera di aggiudicazione e la natura e l’oggetto del contratto, desunta anche dall’obiettiva e notoria circostanza del già avvenuto inizio dell’anno scolastico sono stati gli elementi congruamente apprezzati dal giudice di merito ai fini della ritenuta essenzialità del termine.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’asserita mancata censura contro la parte della sentenza di primo grado che ha negato che si vertesse in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, perchè, pur avendo condiviso la qualificazione data al rapporto dal giudice di prime cure, essa aveva dedotto nell’atto di appello gli specifici obblighi di buona fede, diligenza e correttezza incombenti sulla P.A. anche dopo la conclusione del contratto e poichè, comunque, spettava al giudice la qualificazione giuridica del rapporto in lite. La censura è inammissibile, non essendo desumibile da essa quale sarebbe l’effetto utile che deriverebbe alla ricorrente dal suo accoglimento:

in particolare, la ricorrente si limita a censurare la ritenuta non impugnazione della qualificazione giuridica, ma non deduce perchè sarebbe erronea l’esclusione della configurabilità della responsabilità extracontrattuale ritenuta dal giudice di prime cure.

2.3. Con i motivi dal terzo al quinto e settimo ed ottavo, la ricorrente deduce vizi di motivazione su vari punti decisivi prospettati in sede di gravame e tutti riflettenti circostanze di fatto e/o documenti addotti dalla società a sostegno della fondatezza della propria pretesa.

2.4. Nessuna di tali censure coglie nel segno, dovendosi ribadire che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. n. 7972/07); in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 3881/06).

2.5. In particolare, sono prive di pregio le censure di cui al terzo (omessa valorizzazione della riunione del 23 aprile 1997 presso la Prefettura, oggetto di verbalizzazione, in cui si era registrato l’impegno della Provincia a far luogo al contratto e del Comune a rilasciare sollecitamente il certificato di abitabilità) ed al quarto motivo (eccessiva valorizzazione delle perplessità avanzate dall’amministrazione sullo stato della pratica di condono, perchè espresse dopo la scadenza del termine essenziale in questione), dato che, come noto, a questa Corte non spetta il compito di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale appartiene, in via esclusiva, il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 828/07; 20322/05). La censura di cui al quinto motivo (asserita erronea distinzione tra "usabilità" ed abitabilità) è inammissibile, posto che non risulta impugnata l’assorbente ratio decidendo della tardività della deduzione e della produzione della relativa certificazione (fine di pag. 8 della sentenza impugnata). Il settimo (relativo alla formazione del silenzio-assenso sulla documentazione di abitabilità) e l’ottavo motivo (relativo al mancato rilievo delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla tempestiva presentazione dell’istanza di rilascio di tale certificato) sono stati formulati in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato specificato il contenuto delle deduzioni relative agli stessi formulate nei precedenti gradi, così da non consentire a questa Corte di valutare direttamente la decisività dei rispettivi punti e non essendo sufficiente, al riguardo il richiamo ai pregressi atti difensivi.

3. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000=, di cui Euro 3.800= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-02-2011) 14-03-2011, n. 10211

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 3 luglio 2007 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Genova 13 luglio 2006 (con la quale B.C. e R.F. erano stati dichiarati responsabili dei reati di truffa e sostituzione di persona, escluse le aggravanti di cui agli art. 61 c.p., nn. 5 e 7 (senza valutazione della recidiva), e, ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito, ha condannato il B. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800 di multa e il R. alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa).

La sentenza della Corte d’Appello, annullata, era stata pronunciata ex art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 605 c.p.p. e la pena, calcolata in sentenza per il solo reato di cui all’art. 494 c.p., era stata pari a mesi 4 di reclusione ed Euro 266,61 per B., e pari a mesi 3 ed Euro 200 per R..

La Cassazione ha annullato detta decisione, limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 640 c.p., per intervenuta remissione di querela e ha disposto la trasmissione degli atti per il giudizio sul residuo delitto ex art. 494 c.p..

La corte distrettuale, in sede di giudizio di rinvio, ha fissato la pena per entrambi gli imputati, per il delitto ex art. 494 c.p., in anni uno di reclusione ridotta di un terzo per il rito ed aumentata di un terzo per la recidiva.

Con un primo motivo di impugnazione la difesa del B., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2, in punto calcolo della pena da applicare.

Rileva il ricorrente che in caso di condanna la pena che il Giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo, mentre la corte distrettuale ha erroneamente determinato la pena base, ridotto la stessa di un terzo per la scelta del rito abbreviato e quindi aumentato per la ritenuta recidiva, anzichè applicare la riduzione premiale come esito finale.

Il motivo è teoricamente fondato ma l’esito del suo accoglimento non modifica il risultato finale della sanzione irrogata, in tal modo privando di interesse sul punto il ricorrente.

R.F., con ricorso personalmente redatto, con un primo motivo di impugnazione lamenta violazione dell’art. 442 c.p.p., considerato La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha dapprima fissato la pena base in anni uno di reclusione, quindi ha applicato la diminuente di un terzo per il rito, ed infine aumentato la pena sino ad anni uno di reclusione per effetto della recidiva.

In tal modo -sostiene il ricorrente- la corte distrettuale avrebbe così violato palesemente il disposto di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2: infatti la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato va notoriamente computata sulla pena ultima risultante all’esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante.

Il motivo segue la stessa sorte della doglianza del B. e per le stesse argomentazioni dianzi indicate.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge per inosservanza dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Sanremo lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa e che per il delitto ex art. 494 c.p., considerato in concorso formale, la pena era stata aumentata di mesi 5 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena calcolata senza che venisse applicato l’aumento per la recidiva.

La Corte di Appello di Genova sull’accordo delle parti ex artt. 599 e 605 c.p.p., escludendo le aggravanti di cui all’art. 61 c.p., nn. 5 e 7 aveva ridotto la pena per il R. ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa; l’aumento per la continuazione ex art. 81 e 494 c.p. veniva considerato nella misura di mesi cinque di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

La Corte di Appello di Genova, sez. 2^ pen., decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione della condanna per truffa, riteneva equa per il residuo delitto ex art. 494 c.p., la pena base massima edittale di anni uno di reclusione.

In tal modo il Giudicante avrebbe violato il divieto di "reformatio in peius", previsto dall’art. 597 c.p.p., poichè l’aumento per la continuazione in relazione a detto reato era stato stabilito in soli mesi 5 di reclusione.

Il motivo non è fondato nei termini che verranno ora precisati.

Fondata è invece la sola doglianza sul punto del conteggio della recidiva.

Infatti nel giudizio espresso in primo (ed in secondo) grado non è stato applicato alcun aumento per la recidiva, e la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha invece autonomamente applicato l’art. 99 c.p. elevando detta pena di un terzo, con ciò violando in violazione della regola dell’art. 597 c.p.p..

E’ infatti pacifico che il divieto della "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato (Cass. pen. sez. 2, 34557/2009 Rv. 245234, precedenti Conformi: N. 26898 del 2001 Rv. 219920, N. 38820 del 2008 Rv. 242119).

Va così ritenuto fondato il motivo che attiene alla valutazione della recidiva da parte del giudice del rinvio, ed invece infondata la doglianza attinente al trattamento sanzionatorio (esclusa la recidiva) per il reato ex art. 494 c.p. posta la diversità di posizione del giudice di primo grado rispetto a quello d’appello in sede di annullamento il quale aveva appunto il solo delitto ex art. 494 c.p., su cui operare la determinazione della pena.

Invero il Tribunale ha fissato la sanzione per la sostituzione di persona considerando tale reato in nesso di continuazione con la truffa, mentre la corte distrettuale ha deciso e determinato la pena con riferimento al solo reato di sostituzione singolarmente ed autonomamente valutato.

La gravata sentenza va quindi per entrambi annullata senza rinvio, limitatamente all’applicazione della recidiva e, per l’effetto, va eliminato il corrispondente aumento di pena di mesi quattro di reclusione. Rigetto nel resto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva e, per l’effetto, elimina il corrispondente aumento di pena di mesi quattro di reclusione.

Rigetta nel resto i ricorsi.

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