T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 151 Equo indennizzo Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 14 novembre 1996 e depositato il 5 dicembre successivo la sig.ra C.M.A. ha impugnato il parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 10211/96 del 07 agosto 1996 con il quale non sono state riconosciute le infermità denunciate conseguenti a causa di servizio, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

L’interessata, insegnante di scuola materna, riferisce

– di aver proposto domanda di equo indennizzo per aver contratto a causa di servizio una " laringite cronica con cordite, spondilo artrosi cervicale, discopatia L5S1 e insufficienza venosa agli arti inferiori con flebectasie";

– di essere stata sottoposta a visita medica collegiale presso l’ospedale militare di Bari in data 9.01.1996, con accertamento delle predette patologie;

– che la Commissione Medica ritenne le predette infermità tutte dipendenti da causa di servizio attribuendo alle stesse la relativa categoria e tabella, redigendo all’uopo apposito verbale;

– che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ritenne di non riconoscere le dette infermità come dipendenti da causa di servizio;

– che a seguito della produzione di consulenza medico legale di parte l’interessata fu nuovamente sottoposta a visita presso l’azienda ospedaliera di Potenza che, in data 23.10.1996 dichiarò che le patologie riscontrate erano da ritenersi dipendenti da causa di servizio.

Ciò premesso l’interessata ha impugnato il citato parere del CPPO deducendo

1) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà;

2) violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, sviamento, eccesso di potere per erroneità nei presupposti e carenza assoluta di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e prodotto memoria per contrastare il gravame.

Con successivo atto notificato il 17 novembre 1997 e depositato il 24 novembre successivo la sig.ra C. ha poi impugnato la determinazione del responsabile del servizio settore risorse umane del Comune di Potenza n. 160 del 17 ottobre 1997, con la quale si riconoscono le infermità denunciate come dipendenti da causa di servizio, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 28.05.1997, nonché ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

L’interessata ricostruisce in fatto la vicenda già rappresentata nel primo ricorso in esame ed aggiunge

– che a seguito della nuova visita medica conclusasi in data 23.10.1996 presso l’Azienda Ospedaliera di Potenza, l’Amministrazione comunale richiese al CPPO il riesame del precedente parere;

– che il predetto comitato, a parziale modifica del precedente parere, riconosceva dipendente da causa di servizio solo la infermità " discopatia L5 e S1" e non anche le altre.

Avverso tali ultime determinazioni è insorta la sig.ra C. che ha affidato il ricorso ai seguenti motivi.

1) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà;

2) violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, sviamento, eccesso di potere per erroneità nei presupposti, carenza assoluta di motivazione.

Si è costituita anche in tale giudizio l’Amministrazione intimata che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 i due ricorsi in epigrafe sono stati chiamati e trattenuti per essere decisi.
Motivi della decisione

I ricorsi in esame possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale nella memoria difensiva depositata nel primo ricorso in esame.

L’eccezione è fondata e merita di essere condivisa.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva deve essere adottata, in quanto proposto nei confronti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, atteso che nel procedimento preordinato alla verifica dell’esistenza della causa di servizio e dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo l’organo in questione è chiamato ad esprimere un parere che, ancorchè obbligatorio e parzialmente vincolante per l’Amministrazione, resta pur sempre un atto endoprocedimentale che assume capacità lesiva solo se ed in quanto fatto proprio dall’organo di amministrazione, cui spetta concludere, con una propria determinazione il procedimento.

Infondato risulta, invece, il secondo ricorso in esame, rivolto avverso la determinazione dell’Amministrazione comunale di Potenza n. 160 del 17.10.1997, nonché avverso il parere del CPPO del 28.05.1997 in essa richiamato, in quanto riconosce quale dipendente da causa di servizio, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, solo alcune delle infermità denunciate dalla ricorrente e accertate dalla Commissione medicoospedaliera.

In proposito è sufficiente osservare che, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, poiché il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (nel primo caso va verificato il nesso tra evento ed infermità, di cui deve essere accertata la gravità, nel secondo la verifica ha ad oggetto il rapporto tra infermità e menomazione per la quale è chiesto l’indennizzo), in sede di liquidazione di equo indennizzo susseguente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è ben possibile l’esistenza di due provvedimenti contrastanti, l’uno di accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità, l’altro di rigetto dell’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, non essendovi alcuna correlazione, diretta, immediata e automatica tra l’uno e l’altro. Tanto perché in materia di equo indennizzo l’ordinamento non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri pari ordinati resi da vari organi consultivi dotati di identica competenza, tra i quali operare una scelta, affidando invece al solo CPPO il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera.

Il parere del CPPO rappresenta, infatti, il momento di sintesi finale e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti e si impone all’amministrazione, la quale non è neppure tenuta a motivare le ragioni di preferenza accodate al parere espresso da suddetto organo, sempre che lo stesso abbia reso un giudizio congruo sotto i profili istruttorio e motivazionale; di contro, l’obbligo di motivare puntualmente sussiste solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di non potersi uniformare al predetto parere del Comitato ovvero nell’ipotesi di giudizio difforme non motivato espresso dallo stesso rispetto al parere della Commissione medico- ospedaliera.

Conclusivamente, la giurisprudenza ha ritenuto che la funzione attribuita al CPPO sia diversa da quella attribuita alle commissioni mediche ospedaliere e non si configuri come mera revisione del precedente giudizio sanitario, fondandosi su ulteriori profili di complessiva valutazione tecnicoamministrativa, così che al Comitato, quando disattende il precedente giudizio, incombe non tanto uno specifico e diffuso onere motivazionale, quanto, più semplicemente, l’obbligo di articolare il proprio parere su una concreta considerazione delle risultanze istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla commissione. Per le considerazioni sin qui svolte, nel caso in esame il contrasto tra il parere della Commissione medicoospedaliera, positivo circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità, e quello, parzialmente sfavorevole, del CPPO non si configura quale vizio di illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione di parziale accoglimento della domanda di equo indennizzo.

Va poi soggiunto che il parere del Comitato risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici o da macroscopiche illegittimità atteso che in esso si legge che " l’infermità " insufficienza venosa arti inferiori con flebectasie" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa consistente in meipragia costituzionale del sistema venoso, favorito da ortostatismo protratto (situazione mancante nei precedenti di servizio dell’interessata), sulla cui insorgenza ed evoluzione il servizio reso non può aver esercitato influenza nociva, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante"; che " l’infermità " spondiloartrosi cervicale, discopatia L 5 e S1 " non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolicodegenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante, il servizio prestato in ambienti chiusi, nell’ambito delle mansioni di competenza, quali che fossero le condizioni di areazione e riscaldamento invernale e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio"; ed, infine, che " l’infermità " laringite cronica e cordite" può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e ascrivibile alla VIII categoria nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge".

Emerge, quindi dalla analitica e diffusa articolazione del giudizio espresso che il Comitato, contrariamente da quanto assunto da parte ricorrente, ha tenuto in debita considerazione le circostanze rappresentate dall’Amministrazione comunale valutandone la loro rilevanza sul piano medicolegale e concludendo nel senso di ritenere una sola delle denunciate infermità come dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, così modificando parzialmente il parere precedentemente espresso.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte il primo ricorso va dichiarato inammissibile, mentre il secondo deve essere rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Va da ultimo soggiunto che, conformemente a quanto richiesto dall’Avvocatura erariale, va estromesso dai giudizi, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in quanto privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

1) riunisce i ricorsi in epigrafe, siccome connessi;

2) dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 915/1996;

3) rigetta il ricorso R.G. n. 756/1997,

4) estromette da entrambi i giudizi il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

5) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 15007 Indennità di espropriazione Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 ottobre 2001, condannava l’ANAS al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di alcuni terreni di proprietà di C. G., ubicati nel comune di Palese (in catasto al fg. 2, part. 136, 402, 487 e 489) onde realizzare una variante della strada statale n. (OMISSIS): liquidandolo nella misura complessiva di L. 281.097.288, comprendente anche l’indennità per l’occupazione temporanea disposta rispettivamente con decreto prefettizio del 18 settembre 1982 e 21 aprile 1989.

In parziale riforma di detta decisione, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 giugno 2004, ha aggiunto il danno da svalutazione monetaria al credito derivante dall’occupazione acquisitiva; e confermato nel resto la decisione di primo grado osservando: a) che correttamente la c.t.u. aveva valutato i terreni come edificatori, tenendo tuttavia conto del loro valore comprensoriale anche per essere inseriti nell’abitato di Palese quali aree pertinenziali di un’antica costruzione; b) che conseguentemente non poteva essere applicato il criterio riduttivo dei valori tabellari di cui alla L. n. 865 del 1971, stabilito per la sola indennità di espropriazione, bensì quello introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis; c) che era del pari inapplicabile il criterio di stima differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, per il carattere parziale dell’espropriazione, perchè la relativa richiesta, oltrecchè generica, era rimasta priva di riscontro probatorio.

Per la cassazione della sentenza (l’ANAS ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono C.A., E. e C., quali eredi di C.G., deceduto, con controricorso,con il quale hanno formulato ricorso incidentale affidato a due motivi.
Motivi della decisione

2. I ricorsi vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale l’ANAS, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e art. 112 cod. proc. civ., nonchè difetti di motivazione censura la sentenza impugnata per avere, da un lato, accertato che i terreni C. avevano destinazione non edificatoria per essere inclusi in fasce di rispetto stradali, e dall’altro calcolato il relativo valore, ricorrendo al concetto di valore comprensoriale ricavato da una media fra i criteri della libera vendita e del valore di trasformazione; il quale attribuisce all’immobile da stimare un indice di fabbricabilità medio che tiene conto dell’incidenza delle aree in una porzione di territorio resa edificabile proprio in conseguenza delle opere di urbanizzazione su di esse realizzate. Aggiunge che l’errore della Corte di appello, che in tal modo aveva introdotto un vero e proprio tertium genus, escludente la dicotomia introdotta dall’art. 5 bis, era reso evidente dall’applicazione della disposizione del comma 7 bis, invece riservata ai suoli aventi natura edificatoria; che peraltro aveva nel caso permesso di utilizzare (e di mediare) il criterio della libera vendita e quello del valore di trasformazione, normalmente utilizzati per i terreni edificabili.

Per converso, i C., con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione del medesimo art. 5 bis, comma 7 bis, si dolgono dell’integrale applicazione di quest’ultima disposizione che aveva indotto la Corte territoriale a dimezzare il valore dei fondi e ad aumentarlo del 10% come previsto dalla norma, invece invocabile nella sola ipotesi di terreni con destinazione edificatoria: invece esclusa anche dal giudice di appello che avrebbe conseguentemente dovuto determinare il risarcimento loro dovuto in base al controvalore pieno degli immobili.

3. Il Collegio ritiene che le contrapposte censure debbano essere accolte nei limiti appresso precisati.

La Corte territoriale per la valutazione dei terreni espropriati ha integralmente recepito il meccanismo prospettato dal c.t., il quale muove dalla individuazione di un comprensorio (virtuale) ritenuto omogeneo al cui servizio è posta la viabilità attuata sui fondi suddetti; calcola l’intera volumetria su di esso realizzabile in base alla somma delle singole porzioni chiamate a comporlo pur se aventi destinazioni urbanistiche diverse (B,C, attrezzature scolastiche, servizi, verde ecc.); ed operando una proporzione/divisione tra le due grandezze consegue un indice di fabbricabilità comprensoriale poi utilizzato per la ricerca del valore di trasformazione delle aree ricadenti nel comprensorio destinate ad ospitare le infrastrutture pubbliche: valore che viene infine mediato con il criterio della libera vendita di detti suoli,in tal modo ottenendosene il presunto più probabile valore.

E’ stato in tal modo riproposto il criterio estimativo c.d. del valore comprensoriale, già disatteso da questa Corte (sent.

5262/1993), rivolto ad attenuare le sperequazioni provocate dalle diverse destinazioni attribuite dagli strumenti di pianificazione urbanistica, con particolare riguardo alle aree destinate ad attrezzature ed infrastrutture e comunque a servizi idonei a soddisfare i bisogni della collettività: in relazione a queste ultime, allorchè incluse in zone aventi destinazione pubblicistica, in cui è perciò precluso il requisito dell’edificabilità legale, si rileva infatti che le stesse sono a servizio delle attigue aree residenziali e perciò funzionali alla loro stessa esistenza, garantendo servizi, impianti ed infrastrutture costituenti nel loro insieme fattori indispensabili per consentirne l’insediamento secondo elevati standard sociali e qualitativi, in una ben individuata parte del territorio comunale.

Da qui la ritenuta necessità di modificare la scala di riferimento urbanistico che non può più essere limitata alla zona omogenea prevista dalla pianificazione urbanistica generale, ma deve estendersi ad un comprensorio omogeneo di mercato, costituito da due addendi complementari, la componente insediativa privata, comprendente le arre edificabili o edificate private; e la componente infrastrutturale data dal complesso delle aree destinate ad attrezzature e ad impianti pubblici, in rapporto complementare ed imprescindibile con le prime, che li rende giuridicamente ed economicamente indistinguibili: consentendo in sede estimativa il trasferimento su di esse se non dell’intero valore delle aree private, per lo meno del "quantum" della loro partecipazione allo sviluppo ed alla stessa ragion d’essere di queste ultime, al pari di quanto avviene per le aree residue e/o pertinenziali di un lotto edificato.

La Corte deve dare atto che proprio per evitare il sacrificio delle zone individuate come sedi di attrezzature e servizi pubblici a vantaggio di quelle residenziali, recenti leggi regionali si sono preoccupate di distribuire in modo equo fra tutti i proprietari delle aree interessate al programma di trasformazione urbana i vantaggi e gli oneri determinati dalle scelte di pianificazione; ed alcune di esse "ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione" hanno attribuito il requisito dell’edificabilità legale "a tutte le aree oggetto della pianificazione comunale" (L.R. Lombardia n. 3 del 2009, art. 17), ovvero a quelle "ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano" (L.R. Emilia n. 19 del 2007, art. 20), per poi indicare nelle disposizioni successive quali suoli debbano considerarsi privi di detto requisito. Mentre altre hanno introdotto più appropriati meccanismi di calcolo, come la L.P. Trento n. 10 del 1993, art. 14, comma 2 (come modificato dalla successiva L.R. n. 10 del 1998) e la L.P. Bolzano n. 9 del 2009, art. 4, che per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale hanno disposto che se ne deve determinare il valore venale tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

La maggior parte delle nuove normative regionali, poi, ha previsto direttamente o rimettendola agli strumenti urbanistici generali, l’adozione di sistemi perequativi, quali veri e propri criteri di giustizia distributiva attuabili con diverse tecniche (perequazioni c.d. di volumi, di valori, di comparti ecc.), con i quali sono riconosciute più eque possibilità di valorizzazione economica delle proprietà fondiarie, queste sostanzialmente rendendo indifferenti agli effetti conformativi delle scelte discrezionali ed alìimperatività della zonizzazione secondo le diverse funzioni territoriali; ovvero misure alternative, come i c.d. ambiti di compensazione o le cessioni compensative (invece del pagamento dell’indennizzo), pur essi suddivisi in tipologie variegate e legittimati dalla nota decisione 179/1999 della Corte Costituzionale.

4. Sennonchè proprio la necessità di questi interventi legislativi ne esclude la possibilità di sostituzione con il ricorso ad una tecnica estimativa sostanzialmente rivolta a recuperare per i terreni in questione qualità ed attitudini precluse in radice dal precetto dell’edificabilità legale posto dal ricordato art. 5 bis, ed ora ribadito dal combinato disposto degli artt. 32 e 37 del T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001: e quindi a consentirne quale risultato ultimo una classificazione subedificatoria atta a neutralizzare gli effetti di quella legale non-edificatoria,che partecipi egualmente (sia pure non interamente) per altra via di benefici e valutazioni riservati alle destinazioni realizzabili in economia di mercato ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata.

Detta normativa non rende,poi possibile allo stato,il superamento dell’azzonamento e la sostituzione ad esso del "comparto" peraltro rimesso non più al momento della programmazione urbanistica,ma a quello della stima dei terreni chiamati a farne parte, e perciò ad un’ampia e non controllabile discrezionalità sia per quanto riguarda la sua istituzione, che la delimitazione, sia soprattutto per apprezzarne la funzionalità ad uno specifico edificato residenziale (piuttosto che ad interessi più generali della collettività); ed appare in palese contrasto con il sistema di pianificazione tuttora vigente, fondato, invece, come ha più volte rilevato la Corte Costituzionale (cfr. sent. 261/1997) "sulla scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall’altra)", e nell’ambito di essa sulla ripartizione, da parte degli strumenti urbanistici, dell’intero i territorio in zone omogenee con la precisazione delle singole destinazioni e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili): con le quali le amministrazioni svolgono la funzione, dichiarata costituzionalmente legittima dalla stessa Consulta, di dare un ordine ed un’armonia allo sviluppo dei centri abitati, nonchè di disciplinare l’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti relativi al regime giuridico di tutti i beni aventi una determinata localizzazione o ricompresi nell’ambito di una determinata zona del Piano urbanistico generale e, quindi, soggetti ad una preventiva conformazione;pur se oggi si assiste sempre più all’istituzione da parte delle amministrazioni, di zone polifunzionali all’interno delle quali viene incentivata la coesistenza di usi promiscui, pur meritevoli di un’adeguata disciplina legislativa.

Per converso, il comparto, pur soltanto virtuale, si avvale soprattutto del meccanismo della c.d. edificabilità di fatto,peraltro incentrato sulla considerazione di elementi quasi esclusivamente spaziali, in quanto sia la sua superficie utile considerata, sia la volumetria realizzabile su di essa,risultano composte da un coacervo di aree assemblate senza alcun criterio oggettivo ed appartenenti a zone disomogenee, perciò aventi destinazioni e caratteristiche diverse l’una dall’altra; per cui anche l’indice di fabbricabilità che ne viene attraverso di esse calcolato costituisce una sorta di media tra quelli territoriali peculiari delle zone edificatorie, quelli aventi tutt’altra funzione perchè istituiti esclusivamente per le opere pubbliche da realizzare nelle zone non edificabili, e quelli nulli, propri di aree, come quella appartenente ai C., che per la loro destinazione pubblicistica, ne sono in radice privi.

Siffatte anomalie si disvelano in modo ancor più palese nella concreta valutazione delle aree espropriate operata dalla consulenza e poi dalla Corte di appello invocando tanto il metodo c.d. sintetico- comparativo, quanto quello analitico ricostruttivo, per poi mediare i risultati ottenuti: che si è tradotta nella violazione e disapplicazione di entrambi i criteri posto che quest’ultimo comporta l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area perciò postulando l’esercizio concreto dello "ius aedificandi"; e muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell’area, attesa la sua qualificazione urbanistica (edificabilità legale), comprensiva dell’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, che il terreno C. invece non possiede.

D’altra parte l’applicazione del criterio c.d. sintetico-comparativo deve risolversi nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", perciò forniti del carattere della "rappresentatività" con riferimento non solo agli elementi materiali – quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili – e temporali ma anche e soprattutto alla condizione giuridica urbanistica; laddove nel caso sono stati utilizzati quale strumento di comparazione, immobili ubicati nel comparto, e quindi anche nelle zone B e C aventi destinazione legale edificatoria, perciò pervenendosi ad una valutazione rispettivamente di L. 60.000 mq.

(suolo A) e di L. 35.000 mq. (suolo B), influenzata principalmente da immobili aventi la destinazione suddetta, e giustificata altresì con la vicinanza all’abitato urbano e con il carattere pertinenziale rispetto all’attiguo comprensorio edificato (pag. 9 sent.). Tant’è che la sentenza impugnata, dimenticando la premessa fondata sulla natura non edificatoria di entrambe le aree ha finito per applicarvi il criterio di stima introdotto dal comma 7 bis dell’art.5 bis per i soli terreni edificatori.

5. La Corte deve allora ribadire la propria precedente ed ormai consolidata giurisprudenza del tutto trascurata dalla Corte di merito, secondo la quale: a) lo schema dell’illecito aquiliano che da luogo all’occupazione acquisitiva comporta come unica conseguenza rispetto all’espropriazione ritualmente conclusa la sostituzione del risarcimento del danno all’indennizzo da espropriazione legittima del bene non anche la facoltà di restituire al terreno connotazioni, qualità e valutazioni commerciali che l’impossibilità di conseguire la concessione edilizia inequivocabilmente gli precludono; ed ancor meno la valutazione della possibilità autonoma di edificare non solo "praeter", ma anche "contra" la classificazione amministrativa del suolo,in forza di presupposti fattuali creati in dispregio alla disciplina sudetta (urbanizzazione di fatto della zona,presenza di infrastrutture, di opere ed altro): e, quindi, di considerare il fondo svincolato da ogni collegamento con le scelte urbanistiche complessive; b) la riconosciuta inedificabilità ex lege e la conseguente esclusione della valutabilità del bene come edificatorio non comporta, tuttavia, che i suoli che tale qualifica non posseggano debbano essere necessariamente valutati in base alla loro utilizzazione agricola perchè una tale conseguenza è stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio,per la cui determinazione la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, rinvia alle disposizioni della L. n. 865 del 1971; c) tornando ad applicarsi il principio che il danno va liquidato in misura corrispondente al giusto prezzo che l’immobile avrebbe in una libera contrattazione, e, quindi, tenendo conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, al proprietario deve essere consentito di dimostrare all’interno della categoria suoli/inedificabili che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà: e, quindi, che il fondo,suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (Cass. 26615/2008; 6281/2004; sez. un. 19551/2003).

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, C., deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, si dolgono della mancata applicazione per il calcolo dell’indennizzo del criterio differenziale stabilito dalla norma ed invocabile anche nell’ipotesi di occupazione espropriativa, malgrado essi ne abbiano prospettato in punto di fatto tutti gli elementi costituvi, erroneamente ritenuti generici dalla sentenza impugnata.

Anche questo motivo è fondato.

La stessa Corte di appello,infatti ha accertato che il terreno C. aveva subito due successive occupazioni,la prima con decreto prefettizio del 18 settembre 1982 (part. 402b e 409b) e la seconda con decreto prefettizio 21 aprile 1989 (part. 409): entrambe divenute irreversibili per la realizzazione di una variante esterna agli abitati di Palese e di S. Spirito. E gli espropriati hanno riferito,senza alcuna contestazione della controparte al riguardo, che i relativi fondi costituivano parte integrante di un intero complesso comprendente una villa, ora smembrato anche perchè l’espropriazione aveva generato alcuni relitti rimasti interclusi.

Per cui, al lume di detti elementi – a nulla rilevava che i proprietari avessero o meno fatto valere il relativo pregiudizio in sede di accordo bonario concluso con l’ANAS avendo la stessa sentenza impugnata stabilito poco prima che lo stesso era divenuto inefficace perchè non seguito nè dalla cessione volontaria dell’immobile, nè dall’adozione del decreto di esproprio. Ed il compito primario della Corte territoriale era proprio quello di stabilirete necessario attraverso appropriate indagini tecniche se le circostanze di fatto dedotte dai proprietari avessero un riscontro probatorio, accertando al riguardo secondo i principi ripetutamente enunciati da questa Corte: a) se la parte residua, e/o le parti residue all’espropriazione fossero intimamente collegate con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale; c) e se il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte o sulle parti residue (Cass. 23967/2010;

10217/2009; 9041/2008; 3175/2008): posto che ricorrendo dette condizioni o quella dello smembramento dell’azienda agricola di cui alla n. 865 del 1971, art. 15 (ove fosse accertata la destinazione non edificabile del terreno),l’indennizzo doveva essere determinato con il criterio della L. n. 2359 del 1865, art. 40. Per cui anche a tale disamina dovrà provvedere il giudice di rinvio.

7. Con il secondo motivo del ricorso principale, infine, l’ANAS deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, censura la sentenza di appello anche in relazione al calcolo dell’indennità di occupazione erroneamente determinata nella misura degli interessi legali sul risarcimento calcolato per l’irreversibile trasformazione dei due suoli espropriati; laddove secondo la norma doveva essere ricavata dall’indennità virtuale di espropriazione con l’applicazione del parametro dalla stessa previsto (1/12 annuo dell’indennità di espropriazione).

La doglianza è anzitutto ammissibile perchè l’ANAS già con l’atto di appello aveva chiesto,come si legge nella sentenza impugnata, "l’integrale rideterminazione delle somme dovute in ragione delle due procedure espropriative attivate nei confronti del C. anche ai fini della quantificazione dell’indennità di occupazione" (pag. 2 e 3 sent.): peraltro devoluta alla competenza in unico grado della Corte di appello che invece si è limitata a confermare la determinazione del Tribunale erroneamente eseguita sull’indennizzo calcolato, come si è detto, in base al criterio posto dalla art. 5 bis, comma 7 bis per le sole aree edificabile.

Il motivo è altresì fondato perchè l’art. 20 della menzionata L. n. 865 del 1971 non dispone affatto che l’indennità dovuta per l’occupazione di un suolo non edificatorio debba essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali annui sul valore venale del bene e men che mai sull’indennizzo e/o risarcimento del danno calcolato per l’occupazione espropriativi; ma stabilisce anzitutto che la stessa debba essere comunque parametrata all’indennità per l’espropriazione (anche virtuale) del medesimo terreno. E quindi fissa una percentuale corrispondente per ogni anno di occupazione ad 1/12 dell’indennità che è o sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, calcolata in base al criterio del valore agricolo tabellare del fondo di cui alla L. n. 865, artt. 15 e 16 (Cass. 6980/2007; 22967/2004). Per cui il giudice di rinvio dovrà prescindere dal valore venale dell’immobile C. e dell’indennizzo attribuito per la sua avvenuta occupazione acquisitiva da parte dell’ANAS, ma dovrà procedere alla determinazione dell’indennità virtuale di espropriazione in base ai menzionati criteri di cui alla Legge del 1971 per poi calcolare quella di occupazione nella misura stabilita dall’art. 20 di detta legge: perciò non derogabile nè dal c.t.u., nè dal giudice di merito.

8. Cassata conclusivamente la sentenza impugnata,il Collegio deve rinviare alla Corte di appello di Bari che in diversa composizione provvederà alla liquidazione degli indennizzi richiesti dagli espropriati, attenendosi ai principi esposti; nonchè delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale nei sensi di cui in motivazione, nonchè l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2620 Condono Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, il Comune di Bologna appella la sentenza 8 aprile 2004 n. 504, con la quale il TAR EmiliaRomagna, sede di Bologna, sez. II, ha deciso, previa riunione, quattro ricorsi proposti dal sig. E. M., accogliendo il primo di essi e dichiarando l’improcedibilità degli altri tre per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Con il primo ricorso veniva impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco di Bologna – in relazione a domande di condono per il frazionamento di taluni locali seminterrati e loro mutamento d’uso con destinazione abitativa, presentata dal M. – premessa la loro condonabilità, ordinava il ripristino a cantina dei locali in oggetto e ne dichiarava l’inabitabilità.

Con i successivi tre ricorsi, venivano impugnate altrettante concessioni edilizie in sanatoria riguardanti gli immobili seminterrati suddetti.

Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria, "gli obblighi di verifica… permanenti in capo ai Comuni riguardano esclusivamente l’osservanza di norme di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali e rispettiva normativa tecnica, mentre i requisiti fissati da norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali) ben possono essere derogati ex art. 35, comma 20, della legge n. 47/1985".

Poiché, come affermato in sentenza, è stato "rilevato il contrasto delle cantine di cui si tratta unicamente con norme dei regolamenti comunali edilizio e di igiene (in materia di aerazione e illuminazione), dal quale contrasto si è poi, sic et simpliciter, fatta derivare la violazione dell’art. 221 TULS (mancanza certificato di abitabilità) e dell’art. 222 (pregiudizio per la salute degli occupanti)", ne è conseguito l’accoglimento del primo ricorso.

Quanto agli ulteriori tre ricorsi, il Tribunale, stante il predetto accoglimento, ha ritenuto che è venuto a cadere il presupposto (precedente dichiarazione di inabitabilità) sul quale si fondano le limitazioni d’uso (esclusione di permanenza di persone) imposte con le concessioni edilizie in sanatoria, ed ha pertanto dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Avverso la sentenza indicata, il Comune di Bologna propone i seguenti motivi di appello:

errata motivazione per falso presupposto di fatto e di diritto; ciò in quanto le cantine condonate "risultavano, e risultano tuttora, carenti dei requisiti igienici minimi stabiliti, non già e non solo dai regolamenti comunali, bensì proprio da fonti normative di livello primario", senza cioè "quei requisiti minimi di salubrità prescritti da disposizioni di legge in materia di abitabilità poste proprio a tutela della salute costituzionalmente garantita"; ed in tal senso, i regolamenti comunali esprimono principi generali inderogabili posti a tutela del bene salute.

Si è costituito nel presente giudizio il sig. E. M., che ha concluso richiedendo in ogni caso il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con memoria datata 9 dicembre 2010, il Comune di Bologna ha, tra l’altro, informato di un ulteriore sopraluogo svolto dalla ASL di Bologna, "all’esito del quale è emerso il permanere della grave carenza dei requisiti strutturali minimi di igiene e salubrità abitativa"

Con "note di udienza" in data 22 dicembre 2010, il M. insiste per il rigetto dell’appello, in particolare rilevando come "il contenuto del provvedimento generale del 1991… dichiara inabitabili alcune unità immobiliari, peraltro facendone salva una funzione d’uso accessoria a residenza con conferma quindi di una abitabilità – agibilità dal punto di vista igienico, essendo ovvio che anche i locali accessori debbano avere requisiti minimi di igienicità".

Ad analoga conclusione di reiezione perviene il M. con successive "note aggiunte d’udienza" depositate il 5 gennaio 2011.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata, nei sensi di seguito esposti.

Il punto di diritto sul quale si fonda la presente controversia riguarda l’esatta interpretazione dell’art. 35, comma 20 (tale essendo divenuto, per successive interpolazioni, l’originario comma 14) della legge n. 47/1985.

La sentenza appellata (in accoglimento della prospettazione del ricorrente in I grado, oggi appellato, sig. M.) ha ritenuto che tale disposizione prevede che, nel rilasciare il cd. condono edilizio, si debba prescindere, ai fini del successivo rilascio della dichiarazione di abitabilità, da eventuali violazioni di norme regolamentari, conservando invece rilevanza ostativa al rilascio le sole norme di legge in materia di igiene e sanità.

Di modo che, avendo il primo dei provvedimenti impugnati fatto riferimento esclusivamente a norme dei regolamenti comunali, lo stesso sarebbe illegittimo, così come, di conseguenza, sarebbe illegittima l’apposizione di clausola limitativa all’uso abitativo, apposta in sede di emanazione di tre successive concessioni in sanatoria, riguardanti i medesimi immobili (ed oggetto dei tre ulteriori ricorsi in I grado, dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’accoglimento del primo ricorso).

L’art. 35, comma 20 (già comma 14) della legge 47/1985, prevede che:

"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione di detta norma, ha già avuto modo di affermare che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi del citato art. 35 comma 20 l. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004 n. 2140; 13 aprile 1999 n. 414).

Tale orientamento risulta, peraltro, del tutto coerente con quello espresso dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza 18 luglio 1996 n. 256, ha affermato che la deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità… a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.p.r. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica…. Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienicosanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari".

Orbene, alla luce della giurisprudenza riportata e della lettura costituzionalmente orientata della norma, resa dalla Corte Costituzionale, appare evidente che non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché – come chiarito sempre dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata (e già prima con sentenza n. 427/1995) – la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e dall’altro il diritto all’abitazione e al lavoro.

Una interpretazione che validi una deroga "generale" alla normativa a tutela della salute, con particolare riguardo al luogo di abitazione, si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l’art. 32 Cost., ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, proprie della legge n. 47/1995.

Pertanto, mentre possono essere derogate norme regolamentari, non possono esserlo norme di legge, in quanto rispetto ad esse la deroga non è evocata nell’art. 35, comma 20.

Tanto precisato, appare evidente come – nel definire l’ambito della deroga – non può assumere esclusiva rilevanza il mero dato formale dell’appartenenza della disposizione (e della norma da essa espressa) ad una fonte primaria (come tale non derogabile) ovvero ad una fonte secondaria (quindi derogabile), ma occorre verificare se le specifiche condizioni igienicosanitarie violino norme regolamentari imposte, ad esempio, dai regolamenti comunali, quale ulteriore e specifica esigenza da essi rappresentata con riferimento a specificità di quel singolo territorio, ovvero si tratti di norme regolamentari che attuano precedenti disposizioni primarie.

In altre parole, l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 ha inteso evitare che singole, specifiche disposizioni regolamentari – espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate – possano costituire, ex post, mediante il diniego del certificato di abitabilità, ostacolo al condono, e quindi alla regolarizzazione, delle costruzioni abusive, frustrando l’esigenza di "rientro nella legalità", che, per il tramite della detta legge, si è inteso attuare.

Ma, allo stesso tempo, la citata disposizione non ha inteso porre nel nulla la tutela igienicosanitaria degli edifici e, quindi, il diritto alla salute dei cittadini.

In tal senso, occorre ricordare che l’art. 218 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede, tra l’altro:

"I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro della sanità.

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

a) non vi sia difetto di aria e di luce;

b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;

c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

d) l’acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento".

Appare evidente come tale disposizione, per un verso, affida ai regolamenti, in generale, di stabilire le norme per la salubrità delle abitazioni; per altro verso, impone a tali regolamenti (con ciò esprimendo un precetto normativo di rango primario) di assicurare che nelle abitazioni, tra l’altro, non vi sia "difetto di aria e di luce", vi siano congrui servizi igienici, etc.

Allo stesso modo, il successivo art. 221 prevede che possa essere concessa l’abitabilità ad un edificio, allorchè, tra l’altro, "non sussistano altre cause di insalubrità".

In definitiva, laddove le condizioni concrete di un immobile rendano il medesimo tale da non essere ritenuto abitabile, poiché esse si pongono in contrasto con il rispetto della dignità umana ( art. 2 Cost.) e del diritto alla salute ( art. 32 Cost.), o, più specificamente, con le condizioni richiamate dagli artt. 218 e 221 TULS, non rileva che la specifica condizione di inabitabilità trovi letterale richiamo in una norma di regolamento comunale (o che ad essere citata negli atti amministrativi sia proprio e solo quella norma), poiche quanto obiettivamente constatato contrasta direttamente con le indicate norme primarie e con il contenuto precettivo di disposizioni costituzionali.

Ne consegue che, in tali ipotesi, non può trovare applicazione la deroga prevista dal più volte citato art. 35, comma 20, l. n. 47/1985.

In tal senso si è già pronunciato questo Consiglio di Stato che, con la già citata sentenza n. 2140/2004, ha valutato che "le deficienze igienico sanitarie (umidità diffusa, scarsa aereazione ed illuminazione) riscontrate nei locali di cui si tratta dai competenti uffici della U.s.l. integrano la violazione di prescrizioni poste a tutela della salubrità degli ambienti adibiti ad abitazione da fonti normative di carattere primario, quali gli artt. 218 e 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265."

Né deve sorprendere la circostanza che il provvedimento abbia fatto salva una funzione accessoria dell’immobile – quindi condonandolo sul piano ediliziourbanistico ma interdicendolo all’uso abitativo – posto che è del tutto evidente come possano esservi ambienti accessori ad ambienti ad uso abitativo (ad es., cantine), per i quali sono ragionevolmente diversi i requisiti igienici

Come ha chiarito la Corte Costituzionale (sent. n. 256/1996 cit.), "d’altro canto, il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l’edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienicosanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria."

Alla luce di quanto esposto, l’appello appare fondato, in quanto – considerate le condizioni igienicosanitarie desumibili dal provvedimento 27 giugno 1991 con il quale il Sindaco di Bologna ha dichiarato inabitabili i locali interrati siti in Bologna, via Barbieri 115, 117 e 119, impugnato con il primo dei ricorsi proposti in I grado – non poteva, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, essere ritenuto pienamente applicabile l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985, dovendosi di conseguenza ritenere legittimo il provvedimento sindacale ora citato ed infondato il primo dei ricorsi proposti in I grado.

Ne consegue, pertanto, la riforma dell’appellata sentenza, nella parte in cui essa accoglie il ricorso proposto in I grado n. 1730/1991 r.g. e dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse (proprio per effetto dell’accoglimento del primo) gli ulteriori ricorsi nn. 1744/2001, 1749/2001 e 1750/2001, da ritenersi parimenti infondati.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Bologna (n. 8116/2004 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata..

Condanna l’appellato E. M. al pagamento, in favore del Comune di Bologna, delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 18-05-2011, n. 19543 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

logero del foro di Milano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 luglio 2010, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di F.S. perchè indagato per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p. per avere fatto parte con altri dell’associazione mafiosa denominata "’ndrangheta", operante sul territorio di Milano e province limitrofe, e costituita da numerosi "locali", di cui 15 individuate, tra cui quella di Cormano, coordinate da un organo denominato "la Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, B. C., N.C., P.P.F.; associazione finalizzata alla consumazione di vari reati-fine, nel campo delle armi, contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale, nonchè nel campo delle usure, degli stupefacenti ed altro; in particolare, il F.S., per avere fatto parte della "Locale" di Cormano, non con un ruolo di vertice, ma comunque autorevole, partecipando alla vita dell’associazione, anche attraverso la presenza a riunioni conviviali tra gli appartenenti all’organizzazione a delinquere, finalizzate pure al superamento di contrasti interni all’associazione (v. episodio Malgeri p.50 ord.), forte anche dell’autorevolezza che gli derivava dall’essere figlio di F.D., importante capomafia nella zona di provenienza, Grotteria.

Il Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 27.07.2010, ha respinto il reclamo proposto dall’indagato e ha confermato il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore, deducendo una serie di motivi che possono essere sinteticamente riuniti:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p. con riferimento all’art. 416 bis c.p..

Il ricorrente censura la decisione impugnata per omessa ed illogica motivazione, essendo stati ricavati ricavato i gravi indizi da una serie di elementi accusatori in realtà inconsistenti, per altro, senza valutare gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa;

in particolare la esistenza della cd. Locale di Cormano e la partecipazione alla stessa del F.S. sarebbero frutto di supposizioni, fondate sulle frequentazioni di parenti e amici, giustificate da occasioni conviviali e da motivi di lavoro e dove comunque non è stata commessa alcuna attività di rilevanza penale;

conseguentemente sarebbe illogica l’affermazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del F. S. in ordine alla partecipazione all’associazione a delinquere, che non avrebbe mai manifestato, tra l’altro la sua capacità intimidatrice sul territorio, circostanza che violerebbe al contempo l’art. 274 c.p.p. in materia di sussistenza delle esigenze cautelari in ordine ai criteri di scelta delle misure.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali immuni da vizi logici o giuridici.

Osserva il collegio che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine che giustifica l’adozione del provvedimento, (vedi Cass., sez. 4^, 6 luglio 2007, n. 37878).

Invero, in ordine a tutti i motivi, peraltro assai generici, il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando, in ordine all’imputazione ex art. 416 bis c.p., che dagli elementi raccolti nel corso delle indagini era emersa la "riproduzione" in Lombardia della struttura criminale calabrese, denominata: "’ndrangheta", organizzata con varie "locali" in Milano e province limitrofe; a tali conclusioni si era pervenuti sulla scorta di articolate indagini, effettuate dall’Arma dei Carabinieri, mediante attività di osservazione ed intercettazione; il Tribunale enumera la serie di osservazioni ed accertamenti relativi all’evoluzione della ‘ndrangheta" in Lombardia, con il succedersi dei vari responsabili, culminate con la registrazione di una serie di riunioni dettagliatamente riportate nell’ordinanza dal 15 febbraio 2008, (pag. 50 dell’ordinanza); dalle predette indagini, e segnatamente dalle intercettazioni anche ambientali, erano scaturiti imponenti elementi indicativi delle modalità mafiose dell’organizzazione, ancorchè non sfociate in condotte eclatanti, ma ove è stata riscontrata l’esecuzione di rituali riconducibili con certezza a rituali mafiosi sia nei comportamenti che nel contenuto delle conversazioni.

Per quanto riguarda specificamente la posizione del F.S. è stato sottolineato il ruolo avuto nella vita della locale di Cormano e il collegamento con esponenti di spicco dell’associazione criminale, in particolare P.P.F., anche della regione di origine, la Calabria, come è emerso dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali; la sua partecipazione viene dedotta altresì dagli accertati collegamenti con gli esponenti dell’associazione a capo delle altre locali (v. p. 47, 48 dell’ordinanza), di cui sono evidente riscontro i "summit" organizzati.

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità.

Il ricorrente lamenta l’insufficienza di tali elementi indiziaria ma è necessario sottolineare come,in materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione parcellizzata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica coerente, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p.; ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cass., sez. 4^, 4 marzo 2008, n. 15198).

Devono ritenersi allo stesso modo manifestamente infondati i motivi con i quali il ricorrente propone una valutazione alternativa degli elementi probatori, secondo le tesi difensive dell’indagato, peraltro assolutamente generiche, poichè in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito mentre, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione;

devono dunque ritenersi inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal tribunale del riesame (Cass., sez. 4^, 6 luglio 2007, n. 37878).

Per questo il motivo di ricorso che manchi di evidenziare la "manifesta" illogicità della motivazione deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), anche perchè il vizio di "manifesta illogicità" ricorre esclusivamente nel caso in cui l’iter argomentativo seguito dal giudice sia assolutamente carente sul piano logico; conseguentemente, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, non appare possibile opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè logica e verosimile, anche perchè l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318).

Tali principi portano a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha richiamato la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3 e, contrariamente alle censure mosse dal ricorrente, ha altresì valutato gli elementi acquisiti, quali la rilevante partecipazione ad attività criminose del sodalizio (sopra richiamate) per evidenziare l’assenza di elementi utili a contrastare la presunzione legale sopra citata, non essendo sufficienti i semplici dati della sostanziale incensuratezza.

Alla luce delle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.