Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 06-06-2013, n. 25010

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Svolgimento del processo

1. M.M. è stata giudicata in entrambi i gradi del merito (GUP Forlì/Cesena 13.2.2002, Corte d’appello di Bologna 7.2.12) del reato di calunnia in danno del coniuge separato, accusato il 18.10.1999 di averla violentata quando, invece, si era trattato di un rapporto occasionale, tredici anni dopo la separazione, consenziente.

2. L’imputata ricorre a mezzo del difensore, enunciando due motivi che contestano vizi della motivazione per l’intervenuto diniego delle richieste circostanze attenuanti ex art. 62 c.p., n. 2 e art. 62 c.p., n. 6.

Lo stato d’ira avrebbe dovuto ritenersi configurato, per aver l’uomo taciuto prima del rapporto sessuale che l’ex-convivente era deceduta per aver contratto l’HIV. L’intervenuta remissione della querela, già in data 13.12.1999, avrebbe dovuto essere considerata attestante il ravvedimento operoso post delictum, dimostrando il pentimento della donna e la sua volontà che il marito non fosse perseguito.

Motivi della decisione

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è diverso da quelli consentiti. Sul punto della non riconducibilità dello stato d’ira all’aver l’uomo taciuto la morte per HIV dell’ex-convivente, la Corte distrettuale ha motivato specificamente (p. 6 primo paragrafo) evidenziando come proprio la donna avesse spiegato la sua denuncia solo alla sfrontatezza dimostrata dall’uomo nei suoi confronti. Si tratta di apprezzamento di merito non incongruo al materiale probatorio richiamato, immune da vizi riconducibili all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E):

apprezzamento del quale in definitiva la ricorrente sollecita la rivisitazione con una diversa prospettazione in fatto, preclusa invece in questa sede di legittimità.

Medesima deve essere la conclusione per il secondo motivo. Tutt’altro che illogicamente la Corte distrettuale ha argomentato che la prospettata remissione della querela doveva essere intesa come al tempo stesso conferma dell’infondatezza dell’accusa e una sorta di confessione, idonea sì ad essere tenuta in considerazione per la definizione del trattamento sanzionatorio, come appunto già avvenuto attraverso la quantificazione della pena nel minimo edittale ed il riconoscimento delle attenuanti generiche con massima estensione, ma non a costituire presupposto anche dell’autonoma ulteriore attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, essendosi ormai prodotti tutti gli effetti propri del reato e non avendo tale confessione incidenza reale nè potenziale sulla elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato: per tutte, Sez. 6^, sent. 6936/1991. Anche in questo caso la doglianza, infondata in diritto, si risolve in preclusa censura di merito.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, Sez. II, – sentenza 12 gennaio 2011 n. 574 L’irrilevanza dell’ apparentia iuris in materia condominiale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.F. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Castrovillari, su ricorso del condominio (OMISSIS), per il pagamento della somma di Euro 138,78, a titolo di oneri condominiali ed accessori. A sostegno dell’opposizione deduceva la carenza di legittimazione passiva, non essendo egli, bensì sua moglie Mu.Io., proprietaria dell’unità abitativa cui si riferiva l’obbligazione.
Il condominio opposto chiedeva vanamente la chiamata in causa di quest’ultima, e all’esito dell’istruzione probatoria il giudice di pace, con sentenza n. 181 pubblicata il 21.7.2004, rigettava l’opposizione.
Pur ritenendo documentalmente provato che l’appartamento condominiale apparteneva al coniuge dell’opponente, il giudice di prime cure osservava che per moltissimi anni quest’ultimo aveva tenuto una condotta tale da farlo ritenere quale effettivo proprietario del bene, ricevendo la corrispondenza a lui indirizzata, incluse le convocazioni dell’assemblea, esercitando i relativi diritti e adempiendo le obbligazioni, senza mai eccepire la propria carente legittimazione. Tale fattispecie, reputava il primo giudice, integrava una situazione astrattamente corrispondente all’esercizio di un diritto, tale "da giustificare la tutela dell’apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede", ossia dell’amministratore del condominio, il quale poteva invocare la tutela dell’affidamento incolpevole.
Nel merito, deduceva che l’opposizione era del tutto generica, che il M. non aveva mai impugnato alcuna delle delibere assembleali determinative delle spese comuni e della loro ripartizione.
Per la cassazione della suddetta sentenza propongono ricorso P., L. e M.R., nonchè Mu.
I., quali eredi di M.F., con unico motivo illustrato da memoria.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con unico motivo d’impugnazione, articolato in più censure, i ricorrenti deducono errores in procedendo e violazioni dei "limiti fondamentali sostanziali del giudizio di equità costituiti dai principi costituzionali e dai principi generali dell’ordinamento"….
In particolare, lamentano che il giudice di primo grado ha esonerato la parte opposta, attrice in senso sostanziale, dall’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, poichè il condominio non ha dimostrato nè l’esistenza dell’obbligazione, nè il fatto che il M. si sia comportato quale condomino pur non essendolo, nè le delibere di approvazione delle spese, nè la congruità delle somme richieste.
Il giudice di pace, inoltre, ledendo il contraddittorio, da un lato ha revocato l’ordinanza ammissiva della prova testimoniale e dall’altro ne ha utilizzato gli esiti parziali ai fini della decisione, poichè i testi della parte opponente non sono stati escussi, violando così il diritto della parte di farli assumere.
Infine, la sentenza è ingiusta in quanto non è stata offerta alcuna prova del fatto che il M. avrebbe tenuto un comportamento tale da farlo apparire come proprietario dell’immobile.
Tali condotte, prosegue parte ricorrente, avrebbero potuto avere incidenza, semmai, sulla regolamentazione delle spese, ma non già sul piano della pretesa sostanziale, non essendo possibile far gravare su chi non è proprietario oneri che competono solo al titolare del bene.
Ben singolare, poi, conclude parte ricorrente, è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il M. "o chi per esso" non si è mai opposto alle delibere dell’assemblea relative al riparto delle spese condominiali, delibere che egli non avrebbe potuto impugnare proprio per l’estraneità alla compagine dei proprietari del fabbricato.
2.- Il ricorso va accolto.
2.1. – Premesso che per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento Euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile, e che, pertanto, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione di legge (Cass. n.26528/06), va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, e in base all’intervento manipolativo di Corte Cost. n.206/04, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. n. 11638/10; Cass. SU n.564/09; Cass. n.7581/07; Cass. n.4436/07).
2.2. – Nello specifico, dall’unico motivo d’impugnazione si estraggono tre distinte censure, così sintetizzabili: a) lesione del contraddittorio e della difesa, per aver il giudice di primo grado utilizzato ai fini della decisione una prova testimoniale chiusa prima dell’escussione dei testi di parte opponente, benchè precedentemente ammessi; b) errato governo del principio dell’onere della prova, gravante sulla parte opposta, ma di fatto riferito dal giudice di pace all’opponente; c) erronea individuazione del M. come soggetto obbligato, ancorchè non proprietario dell’unità immobiliare facente parte del condominio.
3. – Quest’ultima censura, da esaminare con priorità per il suo carattere decisivo e assorbente, individua in buona sostanza (al di là delle espressioni letterali adoperate) quale principio informatore della materia, violato dalla decisione impugnata, quello per cui solo il proprietario dell’unità abitativa condominiale può essere tenuto al pagamento degli oneri di gestione del fabbricato comune.
3.1 – Essa è fondata e va accolta, restando assorbito l’esame delle restanti censure.
3.2.- Il condominio negli edifici, cosi come configurato negli artt. 1117 e seg. c.c., costituisce un ente di gestione a partecipazione necessaria di tutti i soggetti titolari delle porzioni di piano di proprietà individuale, in ragione del valore delle rispettive unità immobiliari.
3.3. – La ripartizione delle spese comuni contemplate dall’art. 1123 c.c., comma 1 grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino in base a un criterio di realità, che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l’unità immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
3.4. – Tale criterio, applicativo della più generale regola posta dell’art. 1104 c.c., deve ritenersi principio informatore della materia, in quanto fondante il carattere ambulatorio passivo dell’obbligazione di pagamento delle spese condominiali, che consente di individuare con certezza il soggetto tenutovi anche nell’ipotesi di trasferimento del bene (tant’è che cedente e cessionario sono obbligati in solido, in funzione di rafforzamento del credito, entro il limite temporale di cui all’art. 63 disp. att. c.c., comma 2).
3.4.1. – In particolare, poi, per quanto concerne la regola di equità sostituiva applicata dal giudice di pace, basata sul principio di apparenza (e dunque di affidamento del terzo e di autoresponsabilità del dichiarante), questa Corte ha già avuto modo di rilevare che in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poichè difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07).
3.4.2. – Nella fattispecie, la soluzione equitativa adottata dal giudice di primo grado si pone in contrasto frontale con l’anzidetto principio informatore della materia, che non può dipendere da fattori di apparenza, per loro natura incompatibili con le esigenze di certezza dei rapporti interni condominiali.
4. – Per quanto sopra, la sentenza di primo grado va cassata senza rinvio e decisa nel merito, con pronuncia sostitutiva ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, seconda parte, testo ante L. n. 69 del 2009, e, in accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere senz’altro revocato.
5. – Le spese del giudizio di merito e della presente fase di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito in ordine al motivo accolto, in accoglimento dell’opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 532,00 di cui 120,00 per esborsi, e per il giudizio di cassazione in Euro 500,00, di cui 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1752 Danno

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Svolgimento del processo

1.- Nell’ottobre del 1989 Z.A. e L.L., anche quali esercenti la potestà sui figli minori P. e R. – tutti residenti in prossimità dell’impianto produttivo dell’ICMESA s.p.a. di (OMISSIS) dal quale, in data 10.7.1976, era fuoriuscita una nube tossica composta da diossina – convennero in giudizio la predetta società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La convenuta resistette.

Con sentenza n. 10764/95 l’adito tribunale di Milano, ritenuto che il danno non patrimoniale fosse stato già risarcirò a seguito della corresponsione da parte di Icmesa della satisfattiva somma di L. 20.000.000 determinata quale provvisionale in sede penale, condannò la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di beni strumentali (L. 3.000.000) e da mancato godimento dell’orto per un anno (L. 131.250), oltre agli accessori ed alle spese processuali.

2.- In parziale accoglimento dell’appello degli attori, la corte d’appello di Milano liquidò nella maggior somma di L. 50.000.000 il danno morale complessivo (riconoscendo 20 milioni a ciascun coniuge e 5 milioni ad ognuno dei figli) e riconobbe l’importo di L. 17.325.000 per danno patrimoniale, oltre agli accessori ed alle spese processuali del grado.

3.- Entrambe le parti ricorsero per cassazione. Con sentenza n. 16231/03 questa corte accolse il secondo, (solo parzialmente) il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettò il ricorso incidentale, cassò in relazione alle censure accolte e rinviò alla stessa corte d’appello:

a) affinchè procedesse ad un nuovo esame in punto di avvenuto, e non adeguatamente spiegato, riconoscimento agli attori del danno patrimoniale da canoni locativi versati per il nuovo alloggio nel quale s’erano trasferiti (L. 4.800.000) e da mancata utilizzazione dell’orto familiare (L. 525.000) anche per un triennio successivo al 3 aprile 1978, data alla quale l’autorità amministrativa aveva autorizzato gli abitanti a rientrare negli immobili ubicati nella zona "A", pur se con la prescrizione di obbligatorie cautele alle quali avrebbero dovuto attenersi (accurata e frequente pulizia del corpo, degli arredi, etc.): la corte di legittimità aveva, in particolare, ritenuto che non fosse sufficiente a giustificare la decisione il mero riferimento della corte d’appello alle restrizioni (costituite dalle prescritte cautele) adottate dall’autorità comunale a tutela della salute pubblica ed aveva giudicato contraddittoria la motivazione laddove la corte territoriale aveva riconosciuto il danno pur affermando che il ritardato rientro era dipeso dalla libera scelta degli attori, delle cui conseguenze non poteva rispondere Icmesa (terzo motivo);

b) si rivalutasse all’epoca della sentenza la somma di L. 20.000.000 versata anni prima da Icmesa a titolo di provvisionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale (secondo motivo) e si escludesse il riconoscimento degli interessi sulle somme rivalutate dall’epoca del fatto, per contrasto coi principi enunciati da Cass., sez. un., n. 1712/95 (quarto motivo).

4.- Decidendo in sede di rinvio con sentenza n. 2915/07, la corte d’appello di Milano ha accolto l’appello degli attori Z. – L., determinando nell’equivalente in euro di L. 50.000.000 il danno morale, di L. 4.800.000 il danno dei canoni erogati per il triennio successivo al 3.4.1978, di L. 525.000 quello per inagibilità dell’orto e stabilendo che su dette somme e su quelle ulteriori indicate nella sentenza di primo grado interessi e rivalutazione fossero calcolati nei termini indicati in motivazione e ritenuti conformi alle statuizioni di questa corte di cui alla menzionata sentenza n. 16231/03.

Ha regolato le spese processuali condannando Icmesa alle spese del primo e del secondo grado (relativo alla sentenza cassata) e compensando quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.

5.- Avverso la sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione gli attori Z. – L. con ricorso notificato il 18/12/2008 (iscritto al numero 643/09 del ruolo generale) fondato su sette motivi, e Icmesa con ricorso notificato il 19/12/2008 (iscritto al numero 100/09 del ruolo generale) basato su quattro motivi.

Al ricorso di Icmesa hanno resistito con controricorso gli intimati Z. – L., che hanno articolato anche un ricorso incidentale identico a quello già autonomamente proposto.

Ai ricorsi Z. – L. ha resistito con controricorsi Icmesa.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Quello proposto incidentalmente dagli Z. – L. con controricorso notificato il 23.1.2009 (nel procedimento r.g.n. 100/09) è inammissibile per essere stato il loro diritto ad impugnare già esercitato con l’altro ricorso, assolutamente identico e notificato il 18.12.2008, che sarà di seguito esaminato.

2.- Il ricorso Icmesa è affidato a quattro motivi.

La sentenza è rispettivamente censurata per violazione e falsa applicazione:

a) degli artt. 384 e 112 c.p.c., per avere la corte d’appello riconosciuto per danno morale la somma di L. 50.000.000 (come aveva fatto prima della cassazione della sentenza), omettendo di precisare che l’importo di L. 20.000.000 già percepito dai danneggiati doveva essere attualizzato alla data della sentenza d’appello, come la corte di cassazione aveva stabilito e Icmesa aveva chiesto in sede di rinvio;

b) dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso da Icmesa, rispetto al dovuto, in ottemperanza alle sentenze di primo grado ed a quella di secondo grado, poi cassata;

c) dell’art. 2059 c.c., per avere la corte d’appello, riconoscendo in sede di rinvio l’equivalente in euro delle somme di L. 4.800.000 e 525.000 per canoni locativi e mancata percezione dei frutti dell’orto per il periodo aprile 1978-aprile 1981, in realtà risarcito, in relazione alla motivazione adottata, il "danno esistenziale", che non costituisce una tipologia di danno ammesso alla tutela risarcitoria secondo quanto statuito da Cass., sez. un. n. 26972/08;

d) dell’art. 92 c.p.c., per aver compensato le spese del giudizio di cassazione "tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della controversia", benchè Icmesa non fosse stata neppure parzialmente soccombente nel giudizio di cassazione (non essendo stato accolto solo uno dei quattro motivi di ricorso, e tanto solo perchè Cass., sez. un., n. 2.515/02 aveva intanto risolto in senso sfavorevole ad Icmesa il contrasto precedentemente insorto) e senza adeguatamente esporre quali fossero i giusti motivi di compensazione, che avrebbero dovuto essere esplicitamente indicati in motivazione.

2.1.- Si osserva, nell’ordine, quanto segue.

A) Il primo motivo è infondato in quanto l’affermazione di cui a pagina 15, secondo capoverso, della sentenza impugnata esplicita chiaramente il criterio da seguire per l’attualizzazione degli importi ammessi al risarcimento, laddove è detto che essi "devono essere devolutati alla data del sinistro; tale somma va rivalutata di anno in anno e maggiorata degli interessi legali sino alla data dei plurimi versamenti effettuati dal debitore; sul residuo andranno ancora calcolati la rivalutazione e gli interessi allo stesso modo sino alla data della sentenza; e sulla somma cosi calcolata gli interessi sino al saldo".

Tanto significa che, liquidato il danno non patrimoniale in L. 50.000.000 alla data della sentenza, l’intero importo va devalutato alla data del fatto. Gli interessi sono da conteggiare di anno in anno sulle somme progressivamente rivalutate. Alla data alla quale Icmesa ha versato L. 20.000.000, di tale versamento si terrà conto in detrazione in relazione alla data in cui è avvenuto, procedendosi nel calcolo sul residuo secondo il criterio di cui sopra.

Aritmeticamente il risultato è identico a quello che si otterrebbe rivalutando alla data della sentenza l’importo di L. 20.000.000 medio tempore versato, sottraendolo dalla somma di L. 50.000.000 complessivamente riconosciuta per danno non patrimoniale, devalutando il tutto e procedendo al calcolo secondo il criterio sopra indicato.

B) La censura di cui al secondo motivo è fondata in quanto sulla domanda di restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso (di cui al punto "d" delle conclusioni precisate da Icmesa e riportate a pagina 4 della sentenza impugnata) la corte d’appello non s’è pronunciata. E dovrà farlo – ove il giudizio fosse di nuovo riassunto in difetto di auspicabile, spontaneo adeguamento delle parti al decisum – disponendo la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso, se quanto Icmesa avesse provato di aver versato o i danneggiati non avessero contestato di aver ricevuto fosse superiore al dovuto.

C) Il terzo motivo è infondato: le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, segnatamente dall’ultimo capoverso di pagina 13 al penultimo di pagina 14 rendono evidente che della situazione di timore connessa all’incertezza sulla asserita normalizzazione, successiva all’ordinanza del 1978, la corte d’appello ha tenuto conto ai fini dell’accertamento della sussistenza di nesso causale tra fatto dannoso e mancato rientro per un ulteriore triennio; dunque, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale e non di quello "esistenziale", del tutto estraneo all’adottata ratio decidendi. La quale concerne una valutazione di fatto, appunto rimessa al giudice del rinvio in esito alla cassazione della prima sentenza di secondo grado, la cui motivazione rivelava un vizio di insufficienza e contraddittorietà completamente eliso dalla diffusa motivazione adottata in sede di rinvio.

D) Il quarto motivo è manifestamente infondato, non essendo la soccombenza (sulla determinante questione concernente la risarcibilità del danno non patrimoniale in difetto di lesione della salute) esclusa dal fatto che, prima della decisione cui la soccombenza consegue, sussistessero orientamenti contrastanti. Essa va apprezzata in relazione alla decisione, che nella specie è stata parzialmente sfavorevole a Icmesa su un aspetto assolutamente preminente, sicchè la compensazione si giustifica anche in relazione a tale assorbente ragione.

3.- Il ricorso Z. – L. è affidato a sette motivi, che sono tutti infondati.

Il primo ed il secondo (col quale sono rispettivamente dedotte violazione a falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1227 c.c., e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno da canoni di locazione versati e da omessa utilizzazione dell’orto sino al 1987, data della revoca dell’ordinanza del 1978, anzichè fino al 1981) poichè impingono in valutazioni di puro merito, precluse alla corte di legittimità, delle quali la corte territoriale ha dato diffuso conto con motivazione del tutto coerente e niente affatto contraddittoria.

Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo – coi quali è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 324, 329 e 384 c.p.c. e art. 2909 c.c., per non avere la corte d’appello chiarito: a) che restava ferma la condanna al pagamento di L. 3.000.000 per distruzione di beni aziendali e di L. 9.000.000 per la chiusura forzosa del laboratorio artigianale nel biennio 1976- 1978, sulla quale s’era formato il giudicato; b) e che anche a tali somme si applicavano i criteri di calcolo di rivalutazione ed interessi determinati dal giudice del rinvio perchè sul primo punto non v’era alcun bisogno di chiarimenti di sorta, essendo la circostanza incontroversa e chiarita anche dalla citata Cass. n. 16231/03, soprattutto all’inizio della non numerata decima pagina della sentenza; mentre, sul secondo punto, il secondo alinea del dispositivo (dove si "dispone che su dette somme e su quelle ulteriori indicate nella sentenza di primo grado gli interessi e la rivalutazione siano calcolati nei termini indicati in motivazione") va univocamente interpretato nel senso che tutte le somme liquidate per le varie voci di danno, anche quella non espressamente menzionata di L. 9.000.000 riconosciuta per la chiusura forzosa del laboratorio artigianale, vanno assoggettate al medesimo trattamento quanto al computo di rivalutazione ed interessi;

4.- Conclusivamente, è accolto solo il secondo motivo del ricorso principale in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme che si affermano versate in eccesso da Icmesa, ferme tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata.

L’esito del giudizio induce alla compensazione integrale delle spese anche del presente giudizio di cassazione, alla cui regolazione si provvede ex art. 385 c.p.c., comma 3, in relazione alle ragioni del rinvio.

La compensazione è connessa sia alla prevalente soccombenza reciproca, sia al rilievo che il solo motivo accolto del ricorso di Icmesa concerne un’omissione del giudice del merito in nessun modo riconducibile a posizioni assunte dalla parte avversa, sicchè sotto tale aspetto difetta ogni responsabilità dei resistenti Z. – L., con conseguente ravvisabilità pure dei giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale Z. – L. proposto con controricorso notificato il 23.1.2009, accoglie il secondo motivo del ricorso Icmesa, rigetta gli altri motivi ed il ricorso Z. – L. proposto con atto notificato il 18.12.2008, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 4247

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma – con sentenza n. 34844/2001 – ha dichiarato inammissibile per mancanza dell’autorizzazione assembleare l’azione di responsabilità sociale, proposta ai sensi dell’art. 22 c.c. dall’Associazione Italiana della Caccia (Italcaccia) contro gli ex amministratori, G.R., M.G.A. e U.T., ed ha condannato l’attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Proposto appello da Italcaccia, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 15 dicembre 2004 – 10 febbraio 2005 n. 640 la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado – ha annullato la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni, compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Il G. e il G.A. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Italcaccia con controricorso.

Motivi della decisione

1.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti "Violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5" in relazione: alla necessità dell’autorizzazione (primo motivo); all’omesso esame della sentenza penale di appello (secondo motivo); all’omessa motivazione sulle spese di lite (terzo motivo).

2.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si fonda su argomentazioni a sostegno della necessità dell’autorizzazione assembleare per proporre azione di responsabilità contro gli amministratori, necessità che la sentenza impugnata ha riconosciuto, accogliendo la tesi degli appellanti.

Il secondo motivo è inammissibile poichè si limita a contestare il merito della decisione di appello, nella parte in cui ha negato agli odierni ricorrenti il risarcimento dei danni nonostante le sofferenze loro procurate da un processo penale, senza porre in evidenza illogicità o incongruenze della motivazione, che risulta invece adeguatamente argomentata.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto investe la compensazione delle spese, cioè un capo della decisione rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

La decisione risulta adeguatamente motivata e non è meritevole di censura, avendo anche richiamato a supporto della compensazione delle spese la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di appello.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.