Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 13-04-2011, n. 15037 Falsità in scrittura privata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.E. ricorre avverso la sentenza del 30.11.2009 con cui il Tribunale di Udine l’aveva assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" dal reato di falso in scrittura privata, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato nell’alterare un atto negoziale con cui Ci.Ge. si era impegnata nei suoi confronti ad incontrarlo "per discutere la restituzione di Euro 5.000,00=", somma di cui il ricorrente si riteneva creditore.

L’azione penale era stata promossa a seguito di querela proposta dalla Ci., secondo la quale l’alterazione era consistita nella cancellazione della parola "discutere", di modo che l’impegno originario era stato trasformato in ricognizione attuale di debito con assunzione di contestuale obbligo di pagamento. Il Tribunale aveva opinato che nel caso di specie potesse ricorrere la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, e non aveva rinvenuto prova certa in ordine alla sua ricorrenza. Aveva infatti osservato che dalla testimonianza resa in particolare dal padre della signora Ci. era emerso che, contrariamente a quanto la predetta assumeva, la correzione dell’atto era stata consensuale, e non v’era modo di stabilire con certezza quale fosse l’esatta dinamica dei fatti; aveva perciò assolto l’imputato con la formula di cui s’è detto.

Deduce il ricorrente l’erroneità della formula assolutoria, che avrebbe dovuto essere ampiamente liberatoria in fatto, mentre quella adottata dal Tribunale gli aveva precluso la possibilità di farsi rimborsare le spese dalla querelante Ci., già sua convivente, che aveva proposto la querela per sottrarsi all’obbligo del pagamento e per risentimento nei suoi confronti, conseguente al fallimento della loro convivenza.

2.- Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è infatti incorsa nel singolare e macroscopico errore di diritto di ritenere che la condotta contestata al C. potesse essere scriminata dal consenso dell’avente diritto, evidentemente identificando l’avente diritto nella signora Ci., trascurando di considerare che, come si legge nella sentenza, secondo la testimonianza del Ci.An. la scrittura privata era stata preparata concordemente dai paciscenti, che consensualmente l’avevano poi emendata, di modo che se dubbio era consentito, questo non poteva che incidere sulla consensualità o meno della correzione, mentre costituiva assoluto fuor d’opera il richiamo al consenso dell’avente diritto, che non c’entrava affatto.

In punto di fatto riferisce infatti la sentenza che il C. e la Ci. erano conviventi, ed erano andati ad abitare in un appartamento che avevano acquistato in comunione pro indiviso con l’aiuto dei rispettivi genitori.

Terminata la convivenza, ne era stata decisa la vendita. Poichè tuttavia la madre dell’attuale ricorrente aveva contribuito con Euro 5.000,00= in più rispetto a quanto avevano somministrato i genitori della Ci., all’atto della stipula del contratto di vendita i due giovani avevano stabilito di regolare definitivamente la questione relativa alla restituzione dei 5.000,00= Euro, che la madre del C. pretendeva; perciò nello studio del notaio era stata redatta la scrittura privata, il cui tenore non aveva però soddisfatto il ricorrente, che aveva subordinato la prestazione del consenso alla vendita alla correzione della scrittura, perchè risultasse chiaro l’obbligo assunto dalla ex convivente in ordine alla restituzione della somma.

La scrittura era stata perciò emendata come contestato nell’imputazione, ma di comune accordo tra le parti, come aveva testimoniato Ci.An..

Tale ricostruzione la sentenza impugnata ritiene per certa in fatto, avanzando dubbi sulla sussistenza di un’improbabile consenso dell’avente diritto, che non aveva senso alcuno. E’ invece di palmare evidenza che il dubbio poteva vertere solo sulla consensualità della correzione, e cioè sulla ricostruzione del fatto, di modo che, come esattamente sostiene il ricorrente, doveva essere adottata la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste", non essendo ravvisabile nella correzione consensuale della scrittura privata illecito alcuno, nè tanto meno quello contestato. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Consegue la condanna della querelante al pagamento delle spese del procedimento, mentre le spese dei gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Condanna la querelante al pagamento delle spese del procedimento.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08-08-2011, n. 17077 Procedimento e sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e alla Procura Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione, l’avv. M.F. chiede la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, suo giudice disciplinare di appello, gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei, confermando la decisione di primo grado del CO.A. di Roma.

L’avv. M. è stato ritenuto responsabile dei seguenti illeciti disciplinari:

"a) Conferiva mandato professionale all’avv. M.B. affinchè questi patrocinasse in giudizio società e persone fisiche già dallo stesso rappresentate nonchè affinchè (sic) lo patrocinasse in giudizio per questioni personali, in particolare nel ricorso promosso innanzi ai TAR del Lazio contro il Ministero della Pubblica Istruzione – giudizio articolatosi in varie fasi e conclusosi con l’assegnazione della somma di Euro 475.828,98, più Euro 2.800,00 di spese legali – non provvedendo a corrispondere al collega gli onorari a lui dovuti per la prestazione effettuata, con ciò violando i doveri di probità, correttezza e colleganza di cui ai codice deontologico forense. In Roma fino alla data odierna. b) In sede di tentativo di conciliazione innanzi al Consigliere Segretario si impegnava a valutare una proposta transattiva previo esame dell’elenco dettagliato degli incarichi predisposto dall’esponente, omettendo poi invece di riscontrare la lettera in data 31.08.2006 da quest’ultimo inviatagli. In Roma fino alla data odierna. c) Ometteva di riscontrare le comunicazioni aventi ad oggetto la richiesta di deduzioni da parte del Consiglio inviate in data 10.10.2006 e 20.11.2006, con ciò violando l’obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine".

Il ricorso è affidato ad un unico complesso motivo ed il ricorrente chiede anche la sospensione del provvedimento impugnato.

Il C.O.A. Non ha svolto attività difensiva.

I P.G. ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato in relazione alle censure concernenti i capi:

a) e c) della incolpazione.

Con l’unico articolato motivo di ricorso, l’avv. M., denunciando la violazione degli artt. 23 e 24 Cost., l’eccesso di potere e la illogicità della decisione impugnata, sostiene, innanzitutto, che i fatti contestati sub b) e c) non costituiscono illecito disciplinare perchè espressione del diritto di difesa che può essere legittimamente esercitato anche mediante comportamenti omissivi, i quali, quindi, non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Nè rileva, come invece argomenta il CNF, che nella specie si tratti di comportamenti tenuti anche prima della formale incolpazione.

La censura appare fondata in relazione al capo c).

Il CNF, dopo avere rilevato che, a norma dell’art. 24, comma 1 del codice deontologico forense, "la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare", ha ritenuto sanzionabile disciplinarmente il comportamento doppiamente omissivo dell’avv. M., per non aver dato seguito all’impegno di valutare una proposta transattiva in sede di tentativo di conciliazione, e a due richieste di deduzioni del COA. In linea di principio, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento disciplinare non si può distinguere una fase istruttoria predibattimentale, nella quale vi sarebbe un obbligo di collaborazione dell’iscritto all’ordine, in deroga al diritto di difesa esercitabile solo successivamente, in sede dibattimentale (quando eventualmente il danno da collaborazione ormai è fatto): "una fase preliminare del procedimento non è prevista dalla legge … il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 47, espressamente include nell’ambito dei "procedimenti disciplinari che siano stati iniziati" il momento della raccolta delle "opportune informazioni", dei "documenti … necessari" e delle "deduzioni che … pervengono dall’incolpato e dal pubblico ministero". L’istruzione predibattimentale non è dunque una fase precedente ed esterna al procedimento, nella quale l’avvocato sia tenuto, "osservando scrupolosamente il dovere di verità", a dare "sollecita risposta" a richieste di "chiarimenti, notizie e adempimenti" in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare. Così intesa, la norma in esame contrasterebbe con la regola, basilare del diritto processuale in ogni campo, del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e prevale quindi sull’esigenza del "pieno e corretto esercizio delle … funzioni istituzionale" dei Consigli degli ordini degli avvocati.

Il secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense deve pertanto essere interpretato – come il suo tenore testuale consente – nel senso che sanziona la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’ordine relativa a un esposto presentato nei confronti di altro iscritto" (Cass. SS.UU. Sent. n. 4773/2011, pp. 5/6 della motivazione).

Il Collegio condivide tale principio, che trova piena applicazione nell’odierno giudizio, ma soltanto in relazione al capo e) della incolpazione. Per quanto riguarda, invece, l’illecito di cui al capo b), l’avv. M., in forza del citato principio, avrebbe potuto rifiutarsi fin dall’inizio di avviare una discussione transattiva, ma non violare, poi, all’impegno assunto, omettendo di dare una qualsiasi risposta alla proposta che gli era stata fatta e che di per sè non poteva pregiudicare in alcun modo il (futuro esercizio del) diritto di difesa. Nè lo stesso ricorrente ha spiegato perchè una eventuale risposta, anche semplicemente negativa, avrebbe potuto arrecargli pregiudizio. Quindi, l’omissione va ascritta ad illecito disciplinare per violazione dell’obbligo di collaborazione, di cui all’art. 24 del codice deontologico forense, così come rubricato, per il modus operandi dell’incolpato. Questi è venuto meno all’impegno assunto, che avrebbe potuto legittimamente non assumere.

Il comportamento omissivo illecito, nella specie, sussiste in quanto violazione di un impegno di collaborazione assunto liberamente e non perchè l’incolpato abbia violato un obbligo di collaborazione, derivante direttamente dalla legge.

Ne deriva che il principio di diritto già affermato da queste SS.UU. trova certamente applicazione in relazione alla incolpazione di cui al capo c), in quanto il fatto contestato è espressione di una scelta di strategia processuale, di un legittimo comportamento difensivo non collaborativo, all’interno del contraddittorio del procedimento disciplinare. Lo stesso non può dirsi per qunto attiene alla incolpazione di cui al capo b).

Peraltro, come già evidenziato, non risulta che l’avv. M. abbia chiarito di non volere dare seguito alla proposta transattiva di cui al capo b) per esercitare il proprio diritto di difesa. Tanto più che l’adesione alla proposta transattiva, verosimilmente, avrebbe fatto venir meno le ragioni del contendere con l’avv. M.B., e forse anche del procedimento disciplinare. Il comportamento omissivo tenuto dall’avv. M. (di mancato assolvimento dell’impegno assunto di valutare una proposta transattiva) non era in alcun modo collegato e/o collegabile all’esercizio del diritto di difesa in ambito disciplinare. E, quindi, correttamente il CNF lo ha ritenuto disciplinarmente illecito.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata soltanto nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare per il capo c).

Le censure del ricorrente si appuntano anche sulla parte della sentenza che afferma la responsabilità disciplinare per i fatti di cui al capo a) della incolpazione.

Si tratta di censure fondate.

E’ pacifico che Vari ed il quantum degli obblighi assunti dall’avv. M. nei confronti dell’avv. M.B. sono oggetto di controversia pendente (all’atto della incolpazione) dinanzi al giudice civile. Si tratta quindi di rapporti che non hanno il carattere della certezza, con la conseguenza che tale incertezza non consente di affermare, a priori, che il comportamento omissivo (omessi pagamenti) attribuiti all’incolpato siano comportamenti contra legem. Ciò non comporta che l’esito del giudizio civile sia pregiudiziale rispetto al giudizio disciplinare (trattandosi di giurisdizioni autonome, Cass. 26810/2007, 5164/2004, 762/2002);

comporta però che la pendenza del giudizio civile tra i due avvocati, non consente di considerare di per sè illecito disciplinare le posizioni assunte delle parti in causa, in coerenza con le rispettive tesi difensive.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in relazione alle censure con le quali viene contestata la legittimità della condanna del ricorrente per gli illeciti di cui ai capi a) e c) dell’atto di incolpazione, mentre va rigettato per il resto (capo b). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato l’avv. M. anche per i fatti di cui ai citati capi a) e c), che invece non costituiscono illecito disciplinare. Alla cassazione della sentenza segue il rinvio a giudice disciplinare che deve rideterminare la sanzione, che deve essere commisurata con riferimento soltanto all’illecito di cui al capo b).

La richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza è assorbita dalla cassazione della stessa.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale del ricorso.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relaziona a quanto accolto e rinvia al CNF. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-05-2011, n. 365 Contratti

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in fatto e in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Siciliana Pasti di Ir.Iv. & C. s.a.s. (nel prosieguo, breviter, "Siciliana Pasti") ha interposto appello avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, accolse il ricorso incidentale delle cooperative controinteressate e, per l’effetto, dichiarò improcedibile quello proposto in via principale dall’odierna appellante.

2. – Si sono costituite, per resistere all’impugnazione, le due cooperative evocate in giudizio.

3. – All’udienza pubblica del 3 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il compiuto inquadramento della vicenda contenziosa postula una breve premessa di carattere ricognitivo circa l’oggetto del contendere.

La Siciliana Pasti impugnò in primo grado, deducendo plurime doglianze:

– il verbale, datato 8 gennaio 2010, della commissione della gara indetta dal Comune di Petrosino per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Istituto comprensivo "G. Nosengo", per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, nella parte in cui era stata ammessa alla gara la costituenda ATI tra le cooperative appellate;

– il verbale dell’11 febbraio 2010, di esclusione dell’odierna appellante dalla gara;

– il verbale del 12 febbraio 2010, di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della costituenda ATI summenzionata;

– il rigetto, per silenzio, del reclamo presentato avverso l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria della gara;

– il provvedimento del 25 marzo 2010, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI sunnominata;

– il bando di gara e il capitolato speciale, nella parte in cui si determinavano le modalità per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica.

Giova ulteriormente precisare che la Siciliana Pasti fu esclusa dalla procedura sopra richiamata, alla quale parteciparono quattro concorrenti (inclusa l’appellante ed altra cooperativa ugualmente esclusa), per aver presentato una busta, contenente l’offerta economica, non sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.

In primo grado le cooperative odierne appellate proposero un ricorso incidentale – sorretto dalla finalità di "paralizzare" quello avversario sotto il profilo della carenza di interesse – lamentando l’omessa dichiarazione, da parte della Siciliana Pasti, di quanto prescritto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 anche in ordine agli amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Il T.A.R., avendo giudicato fondati i motivi a sostegno di detto ricorso incidentale, lo accolse, dichiarando per l’effetto improcedibile quello principale, anche in considerazione della circostanza che la Siciliana Pasti si era comunque collocata terza in graduatoria dopo certa impresa Nicol My Chef, la quale, anche a seguito dell’ipotetica esclusione dell’ATI tra le cooperative appellate, sarebbe divenuta aggiudicataria.

Con specifico riguardo all’accoglimento del ricorso incidentale, il primo Giudice statuì che:

– in applicazione dell’art. 38, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163 del 2006, le dichiarazioni in ordine ai precedenti penali dovevano essere rese anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;

– quest’ultimo, al punto 5 (requisiti generali), prescriveva l’autocertificazione, ai sensi della vigente normativa ( D.P.R. n. 445/2000), in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 con riferimento sia al legale rappresentante sia agli altri soggetti che avessero ricoperto cariche sociali;

– nel paragrafo intitolato "Cause di esclusione" (pagg. 7 e 8), la normativa di gara indicava, come causa escludente, la mancata presentazione delle dichiarazioni o delle attestazioni prescritte;

– nel caso di specie, risultava che nessuna dichiarazione era stata resa dalla Siciliana Pasti con riguardo a un legale rappresentante cessato nel triennio di riferimento e deceduto;

– in effetti, nella domanda di partecipazione della Siciliana Pasti si era dichiarato: "che i soci e/o gli amministratori non sono soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e che nell’ultimo triennio è cessato dalla carica di Legale Rappresentante il Sig. O.I., a causa del decesso avvenuto in data 26/01/08 come da certificato allegato".

5. – L’appello della Siciliana Pasti, sul punto dell’accoglimento in primo grado del ricorso incidentale, è affidato ai seguenti mezzi di gravame:

I) il riferito tenore della dichiarazione non era in contrasto con le prescrizioni di gara, essendosi espressamente segnalata la peculiare situazione del signor O.I.;

II) l’interpretazione del T.A.R. è viziata da un eccessivo formalismo, avendo il Tribunale dato rilievo a una difformità non rilevante ai fini della partecipazione, anche in considerazione della prova, offerta in giudizio attraverso la produzione di un certificato penale, dell’assenza di cause ostative relative all’amministratore non dichiarato.

6. – I motivi di appello sono infondati. Ed invero, a una lettura obiettiva della dichiarazione resa dall’appellante secondo il senso fatto palese dalle parole utilizzate, deve escludersi che essa possa essere riferita anche all’amministratore deceduto: come condivisibilmente osservato dal T.A.R., il nome di questi è stato menzionato e si è pure dato atto del decesso, ma a parte ciò non si rinviene una chiara attestazione circa l’assenza di eventuali pregiudizi di ordine penale. Né vale tacciare di eccessivo rigore formale l’argomentare decisorio del primo Giudice: a ben vedere il senso complessivo delle dichiarazioni, da rendere ai fini della partecipazione alle gare, è proprio quello di evitare, facendo leva sull’autoresponsabilità dei concorrenti, che la stazione appaltante debba impegnarsi nella verifica di quanto allegato dalle imprese concorrenti, con conseguente allungamento e aggravamento delle procedure di evidenza pubblica in ispregio del principio di celerità.

Il formalismo dichiarativo dunque sussiste, ma esso non è inutile né eccessivo.

Muovendo da tale prospettiva nemmeno rileva che, nello specifico, non esistessero, come accertato ex post, condizioni ostative alla partecipazione della Siciliana Pasti anche con riferimento all’amministratore deceduto; difatti, stante l’evidenziato finalismo delle dichiarazioni, l’eventuale carenza dei documenti di partecipazione non può essere superata attraverso la successiva dimostrazione in giudizio dell’inesistenza delle predette condizioni. Non è, insomma, decisivo stabilire se la Siciliana Pasti possedesse i requisiti di partecipazione anche in relazione al signor O.I., ma se tale situazione di regolarità fosse stata correttamente dichiarata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della normativa di gara.

Non vale, infine, invocare in materia il dovere di soccorso di cui all’art. 46 del citato decreto, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati: è del tutto evidente che un’ipotetica estensione dei poteri di integrazione spettanti alla stazione appaltante anche all’oggetto delle autocertificazioni, oltre a inficiare radicalmente la ratio sottesa al citato art. 38, finirebbe per riverberarsi, vulnerandolo, sul principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L’invito a completare o a fornire chiarimenti può investire unicamente dichiarazioni che siano state rese, ancorché non in modo pianamente intelligibile, con correlativa assunzione della responsabilità autodichiarativa; ben diverso è però il caso che occupa il Collegio in cui la dichiarazione controversa è stata del tutto omessa.

Invocare, in siffatto contesto di carenza dichiarativa, la giurisprudenza formatasi sul falso innocuo è poi del tutto inconferente.

Nel resto, la decisione del T.A.R. si presenta immune dalle censure contro di essa rivolte giacché perfettamente allineata alla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui l’onere dichiarativo, con riguardo agli amministratori cessati, quand’anche deceduti, deve essere assolto dagli amministratori in carica all’epoca della partecipazione alla gara (v. C.G.A. 16 settembre 2008, n. 757, richiamata dal T.A.R.).

7. – La sentenza impugnata merita, dunque, conferma nella parte relativa all’accoglimento del ricorso incidentale e, in via consequenziale, va altresì confermata la declaratoria di improcedibilità di quello principale. Di qui la preclusione dell’esame dei motivi di quest’impugnativa riproposti, in via devolutiva, con l’appello.

8. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione di rito e di merito, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente sentenza.

9. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza nei rapporti tra la Siciliana Pasti e le cooperative appellate; nulla per le spese processuali del Comune di Petrosino, non essendosi quest’ultimo costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di ciascuna controparte costituita, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00); nulla per le spese processuali del Comune di Petrosino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 21887 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello cautelare, presentato nell’interesse di G. P., contro il provvedimento con cui il G.u.p. non aveva accolto la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per incompatibilità con il regime detentivo, a causa della sindrome depressiva endoreattiva grave da cui era affetto.

Il Tribunale, dopo avere disposto una consulenza medico-legale, ha ritenuto idonea e proporzionata la misura carceraria, in presenza di un elevato pericolo di recidiva, considerando che il disturbo depressivo diagnosticato dal consulente potesse essere adeguatamente curato all’interno dei Centri clinici dell’Amministrazione Penitenziaria, e a questi fini ha disposto la trasmissione della relazione medico-legale alla direzione della Casa circondariale e al Ministero della giustizia.

2. – Il G., tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’ordinanza per avere travisato il senso della stessa consulenza medica, che aveva comunque riconosciuto l’incompatibilità con il regime di detenzione, in considerazione della gravita della patologia riscontrata, dimostrata dalla sensibile perdita di peso dal momento di ingresso in carcere.

Con una successiva memoria i difensori hanno evidenziato come il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni della consulenza, che imponeva, da un lato, la necessità che il G. fosse assistito in adeguate strutture psichiatriche nel circuito penitenziario, dall’altro, che fossero favoriti i contatti con i familiari, ma abbia rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria la gestione della malattia, con il risultato che l’imputato è stato trasferito in carceri lontani dal luogo di residenza dei parenti e privi delle necessarie strutture di assistenza.

3. – Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, aderendo alle conclusioni della perizia medico-legale, ha riconosciuto l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con lo stato detentivo, tuttavia non ha disposto la sostituzione della misura cautelare custodiale con quella degli arresti domiciliari perchè, da un lato, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando l’elevatissimo pericolo che l’imputato possa rendersi nuovamente responsabile di delitti della stessa specie, dall’altro, ha rilevato la concreta possibilità, evidenziata dallo stesso perito, che il detenuto potesse essere curato presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.

In questo modo, il Tribunale ha fatto una corretta applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4-ter, che in simili casi impone la misura degli arresti domiciliari solo in presenza di situazioni che possano determinare un pregiudizio per la salute dell’imputato (o per quella degli altri detenuti).

4. – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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