Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 22156 Diritti politici e civili

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o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.G. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il decreto della Corte di appello del 29.5.2009 con il quale è stata dichiarata "inammissibile per indeterminatezza" la loro domanda di equa riparazione presentata ai sensi della L. n. 89 del 2001, in riferimento alla durata irragionevole di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio il 23.5.2001 e definito con sentenza del 28.11.2008.

Ha osservato lai Corte di merito che gli attori, nel ricorso, non avevano fatto "alcun cenno al danno che, in concreto" avrebbero potuto subire a causa della violazione del termine ragionevole e che il danno ex lege n. 89 del 2001 non è "in re ipsa".

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese, limitandosi a chiedere di poter partecipare alla discussione.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con l’unica censura i ricorrenti denunciano violazione di legge lamentando che la Corte del merito non abbia ritenuto sussistente il danno patrimoniale da essi lamentato.

Il ricorso è fondato perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge interna – oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel quadro della istanza internazionale) – è imposta dall’esigenza di adottare un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell’art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell’art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale" (Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004).

Dal decreto impugnato non risultano "circostanze particolari che facciano positivamente escludere" che i ricorrenti abbiano subito il danno lamentato.

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente nella misura di Euro 3.250,00. Ciò tenuto conto della durata irragionevole del giudizio presupposto, pari a circa 4 anni (a fronte di quella ragionevole di tre anni per un grado di giudizio), in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 846,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 403 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferisce di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità "buoni esiti di emicolectomia dx per K del colon". Riferisce, altresì, che il Comitato di verifica per le cause di servizio con deliberazione 12 ottobre 2007, n. 8427/2006, aveva espresso al riguardo il seguente parere negativo: "in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso il decreto 6 marzo 2008, n. 739, con il quale il Capo del Dipartimento del vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, richiamando il predetto parere, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.

Ha dedotto al riguardo le censure di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, per illogicità, per contraddittorietà, per carenza di motivazione e per violazione dei criteri di discrezionalità tecnica in quanto il predetto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio era in contrasto con gli atti del procedimento (tra cui la relazione del Comandante provinciale dei V. del F. di Chieti) ed era disancorato da qualunque criterio medico legale.

Conclusivamente, ha chiesto al Collegio di dichiarare ed accertare la dipendenza dell’infermità in parola da causa di servizio e di condannare l’Amministrazione intimata a corrispondere il dovuto trattamento economico.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, il ricorrente ha esteso l’impugnativa nei confronti del provvedimento 22 settembre 2010, n. 18507, del Dirigente dell’Ufficio trattamento economico del predetto Dipartimento di rigetto della richiesta del beneficio economico previsto dall’art 1 della L. 15 luglio 1950, n. 539 (aumento dello stipendio del 1,25%), motivato con riferimento alla considerazione che l’infermità in questione non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 maggio 2011.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza produrre documenti o scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente, affetto dall’infermità "buoni esiti di emicolectomia dx per K del colon", impugna i provvedimenti, indicati in epigrafe, con i quali sono state respinte le domande da lui presentate volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di tale infermità da causa di servizio, l’equo indennizzo ed beneficio economico previsto dall’art 1 della L. 15 luglio 1950, n. 539 (aumento dello stipendio del 1,25%).

Il primo degli atti impugnati ha escluso il predetto riconoscimento in ragione della seguente considerazione evidenziata dal Comitato di verifica per le cause di servizio: "in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico; quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Il secondo degli atti impugnati ha negato il richiesto beneficio in quanto l’infermità predetta non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Con il ricorso l’istante, nel dedurre le censure di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, per illogicità, per contraddittorietà, per carenza di motivazione e per violazione dei criteri di discrezionalità tecnica, deduce nella sostanza che il predetto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non aveva adeguatamente considerato la relazione del Comandante provinciale dei V. del F. di Chieti ed era disancorato da qualunque criterio medico legale. Chiede, inoltre, che venga dichiarata ed accertata la dipendenza dell’infermità in parola da causa di servizio e che l’Amministrazione intimata venga condannata a corrispondere il dovuto trattamento economico.

Tale ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato.

Va al riguardo premesso che – come è oggi previsto dagli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è oggi riservato esclusivamente al predetto Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione".

Tali giudizi, come sembra evidente, sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, deve intendersi limitato – in applicazione dei principi di rilevanza comunitaria della effettività della tutela e del giusto procedimento amministrativo e considerando l’evoluzione imposta, anche in sede comunitaria, al controllo giurisdizionale della cosiddetta discrezionalità tecnica – ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Si tratta quindi di un limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale adire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre; ma l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 922, e 14 aprile 2010, n. 2099, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5871, sez. I, 28 aprile 2010, n. 3185, e sez. III, 1° giugno 2011, n. 3329); né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti o superati da eventuali certificazioni mediche di parte (Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Ciò posto, va evidenziato che nel caso in esame non si ravvisano vizi di questo genere, perché la motivazione del parere del Comitato di verifica, benché relativamente sintetica, appare dettagliata e precisa quanto basta per consentire il sindacato giurisdizionale. Vi si afferma, infatti, che, con riferimento alla genesi ed alle cause di tale infermità, nessuna delle cause possibili può ricollegarsi con certezza all’attività di servizio dell’interessato, non risultando nei precedenti di servizio dell’interessato, analiticamente presi in considerazione, "fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica"

La motivazione così sintetizzata, oltre che sufficiente (quale requisito formale del provvedimento), appare altresì conforme, allo stato degli atti, alle comuni conoscenze ed esperienze in materia di malattie neoplastiche ed ai canoni della disciplina nella fattispecie applicabile (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 977), sicché non si ravvisano vizi neppure sotto questo profilo.

Né questo giudice ritiene di dover ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio, in quanto nel processo amministrativo il ricorso a tale strumento di ausilio del giudice nel sindacato di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica è possibile solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale su detti atti e, quindi, solo se ed in quanto il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento (Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-07-2011, n. 28416 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.V., ritenuto responsabile di due episodi di ragion fattasi e lesioni volontarie in danno del fratello e della madre, ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 29 aprile 2010, che in parziale riforma di quella di primo grado, derubricata l’estorsione contestata nel capo a) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ribadiva l’affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, rideterminando la pena complessiva in misura inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado, ma partendo da pena base di gran lunga maggiore, applicando per i reati satelliti frazioni di pena a loro volta maggiori di quelle quantificate dal primo giudice.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata perchè pronunciata in violazione del divieto di reformatio in pejus.

Osserva infatti che il primo giudice, partendo dalla pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione per il capo a), che contemplava originariamente un’estorsione, aveva aggiunto un mese per ciascuno degli altri reati.

La sentenza impugnata, derubricato il capo a), ha ritenuto più grave il capo d) – lesioni aggravate – e quantificata perciò la base in anni uno.

Per ciascuno degli altri tre episodi criminosi ha ritenuto poi di irrogare mesi quattro di reclusione.

Il ricorso è fondato.

La corte territoriale, una volta derubricata in ragion fattasi l’estorsione contestata al capo a) della rubrica, ha ritenuto reato più grave le lesioni aggravate contestate al capo d), determinando la pena base in quella di un anno di reclusione, ma le frazioni di pena per i reati satelliti sono state determinate inammissibilmente in misura ben maggiore di quella quantificata in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in pejus, come dedotto dal ricorrente (Cfr. S.U. 27 settembre 2005 n. 40910 – Rv 232066).

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà a rideterminare la pena, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite su citata.

P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame in punto di pena.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28426

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Svolgimento del processo

La Cooperativa Lem Labor a r.l., premesso che solo nell’ottobre del 1995 il Comune di Pozzuoli aveva provveduto al pagamento del saldo dovutole in corrispettivo dell’esecuzione di opere idrauliche commissionatele nel 1981 ed ultimate l’anno successivo, con citazione notificata il 16.9.98, convenne in giudizio l’ente territoriale per sentirlo condannare al pagamento degli interessi moratori, da calcolarsi ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato generate dei LL.PP. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2.12.03, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dal Comune, respinse la domanda.

L’appello proposto dalla Cooperativa contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’Appello di Napoli che, con sentenza del 20.3.06, ha condannato il Comune di Pozzuoli a pagare all’appellante, per il titolo dedotto in giudizio, la somma di Euro 71.143,33, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda.

La Corte territoriale, per quanto nella presente sede interessa, ha rilevato che, poichè a norma della L. n. 741 del 1981, art. 4 "l’importo degli interessi dovuti all’appaltatore per ritardato pagamento …viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, a conto o a saldo immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve", il termine di decorrenza della prescrizione del diritto azionato dalla Lem Labor andava individuato non già – come ritenuto dal primo giudice – nella data di ultimazione dei lavori, ma in quella del 23.3.95, in cui la Giunta municipale aveva adottato la delibera di approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione della somma dovuta a saldo, solo a seguito della quale il credito per sorte capitale dell’appaltatrice era divenuto certo, liquido ed esigibile; ha pertanto concluso che alla data di notifica della citazione il diritto non era ancora estinto.

Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad unico motivo, cui la Cooperativa Lem Labor ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla cooperativa Lem Labor sul presupposto che il Comune di Pozzuoli avrebbe censurato solo una delle due autonome rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, mentre non avrebbe rivolto alcuna critica all’ulteriore argomento in base al quale il giudice d’appello ha ritenuto non prescritto il diritto controverso in giudizio, costituito dal rilievo che la L. n. 741 del 1981, art. 5, consente all’impresa appaltatrice di differire l’attivazione della domanda giudiziaria inerente le pretese collegate all’appalto alla comunicazione dell’approvazione degli atti di collaudo.

La Corte territoriale si è infatti limitata ad osservare che l’art. 5 citato contiene una disposizione chiaramente riguardante la proponibilità della domanda: ha dunque esaminato la norma all’esclusivo fine di respingere l’eccezione di decadenza dall’azione sollevata dall’ente territoriale ai sensi dell’art. 46 del capitolato generale d’appalto, ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame.

E’ del resto del tutto evidente che la facoltà per la parte di agire in giudizio senza necessità di osservanza di precisi termini decadenziali non esclude che il diritto fatto valere si sia nel frattempo prescritto.

2) Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Pozzuoli denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, della L. n. 741 del 1981, art. 4 e dell’art. 2946 c.c..

Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente richiamato la cit.

L. n. 741 del 1981, art. 4, che, prevedendo il diritto dell’appaltatore ad ottenere la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve, opera sul piano della decadenza e non su quello della prescrizione; sostiene, in conseguenza, che, nonostante l’obbligo posto dalla norma a carico dell’Amministrazione, anche tale diritto, al pari di ogni altra pretesa patrimoniale, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data in cui doveva essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Osserva, ancora, che i presupposti necessari e sufficienti perchè il diritto in questione venga ad esistenza sono fissati, in maniera compiuta, dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, secondo il quale, se l’emissione del titolo di pagamento del saldo non viene effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali da giorno successivo alla scadenza di tale termine e, ove l’emissione del titolo ritardi ancora per oltre 60 giorni, ha diritto dal giorno successivo al pagamento degli interessi moratori, computati a norma del precedente art. 35, comma 1.

Deduce, infine, che in mancanza di controversie o di contestazioni, non sussisteva alcun ostacolo all’esercizio del diritto della Lem Labor, che avrebbe dovuto essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione, a prescindere dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Già nel regime antecedente all’entrata in vigore della L. n. 741 del 1981, questa Corte aveva affermato che, benchè a norma dell’art. 44 del capitolato generale approvato col D.P.R. n. 1063 del 1962, l’appaltatore potesse agire per far valere il suo diritto al saldo finale solo dopo che l’amministrazione avesse deliberato, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 109, sull’approvazione del collaudo, la mancata emissione di tale provvedimento entro un congruo periodo di tempo (da valutare caso per caso, tenuto conto della natura del rapporto, dell’economia generale del contratto e dei reciproci interessi delle parti), denunciando di per sè il rifiuto dell’amministrazione ed il suo inadempimento, legittimava l’appaltatore a far valere i suoi diritti in via giudiziaria, realizzandosi in tal modo le condizioni perchè, a norma dell’art. 2935 c.c., cominciasse a decorrere anche il termine di loro prescrizione, a nulla rilevando che il suo momento iniziale non fosse stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (Cass. nn. 5530/83, 132/09).

E’ poi intervenuta la L. n. 741 del 1981 (ritenuta applicabile al contratto dedotto in giudizio con statuizione non impugnata dalle parti e perciò coperta da giudicato interno), dettata dal legislatore con espresse finalità accelerazione, che, all’art. 5, (successivamente abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231) ha dettato precisi termini per il collaudo delle opere appaltate ed ultimate, decorsi i quali l’appaltatore può agire in giudizio per le pretese nascenti dal contratto anche se il collaudo non è stato ancora approvato e non è stato ancora emesso il relativo certificato.

A sua volta, il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, stabilisce che, se l’emissione del titolo di pagamento del saldo non viene effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza di tale termine e, ove l’emissione del titolo ritardi ancora per oltre 90 giorni (ridotti a 60 dalla L. n. 731 del 1981, art. 4), ha diritto dal giorno successivo al pagamento degli interessi moratori, computati a norma del precedente art. 35, comma 1.

Ne consegue che la mancata emissione del certificato di collaudo (o, come nel caso in esame, di regolare esecuzione dei lavori) non preclude la possibilità per l’appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi e perciò non sospende il decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 1043/99).

Il quadro normativo così delineato non è inciso dal disposto della citata L. n. 731 del 1984, art. 4, che si limita a riconoscere all’appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, ma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non può essere interpretato nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale (Cass. n. 15698/011).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte può decidere nel merito.

Pertanto, rilevato che alla data di notifica della citazione (16.9.98) il diritto della Lem Labor alla corresponsione degli interessi moratori (decorrenti al più tardi dalla fine del 1983/inizi 1984) era ampiamente prescritto, l’appello proposto dalla cooperativa avverso la sentenza di primo grado deve essere respinto.

Appare tuttavia giustificato, tenuto conto del ritardo con il quale il Comune di Pozzuoli ha provveduto al pagamento della rata di saldo finale, dichiarare intermente compensate fra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla Cooperativa Lem Labor s.r.l. avverso la sentenza di primo grado; dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei tre gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.