Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6679 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4 luglio 2001 il Tribunale di Palermo, considerato che l’attore aveva già ricevuto in sede stragiudiziale L. 47.000.000, rigettava la domanda proposta da R.D., che aveva chiesto la condanna di M.G. e della Polaris Assicurazioni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni S.p.A.) al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti ad un sinistro stradale.

Con sentenza in data 12 luglio – 29 settembre 2005 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva la domanda in misura ritenuta inadeguata.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: correttamente il primo giudice aveva determinato il danno patrimoniale sulla scorta del mod. 101 prodotto; l’appellante non aveva provato che il reddito di bracciante agricolo dichiarato derivasse da condizioni di lavoro precarie o saltuarie; il R. non aveva provato neppure di avere sostenuto spese mediche in misura superiore a quella liquidata dal Tribunale.

Avverso la suddetta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Milano e il M. non hanno espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

L’unico motivo lamenta vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto il profilo dell’omesso esame di documenti prodotti.

La censura è inammissibile poichè implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito e inibite al giudice di legittimità. L’omesso esame di documenti, nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e di cui peraltro non è stata dimostrata la decisività, non può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 16-12-2010) 25-02-2011, n. 7537 Contabilità dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza 19.12.2006 del Tribunale monocratico di Patti, che aveva affermato la responsabilità penale di P. G.E. in ordine ai reati di cui all’art. 483 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2, in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 76 e 46, e all’art. 640 c.p., comma 2, in danno della A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina; per avere autocertificato, con dichiarazione falsa resa all’impiegato addetto all’ufficio ticket dell’ospedale di Patti, di percepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva, così procurandosi l’ingiusto profitto costituito dal risparmio sulla quota di partecipazione alla spesa con correlato danno per l’ente pubblico – in (OMISSIS); e, riconosciute circostanze generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto di truffa, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale ne ha chiesto l’annullamento articolando due doglianze.

In particolare ha prospettato:

2.1. che la falsa attestazione in addebito, non essendo contenuta in un atto pubblico, non sarebbe idonea ad integrare il contestato reato di cui all’art. 483 c.p..

La falsità configurabile sarebbe, invece, quella di falso ideologico in scrittura privata e ciò perchè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà soltanto se ad essa è allegato un valido documento di identità. Opinando diversamente si resterebbe esposti al serio pericolo che il dichiarante possa indicare false generalità, spacciandosi per altri;

2.2. che la falsità contestata non sarebbe altresì idonea ad integrare l’elemento degli "artifici e raggiri", proprio del reato di truffa, perchè il mero mendacio acquista tale idoneità soltanto a condizione che inerisca ad un attestato o documento avente carattere fidefacente. Il carattere fidefacente mancherebbe in relazione ad un’autocertificazione alla quale non è allegato alcun documento di riconoscimento e sarebbe stato necessario, pertanto, un quid pluris per integrare l’elemento degli artifici e raggiri.

3. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda sezione penale, la quale, all’udienza del 21 ottobre 2010 (con ordinanza depositata il successivo 29 ottobre), ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale riferito alla assorbente questione della qualificazione giuridica della condotta consistente nel rendere una falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito indicate in quelle di legge, allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.

La Sezione rimettente ha evidenziato, in proposito, che alcune decisioni di questa Corte (Sez. 2: n. 24817 del 25/02/2009, dep. 16/06/2009, Molonia; n. 32849 del 26/06/2007, dep. 13/08/2007, Mannarà) qualificano la condotta sopra descritta in termini di truffa aggravata in danno di ente pubblico e non già come reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici, muovendo da quanto statuito dalle Sezioni Unite – con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carchivi – circa i rapporti tra le fattispecie criminose di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p..

Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p., a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale, e dai principi affermati si evincerebbe che il reato di cui all’art. 316 ter ricorre quando l’erogazione del contributo non presupponga l’effettivo accertamento, da parte dell’erogatore, dei presupposti necessari per la concessione del contributo richiesto.

L’oggetto dell’attività dell’autore è costituito dal conseguimento, secondo quanto recita la norma, di "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate".

Esula, invece, dalla previsione normativa dell’art. 316 ter c.p., il caso in cui non ricorra la percezione di una pubblica sovvenzione ma la esenzione dalla corresponsione di una somma. Il concetto di contributo o di finanziamento o di mutuo agevolato non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato, che si concretizza nell’attribuzione pecuniaria giustificata dall’attuazione di un interesse pubblico e che si correla, nella commissione del reato di cui all’art. 316 ter, al danno patrimoniale dell’ente, identificabile esclusivamente con il danno emergente sorto al momento dell’elargizione del denaro.

La Seconda sezione ha quindi dato atto di un diverso ed opposto orientamento, secondo il quale la condotta di cui si discute non integra il reato di truffa, bensì quello di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici, restando in esso assorbito il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, e ciò anche nel caso in cui, dato il livello quantitativo dell’indebita percezione, il fatto integri una mera violazione amministrativa.

Anche questo secondo orientamento fa richiamo alla già citata sentenza Carchivi delle Sezioni Unite, ma valorizza quel passo della decisione in cui si afferma che nella nozione di "erogazioni pubbliche" rientrano pure quelle di natura assistenziale. Trae dunque la conseguenza che nel concetto di erogazione rientra non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo ma altresì l’esenzione dal pagamento di una somma dovuta a enti pubblici, perchè anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio, che è posto a carico della comunità.

La Sezione rimettente cita, in proposito, alcune decisioni che esplicitamente interpretano il concetto di erogazione di cui all’art. 316 ter come comprensivo "sia di somme versate dall’ente pubblico, sia di somme non richieste o richieste in misura minore per servizi resi da detto ente" (Sez. 5, n. 39340 del 9/07/2009, dep. 9/10/2009, Nicchi; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, dep. 05/08/2009, Arcidiacono; Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, dep. 18/07/2007, P.M. in proc. Piga).

4. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione

1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite è la seguente: "quale sia la corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria". 2. Sul punto si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

2.1 Alcune decisioni hanno affermato che la condotta dianzi descritta, connotata, com’è, dall’artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto, deve essere qualificata in termini di truffa, ex art. 640 c.p., comma 2. Si è sostanzialmente di fronte ad una falsificazione della realtà, consistente nella dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l’esenzione, e questo è un dato di fatto che da corpo all’elemento degli artifici e dei raggiri richiesto dalla fattispecie criminosa come sopra individuata.

La condotta medesima non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 316 ter c.p., anche perchè l’elemento dell’esenzione da un pagamento resta estraneo alla nozione di "contributo, finanziamento o mutuo agevolato", elementi questi ricompresi tutti nella generica accezione di "sovvenzione" (vedi Sez. 2, n. 32849 del 26/06/2007, dep. 13/08/2007, Mannarà; Sez, 5, n. 38478 del 09/07/2008, dep. 14/10/2008, Nicotera, Sez. 2, n. 24817 del 25/02/2009, dep. 16/06/2009, Molonia).

L’orientamento in esame risulta organicamente delineato, da ultimo, nella sentenza della Sez. 2, n. 32578 del 27/04/2010, dep. 01/09/2010, Di Costanze che – a fronte di una pronunzia di condanna ai sensi dell’art. 483 c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in un contesto fattuale di mero mendacio riferito alle condizioni di reddito e finalizzato ad ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario – ha rigettato la tesi difensiva della riqualificazione ai sensi dell’art. 316 ter, evidenziando che:

– la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., ha carattere residuale rispetto a quella della truffa, con la quale non è in rapporto di specialità e può con essa concorrere, ove della stessa siano integrati i presupposti (se, ad esempio, le falsità e le omissioni si risolvano in un’artificiosa rappresentazione della realtà capace di indurre in errore);

– la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 95 del 2004, ha escluso la sovrapponibilità delle condotte individuate dall’art. 316 ter c.p., con quelle integranti il reato di truffa;

– le Sezioni Unite penali – con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carenivi – hanno precisato che l’ambito di applicazione dell’art. 316 ter si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale, aggiungendo come l’erogazione delle pubbliche sovvenzioni possa non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore nella misura in cui può legarsi, almeno in vìa provvisoria, all’esistenza della formale dichiarazione del richiedente;

– il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, di cui alla enunciazione della fattispecie incriminatrice posta dall’art. 316 ter, non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento, ma va ricompreso nella generica accezione di "sovvenzione", ossia di aiuto economico concesso sotto forma di elargizione o prestito agevolato.

2.2 In senso contrario si esprimono altre pronunzie, secondo le quali la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata in ragione dell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore realizzata attraverso la messa in atto di artifici o raggiri.

Nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, indicate dall’art. 316 ter c.p., rientrano anche quelle concernenti l’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie. Nel concetto di erogazione deve ritenersi compreso, infatti, non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo, ma pure l’esenzione dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perchè anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio che viene posto a carico della comunità (così Cass.: Sez. 5, n. 41383 del 17/09/2008, dep. 06/11/2008, Capalbo; Sez. 6, 21/10/2010, dep. 22/11/2010, Gelsi).

3. Appare utile ricordare che – sempre sulla premessa che nel termine "erogazioni", che si rinviene nell’art. 316 ter c.p., rientrano non solo le somme versare dall’ente pubblico, ma anche le somme non richieste o richieste in misura minore per servizi resi dal predetto ente – sono state inquadrate nell’ambito applicativo dell’art. 316 ter c.p., le condotte del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito al fine di ottenere:

– un canone agevolato per la locazione di alloggio appartenente all’Amministrazione provinciale (Sez. 5, n. 39340 del 09/07/2009, dep. 09/10/2009, Nicchi);

– un abbonamento mensile, con tariffa agevolata, al servizio municipale di trasporto pubblico (Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, dep. 05/08/2009, Arcidiacono).

4. Le Sezioni Unite – con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carchivi – hanno risolto un duplice contrasto relativo sia alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale o previdenziale alle previsioni degli artt. 316 ter e 640 bis c.p., (a seconda il diverso conformarsi delle singole fattispecie) sia alle differenze tra gli elementi costitutivi di tali delitti.

Nella citata decisione – quanto ai rapporti tra il reato di truffa aggravata e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici – le Sezioni Unite hanno posto anzitutto in rilievo che l’art. 640 bis c.p., "prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in rapporto di specialità con la circostanza aggravante di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (così già Sez. Unite, 26/06/2002, Fedi).

Infatti, se si raffrontano le due norme, risulta immediatamente evidente come sia concentrico l’ambito di applicazione delle circostanze aggravanti da esse previste. La circostanza prevista dall’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, si applica a qualsiasi truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. La circostanza prevista dall’art. 640 bis c.p., si applica solo quando la truffa abbia comportato l’indebita erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

Hanno quindi osservato – in congruenza con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 95 del 2004 – che l’introduzione nel codice penale dell’art. 316 ter ha risposto all’intento di estendere la punibilità a condotte "decettive" (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell’ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Con questa premessa hanno condotto il problema a una secca alternativa: o la riduzione dell’ambito di applicazione dell’art. 316 ter in termini di radicale marginalità o la riduzione sostanziosa dell’ambito di applicazione della fattispecie di truffa.

Rispetto alla delineata alternativa, che riassumeva il contrasto giurisprudenziale allora esistente, le Sezioni Unite hanno optato per la soluzione di tenere fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa e di ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 316 ter le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore, con la conseguente compressione dell’art. 316 ter a situazioni del tutto marginali, "come quello del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale".

Una falsa rappresentazione della realtà in capo all’erogatore può dipendere, oltre che dalle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto, sicchè l’accertamento dell’esistenza di una induzione in errore, quale elemento costitutivo del reato di truffa, ovvero la sua mancanza in favore dell’applicabilità dell’art. 316 ter, è questione di fatto riservata al giudice del merito.

5. La Corte Costituzionale – con la citata ordinanza n. 95 del 2004 – ha affermato, come dato inequivoco, il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316 ter rispetto all’art. 640 bis c.p., chiarendo che, alla luce del dato normativo e della ratio legis, l’art. 316 ter assicura una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall’art. 640 bis, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento – per difetto – del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rinviato all’ordinario compito interpretativo del giudice l’accertamento, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie dell’art. 316 ter integri anche la figura descritta dall’art. 640 bis, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest’ultima.

6. A fronte del quadro interpretativo dianzi delineato, queste Sezioni Unite ritengono che debba essere affermato il principio secondo il quale:

"L’art. 316 ter c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente".

Rileva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte, in relazione al reato di truffa, ha gradualmente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso.

Le Sezioni Unite, già con la sentenza 24/01/1996, Panigoni, ebbero ad evidenziare la rilevanza della questione "se il concetto di artifizi e raggiri sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che, senza particolari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l’errore nel soggetto passivo":

questione – avvertivano le Sezioni Unite – senz’altro seria, "potendosi ritenere che la menzogna pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri".

A fronte di tale avvertimento, poi, sempre le Sezioni Unite – con la sentenza n. 16568 del 2007, Carchivi – hanno statuito che "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316 ter – e non a quella di truffa – le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto".

Questo principio va ribadito ed alla stregua di esso la truffa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto "circuito" nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi.

La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, deve formare oggetto (come segnalato dalla Corte Costituzionale) di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.

Significazioni in tal senso possono trarsi, del resto, dalla stessa collocazione topografica dell’art. 316 ter c.p., e dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma, chiaramente evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata.

7. Il principio dianzi enunciato va poi specificato nel senso che:

"Integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità".

La nozione di "contributo" va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro.

Appare utile rilevare, in proposito, che l’art. 316 ter è stato inserito nel codice penale dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e nessun argomento contrario all’inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle previsioni dello stesso art. 316 ter potrebbe trarsi dalla locuzione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo", che pure nella normativa comunitaria viene formulata con termini del tutto generici e privi di uno specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni in danaro e non anche ad agevolazioni ed ausili economici di qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.

Deve considerarsi, poi, che – mentre la norma peculiare posta dall’art. 316 bis c.p., è rivolta specificamente a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati – l’art. 316 ter, sanziona la percezione di per sè indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali, e ciò può ritenersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di ricondurre nell’ambito di quest’ultima fattispecie anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.

8. Esaminato secondo l’impostazione dianzi delineata, il caso che ci occupa appare caratterizzato dalla inesistenza di quella "induzione in errore", che integra elemento costitutivo del reato di truffa.

La vicenda, invero, nei suoi elementi fattuali, non è integrata dall’esistenza di un attestato o di un certificato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in relazione al reddito, rilasciato dall’azienda USL in seguito alla compilazione di un’autocertificazione del beneficiario, ma l’assistito ha apposto la propria firma in calce ad un timbro impresso sul retro dell’impegnativa di prescrizione (riferita ad accertamenti specialistici) recante la dichiarazione "Sono licenziato e disoccupato. Il mio nucleo familiare non supera il reddito previsto per l’esenzione". In base a ciò solo la struttura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero.

Nella Regione Siciliana soltanto con la L.R. 31 maggio 2004, n. 9 (attuata con decreto assessoriale n. 3665 del 18.6.2004 ed ulteriormente integrata nel novembre del 2007) è stata introdotta una disciplina delle esenzioni del ticket sanitario, secondo la quale, per essere esentati dal pagamento, è necessario munirsi del certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ottenibile presso i CAF o CAAF previa compilazione, da parte dell’utente, di una dichiarazione sostitutiva unica D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex artt. 38, 46 e 47, avente validità di 12 mesi dalla data di rilascio.

Tale normativa non era vigente all’epoca dei fatti per i quali si procede (agosto 2002) e – tenendosi comunque presente che nel concetto di "induzione in errore" non può essere assorbito quello di "falsa rappresentazione" – la esenzione del ticket venne ammessa quale conseguenza automatica della formale dichiarazione del richiedente (questo regime è stato successivamente emendato in senso restrittivo proprio a cagione del rilevante numero di abusi che ad esso si riconnettevano).

Per la relazione di residuante e sussidiarietà rispetto alla ipotesi di truffa (già evidenziata dianzi), dunque, trova applicazione la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p..

9. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza Carchivi, hanno già dato risposta alla ulteriore questione dei rapporti della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., con i reati di falso ed in proposito hanno concluso che il reato di cui all’art. 316 ter assorbe quello di falso previsto dall’art. 483, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione.

Le Sezioni semplici si sono conformate a tale orientamento ed hanno ribadito che il concorrente reato di cui all’art. 483 c.p., resta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter, dal momento che tale ultimo delitto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso, e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione dell’art. 316 ter, comma 2, non superandosi i livelli quantitativi dell’indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e quello di rilevanza penale (vedi Cass.: Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, dep. 18/07/2007, P.M. in proc. Piga; Sez. 5, n. 41383 del 17/09/2008, dep. 06/11/2008, Capalbo; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, dep. 5/08/2009, Arcidiacono; Sez. 6, 21/10/2010, dep. 22/11/2010, Gelsi).

10. Nel quadro giurisprudenziale come sopra delineato ritiene questo Collegio di dovere ribadire i principi secondo i quali:

a) "Il reato di cui all’art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione".

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico.

Nè può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice. b) "L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p., si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter".

Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato.

11. Nella vicenda in esame, in conclusione, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo dell’art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

Vanno revocate, quindi, le statuizioni civili e, per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Messina.
P.Q.M.

Qualificati i fatti come fattispecie ex art. 316 ter c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Messina per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 316 ter, comma 2.

Revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 09-03-2011, n. 69 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.La ricorrente espone:

– di essere proprietaria della p. f. n. 492/1 e delle pp. ed. nn. 130 e 131 in località Villamontagna; particelle site a fregio del tratto finale della strada che sale da Tavernaro e si immette nella piazza di Villamontagna;

– che la destinazione d’uso urbanistica delle particelle suddette, riferita al PRG vigente prima della adozione della variante impugnata, è descritta all’art. 38 delle NTA: B3a -zone edificate di integrazione e di completamento, aventi altezza massima (Hm) di mt. 10,50 e If mc./mq. 1,75;

– che sull’area costituita dalle particelle suindicate è stata rilasciata una concessione edilizia relativa a due di tre palazzine, e che avverso la concessione edilizia assentita a D.C. pende un ricorso proposto da un privato confinante, in relazione a una pretesa di parziale inedificabilità per la presenza di una servitù di non edificazione, ricorso accolto da questo TRGA con la sentenza n. 100/09, appellata;

– che la variante 2008 al PRG di Trento, adottata con DCC n. 54/08, avente a oggetto "il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento", nell’eliminare la zona B3a prevede, per le particelle suddette, la destinazione d’uso urbanistica B2 -zone edificate di integrazione e di completamento, con Hm 9,50 e If mc. / mq. 1,45, con superficie permeabile pari a un 10% della superficie fondiaria (Sf);

– che l’Allegato n. 5 alle NTA, che riguarda anche la località Villamontagna, fornisce alcuni criteri per la progettazione. Nei criteri viene prescritto il rispetto di una altezza massima non superiore ai tre piani, ovvero ai 10 mt., e una lunghezza massima delle fronti degli edifici non superiore a 30 -40 metri, con eventuali maggiori altezze consentite solo per ragioni di natura bioclimatica ovvero per raggiungere elevate prestazioni energetiche;

– che avverso la DCC n. 54/08 D.C. ha presentato l’osservazione n. 54 del 19 agosto 2008 con la quale ha rilevato in sintesi che:

– le ragioni dell’eliminazione della zona B3a indicate nel paragrafo 4.1. della relazione illustrativa alla variante non sono specifiche e, per la loro genericità, non sono applicabili alla progettazione riferita alla p. f. 492/1 e alle pp. ed. 130 e 131;

– la variante 94, nel trasformare le aree B3 in B3a, aveva ridotto in modo significativo l’altezza massima da mt. 12,5 a mt. 10,5, e l’If da 2,50 a 1,75, in linea con il criterio indicato nell’Allegato 5;

– l’ulteriore riduzione dell’altezza massima, da mt. 10,50 a mt. 9,50, introdotta con la variante di riequilibrio del 2008, appare inadeguata in quanto l’altezza massima di mt. 9,50, imposta a edificazioni da costruire su terreno acclive, comporta o un piano seminterrato per tutto il perimetro del sedime o un terzo piano sottotetto con altezza media ponderale dei locali limitati dai muri esterni inferiore a ml. 2,20, con locali quindi non abitabili;

– appare infine penalizzante e non equo, rispetto ad altre aree, non consentire maggiori altezze, anche in deroga all’altezza massima prevista per le B2, per ragioni di natura bioclimatica. Di qui la richiesta di ripristino della destinazione urbanistica B3a, oppure la riclassificazione dell’area "de qua" a zona B2 "speciale", avente il medesimo If e Hm dell’attuale B3a; e la richiesta che tra i criteri di cui all’Allegato 5, relativamente all’area B2 -località Villamontagna -settore 2, sia inserito un inciso che consenta, per ragioni di natura bioclimatica, una maggiore altezza di mt. 0,50 rispetto all’altezza massima di ml. 10;

– che il Comune, nel controdedurre alla osservazione, ha ritenuto "di confermare la scelta operata in prima adozione per quanto concerne la soppressione della zona B3a e la conseguente trasformazione in zona B2 delle aree che avevano questa classificazione, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa e visto anche il contenuto della "valutazione tecnica" formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio" della PAT";

– che con la DCC n. 123/08, resa in sede di adozione definitiva della variante, è stata respinta l’osservazione n. 27, salvo l’accoglimento della modifica dell’Allegato n. 5, che consente eventuali maggiori altezze rispetto a quelle previste dal PRG "solo per ragioni di natura bioclimatica ovvero per raggiungere elevate prestazioni energetiche".

1.2.Avverso e per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati la ricorrente ha formulato un unico, articolato motivo, suddiviso in tre profili di censura (da A) a C)) e concernente violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.

1.3.- Si è costituita l’Amministrazione comunale, controdeducendo e concludendo per il rigetto del ricorso, poiché infondato.

1.4.Con memoria depositata in prossimità della udienza di discussione del ricorso nel merito la difesa della ricorrente ha indicato due temi di natura urbanistica che andrebbero risolti dal TRGA mediante CTU o conferimento di verificazione tecnica.

1.5.All’udienza del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.

2.Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1- I profili di censura sviluppati alle lettere A) e B) possono essere esaminati e decisi in modo congiunto.

La ricorrente è dell’avviso che il Comune, nel rigettare l’osservazione n. 27 della società D., si sarebbe limitato, in modo illegittimo, a richiamare le considerazioni generali poste a sostegno della variante, omettendo di valutare le particolarità che caratterizzano l’area D. e il Settore 2 di Villamontagna. Come si è accennato sopra, al p. 1.1., le ragioni della eliminazione della zona B3a indicate nel paragrafo 4.1. della relazione illustrativa alla variante non troverebbero corrispondenza nella specifica situazione che riguarda l’area D., nella quale le pertinenze degli edifici non sono per nulla interamente utilizzate a parcheggi e a spazi di manovra. Inoltre, i precedenti interventi di pianificazione del 1994, mutando la destinazione urbanistica dell’area da B3 a B3a, avevano già ridotto in modo significativo sia l’altezza massima (da mt. 12,5 a mt. 10,5), e sia l’If (da 2,50 a 1,75). L’ulteriore riduzione dell’altezza massima, da mt. 10,50 a mt. 9,50, stabilita con la variante di riequilibrio del 2008, appare inadeguata in quanto l’altezza massima di mt. 9,50, prescritta per edificazioni da costruire su terreno acclive, comporta o un piano seminterrato per tutto il perimetro del sedime o un terzo piano sottotetto con altezza media ponderale dei locali limitati dai muri esterni inferiore a ml. 2,20, con locali quindi non abitabili. La penalizzazione appare evidente, anche rispetto ad altre aree o settori descritti nell’Allegato 5: di qui la richiesta di ripristino della destinazione urbanistica B3a, oppure la riclassificazione dell’area a zona B2 "speciale" avente il medesimo If e Hm dell’attuale B3a.

La ricorrente prosegue affermando che il Comune, nel rispondere alla osservazione, si sarebbe limitato a svolgere una affermazione di principio, prescindendo da un esame specifico dell’area oggetto della osservazione, giacché, nel caso particolare, l’abbassamento degli indici non avrebbe comportato alcun effetto migliorativo, considerata la peculiare situazione di Villamontagna, ove è stata progettata la costruzione delle palazzine, situazione non comparabile, in quanto a sé stante, con i luoghi, diversi, per i quali era stata dettata la variante.

I profili di censura sopra riassunti, si diceva, sono infondati e vanno respinti.

In via preliminare va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (v., di recente, sez. IV, sentenze nn. 4024/09 e 811/09), la discrezionalità del pianificatore è molto ampia: "Per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di vizi logicogiuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione.

Tale regola non è d’altronde che un’applicazione della norma che non prevede l’obbligo di motivazione negli atti generali.

Da quanto sopra deriva che il privato che si ritenga leso da una scelta di piano non favorevole ai suoi interessi in ordine alla destinazione data ad una certa area di sua proprietà, non può chiedere ragione della scelta amministrativa; il sistema amministrativo non tutela, infatti, la pretesa ad una giustificazione analitica delle scelte amministrative giustificata dalla violazione dell’affidamento sull’edificabilità di una certa area (cfr. in termini, dec. n. 811/09 cit.).

La regola dell’inesistenza di un obbligo specifico di motivazione delle scelte di piano vale anche per le osservazioni presentate al p.r.g.; secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.

Ne discende che le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti, che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa.

Ciò comporta che, in sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti (cfr. dec. n. 811 cit.).

L’eccezione alla regola generale è costituita da alcune situazioni specifiche in cui il principio di affidamento impone che il piano regolatore dia conto, e renda sindacabile davanti al giudice amministrativo, anche il modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici sottostante alle scelte del piano" (CdS, 4024/09 cit.).

Alle argomentazioni, sopra trascritte, del Consiglio di Stato, va aggiunto che anche questo Tribunale, in più occasioni (v. sent. nn. 311/04 e 245/04), ha affermato che per il rigetto delle osservazioni è sufficiente che le stesse siano ritenute in contrasto con i criteri e gli indirizzi informatori del piano.

Ciò premesso in via generale, e guardando adesso più da vicino al caso in esame, va osservato che:

Villamontagna presenta peculiarità di carattere paesistico e urbanistico, e ricade tra le aree di interesse archeologico e di tutela ambientale;

la relazione alla variante di riequilibrio (v. p. 4., pag. 4, in atti), nel giustificare l’esigenza di eliminare la zona B3a, rimarca che la zona suddetta "ha fatto emergere nel corso degli anni vari aspetti di problematicità che ne sconsigliano il suo mantenimento. Lo squilibrato rapporto tra l’indice (medio) e l’altezza (bassa) associato a tipologie edilizie "a palazzina" ha prodotto e produce complessi edilizi la cui conformazione corrisponde al lotto meno una fascia di larghezza pari a 5 metri lungo il perimetro. A rapporti di copertura del lotto molto elevati consegue il degrado degli spazi pertinenziali…interamente utilizzati a parcheggio e area di manovra. Con l’applicazione degli indici della zona B3a il rapporto che determina la qualità di qualsiasi insediamento – quello tra spazio edificato e spazio inedificato- risulta essere totalmente squilibrato a favore del primo", con edifici del tutto decontestualizzati e un uso, appunto, delle pertinenze scoperte sempre più dedicato ad accessi, parcheggi e spazi di manovra, a scapito del verde privato (v. pag. 5 relaz. cit.). Perciò, sull’intero territorio della collina di Trento, le zone B3a sono state riclassificate come zone B2, con Hm 9,50 e If 1,45, fatta eccezione, per quanto qui più interessa, per le zone di Martignano e Mattarello, diversamente classificate B3 in ragione delle peculiari caratteristiche possedute e descritte, in modo analitico, nella relazione (pag. 5 ss.). La variante impugnata mira, in sostanza, a contenere l’edificabilità, salvaguardando l’area scoperta permeabile a verde;

come osserva, in modo condivisibile, la difesa comunale, la motivata scelta di salvaguardare il territorio collinare, anche mediante la revisione degli interventi edilizi ammissibili, è stata recepita, dagli organi tecnici della Provincia, in sede di "valutazione tecnica" in data 9 settembre 2008. Il Servizio Urbanistica della PAT ha espresso l’avviso che la soppressione delle zone B3a, con conseguente riduzione della densità edilizia da 2 mc/mq a 1,45, e contenimento dell’altezza a mt. 9,50, "dovrebbe migliorare il rapporto superficie coperta / superficie libera, con evidenti vantaggi sulla qualità urbana complessiva, limitando i fenomeni speculativi in atto della massificazione edilizia con costruzioni a palazzina, prive di verde, e tipologie legate alla forma dei lotti…si tratta di scelte che derivano da una valutazione di carattere generale e che tendono a un miglioramento complessivo degli insediamenti residenziali";

la situazione dei lotti della società ricorrente non giustificava una soluzione diversa da quella scelta dall’Amministrazione comunale, dal momento che i lotti medesimi si inserivano, e si inseriscono, entro un contesto urbanistico omogeneo, che legittimava valutazioni come quella che il Comune si è risolto a compiere;

il fatto che nell’area in esame non vi siano pertinenze utilizzate a parcheggio o a spazio di manovra, e che la progettazione già approvata preveda il 32 % (altrove il 30 %) di superficie a verde (cfr. relazione del Comune di Trento 29 ottobre 2010, in atti), non significa che il Consiglio comunale avrebbe dovuto riconoscere, necessariamente, una specificità per il lotto D., prevedendo una destinazione diversa dalla B2 e derogatoria rispetto alla stessa;

non appare inappropriato richiamare, inoltre, il precedente di questo Tribunale costituito dalla sentenza n. 111/10, relativa a un terreno, situato in località Povo e riclassificato da B3a a B2 in base alla DGP n. 725/09, sentenza nella quale si legge che "circa la contestazione sulla riclassificazione della zona da B3a a B2, la Relazione alla variante, cui fa riferimento l’Amministrazione nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente, è, poi, stata meditatamente e lodevolmente motivata, come emerge dai passi sopra riportati. Tanto basta a dimostrare l’evidente infondatezza anche della censura secondo cui il lotto della ricorrente si troverebbe in una situazione urbanistica sovrapponibile a quella di zone vicine per le quali è stata eccezionalmente adottata la classificazione B3. Le ragioni per le quali sono state introdotte tali eccezioni sono, infatti, del tutto particolari e non è affatto configurabile l’identità di situazioni territoriali allegata dalla ricorrente…";

– in conclusione, le considerazioni sopra trascritte sorreggono in maniera adeguata la decisione di respingere l’osservazione n. 27 e di confermare la scelta fatta in sede di adozione e di approvazione della variante. In disparte il rilievo che l’osservazione n. 27 è stata accolta in parte, mediante la modifica dell’Allegato 5 alle NTA del PRG -criteri per la progettazione -ultima parte, prevedendo che il PRG consenta eventuali maggiori altezze "solo per ragioni di natura bioclimatica ovvero per raggiungere elevate prestazioni energetiche".

2.2.- Il profilo di censura sub C) si incentra sulla asserita antinomia esistente tra l’art. 38 delle NTA del PRG, disposizione che prevede una Hm di mt. 9,50 nelle zone B2, e il su citato Allegato 5 il quale, come detto, consente di costruire fino a una altezza di mt. 10, fatte salve eventuali maggiori altezze previste dal PRG solo per esigenze bioclimatiche o per raggiungere elevate prestazioni energetiche. A detta della ricorrente la "dicotomia normativa" tra l’art. 38 e l’Allegato 5, "in parte qua", vale a dire entro i limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, comporterebbe la nullità degli atti impugnati, e ciò ai sensi dell’art. 21 -septies della l. n. 241/90, oltre a evidenziare il vizio di "eccesso di potere per contraddittorietà interna del documento urbanistico approvato, che andrà annullato" con riconoscimento della vigenza della disciplina precedente, che prevedeva, nelle zone come quella in esame, una Hm di mt. 10,50, e in base alla quale è stata assentita la concessione edilizia (annullata con la sentenza n. 100/09, appellata).

Anche il profilo di censura sopra riassunto non merita adesione.

A parte che il conflitto interpretativo denunciato, ove sussistente, verrebbe risolto non mediante il ripristino della disciplina precedente, che stabiliva una Hm di mt. 10,50, ma unicamente riconoscendo la possibilità di realizzare costruzioni fino a una Hm di 10 mt. -e di non più di tre piani: e a quest’ultimo proposito appare allo stato generico e indimostrato il rilievo difensivo comunale secondo cui i tre piani sono ricavabili anche raggiungendo un’altezza inferiore ai 10 metri, essendo "comodamente ottenibili" anche nelle zone B2; a parte ciò, ad avviso del Collegio l’ipotizzata antinomia non sussiste, e in ogni caso trova applicazione il citato art. 38 poiché:

l’Allegato 5 alle NTA del PRG, recante criteri di tutela paesaggistico -ambientale, richiamato dall’art. 79 bis delle citate NTA come facente parte integrante delle medesime, detta una normativa integrativa, a tutela del paesaggio, applicabile, ad esempio, anche all’interno delle zone B3, ove l’Hm prevista è di mt. 12,50. L’Allegato 5 si applica estensivamente ad ambiti territoriali diversi del territorio comunale;

detto altrimenti, con l’Allegato 5 si è inteso rispondere all’esigenza di introdurre ulteriori prescrizioni di valorizzazione e di tutela paesaggistico -ambientale del territorio. Esso riguarda settori dei diversi abitati e delinea criteri per la progettazione all’interno degli stessi. Nei casi in cui il PRG preveda una Hm superiore a quella stabilita dall’Allegato 5 (ad es. in B3, ove l’Hm è di mt. 12,50), le (costruzioni aventi) maggiori altezze, rispetto a quanto previsto dall’Allegato 5, non potranno essere realizzate se non sovvengono le ragioni indicate dai "criteri" ex Allegato cit., vale a dire per soddisfare esigenze di natura bioclimatica ovvero per raggiungere elevate prestazioni energetiche;

va in ogni caso riconosciuta preminenza alle NTA cosicché, se l’area interessata dalla edificazione si trova in B2, l’altezza massima sarà comunque di mt. 9,50; se invece in B3, l’altezza massima, di mt. 12,50, prevista dal PRG, potrà essere raggiunta, secondo ragionevolezza e coerenza con quanto prescrive l’Allegato 5, soltanto per le ragioni di natura bioclimatica indicate nei "criteri", altrimenti le costruzioni non potranno superare i 10 metri (conf. pag. 5 relazione Comune di Trento -Servizio Urbanistica, 29 ottobre 2010, in atti).

Infine, il sub profilo di censura "aggiuntivo" (v. fine pag. 15 -pag. 16 ric.), incentrato sulla affermata illegittimità dell’Allegato 5 delle NTA nella parte in cui è consentito il solo superamento dell’altezza e non anche "l’ampliamento del volume qualora si propongano interventi di natura bioclimatica per raggiungere elevate prestazioni energetiche", in disparte il rilievo che viene chiesta al TRGA di eseguire una operazione additiva, di cesello, come tale di dubbia ammissibilità, appare inammissibile per carenza di interesse poiché, come si è detto sopra, nella controversia trova applicazione l’art. 38 delle NTA mentre non viene in rilievo l’Allegato 5.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le peculiarità, sia in diritto sia in fatto, della vicenda trattata suggeriscono di compensare per intero, tra le parti, le spese e gli onorari della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2011, n. 13540 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato l’8 novembre 2005, la società Vernici Mascia ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 622 del 31 maggio 2005, notificata il 26 luglio 2005, con cui il Giudice di pace di Sassari aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare al rag. P.G. L., commercialista, la somma di L. 1.908.000 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in suo favore, avendo ritenuto il giudicante provata, sulla base dei documenti prodotti e dei testi escussi, l’attività professionale posta a base della richiesta monitoria.

L’intimato P.G.L. non si è costituito.
Motivi della decisione

Preliminarmente si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della decisione in forma semplificata.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ. e vizio di insufficiente motivazione, assumendo che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, in ragione del fatto che il professionista, al momento del ricorso monitorio, aveva allegato fatture emesse nei confronti di persona diverse, provvedendo al deposito delle fatture emesse nei confronti della Vernici Mascia soltanto nel corso del giudizio. Il giudice di pace non ha quindi tenuto conto dei diversi importi indicati nelle fatture, finendo per confermare il decreto ingiuntivo per un importo diverso da quello indicato nei nuovi documenti prodotti.

Sotto altro profilo, l’affermazione del giudicante, che ha ritenuto provata la prestazione professionale del P., contrasta con la testimonianza, rimasta del tutto ignorato, resa da P.M. C., che aveva dichiarato di avere svolto lei stessa l’attività professionale nei confronti della società attrice. La sentenza è errata anche laddove ha ritenuto che la odierna ricorrente non avesse provato quanto affermato nell’atto introduttivo, atteso che era l’opposto, attore in senso sostanziale, a dover dare la prova del titolo della propria pretesa. Il mezzo è infondato.

Preliminarmente occorre precisare che la sentenza gravata, essendo stata emessa dal giudice di pace in una causa di valore non superiore a L. 2.000.000, secondo la versione dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, all’epoca in vigore, deve ritenersi pronunciata "secondo equità " (Cass. n. 26528 del 2006), con l’effetto che, in applicazione delle regole che disciplinano l’impugnabilità delle sentenze emesse "secondo equità", la relativa decisione – pur essendo, ratione temporis, direttamente ricorribile per cassazione, per non essere, nel caso di specie, applicabile la novella dell’art. 339 cod. proc. civ. introdotta dal D.L. n. 40 del 2006 – è impugnabile soltanto per violazione della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sopranazionale, della legge processuale e, giusta la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, dei principi informatori della materia, restando per contro escluse le altre violazioni di legge ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. n. 6382 del 2007; Cass. n. 284 del 2007; Cass. n. 12147 del 2006).

Tanto precisato, la denunziata violazione degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ. è infondata, atteso che la sostituzione dei documenti su cui tale censura si fonda costituisce circostanza di fatto non dimostrata, non risultando dalla sentenza impugnata e non avendo il ricorrente indicato elementi di fatto a suo sostegno.

A tale rilievo merita aggiungere che, com’è noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinano giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la veste sostanziale di attore (Cass. n. 2421 del 2006), con l’effetto, per quanto qui interessa, che la prova di tale diritto non rimane cristallizzata a quella fornita dal creditore al momento della proposizione del ricorso monitorio, ma è quella che, a fronte anche delle contestazioni sollevate dall’opponente, detta parte è in grado di fornire nel corso del giudizio. Correttamente, pertanto, ai fini dei giudizio sulla fondatezza del credito azionato, il giudice di pace ha preso in considerazione gli atti ed i documenti prodotti dall’opposto a sostegno della propria pretesa. Da ciò consegue che la circostanza dedotta dal ricorrente avrebbe potuto avere influenza, provocando la revoca del decreto ingiuntivo, limitatamente alla statuizione delle spese liquidate nella procedura monitoria, aspetto questo non specificatamente investito da censura.

La doglianza che lamenta l’omessa considerazione da parte del giudice di merito della deposizione testimoniale è invece inammissibile, sia perchè introduce un sindacato sull’apprezzamento delle prove non consentito in sede di giudizio di legittimità, sia perchè essa, per come formulata, non rispetta il requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che, deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 1791 5 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Analoghi rilievi vanno svolti in ordine alla critica che lamenta il fatto che il giudice di pace abbia confermato il decreto ingiuntivo sulla base di fatture indicanti un importo diverso, trattandosi di censura generica, che nemmeno specifica a quanto ammonterebbe tale diverso importo, non sorretta dal requisito di autosufficienza.

La censura che denunzia la violazione del principio dell’onere della prova è pure inammissibile, atteso che l’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, che da luogo ad un errar in indicando non denunciabile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (S.U. 14.1.2009 n. 564; Cass. 21.10.2009 n. 22279).

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.