Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 5.3.2009 la Corte di Assise di Bergamo condannava H.A. alla pena dell’ergastolo, con le pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, in relazione al concorso nel duplice omicidio di K.F. e K.A., avvenuto il (OMISSIS), e all’omicidio in concorso con persone non identificate di I. K. e M.F. del 14.3.2006, nonchè, ai reati di detenzione e porto di una pistola calibro 9, utilizzata per il primo omicidio, di detenzione e porto di una pistola calibro 765 e del porto di un coltello, utilizzati nel secondo omicidio, con l’aggravante del nesso teleologia); l’imputato veniva, altresì, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 bis, e del reato di cui all’art. 374 bis cod. pen..
2. La Corte di Assise di Appello di Brescia con sentenza del 30.4.2010, riformava la decisione di primo grado limitatamente alla esclusione della responsabilità dell’imputato in relazione alla detenzione della pistola calibro 9, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di secondo grado ed alla pubblicazione della sentenza.
2. 1. Il 15 marzo 2006 sulla collina Maresana, nel comune di Ranica (BG), venivano trovati, in un dirupo che costeggia una strada del bosco, i cadaveri di I.K. e M.F., coperti di fogliame. A poca distanza venivano rinvenuti il manico e la lama spezzata di un coltello, un bastone con tracce ematiche ed un proiettile. Sulla strada veniva rinvenuta una Fiat Panda in uso alle vittime. I cadaveri presentavano un profondo taglio alla gola, ferite da taglio e da punta al capo ed al collo e l’uomo una ferita alla testa da colpo di arma da fuoco. Tracce di sangue venivano rinvenute, altresì, sulle foglie lungo il percorso tra i cadaveri e l’autovettura, nonchè, sull’auto (sul freno a mano, sullo sterzo, sul cambio, sulle portiere anteriori). Gli accertamenti di tipo biologico effettuati sulle tracce di sangue consentivano di individuare, oltre i profili genetici delle due vittime, anche quello di un terzo soggetto le cui tracce si trovavano sulle foglie lungo la strada, sull’autovettura, sul telefono cellulare delle vittime, sotto la scarpa e sui pantaloni della M..
Attraverso i tabulati dei telefoni delle vittime si perveniva alla individuazione di una utenza con la quale le vittime avevano avuto contatti la sera dell’omicidio che, successivamente, veniva ricondotta ad un soggetto albanese soprannominato " M.", noto anche con diverse generalità e che veniva poi identificato nell’imputato H.A.. Veniva accertato che il predetto si era recato in Grecia; quindi, nel gennaio 2007 era rientrato in Italia con documenti falsi e veniva rintracciato nel comune di (OMISSIS)) dove veniva sottoposto a fermo. Il prelievo salivare dell’imputato consentiva di accertare che il suo profilo genotipico coincideva con quello estrapolato dalle tracce ematiche repertate nel luogo del delitto.
Si verificava, altresì, che tale profilo biologico corrispondeva ad uno di quelli tratti dai reperti di saliva prelevati nel corso delle indagini relative al duplice omicidio, avvenuto il (OMISSIS), dei cugini K.F. e K.A., attinti da plurimi colpi di arma da fuoco davanti al bar "(OMISSIS)", sito nel comune di Osio Sotto.
Le indagini effettuate all’epoca di quel fatto avevano consentito di accertare, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni, in specie di K.D. e M.K. avventori del bar, che nella sparatoria erano stati coinvolti alcuni cittadini albanesi che poco prima che si udissero gli spari all’esterno del bar avevano consumato delle bevande seduti ad un tavolo dove, appunto, erano stati trovati bicchieri e tazze dai quali erano stati effettuati i prelievi poi analizzati per la individuazione dei profili genotipici.
A detta del K. uno degli albanesi che aveva consumato al tavolo del bar e poi era uscito insieme agli altri due che sedevano con lui, non conosciuti dal testimone, era tale D.V. (detto K.).
Il M., dal suo canto, arrivando al bar aveva visto il D. parlare animatamente all’esterno del bar con altri connazionali (quattro o cinque) tra i quali le vittime; quindi, aveva visto il D. entrare nel bar, prendere le sigarette sul tavolo e riuscire e, subito dopo, aveva sentito gli spari; uscito all’esterno aveva visto le vittime a terra ed una Fiat Tipo bordeaux allontanarsi con tre o quattro persone a bordo.
Nel parcheggio antistante al locale era stata trovata un’auto BMW nera, risultata di proprietà di tale S.M., con una portiera aperta e all’interno veniva rinvenuto il passaporto del D..
Ad avviso dei giudici di primo e secondo grado, alla luce di quanto accertato, dove ritenersi certa la responsabilità dell’imputato in ordine all’omicidio di I.K. e M.F., evidenziando l’inverosimiglianza della tesi sostenuta dall’ H.. Questi ha ammesso di essersi trovato in compagnia delle vittime nel luogo del fatto perchè era stato chiamato dall’ I. per aiutarlo ad affrontare dei connazionali ai quali il predetto doveva del danaro e che avevano aggredito le vittime ed avevano colpito anche lui con un bastone. Accortosi che uno degli aggressori aveva estratto la pistola, era fuggito, tentando in un primo momento di rifugiarsi nell’auto delle vittime; quindi, vedendosi raggiunto da un aggressore, si era dato alla fuga a piedi ed aveva raggiunto con i mezzi pubblici Abbiategrasso. Successivamente, aveva deciso di rifugiarsi all’estero avendo saputo che gli autori dell’omicidio lo stavano cercando.
Con riferimento all’episodio avvenuto il 10 ottobre 1998 nel quale vennero uccisi i cugini K., la Corte di appello condivideva in gran parte le conclusioni dei giudici di primo grado, sia con riferimento alla ipotizzata ragione fonte del contrasto tra le vittime e gli altri connazionali – riconducibile alla spartizione del territorio nello svolgimento dell’attività di sfruttamento della prostituzione cui erano dediti – sia avuto riguardo alla sussistenza di indizi plurimi, gravi e concordanti idonei a ritenere provata la responsabilità dell’imputato.
In particolare, l’accertata presenza dell’ H. all’interno del bar (individuazione del genotipo) insieme agli altri connazionali seduti al tavolo che poco dopo erano usciti all’esterno ed erano stati visti parlare animatamente con le vittime appena prima dell’esplosione dei colpi, unitamente al collegamento dell’imputato con il giro di prostitute che all’epoca occupavano un appartamento in (OMISSIS), consentiva ad avviso della Corte di affermare la partecipazione dell’imputato all’azione omicidiaria, pur in mancanza di alcun riconoscimento dell’ H. da parte dei testimoni presenti nel luogo del delitto e nonostante la descrizione non corrispondente all’imputato fornita da alcuni testimoni delle persone che si trovavano davanti e all’interno del bar, tenuto conto, peraltro, del tempo trascorso. Invero, deposizione resa da tale L.L. all’epoca dei fatti ed acquisita agli atti su richiesta del pubblico ministero veniva ritenuta inattendibile dai giudici di primo e secondo grado.
La Corte d’appello, poi – in parte discostandosi dalle valutazioni dei giudici di prime cure (pagg. 21-23) – giungeva ad affermare che, alla luce degli elementi emersi nel dibattimento tra i quali una conversazione intercettata all’epoca del fatto nell’appartamento dove alloggiavano alcune prostitute in (OMISSIS) (oggetto di altra indagine), l’imputato doveva ritenersi autore materiale dell’omicidio dei cugini K.. Nella conversazione intercettata una donna (tale S.) riferiva ad un’altra ( Di.) che " M." ed un altro ragazzo avevano ammazzato due ragazzi albanesi.
Esplicitava, quindi, la Corte che la diretta riconducibilità all’imputato degli episodi omicidiari comportava che andava escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., così come andava esclusa la sussistenza dei presupposti del concorso anomalo.
Infine, i giudici di secondo grado confermavano la valutazione del giudice di prime cure (richiamata) in ordine al diniego della circostanze attenuanti generiche, sottolineando la assoluta infondatezza del preteso leale comportamento processuale dell’imputato.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
3.1. Con il primo motivo denuncia l’inosservanza di norma processuale con riferimento agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen.; in violazione delle cui disposizioni la Corte territoriale ha utilizzato ai fini della decisione il contenuto della conversazione intercettata in ambientale del 13.11.1998 effettuata in altro procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Monza nel quale l’ H. non era indagato; intercettazione che non risulta ritualmente trascritta, nè è stata acquisita agli atti del dibattimento, benchè al riguardo vi fosse stata una richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.. Pertanto, deve ritenersi del tutto inutilizzabile.
3.2. Con il secondo motivo – ripercorrendo i motivi di appello – il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e violazione dell’art. 575 cod. pen. e della violazione in materia di armi con riferimento all’affermata responsabilità dell’imputato per i fatti avvenuti il 10.10.1998. a) La presenza dell’imputato nel luogo del delitto ed il collegamento dell’imputato con altri soggetti coinvolti nell’episodio è stata ritenuta solo sulla base del reperto prelevato su un bicchiere del bar compatibile con il profilo genetico dell’imputato in contrasto con gli esiti negativi di ulteriori indagini (in particolare le dichiarazioni di L.L.) e con la circostanza che questi non è stato riconosciuto da nessuno dei testimoni, svalutate dai giudici di merito con motivazione contraddittoria ed illogica. b) Non è emerso in alcun modo quale sia stato il contributo causale dell’imputato alla condotta omicidiaria, nè quale interesse potesse avervi; ciononostante, in violazione dei principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato, è stata affermata la responsabilità dell’ H..
Del tutto apodittica e non ancorata alle emergenze processuali è l’affermazione dei giudici di secondo grado secondo la quale vi era una ragione di contrasto tra le vittime e altro gruppo di connazionali collegata all’attività di sfruttamento della prostituzione ed alla spartizione delle zone di lavoro delle donne (per la quale già poco tempo prima una delle vittime aveva subito un’aggressione), nonchè il coinvolgimento dell’imputato in tale contrasto perchè collegato ai connazionali che fruttavano le prostitute che occupavano l’appartamento in (OMISSIS).
Sul punto si censura, altresì, la motivazione del giudice di seconde cure in ordine alla attribuzione all’ H. della condotta materiale dell’omicidio, escludendo peraltro che il D. e lo S., con i quali l’imputato si sarebbe trovato all’esterno del bar, avessero materialmente sparato alle vittime; nonchè, la contraddittoria ipotesi che l’ H. potesse ritenersi comunque partecipe sotto il profilo del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 575 cod. pen. e della disciplina in materia di armi con riferimento all’affermata responsabilità dell’imputato per i fatti avvenuti il 14.3.2006. Si lamenta, in specie:
a) la apodittica svalutazione da parte dei giudici di seconde cure della versione fornita dall’imputato e degli elementi introdotti dalla difesa nell’atto di appello (la mancanza di reperti ematici e di impronte riferibili all’imputato sul coltello che lo stesso avrebbe usato per uccidere e con il quale si sarebbe egli stesso ferito);
b) l’incertezza assoluta delle modalità dell’azione ed il mancato superamento di ogni ragionevole dubbio;
c) la mancata ricerca del movente, atteso che la causale riferita al commercio di stupefacenti non trovava alcun fondamento nelle risultanze processuali;
d) la illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per la detenzione ed il porto dell’arma.
3.4. Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: a) al mancato riconoscimento, in relazione ad entrambi gli episodi, dell’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen., comma 2, ovvero, dell’ipotesi di cui all’art. 114 cod. pen; b) alla ritenuta aggravante del nesso teleologico contestata ai capi e) ed f); c) al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talchè – sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte – deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (S.U., 04/02/1992, Ballan; Sez. 1, 21/03/1997, Greco;
Sez. 1, 04/04/1997, Proietti).
Tanto premesso, ad avviso del Collegio il primo motivo – preliminare ed assorbente rispetto al secondo – è fondato.
Il ricorrente censura l’inosservanza di norma processuale con riferimento alla utilizzazione ai fini della decisione del contenuto della conversazione intercettata in ambientale del 13.11.1998, effettuata in altro procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Monza nel quale l’ H. non era indagato.
Invero, la Corte d’appello, a differenza della Corte di primo grado (con conseguente proponibilità del motivo di ricorso), nel valutare gli elementi acquisiti ha utilizzato la circostanza di fatto desunta dalla suddetta conversazione intercetta ritenendola rilevante, se non determinante, ai fini della prova indiziaria della responsabilità dell’imputato avuto riguardo all’episodio omicidiario del 1998. Tanto risulta palese dal momento che nella sentenza impugnata si sottolinea, proprio al fine di sostenere la attribuibilità della condotta materiale dell’omicidio in esame al ricorrente, che "dall’istruttoria dibattimentale è emersa un’altra importante circostanza: tre giorni dopo l’omicidio venne intercettata una conversazione ambientale svoltasi fra due delle giovani che abitavano l’appartamento di (OMISSIS) (sotto controllo per altri motivi da parte della polizia giudiziaria) nella quale tale S. riferisce all’amica Di. un segreto e cioè che quel giorno che sono venuti a dormire qua M. ed un altro ragazzo hanno ammazzato due ragazzi albanesi, non raccontarlo a nessuno". Alchè, Di. replica "mi ha detto M. di loro" … La S. è in possesso di informazioni di prima mano, apprese certamente dagli uomini coinvolti nell’episodio; infatti, la predetta S. nel corso della conversazione intercettata rivela di avere parlato direttamente al telefono con M. (cioè) con l’odierno imputato) che le aveva raccomandato di "non dire niente di quel discorso che abbiamo fatto a casa delle ragazze". E’ chiaro che il carattere di segretezza imposto alla giovane altro non poteva riguardare se non la rivelazione alla predetta S. del terribile fatto di sangue accaduto ad (OMISSIS), rivelazione attribuita direttamente al M. definito poi "un criminale" così da giustificare i ripetuti e preoccupati inviti alla Di. affinchè non ne parlasse con alcuno. Tanto basta, a giudizio di questa Corte, per completare e confermare le argomentazioni svolte dai giudici di prime cure con riguardo alla penale responsabilità dell’ H. nel duplice omicidio di (OMISSIS) … Chiude il cerchio il contenuto del discorso oggetto di intercettazione ambientale in cui si attribuisce direttamente all’imputato la responsabilità dell’uccisione delle vittime di Osio..".
Orbene, come si rileva anche dalla stessa sentenza impugnata, la conversazione in oggetto, intercettata nell’ambito di altro procedimento, non è stata acquisita agli atti del processo – pur avendone fatto richiesta il pubblico ministero – in quanto la Corte di primo grado ne aveva ritenuto l’inutilità ai fini della decisione. Pertanto, la conversazione intercettata non poteva essere inutilizzata ai fini della decisione, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che sia stato utilizzato esclusivamente ai fini delle contestazioni nel corso dell’esame della testimone B.D..
La ricostruzione alternativa della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso morale nell’omicidio (e nel porto dell’arma), pure presa in considerazione in via subordinata dalla Corte d’appello (pag. 24), impone, comunque, una nuova valutazione di merito preclusa in questa sede di legittimità.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente ai delitti di omicidio e porto illegale di arma da guerra, commessi in (OMISSIS); ne consegue il rinvio per nuovo giudizio sui capi predetti alla Corte di assise di appello di Milano, in mancanza di altra sezione presso la Corte di appello di Brescia.
2. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.
2. 1. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 575 cod. pen., e della disciplina in materia di armi con riferimento all’affermata responsabilità dell’imputato per i fatti avvenuti il 14.3.2006.
Si lamenta, in specie:
a) la apodittica svalutazione da parte dei giudici di seconde cure della versione fornita dall’imputato e degli elementi introdotti nell’atto di appello (la mancanza di reperti ematici e di impronte riferibili all’imputato sul coltello che lo stesso avrebbe usato per uccidere e con il quale si sarebbe egli stesso ferito);
b) l’incertezza assoluta delle modalità dell’azione ed il mancato superamento di ogni ragionevole dubbio;
c) la mancata ricerca del movente, atteso che la causale riferita al commercio di stupefacenti non trovava alcun aggancio alle risultanze processuali;
d) la illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per la detenzione ed il porto dell’arma.
Invero, si tratta di censure in fatto sulle quali la Corte territoriale -richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado volte a contraddire la tesi difensiva – ha adottato una valutazione ancorata alle circostanze di fatto acquisite in dibattimento con un percorso argomentativo coerente ed esente dai rilevati vizi di logica.
L’inverosimiglianza della circostanza che i presunti aggressori, armati di pistola e coltello, avessero usato un bastone per colpire l’ H. non è censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità; la circostanza sostenuta dal ricorrente, al fine confortare la versione secondo la quale era stato colpito dagli aggressori, della presenza su un bastone di proprie tracce ematiche è carente sotto il profilo dell’autosufficienza per la mancanza di qualsivoglia allegazione al ricorso. Come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910, 22/01/2010, Casucci, rv. 246552).
La Corte territoriale ha sottolineato, altresì, l’incompatibilità della versione fornita dall’imputato con il rinvenimento sotto le scarpe e sui pantaloni di una delle vittime delle tracce di sangue corrispondenti al profilo genetico dell’ H. che, evidentemente, si era ferito con il coltello usato per aggredire le vittime; il mancato rinvenimento sul cellulare dell’ I. della traccia della telefonata che a detta dell’imputato questi aveva ricevuto dagli albanesi che gli avevano dato appuntamento nel luogo del delitto; la genericità delle indicazioni fornite dall’imputato sulle modalità con le quali si sarebbe allontanato e avrebbe raggiunto Abbiategrasso compiendo un tragitto tutt’altro che breve.
Quanto alla circostanza del mancato rinvenimento sul coltello di tracce del sangue dell’imputato, la Corte ha valorizzato la pluralità degli ulteriori elementi di prova a carico dell’ H., nonchè, la circostanza che sul coltello non è stato rinvenuto neppure sangue della M., pur essendo pacifico che la predetta è stata colpita ripetutamente con il coltello. Invero, alla luce della ricostruzione del medico legale, era possibile ipotizzare che l’omicida avesse pulito il coltello per poi usarlo per finire l’ I. già attinto alla tempia dal colpo di pistola; ovvero, che i ripetuti colpi inferti con il coltello all’ I. avessero prodotto un dilavamento delle precedenti tracce ematiche.
Infine, la Corte riteneva che a fronte di una prova generica tanto evidente a carico dell’imputato il mancato accertamento di un preciso movente dell’azione omicidiaria non assumesse il rilievo che il ricorrente vorrebbe.
2.2. Inammissibili sono – per la rilevanza che residua – i motivi di ricorso in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen., comma 2, ovvero, dell’ipotesi di cui all’art. 114 cod. pen. ed alla ritenuta aggravante del nesso teleologia) contestata ai capi e) ed f).
A differenza di quanto afferma il ricorrente attraverso censure del tutto generiche, la Corte d’appello non ha omesso di motivare, sia pure sinteticamente, sulla insussistenza dei presupposti per l’applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen., attesa la ritenuta riconducibilità diretta all’imputato dell’omicidio (pag. 25) che, all’evidenza, esclude in radice la configurabilità della disciplina dell’art. 116 cod. pen..
Ai fini, poi, del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non basta che l’apporto del concorrente abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quello degli altri concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto una importanza obbiettivamente minima, così da risultare nell’economia generale del fatto e in termini assoluti del tutto marginale, superfluo, non indispensabile (Sez. 4, n. 45248, 30/11/2005, rv. 232619; Sez. 1, n. 19069, 10/03/2004, rv. 228216).
Va, altresì, ricordato che – come è stato in più occasioni ribadito – il vincolo della continuazione è compatibile con l’aggravante del nesso teleologico in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla strumentala di un reato rispetto ad un altro alla cui esecuzione o al cui occultamento è preordinato (Sez. 1, n, 46270, 03/11/2004, Dellagaren, rv.
230188).
Prive di pregio sono le argomentazioni volte a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte d’appello che, richiamando anche la motivazione di primo grado, ha sottolineato la ferocia e la crudeltà delle condotte ed ha rilevato l’insussistenza di dati oggettivi dai quali trarre il preteso leale comportamento processuale del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di omicidio e porto illegale di arma da guerra, commessi in (OMISSIS), e rinvia per nuovo giudizio sui capi predetti, nonchè, per la determinazione della pena finale alla Corte di assise di appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
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