Cass. pen., sez. I 21-12-2007 (12-12-2007), n. 47503 Inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato – Giustificato motivo – Aspettativa di rinnovo del permesso di soggiorno

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OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Ravenna condannava D.D. (cittadino senegalese) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi ingiustificatamente trattenuto nel territorio dello Stato violando l’ordine di allontanamento del questore di Ravenna dell’11.4.2006;
che la Corte d’appello di Bologna, in data 4.12.2006, riduceva la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, concedendo le attenuanti generiche in considerazione dell’ormai lontano precedente penale in materia di stupefacenti, ma confermando che l’aspettativa di ottenere l’accoglimento dei ricorsi contro l’ordine di espulsione non costituiva giustificato motivo;
che avverso questa sentenza il D.D., tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) e e)). Sosteneva che, dopo essere stato regolarmente soggiornante in Italia, l’ultimo rinnovo gli era stato negato per carenza abitativa e perchè non aveva comunicato una variazione di domicilio; che aveva proposto ricorso (ripercorrendo articolatamente tutta la sua storia di immigrato) ed era in attesa della decisione;
che a suo favore non poteva giocare il D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 17, il quale prevede la possibilità di rientrare per difendersi solo nel procedimento penale; che l’inserimento sociale del ricorrente, il quale avrebbe perfino potuto aspirare ad ottenere la cittadinanza italiana, veniva frustrato da una mera irregolarità amministrativa sanabile.
Considerato che l’espulsione ed il rigetto della domanda di permesso di soggiorno sono due provvedimenti amministrativi diversi, provenienti anche da autorità amministrative diverse (prefetto e questore), fondati su circostanze diverse ed aventi contenuto autonomo, sì che fra di essi non esiste nemmeno alcun rapporto di pregiudizialità (Cass. 1^ civile, 20.6.2000, n. 8381);
che la decisione avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce, neanche sotto il profilo penale, un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. Sez. U., 16.10.2006, n. 22217);
che il giudice ordinario non può neanche incidenter tantum sindacare la legittimità o meno del diniego, poi posto alla base dell’espulsione;
che lo straniero può quindi essere espulso anche se in attesa di un permesso di soggiorno;
che, conseguentemente, non può costituire "giustificato motivo" per contravvenire al provvedimento del questore l’aspettativa di un permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1736 Colpa concorso di colpa

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Svolgimento del processo

Con citazione del 15 aprile 2003 Z.M. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cagliari C.N. esponendo che il giorno 9 febbraio 2002, mentre viaggiava a bordo del proprio motoveicolo, era andato a collidere contro una capra che improvvisamente si era immessa nella sede stradale, riportando nell’urto i danni dei quali veniva ora a chiedere il ristoro.

Il convenuto eccepì il concorso colposo dello Z., segnatamente allegando che questi procedeva a velocità elevata, malgrado la segnalazione di curva pericolosa e di attraversamento di animali.

Offrì in ogni caso la somma di Euro 8.000,00, che la controparte accettò a titolo di acconto.

Con sentenza del 24 maggio 2004 il Giudice di Pace accolse integralmente la domanda, condannando il C. al pagamento della somma di Euro 7.344,62, al netto del già versato acconto.

Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Cagliari in data 23 gennaio 2006, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato la pari responsabilità di Z.M. e di C.N. nella causazione del sinistro, conseguentemente condannando il primo alla restituzione in favore del secondo della somma di Euro 15.019,17, oltre interessi.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Z. M., formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso C.N..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod. proc. civ., artt. 1180, 2033 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto tardivamente proposta l’eccezione volta a far valere il difetto di legittimazione e di interesse del C. a chiedere la restituzione delle somme a lui corrisposte in dipendenza del sinistro, essendo state queste, in realtà, versate da un terzo, e precisamente da Fata Assicurazioni s.p.a., società che assicurava il bestiame del C.. Sostiene l’impugnante che l’eccezione, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e dunque anche in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 9 luglio 2001, n. 9289).

1.2 Col secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perchè il Tribunale lo aveva condannato alla restituzione in favore della controparte della somma di Euro 15.019,17, pur essendo la domanda indimostrata sia nell’an che nel quantum, posto che nessun pagamento risultava a lui effettuato, ad eccezione di quello di Euro 8.000,00, eseguito da Fata Ass.ni s.p.a. nella prima udienza davanti al Giudice di Pace.

2. I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati per le ragioni che seguono.

Il Tribunale, occupandosi in via preliminare, del difetto di legittimazione e/o di interesse dell’appellante a domandare la restituzione delle somme ricevute dalla controparte, ha ritenuto infondata l’eccezione, in quanto generica e tardivamente svolta, precisando al riguardo che solo in comparsa conclusionale l’appellato aveva per la prima volta contestato di avere ricevuto le predette somme dal C.. Ha aggiunto che, in ogni caso, andavano riconosciuti la legittimazione e l’interesse dell’impugnante a chiedere la restituzione delle somme corrisposte all’appellato in esecuzione della sentenza di primo grado e che la relativa domanda, per giurisprudenza costante, ben può essere proposta anche nel giudizio di appello.

3. Osserva il collegio che, così argomentando, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengono immediatamente meno, ex art. 336 cod. proc. civ., l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado; che da tanto consegue l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte per effetto della stessa; che la relativa richiesta non costituisce domanda nuova, di talchè essa ben può essere proposta anche in appello, purchè formulata con l’atto di gravame, salvo che l’esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (confr. Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10124).

4. Con specifico riferimento, poi, alle deduzione svolte dall’impugnante, dall’esame degli atti, direttamente effettuato dal collegio, in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che, costituendosi nel giudizio di appello, il ricorrente si limitò a dedurre genericamente il difetto di legittimazione e/o di interesse della controparte a chiedere la restituzione delle somme pagate, senza neppure collegare l’eccezione all’intervento della società assicuratrice e, in ogni caso, senza contestare l’avvenuta corresponsione dell’intero importo a lui riconosciuto dal giudice di prime cure, di talchè correttamente la Corte territoriale ha valutato l’eccezione, da un lato, generica e, dall’altro, tardivamente precisata, nei termini in cui essa è stata oggi posta a fondamento delle censure in esame, solo in sede di comparsa conclusionale.

5. Si prestano a essere scrutinati congiuntamente, involgendo questioni ancora una volta connesse, i successivi due motivi di ricorso.

5.1 Col terzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo ritenuto infondata l’eccezione volta a far valere la novità, e quindi l’inammissibilità della domanda dell’attore di accertamento del concorso di colpa dello Z. nella causazione del sinistro, benchè essa fosse stata avanzata solo in appello, essendosi il convenuto limitato in primo grado a chiedere esclusivamente il rigetto della domanda contro di lui azionata.

5.2 Col quarto mezzo deduce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Evidenzia che la Curia territoriale, dopo avere ritenuto ammissibile e fondata la doglianza con la quale il C. aveva lamentato l’ammissione della prova testimoniale da lui articolata anche relativamente a capitoli implicanti valutazioni o giudizi, aveva contraddittoriamente escluso che l’articolazione istruttoria presentasse parti di tal fatta.

6. Le critiche sono prive di pregio.

Mette conto evidenziare che il decidente ha segnatamente escluso che la prospettazione del concorso di colpa dello Z. nella causazione del sinistro implicasse una questione nuova, affermando che il convenuto lo aveva espressamente allegato già nel giudizio di primo grado; che lo stesso aveva formulato in proposito specifici capitoli di prova, regolarmente ammessi ed espletati; che il Giudice di Pace, nel motivare la decisione, aveva esposto, ancorchè succintamente, le ragioni del suo convincimento anche con riguardo al dedotto concorso colposo. Quanto al merito del rilievo, ha poi ritenuto che l’apprezzamento del materiale istruttorio imponeva di affermare la pari responsabilità dell’attore e del convenuto nella causazione del sinistro, segnatamente evidenziando che lo Z. neppure aveva offerto di provare di avere effettuato una manovra di fortuna al fine di evitare l’impatto con l’animale; che i testi escussi non avevano descritto il comportamento della capra come improvviso e imprevedibile; che a circa 500 metri dal punto d’urto vi era segnaletica verticale indicante curva pericolosa e limite di 50 chilometri orari di velocità. 7. Ora, la decisione del giudice di merito resiste alle critiche del ricorrente in ragione del principio, già affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, per cui in tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., comma 1, segnatamente precisandosi al riguardo, da un lato, che nella specie non concorrono due presunzioni di colpa, ma una presunzione di responsabilità oggettiva (art. 2052 cod. civ.) e una presunzione di colpa (art. 2054 cod. civ., comma 1); dall’altro, che anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente e questi non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ai fini del superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell’art. 1227 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ. (confr. Cass. civ., 9 gennaio 2002, n. 200).

A ciò aggiungasi che, mentre è priva di qualsivoglia rilievo la discrasia tra l’affermata fondatezza del motivo di appello volto a far valere l’inammissibilità della prova testimoniale dedotta dallo Z. e la successiva negazione dell’esistenza di articolazioni implicanti valutazioni o giudizi – trattandosi, evidentemente, di mero errore materiale, ininfluente sulla scelta decisoria adottata – la sentenza impugnata offre in ogni caso ampia ed esaustiva motivazione del convincimento del giudice di merito in ordine al mancato superamento della presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 1, e cioè della mancata dimostrazione, a opera del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che le critiche formulate al riguardo dal ricorrente si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione alla rilettura dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2716 Reato continuato e concorso formale; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 aprile 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata da P.S., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p., tra la sentenza del 6 novembre 2008 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, irrevocabile il 18 giugno 2009, con la quale era stata applicata a P. la pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, commesso il (OMISSIS), e la sentenza del 25 marzo 2009 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, irrevocabile il 15 dicembre 2009, con la quale era stata applicata allo stesso P. la pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 61 c.p., n. 2 e art. 617 bis c.p., comma 2, e art. 61 c.p., n. 2 e art. 337 c.p., commessi il (OMISSIS).

Il Giudice motivava la decisione ritenendo la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra i vari reati, avuto riguardo alla presenza dell’elemento cronologico e spaziale per la prossimità temporale dei fatti commessi nello stesso contesto territoriale, per il dato della ripetizione delle condotte della stessa indole e della stessa matrice, per l’identità delle modalità esecutive delle condotte e per l’identità causale delle azioni, e determinava la pena finale in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa.

Con la stessa ordinanza, e in conseguenza dell’operato ricalcolo della pena, era revocato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del 6 novembre 2008. 2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il quale deduce violazione dell’art. 188 disp. att. c.p.p., atteso che il Giudice ha accolto l’istanza generica di riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili rese ai sensi dell’art. 444 c.p.p., rideterminando ex officio il trattamento sanzionatorio, senza la "preliminare e necessaria" indicazione della specifica entità della pena da applicare ex art. 81 cpv. c.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 188 disp. att. c.p.p. prevede che, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 137 in tema di applicabilità del concorso formale e del reato continuato anche quando concorrono reati per i quali la pena è stata applicata su richiesta delle parti ed altri reati, la disciplina dei concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva assume un carattere peculiare "nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona".

In tal caso, infatti, la persona interessata ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sull’entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, o due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se ricorrono i casi previsti nell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

3. Alla stregua del chiaro disposto della predetta norma, la cui ratio va ravvisata nell’esigenza di evitare il cumulo costante ed indiscriminato del beneficio previsto dall’art. 81 cpv. c.p. e di quello previsto dall’art. 444 c.p.p., divenuto intangibile per la formazione del giudicato, non è sufficiente per l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra più reati, tutti giudicati ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il presupposto dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso.

E’ necessario che l’applicazione della disciplina del reato continuato sia richiesta concordemente dall’interessato e dal pubblico ministero, che l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione e che la pena complessiva concordata (o comunque da determinare in concreto in applicazione dell’art. 81 c.p.) non superi il limite stabilito dall’art. 444 c.p.p., e sia ritenuta congrua.

Questa Corte, nell’affermare con orientamento costante questi principi, ha tenuto conto del fondamento del patteggiamento della pena, rappresentato dall’accordo delle parti, e della necessità che esso sia superato con nuovo accordo tra le medesime parti, salvo che lo stesso non sia raggiungibile per il dissenso ingiustificato del pubblico ministero (Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, dep. 04/04/2005, Liberti, Rv, 231261; Sez. 1, n. 20986 del 01/04/2004, dep. 04/05/2004, Adelizzi, Rv. 228984; Sez. 1, n. 29678 del 09/07/2003, dep. 16/07/2003, Verardi, Rv. 225541; Sez. 1, n. 474 del 27/01/1997, dep. 25/03/1997, Simone, Rv. 207020; Sez. 1, n. 6208 del 01/12/1995, dep. 12/02/1996, Talevi, Rv. 203658; Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 26/04/1993, dep. 08/06/1993, Imprice, Rv. 194423).

4. Nel caso in esame la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva riguarda due sentenze di applicazione della pena a richiesta.

Il ricorrente, pertanto, non avrebbe dovuto avanzare una istanza generica al giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto, in via preliminare, ottenere l’accordo del Pubblico Ministero per la determinazione della pena detentiva nel limite di cui all’art. 444 c.p.p., o, in caso di disaccordo del Pubblico Ministero, chiedere al giudice di applicare ugualmente la pena entro tale limite ritenendo ingiustificato il mancato accordo del Pubblico Ministero.

Il Giudice dell’udienza preliminare adito, in mancanza di tale accordo o della prospettazione del dissenso del Pubblico Ministero, non avrebbe dovuto accogliere la richiesta motivandola, come ha fatto, con valutazione limitata alla verifica dell’identità del disegno criminoso nel soggetto agente.

5. Il provvedimento impugnato adottato in violazione all’art. 188 disp. att. c.p.p., deve essere, pertanto, annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 5051 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.A. ricorre avverso l’ordinanza in data 30 marzo 2010 con la quale il Tribunale di Brindisi ha respinto l’appello dalla stessa proposto, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il decreto di sequestro dell’autovettura tg. (OMISSIS), di cui la stessa assume essere proprietaria, emesso nell’ambito del procedimento penale che vede la figlia L.P. indagata ex art. 110 c.p. e D.L. n. 285 del 1992, art. 9 ter.

Deduce la ricorrente l’illegittimità del sequestro, avendo esso avuto ad oggetto l’auto non di proprietà dell’indagata, bensì di essa ricorrente, persona del tutto estranea al reato.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, a prescindere dalla circostanza, segnalata nel provvedimento impugnato, secondo cui il vincolo reale sull’autovettura in questione è stato annotato nel pubblico registro prima che ne fosse registrato l’acquisto da parte della C., che ne accampa la proprietà, v’è da dire che l’estraneità al reato della ricorrente, posta a fondamento del ricorso, non assume rilievo nel caso di specie, essendo stato il decreto adottato a fini probatori, in relazione ai quali la titolarità del bene in capo a persona estranea al reato non è di ostacolo al sequestro.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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