T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 446 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, risalente al 2002, il ricorrente censurava il provvedimento di occupazione d’urgenza di una porzione del fondo di sua proprietà deducendone l’illegittimità per i motivi meglio indicati nel ricorso introduttivo. Successivamente con sei ricorsi per motivi aggiunti venivano impugnati gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione nella procedura di espropriazione sempre relativa al fondo di sua proprietà.

Resisteva l’amministrazione comunale intimata chiedendo il rigetto del ricorso; anche l’Assessorato regionale ai lavori pubblici si costituiva eccependo la sua "estraneità" (si veda memoria del 2 aprile 2010).

Indi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di "estraneità" sollevata dall’Assessorato regionale. Dagli atti di causa emerge che il ricorso, e le relative censure, riguarda la legittimità dei provvedimenti emessi dall’amministrazione locale e non anche da quella regionale; per tale ragione, con esclusivo riferimento alla posizione dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

Sempre in via preliminare occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti: gli atti impugnati con tali ricorsi risultano "superati" dalla successiva procedura espropriativa intrapresa nel 2009 che ha condotto alla proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 2009 n. 25. Emerge infatti dalla documentazione – e in particolare dalla delibera da ultimo citata – che, con note del 4 marzo 2009 n. 14451446, è stato comunicato ai proprietari dei terreni interessati l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato l’esproprio; conseguentemente non v’è dubbio che nel 2009 l’amministrazione ha inteso intraprendere una nuova procedura espropriativa sostitutiva della precedente.

Passando all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati, oltre che per i vizi dei precedenti provvedimenti impugnati, anche per:

1) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul (rinnovo di) procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 (e s.m.i.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 (e s.m.i.). Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Lesione del diritto soggettivo.

2) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul procedimento espropriativo per le opere pubbliche finanziate dalla Regione Siciliana (in particolare per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto delle leggi regionali 10.8.1978 n. 35 e 31.3.1972 n. 19 anche in combinato disposto con il DPR 8.6.2001 n. 327. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Violazione del diritto soggettivo.

3) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione della disciplina sul procedimento espropriativo per le opere pubbliche finanziate dalla Regione Siciliana (in particolare per gli interventi di edilizia residenziale pubblica). Violazione della disciplina urbanistica in materia. Violazione dei principi del buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art.1 della legge 7.8.1990 n.241. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifesta anche con precedenti atti. Sviamento di potere. Carenza assoluta di potere. Lesione del diritto soggettivo.

4) Violazione di legge. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del DPR 8.6.2001 n. 327 alla luce delle due recenti sentenze nn. 347 e 348 del 2007 della Corte Costituzionale. Sviamento di potere ed illogicità manifesta. Contraddittorietà anche con precedenti atti. Carenza assoluta di potere. Violazione del diritto soggettivo.

Per la decisione del ricorso giova premettere che alla controversia in questione, in ragione dell’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati (dal 2009 in poi), si applica il d.P.R. 327/2001, cui fa rinvio l’art. 36 l.r. 7/2002 ("Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell’ordinamento regionale contestualmente all’entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto").

In via generale il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità stabilisce che il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio (articolo 8).

Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità (articolo 9).

Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo può essere tra l’altro disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti (art. 10, comma 2).

Per il t.u. l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. In casi come questi se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia (art. 19, comma 4, d.P.R. cit.).

Venendo al caso di specie, dalla delibera impugnata emerge che per l’ente locale "…l’intervento di edilizia residenziale pubblica e le relative opere di urbanizzazione sono di pubblica utilità…" e che conseguentemente risulta opportuna la riapprovazione del progetto esecutivo "…in deroga allo strumento urbanistico vigente…" e in attuazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 dando espressamente atto che "…il procedimento espropriativo dovrà essere ultimato entro 5 (cinque) anni dall’imposizione del vincolo preordinato l’esproprio…" (si veda a pagina quattro della delibera impugnata ed allegata al secondo ricorso per motivi aggiunti).

Così ricostruita la fattispecie, emerge l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione.

In primo luogo l’illegittimità risulta dal semplice esame dell’atto impugnato. Ed invero, se con la delibera n. 25/2009 l’amministrazione intendeva apporre unicamente il vincolo preordinato l’esproprio, è stata violata la norma di legge che prescrive che dell’apposizione di tale vincolo si dia espressamente atto (articolo 10, comma 2, d.P.R. cit.); nel caso di specie, invece, si fa unicamente il riferimento al fatto che l’intervento di edilizia residenziale pubblica risulta di pubblica utilità e alla circostanza che il procedimento espropriativo dovrà essere ultimato entro cinque anni dall’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio senza tuttavia imporre specificatamente tale vincolo. Per altro verso con la delibera in questione si è proceduto ad approvare un progetto esecutivo e non anche, come indicato dalla legge, un progetto preliminare o definitivo.

In secondo luogo, pur interpretando l’atto impugnato come provvedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, è fondata la censura relativa alla mancanza del successivo provvedimento del consiglio comunale di dichiarazione dell’efficacia (articolo 19, comma 4, d. P. R. citato) del predetto vincolo. Dalla documentazione presente al fascicolo non emerge infatti alcuna successiva presa d’atto del consiglio comunale in ordine alla mancanza di dissenso da parte dell’organo competente ad approvare gli strumenti urbanistici e alla conseguente dichiarazione di efficacia della variante in precedenza disposta.

In terzo luogo, anche considerare l’atto impugnato come valido provvedimento di apposizione del vincolo preordinato un esproprio, non v’è dubbio che l’amministrazione intendendo anche dichiarare la pubblica utilità aveva un onere di puntuale motivazione circa l’interesse pubblico alla rinnovazione della procedura iniziata diversi anni prima (e precisamente nel 2002); sotto tale aspetto la giurisprudenza amministrativa ha più volte stabilito che in sede di reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità l’Amministrazione è tenuta a dare atto, con adeguata motivazione, delle persistenti ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione dell’opera pubblica, in relazione all’attuale assetto dei luoghi e agli eventuali mutamenti sopravvenuti all’originaria dichiarazione nonché all’attualità ed alla concretezza dell’interesse pubblico a realizzarla (Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8756). Poiché, al di fuori di una puntuale ricostruzione in fatto della complessa vicenda procedimentale, dal provvedimento impugnato non si ricava una specifica motivazione sul punto anche sotto tale aspetto il ricorso appare fondato.

Per le ragioni sino ad ora esposte, restando assorbite le ulteriori censure, deve essere accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti con conseguente annullamento della delibera più volte citata; in via di illegittimità derivata devono essere parimenti caducati tutti gli atti impugnati con i successivi ricorsi per motivi aggiunti. Va invece rigettata la domanda risarcitoria non essendoci prova alcuna dell’esistenza e della consistenza del danno.

La complessità delle questioni giuridiche trattate costituisce giusta causa per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

– dichiara improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;

– accoglie il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto ricorso per motivi aggiunti nei limiti di cui motivazione.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11056 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 7.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal Sig. V.G., dipendente pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dal medesimo iniziato davanti al TAR Campania. La Corte ha altresì compensato per metà le spese processuali e condannato l’Amministrazione alla residua metà.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – I motivi di ricorso riguardano tutti le statuizioni sulle spese processuali, contestandone l’immotivata e illegittima compensazione parziale, nonchè l’illegittima e immotivata riduzione degli importi indicati nella nota depositata dal difensore.

1.1. – Le complessive censure, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate solo nei limiti che seguono.

In primo luogo, infatti, il potere di disporre la compensazione parziale o integrale delle spese processuali è espressamente riconosciuto al giudice dalla disciplina processuale nazionale (l’unica applicabile anche al processo di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001), ossia dall’art. 92 c.p.c..

Inoltre il giudice di merito ha nella specie espressamente motivato la propria decisione di compensare parzialmente le spese, facendo riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda e al carattere seriale del giudizio.

La Corte di merito ha invece errato nel liquidare l’importo dei diritti in soli Euro 250,00, così violando i minimi tariffari (corretto è, invece, l’importo di Euro 400,00 liquidato per gli onorari, considerato lo scaglione di valore della causa corrispondente alla somma per la quale è stata pronunciata condanna).

Sul punto, tuttavia, alla cassazione del decreto impugnato non segue il rinvio ad altro giudice. E’ infatti possibile la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con la liquidazione di Euro 300,00, pari alla metà dell’importo dovuto in base alla tariffa.

6. – Le spese del giudizio li legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, liquida a titolo di diritti del giudizio di merito Euro 300,00; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 29-03-2011, n. 12836

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di C.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e art. 348 c.p., commessi in (OMISSIS) in permanenza dal (OMISSIS).

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità. In particolare, la scrittura privata datata 1-1-1999 sarebbe stata erroneamente ritenuta elemento fondamentale ai fini della affermazione della colpevolezza del C., in quanto detta scrittura dimostrerebbe soltanto che la Tecnodental corrispondeva al medico un compenso a fronte dell’obbligo da parte di sua di una prestazione sanitaria.

In secondo luogo eccepisce che nel caso in esame ci si troverebbe in presenza non di una ipotesi di falsa fatturazione, ma di falso ideologico in scrittura privata. D’altra parte il C. non sarebbe l’emittente delle false fatture, ma al più l’utilizzatore di esse, redatte, al suo posto, da altri.

Quanto alla contestazione di cui all’art. 348 c.p., la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione sul punto e la Corte di Appello non si sarebbe minimamente posta il problema della consapevolezza da parte del C. in ordine al fatto che gli interventi erano stati eseguiti da persona non abilitata all’esercizio della professione medico-odontoiatrica.

2.-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In particolare, nella sentenza impugnata si è dato atto: che diciannove clienti dello studio dentistico avevano dichiarato alla polizia giudiziaria di essere stati curati dall’odontotecnico V., ricevendo fatture rilasciate dal dott. C.; che una scrittura privata, redatta in data 1-1-99 (rinvenuta in sede di perquisizione presso il C.), obbligava il V., proprietario dello studio dentistico, a retribuire con L. due milioni al mese le prestazioni professionali del dr. C. e a tenere indenne quest’ultimo dal maggior carico tributario che avrebbe sopportato per la attività odontoiatrica svolta dal V. ma fittiziamente imputata al C.; che la testimonianza del commercialista S. e la ulteriore documentazione sequestrata avevano dimostrato che il C. veniva rimborsato dal V. per il surplus di imposta da lui pagato per effetto della attività odontoiatrica a lui imputata ma realmente svolta dal V.. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistenti i vizi denunciati.

Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare diverse e, per lui, più adeguate valutazioni degli elementi indizianti e a ribadire tesi di segno contrario. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere (come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente) una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

Non rimane che ricordare che in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perchè anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi Invasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, Sentenza n. 20353 del 17/03/2010, Rv. 247110, Bizzozzero).

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-04-2011, n. 2240 Vincoli

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Svolgimento del processo

Il Ministero per il beni e le attività culturali riferisce che con istanza in data 8 giugno 2000 il sindaco del Comune di Campo nell’Elba presentò agli stessi uffici comunali un’istanza di autorizzazione paesistica (art. 2, L.R. Toscana 2 novembre 1979, n. 52), al fine di realizzare un progetto di "riqualificazione ambientale della zona di Punta Bardella, Le serre, Capo Poro e Colle di Palombaia con la creazione di un sistema di itinerari, ippovie e un museo delle postazioni belliche di Capo Poro’.

L’area in questione è risulta assoggettata a vincolo paesistico ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497 ( D.M. in data 18 agosto 1952).

Dall’esame degli atti risulta che il progetto in questione avrebbe comportato (fra l’altro):

– il restauro del sentiero esistente;

– la risistemazione dell’ippovia già esistente;

– la realizzazione di punti panoramici e di un giardino terrazzato;

– la realizzazione di aree di sosta attrezzate per i cavalli e per i picnic;

– "la predisposizione di una piccola area di scambio situata sul raccordo tra il sentiero e la strada provinciale 25 anello occidentale per consentire l’accesso e la sosta degli animali e dei mezzi di trasporto".

Gli interventi in questione venivano esaminati dalla commissione edilizia comunale, la quale esprimeva parere favorevole, osservando che "l’intervento garantisce con le scelte adottate la valorizzazione dell’ambiente rendendolo fruibile e sicuro. Gli interventi localizzati sono rivolti al rispetto dell’ambiente usando materiali che si riscontrano in sito. Il progetto prevede di non alterare, nella sostanza, l’aspetto paesaggistico".

Conseguentemente, con atto in data 13 giugno 2000 il comune di Campo dell’Elba – nella sua qualità di ente subdelegato al rilascio dei titoli abilitativi paesistici – rilasciava la richiesta autorizzazione, facendo rinvio per relationem alle valutazioni espresse dalla commissione edilizia.

L’autorizzazione veniva, quindi, trasmessa alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, per l’esercizio del potere previsto dall’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ratione temporis rilevante).

Con provvedimento in data 7 agosto 2000 (impugnato in primo grado), la Soprintendenza annullava l’autorizzazione paesaggistica comunale, ritenendo che essa fosse viziata di profili di carenza di motivazione e di eccesso di potere.

In particolare, la Soprintendenza osservava "(che) le caratteristiche tecniche del percorso presuppongono il rispetto di specifiche normative e la creazione di uno stato giuridico definito. Nel caso in oggetto, caratterizzato da un paesaggio incontaminato la creazione di un sistema di itinerari ed ippovie comporta la realizzazione di opere incompatibili con l’ambiente. I luoghi, del resto, sono già attrezzati da un sistema di percorsi tradizionalmente usati e quindi tale intervento e la conseguente trasformazione risulta essere incompatibile con le caratteristiche naturali del paesaggio tutelato e costituirebbe, pertanto, una alterazione irreversibile di esso".

Col ricorso n. 2718 del 2000, il provvedimento statale veniva impugnato dal comune di Campo nell’Elba innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il quale con la sentenza gravata accoglieva il ricorso e annullava il decreto del Soprintendente, rilevando che:

– l’autorizzazione paesistica comunale esponeva in modo adeguato e non irragionevole le ragioni di compatibilità paesistica degli interventi proposti;

– al contrario, il decreto statale di annullamento si limitava a motivare solo in modo generico circa le presunte ragioni di incompatibilità fra gli interventi proposti e il vincolo esistente sulla zona;

– comunque, il medesimo decreto aveva travalicato i limiti del mero esame di legittimità e si era spinto sino ad operare indebite valutazioni di merito circa la valenza paesistica dell’intervento in quanto tale.

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal Ministero per i beni e le attività culturali, il quale ne chiedeva l’integrale riforma, articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Campo nell’Elba (n.r.g. 2718/2000) e per l’effetto è stato annullato il provvedimento con cui era stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune per un progetto di "riqualificazione ambientale della zona di Punta Bardella, Le serre, Capo Poro e Colle di Palombaia con la creazione di un sistema di itinerari, ippovie e un museo delle postazioni belliche di Capo Poro’.

2. Con l’unico motivo di gravame, il Ministero osserva che l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune appellato risultasse effettivamente viziata dai profili di illegittimità riscontrati dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado, in quanto il progetto all’origine dei fatti di causa risultava idoneo ad introdurre sull’area in questione (meritevole di particolare tutela) "elementi di degrado e di nuova antropizzazione come ad esempio la sistemazione a parcheggio di un’area attualmente ricoperta da folta vegetazione autoctona".

Secondo il Ministero appellante, quindi, il provvedimento annullato dal TAR risulterebbe congruamente finalizzato ad impedire la realizzazione sull’area di nuove opere (in quanto tali, idonee ad inficiare le esigenze di tutela paesistica ivi esistenti), intendendo limitare gli interventi a realizzarsi a quelli di pura manutenzione e riattamento delle installazioni esistenti (es.: consolidamento del piano di calpestio).

Del resto, le valutazioni sottese all’operato della Soprintendenza non avrebbero comportato (indebite) valutazioni di merito, limitandosi – piuttosto – a censurare l’autorizzazione comunale per ragioni di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere e della carenza di motivazione.

E ancora, a meno di non voler svilire oltremodo le prerogative demandate all’attività di controllo statale, occorrerebbe ritenere che il vaglio sulla legittimità degli atti di assenso ai fini paesistici possa indagare in modo pieno la coerenza e congruità dell’iter logico seguito, così come la correttezza delle attività istruttorie svolte, al fine di impedire che il progetto esaminato comporti alterazioni dei valori paesistici del sito o del bene protetto dal vincolo.

2.1. L’appello non può trovare accoglimento.

2.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che l’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune nel giugno del 2000 e annullata dalla Soprintendenza abbia esplicitato in modo articolato (sia pure attraverso il meccanismo del rinvio per relationem al contenuto del parere favorevole espresso dalla commissione comunale) le ragioni per cui il proposto intervento era ritenuto compatibile con il vincolo paesistico esistente sull’area in questione.

In particolare, la commissione comunale si è diffusamente espressa sulle tipologie dei lavori previsti, rilevandone la effettiva natura di "interventi di manutenzione ambientale’, caratterizzati dalla utilizzazione di un tracciato pedonale e di una mulattiera preesistenti e dalla valorizzazione di muri a secco, di terrazzamenti e piccoli ricoveri, oltre che dall’inserimento di segnaletica, sedute, fonti, recinti e un belvedere.

Le valutazioni svolte dal Comune risultano così basata su specifici accertamenti sulle soluzioni progettuali e non su mere clausole di stile, che di per sé implicano la sussistenza di profili di eccesso di potere e giustificano senz’altro l’esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza.

Infatti, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’autorità statale può porre a fondamento del proprio atto di annullamento un qualunque vizio di legittimità relativo all’autorizzazione paesistica oggetto di annullamento (con particolare riguardo alle varie figure sintomatiche dell’eccesso di potere e al difetto di motivazione).

Tuttavia, la Soprintendenza – sotto le spoglie di un annullamento per ragioni di legittimità – non può sovrapporre una propria valutazione discrezionale di merito a quella compiuta dall’amministrazione subdelegata (Ad. Plen., dec. n. 9 del 2001; Sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5772; VI, 23 maggio 2006, n. 3076; VI, 21 ottobre 2005, n. 5937).

Risulta pertanto illegittimo l’atto statale impugnato in primo grado, poiché

– la motivazione posta a fondamento del provvedimento del Soprintendente risulta insufficiente, per avere affermato in modo apodittico che le caratteristiche tecniche del percorso "presuppongono il rispetto di specifiche normative e la creazione di uno stato giuridico definito", senza collegare tali affermazioni di principio a puntuali riferimenti normativi i quali deporrebbero ex se nel senso dell’illegittimità dell’autorizzazione paesistica;

– a sua volta, l’affermazione secondo cui la realizzazione del previsto sistema di itinerari ed ippovie avrebbe determinato la realizzazione di opere ex se "incompatibili con l’ambiente" si traduce in un giudizio aprioristicamente contrario alla realizzazione dell’intervento, senza che sia espressa un’effettiva motivazione in ordine alle ragioni che ne paleserebbero l’illegittimità;

– ancora, l’affermazione secondo cui "tale intervento e la conseguente trasformazione risulta essere incompatibile con le caratteristiche naturali del paesaggio tutelato e costituirebbe, pertanto, una alterazione irreversibile di esso" palesa – sotto le fattezze di un giudizio di legittimità – null’altro, se non l’intenzione di sovrapporre il proprio giudizio tecnicodiscrezionale a quello espresso dall’amministrazione subdelegata.

A p. 3 dell’atto d’appello, l’Amministrazione statale ha dedotto che il progetto in questione comporterebbe "la sistemazione a parcheggio di un’area attualmente ricoperta da folta vegetazione autoctona".

Osserva al riguardo il collegio che tale circostanza non è stata richiamata nel provvedimento di annullamento ed è stata prospettata per la prima volta con l’appello (sicché non è tale da integrare la motivazione del medesimo provvedimento).

Peraltro. Sotto il profilo sostanziale, dalla documentazione acquisita emerge che la commissione ha valutato anche tale aspetto, avendo constatato come il progetto in questione prevedesse la "predisposizione di una piccola area di scambio situata sul raccordo tra il sentiero e la strada provinciale 25 – anello occidentale per consentire l’accesso e la sosta degli animali e dei mezzi di trasporto".

3. Per le ragioni sin qui esposte, l’appello in epigrafe deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1546 del 2006, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante alla rifusione in favore del Comune di Campo nell’Elba delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.