Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 24298 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. I Sigg.ri S.I., M.M., B. G., A.L., D.R., M.F., M.S., C.C.F. (nonchè altre quattro parti), con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 9 ottobre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto.

Liquidava le spese nella misura di Euro 800,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti, Euro 600,00 per spese, con distrazione in favore dell’avv. A G. I sigg.ri S.I., M.M., B.G., A.L., D. R., M.F., M.S. e C.C. F. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 23 novembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e conseguentemente alle spese relativamente ai ricorrenti S. I., M.M., B.G., A.L., D.R., M.F., M.S. e C.C. F..

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendosi alle su dette parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente "pro quota" in favore delle otto parti attrici, essendo dodici le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per due terzi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. A G, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti S.I., M.M., B.G., A. L., D.R., M.F., M.S. e C.C.F. e per due terzi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 3.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. A G, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1.040,00 per onorari, Euro 1.240,00 per diritti, Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 477 Commissione giudicatrice

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, in possesso della laurea in scienze naturali, riferisce di avere presentato domanda di partecipazione a due selezioni pubbliche, per esami, indette dalla Regione Abruzzo per la copertura di posti vacanti nella qualifica dirigenziale da assegnare rispettivamente alla Direzione "Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione" (c.d. bando per dirigente agronomo) ed alla Direzione "Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia" (c.d. bando per dirigente ecologo).

Con il ricorso n. 144/10 è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tali atti nella parte in cui tali bandi non hanno previsto tra i requisiti di partecipazione anche la laurea in scienze naturali.

Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnativa anche nei confronti delle determinazioni regionali con le quali è stata disposta la sua esclusione dalle procedure concorsuali in parola.

Con ordinanza collegiale 27 maggio 2010, n. 110, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso con riserva a sostenere le prove selettive in parola.

Con memoria depositata il 9 novembre 2010 il ricorrente ha precisato di non aver sostenuto le prove del concorso di dirigente agronomo, ma solo le prove del concorso per dirigente ecologo e di non avere superato le prove scritte, come da comunicazione del 7 luglio 2010.

Con il ricorso n. 519/10 ha impugnato la graduatoria finale di tale concorso, approvata con determinazione dirigenziale 12 agosto 2010, n. DD20/144, che ha visto collocata al primo posto la dr. I.F..

Ha dedotto al riguardo che, in violazione dell’obbligo di astensione e dei principi di buon andamento ed imparzialità, il prof. R.R., membro della commissione giudicatrice, e la vincitrice del concorso (la dr. F.) avevano redatto congiuntamente nel dicembre 2009, in quanto facenti parte di un apposito gruppo di lavoro, le linee guida per il corretto inserimento degli impianto fotovoltaici nella Regione Abruzzo. Entrambi, inoltre, erano stati nominati in tale gruppo di lavoro su proposta dell’arch. Sorgi, presidente della commissione di concorso in questione.

La Regione Abruzzo si è costituita in entrambi i ricorsi, depositando in giudizio tutti gli atti del procedimento ed una relazione dell’Amministrazione in ordine ai fatti di causa.

Si è anche costituita nel solo secondo ricorso la dr. I.F., vincitrice del corso per dirigente ecologo, che con memoria depositata il 7 marzo 2011 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità di tale ricorso per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non era in possesso dei titoli per la partecipazione, non aveva superato le prove scritte e non aveva impugnato l’atto di non ammissione alla prova orale e la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2010, n. 827, di conferimento dell’incarico dirigenziale in questione; nel merito ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – I due ricorsi indicati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione debbono essere riuniti al fine di essere decisi con un’unica sentenza.

Con tali ricorsi l’attuale ricorrente ha impugnato gli atti con i quali sono state indette due selezioni pubbliche per la copertura di posti vacanti nella qualifica dirigenziale di dirigente ecologo e di dirigente agronomo (ricorso n. 114/10) e la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale del concorso per dirigente ecologo, che ha visto collocato al primo posto la dr. I.F. (ricorso n. 519/10). Il ricorrente, pur ammesso con riserva a sostenere le prove concorsuali, non ha partecipato al solo concorso per dirigente agronomo.

2. Ciò posto, ritiene il Collegio di esaminare per primo il secondo dei ricorsi proposti (il ric. N. 519/10).

Tale ricorso, va subito precisato, è privo di pregio e tale circostanza può esonerare il Collegio all’esaminare le eccezioni di rito dedotte dalla controinteressata.

Con tale ricorso il ricorrente – che, peraltro, non era stato ammesso a sostenere la prova orale – si è lamentato nella sostanza del fatto che, in violazione dell’obbligo di astensione e dei principi di buon andamento ed imparzialità, il prof. R.R., membro della commissione giudicatrice, e la vincitrice del concorso (la dr. F.) avevano redatto congiuntamente nel dicembre 2009, in quanto facenti parte di un apposito gruppo di lavoro, le linee guida per il corretto inserimento degli impianto fotovoltaici nella Regione Abruzzo e che entrambi erano stati nominati in tale gruppo di lavoro su proposta dell’arch. Sorgi, presidente della commissione di concorso in questione.

Tale doglianza, come già detto, non è fondata.

Va, invero, al riguardo ricordato che, pronunciandosi in relazione a fattispecie analoghe a quella ora all’esame, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 del c.p.c. – estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale – rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici; sicché, la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la volontaria astensione di cui al capoverso di cui al predetto art. 51.

Tale giurisprudenza ha precisato, pertanto, che non costituisce ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una Commissione di concorso né la conoscenza personale del candidato né la collaborazione nei rapporti accademici, per la cui la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, in cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari (cfr. per tutti Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885, e T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35389); per cui è stata ritenuto – anche da questo Tribunale (con sentenza 29 marzo 2011, n. 197) – irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che un commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere dal momento che la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non costituisce un elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire – pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo – alla scelta dei più meritevoli (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 aprile 2011, n. 2881).

Inoltre, è stata anche già affermato che in sede di composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso, la circostanza che un componente dell’organo collegiale abbia collaborato per diversi anni nella stessa struttura in cui operava un candidato, non consente, di per sé, di configurare automaticamente una situazione di incompatibilità tale da generare nel primo un dovere di astensione: a tal fine, infatti, occorre che sia inconfutabile e accertata l’esistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che normalmente sussistono fra soggetti che lavorano presso lo stesso ufficio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 286).

Con riferimento a tali considerazioni sembra al Collegio che i rapporti di collaborazione sopra indicati tra i membri della commissione del concorso in questione e la vincitrice della selezione pubblica – contrariamente a quanto denunciato con il ricorso in questione – non comportavano l’obbligo di astensione.

Il ricorso n. 519/10 deve, pertanto essere respinto.

3. – Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuto immune dai vizi dedotti l’atto di approvazione della graduatoria del concorso di dirigente ecologo, cui il ricorrente ha partecipato, sembra evidente che – così come questa stessa Sezione ha già avuto di rilevare con sentenza 11 gennaio 2011, n. 20, relativa a fattispecie analoga a quella ora in esame – il primo dei ricorsi proposti sia divenuto improcedibile, in quanto il ricorrente, pur essendo stato ammesso "con riserva" alle procedure selettive in questione, non ha partecipato alle prove del concorso per dirigente agronomo e non ha superato il concorso per dirigente ecologo.

Con riferimento a tale circostanza sembra, invero, evidente che allo stato il ricorrente non potrebbe ricavare più alcuna utilità dal richiesto annullamento del bando in questione, per cui il primo ricorso proposto non può non essere dichiarato improcedibile.

4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso n. 519/10 deve essere respinto, mentre il ricorso n. 144/10 deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi come in epigrafe proposti, così dispone:

1) respinge il ricorso n. 519/10;

2) dichiara improcedibile il ricorso n. 144/10;

3) compensa le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 29-07-2011, n. 30309 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Nicosia, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di D.F.L., in detenzione domiciliare presso il P.O. (OMISSIS), volta all’applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati di cui alle seguenti sentenze:

– sentenza del 18 dicembre 2008 della Corte d’appello di Torino, irrevocabile il 16 luglio 2009, di condanna alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 660 cod. pen. (capo A), agli artt. 81, 581 e 612 cod. pen. (capo C) e agli artt. 56- 575 cod. pen. (capo D), commessi il (OMISSIS), riuniti per continuazione, con la recidiva specifica e infraquinquennale dichiarata equivalente alla diminuente di cui all’art. 89 cod. pen.;

– sentenza del 28 ottobre 2008 del G.u.p. del Tribunale di Nicosia, riformata quoad poenam dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza del 16 aprile 2009, irrevocabile il 14 luglio 2010, di condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed euro novecento di multa per i reati di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e all’art. 385 cod. pen. (capo A), all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, (capo B), agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo C) e L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo D), commessi l'(OMISSIS), riuniti per continuazione, con la recidiva specifica e infraquinquennale e le aggravanti dichiarate equivalenti alla diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. 1.2. Il Giudice, in particolare, riteneva infondata la deduzione difensiva che il riconoscimento, in entrambe le sentenze, della diminuente del vizio parziale di mente, per la reattività del ricorrente a fattori stressanti mediante offese violente alle persone, fosse probativo della comune ideazione degli episodi criminosi, sul rilievo che il medesimo, risultato affetto da "disturbo psicotico breve con rilevanti fattori di stress" e da "disturbo borderline" della personalità", era soggetto a risposte impulsive e non programmate e non poteva preventivamente programmare i reati che aveva commesso.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avvocato R.G.M., chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo col quale denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. Il ricorrente, in particolare, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto in ordinanza, i fatti puniti con le sentenze, delle quali è chiesta la riunione sotto il vincolo della continuazione, sono, storicamente maturati nell’ambito di un irrazionale, ma perdurante, stato di infermità psichica, idoneo a programmare una sequela di delitti, perchè programmare non è pianificare in modo certosino ma compiere il reato per un fine specifico con preordinazione di fondo.

Secondo il ricorrente, vi è identità del disegno criminoso nel progetto di reagire con la violenza ai soprusi, essendovi determinatezza dei reati commessi e accomunati dal fine di reagire agli abusi di autorità di volta in volta subiti, e non vi è incompatibilità tra patologia e preordinazione, trovando i reati una spiegazione proprio nella patologia psichica, che corrobora la circostanza dell’avvenuta determinazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 225 del 13/01/2000, dep. 08/05/2000, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, Rv.

216142; Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, dep. 05/12/2005, Soma e altro, Rv. 232855; Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, dep. 08/04/2010, Fimiani, Rv. 246664).

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo;

anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1857 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Ciò che rileva ai fini della unificazione è, infatti, "l’esistenza del requisito soggettivo rappresentato dalla unicità del disegno criminoso, che non si identifica assolutamente con il dolo (che è anzi diverso per ciascun reato), ma bensì con l’ideazione complessiva, con il piano criminoso generale, di cui ciascun reato è un momento attuativo" (Corte cost. n. 115 del 1987), e che deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica (tra le altre, Sez. 1, n. 575 del 10/02/1993, dep. 14/04/1993, Baltolu, Rv. 193655; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 9876 del 01/02/2007, dep. 08/03/2007, Greco, Rv. 236547; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).

2.1. Questa Corte ha anche affermato che la riconosciuta parziale menomazione psichica del condannato, che realizza una condizione generale afferente a ogni azione compiuta dal predetto, non è incompatibile con l’unicità del disegno criminoso richiesto dall’art. 81 cod. pen., richiedendosi a tal fine, in ogni caso, una specifica preordinazione di fondo, una preventiva seppur generica elaborazione di un piano criminoso (Sez. 2, n. 9793 del 12/04/1986, dep. 24/09/1986, Agostini, Rv. 173801).

2.2. Il Collegio condivide i detti principi e rileva, nel confermarli, che, alla stregua degli stessi, l’elemento psicologico (ideativo e volitivo) della continuazione non deve essere confuso con la ricorrenza delle pulsioni al delitto che traggono origine da stili o scelte di vita criminale, nè con la matrice dei bisogni (tossicodipendenza, psicopatie, condizioni personali, sociali o politiche) per il soddisfacimento dei quali il soggetto, di volta in volta, si determina a commettere il reato.

3. L’ordinanza impugnata ha correttamente interpretato tali principi giuridici e ne ha fatto esatta applicazione, escludendo, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, che le condotte delittuose tenute dal ricorrente fossero ricollegabili a un’unica programmazione preventiva, e ritenendo, invece, in coerenza con la natura della patologia sofferta dal medesimo (disturbo psicotico breve con rilevanti fattori di stress e disturbo borderline della personalità), accertata a mezzo perizia in sede di merito, e con le conseguenze che tale patologia ha provocato sulla ideazione e commissione delle azioni criminose, nonchè con il tempo decorso tra i fatti commessi a (OMISSIS), che le azioni delittuose erano dipese da risposte impulsive e non preventivamente programmate e che il ricorrente non poteva aver ideato e, anche solo nelle linee essenziali, deliberato, quando ha commesso i primi reati, la perpetrazione di quelli commessi due anni dopo.

Tale valutazione del giudice di merito è ragionevole e resiste alle opposte censure, che, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle premesse di diritto e di fatto, appaiono nella sostanza generiche, non offrendo elementi concreti di valutazione in merito alla mera (e indimostrata) affermazione dell’esistenza del preteso unico disegno delittuoso, se non il generico riferimento a una perdurante situazione di reattività agli abusi di autorità, sfociando in considerazioni assertive e di merito, precluse in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 08-09-2011, n. 33329

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 17 settembre 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca il 17 luglio 2009 nei confronti di A.N. e H.M. alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed Euro 1.500 di multa ciascuno, per i reati di riciclaggio di un autocaravan e di ricettazione di una carta di circolazione.

Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della prova con riferimento al delitto di riciclaggio.

Il ricorrente lamenta che la decisione sia basata sulle dichiarazioni rese da F.P., sentito ex art. 210 c.p.p., senza che siano stati valutati gli elementi comprovanti l’attendibilità di tali dichiarazioni, considerato che, in quanto coimputato, il F. aveva interesse a mentire. Anche i riscontri oggettivi sarebbero inconsistenti, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente. In particolare, sarebbe del tutto estraneo ai fatti H., il quale non compare in alcun documento sequestrato e posto agli atti.

2) violazione di legge con riferimento all’art. 648 bis c.p., in quanto la A. risulta solo intestataria del certificato di proprietà e della carta di circolazione dell’autoveicolo, ma non ha mai eseguito direttamente nè incaricato altri di compiere operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza del caravan di cui all’imputazione, così che potrebbe rispondere solo del diverso reato di ricettazione.

3) difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4. Con riferimento al delitto di riciclaggio la posizione degli imputati sarebbe marginale, mentre con riferimento al delitto di ricettazione il fatto sarebbe di speciale tenuità.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Tutti i punti censurati con i motivi di ricorso trovano puntuale ed esaustiva risposta nella sentenza impugnata, la quale precisa: 1) che l’affermazione di responsabilità non si fonda soltanto sulle dichiarazioni di F.P., ma anche su dati testimoniali e, soprattutto, di natura documentale analiticamente esaminati, che riguardano anche H. (documentazione recante le sottoscrizioni di costui e relativa alla cessione del camper); 2) che le condotte poste in essere sono tipicamente riferibili ad un’attività di riciclaggio, dirette come inequivocabilmente sono a frapporre ostacoli alla possibilità di risalire all’origine delittuosa del mezzo, attraverso la dotazione di nuovi dati identificativi e il corredo di nuova documentazione.

Per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1, 11/1/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1, 20/10/1994- 26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4, 20/12/2001 – 28/02/2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali degli imputati, e, quindi, non è in alcun modo censurabile.

Anche la censura concernente la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata chiarisce che la strumentalità dell’acquisizione della carta di circolazione provento di furto alla realizzazione delle operazioni di riciclaggio è ostativa al riconoscimento della invocata attenuante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

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