Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 03-05-2011, n. 17207 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29 luglio 2010, la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il 16 febbraio 2010 il G.U.P. di Salerno aveva condannato D.P.N. per il reato di cui agli artt. 609quater e 609septies c.p. concretatosi in ripetuti contatti di natura sessuale con una minore infraquattordicenne che le provocavano uno stato di gravidanza conclusosi con aborto spontaneo alla diciannovesima settimana.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione asserendo che la decisione impugnata non aveva fornito risposta alle doglianze formulate con l’atto d’appello e, segnatamente, a quelle correlate alla consulenza medica di parte con la quale veniva escluso qualsivoglia rapporto sessuale.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 609quater c.p. in quanto gli era stata immotivatamente negato il riconoscimento della speciale attenuante nonostante i fatti si fossero sviluppati senza alcuna violenza o costrizione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha fornito una compiuta analisi delle risultanze processuali giungendo coerentemente alla conferma della sentenza del giudice di prime cure.

I giudici dell’appello hanno, in primo luogo, legittimamente richiamato per relationem la decisione del giudice di prime cure.

Tale possibilità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24252, 24 giugno 2010; Sez. 4, n. 38824, 14 ottobre 2008; Sez. 6, n. 35346, 15 settembre 2008; Sez. 6, n. 6221, 16 febbraio 2006; Sez. 6, n. 31080, 15 luglio 2004; Sez. 4, n. 16886, 20gennaio 2004; Sez. 5 n. 3751, 23 marzo 2000; Sez. 5 n. 7572, 11 giugno 1999; Sez. 5 n 4415, 8 aprile 1999).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello non si è limitata ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, poichè ha chiaramente evidenziato le modalità con le quali ha assunto le proprie determinazioni puntualmente esaminando e disattendendo le allegazioni difensive.

Viene infatti chiarito che la vicenda trae origine dalla notizia dell’aborto spontaneo della minore riscontrato presso una struttura sanitaria pubblica, alla quale fece seguito l’indagine necroscopica sul feto, dalla quale emerse che la bambina si trovava alla diciannovesima settimana di gestazione, con la conseguenza che il concepimento era avvenuto quando la stessa non aveva compiuto ancora i tredici anni.

Ulteriori indagini genetiche riconducevano la paternità biologica del feto abortito al ricorrente con un indice di probabilità quantificato nel 99,93696%.

Tali inequivocabili dati fattuali venivano coerentemente correlati dai giudici del gravame ad altri elementi acquisiti, quali le dichiarazioni della stessa minore e delle assistenti sociali, nonchè dalla consulenza psicologica che evidenziava una accentuata "sessualizzazione del profilo del sè".

Ciò portava a ritenere conclamata, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, l’esistenza di una relazione affettiva tra la bambina ed il ricorrente.

Invero, la Corte del merito chiariva che il ricorrente era il figlio del convivente della madre della piccola che l’aveva avuta da un precedente matrimonio e che, dalle dichiarazioni della stessa minore, era emerso che tra quest’ultima ed il ricorrente erano intercorsi più volte scambi di effusioni e carezze.

Aggiungeva che, poichè la notte quando era agitata la bambina si recava a dormire nel letto del ricorrente, era capitato in una occasione che, sedutasi sulle sue gambe mentre questi dormiva, si era avveduta della presenza di macchie bianche sulla mutandina, tanto che il ricorrente medesimo l’invitò ad andarsi a lavare.

Tale episodio veniva definito dalla minore come petting ed indicato come unico momento di contatto con il ricorrente.

Alla luce di tali risultanze, la Corte territoriale, con argomentazioni solide e immuni da cedimenti logici, è giunta alla condivisibile conclusione che il pregresso stato di gravidanza e la descrizione da parte della minore dei contatti avuti con il ricorrente chiariscono la natura sessuale degli atti compiuti e la conseguente configurabilità del reato, indipendentemente da una possibile penetrazione il cui accertamento risultava peraltro precluso o, comunque, difficoltoso a causa dell’aborto patito.

Tali affermazioni forniscono una chiara ed esaustiva risposta circa l’irrilevanza della consulenza medica di parte richiamata in ricorso, le cui conclusioni non scalfiscono minimamente la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica.

E’ appena il caso di ricordare, a tale proposito, che la costante giurisprudenza di questa Corte è unanimemente orientata nel considerare qualificabili come atti sessuali quelli consistenti in contatti corporei, ancorchè fugaci o estemporanei, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato o implicanti un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo che ponga in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale (Sez. 3 n. 27042, 13 luglio 2010; Sez. 3 n. 27762, 8 luglio 2008; Sez. 1 n. 7369, 1 marzo 2006; Sez. 3 n. 45957, 19 dicembre 2005; Sez. 3 n. 37395, 23 settembre 2004).

Peraltro, nel caso di atti sessuali con minorenne, il bene giuridico del reato non è la libertà di autodeterminazione dello stesso ma l’integrità fisiopsichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità (Sez. 3 n. 24258, 24 giugno 2010; Sez. 3 n. 29662, 8 luglio 2004) e si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, sia perchè la violenza è presunta dalla legge, sia perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (Sez. 3 n. 25788,15 luglio 2010).

Altrettanto palese risulta la infondatezza del secondo motivo di ricorso.

La attenuante richiesta si fonda sulla minore gravità del fatto ed è applicabile quando, in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive ed delle circostanze dell’azione, si può ritenere una lieve compromissione della libertà sessuale della vittima. A tale giudizio si deve pervenire mediante una valutazione globale del fatto, considerando le modalità della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3 n. 40174, 6 dicembre 2006).

Tali principi, che il Collegio condivide, sono stati correttamente applicati dalla Corte di merito che li ha menzionati in sentenza escludendo che la instaurazione di una relazione affettiva con una dodicenne, di intensità tale da comportare il concepimento, per le conseguenze che arreca alla minore non possa ricondursi in un’ipotesi di minore gravità poichè, al contrario, è sintomo evidente della notevole rilevanza del comportamento.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19063

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o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato:

che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 24.2.07, ha dichiarato inammissibile, per mancanza di specifici motivi di gravame, l’appello proposto da C.E. e da C.G. avverso la sentenza 19.5.2000 del Tribunale di Fermo, che aveva a sua volta dichiarato improponibile l’impugnazione degli appellanti avverso la Delib. 23 giugno 1997 con la quale l’assemblea della Coop. Raggio di Sole a r.l. aveva decretato la loro esclusione dalla società;

che i fratelli C. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria;

che la Cooperativa a r.l. Raggio di Sole ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice). che con entrambi i motivi, i ricorrenti denunciano violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità.

(Cass. S.U. cit.). che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare alla Coop. Raggio di Sole a r.l., le spese del presente giudizio, che liquida, in Euro 1000 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4969 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dal soggetto intimato, ritualmente costituitosi in giudizio), l’interessato ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque,

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 18.5.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe (infatti) impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che – lo si rileva incidentalmente – non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe,

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-06-2011, n. 24061 Misure cautelari

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n è comparso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 26/11/2010, decidendo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento adottato, il 4 ottobre precedente, dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva sospeso, nell’ambito del procedimento penale a carico di A.G., Ar.Vi. e altri 106 imputati, i termini di durata massima della custodia cautelare, prossimi a scadere, per la particolare complessità del processo.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’ A. e l’ Ar., lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza dei presupposti di operatività della norma di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2: il giudice di merito, in vista della prossima scadenza dei termini di custodia cautelare, avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. 18 c.p.p., comma 1, lett. e) bis, la separazione della posizione degli imputati detenuti, il che avrebbe reso il processo meno complesso e, conseguentemente, sarebbe venuta meno la necessità di sospendere i termini custodiali.

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

L’ordinanza impugnata, invero, facendo buon governo della disposizione di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. La complessità del processo, quale presupposto di fatto legittimante il provvedimento di sospensione, è stata oggettivamente individuata nel numero degli imputati, ben 108, di cui 42 detenuti, nel numero elevato delle gravi imputazioni, tutte correlate ad un contesto camorristico, nella necessità di esaminare e valutare le singole posizioni processuali anche con riferimento all’appello proposto dal P.M. nei confronti di molti imputati. Rientra, inoltre, nella facoltà del giudice di merito disporre la separazione dei rapporti processuali e la definizione separata, allorchè ne ravvisi l’opportunità e la convenienza. Per il mancato esercizio di tale facoltà non è prevista alcuna sanzione di nullità; nè è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento. Le doglianze articolate in ricorso non sono, pertanto, idonee a porre in crisi il percorso logico-giuridico seguito dall’ordinanza in verifica.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presene decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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