Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 14-03-2011, n. 10181 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale D.R.A. e L.S. furono condannate alla pena di giustizia, perchè ritenute colpevoli: A) del delitto di furto aggravato, B) del delitto di tentato furto aggravato.

Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale, atteso che i due episodi sono stati considerati unitariamente, quasi si fosse trattato di un unico fatto storico. In realtà, se l’imputazione di tentato furto fosse stata attentamente esaminata, la CdA sarebbe giunta ad assolvere le imputate.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione del beneficio ex art. 163 c.p. è del tutto immotivato e fondato su di una presunzione arbitrariamente sfavorevole alle ricorrenti.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili per assoluta genericità.

Le ricorrenti vanno condannate singolarmente alle spese del grado; le stesse vanno anche condannate al versamento di somma a favore della Cassa ammende; si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

La doglianza in punto di responsabilità è meramente enunziata, ma non argomentata. Le ricorrenti si limitano ad affermare che, quanto al delitto di tentato furto aggravato, il giudice di secondo grado non ha valutato adeguatamente i fatti, perchè, se ciò avesse fatto, si sarebbe determinato ad assolverle.

Il fatto è che il ricorso non esplicita per qual motivo si sarebbe dovuto determinare tale diverso esito, nè illustra, concretamente quali siano i vizi dai quali sarebbe afflitta la sentenza di secondo grado.

Per quel che attiene alla mancata sospensione condizionale della pena, è da notare che la CdA ha espresso uno sfavorevole giudizio prognostico, sulla base della personalità delle imputate (recidive) e delle modalità della accertata condotta. Anche a proposto di tale capo della sentenza, le censure sono del tutto astratte, limitandosi le ricorrenti a sottoporre a (superficiale) critica lo "strumento" della presunzione, che viceversa, i giudici del merito hanno prudentemente utilizzato, ancorando le loro valutazioni a precisi dati fattuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 287 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la delibera del consiglio comunale di Aquino n. 31 del 20 ottobre 2010 avente ad oggetto "disamina generale della situazione finanziaria del Comune: determinazioni" e le delibere presupposte, connesse e consequenziali tra cui le nn. 26, 27, 28, 29 e 30 del 20 ottobre 2010 e la n. 36 del 30 novembre 2010;

Considerato che, con delibera n. 01 del 4 febbraio 2011, depositata il 24 febbraio 2011, il consiglio comunale di Aquino ha annullato la delibera n. 31 del 20 ottobre 2010;

Considerato che, con dichiarazione resa a verbale, il patrono dei ricorrenti ha partecipato di non aver più interesse alla definizione del ricorso;

Considerato che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14986 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 15 maggio 2007, la Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto le domande svolte da C.V. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1 marzo al 30 giugno 2000, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, per far fronte ad "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del complessivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

In proposito la Corte territoriale, dopo avere confermato la validità in astratto dell’accordo del 25 settembre 1997, che prevedeva la causale in questione a giustificazione dell’apposizione di un termine finale al contratto di lavoro, ha poi disatteso l’assunto del giudice di primo grado, secondo cui la società avrebbe dovuto fornire la prova di un nesso causale tra le esigenze temporanee connesse dal processo di ristrutturazione in atto presso di essa e l’assunzione della lavoratrice, onere probatorio non assolto.

Avverso tale sentenza C.V. propone ora ricorso per cassazione, notificato il 21 giugno 2007, affidandolo a quattro motivi, relativi : 1) alla violazione dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, in riferimento alla L. n. 56 del 1987, art. 23; 2) alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, per abuso di delega e per violazione degli artt. 1355 e 1375 c.c.; 3) alla violazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 230 del 62, artt. 1 e 3; e infine 4) al vizio di motivazione nel necessario apprezzamento di un nesso di causalità tra le enunciate esigenze di riorganizzazione connesse alla creazione di nuovi servizi e al riequilibrio delle risorse umane e l’assunzione della C. per svolgere le mansioni di postino in una determinata zona per un determinato periodo dell’anno.

La società resiste alle domande della C. con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale condizionato relativo all’omessa motivazione in ordine alla deduzione di cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, per mutuo consenso. La società ha infine depositato una memoria.

Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.

Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, ha operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, la citata L. n. 56, art. 23 si esprime in termini di "apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale"".

La legge, come è evidente dal tenore letterale della stessa e dalla relativa ratio (che è quella di affidare a organizzazioni sindacali ampiamente rappresentative – ma non necessariamente col concorso di tutte – la valutazione di ipotesi di apposizione del termine che costituiscano una mediazione apprezzabile rispetto agli interessi coinvolti) e contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di ricorso, non distingue a seconda che si tratti di un contratto collettivo stipulato ad hoc oppure in occasione dei periodici rinnovi della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro a livello nazionale ed eventualmente locale.

Va infine ricordato che questa Corte, nel decidere fattispecie analoghe alla presente, ha ripetutamente negato (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata dalla L. n. 56 del 1987 ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, ove ciò non sia stabilito dai contraenti collettivi medesimi.

Poichè nel caso in esame la ricorrente non ha mai dedotto nel giudizio di merito l’esistenza di siffatti limiti di origine contrattuale collettiva, il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il regolamento delle spese di questo giudizio si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale, condanna C.V. a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-05-2011, n. 2603 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, n. 11676/1994, la Società H. V. impugnava il decreto emesso in data 16 aprile 1994, con il quale il Ministro per i beni culturali ed ambientali aveva annullato il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Serrara Fontana n. 6400 in data 31 agosto 1992, ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il condono edilizio del complesso alberghiero "H. V.", sito alla via Fondillo, in località Sant’Angelo.

La società lamentava il tardivo esercizio del potere di annullamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, la tardiva comunicazione del provvedimento impugnato, nonché l’invasione, da parte del Ministro, della sfera di valutazioni riservata al Comune.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione IV, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza, propone l’appello in epigrafe la s.r.l. S., alla quale nelle more del processo è stato trasferito il cespite immobiliare di cui si tratta, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, depositando il relativo atto.

Si è costituito anche il Comune di Serrara Fontana chiedendo l’accoglimento dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2011.

3. L’appello è infondato.

3a. Non è fondata la prima censura con la quale l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato tardivamente.

All’epoca, l’atto di controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dall’Autorità locale era di competenza del Ministero, il quale ha infatti adottato il provvedimento oggetto del presente giudizio.

Di conseguenza, nel caso di specie il termine di sessanta giorni ha cominciato a decorrere dalla data in cui l’atto del Comune è pervenuto al Ministero, cioè dal giorno 16 febbraio 1994, sicché il decreto impugnato, il quale reca la data del 16 aprile 1994, è stato reso tempestivamente.

L’appellante sostiene inoltre che l’atto sarebbe comunque inficiato dalla tardività della sua comunicazione alla parte interessata, che a suo avviso doveva essere perfezionata anch’essa entro il termine di sessanta giorni.

La censura è palesemente infondata, in quanto contrastante con l’orientamento assolutamente pacifico di questo Consiglio di Stato (da ultimo, fra le tante, C. di S., VI, 10 dicembre 2010, n. 8704), per il quale rileva la data di emanazione dell’atto statale e non quella della relativa comunicazione

3b. L’appellante sostiene che il vincolo paesistico impedirebbe il condono nella sola ipotesi in cui comporti l’inedificabilità dell’area e che, inoltre, non sarebbe applicabile il vincolo di cui al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto imposto successivamente alla data di realizzazione dell’immobile.

L’argomentazione è in parte infondata (poiché il potere autorizzatorio e il conseguente potere statale riguardano tutte le aree sottoposte al vincolo relativo di in edificabilità) ed è in parte irrilevante (in quanto nella specie si discute esclusivamente della compatibilità dell’opera con il vincolo paesistico gravante sull’area, verifica necessaria per qualsiasi nuova costruzione ed a maggior ragione per il condono di opere realizzate in assenza di provvedimenti autorizzativi).

3c. L’appellante sostiene il difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale avrebbe inoltre invaso la sfera di valutazione di merito delegata all’ente locale; di fatto, comunque, le opere realizzate non avrebbero particolare impatto sul paesaggio.

La tesi non può essere condivisa.

Occorre premettere che l’abuso consiste nelle seguenti difformità dagli atti autorizzativi:

a) realizzazione di un ulteriore piano interrato di mq. 115 di superficie utile;

b) trasformazione del piano interrato autorizzato e suo ampliamento di mq. 160;

c) ampliamento del piano terra di circa mq. 57;

d) ampliamento del primo piano di circa mq. 65;

e) ampliamento del secondo piano di mq. 62;

f) realizzazione di un terzo piano di mq. 84.

In totale, sono stati realizzati ampliamenti abusivi per 543 metri quadri, e sono stati aggiunti all’immobile due interi piani non autorizzati.

Il Collegio ritiene manifestamente inutile spendere parole per chiarire l’impatto di un intervento abusivo di simili dimensioni sul paesaggio.

La sua imponenza rende difficile ipotizzare la sostenibilità di un intervento simile, per cui il Comune aveva quanto meno l’onere di fornire una motivazione particolarmente convincente per giustificare un’autorizzazione che appare "prima facie" derogatoria del vincolo.

Sotto tale profilo, è decisivo considerare che risulta palesemente affetta da eccesso di potere la motivazione dell’atto comunale, per il quale i lavori realizzati sine titolo avrebbero dato luogo solo a "modifiche interne e modesti ampliamenti".

Peraltro, è indubitabile che buona parte degli abusi commessi abbia avuto un significativo impatto sul paesaggio della zona.

Ritiene, in conclusione, il Collegio che l’Amministrazione appellata si è limitata all’esercizio dei propri poteri, nella necessaria opera di tutela del vincolo, nella parte in cui ha rilevato la palese insufficienza della motivazione del provvedimento comunale di autorizzazione paesistica di un manufatto delle dimensioni descritte.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del secondo grado sono poste a carico dell’appellante nei confronti del Ministero, contenute nella misura liquidata in dispositivo in ragione della limitata attività difensiva spiegata in questa fase, mentre vanno compensate nei confronti del Comune, che ha aderito alle conclusioni dell’appellante, risultando quindi anch’esso soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3748/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del secondo grado del giudizio nei confronti del Ministero resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti; spese compensate nei confronti del Comune di Serrara Fontana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.