Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 18-05-2011, n. 19596 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma in data 30 ottobre 2010 ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in data 27 settembre 2010, nei confronti di V.G., indagato per vari reati riconducibili all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, R.D. n. 267 del 1942, artt. 216 e 219, art. 223, commi 1 e 2commessi in (OMISSIS), afferenti atti fraudolenti e/o simulati, compiuti attraverso complesse operazioni sulle società amministrate dallo stesso e dai figli Vi.

G. e V.M. (società gravate da consistenti debiti con il Fisco a titolo di imposte dirette e sanzioni ed interessi) volte ad eludere tali pagamenti all’erario, confermando nel resto l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare. In base agli elementi indicati nell’ordinanza del G.I.P., integralmente richiamata nella sua parte descrittiva nel provvedimento impugnato, le tre società debitrici sarebbero state completamente "svuotate", mediante cessioni di azienda e conferimento degli immobili, di ogni garanzia patrimoniale e della capacità operativa e produttiva, al fine di destinarle al (preordinato) fallimento. I gravi indizi sono stati ritenuti sussistenti in capo al ricorrente in qualità di socio di maggioranza e/o amministratore di numerose società del Gruppo Vichi.

Il Tribunale del riesame, nel confermare l’ordinanza del G.I.P., ha ritenuto che sussistessero elementi per ritenere le operazioni di cui trattasi atti fraudolenti idonei a rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11. Di fatti, anche se le società nate con le operazioni di scissione sono obbligate, in solido con la cedente, al pagamento delle imposte e delle sanzioni accertate a carico di quest’ultima, l’operazione fraudolenta avrebbe raggiunto lo scopo di far gravare su altri i debiti di imposta, anche perchè il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 1 limita l’operatività dell’obbigazione solidale dei cessionari all’anno della cessione ed ai due anni precedenti, mentre la garanzia ex art. 2056 quater c.c. risulta solo parziale in quanto operante "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto".

Per quanto attiene ai reati di bancarotta pre-fallimentari, il Tribunale ha del pari ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria anche in riferimento a tale ipotesi, seppure non nella forma consumata, posto che l’istanza di fallimento era stata presentata dal PM ed emergevano condotte distrattive di beni attuate con la pena consapevolezza e volontarietà. Anche sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari l’ordinanza ha ribadito le valutazione dell’ordinanza del G.I.P., senza che possano avere rilievo le rassegnate dimissioni dalle cariche sociali, peraltro non ancora operative, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 273 c.p.p.: non sussisterebbe alcuna gravità indiziaria e la prospettazione accusatoria sarebbe fragile. Il ricorrente ha premesso di essere stato accusato, In concorso con i figli, di aver ceduto i cespiti immobiliari e i rami produttivi appartenenti a tre aziende, la Gestione Galvanica s.r.l., la Gestione Zinco s.r.l. e la Gestione meccanica s.r.l. al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, ossia per rendere inefficaci le eventuali procedure esecutive volte alla riscossione del tributo non versato e garantire al gruppo familiare il godimento dei beni aziendali e la conseguente prosecuzione dell’attività. Tali condotte, inoltre, avrebbero comportato anche la realizzazione di fatti di bancarotta prefallimentare in quanto distrattivi del patrimonio sociale: la distrazione si sarebbe "concretizzata attraverso un ingiustificato distacco dell’intero attivo patrimoniale della società", le società avrebbero dismesso interamente ogni attività di impresa (compresi tutti i rapporti contrattuali in essere) ed ogni conseguente possibilità di ripianare con i ricavi futuri l’esposizione debitoria. Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le operazioni societarie poste in essere, che non hanno determinato alcuna decozione delle originarie persone giuridiche, tanto è vero che, il Tribunale fallimentare di Roma, nonostante il rilevante iato temporale intercorso dalla domanda del Pm ex art. 7, L. Fall., non ha ancora ritenuto di doverne decretare il fallimento.

Inoltre i giudici del Riesame avrebbero recepito acriticamente gli atti di indagini e le valutazioni del G.I.P., senza valutare gli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza" ( art. 309 c.p.p., comma 9). In maniera illogica avrebbero ritenuto fa fittizietà del sinallagma dell’operazione di ristrutturazione societaria, che sarebbe fraudolenta perchè si sarebbe risolta in una perdita patrimoniale netta per le società debitrici, in quanto le cessioni immobiliari sarebbero prive di corrispettivo e i rami di azienda pagati attraverso compensazioni volontarie di crediti, definite in maniera apodittica "dubbie": tale erronea valutazione del Tribunale sarebbe fondata su una non corretta analisi della normativa civilistica che regola la materia delle operazioni straordinarie delle società. La ragione economica effettiva dell’operazione, infatti, va ricercata nei costi di gestione del personale troppo elevati, così come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate di Albano Laziale in sede di redazione del verbale di accertamento nell’anno 2007. Non sarebbe stata sottratta alcuna garanzia patrimoniale, tanto che i beni immobiliari concentrati nella Vichi Holding sono ancora a garanzia dei debiti pregressi, anche fiscali.

Il Tribunale avrebbe ritenuto che gli artt. 5 e 6 dei contratti di cessione di ramo di azienda prevedono una clausola di esclusione, quando invece stabiliscono che la cessionaria risponde di tutti i debiti indicati nella situazione patrimoniale allegata all’atto, e seppure i debiti sono stati indicati in maniera consolidata negli stati patrimoniali. Sia il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 1, che l’art. 2506 quater c.c. prevedono il principio della solidarietà per la cessionaria in riferimento ai debiti della cedente, anche nel caso di una successiva fusione.

Pertanto, il Tribunale del Riesame ha ritenuto fondato il reato prefallimentare – unico reato idoneo a legittimare l’impugnata misura – sulla base di valutazioni di natura civilistica e societaria errate.

In ordine al fumus, inoltre, il ricorrente, che ha 82 anni, ha ceduto i rami di azienda ed il patrimonio immobiliare della Galvanica srl, cessando da ogni carica, non parteciperebbe all’assetto societario e azionario del gruppo Vichi: tutte le operazioni di ristrutturazione successive non possono essergli addebitate.

2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.. In riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata appare carente ed illogica in quanto si afferma che il pericolo di reiterazione del reato, risiede nel fatto che il V. potrebbe ancora disporre della società Vichi Holding, detentrice delle quote azionarie delle altre società del gruppo, mentre V. G. si è dimesso dalle cariche sociali. Inoltre il Tribunale non ha considerato che avendo il GIP convalidato il sequestro delle quote societarie della Società Vichi holding srl e della VIP srl in data 8 ottobre 2010, non vi è pericolo di reiterazione.

La prognosi in ordine alla capacità criminale non avrebbe tenuto conto dell’incensuratezza del ricorrente; inoltre non sono stati indicati gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all’indagato la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono fondati.

E’ bene ribadire che l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Considerando inoltre la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, ove viene formulato un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato conto in maniera adeguata delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza alcuna possibilità di "rilettura" degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari (si vedano:

Sez.U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv.215828 e Sez. U, n. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598, Sez. U. n. 1235 del 19/1/2011, Giordano ed altri, Rv. 248865) o di quelli allegati agli atti a seguito di indagini difensive che siano stati eventualmente considerati dal Tribunale del riesame.

1. Quanto al primo motivo afferente la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per le ipotesi di reato ascritte, i giudici del riesame, nel motivare la gravità del quadro indiziario, hanno innanzitutto evidenziato che la materialità dei fatti, da intendersi come complesso delle operazioni societarie che hanno interessato le società riconducibili ai membri della famiglia Vichi che si trovano indagati nel medesimo procedimento, non è stata contestata neppure dalle difese. Quanto alla sussistenza dei presupposti dei reati ascritti, il Tribunale ha ritenuto, fornendo un’ampia disamina degli elementi indiziari già contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare (si veda la pag 5 dell’ordinanza), che le operazioni societarie, sia in riferimento alla cessione dei rami di azienda, che in riferimento alla scissione delle società ed il conferimento degli immobili alle società beneficiane, siano state simulate o comunque fraudolente.

Inoltre dal punto di vista oggettivo, il Collegio del riesame ha ritenuto che tali operazioni, delle quali è stata fornita una chiara descrizione, erano pienamente idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la successiva procedura di riscossione coattiva dei crediti tributari vantati dallo Stato nei confronti delle "originarie" società: in sintesi, a fronte dell’uscita dal patrimonio di beni immobili, altri cespiti mobiliari (con conseguente privazione di ogni capacità operativa e produttiva), nessun corrispettivo od incremento patrimoniale risultava conferito, in sinallagma, alle società cedenti, sia perchè le scissioni societarie erano avvenute senza corrispettivo, sia perchè i corrispettivi contrattualmente pattuiti per le cessioni dei rami di azienda, al settembre 2010, o non erano stati corrisposti o lo erano stati con "compensazioni volontarie" e quindi con movimenti di denaro formali, se non fittizi.

Del pari corretta la risposta del Tribunale del riesame alla deduzione della non configurabilità del reato per la mancanza di una procedura esecutiva in atto da parte dell’amministrazione finanziaria, essendo la stessa un elemento non necessario ad integrare la fattispecie, come da consolidata interpretazione giurisprudenziale (sin da Sez. 3, n. 17071 del 18/5/2006, De Nicolo, Rv. 234322). A tale quadro indiziario di indubbia consistenza sotto il profilo oggettivo, il Tribunale del riesame ha con motivazione estesa e senza smagliature nei passaggi logici, condiviso il giudizio di gravità indiziaria anche in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia della volontà di sottrarsi attraverso tale complesso sistema al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti. Con ulteriore passaggio motivazionale sono stati del pari esaminati gli elementi delle indagini preliminari (ivi comprese le dichiarazioni testimoniali) dai quali emerge la riferibilità delle operazioni all’indagato il quale in virtù della carica di amministratore unico ebbe ad operare in concerto con i figli Gi. e M., beneficiari ultimi delle operazioni fraudolente, gestendo insieme ad essi le scelte per tutte le società del gruppo.

Risultano pertanto sussistenti gli elementi per configurare, a livello di gravità indiziaria necessario alla fase cautelare il reato di cui si tratta: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, inteso come stratagemma artificioso del contribuente, tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario, stratagemma che può assumere le più diversificate forme, potendo estrinsecarsi attraverso l’abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita aziendale o societaria.

La giurisprudenza ne ha già analizzate alcune, quali la simulazione contrattuale oggettiva (simulazione di alienazione, vendita per un prezzo inferiore al reale) ed anche quella soggettiva (cd. interposizione fittizia di persona ed il contratto di sale and lease back), come pure l’istituzione di un fondo patrimoniale (Sez. 3, n. 5824 del 6/2/2008, Soldera.) Nel caso di specie si tratterebbe di cessioni aziendali e di scissioni societarie simulate, operazioni multiple poste in essere, in apparenza, allo scopo di effettuare una ristrutturazione aziendale. A tal proposito l’ordinanza impugnata ha puntualmente analizzato, e dato risposta, alle deduzioni difensive avanzate anche con il deposito di una consulenza tecnica evidenziando la non fondatezza delle stesse con un ragionamento diffuso e convincente.

Ugualmente soddisfacenti le puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame relative alla configurabilità dei reati di bancarotta pre-fallimentare; la possibilità di richiedere la misura cautelare prima della consumazione del reato dal punto di vista sostanziale, poi riconducibile al disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 238, comma 2 in quanto l’istanza di fallimento era già stata presentata dal pubblico ministero ex art. 7, L. Fall..

2. Per quello che concerne la censura relativa alla contraddittorietà o mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, Questa Corte ritiene non possano rivolgersi censure alla coerenza e tenuta argomentativa delle valutazioni espresse dai giudici del riesame sulla necessità di tutela cautelare e circa la proporzionalità ed adeguatezza della disposta misura custodiale. In particolare, il Collegio del riesame ha ampiamente argomentato circa il lasso di tempo trascorso tra la commissione dei reati e l’applicazione della misura; come precisato dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento a tale elemento (di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2) impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40538 del 20/10/2009, Lattanzi, Rv. 244377). Inoltre le rassegnate dimissioni del ricorrente sono state ritenute, giustamente, irrilevanti, sia perchè non ancora efficaci al momento dell’ordinanza, in quanto non ratificate dall’assemblea dei soci, sia perchè la formalità della carica risulta elemento del tutto secondario rispetto all’effettività della gestione dell’operazione riconducibile al gruppo Vichi. In conclusione, l’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risulta immune da censure. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20028 Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

In causa relativa a rettifiche IVA (Euro 31.111 ed Euro 9.654) nei confronti di B.F. per operazioni ritenute inesistenti negli anni 1995 e 1996, la CTP di Pisa annullava la ripresa a tassazione in relazione ad alcuni (pancali di legno, noleggio carrello elevatore, fitti passivi pagati alla soc. Tecnoforniture di Pistoiesi Mario e alla soc. Ecogalvanica Bonsignori, leasing per impianto galvanico) dei numerosi rilievi formulati dal contribuente.

In sede di ulteriore gravame, la CTR-Toscana, con sentenza del 29 ottobre 2004, ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e, disattesa l’impugnazione incidentale del B., ha dichiarato del tutto legittimi gli avvisi di rettifica opposti.

Il 14 dicembre 2005 il contribuente ha proposto ricorso per cassazione indirizzato a "Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze" e notificato, in data 17 e 19 dicembre 2005, presso l’Avvocatura Generale e distrettuale dello Stato, in Roma e in Firenze. Indi, a seguito di ordinanza di questa Corte (19/11/2010), il ricorso è stato rinnovato con atto notificato all’Agenzia delle entrate il 30 novembre 2010 presso l’ufficio accertatore (Pontedera) e il 9 dicembre 2010 presso la sede centrale (Roma).

L’amministrazione non si è costituita.
Motivi della decisione

1.-Preliminarmente va osservato che nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle entrate non è stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, sicchè è nulla, e non inesistente, la prima notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, in considerazione della facoltà, concessa all’Agenzia di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

Tale nullità, inoltre, è stata sanata per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007), senza che rilevi che alla rinnovazione si sia provveduto posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 9242 del 2004).

2.-Passando all’esame del ricorso, con il primo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte dell’amministrazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in ordine alla ritenuta non accoglibilità del condono dell’IVA, comunicatagli dall’Ufficio in data 18 febbraio 2005. Il contribuente, premesso d’aver versato 15.137 Euro per la definizione di liti pendenti a fronte di soli 9.608 Euro necessari per condonare le imposte dirette, assume di avere versato appena 1.297,33 Euro meno di quanto complessivamente dovuto per condonare anche l’IVA, per errore scusabile e ascrivibile alla persona da lui stesso incaricata delle pratica. In proposito, tenuto conto anche del fatto d’aver erroneamente versato molto più del dovuto quanto alle sole imposte dirette, sostiene che era chiaro l’intento di definire anche la vertenza sull’IVA e che il modesto ammanco era da ascriversi alla complessità dei calcoli e alla scarsa chiarezza della normativa e delle informazioni in merito.

2.1.- Il mezzo, pur astrattamente consentito a mente della L. n. 289, comma 8 pecca di autosufficienza.

Sotto il primo profilo, si rileva che la domanda di definizione agevolata è del 21 maggio 2003 e che la nota di diniego riguardante l’IVA è del 18 febbraio 2005; il diniego è, dunque, intervenuto dopo la sentenza d’appello e in pendenza del termine per ricorrere dinanzi a questa Corte, che diviene, per ciò stesso, competente a conoscere del diniego stesso, in unico grado anche di merito (Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 09/03/2005).

2.2. Sotto il secondo profilo, il mezzo è del tutto carente. La previsione contenuta nell’art. 16, comma 9 postula l’insufficienza delle somme versate e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia riconosciuta l’esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all’integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell’Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbli- gazione tributaria controversa (Sez. 5, Sentenza n. 2723 del 04/02/2011). Ne consegue che, per poter ritualmente impugnare il diniego dinanzi a questa Corte, il contribuente deve osservare le regole tipiche del ricorso per cassazione e, tra queste, il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di trascrivere l’atto impugnato, almeno nelle sue parti salienti (e unitamente a quelle degli atti presupposti), onde consentire in via immediata e completa la percezione della questione, sottoposta al vaglio giurisdizionale, nei suoi termini essenziali anche fattuali. Essi, nella specie, sono particolarmente rilevanti, attesa la peculiare disciplina dell’errore scusabile, che impone di conoscere con esattezza se e come la questione sia stata posta all’attenzione dell’amministrazione, nonchè se e come l’amministrazione abbia interloquito con. il contribuente. Nulla di ciò risulta dal ricorso che, sul punto, va dunque disatteso.

3.-Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR affermato "… in modo apodittico, che le dichiarazioni sostitutive prodotte in atti non possono essere prese in considerazione in alcun modo.

3.1. – In effetti, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost. – la possibilità d’introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) , le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nel contesto probatorio emergente dagli atti (Sez. 5, Sentenze n. 5957 del 15/04/ 2003 e n. 9129 del 19/04/2006).

3.2. – La doglianza formulata con il motivo, nonostante l’evidenziato errore di diritto, si palesa comunque i-nammissibile perchè non idonea, di per sè, a generare una decisione favorevole al contribuente, avendo questo di omesso allegare come e quando le dichiarazioni sostitutive raccolte dalla parte abbiamo trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, da riprodurre in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde consentire a questa Corte di verificarne l’attinenza e la decisività (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006).

4.-Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c.,. n. 5, vizio di omessa motivazione sulla ritenuta natura simulata delle locazioni, finanziarie e non, la cui IVA era stata portata in detrazione. Rileva il contribuente che la CTR si era soffermata sul solo mancato rinvenimento dei contratti, da parte della G.d.F., presso la locatrice, senza dar conto dell’avvenuta registrazione dei contratti e della ragione giustificatrice del godimento gratuito di beni tra imprese commerciali. Aggiunge che la CTR ha ritenuto indeducibili i canoni di locazione finanziaria dell’impianto di galvanostegia, solo perchè fisicamente ubicato presso azienda collegata, senza dar conto del contratto di sublocazione esistente tra le parti, del contenzioso su tale impianto riguardante il solo contribuente e delle rimesse bancarie per il pagamento dei canoni.

Conclude dolendosi del fatto che la CTR "non ha motivato sul secondo profilo di appello incidentale". 4.1. – La doglianza è inammissibile. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione di documenti da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena drinammissibilità del motivo di censura, di riprodurli nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 14973 del 28/06/2006). Il contribuente, invece, è incorso in ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., non avendo provveduto alla trascrizione, almeno nei punti salienti, degli invocati contratti di locazione e di leasing al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della censura sulla ritenuta simulazione, e, quindi, di documenti attinenti, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

4.2. Analoghe considerazioni valgono anche per il denunciato vizio di omessa motivazione "sul secondo profilo di appello incidentale":

rilievo anch’esso inammissibile perchè privo di autosufficienza, essendo graficamente rimesso al rinvio a "pag. 7 rigo 3 e segg. dell’appello incidentale". Un siffatto richiamo obbligherebbe questa Corte a un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non affida al giudice di legittimità, il che ridonda addirittura in irresolubile carenza di specificità del motivo stesso.

5. Concludendo, il ricorso va integralmente disatteso, senza alcuna conseguenza in punto di spese per la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-06-2011, n. 3689 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società F. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R LombardiaBrescia n.717/09,chiedendone la riforma.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011,la difesa della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Nel darne atto,ritiene il Collegio di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 01-07-2011, n. 25888

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Svolgimento del processo

1. La corte d’appello di Palermo, con sentenza 24.6.2010 , riformava solo in punto pena, la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, nei confronti di S.M., responsabile del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, per non aver versato nel termine, la cauzione a lui imposta con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione, emessa dal Tribunale di Palermo, il 3.10.1991.

La corte respingeva i motivi di gravame che erano stati sviluppati dalla difesa, nel senso che riteneva del tutto ininfluente sotto il profilo della mutazione del fatto, che nel capo di imputazione fosse stato scritto l’intero importo preteso, laddove la somma era stata ridotta da Euro 2582 a Euro 500, poichè la condotta tipica era rimasta identica a quella contestata, essendo stata modificata solo in elementi di dettaglio. Ancora veniva ritenuto che l’imputato era ben consapevole di dover pagare detta somma, visto che il decreto impositivo gli era stato notificato il 2.10.2004, a mani di persona convivente (il fratello); veniva poi rilevato che il provvedimento con cui era stata ridotta la misura della cauzione doveva intendersi datato 26.9.2007 (e non 2004), avendo fatto seguito all’istanza del 28.2.2007 e l’onere del pagamento gravava entro trenta giorni dalla notifica di detto ultimo provvedimento.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato, per dedurre:

2.1 Nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza di condanna ex art. 521 c.p.p.. Secondo la difesa, la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, essendo emerso in modo incontrovertibile che egli non ottemperò al pagamento della somma diversa da quella contestata e con un termine diverso di adempimento; detti elementi non sarebbero dettagli, ma dati essenziali, indispensabili a determinare la struttura della contravvenzione, con il che doveva essere rilevata la diversità del fatto storico, pena la violazione dell’art. 521 c.p.p..

2.2 Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis: sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente in capo all’imputato, l’elemento soggettivo del reato, quando invece nessuna prova è stata data della sua consapevolezza dell’obbligo di versare la cauzione, dopo la notifica del provvedimento del 26.9.2007, tanto più che detto provvedimento portava una data riferita all’anno 2004, il termine per il pagamento non era stato chiaramente esplicitato, le modifiche riguardanti l’importo e le modalità di versamento portavano inevitabilmente la fissazione di un nuovo termine che doveva essere indicato espressamente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve essere sottolineato che il motivo di ordine processuale, relativamente alla violazione dell’art. 521 c.p.p., non è condivisibile: fin dal 1996, le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. Un. n. 16/1996) avevano statuito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale , nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa , con il che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio non va condotta in base ad un confronto meramente letterale fra contestazione e sentenza, perchè vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Il principio è stato ripreso e riaffermato di recente , sempre dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 15.7.2010, n. 36551), con il che correttamente la corte territoriale ha escluso che si possa parlare nel caso di specie di mutazione del fatto, atteso che le divergenze denunciate hanno avuto riguardo all’importo della cauzione non corrisposta che l’imputato ben sapeva essere stata ridotta su sua stessa richiesta, nonchè alla data del commesso reato che proprio a seguito dell’Istanza di riduzione dell’importo della cauzione ad opera dell’imputato ha subito uno slittamento in avanti.

Nessun vulnus al diritto di difesa è dato riscontrare in quanto – come è stato scritto dai giudici di merito – l’imputato era perfettamente consapevole di esser stato gravato da obbligo di versamento di cauzione, tanto che aveva fatto richiesta di revoca dell’obbligo in data 28.2.2007, a cui era seguito provvedimento di rigetto dell’istanza, con contestuale deliberazione di riduzione dell’importo dovuto e facoltà di rateizzazione in data 26.9.2007.

Dunque non poteva dubitarsi che S. fosse a giorno di importo e scadenza dell’obbligo, così come è incontrovertibile che il medesimo abbia ottemperato con notevole ritardo, facendo configurare nettamente l’ipotesi contravvenzionale a lui contestata, su cui ebbe ogni opportunità di difesa.

Anche la dedotta violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis non è apprezzabile, poichè il termine per l’adempimento, anche a seguito del provvedimento di riduzione dell’importo dovuto, rimaneva sempre quello di trenta giorni dall’inizio dell’esecuzione del nuovo provvedimento, la cui notificazione avvenne il 2.10.2007.

Non poteva portare ad opinare diversamente il fatto che nella relata di notifica di detto atto risultasse erroneamente indicata la data del 2.10.2004, anzichè quella del 2.10.2007, posto che come rilevato dalla corte territoriale, non vi era margine di equivoco, attesa l’evidenza dell’errore materiale. Tutto ciò ha portato a ritenere non conforme al disposto normativo il fatto che al 28.12.2007 il S. non avesse ancora adempiuto all’obbligo impostogli fin dal 2001.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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