T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 69

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente espone di essere proprietaria di fabbricato sito nel Comune di Monopoli in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

In applicazione della 308/2004 (c.d. mini condono paesaggistico) avanzava in data 7 gennaio 2005 richiesta di definizione degli illeciti edilizi ex l.326/2003, ricevendo con nota 12 ottobre 2009 il diniego da parte dell’Amministrazione comunale.

Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2009, ritualmente depositato, l’odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, impugna i provvedimenti in epigrafe chiedendone l’annullamento previa sospensiva, deducendo le seguenti censure:

I. Violazione legge 241/90 e s.m.; difetto di motivazione, ingiustizia manifesta; eccesso di potere, mancanza del contraddittorio; violazione norme di salvaguardia.

II. Difetto di istruttoria ed ingiustificazione manifesta;

Evidenzia parte ricorrente a supporto della propria pretesa demolitoria, soprattutto il difetto di motivazione che a suo dire inficia sotto il profilo formale la legittimità degli impugnati provvedimenti.

Si costituiva il Comune intimato, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per mancata rituale impugnazione dell’atto presupposto, direttamente lesivo, di diniego della compatibilità paesaggistica ex l.308/2004 notificato alla ricorrente sin dal 17 giugno 2009 e comunque evidenziando altresì l’infondatezza nel merito, contenendo l’impugnato diniego una motivazione più che congrua anche in relazione alla natura del tutto vincolata dell’attività di repressione dell’abusivismo paesaggistico ed edilizio.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2010 parte ricorrente rinunciava all’istanza incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Come puntualmente osservato dalla difesa comunale, con l’impugnazione del diniego alla domanda di condono edilizio ex l.24.11.2003 n. 326 (terzo condono) notificata all’odierna ricorrente il 19 ottobre 2009, la sig.ra R.R. pretende di rimettere in discussione la legittimità del provvedimento presupposto di diniego della compatibilità paesaggistica ex l.308/2004, notificato alla ricorrente sin dal 17 giugno 2009.

Nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della l.326/2003 – non diversamente da quanto previsto dal secondo condono edilizio di cui all’art 32 l.47/1985 peraltro espressamente richiamato anche nel terzo condono – l’eventuale atto negativo di compatibilità paesaggistica ex l.308/2004 datone l’effetto pacificamente vincolante (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5232, T.A.R. Liguria sez I, 1 febbraio 2010, n.199) ne comporta la natura direttamente ed immediatamente lesiva nei confronti del soggetto istante, con onere di impugnazione immediata nel termine decadenziale di cui all’abrogato art 21 l.1034/1971, oggi confermato dagli art 29 e 41 c.p.a.

Ne consegue l’inammissibilità del gravame, essendo il ricorso in epigrafe surrettiziamente diretto a contestare mediante l’impugnazione del diniego di condono edilizio, la legittimità dell’atto presupposto di diniego di compatibilità paesaggistica, già notificato il 17 giugno 2009, non tempestivamente gravato e pertanto divenuto inoppugnabile.

Per mera completezza, ritiene il Collegio di valutare la pretesa manifestamente infondata anche nel merito, giacchè nel sistema delineato dalla disciplina sul condono edilizio di cui alla l 326/2003, non diversamente da quanto disposto dagli artt. 31 e ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, il diniego formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex l. 308/2004, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non richiede una diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare anche sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento predetto e formati dall’autorità preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione per relationem.

Per altro, osserva il Collegio che l’impugnato rigetto di condono edilizio, oltre al richiamo del suddetto diniego paesaggistico, illustra in modo congruo le ragioni ostative alla sanatoria anche sotto il profilo strettamente urbanisticoedilizio, soddisfando pienamente l’onere motivazionale imposto dall’art 3 l.241, risultando l’intervento in questione consistere in nuova costruzione su area vincolata, e ultimata dopo il 10 gennaio 2003 diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, e comunque successivamente la data del 31 marzo 2003, presupposto di operatività della legge sul condono.

Per i suesposti motivi il ricorso ex art 35 comma 1 lett.b) c.p.a. va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, e comunque infondato.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Monopoli, quantificate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 05-06-2013, n. 24447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.5.2006, il Tribunale di Busto Arsizio assolse S.L. dai reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di strumento atto ad offendere per non aver commesso il fatto.

Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica propose gravame e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17.9.2012, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò l’imputato responsabile del reato di rapina aggravata e lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, pene accessorie.

Dichiarò non doversi procedere per prescrizione in ordine alla contravvenzione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge per la nomina di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in presenza di astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere Penali; anche se la Corte d’appello non avesse ritenuto legittima l’astensione del difensore, avrebbe dovuto procedere alla nomina di un nuovo difensore ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1, assegnando termine a difesa;

2. violazione di legge in relazione alla notificazione da parte del giudice di primo grado della nomina di un nuovo difensore di ufficio con un atto incompleto in quanto riportante solo la nomina, in numero di R.G.N.R. e l’indicazione del Tribunale di Busto Arsizio, senza precisazione se monocratico o collegiale, senza specificare la data dell’udienza successiva e senza allegare il verbale dell’udienza precedente; si tratterebbe di una nullità assoluta ed avrebbe impedito al precedente difensore di eccepire l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine;

3. vizio di motivazione in relazione alla rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità degli atti compiuti altre il termine di indagine e posti a base della decisione; peraltro le ricognizioni fotografiche non sarebbero sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità;

4. violazione di legge per mancata concessione di attenuanti generiche;

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Motivi della decisione

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Non consta dal verbale di udienza di udienza di appello del 17.9.2012 che sia stata comunicata la partecipazione all’astensione dalle udienze del difensore nè che sia stato segnalato alcun altro impedimento, sicchè correttamente è stato nominato un sostituto processuale ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, e nessun avviso doveva essere dato al difensore sostituto presente.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge in parte censure di merito.

La Corte territoriale si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità circa la non rilevabilità d’ufficio della inutilizzabilità conseguente al superamento dei termini di indagine e nel ricorso non si svolgono argomenti che possano indurre a mutare tale indirizzo.

La valutazione di sufficienza della prova è di merito e non sindacabile in questa sede.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha determinato la pena in ragione della personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali e dalla gravita dei fatti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 30-11-2007 (07-11-2007), n. 407 (ord.) Processo penale – Decreto penale di condanna – Effetto estintivo del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza dell’11 settembre 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto nel procedimento di esecuzione nei confronti di A. B., iscritta al n. 341 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), «nella parte in cui non prevedono, quale limite all’effetto estintivo del decreto penale non opposto, l’essersi volontariamente sottratto all’esecuzione della pena inflitta con il provvedimento di condanna»;
che il giudice a quo ha premesso di essere chiamato a delibare – quale giudice dell’esecuzione penale – la richiesta del pubblico ministero finalizzata, in applicazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione di un decreto penale di condanna, già esecutivo, con il quale era stato irrogata una condanna alla pena della multa: ciò dopo che il magistrato di sorveglianza – cui, in origine, erano stato trasmessi gli atti per la conversione della pena, dopo l’accertamento della impossibilità di esazione della pena pecuniaria – aveva restituito gli atti all’ufficio del pubblico ministero, poiché riteneva che si fosse verificata, quale effetto della citata norma censurata, l’estinzione del reato, non risultando altre condanne a carico del medesimo soggetto;
che il rimettente evidenzia la ratio e le origini della disposizione del comma 5 dell’art. 460 cod. proc. pen., rammentando come essa – introdotta nel codice di rito attraverso l’art. 37, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – tendesse ad incentivare il ricorso al rito speciale, attraverso l’ulteriore profilo premiale rappresentato, appunto, dall’estinzione del reato: con conseguente cessazione di tutti gli effetti penali e possibilità di accedere successivamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, se – nel termine di cinque anni per i delitti, o di due anni per le contravvenzioni – l’imputato non avesse commesso altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole;
che, secondo il giudice a quo, tale effetto appare modellato – al pari di tutti gli altri meccanismi di incentivazione del rito (tra i quali, l’impossibilità di richiedere e di applicare, con l’emissione del provvedimento di condanna, le pene accessorie; la limitazione della confisca alle sole ipotesi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale; l’esenzione dalle spese processuali) – sugli identici benefici previsti per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così come si evince, per il beneficio dell’estinzione del reato, dal disposto dell’art. 445, comma 2, del codice di rito penale;
che, a parere del giudice a quo, quindi, «gli effetti del decreto penale di condanna sono praticamente sovrapponibili a quelli del c.d. "patteggiamento" elencati nell’art. 445 c.p.p.»; e, in particolare, la disciplina dell’art. 460, comma 5, «appare modellata» su quella, peraltro preesistente, dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in tema di sentenza di "patteggiamento";
che tuttavia – argomenta ancora il rimettente – proprio questa totale conformità di disciplina suscita il dubbio della legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.: invero, mentre la corrispondente disciplina dell’applicazione della pena su richiesta delle parti risulta integrata e bilanciata dalla previsione dell’art. 136 disp. att. cod. proc. pen. – a norma del quale l’effetto estintivo dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione, così sanzionando, attraverso la perdita di uno dei benefici del rito, l’inottemperanza al decisum giudiziale – analoga norma non è prevista per il procedimento per decreto; con la paradossale conseguenza che, nonostante il mancato pagamento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale di condanna, il condannato potrà continuare a beneficiare – sussistendone le condizioni di legge – dell’effetto estintivo previsto dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.;
che la mancata estensione del limite all’effetto estintivo – di cui all’art. 136 disp. att. cod. proc. pen. – al procedimento per decreto penale, a parere del rimettente, violerebbe sotto un duplice profilo l’art. 3 della Costituzione: difettando, per un verso, di ragionevole giustificazione; e disciplinando, per altro verso, in maniera diversa situazioni sostanzialmente assimilabili;
che, sotto quest’ultimo profilo, il giudice a quo rileva come l’effetto estintivo del reato – nell’ipotesi di volontaria sottrazione all’esecuzione – venga a dipendere dal tipo di rito applicato; e, inoltre, come contrasti con il principio di eguaglianza la circostanza che il condannato, il quale ha puntualmente ottemperato al provvedimento di condanna, pagando la pena pecuniaria, possa beneficiare – al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. – dell’effetto estintivo del reato al pari di colui che, viceversa, «elude volontariamente il provvedimento di condanna», evitando anche la conversione della pena pecuniaria e così «ottenendo un doppio vantaggio»;
che un ulteriore profilo di irragionevolezza è da ravvisarsi, a parere del rimettente, nella circostanza che – nonostante l’emissione del decreto penale di condanna presupponga un accertamento espresso della responsabilità dell’imputato, a differenza dell’accertamento solo implicito che connota la sentenza emessa in esito al "patteggiamento" – l’effetto dell’estinzione del reato si realizza, nel primo caso e non nel secondo, anche nei confronti del condannato che si sia volontariamente sottratto all’esecuzione, per effetto del solo decorso del tempo e della "buona condotta".
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, quale limite all’effetto estintivo del decreto penale non opposto, l’essersi il condannato volontariamente sottratto all’esecuzione della pena inflitta;
che il dubbio di costituzionalità viene avanzato tanto sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza della disciplina, quanto sotto quello della disparità di trattamento fra situazioni analoghe;
che, quanto al profilo dell’irragionevolezza, si assume che, per il procedimento monitorio, non risulta riprodotto il limite che l’art. 136 disp. att. cod. proc. pen. detta invece per il rito del "patteggiamento", nel quale l’effetto estintivo non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione: così rendendo, sul punto, irragionevolmente differente la disciplina degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quella del decreto penale di condanna, perfettamente omologa alla prima per gli ulteriori benefici premiali;
che, quanto al profilo della disparità di trattamento, si denunzia che l’effetto estintivo del reato viene a dipendere – nei confronti di un identico comportamento del condannato – unicamente dal tipo di rito applicato; e che, inoltre, il condannato, il quale ha puntualmente ottemperato al provvedimento di condanna pagando la pena pecuniaria, può beneficiare dell’effetto estintivo del reato al pari di colui che, viceversa, omette di adempiere volontariamente al provvedimento di condanna;
che il petitum avanzato dal rimettente è dunque volto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell’effetto estintivo del reato già prevista, per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, dall’art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
che, tuttavia, la disposizione di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., a prescindere dalla sua collocazione, riveste indubbio carattere di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto – come evidenziato anche dalla sua concorde lettura ad opera della giurisprudenza di legittimità – incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l’estinzione;
che, a riprova di tale qualificazione, la norma censurata è stata applicata, secondo l’esegesi del giudice di legittimità, anche ai decreti penali divenuti esecutivi prima dell’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 479 del 1999, in forza del principio del favor rei di cui all’art. 2, terzo comma, del codice penale, in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio del tempus regit actum, che governa la successione della legge processuale nel tempo;
che, pertanto, il petitum formulato dal rimettente si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l’effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale;
che, peraltro, tale intervento – alla luce delle costanti affermazioni di questa Corte (cfr., tra le molte, sentenze n. 394 del 2006 e n. 161 del 2004; ordinanza n. 317 del 2000) – risulta precluso dal principio della riserva di legge sancito nell’art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impedisce, tra l’altro, anche di «incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità», così come avverrebbe con la pronuncia additiva invocata dall’odierno rimettente;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con l’ordinanza in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1702 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 4482/02 il Tribunale di Locri, giudice del lavoro, accoglieva la domanda dell’odierna intimata C.A. ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetti avviati al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento dei relativi importi.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza del 4 febbraio 2009, respingeva il gravame proposto dall’Istituto. In particolare, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. – n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3 elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità. 3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L’intimata non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia la violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, l’Istituto sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto legislativo, e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano è idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996. 2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.4. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997 art. 1, comma 2, lett. a).

2.5. La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999. 3. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.