Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21830 Lettura di atti, documenti, deposizioni

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rizio del foro di Latina, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25.10.2010.confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 8/2/2010, appellata da V.M., dichiarato colpevole di rapina aggravata ai danni di T.M., per essersi impossessato, dopo aver costretto la parte offesa a salire su un veicolo condotto dallo stesso, della borsa della parte offesa, contenente due telefoni cellulari e Euro 700 e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione e Euro 600 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge in mancanza di identificazione della querelante, dichiarata irreperibile senza disporre le preventive ricerche sul territorio nazionale;

b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla erronea valutazione dei mezzi di prova e, in particolare, con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni del teste Z. P., non attinenti ai fatti del processo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nel caso in cui la persona offesa dal reato si sia resa irreperibile dopo la presentazione della denuncia-querela, questa Corte ha statuito, con valutazione condivisa dal Collegio, che nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore della denuncia-querela, l’art. 512 c.p.p., consente la lettura, a richiesta di parte, di quest’ultima non soltanto per valutare l’esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poichè fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità (Sez. 2, Sentenza n. 9168 del 06/11/2007 Ud. (dep. 29/02/2008) Rv. 239804) Sulla base di questa puntualizzazione, va ribadito, come da costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato – in tema di valutazione della prova – possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano l’unica fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni.

A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l’esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l’attendibilità.

Peraltro va considerato l’interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito, nel contesto delle emergenze processuali, non v’è spazio per rilievi in sede di legittimità, anche se la detta deposizione sia stata assunta come sola fonte di prova.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rigorosamente verificato l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla T. ed acquisite agli atti; hanno rilevato che esse, oltre ad essere specifiche e circostanziate sono adeguatamente confortate dagli esiti degli accertamenti svolti dagli agenti della P.G. che, solo dopo un’ampia attività investigativa, hanno portato all’individuazione dell’autore della rapina.

L’imputato è stato riconosciuto dalla T. sia visivamente sia per il tatuaggio che aveva notato sul braccio destro del rapinatore e che ha indicato quale segno distintivo caratteristico, annotando anche il numero di targa dell’autovettura sulla quale era stata costretta a salire e che è risultata intestata al fratello dell’imputato.

I giudici del merito hanno, quindi, sottoposto a vario critico le deposizioni della parte offesa e dei testi rilevando come nessun concreto interesse avesse avuto la prima ad accusare falsamente di un fatto grave e infamante l’amico del ragazzo che l’aveva fasciata, tanto più considerando che in un primo momento la donna, in sede di riconoscimento fotografico, aveva confuso l’imputato con il fratello R..

Le dichiarazioni della parte offesa sono, altresì, confortate dalle dichiarazioni dei testi L. e Z., che, pur collocando, quest’ultimo, erroneamente il ricordo in un giorno di giugno, anzichè di luglio, riferisce comunque particolari credibili significativi in merito allo Stato e alle lesioni della parte offesa.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-10-2011, n. 22140 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- R.L.S. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della giustizia contro il decreto della corte di appello di Perugia depositato in data 6 aprile 2007 con il quale è stata respinta la sua domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento civile in materia locatizia iniziato nel mese di marzo 1996 con la ricezione della notifica dello sfratto per morosità e definito con sentenza della cassazione depositata in data 23 gennaio 2006.

Ha osservato la Corte di appello che nel proporre impugnazione nell’ottobre del 1996 il ricorrente aveva fissato l’udienza due mesi oltre il termine necessario. Inoltre la sentenza di primo grado era stata, impugnata dal R. con atto del maggio 2000, cioè ad un anno dalla pubblicazione della sentenza e, infine, era stata fissata la prima udienza di comparizione al 15 maggio 2001 e anticipata soltanto su richiesta della controparte. La sentenza di appello, depositata nel luglio 2001, era stata impugnata soltanto nel. luglio 2002. Da quanto innanzi esposto la corte di merito ha tratto il convincimento che il R. non avesse alcun interesse alla sollecita definizione dell’opposizione evidenti essendo i suoi comportamenti volti a procrastinare la decisione. Tenuto conto del comportamento del ricorrente non era stato superato il termine ragionevole del processo, benchè durato sette anni, mentre unico ipotizzabile turbamento emotivo subito dalla parte era il senso di soddisfazione che ordinariamente si trova nel raggiungere i propri scopi. Ciò escludeva qualsiasi diritto al risarcimento. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., il P.G. ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole del processo.

Formula i seguenti quesiti: 1) "se il termine ragionevole di durata secondo cui il procedimento civile debba durare tre anni in primo grado e due anni per ogni grado successivo sia effettivamente applicabile in quanto proveniente dalla consolidata giurisprudenza della corte europea o se al contrario non sia applicabile in quanto coniato ad hoc dalla corte di appello di Perugia"; 2) "dica la corte di cassazione adita gli stati psicologici del ricorrente nello svolgimento del processo che non abbiano avuto ripercussione alcuna sugli atti processuali e sulla durata del procedimento siano oggetto del giudizio per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001"; 3) "se il Giudice competente ex L. n. 89 del 2001, debba riconoscere il diritto all’equo indennizzo nel caso in cui il ritardo nella definizione del processo si sia comunque verificato, anche se per periodi inferiori all’anno". 3.3.- Osserva la corte che il ricorso è inammissibile. Infatti, le censure formulate dal ricorrente sono del tutto aspecifiche rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata la quale ha correttamente evidenziato il comportamento dilatorio della parte e l’interesse della stessa a procrastinare l’esito del processo presupposto stante la natura dello stesso e considerato il vantaggio derivante dal godimento dell’immobile durante la causa di sfratto.

Pertanto, nessun patema d’animo, quindi nessun danno non patrimoniale, era derivato all’istante dalla durata irragionevole del processo.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 oltre le spese prenotate addebito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 06-07-2011, n. 5959 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., – preso atto della rinunciata domanda di risarcimento danni come da verbale di udienza – lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 19-07-2011, n. 28795

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ha proposto appello (trasmesso a questo Ufficio e qualificato ricorso in cassazione trattandosi di sentenza non appellabile) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, pronunziata nei suoi confronti, che ha applicato la pena concordata tra le parti per il delitto di furto aggravato commesso in Colle Val d’Elsa il 29 marzo 2008 e ne ha chiesto l’annullamento deducendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto equivalenti alle contestate aggravanti le attenuanti concesse malgrado nella motivazione le si dichiarassero prevalenti.

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, in accoglimento delle conclusioni del procuratore generale, a causa della incontrovertibile pretestuosità e inconsistenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata ( art. 606 c.p.p., comma 3).

Risulta infatti dagli atti del processo che le parti ebbero a chiedere l’applicazione della pena con giudizio di equivalenza delle attenuanti e queste conclusioni risultano correttamente riportate nelle conclusioni riportate in sentenza, oltre che nel dispositivo.

L’erronea indicazione, nella motivazione, di un giudizio di prevalenza è dunque effetto di un errore materiale che non inficia la correttezza del dispositivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese infondatezza delle censure formulate.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, sezione 7^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

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