Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4950

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 18 dicembre 2009 il GIP del Tribunale di Catania disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di S.G., indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, facente capo a C.A..

Gli elementi di accusa erano tratti dalle risultanze di intercettazioni effettuate nell’ambito di articolata indagine relative ad attività delittuose attribuite al clan di stampo mafioso Cintorino, che avevano accertato l’esistenza di rapporti con altre consorterie mafiose. Il compendio accusatorio si fondava sul contenuto di conversazioni intercettate all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Messina, G., intercorse tra S.C., cugino del ricorrente ed i suoi parenti.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale confermava il titolo custodiate, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 416 bis, per erronea applicazione della legge penale.

Lamenta, in proposito, che l’ordinanza impugnata non abbia indicato idonei elementi indiziali a sostegno della ritenuta partecipazione dello S. ad una consorteria di stampo mafioso.

Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 416, lett. e), con riferimento alle deduzioni difensive volte a dimostrare l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si duole poi della ritenuta esistenza di esigenze cautelari, tenuto conto che l’indagato era persona assolutamente incensurata, mai sospettato di appartenenza a gruppi malavitosi, e sempre dedito a regolare attività lavorativa.

3. – Le doglianze anzidette esaminabili congiuntamente stante l’eadem ratio contestativa che le accomuna – sono tutte prive di fondamento.

Lo è la prima, relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a parte i pur vistosi profili di inammissibilità che la caratterizzano, nella parte in cui propone questioni di merito improponibili in questa sede di legittimità.

Ed invero, è ineccepibile la motivazione del giudice a quo che ha compiutamente indicato le ragioni per le quali le risultanze investigative avessero il coefficiente di gravità necessario per giustificare il titolo custodiate, essendo univocamente dimostrative dell’inserimento organico dell’indagato nel contesto associativo, con il ruolo di intrattenere i contatti con il cugino S.C. in regime di detenzione carceraria. Da questi, infatti, avrebbe ricevuto direttive per il mantenimento dei rapporti con i sodali in libertà e per il sostegno di quelli detenuti, consentendo così il mantenimento in vita dell’organizzazione criminale, nonostante che gli esponenti di vertice fossero tutti in stato di detenzione.

In sostanza, la censura di parte è intesa a sollecitare questa Corte ad un’improponibile rilettura del compendio indiziario, ben oltre l’ambito istituzionale di cognizione ad essa devoluto, che, come è noto, deve restare circoscritto all’esame ab extrinseco della tenuta logica e congruità argomentativa della struttura motivazionale del provvedimento impugnato.

Il collaudo esterno di correttezza e compiutezza dell’insieme giustificativo ha, nel caso di specie, esito ampiamente positivo sulla base di approfondito esame del contenuto delle captazioni in atti.

Infine è ineccepibile, siccome frutto di argomentato apprezzamento di merito, è il rilievo di insussistenza di elementi favorevoli atti a superare la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 4. – Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, esclusi gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., in quanto, nelle more, l’indagato ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1270 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A. C. V. partecipava alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Taranto, candidandosi alla carica di Consigliere provinciale nella lista "Sviluppo del TerritorioT. presidente" che sosteneva, unitamente alle liste Lega d’azione meridionale, Unione di centro, Io Sud, Partito pensionati e Fiamma tricolore, il candidato presidente G.T..

Dopo il primo turno di votazioni erano ammessi al ballottaggio i due candidati a Presidente della Provincia che avevano ottenuto il maggior numero di voti (D.R. e G.F.); il gruppo di liste che aveva sostenuto il candidato Presidente G.T. si dissolveva ed una parte delle liste si apparentava con il candidato Presidente D.R., precisamente, le liste Lega d’azione meridionale e Fiamma tricolore, e altra parte, precisamente, la lista del ricorrente, "Sviluppo del TerritorioT. presidente" e le liste Unione di centro, Io Sud e Partito pensionati, confluiva nel raggruppamento che sosteneva il candidato G.F., che otteneva la maggioranza dei voti al secondo turno ed era pertanto eletto.

In sede di ripartizione dei seggi spettanti ai gruppi di candidati collegati al Presidente eletto, il seggio spettante alla lista "Sviluppo del TerritorioT. presidente" era attribuito al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio G.T. sulla base della seguente motivazione: "cede il seggio al candidato presidente non eletto e non ammesso al ballottaggio cui era collegato al primo turno" (verbale 6 luglio 2009 dell’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello di LecceSezione Staccata di Taranto).

Il verbale di proclamazione degli eletti era impugnato dal signor A. V. risultante primo dei non eletti della lista Sviluppo del Territorio T. Presidente con la maggiore cifra individuale tra i trenta candidati di consigliere di quel gruppo "Sviluppo del TerritorioT. presidente".

Con sentenza n. 2237/09, il Tar per la Puglia, sezione di Lecce, accoglieva il ricorso, assegnando il seggio attribuito alla lista "Sviluppo del territorioT. Presidente" al ricorrente A.C.R.V., in luogo del candidato Presidente G.T. (senza esaminare, quindi, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata L.S.).

Secondo il giudice di primo grado, per effetto del dissolvimento dell’originario raggruppamento, il candidato Presidente G.T. non era più garantito dalla previsione dell’art. 75, 8° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267 e non poteva pertanto accedere al consiglio provinciale.

Detta sentenza era impugnata in via principale da G.T. e, in via incidentale, da L.S..

Con decisione n. 6458/2010 questa Sezione del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in appello proposto da G.T. e, in riforma della sentenza del Tar, respingeva il ricorso di primo grado.

Il giudice di appello riteneva che:

– "i motivi di ricorso di primo grado proposti dal V. erano rivolti a censurare esclusivamente la nomina a consigliere provinciale della signora Scialpi come si evince a pag. 7 e soprattutto a pag. 12 del ricorso introduttivo, mentre alcuna censura era svolta avverso la nomina del T. a consigliere provinciale";

– "il V. ha infatti sostenuto che in favore del candidato Sindaco non eletto T. doveva applicarsi il meccanismo della prededuzione, salvo verificare da quale lista facente parte dell’originario raggruppamento detrarre il seggio spettante al candidato presidente non eletto al primo turno. Tale seggio del T., secondo la difesa del V., non andava sottratto alla maggioranza e dunque alla lista Sviluppo del territorio, ma alla lista AT6 facente parte del raggruppamento che appoggiava T. al I turno e che al II turno si era apparentata con il raggruppamento di minoranza";

– "non vi è dunque alcuna censura del ricorso introduttivo del V., diretta ad introdurre ed avvalorare le tesi del Tar Puglia nella sentenza appellata ed anzi tutte le censure del V. riconoscono come insuperabile il meccanismo di prededuzione anche in caso di dissolvimento del gruppo che al primo turno appoggiava il candidato Presidente non eletto";

– "non puo" applicarsi alla fattispecie il principio iura novit curia invocato dall’appellato, che ha sostenuto che il primo giudice poteva seguire un proprio percorso logico per giungere all’annullamento della nomina del T.. Il punto dirimente nella vicenda è il fatto che manca nel ricorso in primo grado la stessa domanda di annullamento della nomina del T. in quanto tutta la prospettazione del ricorso è nel senso che il seggio andava sottratto, non al T., ma alla sola signora Scialpi";

– "né il V. può invocare le successive memorie depositate dinanzi al Tar nelle quali, in effetti, vi è stata una mutatio libelli";

– "se la decisione del Consiglio Stato, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159 richiamata per ampi passaggi dal Tar, appare pertinente ed applicabile alla fattispecie per relationem, essendosi dissolto il raggruppamento che aveva sostenuto il T. nel secondo turno di ballottaggio, le sue argomentazioni tuttavia non portano all’accoglimento del ricorso del V., ma alla sua reiezione essendo infondato il percorso logico dallo stesso svolto nel ricorso introduttivo ma soprattutto avendo omesso il ricorrente, nel petitum, di chiedere la propria nomina al posto del T.".

A. C. V. ha proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione, deducendo la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, consistente nell’omessa lettura del ricorso di primo grado, che – contrariamente a quanto sostenuto nella decisione di appello – conteneva (specie nell’epigrafe) una domanda di annullamento dell’elezione del T..

G.T. si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o respinto, mentre L.S. anche si è costituita, chiedendo la reiezione del ricorso o, comunque, la conferma della legittimità della propria elezione a consigliere provinciale.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito da una richiesta di revocazione per errore di fatto, proposta da A. V. in relazione ad una decisione di questo Consiglio di Stato, che ha riformato- per vizio di ultrapetizione – una sentenza del Tar di Lecce, che aveva annullato la nomina di G.T. a consigliere provinciale.

Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

L’errore di fatto, invocato dal V., riguarda la supposizione di una circostanza (assenza nel ricorso di primo grado di una domanda di annullamento della nomina di T. a consigliere provinciale), la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dalla stessa lettura del ricorso introduttivo, contenente fin dall’epigrafe tale domanda.

Si osserva che, a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza dell’errore, tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale la decisione del Consiglio di Stato ha pronunciato e non può, di conseguenza, costituire il presupposto per una domanda revocatoria.

Dai passaggi motivazionali della decisione n. 6458/2010, riportati in precedenza, emerge chiaramente come il giudice di appello si sia soffermato sulla lettura del ricorso di primo grado, escludendo la presenza di censure dirette a contestare la nomina di T. a consigliere provinciale e rilevando la sussistenza solo di motivi rivolti a censurare esclusivamente la nomina a consigliere provinciale della signora Scialpi.

Una tale motivazione è incentrata sull’interpretazione delle censure proposte in primo grado, lette come proposte esclusivamente per contestare la nomina della Scialpi, al cui posto era chiesta la proclamazione alla carica di consigliere provinciale del V..

Il giudice di appello ha dato rilevanza al contenuto dei motivi proposti in primo grado, traendo la conclusione dell’assenza di una domanda proposta nei confronti della candidato T., dimostrando – con il richiamo di specifiche pagine del ricorso introduttivo – di aver letto l’impugnativa per poi giungere alle descritte conclusioni, con cui ha chiaramente interpretato epigrafe e parte dispositiva del ricorso, inclusa la richiesta di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, alla luce delle censure formulate.

In sostanza, il giudice di appello ha pienamente valutato il ricorso di primo grado e ha poi ritenuto non proposta la menzionata domanda.

L’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice di appello con il rimedio del ricorso per revocazione, è, invece, solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa abbia avuto il giudice, ostacolo derivante da una pura e semplice errata ovvero omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio a condizione però che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito, come in questo caso avvenuto, un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8041; Consiglio Stato ad. plen., 17 maggio 2010, n. 2).

Nel caso di specie, l’invocato errore di fatto coinvolge proprio l’attività valutativa del giudice di appello su un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha pronunciato ed anzi fondato per intero la propria statuizione, con conseguente inammissibilità del presente ricorso, che altrimenti costituirebbe un non consentito ulteriore grado del giudizio.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità della vicenda, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 11021 Opposizione all’esecuzione procedimento Pignoramento di beni mobili

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23 novembre 2007 – 27 marzo 2008 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri sezione distaccata di Albano Laziale n. 133 del 2000, con la quale era stata rigettata la opposizione mobiliare proposta dall’Istituto Bancario San Paolo IMI nei confronti di F.G., in forza di una decisione del giudice di pace di Roma, cassata senza rinvio da questa Corte (Cass. n. 6936 del 1999).

Il Tribunale, con la decisione del 2000, aveva respinto la opposizione del F. sul rilievo che la parte creditrice (Banca), dopo il pignoramento, non aveva iscritto la causa a ruolo nè aveva provveduto a fare domanda di vendita o assegnazione entro il termine di novanta giorni, sicchè il processo esecutivo promosso dalla Banca nei confronti del F. doveva considerarsi estinto per inattività dell’esecutante.

Da ciò, rilevava il primo giudice, discendeva la inutilità della opposizione, considerato che il F. avrebbe ben potuto presentare una apposita istanza al Tribunale per ottenere la certificazione di perenzione, come poi era – in effetti – avvenuto su richiesta della stessa Banca opposta. Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo. L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 100, 497, 615, 630 e 632, 112 c.p.c..

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con tutte le disposizioni di legge richiamate ed in particolare con l’art. 630 c.p.c. il quale alla inefficacia automatica del pignoramento dovuta a perenzione ha ricollegato comunque il diritto ad una declaratoria di definitiva estinzione.

Correttamente, pertanto, il F. aveva insistito, dinanzi al giudice di appello, nel richiedere la dichiarazione di nullità della procedura esecutiva intrapresa dalla Banca per difetto sopravvenuto di titolo esecutivo, a seguito della sentenza di questa Corte del 1999 n. 6936, che aveva cassato la decisione del giudice di pace di Roma 27 gennaio 1997, sul rilievo che la Banca aveva proposto opposizione a precetto notificatole dal F. oltre i termini di legge. Il quesito di diritto è il seguente: "se nella fattispecie in esame in cui il pignoramento era divenuto inefficace per inattività delle parti poteva il giudice del merito rigettare la opposizione alla esecuzione proposta per sopravvenuta caducazione di titolo, rilevando un difetto di interesse alla sua definizione". Osserva il Collegio: i giudici di appello hanno osservato che la giurisprudenza richiamata dall’attuale ricorrente non riguarda il caso di specie, nel quale il titolo era venuto a mancare per decisione definitiva (Cass. 6936 del 1999) ancor prima della formulazione della opposizione (il ricorso del 3 marzo 2000 era stato notificato in data 13 aprile 2000) e dopo che la parte creditrice aveva già lasciato decadere per inattività la procedura esecutiva intrapresa dalla Banca sulla base della decisione del giudice di pace, poi cassata da questa Corte.

La decisione impugnata appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. 9 luglio 2001 n. 9293): "La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto "ex tunc". La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto della azione esecutiva".

Rilevato che il pignoramento mobiliare era divenuto inefficace in difetto di qualsiasi atto compiuto nei successivi novanta giorni, mancava qualsiasi interesse giuridicamente apprezzabile per proporre opposizione. Come correttamente ha posto in luce la sentenza impugnata sarebbe stata sufficiente la presentazione di una istanza al Tribunale per ottenere la certificazione di perenzione.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 29-03-2011, n. 12760

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5/3/2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 25/11/2008, che aveva condannato G.G. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di tentata rapina aggravata in concorso.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza di validi riscontri della chiamata in correità e di configurabilità del tentativo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale in tema di inizio dell’attività punibile e di configurabilità del tentativo nel delitto di rapina.

Al riguardo si duole che nella fattispecie non sarebbero configurabili gli estremi del tentativo non essendo ancora iniziati gli atti esecutivi della rapina.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, per mancato riscontro alla chiamata in correità, nonchè vizio della motivazione per mancata individuazione del ruolo svolto dall’imputato nella vicenda concorsuale contestata.

In proposito ripropone le doglianze in punto di inesistenza di validi riscontri della chiamata in correità effettuata dal coimputato M. già sollevate con l’atto d’appello e respinte dalla Corte territoriale e si duole che nella motivazione del provvedimento impugnato non viene neppure ipotizzato il ruolo che il ricorrente avrebbe svolto nel tentativo di rapina in concorso con gli altri coimputati.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, occorre rilevare che, in base ad un consolidato e risalente orientamento di questa Corte, anche gli atti preparatori possono integrare il tentativo, allorchè siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto.

In particolare è stato rilevato da questa Sezione che:

"Ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente, e che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28213 del 15/06/2010 Cc. (dep. 20/07/2010) Rv. 247680; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247197; Sez. 5, Sentenza n. 43255 del 24/09/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245720;

Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv.

240736; Sez. 2, Sentenza n. 6439 del 28/03/1984 Ud. (dep. 12/07/1984 Rv. 165272).

Nel caso di specie, tuttavia, come ha esattamente rilevato la Corte territoriale, l’azione criminosa era andata ben oltre la fase della preparazione, atteso che la fase esecutiva era già iniziata con l’introduzione di D.G. all’interno dell’Istituto bancario, dove lo stesso si era nascosto, all’interno di un locale impianto con la porta d’ingresso chiusa a chiave dall’interno, in attesa che si verificassero le condizioni per passare alla fase successiva dell’esecuzione della rapina.

Di conseguenza la sentenza impugnata sfugge ad ogni censura in punto di sussistenza degli estremi della condotta punibile per il tentativo di rapina contestato al ricorrente in concorso con gli altri compartecipi.

Ugualmente infondate sono le censure in punto di violazione dei principi che governano la formazione della prova di cui all’art. 192 c.p., commi 2 e 3.

Infatti, come esattamente hanno rilevato i giudici di merito, le dichiarazioni del coimputato M.G. sono suffragate da un riscontro obiettivo e personalizzante quali le numerose telefonate che il G. ha fatto al D., mentre questi si trovava all’interno dei locali della banca, vale a dire mentre la rapina era in corso di esecuzione.

Quanto alle doglianze circa la mancata individuazione del ruolo specifico svolto dal ricorrente nella dinamica della rapina interrotta dall’intervento delle forze di polizia, le stesse risultano infondate in quanto la Corte ha esattamente osservato che il contributo causale di ciascun concorrente può avvenire anche nella fase ideativa essendo pertanto non necessario individuare con maggiore precisione il ruolo del G..

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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