Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 15-06-2011, n. 24015

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tonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 7 luglio 2005 del Tribunale di Gela, appellata da C.F., ferme le attenuanti generiche, riduceva in anni quattro di reclusione la pena inflitta al medesimo per i reati, in continuazione tra loro, di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e artt. 110 e 317 cod. pen. (capo A) e all’art. 81 c.p., comma 2 e art. 314 cod. pen., con la già riconosciuta attenuante, per quest’ultimo reato, di cui all’art. 323- bis cod. pen. (capo G).

2. Quanto al reato sub A, il C. è stato ritenuto responsabile di avere, nella sua qualità di dipendente del Comune di Gela addetto alla custodia del locale cimitero, e quindi pubblico ufficiale, in concorso con E.F.S., operaio cimiteriale alle sue dirette dipendenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della propria qualità e dei propri poteri, instaurando una prassi in base alla quale ogni servizio cimiteriale era subordinato alla corresponsione, non dovuta, di una somma di denaro da parte dell’interessato, sulla base di un tariffario che prevedeva la corresponsione di L. 200.000 per ogni inumazione o esumazione e L. 30 milioni per ogni tumulazione relativa a soggetto non titolare di concessione di cappella gentilizia o celletta comunale, ricevuto in denaro una illecita retribuzione da parte di numerose imprese di servizi funerari o di altri servizi inerenti al terziario cimiteriale, quali fiorai o marmisti (fatti commessi in (OMISSIS)).

Quanto al reato sub G, il medesimo è stato ritenuto responsabile di avere, nella predetta qualità, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo di fatto a disposizione una linea telefonica intestata al Comune di Gela, in quanto installata presso il suo ufficio di custode del cimitero, utilizzato la stessa per fini personali, effettuando dal mese di ottobre al mese di dicembre 1999 trecentosessantuno telefonate alla moglie e alla amante C. T. e collegandosi diciassette volte alla hot line del servizio Auditel (fatti commessi in (OMISSIS) nel predetto arco temporale).

3. Rilevava la Corte di appello che dalle conversazioni intercettate, oltre che dalle dichiarazioni di alcuni testimoni o collaboratori di giustizia, emergeva che nell’ambito dei servizi cimiteriali del Comune di Gela vigesse un sistema generalizzato di sottoposizione dei vari imprenditori del settore (agenzie funerarie, marmisti, fiorai) a esborsi non dovuti di somme di denaro, in ragione di un tariffario per ogni specifico servizio, e che destinatario di tali illeciti introiti fosse, tra gli altri, il C., che faceva valere la sua funzione di custode del cimitero e di sostanziale gestore di ogni attività riguardante le inumazioni o esumazioni; il tutto facendo leva su una posizione di soggezione degli operatori economici, messi di fronte alla prospettiva, espressa o tacita, di subire, in caso di rifiuto, ritardi o disservizi e in genere condotte ostruzionistiche.

4. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Antonio Gagliano che denuncia:

4.1. Con riferimento al capo A:

4.1.1. Nullità della sentenza, mancando nella descrizione della imputazione, al di là di un generico riferimento a una non meglio precisata "prassi" vigente nei servizi cimiteriali di Gela, alcun riferimento a specifiche condotte di costrizione o induzione addebitabili all’imputato.

4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della condotta di costrizione o induzione, e del correlativo abuso di potere, cogliendosi dalla stessa sentenza impugnata: la mancanza di minacce o pressioni verso le persone offese; la piena libertà e autonomia con le quali queste si sono determinate a elargire modeste somme di denaro; la riconducibilità di queste elargizioni a occasionali servizi aggiuntivi richiesti da soggetti privati e non dal C.; punti puntualmente investiti dall’atto di appello e sui quali la Corte di merito non aveva fornito alcuna risposta.

4.1.3. Violazione della legge penale sotto il profilo della mancata configurazione, in subordine, della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., dato che nella specie, nemmeno sotto il profilo ambientale, poteva ritenersi accertato che i soggetti privati versassero in una condizione di metus publicae potestatis, ma, semmai, che agissero su una posizione paritaria rispetto al pubblico ufficiale perseguendo liberamente una finalità di vantaggio (celerità di tempi, migliore esecuzione dei lavori).

4.1.4. Configurabilità, in tale prospettiva, della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., comma 2, non essendovi alcun dato che porti a individuare l’esistenza di accordi corruttivi antecedenti alla prestazione della utilità. 4.2. Con riferimento al capo G, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto non vi è prova che, trattandosi di peculato d’uso, si sia verificata alcuna menomazione del servizio o di danno comunque patito dall’erario, e, quanto alle telefonate al numero a pagamento "166", che esse siano state effettuate dall’imputato.

4.3. Mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. con riferimento al reato di cui al capo A e mancato computo della relativa diminuzione di pena con riferimento al reato di cui al capo G, pur in presenza di un riconoscimento della stessa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, con riferimento al capo A, è in parte fondato.

2. Come è ampiamente noto, e del resto non è messo in dubbio dalla sentenza impugnata, la distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione riposa sulla condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso di concussione, deve aver creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, di modo che questo sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare un nocumento, mentre, nel caso di corruzione, il pubblico ufficiale si pone su un piano paritario con il privato, entrambi perseguendo, in modo deviato ma libero, un certo risultato, sia esso contrario o conforme ai doveri di ufficio (v. per tutte Sez. U, n. 2388 del 27/11/1982, dep. 18/03/1982, Dessi).

3. Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che fosse stata integrata una sorta di concussione ambientale, assumendo che il C., facendo leva sulla sua funzione di custode del cimitero e di gestore di ogni attività riguardante le inumazioni o esumazioni nonchè sulla consolidata prassi instaurata, avesse di fatto determinato una posizione di soggezione degli operatori economici, messi di fronte alla prospettiva, espressa o tacita, di subire, in caso di rifiuto, ritardi o disservizi e in genere condotte ostruzionistiche.

4. Ora, pur dovendosi ribadire che, in dati contesti socio- ambientali, possa dirsi sussistere una sistematica prassi di illegalità interessante l’attività di settori della pubblica amministrazione, tale da far ritenere che il privato subisca, in base a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, la costrizione o l’induzione da parte del pubblico ufficiale, nel contesto di una "comunicazione" resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate", ai fini della sussistenza del reato occorre comunque che sia data prova del comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale e della correlativa situazione psicologica del privato (v. per tutte Sez. 6, sent. n. 13395 del 13/07/1998, Salvi).

Nel caso in esame, però, i giudici di merito non hanno offerto la sia pur minima illustrazione di una condotta costrittiva o induttiva, dando per scontato che gli operatori cimiteriali subissero la imposizioni dell’imputato e non, invece, sollecitassero condotte favoreggiatrici dei propri privati interessi, a discapito della libera concorrenza.

I rapporti amichevoli e di mutua intesa che caratterizzavano i colloqui intercettati, non contraddetti da alcuna specifica evidenza, mostrano che in realtà i privati agivano sulla base di un accordo del tutto paritario con il C., sollecitando precedenze o servizi non dovuti che non implicavano, stando almeno ai dati di fatto esposti, alcun apprezzabile, sia pur larvato, "ricatto" da parte dell’imputato.

In altri termini, il postulato di una "concussione ambientale", da cui muove la ricostruzione dei giudici di merito, appare del tutto sfornito di dimostrazione.

5. Il reato configurabile è dunque quello di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, ex art. 319 cod. pen., e non quello più lieve di cui all’art. 318 cod. pen. prospettato dal ricorrente, dato che, sulla base dei fatti accertati, deve ritenersi che l’imputato, a fronte di compensi non dovuti, si attivasse, su sollecitazione degli imprenditori del terziario cimiteriale, nell’effettuare tumulazioni in cappelle gentilizie a favore di soggetti non titolari di concessione o in cellette abusive in cui sistemare le nuove salme, previe se del caso esumazioni premature, ovvero nell’accordare indebite precedenze, in violazione del regolamento cimiteriale.

Stante tale configurazione, per il reato sub A, considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche, è intervenuta la prescrizione nel luglio 2007, essendo in tale data decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 cod. pen., a partire dalla relativa consumazione, collocata, come data ultima, nel gennaio 2000. 6. Quanto al capo G, è stato accertato incontrovertibilmente che l’imputato abbia effettuato con il telefono di ufficio chiamate personali e collegamenti alla hot line del servizio Auditel; condotta che integra il delitto di peculato continuato e non quello di peculato d’uso, atteso che essa si è risolta non nel mero utilizzo dell’apparecchio telefonico in quanto oggetto, ma nell’appropriazione delle energie costituite da impulsi elettronici entrate a fare parte del patrimonio dell’amministrazione (v. per tutte Sez. 6, sent. n. 256 del 20/12/2010, dep. 10/01/2011, Di Maria; Sez. 6, sent. n.26595, del 06/02/2009, Torre).

7. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo A, stante la intervenuta prescrizione, dovendosi poi disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la determinazione della pena quanto al reato di cui al capo B, tenendo conto della già riconosciuta attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen..
P.Q.M.

Qualificato il fatto di cui al capo A come corruzione ex art. 319 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata su tale capo perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena in ordine al reato di peculato.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24266 Imposta incremento valore immobili – INVIM

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Svolgimento del processo

La spa INDIPENDENZA (in liquidazione) – premesso che: (1) con atto rogato il 27 gennaio 2000 aveva venduto un "fabbricato destinato a magazzino sito nel Comune di Salemi (TP) … al prezzo … di L. 510.000.000"; (2) per tale immobile essa, "in data 30 luglio 1993", aveva presentato "dichiarazione" INVIM "per decorso del decennio" ("nella quale veniva riportato il solo valore iniziale, pari a L. 89.100.000 …, essendo questo superiore al valore finale"); (3) con apposito "avviso" il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, rettificato "il valore finale alla data del 31 dicembre 1992 da L. 89.100.000 … a L. 360.000.000", aveva liquidato la "maggiore INVIM" -, in forza di tre motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe che ha disatteso il suo appello avverso la decisione di primo grado la quale ha respinto il ricorso con cui essa aveva eccepito la "illegittimità della pretesa erariale stante la mancata considerazione … che l’immobile ceduto aveva già formato oggetto della dichiarazione presentata ai fini dell’INVIM decennale".

L’Agenzia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale – esposto aver la contribuente lamentato (nel "ricorso" del "19 gennaio 2001"): "nell’operare la rettifica l’Ufficio non aveva considerato che l’immobile venduto … aveva già formato oggetto della dichiarazione … in data 30 luglio 1993, ai fini dell’INVIM decennale" – ha disatteso il gravame osservando:

(1) "il valore di L. 89.100.000 si riferisce … all’ottobre 1991" ("dichiarato in tale misura in occasione dell’INVIM straordinaria disposta dal D.L. 13 settembre 1991, n. 299…");

(2) poichè "la dichiarazione prodotta dalla contribuente per decorso decennio" ("che fa riferimento al valore dell’immobile al 31 dicembre 1992") "non ha efficacia probatoria perchè la tempestività della sua presentazione non è validamente comprovata", "si conferma … come valore iniziale l’importo di L. 89.100.00 … denunciato dalla società dichiarazione straordinaria … al 31 ottobre 1991, mentre come valore finale, riferito al 31 dicembre 1992, l’importo di L. 360.000.00, … valore che l’Ufficio ha ricostruito, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, richiamato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, tenendo conto dei dati emersi dell’atto di trasferimento dell’immobile …e dei valori medi di mercato praticati per immobili similari nel periodo intercorrente tra il 31 ottobre 1991 e il 31 dicembre 1992": "il valore finale accertato, attestandosi su un livello intermedio fra il valore iniziale e il prezzo di vendita …, è da ritenersi congruo". 2. La società censura la decisione per tre motivi:

– con il primo denunzia "violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (" art. 112 c.p.c.") nonchè "violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19", chiedendo ("quesito di dirittò" ex art. 366 bis c.p.c.) "se… l’aver i giudici di secondo grado pronunciato sulla questione della (presunta) inefficacia probatoria della dichiarazione INVIM per decorso del decennio" ("questione mai sollevata in precedenza nè costituente fondamento dell’impugnato atto impositivo") "costituisca vizio di extrapetizione tale da inficiare … l’intera sentenza";

– nel successivo la contribuente denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi sesto e settimo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504" nonchè "insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo", sintetizzata nel "quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c." se "essendo avvenuta la cessione dell’immobile in data 27 gennaio 2000, il valore finale di detto immobile debba essere determinato ai fini dell’applicazione dell’INVIM nel periodo transitorio 1 gennaio 1993-31 dicembre 2002, unicamente con riferimento alla data del 31 dicembre 1992, a norma dell’art. 17, commi" detti;

– con la terza (ultima) censura la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51" nonchè "insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo", sintetizzata nel "quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c." se "dovendo fare riferimento, ai fini INVIM, al valore finale assunto al 31 dicembre 1992, non risulta rilevante il diverso e più elevato valore dichiarato all’atto di compravendita (avvenuta il 27 gennaio 2000) valore, quest’ultimo, da considerare solo ai fini dell’imposta di registro, attesa la diversità dei presupposti temporali riconducibili alle due fattispecie impositive". 3. Il ricorso è infondato.

A. La "questione" oggetto del primo motivo, come riconosce la stessa società (la quale espone di aver eccepito, con il ricorso di primo grado, la "mancata considerazione, da parte dell’ente impositore, che l’immobile ceduto aveva già formato oggetto della dichiarazione presentata ai fini dell’INVIM decennale") è stata sollevata proprio dalla contribuente per cui correttamente il giudice di appello (il quale nel "fatto" della sentenza impugnata ricorda aver la contribuente lamentato "che nell’operare la rettifica l’Ufficio non aveva considerato che l’immobile venduto … aveva già formato oggetto della dichiarazione … in data 30 luglio 1993, ai fini dell’INVIM decennale") ha tenuto conto della inefficacia "probatoria" della stessa ai fini della sua decisione.

L’eventuale fondamento della "questione", poi, non assume nessun concreto rilievo perchè il fatto oggetto della stessa (come riconosce anche la società) non costituisce motivo, nè fattuale nè giuridico, della pretesa tributaria contenuta nell’atto impositivo e perchè la sentenza impugnata è basata sulle osservazioni censurate con i successivi due motivi di ricorso.

B. L’infondatezza di questi, da scrutinare congiuntamente per la loro intima connessione, discende evidente ed univoca dalla considerazione che, come riconosce anche la ricorrente, il giudice di appello (con apprezzamento di fatto ormai irreversibile perchè avverso lo stesso non risulta formulata nessuna censura) ha espressamente esposto di ritenere il "valore finale" (indicato dall’Ufficio in L. 360.000.000) "congruo" rispetto ai "valori medi di mercato praticati per immobili similari nel periodo intercorrente tra il 31 ottobre 1991 e il 31 dicembre 1992", sostenendo che quel "valore" si attesta ("attestandosi") "su un livello intermedio fra il valore iniziale e il prezzo di vendita": il giudice di appello, quindi, non ha affatto considerato il valore del bene successivo al 31 dicembre 1992. 4. Per la sua integrale soccombenza la società, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vincitrice.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-07-2011, n. 6619

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con avviso bonario del 4 ottobre 2010 il Dipartimento II Politiche delle entrate del Comune di Roma ha comunicato all’odierno ricorrente il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada. Violazioni che, per quanto consta dal detto avviso, risulterebbero da verbale n. 63080350227 del 18/4/2008 targa veicolo BH565HB; verbale di cui nell’avviso è affermata allegata la relata di notifica.

Il ricorrente ha quindi indirizzato all’Ufficio contravvenzioni raccomandata del 23 ottobre 2010 segnalando la mancata trasmissione allo stesso del detto verbale e quindi richiedendo l’accesso al verbale di accertamento con la prova della ricezione da parte dell’interessato medesimo.

Non avendo il Comune di Roma dato esito alcuno alla richiesta di documenti, è stato proposto il presente ricorso con cui è chiesto l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della strada ed alla relata di notificazione asseritamente effettuata del medesimo verbale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Vero è che il Comune di Roma ha depositato in atti del presente giudizio copia della documentazione presente nella banca dati del competente Dipartimento, ma non gli atti espressamente richiesti con la domanda di accesso.

Orbene, atteso che con riguardo alla detta documentazione sussiste un interesse personale, diretto, concreto ed attuale del soggetto istante alla loro ostensione e che non sussistono – di contro – ragioni impeditive, in accoglimento del proposto ricorso il Collegio accerta il diritto del ricorrente all’accesso ai documenti di che trattasi e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire nei modi e termini di legge l’accesso del ricorrente al verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, come sopra meglio individuato, ed alla relata di notificazione del medesimo verbale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire nei modi e termini di legge l’accesso del ricorrente al verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, come in motivazione meglio individuato, ed alla relata di notificazione del medesimo verbale.

Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 29-07-2011, n. 30297

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza deliberata il 19 agosto 2010 e depositata il successivo 23 agosto, ha respinto la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 agosto 2010 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, nei confronti di T.G., sottoposto ad indagini, unitamente a A.A., C.P. e F.L.R., per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, per avere fatto parte dell’associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" (capo A); in concorso con persone allo stato non identificate, per il reato di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, contestato come commesso in (OMISSIS), in danno dell’imprenditore D.F.A. (capo D), costretto mediante minacce consistite nel manifestare la propria appartenenza all’organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, al versamento della somma di Euro 5000,00 in occasione delle principali festività.

Il Tribunale ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, disposte con i decreti nn. 2422/08, 2425/08, 2908/08 e 3231/08, ex art. 268 c.p.p., comma 3, sollevate dal difensore con riguardo alla mancanza, negli atti, di certificazione della segreteria circa l’insufficienza degli impianti installati nella sala ascolto della Procura della Repubblica, al fine di legittimare l’esecuzione delle operazioni di registrazione, di cui ai predetti decreti autorizzativi nn. 2422/08, 2425/08 e 3231/08, presso i locali della Compagnia Carabinieri di Bagheria, sebbene il Pubblico ministero avesse disposto che le registrazioni venissero effettuate presso la sala ascolto della Procura e, per le operazioni di cui al decreto n. 2908/08, presso i locali della Squadra mobile della Questura.

Il Tribunale ha osservato, con riguardo al decreto n. 3231/08, che il Pubblico Ministero, dopo aver emesso, in data 30/12/2008, provvedimento urgente di intercettazione ambientale, dando atto dell’insufficienza delle postazioni situate presso la sala ascolto della Procura della Repubblica (perchè già impegnate nell’ascolto e registrazione In altre indagini), il successivo 14 gennaio 2009, all’atto di dare esecuzione al decreto, accertata la disponibilità delle linee, aveva disposto che le operazioni fossero eseguite presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo; nel verbale di fine operazioni del 17 marzo 2009, tuttavia, il personale della Compagnia Carabinieri di Bagheria aveva attestato che le operazioni di ascolto e di registrazione erano state eseguite presso la sede della caserma degli stessi Carabinieri mediante l’utilizzo di apparecchiature di proprietà della Area s.p.a. di Binago; con successiva nota del 1 aprile 2010. Il Comandante della medesima Compagnia Carabinieri di Bagheria, a correzione della precedente verbalizzazione, aveva attestato, con riferimento a più decreti dispositivi di intercettazioni tra cui anche quello n. 3231/2008, che la registrazione delle comunicazioni aveva avuto luogo presso il server centrale, installato dalla società Area all’interno dell’apposita sala dell’aula bunker del carcere "Ucciardone" di Palermo, mentre il solo ascolto remotizzato era stato eseguito presso i locali della Compagnia Carabinieri con esclusivo utilizzo delle apparecchiature installate dalla predetta società Area.

Ad avviso del Tribunale, dunque, la predetta certificazione, a correzione di quella originaria, escludeva la rilevata causa di inutilizzabilita sia con riguardo alle intercettazioni eseguite in esecuzione del decreto n. 3231/08, sia con riguardo a quelle eseguite sulla base dei decreti n. 2422/08 e n. 2425/08 (anch’esse oggetto di errato verbale di fine delle operazioni rettificato con la suddetta nota del 1 aprile 2010), per le quali, a differenza di quelle disposte col suddetto decreto n. 3231/08, il Pubblico ministero aveva disposto fin dall’Inizio che le operazioni di intercettazione fossero compiute per mezzo di impianti installati nella Procura della Repubblica, attesa la disponibilità delle linee. Infine, quanto alle Intercettazioni ambientali disposte con decreto n. 2908/08, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente all’assunto difensivo, esisteva in atti la nota emessa il 13/11/2008 dall’ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Palermo, nella quale si attestava l’indisponibilità di postazioni presso la sala intercettazioni della medesima Procura, mentre nessun dubbio era giustificato dalla lettura degli atti circa il fatto che le captazioni ambientali fossero state effettivamente eseguite nelle pertinenze di un immobile sito in via (OMISSIS), nella disponibilità di A. A., così come previsto nel decreto di autorizzazione. In merito ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, Indicato come reggente della "famiglia mafiosa" di Ficarazzi, il Tribunale li ha indicati: nel contenuto delle chiamate in correità dei collaboratori B.A. e P.S.; negli esiti delle attività di intercettazioni telefoniche e ambientali; nella perfetta convergenza tra il contenuto delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e quanto emerso dalle intercettazioni e dagli accertamenti di polizia giudiziaria.

In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, circa la loro sussistenza superabile solo in presenza di circostanze idonee ad eliderle, nella fattispecie del tutto mancanti, e l’esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere ad assicurarle.

2.1. Avverso la predetta ordinanza il T., per il tramite dei suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso a questa Corte per denunciare la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 267 c.p.p., commi 1, 2 e 3; art. 268 c.p.p., comma 3; art. 271 c.p.p., comma 1, per nullità dei decreti di Intercettazione nn. 3231/08, 2422/08, 2425/08 e 2908/08 e rispettive successive proroghe. 2.la. Con riguardo in particolare al decreto n. 3231/08, denuncia:

– la mancata presenza della certificazione di segreteria attestante l’indisponibilità degli impianti per eseguire le intercettazioni presso la Procura della Repubblica, pur indicata come allegata al decreto di Intercettazione disposta, in via urgente, dal Pubblico ministero nel provvedimento di convalida del medesimo decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari;

– la disposta modifica del luogo e delle attrezzature deputate all’esecuzione delle intercettazioni, in data 14 gennaio 2009 (il giorno dopo l’inizio delle operazioni avvenuto il 13 gennaio), su unilaterale iniziativa del Pubblico ministero, non sottoposta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, sul rilievo che, dopo la convalida di un decreto contenente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, queste non possono essere modificate ad libitum del Pubblico ministero, ma deve essere riformulata nuova richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari;

– la mancata comunicazione, anche nella richiesta di proroga inviata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari il 20 febbraio 2009, della variazione del luogo (sala ascolto dell’aula bunker nella disponibilità della Procura della Repubblica) e dei mezzi e del personale addetti alle registrazioni quelli forniti dalla Area S.p.A. di Binago (Como), in luogo di quelli dell’Impresa R.T. Radio Trevisan Spa originariamente indicata, con la conseguenza che l’autorizzazione alla proroga delle intercettazioni era stata illegittimamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari con il richiamo delle modalità inizialmente indicate e non più attuali;

– l’Indicazione nel verbale di fine servizio, redatto dai Carabinieri di Bagheria il 17 marzo 2009, che le operazioni di ascolto e di registrazione, pur disposte con l’impiego degli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica, erano state invece eseguite presso i locali della caserma, donde l’inutillzzabilità delle conversazioni captate;

– l’Inidoneità della successiva nota del 1 aprile 2010 dei Carabinieri di Bagheria, cui era allegata la comunicazione della impresa Area S.p.A. in data 31/03/2010, a superare la detta nullità, trattandosi di documenti entrambi inutilizzabili;

– l’indicazione, nel verbale di fine servizio del 17 marzo 2009, di utilizzazione, nel corso delle operazioni, di nn. 1 registro delle intercettazioni e n. 2 DVD marca TDK non riscrivibili contenenti conversazioni ambientali in entrata ed in uscita contrassegnate dal n. 1 al n. 1020", trasmessi all’ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica, operazione superflua ove le intercettazioni fossero state realmente eseguite presso il server centrale, come sostenuto ma non documentato.

A sostegno della denunciata inutilizzabilità il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite n. 30347 del 2007 e, per una soluzione conforme a quella propugnata, la sentenza della V sezione penale di questa Corte n. 602 del 2010, incomprensibilmente non seguita anche nella fattispecie in esame del tutto simile a quella già giudicata, e la conseguente ordinanza del Tribunale per il riesame di Palermo n. 827 del 2010, emessa in sede di rinvio, di accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità; nel dubbio, infatti, non dovrebbe attribuirsi prevalenza nè al verbale di fine operazioni dei Carabinieri di Bagheria del 17/03/2009, nè all’attestazione postuma degli stessi Carabinieri del 1 aprile 2010 con la certificazione dell’Impresa Area del 31 marzo 2010, tanto più che mancano agli atti gli unici documenti che potrebbero avere efficacia veramente dirimente, vale a dire i verbali di Inizio delle operazioni non contenuti nel fascicolo delle intercettazioni.

2.1b. Con riguardo al decreti nn. 2422/08 e 2425/08 sono riproposte le stesse doglianze espresse per il decreto finora esaminato, escluse quelle relative alle modifiche delle modalità esecutive non convalidate dal Giudice per le indagini preliminari.

Anche per le Intercettazioni relative al decreto n. 2422/08, con esecuzione disposta fin dall’inizio presso la sala ascolto della Procura della Repubblica, esiste un verbale di fine servizio redatto dai Carabinieri di Bagheria il 6 gennaio 2009 in cui si attesta l’esecuzione delle operazioni di ascolto e registrazione presso i locali della caserma degli stessi Carabinieri, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni; per analoga ragione, deve ritenersi nullo pure il decreto n. 2425/08 cui si collegano i verbali di fine servizio del Carabinieri di Bagheria del 20 gennaio 2009 e dell’11 marzo 2009 di contenuto analogo a quelli precedenti, che legittimano almeno il dubbio che le operazioni di esecuzione delle intercettazioni siano illegittimamente avvenute senza il ricorso agli impianti installati presso la Procura della Repubblica.

2.1c. Infine, con riguardo al decreto n. 2908/08, pur esistendo certificazione di cancelleria che attesta l’indisponibilità di postazioni presso la Procura, donde la legittima esecuzione esterna delle intercettazioni, risulta tuttavia un’altra ragione di nullità, poichè dal verbale di chiusura delle operazioni del 25 marzo 2009 e dalle due note allegate al detto verbale, emerge che i locali in cui sono state effettuate le intercettazioni furono due e non uno come da decreto che autorizzava le captazioni nel solo immobile, adibito a ricovero degli animali, sito in via (OMISSIS), nella disponibilità dell’ A., e non nelle due stalle, ancorchè vicine ma indipendenti tra loro, che furono effettivamente interessate dalle intercettazioni ambientali.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d), in relazione all’art. 268 c.p.p., comma 1, è denunciata la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, dei verbali di inizio delle operazioni, oggetto di espressa richiesta in sede di riesame, neppure menzionata nel provvedimento Impugnato, sebbene proprio questa Corte di cassazione, nella citata sentenza n. 602 del 2010, in un caso del tutto analogo al presente, avesse attribuito al solo verbale di inizio delle operazioni efficacia dirimente del dubbio sul luogo In cui si erano effettivamente svolte le operazioni di registrazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di tutte le censure ivi formulate.

1.1. Procedendo all’esame delle questioni nell’ordine in cui sono state proposte, va, innanzitutto, rilevato che non è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte col decreto n. 3231/08, o di nullità del medesimo decreto, il dichiarato mancato rinvenimento, negli atti del procedimento, della certificazione di segreteria attestante la contingente originaria indisponibilità degli impianti per eseguire le intercettazioni presso la Procura della Repubblica, peraltro superata, come indicato dallo stesso ricorrente, nel giorno successivo all’inizio delle operazioni, il 14 gennaio 2009, con la conseguente modifica delle disposte modalità esecutive da attuare con gli impianti, resisi disponibili, installati presso la sala ascolto dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo costituente articolazione della medesima Procura.

1.2. Parimenti non è causa di nullità del decreto autorizzatìvo dell’intercettazione, la modifica, senza nuova autorizzazione o convalida del Giudice per le indagini preliminari, delle modalità esecutive delle operazioni disposta dal Pubblico ministero dopo l’originario decreto autorizzativo ovvero dopo il provvedimento col quale il Giudice abbia convalidato il decreto, in via d’urgenza, dello stesso Pubblico ministero dispositivo dell’intercettazione, a norma dell’art. 267 c.p., comma 2.

In tema di intercettazioni ambientali, regolarmente autorizzate o convalidate dal Giudice per le indagini preliminari, tutto ciò che attiene alle modalità esecutive dell’operazione di captazione è rimesso all’esclusivo controllo del Pubblico ministero e non postula, quindi, nuova autorizzazione o convalida del Giudice, con conseguente piena utilizzabllità dei risultati delle intercettazioni conseguiti con diverse modalità esecutive rispetto a quelle originariamente previste (conforme: Sez. 5, n. 957 del 06/10/2003, dep. 20/01/2004, Camiti, Rv. 228518).

1.3. Analogamente, in tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all’art. 267 c.p.p., comma 3, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell’intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata (Sez. 6, n. 1592 del 27/04/1998, dep. 01/06/1998, Sinesi, Rv. 210919), senza alcuna necessità, quindi, di approvazione da parte del Giudice, neppure in sede di proroga, delle modalità esecutive delle operazioni diverse da quelle originarie rimesse all’esclusiva determinazione del Pubblico ministero.

1.4. Il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268 c.p.p., comma 1, redatto dai Carabinieri di Bagheria il 17 marzo 2009, contenente l’indicazione di esecuzione delle operazioni di intercettazione presso gli uffici dei verbalizzanti, è stato legittimamente corretto dagli stessi Carabinieri, nella successiva nota del 1 aprile 2010, nella quale è adeguatamente spiegata la confusione in cui sono incorsi i verbalizzanti tra l’ascolto remotizzato delle conversazioni, effettivamente avvenuto nei locali della caserma, e la registrazione delle medesime eseguita, invece, tramite l’impresa Area S.p.A. di Binago, presso il server centralizzato installato nella sala ascolto dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo nell’esclusiva disponibilità della locale Procura della Repubblica.

1.5. La nota correttiva dei Carabinieri del 1 aprile 2010 e la conforme relazione esplicativa in data 31 marzo 2010 dell’impresa specializzata, Area S.p.A., allegata alla prima, non sono documenti inutilizzabili, come sostenuto dal ricorrente, posto che la sanzione dell’inutilizzabilità, prevista dall’art. 191 cod. proc. pen., attiene alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e tale non può ritenersi la certificazione, sia pure correttiva di precedente verbale, proveniente dai Carabinieri incaricati di procedere alle operazioni di intercettazione.

1.6. Il richiamo, nel verbale finale delle compiute operazioni redatto il 17 marzo 2009, di "n. 1 registro delle intercettazioni e di 2 DVD" contenenti le conversazioni ambientali registrate, non smentisce la postuma Indicazione degli impianti con i quali furono eseguite le operazioni presso la sala ascolto della predetta aula bunker, ma risponde alle previste modalità di raccolta e custodia delle registrazioni con i relativi riferimenti formali al registro delle intercettazioni, di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p., comma 2. 1.7. Non è giuridicamente corretto sostenere la dedsività dei verbali di inizio delle operazioni con riguardo a tutte le intercettazioni disposte con i decreti nn. 3231/08, 2422/08 e 2425/08, al fine di dirimere il dubbio circa gli impianti effettivamente utilizzati per compiere le operazioni di registrazione.

Ed invero, come si evince dal disposto di cui all’art. 89 disp. att. c.p.p., comma 1, il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268 disp. att. c.p.p., comma 1, dovendo contenere l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni, deve essere redatto al termine delle medesime operazioni, con la conseguenza che la censurata dedsività del verbale del solo inizio delle registrazioni per verificare la ritualità della registrazione per mezzo degli impianti nella disponibilità della Procura, verbale specificamente richiesto dal ricorrente e, a suo avviso, illegittimamente negletto dal Tribunale del riesame, è destituita di fondamento supponendo una separatezza nella verbalizzazione delle varie fasi delle operazioni di intercettazione che non è prevista dal legislatore, il quale, nell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., cit., postula invece una documentazione unitaria delle attività intercettative dall’inizio alla fine.

In sintesi, per tutte le ragioni esposte che evidenziano la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi, le operazioni di intercettazione disposte con i menzionati decreti nn. 3231/08, 2422/08 e 2425/08 sono state correttamente ritenute legittime dal Tribunale del riesame in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui condizione necessaria per l’utllizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione – la quale, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, imp. Carli, Rv. 240395).

1.8. Riguardo, poi, alla specifica censura relativa al decreto autorizzativo di intercettazione ambientale n. 2908/08, legittimamente eseguita presso impianti esterni per la certificata indisponibilità di postazioni presso la Procura della Repubblica, la denunciata estensione di essa alle due stalle nella disponibilità dell’ A., anzichè all’unico locale di ricovero degli animali cui faceva riferimento il provvedimento di autorizzazione, non è causa di nullità o inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova, poichè, in tema di intercettazioni ambientali, una volta autorizzata la captazione delle conversazioni in un determinato luogo, l’attività deve ritenersi consentita anche nelle pertinenze del medesimo senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione (conforme: Sez. 2, n. 4178 del 15/12/2010, dep. 04/02/2011, imp. Fontana, Rv. 249207).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00. 3. La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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