T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 12-04-2011, n. 2080 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente, dipendente di ruolo in qualità di Aiuto Ortopedia della USL n. 42 di Napoli (rientrante nell’ambito di competenza della ASL Napoli1), esponeva di avere svolto le superiori funzioni di Primario presso il CTO di Napoli e il P.O. "E. Aosta" di Napoli dal luglio 1989 al giugno 1996, data del proprio collocamento a riposo.

Allegava, altresì, gli atti formali e reiterati do conferimento di funzioni primariali (delibere del Comitato di Gestione USL n. 42 di Napoli n. 2231 del 24.7.1989 con la quale si assegnano al ricorrente le funzioni di Primario del Pronto Soccorso del CTO in ragione del trasferimento del precedente titolare presso la Prima Divisione del medesimo plesso; n. 3014 del 13.11.1989 e 363 del 29.1.1990, di conferma della precedente delibera, rese a seguito di chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co.).

Con l’odierno gravame si duole del fatto che l’Amministrazione da cui dipende non gli ha mai riconosciuto il diritto ad essere retribuita conformemente alle funzioni effettivamente svolte, nonostante reiterate domande, sia verbali che formali, tra cui la diffida del 5.6.95, allegata al ricorso ed in relazione alla quale si impugna altresì il conseguente silenziorifiuto serbato dall’amministrazione.

A sostegno delle domande articolate con l’atto introduttivo del giudizio invoca l’applicazione delle disposizioni di cui al DPR 128/1969 e 761/1979, nonché dell’art. 36 della Costituzione. Si sono poi costituiti in giudizio, a seguito del suo decesso in data 14.6.1996, gli odierni ricorrenti, n.q. di suoi eredi.

La difesa dell’amministrazione ospedaliera resiste nel merito per chiedere il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di cui appresso.

In base ad un ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato al quale questo presta adesione, in presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte di chi si trovi in posizione funzionale intermedia, comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è configurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell’organo di vertice, responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito (cfr. CdS 2292/2009, Consiglio di Stato, VI, n. 356 del 31 gennaio 2006, Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1640; 20 ottobre 2004 n. 6784; 16 settembre 2004 n. 6009; 2 settembre 2004 n. 5740; 12 maggio 2003 n. 2507; 5 novembre 2002 n. 6017; 20 ottobre 2000 n. 5650; 18 agosto 1998 n. 1270).

Tale principio, che rappresenta una norma eccezionale in quanto derogatoria al più generale principio della non retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, trova giustificazione nelle particolari condizioni in cui si svolge il servizio ospedaliero e dalla connessa esigenza di assicurare la continuità di direzione sanitaria ad una struttura organizzativa complessa, il cui funzionamento potrebbe essere pregiudicato dall’assenza di una figura di responsabile (così T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 2).

Nel caso che ci occupa va, peraltro, rilevato che esiste un provvedimento formale del Comitato di Gestione della USL 42 che dispone il conferimento delle funzioni di Primario della dott. T. per trasferimento del precedente titolare.

Tale provvedimento appare rilevante anche sotto il profilo della sussistenza del posto in organico, mentre non rileva la circostanza che l’Amministrazione non abbia provveduto ad espletare sollecitamente alcun concorso in quanto l’obbligo della retribuzione delle mansioni svolte dall’aiuto ospedaliero sul posto vacante e disponibile di primario, discende da espresse previsioni normative. In particolare, l’art. 7, quinto comma, del d.p.r. n. 128/1969, che fa obbligo all’aiuto di svolgere le funzioni del primario, in caso di assenza, di impedimento o di urgenza, con la conseguenza che, in ipotesi di posto vacante, non è esercitata una temporanea funzione vicaria, ma si ha una stabile esplicazione di una mansione superiore a quella della posizione rivestita.

Deriva da ciò la spettanza delle differenze stipendiali per le mansioni superiori nel lasso temporale luglio 1989 – giugno 1996 alla dott. T., detratti sessanta giorni per ciascun anno solare (cfr. Tar Catanzaro, 319/2003).

Sulle relative differenze stipendiali vanno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla maturazione mensile dei singoli ratei di stipendio sino all’effettivo soddisfo. Ciò in quanto, per giurisprudenza pacifica, sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti tardivamente corrisposti l’incidenza della svalutazione e degli interessi sulla sorte capitale dev’essere calcolata "de jure", indipendentemente dalle cause del ritardato pagamento, che sono del tutto irrilevanti (cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 1988 n. 887; Idem, IV, 13 gennaio 1992 n. 41; Tar Catania, Sez. III, 3 aprile 1993 n. 186).Quanto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali (da calcolarsi dalle singole scadenze mensili all’effettivo soddisfo) essi devono essere determinati con i criteri e le modalità di calcolo di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352 che, per come chiarito dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con parere n. 135/96 – 819/96 del 26 settembre 1996, disciplina anche le situazioni anteriori all’1 gennaio 1995. In caso di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, la giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. Cons. Stato, A.P. 15 giugno 1998, n. 3; Idem, VI, 10 novembre 1999, n. 1798; Idem, VI, 3 febbraio 2000, n. 636) ha statuito che gli interessi e la rivalutazione devono essere calcolati separatamente sulle somme nominali originariamente dovute alle singole scadenze, rappresentando entrambi delle tecniche liquidatorie del danno in conseguenza del ritardato pagamento. Pertanto sugli importi dovuti quale rivalutazione non devono essere calcolati né gli interessi, né la rivalutazione ulteriore; analogamente, sugli importi dovuti a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione. Sulle somme dovute per rivalutazione ed interessi non sono dovuti né rivalutazione, né interessi ulteriori, stante il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., che ammette eccezionalmente tale sistema di calcolo solo in presenza di un’apposita domanda giudiziale del creditore, che nella specie manca, non potendo considerarsi sufficiente, a tal fine, la mera domanda condannatoria al pagamento di rivalutazione ed interessi (cfr. Cons. Stato, V, 8 marzo 2001, n. 1358).La rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno determinati sugli importi netti, essendo questi i compensi destinati ad entrare nella disponibilità del ricorrente (cfr. C.G.A. 13 ottobre 1999, n. 462).

Inammissibile invece si presenta la richiesta di annullamento del silenzio rifiuto sulla diffida del 5.6.95, non essendo il rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione utilizzabile a fronte di attività paritetica involgente questioni di diritto soggettivo.

Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze tra la retribuzione effettivamente percepita nel periodo di svolgimento delle mansioni superiori dedotto in ricorso e quella inerente alla posizione primariale, detratti sessanta giorni per ciascun anno solare e con gli accessori indicati in motivazione; condanna quindi l’Amministrazione convenuta al pagamento dei relativi importi, integrati con gli accessori a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo i criteri indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-03-2011) 03-05-2011, n. 17105

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Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 29/03/2010, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del 30/03/2006 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Monza aveva ritenuto M.L. responsabile del delitto di estorsione ai danni di A.P., perchè, minacciando di denunziarla quale responsabile – contrariamente al vero – di un furto avvenuto all’interno dell’azienda di cui è proprietario, la costringeva a dimettersi dal lavoro. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. DIFETTO DI MOTIVAZIONE in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di appello sulla deposizione del teste P. e sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa A.;

p.2.2. VIOLAZIONE dell’art. 393 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che, nel fatto addebitatogli, fossero ravvisabili gli estremi del delitto di estorsione e non quello di cui all’art. 393 c.p..
Motivi della decisione

p.3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

La questione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, era stata già sollevata avanti alla Corte territoriale che, però, l’ha disattesa con ampia motivazione spiegando le ragioni per le quali l’ A. doveva ritenersi credibile, sia alla luce dell’antefatto (la moglie del ricorrente aveva scoperto che aveva una relazione con l’ A.) sia perchè aveva trovato oggettivi riscontri nelle dichiarazioni dei testi escussi i quali avevano "confermato che il licenziamento era motivato dalla scoperta della relazione extraconiugale; inverosimile la versione difensiva dell’imputato, come già evidenziato, dal g.u.p., stante la sequenza logica e temporale dei fatti".

E’ vero che la Corte non parla della testimonianza del P. ma sol perchè costui, come risulta dall’impugnata sentenza, "non aveva mai visto alcunchè": il che significa che si trattava di un teste irrilevante. In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la stessa tesi difensiva.

Al che va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va disattesa in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento"; infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. p.4. violazione Dell’art. 393 c.p.: la censura va disattesa in quanto, una volta ricostruiti i fatti secondo le modalità, oggettive e soggettive, ritenute da entrambi i giudici di merito ed integranti gli estremi del reato di estorsione, non residua spazio alla pretesa configurabilità dell’art. 393 c.p.. p.5. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19047 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

B.M. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la sua domanda di riconoscimento delle differenze retributive illegittimamente non riconosciute dal datore di lavoro, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

Si difende con controricorso il Ministero intimato e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo di impugnazione.
Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c., applicazione delle tariffe forensi per i procedimenti ordinari.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 6 paragrafo 1 C.E.D.U. e art. 1 protocollo aggiuntivo C.E.D.U., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento delle spese deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: E’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’articolo 1 protocollo addizionale C.E.D.U. direttamente applicabile al caso di specie? Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa in materia di tariffe professionali. Liquidazione delle spese processuali. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il quarto motivo si deduce motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua; motivazione mancante in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – art. 132 c.p.c. – art. 112 c.p.c. Liquidazione delle spese processuali – Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi la Corte di appello.

Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare la liquidazione di onorari non conformi alle tariffe professionali per procedimenti ordinari contenziosi qual è il presente giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge, art. 92 c.p.c., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti e alla nota spese? Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c.. Normativa sulle tariffe professionali.

Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

può il giudice, nel liquidare le spese, ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il settimo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Omessa motivazione art. 650 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c. – Normativa sulle tariffe professionali. Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Secondo il ricorrente la Corte di appello, ai fini della liquidazione delle spese, ha ritenuto applicabili le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione, senza tenere conto che si tratta di viceversa di un procedimento ordinario. La Corte di appello ha liquidatole spese legali in misura modesta e incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua, omettendo altresì ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spese depositata. La Corte ha omesso di motivare perchè le voci tariffarie indicate nella nota spese andavano disattese ed in particolare ha omesso di indicare le voci da eliminare e gli importi da ridurre.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Ministero ricorrente in via incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, qualora non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in relazione alla situazione economico-patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), la quantificazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, deve essere, di regola, non inferiore a 750,00 Euro per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di 1.000,00 Euro per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; se abbia quindi errato la Corte di appello nel determinare nella somma di 1.000,00 Euro l’indennizzo da liquidare (ridotta poi della metà in ragione dell’inerzia nel deposito dell’istanza di prelievo) anche per i primi tre anni di durata non ragionevole in mancanza di elementi da allegare e provare ad iniziativa di chi chiede l’indennizzo che giustificassero una liquidazione in misura superiore ad Euro 750,00.

I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

Per ciò che concerne in particolare l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi, l’applicazione degli standards europei nella liquidazione, la compensazione inammissibile e immotivata i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità.

In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente principale e ciò comporta il rigetto del suo ricorso.

Quanto al ricorso incidentale esso riproduce in sostanza il parametro indicato nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza 21840/2009. Tale parametro costituisce però un parametro minimo e non un parametro fisso cosicchè l’impugnazione per violazione di legge può essere ritenuta fondata solo se tale parametro minimo non viene rispettato mentre una maggiore liquidazione del danno può essere censurata in relazione a una mancanza o insufficienza o illogicità della motivazione che attenga all’uso dei criteri valutativi utilizzati dal giudice di merito per scostarsi dalla soglia minima di determinazione del danno non patrimoniale di irragionevole durata del processo.

Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi li rigetta e compensa interamente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4966 Mansioni e funzioni

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e da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dal soggetto intimato, ritualmente costituitosi in giudizio), l’interessato ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque,

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 18.5.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe (infatti) impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che – lo si rileva incidentalmente – non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe,

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.