Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 08-09-2011, n. 33354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29 novembre 2010 il Tribunale del riesame di Firenze, in ciò confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari (invece riformato in altra parte), ha disposto che C.A. e B.C. rimanessero sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al furto e all’esportazione in Albania, ed in altri territori esteri, di autoveicoli e macchine operatrici, previa contraffazione dei dati identificativi e dei documenti di circolazione: entrambi, inoltre, essendo indagati per gli specifici reati-fine inerenti al furto di un escavatore Caterpillar di proprietà della società "Longo Vincenzo & C. s.a.s." e della successiva estorsione ai danni della società derubata, ed il secondo anche per il concorso nella contraffazione di documenti amministrativi dei veicoli oggetto del traffico illecito.

Il compendio indiziario valorizzato a carico dei due indagati in questione è consistito nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia L.A., G.F., A.G. e N.S., nonchè nei riscontri rivenienti dai tabulati telefonici, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dall’esito delle perquisizioni. Nel materiale investigativo così raccolto, del quale la motivazione dell’ordinanza riproduce ampi stralci, si è ravvisata la prova dell’avvenuta saldatura di due gruppi organizzati di criminalità: l’uno di origine albanese, operante in (OMISSIS), e l’altro territorialmente insediato nella provincia di (OMISSIS) e legato alla camorra campana; in seno a quest’ultimo gruppo il B. e il C. sono stati individuati come elementi in posizione apicale, in costante contatto e collaborazione coi vertici del gruppo albanese.

Hanno proposto separati ricorsi i due indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, per i motivi di seguito indicati.

Col primo dei suoi quattro mezzi d’impugnazione il C. deduce errata valutazione del materiale indiziario, in ordine al ritenuto suo concorso nel reato di furto dell’escavatore Caterpillar.

Col secondo mezzo deduce analogo vizio in ordine al concorso nell’estorsione ai danni della società "Longo Vincenzo & C. s.a.s.".

Col terzo mezzo deduce l’illogicità della motivazione, con riferimento al reato associativo, e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante L.A., per mancanza di riscontri individualizzanti; sottolinea, al riguardo, la totale carenza di riferimenti alla sua persona nelle conversazioni intercettate. Sotto altro profilo contesta l’applicabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione a entrambe le ipotesi cui la norma si riferisce.

Col quarto mezzo, infine, contesta la configurabilità delle esigenze cautelari, sia per insussistenza dei relativi presupposti di legge, sia per inapplicabilità della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, stante la dedotta insussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il ricorrente B., col primo dei suoi cinque motivi, contrasta l’ipotesi accusatoria concernente l’esistenza dell’asserito consorzio criminale fra il gruppo albanese e il preteso sottogruppo salernitano, con ogni ulteriore conseguenza anche ai fini della competenza territoriale.

Col secondo motivo nega la capacità dimostrativa del materiale indiziario relativamente alle imputazioni di furto dell’escavatare caterpillar e della conseguente estorsione; a tal fine prende analiticamente in considerazione gli indizi costituiti dalle conversazioni telefoniche, da quelle ambientali e dalle dichiarazioni di L.A., per evidenziarne la carenza di elementi a proprio carico.

Col terzo motivo denuncia la totale carenza di motivazione in ordine all’imputazione di concorso nella contraffazione di documenti amministrativi.

Col quarto motivo contesta la configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Col quinto motivo ribadisce l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice di Firenze.

Motivi della decisione

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.

Il convincimento del Tribunale in ordine all’esistenza di un complesso associativo nato dalla fusione di due sodalizi, composti rispettivamente da soggetti di origine albanese e da esponenti della criminalità organizzata campana, al fine di realizzare un numero indeterminato di reati di furto, riciclaggio ed esportazione di macchinari industriali pesanti, si è formato in base alle propalazioni dei collaboratori di giustizia ed, in particolare, a quanto riferito da L.A. e A.G.: costoro hanno tratteggiato e descritto i rapporti di continuo collegamento e di interazione fra il gruppo di albanesi operante nella zona di (OMISSIS), prevalentemente dedito ai furti e facente capo a F. S., e il gruppo salernitano prevalentemente dedito al trasporto e alla collocazione dei mezzi rubati, facente capo a B. C.. Le dichiarazioni di costoro, riportate per larghi tratti nell’ordinanza qui impugnata, si sono riscontrate reciprocamente ed hanno trovato, altresì, ulteriori riscontri negli esiti dell’attività captativa; particolare significato, a questo riguardo, il Tribunale ha riconosciuto alla conversazione telefonica intercettata il 10 dicembre 2008 tra F.S. e B. C., donde ha tratto la prova della collaborazione fra i due gruppi rispettivamente gestiti in rapporto a non meglio specificati "lavori", che le indagini hanno permesso di individuare nell’attività illecita oggetto di contestazione.

La motivazione resa sull’argomento dal giudice del riesame risponde pienamente ai canoni della logica consequenzialità e si fonda su una valutazione del materiale indiziario che, per la sua stretta attinenza al merito, rimane sottratta al controllo di legittimità;

ciò rende ragione dell’infondatezza dei motivi di ricorso indirizzati a contestare la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, nonchè la competenza territoriale: giacchè la ritenuta esistenza di un complesso organizzativo, nato dalla fusione dei due sodalizi criminali, consente di individuare nella (OMISSIS) aretina la località di prima manifestazione dell’attività delittuosa unitaria, così dando luogo alla competenza del giudice di Firenze.

Quanto al diretto coinvolgimento degli odierni ricorrenti, il tenore delle dichiarazioni trascritte nell’ordinanza impugnata mostra come le propalazioni dei collaborante L., che chiamano direttamente in causa il B. quale personaggio apicale del gruppo salernitano e artefice della collaborazione con la componente albanese, abbiano trovato ampi riscontri nel narrato degli altri collaboranti G., A. e N.; inoltre nella conversazione captata il 10 dicembre 2008, il Tribunale ha colto i segni dell’esercizio di un’attività illecita in comune con F. S., oltre che di una reciproca disponibilità alla collaborazione non inficiata dal – pur esso significativo – richiamo all’osservanza della ripartizione dei territori di rispettiva influenza.

A sua volta il C. risulta indicato dal collaborante L. come componente di spicco del gruppo salernitano, dedito alla custodia e allo smontaggio dei macchinari rubati, dotato di una certa autorità nei confronti dello stesso B.. In contrasto con quanto infondatamente eccepito dal ricorrente, il Tribunale ha tratto riscontri individualizzanti, utili per i fini di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3, nelle dichiarazioni di N.S. (che ha anche riconosciuto il C. in fotografia) e in una conversazione ambientale intercettata il 6 marzo 2009 tra F. S. e C.R., nella quale era fatto significativo riferimento alla collaborazione prestata da tale " A.", identificato per l’odierno ricorrente.

Anche sui punti testè trattati, dunque, il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria a carico degli indagati su fonda su una argomentata valutazione delle risultanze investigative, che resiste alla verifica di conformità alle regole della logica: donde l’infondatezza delle censure svolte sull’argomento.

Relativamente ai reati fine dell’organizzazione malavitosa, cui pure si riferisce l’imputazione elevata agli odierni ricorrenti, viene qui in interesse l’episodio riguardante il furto dell’escavatore Caterpillar appartenente alla società Longo Vincenzo & C. s.a.s. e la successiva estorsione in danno dei titolari (rectius: degli amministratori) della predetta società. Il fatto è stato ricostruito dal giudice di merito nel seguente modo: la sera del (OMISSIS) B.C., in compagnia di almeno due altri sodali, di sua iniziativa si era recato in (OMISSIS) (donde il disappunto dello S., del quale da conto la conversazione intercettata di cui si è già detto) e aveva sottratto l’escavatore in località (OMISSIS); successivamente a tale fatto, con l’intermediazione di L.A., si era sviluppata una trattativa intesa a consentire il recupero della macchina operatrice da parte dei derubati, contro il versamento della somma di Euro 13.000,00:

tale era, infatti, la somma pretesa dal B., pur non avendo costui ammesso di essere stato l’autore del furto. Il Caterpillar era stato poi fatto rinvenire in località (OMISSIS), ove stato appositamente collocato dopo averlo tenuto occultato presso l’azienda del C..

Al convincimento che i fatti si fossero svolti nel modo descritto il Tribunale è pervenuto sia in base alle dichiarazioni rese dal L., che aveva svolto un ruolo di primo piano nella trattativa sfociata nell’estorsione; sia in base alla località in cui era avvenuto il rilascio dell’escavatore; sia in base ai tabulati riguardanti le utenze telefoniche del B. e del C..

L’insieme dei dati scaturenti da tale complesso indiziario, posti razionalmente in collegamento fra loro, ha condotto a ritenere la sussistenza a carico del B. e del C. di quella probatio minor che, nella presente fase procedimentale – e fatto salvo ogni approfondimento nel prosieguo – vale a giustificare l’emissione del titolo cautelare. Anche sotto tale profilo la decisione qui impugnata si rivela conforme al diritto e alla logica, onde resiste al vaglio di legittimità; nè giova sollecitare, come fa il ricorrente B., la rivisitazione del materiale indiziario al fine di verificarne criticamente la capacità dimostrativa, non essendo compito della Corte di Cassazione sovrapporre una propria valutazione a quella motivatamente espressa dal giudice di merito.

Da disattendere è anche la denuncia di carenza motivazionale in ordine al reato di falsificazione continuata dei documenti amministrativi accompagnatori delle macchine operatrici sottratte ed esportate. La motivazione, invero, è data per implicito e ben si coglie nel complesso del provvedimento impugnato, ove l’attribuzione al B. di un ruolo apicale nell’organizzazione della fase di riciclaggio dei macchinari, in funzione della loro esportazione, si riferisce evidentemente alla gestione di tutte le attività illecite a ciò connesse e finalizzate: quindi anche al mandato conferito agli autori materiali della falsificazione dei documenti.

Da ultimo corre l’obbligo di annotare che l’applicabilità dell’aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 è stata correttamente ravvisata dal Tribunale del riesame, in una fattispecie in cui la componente campana del composito sodalizio criminoso di cui si tratta è risultata formata da soggetti coinvolti in associazioni di tipo camorristico. La configurabilità dell’aggravante esercita i suoi effetti anche in rapporto alle esigenze cautelari, rendendo applicabile la presunzione di pericolosità degli indagati e di adeguatezza della misura di massimo rigore, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. Ad ogni buon conto il Tribunale ha dato anche una specifica motivazione in ordine al periculum in libertate, riconducendolo alla necessità di impedire la reiterazione dei reati da parte di soggetti la cui pericolosità sociale ha chiaramente individuato nelle caratteristiche dell’attività criminosa svolta e nella personalità degli indagati;

e anche sotto tale profilo la motivazione è logicamente corretta, onde resiste al vaglio di legittimità.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2523 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Verificato che risulta depositato in atto l’accordo transattivo intervenuto tra le parti;

Considerato che il difensore della ricorrente ha dichiarato verbalmente in udienza che la sua assistita non ha più interesse al ricorso;

Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36801 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione avanzata da B.G. tra due sentenze di condanna rilevando che i fatti reato, seppur analoghi, erano caratterizzati da contesti temporali e soggettivi in prevalenza diversi e quindi frutto di contingenti opportunità delinquenziali e non di un unico originario disegno criminoso.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva mancanza di motivazione in quanto l’ordinanza non faceva alcun riferimento a tutti gli indici che la difesa aveva evidenziato ed aveva negato la continuazione in modo apodittico.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio in quanto la motivazione è apparente e non contiene alcun riferimento concreto alla fattispecie sottoposta al suo esame, non da conto di aver valutato le sentenze di merito onde verificare in concreto la sussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso con riferimento ai reati commessi e a tutti gli indici evidenziati dalla difesa.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38854 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Siracusa ha affermato la responsabilità degli imputati C.L. e Ca.Lu. in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di F.A.. Agli imputati stessi, nelle vesti rispettivamente di amministratore unico e di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, è stato mosso l’addebito di aver consentito l’esecuzione delle opere utilizzando ponteggi metallici non in aderenza e privi di appositi parapetti e comunque inidonei a consentire l’utilizzo di cinture di sicurezza, con la conseguenza che il lavoratore cadeva in terra da un’impalcatura posta a sei metri d’altezza, riportando lesioni letali.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 Ca. deduce violazione di legge per quanto attiene alla valutazione della disciplina in tema di delega di funzioni. Il reato è stato commesso nel dicembre 2002 e conseguentemente non possono essere applicate le norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. L’imputato aveva conferito diverse deleghe sia per ciò che attiene alla responsabilità della conduzione dei lavori sia per individuare il responsabile del cantiere, sia per investire il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali deleghe erano state conferite a persone altamente competenti munite anche di poteri di spesa e si era quindi determinato esonero da responsabilità per il ricorrente.

2.2 Ambedue gli imputati deducono altresì violazione di legge per ciò che attiene alla ritenuta violazione di norme antinfortunistiche, afferenti alla mancanza di cinture ed alla conformazione dei ponteggi, privi di parapetti. A tale riguardo, si lamenta, i giudici hanno trascurato di considerare diverse deposizioni; dalle quali emerge che la conformazione della costruzione imponeva che il punteggio si trovasse ad una certa distanza; ed inoltre i parapetti erano stati correttamente allocati ma erano stati distaccati per effetto di una iniziativa autonoma ed impropria dei lavoratori.

2.3 Infine i ricorrenti censurano la valutazione inerente alla causa della morte del lavoratore avvenuta per trauma cranico ma in una situazione che evidenziava una ostruzione coronarica nella misura del 50%, sicchè non è da escludere che si sia verificato un malessere prima della caduta, una condizione di lipotimia idonea a far perdere l’equilibrio. Anche a tale riguardo la Corte d’appello non ha dato risposte soddisfacenti ed ha trascurato le deposizioni testimoniali che hanno riferito della improvvisa caduta del lavoratore.

3. I ricorsi sono infondati.

3.1 La pronunzia impugnata, rispondendo al motivo di ricorso avanzato da Ca. con il quale si poneva in luce il conferimento di una ampia delega, richiama la disciplina del D.Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare la necessità di una delega formale scritta e recante da data certa con la conseguenza che è invalida una delega implicita o tacita. Tale nuova normativa consente di superare la più risalente giurisprudenza che ammetteva la possibilità di dimostrare l’esistenza della delega con prova diversa da quella documentale.

Oltre a ciò, considera ancora la Corte d’appello, si richiede che il soggetto delegato sia munito di adeguata competenza tecnica e di un reale potere di intervento nonchè di spesa. Alla luce di tali principi già individuati dalla giurisprudenza anteriore al richiamato decreto legislativo, la Corte conclude che la delega conferita da Ca. a C., a causa della sua genericità ed incompletezza, non può essere considerata valida difettando l’accettazione del delegato, la prova delle sue capacità tecniche e soprattutto l’indicazione concreta dei poteri di intervento e di spesa. Tale apprezzamento è nel suo nucleo fondato. La disciplina della delega evocata dalla Corte d’appello è effettivamente successiva al fatto e dunque non è direttamente applicabile.

Tuttavia occorre pure considerare che la nuova normativa recepisce in larga misura più consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità nella materia. Dunque al di là della questione afferente alle modalità di conformazione dell’atto, resta di decisivo rilievo il fatto che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che gli consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni affidate. Il giudice di merito ha compiuto tale decisivo accertamento pervenendo alla argomentata conclusione che si è in presenza di documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti. Si tratta di accertamento in fatto conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità. 3.2 Quanto ai presidi antinfortunistici, si da atto che sul luogo del sinistro non sono state rinvenute cinture o altri sistemi di trattenuta e che inoltre i ponteggi erano collocati ad una distanza molto superiore ai limiti di legge, erano privi di parapetti a sbalzo sia dal lato interno che da quello esterno. Al di là dei dubbi sulla eventuale rimozione e sulla responsabilità di tale iniziativa, assume decisivo rilievo per la Corte d’appello, che i parapetti fossero comunque mancanti. Anche qui si è in presenza di accertamento in fatto di cui si pone in luce la rilevanza ai fini della spiegazione dell’evento. Tale apprezzamento è immune da vizi logico-giuridici.

3.3 Infine, per ciò che riguarda la patologia coronarica da cui era affetto il lavoratore, la Corte d’appello rimarca che il consulente del pubblico ministero si è espresso in termini del tutto dubitativi a proposito di un eventuale dolore toracico idoneo a far perdere l’equilibrio. Il carattere dubitativo di tale contingenza consente di escludere l’esistenza oggettiva di una causa di interruzione del nesso causale. Anche tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure, posto che, con tutta evidenza, un fattore interruttivo del nesso causale non può essere solo astrattamente ipotizzato ma deve essere concretamente provato, tanto più in presenza di una ricostruzione del fatto che pienamente riconduce la caduta alla assenza di un presidio essenziale come il parapetto.

I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.