T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 597 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’INPDAP il 15.11.1999, il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di determinare l’importo dell’indennità premio di servizio, comprendendo in essa la quota variabile della retribuzione del personale dirigente del S.S.N. di cui all’art. 50 del C.C.N.L. 19941997; il riconoscimento del diritto ad ottenere la determinazione dell’indennità premio di servizio comprensiva della quota variabile della retribuzione di posizione e l’annullamento del provvedimento INPDAP di riliquidazione dell’indennità premio di servizio, comunicato con nota del 23.9.1999, ricevuta il 7.10.1999, oltre che della circolare INPDAP n. 664 del 22.7.1998 per i motivi di:

1. violazione ed errata applicazione delle disposizioni regolanti l’indennità premio di servizio dei dipendenti pubblici;

2. violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990;

3. violazione dell’art. 30 del DPR n. 1032 del 1973.

L’INPDAP si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Sul ricorso difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per costante e condivisibile giurisprudenza, deve ritenersi che l’indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti pubblici ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale (Cassazione civile, sez. un., 05 aprile 2005, n. 6994).

Le ragioni di ciò sono state spiegate dalle sezioni unite della Cassazione, in occasione di pronuncia su analoga controversia relativa all’indennità premio di servizio di dipendenti di enti locali, laddove la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di riparto delle giurisdizioni tra g.o. ed amministrativo ed in ipotesi di pagamento dell’ indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, ai sensi della l. 8 marzo 1968 n. 152 – pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall’altro, la sostanza di retribuzione differita, – la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un’obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria. Ne consegue altresì che, dedotto in causa un rapporto giuridico previdenziale, diverso per soggetti, oggetto e contenuto dal rapporto di impiego, la tutela in sede di giurisdizione ordinaria dei diritti soggettivi di cui all’art. 442 c.p.c. non soffre deroga per il fatto che la consistenza della pretesa previdenziale dipenda da accertamenti inerenti al rapporto di impiego, dal momento che le relative questioni devono essere esaminate solamente in via incidentale e senza efficacia di giudicato ( art. 34 c.p.c.), salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda, nei confronti delle parti del rapporto di impiego, una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione" (Cassazione civile, sez. un., 30 maggio 2005, n. 11329).

La correttezza di tale criterio di riparto di giurisdizione è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato a proposito dell’indennità premio di fine servizio, corrisposta ai sensi dell’art. 6, l. 27 ottobre 1988 n. 482, al personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, allorquando è stato confermato che l’indennità premio di servizio costituisce un emolumento previdenziale e non retributivo, per cui la relativa controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. bensì in quella del g.o. (Consiglio di Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5231).

Deve concludersi, quindi, per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l’indicazione del giudice ordinario quale autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia; innanzi a quel giudice, il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c.p.a.

La difficoltà di ripartire la giurisdizione, nel nostro ordinamento, giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara il difetto di giurisdizione ed indica l’Autorità Giurisdizionale Ordinaria quale giudice della presente controversia.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.Z. ricorre avverso la sentenza, in data 21.6.2010 del GIP presso il Tribunale di Ravenna che lo ha condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 495 e 496 c.p., per ricettazione di patente di guida e falso e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 chiedendone l’annullamento per erronea applicazione di legge, mancanza di motivazione.

Il motivo di ricorso appare generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo motivazionale sul punto (Cass. sez. 1^ 27 gennaio 1999, Forte; sez. 2^ 9 gennaio 1998 n. 107, Riflettore).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19986 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 19 gennaio 2001 B.R. esponeva che il 14 aprile 1981 D.M.P. aveva concesso in locazione alla s.a.s. Radio Vega un appezzamento di terreno in località (OMISSIS) per l’installazione di una cabina, contenente apparecchiature per la diffusione di programmi radiofonici e per l’apposizione di un palo di sostegno della relativa antenna, per la durata di anni dieci; che il contratto era stato rinnovato per un ulteriore decennio; che, avendo acquistato nelle more l’appezzamento di terreno in questione, con raccomandata ricevuta dalla conduttrice il 13 aprile 2000, aveva inviato disdetta del contratto per la scadenza del 14 aprile 2001. Ciò premesso, intimava licenza per finita locazione e conveniva in giudizio Radio Vega per la relativa convalida. A seguito di opposizione della conduttrice, il giudice adito emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito. In esito al giudizio, il Tribunale di Asti condannava Radio Vega al rilascio del terreno. Avverso tale decisione la conduttrice proponeva appello principale mentre il B. proponeva appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 28 febbraio 2005 rigettava entrambi i gravami compensando le spese. Avverso la detta sentenza Radio Vega ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con due distinti profili. Resiste con controricorso il B..
Motivi della decisione

In via preliminare, si deve soffermare l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, il quale ha rilevato che nel caso di specie, mentre la sentenza impugnata è stata notificata a Radio Vega S.a.s. il 10 maggio 2005, il ricorso per cassazione, proposto dalla ricorrente, è stato notificato al B. presso lo studio del suo procuratore costituito e domiciliatario, avv. Fiorentino Marco, soltanto il 14 luglio 2005, come risulta dall’esame del timbro apposto sull’atto, debitamente firmato dall’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Torino, recante altresì l’indicazione della data e del numero del registro cronologico che l’ufficiale deve tenere.

Ciò posto, considerato che, a norma dell’art. 325 cpv, ove sia intervenuta la notificazione della sentenza, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni e decorre appunto dalla detta notificazione, avvenuta validamente, ne derivano – questa è la conclusione del controricorrente – la tardività della notifica dell’impugnazione e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso de quo.

L’eccezione, pur fondata su rilievi corretti in punto di fatto, non merita però di essere condivisa. All’uopo, vale la pena di prendere le mosse dalla circostanza che, circa sette giorni prima dell’avvenuta notifica, esattamente il 7 luglio 2005, durante il decorso del termine di sessanta giorni, la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito del B. non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale giudiziario non aveva reperito l’avv. Marco Fiorentino, nel luogo indicato dall’istante, a causa del trasferimento del suo recapito in altra parte della città.

Nella relata di notifica, l’ufficiale giudiziario precisava di non aver potuto notificare il ricorso perchè il procuratore, secondo informazioni assunte in loco, si era trasferito da tempo in (OMISSIS).

Ciò posto, appare opportuno evidenziare i seguenti profili di fatto:

1) come emerge dalla lettura della sentenza notificata, nell’atto di notificazione della sentenza, eseguita meno di due mesi prima, il B. non aveva dichiarato alcun mutamento del domicilio, eletto per il giudizio, da Corso (OMISSIS).

2) nel medesimo momento in cui la notificazione del ricorso per cassazione non andò a buon fine, l’ufficiale notificante fu messo in condizione di conoscere che il procuratore costituito del B. aveva trasferito il suo studio legale in piazza (OMISSIS) ove sette giorni dopo, esattamente il 14 luglio del 2005, riuscì effettivamente ad eseguire la notifica previa consegna a mani della segretaria del domiciliatario.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini. Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).

Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Sez. Un. n. 17352/09, Cass. n. 9046/10).

Dall’esame degli arresti giudiziari, sopra riportati nella loro essenzialità, appare pertanto evidente che la più recente giurisprudenza di questa Corte si è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione. Conforme a tale orientamento appare pertanto il principio di diritto applicabile alla vicenda processuale che ci occupa, secondo cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, ed in particolare a ragione dell’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario non conoscibile da parte del notificante, e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore del B.G. è avvenuta ad appena sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine, sicchè deve escludersi la decadenza dell’impugnante e la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente.

Esaurita tale questione preliminare, deve ora rilevarsi che la doglianza, svolta dalla ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32; il secondo, fondato sull’asserita omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ed invero, la sentenza impugnata- così scrive la ricorrente – avrebbe trascurato che, quando un terreno su cui sussiste un impianto di radio diffusione viene rilasciato al suo proprietario libero da persone e cose, l’impianto subisce una radicale modificazione della funzionalità tecnico-operativa per effetto della sua distruzione e per abbandono della posizione su cui quell’impianto, ad essa riferito e tarato, si trovava, cosa che contrasta con la Legge "Marrani", la quale vieta che gli impianti di radio diffusione abbiano a subire modificazioni della loro funzionalità tecnico-operativa.

Entrambi i profili di doglianza sono infondati. A riguardo, mette conto di osservare che le ragioni della decisione impugnata si fondano sulla considerazione che, se dall’ordine di rilascio del fondo deriva la rimozione degli impianti ivi installati, non si è di fronte ad una disattivazione imposta da un provvedimento che abbia imposto una modificazione tecnico-funzionale nel senso inteso dalla L. n. 223 del 1990 ma solo di fronte al riconoscimento del diritto del locatore di riottenere la disponibilità del bene che aveva concesso in locazione. Ciò risulta di ovvia evidenza ove si tenga presente – così scrivono i giudici di seconde cure – che un’eventuale ricollocazione degli impianti con le medesime caratteristiche tecnico-operative non è certamente vietata dalla legge. Del resto – e la considerazione merita di essere sottolineata – non può trascurarsi che l’opinione contraria determinerebbe la spoliazione ex lege del diritto di proprietà degli immobili e l’obbligo, per le emittenti, di continuare indefinitamente la propria attività nel medesimo posto.

Ciò premesso, risulta pertanto evidente l’infondatezza del profilo di doglianza, afferente il preso vizio motivazionale, poichè il giudice di merito, come emerge chiaramente dalle considerazioni riportate, ha argomentato in maniera adeguata sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione .nè è riuscito ad indicare il necessario rapporto di causalità fra le circostanze che sarebbero state trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quelle circostanze, se fossero state considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità, (così Cass. n. 8808/08 in motivazione) Quanto alla pretesa violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32 torna opportuno chiarire che, come ha già avuto modo di avvertire questa Corte, la ratio della normativa indicata, è quella di assicurare un regime di concorrenza ordinato nel tempo intermedio tra l’entrata in vigore della legge e la sua completa attuazione con un sistema di concessioni rilasciate ai privati esercenti di imprese di radio diffusione (cfr Cass. n. 5736/04). Pertanto, il divieto di modificazione degli impianti vale soltanto per il periodo transitorio stabilito dalla normativa, mirante ad impedire che, per il periodo precedente l’adozione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze, l’assetto dei concessionari o comunque dei privati esercenti impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva subiscano mutamenti che potrebbero riverberarsi in danno di altri soggetti. Come scrive la Corte territoriale, si è in presenza di una prescrizione diretta a tener ferma, per il periodo e per i soggetti indicati, la struttura intrinseca e la potenzialità del singolo impianto consentito, senza avere nulla a che vedere con il regime privatistico che collega l’esercente la stazione emittente con chi concede l’uso del terreno su cui installare gli impianti di radio diffusione, in quanto la normativa in materia radiotelevisiva non prende in considerazione lo specifico rapporto tra locatore e conduttore del terreno, che rimane regolato dal codice civile e dalle norme speciali sulle locazioni.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dai profili di doglianza dedotti, consegue il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 3259 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19/1/2011, la società W., partecipante alla procedura aperta bandita dall’ARPAC per l’acquisizione di arredi tecnici, attrezzature e apparecchiature, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contestava la propria esclusione.

L’Arpac si costituiva in giudizio resistendo alle domande avverse.

Previa istruttoria disposta con ordinanza n. 351 del 23/2/2011, la domanda incidentale di sospensione veniva accolta con ordinanza n. 420 del 9/3/2011, ai fini dell’ammissione con riserva della società ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, che tuttavia non risulta allo stato ancora conclusa.
Motivi della decisione

1. La società ricorrente è stata esclusa dalla gara per non aver prodotto nella busta relativa alla documentazione tecnica (busta n. 3), in allegato, copia del capitolato speciale (prescrizioni tecniche e computi metrici) debitamente timbrato e firmato, secondo quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla sezione XI, punto XI.4 n. 2 del bando di gara.

Nel merito la società ricorrente deduce che:

– la determinazione di esclusione sarebbe in contrasto con il principio tendente a garantire il massimo ampliamento della platea dei concorrenti;

– il documento da allegare nella busta 3 sarebbe identico a quello debitamente inserito nella busta 1 (recte: nella busta 2, secondo quanto successivamente precisato), per cui la prescrizione del bando che chiederebbe due volte la produzione del medesimo documento sarebbe ridondante;

– la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere preventivamente chiarimenti;

– la ricorrente avrebbe soddisfatto la ragion d’essere della prescrizione del bando, tendente a rassicurare la stazione appaltante sulla serietà degli impegni contrattuali assunti dalla concorrente, mediante la produzione dei documenti allegati nella busta 1 e nella busta 2;

– non risulterebbe garantita l’inviolabilità delle buste depositate dagli offerenti; nei verbali mancherebbe l’indicazione delle adeguate cautele adottate per la conservazione della documentazione di gara;

– gli atti impugnati sarebbero viziati da sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione nonché ingiustizia manifesta.

1.1. Giova premettere che il bando di gara prevede:

– al punto XI.3), relativo al contenuto della busta n. 2 "documentazione amministrativa", la produzione di copia del capitolato tecnico, composto da prescrizioni tecniche e computo metrico, timbrato e firmato per accettazione su ogni pagina;

– al punto XI.4), relativo al contenuto della busta n. 3 "documentazione tecnica", la produzione di dichiarazione attestante che i beni offerti sono rispondenti ai requisiti di conformità ed alle prescrizioni tecniche indicate nel capitolato tecnico ed, a tal fine, viene richiesto nuovamente, a pena di esclusione, di allegare il capitolato tecnico composto dalle prescrizioni tecniche e dai computi metrici, debitamente timbrato e firmato;

– al punto XII n. 3 si chiarisce che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata osservanza delle disposizioni relative alla composizione ed al contenuto dei plichi;

Orbene, risulta dal verbale di gara n. 1 del 9/12/2010 che la società ricorrente ha presentato regolarmente tutti i documenti prescritti dal punto XI.3) nella busta 2, documentazione amministrativa, e quindi risulta acclarato che è stato prodotto anche il richiesto capitolato tecnico timbrato e firmato.

Nel verbale n. 4 del 21/12/2010, in prosieguo delle operazioni per l’esame della documentazione tecnica (iniziate in seduta riservata, come da verbale n. 3 del 20/12/2010 e sospese alle 17.20 dopo aver dato atto delle modalità di conservazione delle buste), la commissione di gara riscontra invece la mancanza del medesimo documento (copia del capitolato tecnico, timbrato e firmato) richiesto anche nella busta 3 a corredo dell’offerta tecnica. Da qui l’esclusione oggetto del presente giudizio.

1.2. Giova innanzitutto osservare che, in presenza di una clausola che detta prescrizioni a pena di esclusione per l’ammissione dei concorrenti ad una procedura concorsuale, le relative determinazioni della Commissione giudicatrice sono prive di carattere discrezionale, avendo natura strettamente vincolata all’osservanza delle disposizioni di gara, in quanto la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa ha posto (cfr. Cons. St., sez. VI, 8/7/2010, n. 4437).

Ciò esclude che, nella specie, vi sia spazio per una integrazione o regolarizzazione postuma della documentazione mancante che espressamente il bando di gara ha stabilito come necessaria (cfr. Cons. St., sez. IV, 9/12/2002, n. 6694).

Né può essere invocata, a giustificare l’ammissione della ricorrente, l’esigenza di favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali, in quanto tale principio rappresenta un canone ermeneutico per la soluzione di dubbi interpretativi nel caso di clausole di contenuto equivoco o perplesso, laddove è invece da escludere che attraverso una interpretazione di comodo possa pervenirsi alla elusione di una prescrizione vincolante di contenuto esplicito e chiaro (cfr. Cons. St., sez. V, 1/10/2010, n. 7262).

1.3. Vero è piuttosto che si pone la questione della legittimità delle disposizioni di gara applicate nel caso in esame.

La legge lascia alla stazione appaltante un ampio margine discrezionale per conformare il procedimento concorsuale alle proprie esigenze, disciplinando nella maniera più opportuna i requisiti e gli adempimenti posti a carico dei concorrenti che aspirano a partecipare alla gara.

Tali determinazioni, se non risultano in contrasto con norme particolari di rango superiore, non sono censurabili nel merito, fatto salvo il sindacato di legittimità quando si manifesti una palese irragionevolezza o ingiustizia o incongruità delle disposizioni di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 22/9/2009, n. 5653).

Nella specie è fondata la censura dedotta dalla società ricorrente, sotto questi profili, contro la clausola che prevede, a pena di esclusione, la produzione per due volte, in due buste diverse, del medesimo documento (copia del capitolato tecnico, timbrato e firmato).

Infatti non vi è alcuna ragionevole giustificazione di questo onere, posto a carico dei concorrenti, che peraltro si pone in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e con i principi di adeguatezza, proporzionalità e non aggravamento delle procedure concorsuali.

1.4. Essendo viziato, sotto il profilo sopra esaminato, il bando di gara, il provvedimento impugnato di esclusione va annullato di conseguenza per illegittimità derivata.

2. La riammissione in gara della società ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in corso, per effetto dell’annullamento dell’impugnata esclusione, è satisfattivo in forma specifica dell’interesse sostanziale vantato dalla medesima, per cui va esclusa la fondatezza di ulteriori pretese risarcitorie per equivalente.

3. Le spese di giudizio vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’ARPAC al pagamento, in favore della società W. delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.