Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 01-07-2011, n. 26020 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9.2.2010 il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Asti, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 23-4-2009, appellata da D.B.D., dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 581, 582 e 594 c.p. commessi ai danni di M.R., con l’aggravante di avere agito con abuso dei poteri derivanti dalla propria qualificaci sensi dell’art. 61 c.p., n. 9 (essendo l’imputato agente della Polizia Penitenziaria,e la persona offesa un detenuto) – fatti commessi in data (OMISSIS). Per tali reati l’imputato era stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo:

1 – l’erroneità ed illogicità della motivazione relativa al giudizio di responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

A riguardo evidenziava che erano state considerate a carico dell’imputato le dichiarazioni rese dalla parte lesa, senza valutarne correttamente l’attendibilità. Sul punto la difesa indicava elementi disattesi dal Tribunale,che avrebbero smentito la versione illustrata dalla persona offesa – ossia certificato medico inerente alle lesioni dal quale erano state menzionate ecchimosi, senza che il medico avesse rilevato che vi era sanguinamento del volto, riferito dal soggetto parte lesa. D’altra parte la difesa menzionava deposizioni testimoniali che sarebbero state idonee a smentire l’assunto accusatorio, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di impugnazione si rivelano privi di fondamento.

La sentenza appare completa ed esente da vizi di carenza o illogicità e si sofferma a contrastare la tesi difensiva.

I motivi che peraltro risultano ripetitivi di questioni trattate dal giudice di merito adeguatamente, restano privi di riferimenti ad elementi che siano tali da fare escludere la corretta interpretazione delle risultanze processuali.

Appare altresì infondata la censura riferita alla omessa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, atteso che il giudice di appello ha puntualmente verificato il contenuto della deposizione, ponendolo a confronto con altre fonti di prova, quali deposizione di un agente di polizia che aveva avuto modo di vedere tracce delle lesioni, oltre che con la prova documentale costituita da referti medici.

In presenza di congrua e logica motivazione resa nella sentenza impugnata su tutti i punti dedotti in questa sede dal ricorrente, deve pertanto ritenersi incensurabile il giudizio di penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato ai sensi degli artt. 581, 582 e 594 c.p..

D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha stabilito(con sentenza Sez. 4 del 9.4.2004, n. 16860 – RV 227901 – che "le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile – da valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi – possono tuttavia essere assunte, anche da sole, come fonte di prova".

Ulteriori deduzioni della difesa si ritengono inammissibili, essendo formulate in modo da proporre la diversa interpretazione dei dati probatori, in questa sede preclusa.

Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-12-2011, n. 26166 Tassa rimozione rifiuti solidi

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 gennaio 2006 la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, appellata dal comune di Afragola, respinse un ricorso della s.r.l.

Centro diagnostico Cuccurese dr. Liborio & C. (d’ora in poi soltanto società) avverso una cartella di pagamento della Tarsu per gli anni dal 1999 al 2001 compresi.

Per quanto ancora rileva, sostenne che non era stato oggetto di contestazioni l’iter seguito dal comune fino all’emissione della cartella; iter caratterizzato (1) da un accesso di tecnici comunali presso il fabbricato della società; (2) dalla rilevazione, in contraddittorio con la contribuente, di una superficie utile allo svolgimento di attività professionale pari a mq. 200; (3) dal riscontro di un’anteriore infedele dichiarazione della società in ordine al possesso dì superficie invece pari a mq. 100; (4) dall’avvenuta notifica, per gli anni dal 1999 al 2001, di un accertamento per imposta evasa, oltre a sanzioni e interessi, prodomico alla cartella de qua, la cui impugnazione, pure proposta dalla società, era stata dichiarata inammissibile, in sede giurisdizionale, con sentenza "divenuta definitiva". Aggiunse che dal sopralluogo estimativo e dall’avviso di accertamento potevasi evincere che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata "solo per 30 mq, mentre per la tassa accertata la superficie di mq 200 era stata ridotta a mq 130".

Ricorre per cassazione la società contribuente, articolando tre motivi di doglianza.

Il comune intimato resiste con controricorso.

Non ha svolto difese la Gest line s.p.a., concessionaria per la riscossione.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo – testualmente rubricato come "violazione L. 8 giugno 1990, art. 35, comma 2 oggi trasfuso bel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48 – art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – denunzia che l’atto d’appello del comune di Afragola non venne preceduto da una delibera autorizzativa di giunta.

1.1. – Ove non inammissibile per difetto di autosufficienza in rapporto alla circostanza (in nessun modo evincibile dall’esposizione) della tempestiva previa sottoposizione della relativa quaestio al giudice d’appello, detto motivo è infondato per le considerazioni che seguono.

1.2. – Il gravame di cui si discute risulta instaurato con ricorso 12 ottobre 2004.

In materia tributaria, l’ente locale, in base al testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, vigente al momento, stava in effetti in giudizio "mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento", ancorchè, con disposizione definita (v. il comma 2 della previsione che segue) applicabile anche ai giudizi in corso (e v. anche, per utili riferimenti, Cass. n. 6727/2007), il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88, avesse stabilito – con decorrenza dal 1 giugno 2005 – la concorrente capacità rappresentativa del "dirigente dell’ufficio tributi" ovvero, per i comuni che ne fossero privi, "del titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". 1.3. – A ogni modo è pacificamente dalla ricorrente dedotto che, nel caso di specie, il comune di Afragola venne rappresentato, nel giudizio di appello, giustappunto dal sindaco. E, in quanto instaurato – come detto – con ricorso 12 ottobre 2004, il giudizio che ne occupa risulta interamente soggetto, nel profilo che interessa anche considerandosi ratione temporis il citato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 11, comma 3, al nuovo assetto delle competenze degli organi comunali, delineato sia dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, sia e soprattutto dai principi costituzionali rinvenienti nella riforma del titolo 5 della (L. cost. n. 3 del 2001), attuati con successiva L. 5 giugno 2003, n. 131.

Nel solco del quale nuovo assetto ordinamentale le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che l’autorizzazione della giunta municipale non è necessaria affinchè il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio. A meno che – cosa nella specie non dedotta, e in ogni caso non apprezzabile alla luce del diretto esame dell’atto paraprimario afferente, al quale il collegio è tenuto in base alle coordinate del citato orientamento – la necessità della suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale (v. per tutte sez. un. n. 12868/2005). Il che è sorretto dalla considerazione che la modifica del titolo 5 Cost., nonchè la successiva L. n. 131 del 2003 di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l’autonomia degli enti locali e, nell’ambito di essa, le potestà degli statuti nella gerarchia delle fonti, ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche – appunto – di rango paraprimario o subprimario.

1.4. – Vi è allora che lo statuto del comune di Afragola, tanto nella versione rilevante pro tempore, anteriore alle modifiche apportate con deliberazione del commissario straordinario n. 75 dell’11.10.2005, quanto – giova dire – in quella successiva, non contempla (art. 32) la necessità di autorizzazione veruna per la resistenza nelle liti tributarie.

Donde, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di censura, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituiva (nè costituisce) atto necessario per la proposizione della (o per la resistenza alla) azione (o all’impugnazione).

2. – Col secondo motivo è dedotta "violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1". 2.1. – Si sostiene che il comune di Afragola, nell’atto di appello, avrebbe dovuto indicare, nei termini di specificità richiesti dalla norma, le opportune argomentazioni dirette a contrastare la motivazione della sentenza di primo grado. La mancanza di motivi specifici in tal senso avrebbe dunque dovuto comportare l’inammissibilità del gravame.

2.2. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non contenendo la riproduzione del contenuto dell’atto di cui si discute.

Collide in ogni caso con la chiara evidenziazione, nel corpo dell’impugnata sentenza, della critica dal comune prospettata avverso la decisione di primo grado, in rapporto all’accertamento presupposto dalla cartella e alla commisurazione forfetaria della superficie tassabile finanche in presenza di contigua necessità di smaltimento di rifiuti speciali.

3. – Col terzo motivo, infine, si denunzia "violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997 ed art. 2697 c.c.". 3.1. – La doglianza si incentra – in tal caso – sulla affermata illegittimità della pretesa tributaria laddove manchi la prova dell’effettività del servizio prestato dal comune per lo smaltimento di rifiuti speciali.

3.2. – Anche codesto motivo va peraltro ritenuto inammissibile, giacchè non intacca la ratio decidendi secondo la quale l’iscrizione a ruolo è avvenuta per un importo commisurato alla superficie tassabile , forfetariamente determinata in rapporto alla metratura a disposizione della società, così come stabilita nel propedeutico avviso di accertamento. Sulle cui risultanze impositive si è formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione afferente.

4. – Per le esposte ragioni il ricorso è, in conclusione, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-09-2011, n. 4952 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La sig.ra G. L., proprietaria di una casa di civile abitazione confinante con il fondo sul quale insiste il complesso artigianale di proprietà della società Franfinance Leasing Italia s.p.a. proponeva ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia per l’annullamento della concessione edilizia n. 3 del 3 aprile 2003 rilasciata dal Comune di Moimacco a detta Società sostenendo che non sarebbe stata rispettata la distanza minima di m. 150 stabilita dall’art. 10, comma 1, lett. B) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di detto Comune per le industrie insalubri di prima classe, quale quella esercitata nel fondo confinante con la propria abitazione (lavorazione di rifinitura di lastre di marmo).

2.- Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale ha accolto il ricorso principale, annullando la citata concessione edilizia, ed ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Società SAPPT di C. & C., locatrice in leasing di un capannone industriale, con annessi uffici e servizi, del complesso artigianale citato.

In particolare, con il primo capo di motivazione il TAR ha affermato che il ricorso principale è fondato perché l’amministrazione comunale ha errato nell’interpretare la norma dell’art. 10 delle NTA al PRG, nella parte in cui impone che le industrie insalubri di prima classe, quale quella gestita dalla controinteressata SAPPT, siano a distanza di 150 metri dalle abitazioni di zona E), tenuto conto:

– che l’iniziale attività industriale insalubre era cessata con il fallimento della impresa che la esercitava (la M.A.C. s.r.l.) e non più ripresa per effetto di successivi divieti comunali che avevano sempre impedito la prosecuzione della medesima attività da parte di altre imprese;

– che, essendo rimasta soltanto una mera attività di magazzinaggio, la nuova attività di rifinitura di lastre si marmo, autorizzata con la concessione edilizia impugnata è, pertanto, a tutti gli effetti una nuova attività insalubre soggetta, in quanto tale, alle distanze minime stabilite dalle citate norme delle N.T.A.;

– che, infine, detta nuova attività non è, in ogni caso, uguale a quella iniziale, anch’essa insalubre, di carpenteria metallica.

Con il secondo capo di motivazione il Giudice territoriale ha ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dalla SAPPT per l’annullamento della citata norma dell’art. 10 delle NTA in quanto:

– ha ritenuto inconferente l’assunto che la norma urbanistica dell’art. 10 sarebbe in contrasto con l’art. 30 delle L.R. n. 52 del 1991 avuto presente che, nel caso in esame, non si controverte in tema di zonizzazione urbanistica, bensì della distanza minima di allocazione delle industrie insalubri di prima classe;

– ha affermato che le norme diverse da quelle urbanistiche, ma comunque attinenti alla corretta distribuzione degli insediamenti sul territorio, trovano applicazione anche in assenza di un loro espresso richiamo nello strumento urbanistico, come l’art. 216 del TU delle leggi sanitarie;

– ha ritenuto, altresì, inconferente il rilievo che il citato art. 10 consentirebbe illogicamente la continuazione dell’attività insalubre solo per le industrie installate antecedentemente alla sua vigenza, atteso che la questione controversa non attiene all’aspetto temporale ma, come già precisato, alla distanza minima di dette industrie insalubri dalle abitazioni in zona agricola.

3. – Con l’appello in epigrafe la Società SAPPT ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza avrebbe errato, per un verso, ad interpretare la norma di piano applicata dal Comune per rilasciare la concessione edilizia contestata e, per altro verso, avrebbe ancora errato a respingere il ricorso incidentale, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, Medio Friuli, all’insediamento del complesso artigianale sul presupposto che, nonostante si trattasse di industria insalubre di prima classe, il suo collocamento ad una distanza inferiore ai 150 metri dagli insediamenti abitativi non recava alcun pregiudizio agli abitanti della zona, preso atto delle tecniche con le quali si lavorava all’interno di detto complesso.

Ha, inoltre, dedotto che la commistione dell’art. 10 delle NTA delle norme urbanistiche con la norma dell’art. 216 del TU delle leggi sanitarie renderebbe palese l’illegittimità di detta norma e l’erroneità dell’interpretazione di quest’ultima perché imporrebbe indiscriminatamente la distanza di 150 metri dall’abitato senza prima accertare il contenuto e le modalità di effettuazione dell’attività mediante atti di competenza di altre Autorità quale la certificazione esibita in giudizio dell’ASL citata.

4. – Gli eredi della sig.ra L. G., pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.

5. – Si è costituito in giudizio con controricorso il Comune di Moimacco che ha chiesto che l’appello venga accolto ritenendo di avere correttamente rilasciato la contestata concessione edilizia. Con successiva memoria, presentata in previsione della discussione dell’appello in pubblica udienza, ha affermato che il TAR avrebbe mal interpretato sia la disposizione del secondo comma dell’art. 10 delle NTA, che riferendosi ad impianti preesistenti consentirebbe la loro riapertura purché non vi sia ampliamento come nel caso in esame, sia l’art. 216 del TU della Sanità, che non si porrebbe come limite all’attività edilizia, ma opererebbe sul distinto versante della tutela sanitaria attraverso una verifica rimessa all’autorità sanitaria che dimostrerebbe come la disposizione in esso contenuta non costituisce un divieto assoluto, ma verificabile caso per caso, come positivamente avvenuto nella fattispecie da parte della competente ASL.

6. – Nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare della Società appellante di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata "…considerato che nella comparazione degli opposti interessi il danno lamentato dalla Società appellante appare prevalente rispetto a quello degli originari ricorrenti…".

7. – La Società appellante, con memoria depositata il 3 maggio 2011, ha nuovamente illustrato le proprie ragioni insistendo, in particolare, sulle tesi poste a sostegno del proprio ricorso incidentale di primo grado, ribadendo la domanda di annullamento della norma dell’art. 10 delle NTA nella parte in cui, in assenza di ogni concreta verifica, impone il divieto assoluto di industrie insalubri a 150 metri dall’abitato.

8. – Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

9. – L’appello è fondato nei sensi di seguito indicati.

9.1 – Preliminarmente ritiene il Collegio che sia opportuno richiamare il contenuto delle norme urbanistiche e di legge citate nel provvedimento impugnato in prime cure e negli scritti difensivi delle parti.

Dispone la norma del comma 2 dell’art. 10, lettera B), delle NTA del PRG di Moimacco che "… Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto, purchè non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e di seconda classe, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività…".

Prevede, altresì, il comma 1 del medesimo art. lett. B) delle NTA citate, una distanza di metri 150 dalle zone A, B, C, S2, S3, S4 ed S5 e dalle abitazioni di zona E "…per usi compresi in elenco industrie insalubri di prima classe…", nel caso di "…costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività…".

Stabilisce, poi, l’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie che: "…Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000…".

Infine, va ricordato che, in applicazione di detta norma di legge, è stato emanato il d.m. 5 settembre 1994.

9.2 – Ciò premesso, osserva il Collegio che la pronunzia emessa dal primo Giudice sia sul ricorso principale di primo grado, sia sul ricorso incidentale della attuale appellante, non è condivisibile dovendosi operare un’interpretazione della norma urbanistica applicabile alla fattispecie (art. 10 delle NTA) che sia sinergica con i principi ricavabili dalla norma statuale dell’art. 216 del T.U. leggi sanitarie n. 1265 del 1934.

La Società appellante sostiene che il primo Giudice sarebbe incorso in errore per aver omesso di considerare a fini decisori sia il parere positivo espresso dalla competente ASL all’installazione, anche a distanza inferiore ai 150 metri, dell’industria di rifinitura di lastre di marmo esercitata dalla stessa Società, sia l’avviso favorevole sul punto espresso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente, sia, infine, il contrasto esistente, in termini di logicità, tra le affermazioni del primo Giudice che sorreggono l’impugnata sentenza e la norma dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 che, con molto più buon senso, nella formulazione vigente consentirebbe attività industriali insalubri anche a distanze dall’abitato inferiori ai 150 metri tutte le volte in cui l’imprenditore adotti speciali cautele tecniche che abbattano ogni pericolo igienicosanitario.

Al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio, in punto di fatto, come in atti di causa vi sia copia del parere positivo espresso sotto il profilo sanitario dalla ASL n. 4 Medio Friuli in data 15 marzo 2004, n. 24376 (depositato innanzi al TAR il 5 luglio 2004) con riguardo all’attività produttiva di cui alla contestata concessione edilizia, per cui sotto tale profilo trova rispondenza la relativa affermazione fatta dall’appellante.

Con il relativo atto, infatti, è stato ritenuto dalla competente ASL che entrambe le attività di cui alla concessione edilizia contestata (ossia rifinitura di lastre di marmo e deposito delle stesse) sono ammissibili da un punto di vista igienicosanitario dato che "…l’industriale, a nostro parere, ha provato che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato e visti il preminente utilizzo dei capannoni come deposito, l’esigua quantità di lastre di marmo che la ditta dichiara di lavorare (200 mq all’anno) e la valutazione preliminare dell’impatto acustico…" e che, "…per quanto riguarda l’inclusione astratta dell’attività nell’elenco di cui al DM 5 settembre 1994 come Industria insalubre di prima classe al punto B voce 84 minerali non metallici: lavorazione, non è applicabile nel caso in questione, per i motivi sopradetti, l’obbligo di essere tenuta lontana dalla abitazioni ed isolata nella campagne…".

Infine, è stato dichiarato dall’ASL, con lo stesso parere, la non pericolosità dell’attività anche con riferimento a quanto richiesto dal secondo capoverso dell’art. 317 del T.U. LL.SS. (vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture…etc…), riservandosi ogni ulteriore indagine alla fase successiva all’attivazione delle lavorazioni, non potendosi essa non attenere, allo stato, "…alle dichiarazioni della Ditta…".

Ciò premesso, osserva il Collegio, in punto di diritto, che possono trovare accoglimento le critiche mosse dalla Società alla sentenza impugnata nei modi e nei limiti di seguito indicati.

La norma urbanistica in esame (art. 10), così come l’art. 216 del T.U. LL. SS., hanno entrambi certamente lo scopo di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini.

Orbene, pare al Collegio che tale scopo non possa ritenersi razionalmente perseguito allorquando la valutazione richiesta dalla citata norma urbanistica si fondi sul solo dato della distanza del manufatto (in cui esercitare l’attività insalubre) dall’abitato, previsto dalla norma stessa in (minimo) 150 metri, senza dunque verificare se esso, in quanto oggettivo limite alla libera iniziativa privata, sia o meno superabile, tenuto conto dei progressi della scienza e della tecnologia in campo di abbattimento dell’impatto delle attività insalubri.

Ciò perché, come avvertito dalla più recente giurisprudenza, ivi compresa quella espressa dallo stesso Giudice di primo grado in precedente occasione, l’installazione nell’abitato di una industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, dal momento che l’art. 216 T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 lo consente se la stessa installazione è accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04 settembre 2007, n. 661), tenuto conto che l’inclusione di un’attività nell’elenco delle industrie insalubri non comporta automaticamente il diniego dell’autorizzazione richiesta, atteso che la pericolosità per la salute di talune attività produttive deve essere considerata non già in astratto, bensì in concreto, avendo riguardo alle misure e alle cautele suggerite dal progresso tecnico – e concretamente dispiegate dall’imprenditore – che possono essere tali da rendere innocua, grazie ad opportuni accorgimenti, anche un’attività potenzialmente nociva (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, n. 241 del 8 luglio 2006).

Peraltro, induce il Collegio a confermarsi nel convincimento sin qui espresso l’avviso ricavabile sempre dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. V^, n. 1794 del 19 aprile 2005) alla stregua del quale gli art. 216 e 217 del T.U.LL.SS., che non fissano una determinata distanza da osservare, conferiscono al Comune, ben vero, ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienicosanitari che eventualmente impediscano l’installazione di un tale tipo di industria.

Nel caso in esame, l’attività industriale esercitata dall’appellante Società può ritenersi correttamente autorizzata in quanto, allo stato, essa è supportata dal parere positivo espresso dalla competente Autorità sanitaria, avendo preordinato l’imprenditore specifiche cautele tecniche (cfr. parere citato) e, quindi, della sussistenza delle condizioni individuate, a ben vedere, non solo dalla norma statuale citata, ma anche da quella urbanistica, se sinergicamente interpretate per il comune scopo perseguito.

In conclusione, come già osservato da ulteriore condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio(cfr. Sez. V^, 13 ottobre 2004, n. 6648), ciò che rileva in sede di applicazione sinergica della norma urbanistica e della norma igienicosanitaria di legge è proprio la dimostrazione da parte dell’imprenditore che l’esercizio dell’industria insalubre, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non arrechi nocumento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza.

Consegue, pertanto, che, nel caso in esame, tra due interpretazioni della norma urbanistica in questione (art. 10 delle NTA), l’una fondata sul mero dato metrico recato dalla stessa, invero privilegiata dal TAR, e l’altra che, invece, che si integri con il principio generale ricavabile dal testo dell’art. 216 del T.U.LL.SS., deve ritenersi più coerente con l’intero sistema ordinamentale della materia, riguardato anche alla luce del parametro dell’art. 41 della Costituzione, la seconda di dette interpretazioni che, peraltro, essendo supportata nella specie dall’accertamento tecnico effettuato dalla competente Autorità igienicosanitaria (ASL n. 4 Medio Friuli), ha correttamente indotto il Comune al rilascio alla Società della concessione edilizia in questione.

10. – In conclusione, è nei sensi esposti che l’appello in epigrafe può ritenersi fondato, disponendosi, poi, quanto alle spese del doppio grado di giudizio che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità interpretativa della regolazione locale applicabile al caso esaminato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10611 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-09-2011, n. 7579 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Ordinanza n. 153 del 15/6/1999 veniva indetta dal Ministero della P.I., una sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, riservata ai docenti non abilitati o non in possesso dell’idoneità che avessero svolto "un servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate" della durata di almeno 360 giorni nel periodo indicato nella stessa Ordinanza.

La ricorrente asserisce di aver presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami, ed ha documentato un’esperienza didattica, superiore a 360 giorni maturata nel prescritto periodo, acquisita quale insegnante di religione cattolica nella scuola statale.

Con il provvedimento ora impugnato la ricorrente è stata esclusa dalla sessione per il conseguimento della idoneità nella scuola elementare per mancanza del requisito di servizio in quanto prestato nell’insegnamento della religione cattolica.

Avverso tale esclusione vengono dedotte censure riferite a profili di illegittimità, anche per violazione di principi di ordine Costituzionale ( artt. 3 e 97 Cost.), stante la equiparazione agli altri insegnamenti dell’insegnamento della religione cattolica. Vengono richiamati anche gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e la intesa tra Stato e C.E.I. successivamente intervenuta (resa esecutiva con d.p.r. n. 751/85) e, in particolare, il punto 2.7 della stessa intesa che annovera gli insegnanti incaricati di religione cattolica come facenti parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e che partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli anni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

Ritiene l’istante che, in quanto incaricati annuali, risultano estese ed applicate anche agli insegnanti di religione cattolica tutte le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo (L. n. 169/1955, succ.ve modifiche e norme collettive), per cui la disciplina vigente per essi non risulta difforme da quella prevista per gli altri insegnanti non di ruolo.

Richiama anche le disposizioni della O.M. n. 33/2000, a suo dire modificative della O.M. n. 153/1999, che prescindono dall’ordine o grado di scuola in cui il servizio sia stato prestato.

Viene comunque con più specificazione eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della L. 03/05/1999 n. 124, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono quale requisito di ammissione solo un servizio prestato in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi classi di concorso, escludendo dalla sessione medesima i docenti che, quali incaricati annuali, hanno svolto la richiesta esperienza didattica, in tutto od in parte, nell’insegnamento della religione cattolica.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provv.to agli Studi di Ragusa (entrambi costituitisi in giudizio).

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio rileva il Collegio che la questione costituente oggetto della presente controversia è stata già affrontata da questa Sezione in precedenti decisioni cui può farsi richiamo (cfr. tra le tante n. 6669/2010 TAR Lazio Sez. III bis).

E’ stato puntualizzato al riguardo che:

a) per quanto concerne il requisito dello svolgimento del servizio di 360 giorni in qualunque ordine e grado di scuola è stato nella stessa suindicata sentenza precisata la effettiva finalità di tale introduzione che ha consentito soltanto di realizzare il principio di uniformità delle ore di insegnamento impartito in qualunque ordine e grado di scuola ma che non ha inteso affatto sancire la equiparazione degli insegnamenti di religione con gli altri insegnamenti riferiti a materie comprese tra quelle propriamente "curricolari;

b) per quanto concerne gli insegnanti di religione viene evidenziata nella stessa sentenza la inconfigurabilità di una totale ed incondizionata equiparazione tra insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti svolti nelle materie c.d. "curricolari" (cioè relative a classi di concorso). Viene infatti rilevata la consistenza della peculiarità dei corsi di Religione che pur se si svolgono nell’ambito delle scuole italiane restano soggetti, anche per quanto concerne la scelta degli insegnanti, a disposizioni recessive della piena esclusività dell’ordinamento italiano poiché subordinate a riconoscimenti della Autorità ecclesiastica Diocesana.

Tale peculiarità non consente la piena assimilazione, anche cioè per gli effetti dalla ricorrente pretesi, degli insegnanti di religione con quelli che impartiscono insegnamenti in materie curricolari o riferite a classi di concorso.

Per quanto sopra, anche in ordine alla presente controversia possono valere le stesse conclusioni cui è pervenuta la Sezione con la già citata sentenza n. 6669/2010 cui anche l’attuale Collegio intende aderire sicchè il ricorso "de quo" va respinto.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che ne consentono la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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