Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20140 Misure alternative

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 20.4.2010 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava le istanze presentate da F.M., volte all’ammissione alle misure alternative di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. Pen..

In specie, il tribunale – premesso che l’istante sta espiando la pena residua (pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione) di anni quattro di reclusione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta commessa nel 1999 – evidenziava che a carico del F. risultava la precedente condanna per il reato di ricettazione, nonchè la pendenza di procedimenti relativi ai reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione, falso e truffa, verificatisi tra il 1996 ed il 2003.

Rilevava, altresì, che dall’istruttoria effettuata emergeva che il condannato manteneva un atteggiamento di negazione delle proprie responsabilità senza alcuna valutazione critica dei reati commessi;

inoltre, lo stesso si era genericamente dichiarato disponibile a risarcire il danno ma non aveva allegato alcuna attività concreta in tal senso. Infine, ad avviso del Tribunale, l’attività lavorativa documentata doveva ritenersi inidonea alle finalità proprie di qualsivoglia misura alternativa, atteso che pur formalmente esercitata come dipendente, di fatto si trattava di attività d’impresa facente capo al F. assimilabile a quella che aveva dato origine alle condotte illecite.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio di motivazione, affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità.

Il ricorrente lamenta che il tribunale ha ritenuto la mancanza di ammissione delle proprie responsabilità da parte del condannato che, al contrario, ha riconosciuto la partecipazione al fatto illecito ed ha manifestato l’intenzione di risarcire il danno; inoltre, ha ritenuto rilevante la pendenza di procedimenti tutti relativi a fatti ormai risalenti.

Infine, censura la mancata motivazione in ordine al diniego della misura della detenzione domiciliare.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La concessione delle misure alternative alla detenzione Implica un giudizio prognostico attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.

Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione rieducativa della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità sui quali può intervenire il sindacato di legittimità.

Osserva il Collegio che dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata si evincono in maniera completa e coerente, benchè sintetica, le argomentazioni logico-giuridiche che il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego delle misure richieste, avuto riguardo al contemperamento delle esigenze di recupero del condannato con quelle di prevenzione sociale, sottolineando, in particolare, il concreto pericolo di recidiva desunto da oggettive circostanze di fatto come innanzi richiamate.

A fronte di ciò, il ricorrente ha proposto censure generiche inidonee a contraddire la valutazione del Tribunale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3509 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Sant’Olcese appellante lamenta che la sentenza del TAR Liguria avrebbe erroneamente:

– ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza sindacale d’urgenza per la rimozione di otto coni bicolore nonché di due segnali di lavori temporanei, apposti dagli appellati su una parte della carreggiata della via Cassissa;

– qualificato il provvedimento come afferente all’ordinaria gestione della cosa pubblica;

– affermato, di conseguenza, la competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 107 del T.U. n.267/2000 e s.m.i..

Gli appellati si sono costituiti in giudizio con memoria con cui, a sostegno dell’esattezza della sentenza, sottolineano le proprie argomentazioni e ripropongono i motivi assorbiti in primo grado.

Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, previo avviso alle parti, è stata ritenuta in decisione dal Collegio ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

L’appello è fondato.

Con il primo motivo di appello, di carattere assorbente, il Comune afferma che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’atto impugnato in primo grado era, in realtà, un provvedimento adottato ai senso dell’art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F.

Per l’Amministrazione Comunale appellante, l’esercizio del potere sindacale contemplato dall’art. 378 l. n. 2248/1865 all. F, configura non già un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì un’ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade di uso pubblico, che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto nella necessità di ripristinare l’uso pubblico della strada senza necessità di ulteriori motivazioni (cfr. Consiglio Stato n. 25/2009).

Nel caso, la qualificazione pubblica della via sarebbe stata dimostrata in particolare: dalle ripetute nel tempo asfaltature da parte del Comune; dall’apposizione di un cartello "fine divieto di sosta" da oltre dieci anni, e dalle dichiarazioni scritte di dieci cittadini sull’uso pubblico da tempo immemorabile.

L’appello è fondato.

Al riguardo deve ritenersi che anche alla luce delle fotografie dei luoghi (cfr. All. 2,3,4 al fascicolo di 1° grado) sussistono i presupposti per cui la strada debba essere ricondotta alla nozione di strada vicinale di uso pubblico (cfr. sentenza di questa Sezione 24 febbraio 2011 n. n. 1240).

In tale direzione è rilevante che:

– la via in questione è inserita, ai sensi dell’art. 20 della L. 20/03/1865, n. 2248, parte 2^, al n. 23 della classificazione ufficiale dichiarativa delle strade comunali;

– le sue dimensioni, struttura, e condizioni consentono un generale passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività indeterminata di persone in assenza di restrizioni all’accesso o di vincoli di proprietà o condominio;

– come è ricavabile dalle mappe satellitari facilmente rinvenibili nella rete internet, la strada è collegata con la viabilità generale, da un lato verso la via Don Sturzo e dall’altra con la v.Calamandrei, e soddisfa esigenze di interesse generale;

– l’uso pubblico è protratto da tempo immemorabile (come da dichiarazioni dei cittadini allegate sub n. 9 al fascicolo di 1° grado);

– la via è stata manifestamente fatta oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazioni, sopra o sotto di essa, di infrastrutture di servizio da parte dell’ente pubblico (telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche).

Deve infatti ritenersi che, per le tipologie complessive sue e dell’area cui accede, la strada in contestazione debba essere fatta rientrare nella categoria delle "vie pubbliche" e non in quella delle strade vicinali private formate "ex collatione privatorum agrorum" (che quindi sono di proprietà dei singoli conferenti).

In questo quadro, finisce per essere del tutto inconferente il richiamo da parte degli appellati alla situazione catastale e proprietaria delle relative particelle; ovvero alle natura edilizia "libera" delle pretese opere di "realizzazione di un piazzale di sosta".

E’ dunque evidente che il provvedimento in questione concerneva l’occupazione abusiva parziale del sedime di una pubblica via, in fregio alla proprietà degli appellati.

Non si capisce in base a quali elementi, il TAR, abbia del tutto apoditticamente ignorato il fondamento giuridico dichiarato dal provvedimento per sovrapporvi indebitamente una propria autonoma qualificazione normativa della fattispecie.

Come la concorde giurisprudenza ha sempre riconosciuto l’art. 378, 20 marzo 1865 n. 2248 all. F attribuisce al sindaco un potere di autotutela di carattere possessorio, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico.

Con la conseguenza che, a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall’esistenza di una pubblica via vicinale (che tra l’altro prescinde anche dall’inclusione della via stessa dagli elenchi comunali), sussiste il potere dell’amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, di ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 08 gennaio 2009, n. 25; Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5209 Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2000, n. 1975).

Quanto poi al profilo concernente l’incompetenza del Sindaco affermata dal TAR, deve invece rilevarsi che l’esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è (e resta) attribuito al Sindaco dall’art. 378 della legge 20 marzo 1865, all. F (e dall’art. 15, d.l. Lgt 1 settembre 1918 n. 1446) in quanto la detta disposizione è stata sottratta all’effetto abrogativo di cui all’art. 2 del d.l. 22 dicembre 2008 n. 200 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2009 n. 9), dall’art. 1, comma 2, d.lg. 1 dicembre 2009 n. 179.

Non vi sono dubbi quindi che il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio indisponibile del comune, di cui all’art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, continui a spettare al sindaco sia in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità del potere di tutela qui previsto alla funzione di ufficiale di governo.

Per questo motivo tale potere non può ritenersi trasferito al dirigente con l’entrata in vigore del d.lg. n. 267 del 2000, atteso che l’art. 107, comma 5, del predetto testo normativo fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto,che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorchè non residenti nel Comune.

L’appello deve dunque essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

– 2. Condanna gli appellati al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in Euro 3.000,00 oltre ad IVA ed al contributo Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, in favore dell’Amministrazione Comunale appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22639 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Potenza depositato in data 16.3.09 con cui il Ministero veniva condannato al pagamento di un equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 di Euro 10.000,00 in favore di L.A.R. per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tar Basilicata;

che l’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole del fatto che, non essendo stata presentata nel giudizio innanzi al Tar istanza di prelievo, il giudizio per equo indennizzo non sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con L. n. 133 del 2008.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di chiarire che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o anticipazione o fissazione, atteso che, nel giudizio contabile, nessuna norma rendeva o rende obbligatorie siffatte istanze, incidendo le determinazioni assunte al riguardo dalla parte ai soli fini della valutazione del suo comportamento in sede di apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio ed in particolare del patema inferto dal ritardo e della misura del ristoro da riconoscere a sua ragionevole riparazione.

(Cass. 8156/06).

Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 28428/08) per cui continua a sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (Cass. 5317/11).

Nel caso di specie il giudizio innanzi al Tar si è concluso in data 11.3.08, prima della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, onde l’art. 54 di tale decreto non risulta applicabile al caso di specie.

Il motivo va pertanto respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-07-2011, n. 26305 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16.9.2010 il GIP del Tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di M. P. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 accertato a Palermo l’8.1.2008, e per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con l’aggravante dell’agevolazione dell’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, commesso a Palermo e Roma da epoca imprecisata a tuttora.

A seguito di richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza in data 15.10.2010, annullava la suddetta ordinanza nella parte in cui aveva riconosciuto a carico di M.P. gravi indizi di colpevolezza in relazione all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e confermava nel resto l’ordinanza impugnata, anche con riguardo alla disposta custodia cautelare in carcere in ordine ai predetti delitti.

La motivazione dell’ordinanza veniva suddivisa in paragrafi.

Nel paragrafo 3 venivano esaminati e ritenuti sussistenti gli indizi di reità a carico dell’indagato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, riguardante la cessione di Kg. 181 di hashish.

Il Tribunale prendeva in esame analiticamente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, alcune effettuate dal M. dal Marocco, e riteneva che dal complesso delle stesse emergesse un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

Nel paragrafo 4 veniva presa in esame la contestazione di essersi associato con altre persone (tra le quali S.M., D. P.A., R.M. e R.A.) per commettere una serie indeterminata di traffici di droga, in particolare importazioni in Italia di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per venderli in Italia.

Il Tribunale, dopo aver preso in esame la fattispecie del delitto associativo, riteneva che fossero stati raccolti a carico dell’indagato numerosi e gravi indizi comprovanti la partecipazione dello stesso all’associazione suddetta.

Nel paragrafo 5 venivano esaminate le esigenze cautelari, premettendo che per la contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 operava, ex art. 275 c.p.p., comma 3, la presunzione (relativa) di esistenza delle esigenze cautelari e la presunzione (assoluta) di adeguatezza della sola custodia cautelare custodia in carcere.

Riteneva che, in concreto, sussistessero le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) tenuto conto dei plurimi e specifici precedenti penali e del ruolo svolto dallo stesso nell’ambito dell’associazione, nonchè un concreto pericolo di fuga, risultando l’indagato inserito in un traffico internazionale e in stretti rapporti con alcuni soggetti latitanti all’estero.

Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.P., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, deducendo che l’istanza di riesame era stata presentata il 29.9.2010 e che gli atti sui quali si era basato il GIP per emettere la misura cautelare erano pervenuti al Tribunale del riesame oltre il termine di cinque giorni previsto dal suddetto articolo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.

Con un secondo motivo ha contestato la gravità del quadro indiziario, sostenendo che il contenuto delle conversazioni intercettate non era univocamente interpretabile.

Con un terzo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame per carenza di motivazione, in quanto con la stessa si era solo riprodotto il contenuto dell’ordinanza cautelare, senza considerare quale fosse la concludenza e la significatività degli elementi indiziari.

Con un quarto motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata poichè era del tutto carente la motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari.

Era stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga, senza indicare alcun elemento sintomatico del predetto pericolo, e il pericolo di reiterazione, senza considerare il tempo trascorso dalla commissione dei reati.

Con un quinto motivo ha denunciato carenza nelle motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva della detenzione in carcere.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La richiesta di riesame è stata presentata in data 29.9.2010 ed è pervenuta alla Cancelleria del Tribunale del riesame in data 5 ottobre 2010.

E’ di tutta evidenza che il termine di cinque giorni, entro il quale devono essere trasmessi gli atti relativi alla richiesta di riesame, decorre da quest’ultima data, poichè solo quando la predetta richiesta è giunta al Tribunale del riesame possono essere richiesti all’autorità giudiziaria procedente gli atti in base ai quali è stata emessa la misura di cui è stato chiesto il riesame.

Nel caso di specie gli atti suddetti sono pervenuti al Tribunale del riesame l’8 ottobre 2010, e quindi è destituita di fondamento la richiesta di perdita di efficacia della misura avanzata dal ricorrente.

Il secondo e il terzo motivo sono del tutto generici, in violazione dell’obbligo nelle impugnazioni di indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, obbligo previsto dall’art. 581, lett. c) del codice di rito.

La genericità dei motivi non consente di individuare a quali conversazioni intercettate e a quali punti della motivazione dell’ordinanza il ricorrente si riferisca, denunciando il contenuto equivoco di conversazioni e carenze nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha correttamente premesso che, in relazione al delitto associativo contestato al M. per il quale erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di reità, operano le presunzioni previste dall’art. 275 c.p.p., comma 3, ritenendo che, comunque, in concreto vi fossero specifiche esigenze cautelari, in considerazione sia della pericolosità sociale di M.P., tenuto conto dei precedenti penali e del ruolo ricoperto nell’associazione, sia del concreto pericolo di fuga, tenuto conto dei rapporti dell’indagato con correi latitanti.

A fronte della suddetta motivazione, logica e congrua, appaiono prive di minimo fondamento le critiche contenute nel motivo in esame.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto per la contestazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 non è superabile la presunzione, prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.